Objet du Conseil n. 2585 du 19 septembre 2012 - Resoconto
OGGETTO N. 2585/XIII - Interrogazione: "Motivazioni delle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Torino in ordine alla disposizione di non restituzione delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità da parte degli interessati".
Interrogazione
Visti i numerosi provvedimenti dirigenziali relativi all'esecuzione di sentenze della Corte di Appello di Torino che hanno disposto la non restituzione da parte degli interessati delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità;
Ricordato che alla base dei ricorsi è stata posta la questione relativa ai requisiti sanitari richiesti per continuare a beneficiare dell'assegno mensile;
Tenuto conto che la problematica è stata oggetto di ampio dibattito in quinta Commissione consiliare e durante la seduta del Consiglio regionale dell'11 giugno 2009 in relazione all'approvazione del disegno di legge "Modificazioni della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti)", ora legge regionale 17/2009;
Evidenziato che è possibile che altri cittadini valdostani non abbiano contestato il provvedimento di revoca e quindi stiano restituendo alla Regione le somme percepite;
tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali
Interrogano
l'Assessore regionale competente per sapere:
1) le motivazioni alla base delle sentenze della Corte di Appello di Torino;
2) qual è la situazione determinatasi a seguito della applicazione della legge regionale 11/1999;
3) se l'esecuzione delle diverse sentenze siano motivo di trattamento non paritario nei confronti di quei cittadini che non hanno presentato ricorso contro il provvedimento della Regione di richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di assegno di invalidità.
F.to: Rigo - Donzel - Carmela Fontana
Président - La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert Lanièce.
Lanièce A. - Grazie Presidente.
Ringrazio il collega Rigo che permette di fare il punto della situazione su una questione che era emersa tre anni fa. Vorrei fare una piccola premessa per ricordare quali erano i termini di legge di tutta la problematica.
L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 509/1988, recante norme per la revisione delle categorie e delle minorazioni malattie invalidanti, nonché dei beneficiari previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ha elevato al 74 percento la percentuale minima di invalidità per poter beneficiare dell'assegno di invalidità, percentuale che era precedentemente fissata al 67. Gli effetti di tale norma decorrono dal 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, recante la nuova tabella delle percentuali di invalidità. L'articolo 9, comma 2 del "509/88" ha disposto che restano salvi i diritti acquisiti dei cittadini che già beneficiavano dell'assegno mensile alla data del 12 marzo 1992. L'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 11 del 1999, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2009, dispone che la ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica con esclusione dell'importo del beneficio revocato pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale. E questa era una delle norme che avevamo messo per salvaguardare chi non raggiungeva un determinato livello economico, quindi era escluso dalla ripetizione.
La prima domanda precisa "le motivazioni alla base delle sentenze della Corte di Appello di Torino": la Corte d'Appello di Torino aveva inizialmente aderito alla tesi dell'Amministrazione regionale - infatti le prime sentenze erano in linea con quanto si era interpretato - sottesa al recupero degli indebiti assistenziali, secondo cui gli invalidi che avevano conseguito il beneficio dell'assegno di invalidità in data anteriore al 12 marzo 1992, sulla base del previgente parametro del 67 percento, si doveva applicare in sede di visita di controllo o verifica del requisito sanitario, il nuovo e superiore parametro del 74. Successivamente la stessa Corte ha modificato indirizzo ed ha affermato che la clausola di salvezza di cui all'articolo 9, comma 2, del famoso decreto n. 509/1988, impone l'ultrattività del precedente parametro del 67 percento per tutti coloro che avevano conseguito il beneficio dell'assegno di invalidità in data antecedente al 12 marzo 1992, ritenendo conseguentemente insussistenti gli indebiti assistenziali.
Seconda domanda, "qual è la situazione determinatasi a seguito della applicazione della legge regionale 11/1999": la legge regionale n. 11/1999, all'articolo 7 comma ter, tratta specificatamente la materia degli indebiti limitatamente alla concessione del beneficio della non ripetizione nei confronti dei soggetti in possesso di un indicatore regionale della situazione economica, inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale. Rispetto a coloro che hanno presentato la relativa domanda ed in presenza del requisito previsto, l'Amministrazione ha rinunciato al recupero. I recenti provvedimenti dirigenziali adottati di cui trattasi hanno invece in parte dato già esecuzione ad una sentenza della Corte d'Appello e chiuso il contenzioso, con la conseguente determinazione di non dare ulteriore corso al procedimento di recupero delle somme in questione, e in parte assunto la medesima determinazione anche per i soggetti che non avevano agito in giudizio, tenuto conto delle pronunce dell'organo giudiziario sugli altri casi del tutto analoghi.
Terza domanda, "se l'esecuzione delle diverse sentenze siano motivo di trattamento non paritario...": a seguito del più recente orientamento della Corte d'Appello di Torino, che ha affermato la non ripetibilità delle somme erogate per la ritenuta inapplicabilità del parametro del 74 percento, trattandosi di questione interpretativa controversa e presentando l'eventuale prosecuzione del contenzioso un alto rischio di causa, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di abbandonare i contenziosi in sede giudiziali e, per ragioni di parità di trattamento, di non dare ulteriore corso ai procedimenti di recupero nemmeno nei confronti di coloro che non avevano contestato giudizialmente la pretesa restituzione all'Amministrazione. Abbiamo attuato quanto detto dall'inizio, cioè nel momento in cui c'è una sentenza, un appiglio, abbiamo ritenuto di non procedere oltre. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Rigo.
Rigo (PD) - Grazie Presidente.
Nel prendere atto della relazione dell'Assessore competente possiamo dire che è una vicenda nata molto male nel 2009, grazie ai ricorsi, alle successive sentenze ed al lavoro dei patronati ha avuto, alla fine, un epilogo positivo. L'Assessore ha ricordato la storia, io mi limiterò ad alcune considerazioni.
Le audizioni in commissione avevano messo in evidenza due aspetti: che non c'era stato dolo da parte dei percettori perché gli errori erano imputabili unicamente all'Amministrazione, fra l'altro riconosciuti anche dall'Amministrazione; che il mantenimento delle pensioni da parte degli invalidi era avallato dall'aver acquisito il diritto entro una data limite. La posizione dell'Assessorato era stata invece perentoria nel richiedere ai cittadini interessati la restituzione delle somme, fra virgolette "indebitamente percepite", così era scritto in una lettera dai toni - a parere di molti - sopra le righe. La storia però è a lieto fine. Le sentenze della Corte d'Appello non lasciano spazio ad interpretazioni diverse, e così ci è stato detto dall'Assessore.
Ma dicevo alcune considerazioni sono doverose. In primo luogo, la pubblica amministrazione ha sempre il compito di fare tutto ciò che è possibile per individuare una soluzione giusta ed equa che non penalizzi il cittadino che, come in questa vicenda, non ha nessuna colpa; "tutto il possibile", Assessore, vuol dire qualche volta avere il coraggio di non fermarsi alle prime obiezioni poste dai dirigenti ed alle prime relazioni fatte con quella logica.
Il sottoscritto aveva presentato due proposte di modifica al disegno di legge, che recepivano alcune osservazioni formulate dai patronati e che prevedevano l'introduzione del limite temporale oltre due anni dall'accertata insussistenza dell'invalidità, termine entro il quale la Regione non poteva richiedere la restituzione dell'indebito, e l'esclusione dalla ripetizione dell'indebito nel caso in cui il provvedimento di revoca dell'assegno di invalidità risultasse viziato da errore imputabile alla struttura competente. Peccato che i Coordinatori del Dipartimento sanità e del Dipartimento legislativo legale abbiano espresso parere negativo. Una proposta che quasi un anno dopo un decreto governativo indicava a proposito di provvedimenti revoca, viziati da errori imputabili alla struttura. E così ricorderà l'Assessore, rispondendo ad una nostra interpellanza nella quale chiedevamo informazioni in merito ai ricorsi, che diceva: "Adesso questo decreto legge lo prevede anche in campo assistenziale, quindi se lo prevede adesso, vuol dire che prima non era previsto. A maggior ragione questo non è che ci conforta, nel senso che siamo contenti di non averlo potuto applicare". Invece, Assessore, noi non siamo contenti che si sia dovuti arrivare fin qui per essere confortati dalle sentenze di queste settimane sul fatto che dicevamo il giusto. Ci dispiace molto quando i cittadini devono ricorrere al Tribunale per far valere le loro ragioni!
C'è poi una seconda questione: i rapporti fra patronati ed Assessorato regionale allora non ottimali, adesso mi risulta che non ci siano proprio. Per questa ragione e per rendere collaborativo e funzionale tale rapporto i patronati suggerirono - sulla scorta delle esperienze di altre Regioni - l'idea di promuovere un protocollo d'intesa che potesse essere traccia per buone prassi. La normativa è in evoluzione e sarà sempre più un terreno minato per le amministrazioni, sarà sempre più una normativa complessa: per questo l'idea di scrivere regole condivise secondo me potrebbe essere ripresa, perché funzionale per entrambe le parti con un indubbio vantaggio per i cittadini, perché gli Assessori cambiano, i funzionari dei patronati cambiano, ma i cittadini restano e così le regole, condivise, scritte. Grazie.