Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2325 du 22 mars 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2325/XIII - Disegno di legge: "Modificazione alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento)".

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), è aggiunto il seguente:

"2bis. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso.".

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Crétaz.

Crétaz (UV) - Merci M. le Président.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, fra le prime in Italia, già nel 2009 ha predisposto e approvato una legge riguardante i disturbi specifici di apprendimento; tale legge ha rappresentato il momento in cui ha normato ciò che prima le varie circolari ministeriali e regionali semplicemente prevedevano. In Valle d'Aosta si è molto lavorato sulla conoscenza e l'applicazione di questa legge, anche attraverso iniziative di formazione, in particolare con la sinergia che si è venuta a creare fra tutti gli attori del sistema, siano essi scolastici, sanitari o del mondo dell'associazionismo e del volontariato.

L'articolo 3 della legge regionale n. 8/2009 prevede che sia costituito un Comitato tecnico-scientifico, che propone e promuove la formazione del personale docente e sanitario; promuove attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA; predispone la documentazione e si occupa della diffusione di interventi e iniziative sui DSA, nonché del monitoraggio e della valutazione dell'applicazione della legge, anche attraverso la rilevazione di dati e la predisposizione di una relazione annuale presentata sia alla Giunta, sia alla V Commissione. Tale Comitato è espressione nelle sue componenti di tutti gli attori del sistema che a vario titolo si occupano di DSA. Altre Regioni hanno seguito l'esempio della Valle d'Aosta e legiferato in materia, fra queste il Veneto nel 2010.

A livello statale la legge n. 170/2010, concernente: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", è entrata in vigore dopo la nostra normativa regionale in materia di DSA. La stessa legge, all'articolo 7, comma 3, dispone espressamente che ai componenti del comitato tecnico-scientifico, cui riconosce sostanzialmente le medesime funzioni previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 8/2009 per il medesimo organo, non debba essere riconosciuto alcun compenso. Identica disposizione è contenuta nella legge regionale del Veneto del 4 marzo 2010.

Il presente disegno di legge reca una modificazione alla legge regionale n. 8/2009, recante: "Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento", riferita al predetto articolo 3 e determinata dall'opportunità di disciplinare chiaramente tale aspetto anche nella normativa regionale, con particolare riguardo ai componenti del comitato esterni all'Amministrazione regionale. L'introduzione all'articolo 3, dopo il comma 2, di un comma bis è quindi volta a specificare che ai componenti del comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, come peraltro ai pari componenti dell'analogo comitato a livello statale e di altre Regioni.

Infine credo importante ringraziare i componenti della V Commissione per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nel corso dei lavori, consentendo così di condividere in modo unanime il testo che andremo a votare. Grazie.

Presidente - La discussione generale è aperta.

La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.

Riteniamo la legge n. 8/2009 una buona legge, è stata il frutto di un impegno condiviso con cui il nostro Consiglio regionale ha dimostrato la sua attenzione nei confronti di una questione particolarmente delicata, qual è quella dei disturbi specifici di apprendimento, anticipando anche nei tempi la legislazione nazionale. Come è già stato ricordato, l'adozione della legge nazionale ci porta ad una modificazione che in commissione abbiamo condiviso unanimemente e, da questo punto di vista, il nostro sarà un voto favorevole.

Vogliamo però cogliere l'occasione - e già lo abbiamo anticipato in commissione durante l'audizione con l'Assessore Viérin e con la Sovrintendente, con scarso successo devo dire...- per portare all'attenzione del Consiglio alcune criticità riguardo all'applicazione della legge regionale di cui siamo stati messi a conoscenza. Come tutti ricorderete, la legge prevede la concessione di contributi alle famiglie di soggetti con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale e altri strumenti per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi che la legge precisa destinati allo studio quotidiano a casa. La formulazione di questo articolo ha generato alcune interpretazioni restrittive circa l'uso di tali strumenti compensativi in alcuni istituti scolastici, uso che sarebbe stato limitato unicamente all'utilizzo a casa, mentre in altre situazioni è consentito anche durante l'orario scolastico. In commissione abbiamo proposto di intervenire con un emendamento, che andasse a chiarire e ad estendere per tutti i ragazzi in modo equo l'utilizzo degli strumenti compensativi anche allo svolgimento delle attività didattiche scolastiche, ma non è stato possibile, non c'è stata la volontà di approfondire la questione. Tuttavia, poiché riteniamo che tutti i ragazzi per i quali viene rilasciata una diagnosi da psicologi clinici e da neuropsichiatri di affezione da disturbi specifici di apprendimento, abbiano diritto di essere posti nella medesima condizione, di poter usufruire degli strumenti che la legge riconosce loro - secondo, tra l'altro, le linee guida pubblicate nel 2011, che sono chiare in tale senso -, torniamo a richiamare l'attenzione della Giunta su questa necessità e chiediamo che vi sia un chiarimento a tale proposito. Che questo venga fatto attraverso un emendamento, una delibera applicativa o una circolare è secondario, l'importante, dal nostro punto di vista, è che ci si faccia carico del problema e in tale senso invitiamo l'Assessore ad operare. Grazie.

Presidente - Se non ci sono altri che intendono intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Merci M. le Président.

Solo brevemente per ringraziare il relatore e i lavori in commissione. Nel merito di tale questione, come è stato detto, il disegno di legge si inserisce anche in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa. Per quanto riguarda la questione puntuale che avevamo cercato di spiegare in commissione, effettivamente esiste un problema di materiali. Intanto i finanziamenti sono scissi fra il materiale che viene usato in famiglia e quello che viene usato a scuola e sicuramente interverremo con gli strumenti, come ci siamo impegnati in commissione, attraverso circolare per puntualizzarne l'uso, il problema è il materiale e i contenuti di questi mezzi che vengono portati da casa a scuola, in quanto i contenuti devono essere verificati per evitare che materiale non consono alla parte didattica venga utilizzato a scuola con responsabilità che tutti conosciamo. Abbiamo quindi recepito tali indicazioni e interverremo con circolare affinché si possa limitare questo problema e in modo che non si verifichi...e nel contempo dare la possibilità di usare tali strumenti anche a scuola. Grazie.

Presidente - Colleghi, questa legge si compone di un solo articolo, di conseguenza si approva l'articolo e la legge nel suo insieme con una sola votazione. Pongo in votazione l'articolo 1 e la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.