Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2144 du 22 décembre 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 2144/XIII - Reiezione della proposta di legge: "Disposizioni in materia di riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei Consiglieri regionali)".

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità mensile lorda di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 6.700.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 33/1995 è abrogato.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta all'indennità di carica prevista all'articolo 2, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali della medesima indennità mensile lorda di carica:

a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione: indennità di funzione pari al 76 per cento;

b) ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 53 per cento;

c) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 23 per cento;

d) ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 10 per cento.".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie, al Presidente della Regione è attribuita un'ulteriore indennità pari al 7 per cento dell'indennità mensile lorda di carica di cui all'articolo 2.".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Diaria mensile)

1. L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità mensile lorda di carica di cui all'articolo 2.".

Presidente - Passiamo alla proposta di legge n. 161 presentata dai gruppi ALPE e Partito democratico.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 7

Contrari: 26

Il Consiglio non approva.

Presidente - Ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento interno, essendo stato respinto l'articolo 1, la proposta di legge decade.

Il Consiglio

respinge pertanto la proposta di legge n. 161: "Disposizioni in materia di riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei Consiglieri regionali)".