Objet du Conseil n. 1972 du 21 septembre 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 1972/XIII - Interpellanza: "Istituzione di un'Autorità garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in applicazione della legge 112/2011".
Interpellanza
La legge, n. 112 del 2011, in vigore dall'agosto scorso, ha istituito un'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
A questo organismo sono affidati molteplici compiti di consultazione, di collaborazione, di verifica delle pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e all'istruzione, di segnalazione dello stato di abbandono, di diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nonché di sviluppo della cultura della mediazione.
La legge in questione precisa che "Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante"
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
la Giunta regionale per sapere:
1) se il governo regionale intende promuovere, e con quali caratteristiche, l'istituzione di una figura analoga all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
2) in caso contrario, a quali organismi amministrativi e con quali specifiche competenze sono demandate in sede regionale e locale le funzioni assegnate dalla Legge n. 112 del 2011 all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
F.to: Louvin - Giuseppe Cerise
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Molto semplicemente, abbiamo avuto notizia durante l'estate dell'approvazione di una legge rilevante in materia di infanzia e di adolescenza, che è la legge n. 112 dello Stato, che introduce una nuova figura del garante per l'infanzia e l'adolescenza. È un tema che abbiamo affrontato in discussione in commissione qualche mese fa, quando si è trattato di attribuire al Difensore civico funzioni relative alla difesa dei diritti del detenuto. In quella circostanza si parlò anche del possibile affidamento di funzioni di tutela dell'infanzia allo stesso Difensore civico. Nella breve discussione che ne è seguita erano emerse delle valutazioni, diciamo degli interrogativi che poneva lo stesso Difensore civico in carica in ordine alla competenza specifica necessaria per l'esercizio di queste funzioni. A breve distanza, è entrata in vigore questa norma che costituisce un organismo specifico a livello nazionale e gli assegna una serie di funzioni piuttosto articolate, che mi pare riguardino sia aspetti di informazione che di comunicazione, di segnalazione, di denuncia, di supporto in qualche modo ad attività amministrative.
Ora, sul fatto che si debba intervenire in modo sostenuto per l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, siamo perfettamente d'accordo. Ci pone qualche interrogativo il fatto che sia un'autorità nazionale ad occuparsi di questo in relazione alle nostre problematiche locali, il fatto di pensare che tutto si concentri in un ufficio di Authority, procedura a cui naturalmente a livello governativo si tende a ricorrere spesso, quando si vuole inquadrare un problema e dargli un'apparente soluzione. Non siamo del tutto convinti che sul terreno una Authority nazionale possa essere concretamente efficace, almeno non nella prospettiva che sembra delinearsi nella legge. Però, siccome la legge si chiude con un rinvio alle determinazioni che si possono assumere o saranno assunte a livello regionale per quanto riguarda le forme di collaborazione, che gli eventuali garanti regionali avranno nei confronti dell'autorità nazionale, e si parla anche della possibilità che ci siano figure analoghe che possono essere istituite, semplicemente in fare di primo approccio ci piace poter conoscere l'orientamento che intende adottare il Governo regionale, perché la cosa potrebbe avere attuazione per via interna amministrativa, senza che se ne sappia nulla in questa sede. Quindi, nella misura in cui questo abbia già fatto oggetto di valutazione - perché non è scontato che dal mese di luglio ad adesso abbiate già affrontato approfonditamente la questione, intendete promuovere o meno la nascita di un garante regionale per l'infanzia? Ci sono i pro e i contro naturalmente! Se non intendete farlo, a chi si ricorre, a chi si affidano queste funzioni e, quindi, come si rapporta questa nuova autorità nazionale nei confronti nostri. Questi sono i quesiti che volevamo porle in via di prima esplorazione di una materia nuova. Grazie.
Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.
Lanièce A. - Grazie Presidente. Grazie anche per questa interpellanza, che permette di informare il Consiglio regionale su qual è la presa in carico dell'infanzia, e in particolare dei minori, da parte dell'Amministrazione. Voglio ricordare come nel mese di ottobre ci sarà un convegno nazionale, che ci permetterà di ricordare come in Valle, 30 anni fa, nascevano le prime comunità per i minori, quindi sarà l'occasione per fare un focus ed avere un confronto con altre realtà regionali per vedere qual è lo stato dell'arte in questo delicato campo della tutela dei minori.
Sono già stati ricordati dei passaggi importanti, quali sono i compiti del garante; ricordo che in linea generale le legislazioni regionali prevedono che il garante espleti i seguenti compiti: proporre agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori iniziative finalizzate al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; segnalare fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e condizione economica; vigilare sull'abbandono scolastico e sullo sfruttamento del lavoro minorile; prevenire e contrastare, insieme agli altri enti locali, abusi a danno dei minori e violenze di ogni tipo; occuparsi anche dei luoghi in cui i minori sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali; risolvere i conflitti che coinvolgono i minori di età prima che ricorrano le circostanze della sola tutela giudiziaria; collaborare con le istituzioni sul fenomeno dei minori scomparsi (in particolare minori stranieri non accompagnati) e di quelli abbandonati che non sono stati segnalati ai servizi sociali o alla Magistratura; partecipare alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 112/2011. Inoltre è previsto che il garante possa coordinarsi con il Difensore civico regionale e con le altre autorità di garanzia, dandosi reciproca segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive competenze.
Sulla domanda "cosa abbiamo intenzione di fare", relativamente al punto due dell'interpellanza, occorre precisare che la Regione, a differenza delle altre Regioni, esercita direttamente - per il tramite dei competenti uffici della Direzione politiche sociali - i compiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela dei minori, assolvendo diverse funzioni afferenti al Garante regionale per l'infanzia e adolescenza. In particolare le competenze inerenti a tale materia nella nostra Regione sono così ripartite ed attivate: la tutela dei minori, affidata agli organi giudiziari della Regione Valle d'Aosta, è delegata con decreto del Presidente della Giunta all'assistente sociale operante, in qualità di funzionario con funzione particolare presso l'Ufficio minori e politiche giovanili, che ne ricopre tutte le funzioni; il Servizio famiglie e politiche giovanili all'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali attraverso l'Ufficio minori e politiche giovanili. Le funzioni sono: coordinare e monitorare il servizio sociale territoriale, i servizi residenziali (comunità minori e gruppo appartamento per giovani adulti) e di supporto (assistenza domiciliare educativa e luogo neutro per le visite protette) rivolti ai minori e alle loro famiglie; coordinare e monitorare l'attività prestata dal servizio sociale territoriale in integrazione con i servizi dell'area minori presso l'Azienda USL, (servizio psicologico, SERT, neuropsichiatria infantile, ecc.) promuovere la cultura della tutela dei diritti del minore, sensibilizzare sia l'opinione pubblica che gli operatori professionali impegnati a vario titolo sul tema attraverso apposite iniziative come la costituzione del gruppo regionale interprofessionale contro gli abusi ed i maltrattamenti dei minori che ne costituisce un esempio (delibera regionale del 27 aprile 2007 n. 1114, "Approvazione dell'accordo di collaborazione fra Amministrazione regionale, Assessorato della sanità, Assessorato istruzione e cultura, Azienda USL, Consiglio permanente degli enti locali e Forze dell'ordine"), che costituisce un gruppo di coordinamento interistituzionale sul maltrattamento e l'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza e delle relative linee guida. L'Ufficio minori dell'Assessorato, inoltre, è titolare di azioni di sistema con altri soggetti istituzionali e non, Assessorato istruzione, trasporti, enti locali, associazioni, per la tutela e la prevenzione dei rischi sociali correlati alla tutela dei minori ed all'intercettazione ed alla risposta puntuale ai loro bisogni. Si fa carico dei minori stranieri non accompagnati. Infine, i servizi sociali territoriali rivestono il delicato e complesso compito della presa in carico delle situazioni di minori in difficoltà e delle loro famiglie, con la finalità prioritaria di superare e risolvere le difficoltà riscontrate prevenendo il ricorso agli organi giudiziari.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di avere chiarito che la figura del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza non è necessaria nella nostra Regione, poiché, come sopra delineato, l'attuale organizzazione assolve di fatto una gran parte delle competenze del garante stesso. Tenendo inoltre conto dell'attuale organizzazione del servizio del Difensore civico, si ritiene invece di formalizzare un accordo con il Difensore civico per le aree residuali non svolte dalla struttura. Grazie.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
L'Assessore ha fatto una ricognizione utile e completa delle competenze amministrative che già esercitiamo e di cui siamo complessivamente soddisfatti, perché sappiamo la complessità dei problemi e sappiamo anche la necessità di farvi fronte attraverso personale non solo qualificato, ma anche ripartito territorialmente in modo adeguato.
Quello che rimane per noi un interrogativo è il rapporto fra questo organismo nazionale ed i piani regionali, perché da quello che lei ci ha ricordato, questo garante nazionale dovrebbe intervenire per segnalare fenomeni di esclusione dei minori, per far fronte a casi individuali di minori abbandonati, eccetera, quindi sembra quasi che, a fronte di una situazione di criticità che si manifesta nel comune di Ollomont, bisogna scrivere a Roma all'Autorità garante perché qualcuno intervenga sull'amministrazione per sollecitare un intervento. In questo trovo che l'impostazione nazionale, che sconta il solito vizio centralista di portare a Roma delle competenze generali e generiche e di mettere in piedi grandi strutture, mentre è più utile che ci siano soggetti operativi ad un livello regionale...questa è una materia nella quale sono le Regioni l'arbitro, che hanno competenze primarie in questo campo in base alla riforma del Titolo V, mentre non c'è nessuna competenza residuale dello Stato.
L'attuazione di interventi statali attraverso autorità di settore, quindi, a noi pare non sostenibile. In ogni caso esiste e lei ci dice: ci facciamo carico di questo problema a livello regionale, per la parte residuale, e quindi per le competenze di segnalazione, di impulso e denuncia si intende affidarle al Difensore civico (se non capisco male). Questo ci trova concordi; noi lo avevamo precisato quando c'è stata l'audizione in commissione qualche mese fa, che si implementasse un unico soggetto, invece di avere una pluralità di difese civiche o specifiche a livello regionale.
Quello che rimane da approfondire è il livello di competenza, cioè la soluzione del problema che già ci poneva il Difensore civico: come faccio ad intervenire con competenza di causa in una problematica di affido di minore, visto che questa legge copre anche problematiche che sono non solo di famiglie legittime, ma anche di famiglie naturali, se non ho, io stesso, una competenza approfondita? Questo è il problema ed è la questione che le chiediamo di tenere molto presente, al di là della soluzione puramente amministrativa di devoluzione di competenze, ed è che l'Ufficio di difesa civica sia dotato degli strumenti necessari e che ci si apra - in questo campo come in altri - anche all'apporto di soggetti esterni...pensiamo all'associazionismo che, in materia di tutela dell'infanzia, è presente in questa Regione, è attivo nelle raccolte di fondi e nelle iniziative di sostegno per casi di marginalità, eccetera, che sia l'associazionismo coinvolto a fianco dell'azione del Difensore civico, che probabilmente è il soggetto più idoneo per farsi carico di competenze su scala regionale, che altrimenti ci chiediamo con che logica vengano richiamate una volta di più alla capitale. Grazie.
