Objet du Conseil n. 1687 du 9 mars 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 1687/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), e 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 18
Art. 1
(Modificazioni all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), le parole: ", con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi)" sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"1bis. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, la materia relativa al conferimento degli incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In assenza di specifiche disposizioni si applicano quelle della presente legge.".
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Presupposti per il conferimento di incarichi)
1. Al fine di soddisfare esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione regionale può conferire incarichi individuali di natura professionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali della Regione, ad obiettivi, programmi o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della medesima;
b) l'Amministrazione regionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. Per incarichi individuali si intendono quelli conferiti a persone fisiche, a società semplici o ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività oggetto dell'incarico.
3. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti ad albi o ad elenchi professionali o da soggetti che operino nel campo delle arti, anche grafiche, dello spettacolo o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico.".
Art. 3
(Modificazioni all'articolo 3)
1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 18/1998 è sostituita dalla seguente: "Natura degli incarichi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:
"1bis. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile.".
3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione regionale;
b) gli incarichi relativi ad arbitrati e ad adempimenti notarili;
c) gli incarichi per relazioni in convegni, conferenze o eventi similari;
d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di adempimenti obbligatori per legge;
e) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione regionale;
f) gli incarichi professionali disciplinati dal capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e della parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".
Art. 4
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/1998, le parole: ", con motivato provvedimento della Giunta regionale, a soggetti, dotati di specifica e comprovata competenza in materia, che forniscono adeguate garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare" sono sostituite dalle seguenti: "ad esperti individuati all'esito delle procedure di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7bis".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni incarico non può eccedere, di norma, la durata di mesi undici.".
Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Procedura di valutazione comparativa)
1. Al fine di conferire gli incarichi di cui alla presente legge, il dirigente della struttura regionale competente per materia provvede a pubblicare nel sito istituzionale della Regione apposito avviso, approvato con deliberazione della Giunta regionale, assegnando un termine per la presentazione delle domande non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.
2. L'avviso deve indicare:
a) l'oggetto e il compenso dell'incarico, determinato dal dirigente competente in base a valutazioni di congruità, anche sulla scorta di indagini di mercato;
b) i titoli e i requisiti richiesti per il conferimento;
c) la documentazione da allegare alla domanda, con particolare riguardo al curriculum dettagliato e a quella comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se richiesta, nonché l'insussistenza delle incompatibilità o delle cause di esclusione previste dall'articolo 8;
d) i criteri per la valutazione comparativa delle domande, nonché il termine e le modalità per la presentazione delle stesse.
3. Non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente per materia procede alla valutazione comparativa delle stesse mediante esame dei curricula, nonché a seguito di specifico colloquio, qualora previsto nell'avviso di conferimento. Il dirigente può, a tal fine, essere coadiuvato da una commissione di valutazione composta da dirigenti dell'Amministrazione regionale, in relazione alle competenze richieste ai fini della valutazione comparativa delle domande. La partecipazione alla commissione di valutazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) esame dei titoli posseduti, delle esperienze e delle abilità professionali maturate in relazione all'attività oggetto dell'incarico;
b) ulteriori elementi, anche correlati alle caratteristiche qualitative ed economiche dell'incarico, se necessari in relazione alla tipologia dell'incarico stesso.
5. Gli incarichi sono conferiti, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, all'esito della procedura di valutazione comparativa, della quale è redatto apposito verbale.
6. In relazione alla ripetitività di attività necessarie al funzionamento dell'Amministrazione regionale e per esigenze di razionalizzazione dell'attività dell'ente o di maggior celerità nel conferimento degli incarichi, la Giunta regionale può istituire elenchi aperti di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, suddivisi per tipologie di settori di attività, dai quali attingere per il conferimento degli incarichi stessi. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di istituzione, di tenuta e di aggiornamento periodico degli elenchi dai quali attingere, secondo criteri che garantiscano la rotazione nel conferimento degli incarichi, compatibilmente con le specializzazioni richieste.".
Art. 6
(Inserimento dell'articolo 7bis)
1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 7bis
(Esclusioni dal ricorso alla procedura di valutazione comparativa)
1. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di valutazione comparativa, per:
a) incarichi che comportino una spesa non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA e oneri di legge;
b) mancata presentazione di domande ammissibili, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 7, a condizione che non siano modificati gli elementi contenuti nell'avviso di conferimento;
c) comprovata urgenza non imputabile all'ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'articolo 7;
d) attività comportanti prestazioni di natura tecnica o scientifica, artistica o intellettuale non comparabili o assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
e) attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti e imprevedibili siano diventate necessarie per il completamento dell'incarico stesso, a condizione che tali attività non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e per il tempo strettamente necessario al completamento delle stesse.".
Art. 7
(Modificazioni all'articolo 8)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:
"1. Non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, se non previamente autorizzati dall'ente di appartenenza, ai membri del Consiglio regionale, ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta e a coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale.".
Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
(Contenuto degli atti di conferimento)
1. I provvedimenti di incarico devono contenere:
a) il nominativo, la qualifica e i dati anagrafici e fiscali del soggetto incaricato;
b) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;
c) la previsione del compenso e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di liquidazione.
2. I provvedimenti di incarico devono approvare anche lo schema di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale, fra le quali le penali per eventuali ritardi nella resa delle prestazioni, la facoltà di recesso disciplinata dagli articoli 2227 e 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. Il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento, a pena di decadenza dello stesso. L'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.".
Art. 9
(Modificazione all'articolo 10)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/1998, le parole: "nonché di quelli conferiti ai sensi della l.r. 12/1996," sono soppresse.
Art. 10
(Inserimento dell'articolo 11bis)
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:
"Art. 11bis
(Convenzionamento con istituti pubblici di alta specializzazione)
1. Per gli incarichi di studio e di ricerca, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici di alta specializzazione, anche universitaria; le predette convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 11
(Modificazione all'articolo 13)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:
"2bis. Le azioni di cui al presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. All'affidamento degli incarichi e dei servizi afferenti a tali azioni si procede in conformità, rispettivamente, alle disposizioni di cui al capo I o alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.".
Art. 12
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 18/1998:
a) il comma 4 dell'articolo 3;
b) l'articolo 4;
c) l'articolo 6;
d) il comma 2 dell'articolo 8;
e) i commi 3 e 4 dell'articolo 13.
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1996, N. 12
Art. 13
(Modificazioni all'articolo 6)
1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), le parole: "; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso", sono soppresse.
2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 12/1996, le parole: "individuate ai sensi della l.r. 18/1998 in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso" sono sostituite dalle seguenti: "individuate in conformità agli articoli 20, 21 e 21bis".
Art. 14
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il comma 4bis dell'articolo 6 della l.r. 12/1996;
b) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Grazie Presidente.
La mia relazione in aula sarà inversamente proporzionale al lungo lavoro che si è svolto in commissione e che ha consentito di addivenire ad un rinnovamento della legge n. 18/1998 assolutamente soddisfacente, sapendo che questa legge sugli incarichi, che non era più corrispondente ad una serie di principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e anche principi di concorrenza legati alla normativa comunitaria. È normale che questo avvenga, nel senso che le leggi sono come gli esseri umani e quindi invecchiano ed è bene che ci sia una capacità con il disegno di legge della Giunta di reagire con apprezzamento generale anche da parte degli Ordini professionali, che pure nelle audizioni hanno chiesto alcune modifiche. Mi sento di poter dire come relatore, avendo presentato in commissione gli emendamenti assieme al Presidente della Regione, che ci siamo adeguati alle principali richieste provenienti dagli Ordini e dai Collegi professionali. Sarà poi il Presidente ad illustrare l'emendamento che è stato da lui presentato in aula, così come mi sento di dire al collega Louvin che sarà lo stesso Presidente ad esprimere la sua posizione sugli emendamenti da loro presentati, con l'osservazione che probabilmente fossero stati presentati in commissione, sarebbe stato più semplice poterli esaminare, anche perché mi pare che il dibattito in commissione sia stato aperto agli apporti di tutti. Ho già avuto modo di dire che sarebbe meno impattante poterne discutere nel merito nella commissione, piuttosto che ritrovarsi in aula. Ho già ringraziato gli ordini e i collegi professionali e ringrazio anche l'insieme dei colleghi che sono intervenuti nel merito di questa discussione. Ricordo anche, perché mi sembra uno dei punti più qualificanti, che è stato accolto anche quanto richiesto dal CPEL, ossia la possibilità per gli enti locali di adeguarsi ai principi per le loro consulenze e c'è stato anche l'allargamento agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, come può essere ad esempio la Camera di commercio.
Segnalo, fra l'altro, che è chiarito in maniera netta - perché questo era uno dei temi posti dalle preoccupazioni, in particolare di una serie di professioni liberali - che questo novellato articolato della legge n. 18 non si sostituisce alla legge n. 12/1996, che continua a vivere di luce propria rispetto ad una serie di consulenze che hanno caratteristiche più propriamente tecniche. Brevemente l'articolo 2 si occupa dei presupposti per il conferimento di incarichi; l'articolo 3 si occupa delle esclusioni, l'articolo 4 è stato migliorato inserendo come richiesto un termine degli 11 mesi, che di norma sarà la linea direttrice della durata degli incarichi; l'articolo 5 si occupa della valutazione comparativa e nascono anche questi "elenchi aperti di accreditamento", che erano stati oggetto di una lunga discussione e che, in realtà, sono stati apprezzati dagli ordini, perché è inserito all'interno di questo comma anche un principio di rotazione degli incarichi per coloro che si iscriveranno in tali elenchi aperti e quindi aperti si definiscono essi stessi. L'articolo 8 ha creato una serie di qui pro quo nella discussione, nel dialogo, perché un po' tutti avevamo ritenuto che questo articolo potesse aprire ai dipendenti del comparto unico della Regione la possibilità, se autorizzati, di ottenere delle consulenze. Il Presidente della Regione assieme a noi ha riletto il testo e si intende che questo è impossibile, ossia si tratta esclusivamente dei dipendenti pubblici non del comparto che per svolgere delle attività in favore delle amministrazioni... a questo punto si può usare al plurale, perché sono sia l'Amministrazione regionale, sia i Comuni, sia gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, ma è chiarito - e forse l'unico che l'aveva capito in commissione era il Consigliere Rigo - che è riferito all'autorizzazione del personale esterno che dovesse lavorare per... è una misura cautelare in maniera di essere sicuri nei confronti di queste persone, come potrebbe essere per una conferenza, o per un incontro, o per un corso, o per un seminario. L'articolo 9 riguarda il contenuto degli atti di conferimento. L'articolo 10 è stato discusso e alla fine si è evitato un eccessivo allargamento di incarichi con convenzione con istituti pubblici di alta specializzazione anche universitaria, era una delle richieste degli ordini, mentre gli ultimi articoli sono con alcune abrogazioni e alcuni ritorni semplicemente di coordinamento, anche tenendo conto dei legami fra la legge n. 18 e la legge n. 12.
Credo che si sia lavorato bene, in modo approfondito e per queste ragioni ritengo che tale provvedimento possa essere votato, sapendo che siamo di fronte ad un netto miglioramento per tutta quella che è la trasparenza degli incarichi che da qui in poi verranno dati.
Président - J'ouvre la discussion générale.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
La discussione che abbiamo avuto in commissione nel corso delle settimane passate su questo disegno di legge n. 129, che riguarda gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e alla costituzione di organi collegiali non permanenti, è stata una delle discussioni più articolate e complesse forse di questi ultimi tempi, perché si tratta di una materia delicata nella quale andiamo a tracciare, o meglio a ritracciare o ridefinire qualche regola e qualche confine dopo 13 anni di esperienza della legge n. 18, che per la prima volta aveva dato un quadro a questa materia. Lo facciamo in un momento in cui la coperta è stretta, credo che mai come in questi ultimi 12 mesi si sia registrata, per effetto della manovra Tremonti in primis, ma in generale per la compressione finanziaria che stanno subendo Regione ed enti locali per quanto ci riguarda più da vicino, un'inversione di tendenza e un raffreddamento delle possibilità delle Amministrazioni di offrire opportunità lavorative a soggetti esterni all'Amministrazione, in questo caso ai professionisti, che non a caso hanno risposto con molta serietà alla richiesta che ha fatto la commissione di approfondimento.
Abbiamo avuto assicurazione in commissione dal Presidente della Regione che c'era stata un'interazione con questi ordini professionali nella fase antecedente, abbiamo potuto constatare quanto fosse necessario tale ulteriore approfondimento, tant'è che gli ordini professionali sono venuti con spirito molto collaborativo, ma con un numero non indifferente di osservazioni e di emendamenti, che, almeno dal punto di vista numerico, il collega Caveri impropriamente dice essere stati accolti in maggioranza. Non siamo "a fare le pulci", collega, ma la metà soltanto è stata totalmente o parzialmente recepita, sei emendamenti di peso: uno fra tutti quello relativo all'autorizzabilità o meno di ricorso a collaborazioni da parte di persone che lavorano alle dipendenze della pubblica amministrazione non hanno trovato accoglimento, come pure per inciso non ha trovato accoglimento nessuno degli emendamenti portati in commissione da parte del nostro gruppo. Siccome peraltro non siamo totalmente inetti al dialogo, nonostante quello che viene dichiarato all'interno dei congressi di partito, ma ascoltiamo, prendiamo atto anche di osservazioni fatte da voi e da altri, gli emendamenti che avevamo presentato sono stati rimaneggiati tenendo presente il dibattito e le osservazioni fatte in quella sede, tenendo presente anche le stesse osservazioni degli ordini professionali. Noi abbiamo rivisto una nostra posizione iniziale che era molto severa rispetto alla questione dell'elenco, ci siamo allineati su una valutazione diversa, pur con delle precisazioni che riterremo utile integrare.
Volevo in questo senso dare conto di una posizione complessiva del nostro gruppo, che è di apprezzamento sul fatto che si aggiornino tali regole, troviamo importantissimo che si sia dovuto rivisitare questo tema, ma avremmo auspicato una maggiore elasticità, così come se portiamo in aula, collega Caveri (lei sembra rimpiangerlo) degli emendamenti, crediamo di non fare niente di diverso da quello che fa lo stesso Presidente della Regione, che oggi stesso porta un ulteriore emendamento, perché ci sono problematiche che cammin facendo possono essere ulteriormente valutate. Abbiamo una valutazione articolata su questo disegno di legge, facciamo rinvio ad un'illustrazione più puntuale su ogni singola questione, perché molte di esse richiedono un'illustrazione di dettaglio.
Ci sembra però che sia utile avere accolto qualche suggerimento degli ordini professionali, soprattutto per quanto riguarda la durata degli incarichi, la necessaria fissazione di questi criteri e noi spingiamo oltre tale asticella: non solo la durata, ma anche una migliore esplicitazione dei titoli e delle esperienze, l'eliminazione di alcuni momenti di oggettiva ambiguità con espressioni circa le abilità professionali di cui dovrebbero essere titolari i soggetti a cui si conferisce l'incarico, riteniamo che questa legge avrebbe potuto assumere dei connotati più asciutti e stringenti. Reputiamo anche che il ricorso all'elenco, questa modalità più snella di individuazione del soggetto a cui fare riferimento, dovrebbe rispondere a quel criterio che gli stessi ordini professionali hanno chiesto che fosse indicato, ossia di trattarsi di incarichi di consulenza per importo non particolarmente elevato. Noi siamo ancora più restrittivi di quello che è stato ipotizzato in termini generici dagli ordini, ma ci ricolleghiamo allo stesso identico principio che loro hanno invocato, ossia che questa possibilità che ha il Governo regionale, o che potrà avere un domani anche un'amministrazione locale nella misura in cui verrà recepito il principio di questa legge, di far ricorso ad albi, quindi di non dare informazione all'esterno della sua necessità di far ricorso ad un apporto libero-professionale, ma di attingere a questo elenco direttamente, sia subordinato al requisito di un limite di soglia che individuiamo - ci sembra con relativa generosità - nell'ordine di 20.000 euro annui. Ci sembra che questo tipo di indicazione possa dare meglio conto dell'eccezionalità di questo tipo di procedura rispetto allo standard che, a nostro avviso, deve diventare per la Regione, per gli enti locali e per le società controllate sulla Regione - su questo abbiamo un emendamento all'inizio della proposta di legge che non è di secondaria importanza - lo standard, quello della pubblicità e della trasparenza. Noi stiamo parlando di un ambito di spesa di milioni di euro per le amministrazioni e che tendenzialmente potrebbero addirittura raddoppiare se mettiamo sulla bilancia l'insieme delle società controllate regionali.
Vorrei ricordare che stiamo parlando di soggetti di non poco conto nell'economia valdostana, stiamo parlando di: Finaosta, Casino de la Vallée, INVA (soggetto che opera nell'informatica e che fa ricorso su scala quasi industriale a consulenze esterne sul piano professionale), SITRASB, CVA (altro soggetto che spesso attinge a competenze di soggetti libero-professionali), Vallée d'Aoste Structure, STV, Complesso ospedaliero Parini e Nuova università valdostana, piccoli soggetti questi, ma che movimenteranno nei prossimi anni centinaia di milioni di euro per lavori per i quali c'è bisogno di fare ricorso a maestranze anche molto qualificate. Parliamo ancora di Autoporto, parliamo della Cervino, ma non voglio annoiarvi, credo che conosciate meglio di me questa filastrocca e quanto tutto ciò incida sull'ambito del lavoro in Valle d'Aosta.
Quando sono intervenuti gli ordini professionali nella sede di commissione, hanno lanciato un grido di dolore per il restringersi della quantità di lavori a disposizione oggi, sono categorie in sofferenza e chiedono trasparenza dal punto di vista dell'attribuzione di questi incarichi. Noi pensiamo che allargare, seppure nei suoi principi generali, l'operatività di tale legge, anche al di fuori dell'ambito stretto dell'Amministrazione, visto che c'è oggi una Regione allargata, sarebbe quanto di più auspicabile si possa immaginare. Ci siamo mossi su questa linea per cercare di riflettere a beneficio nostro, ma anche vostro in tale direzione e siamo anche preoccupati di fugare una forte inquietudine che hanno gli ordini professionali rispetto alla possibilità non solo che ci siano posizioni lavorative dipendenti mascherate da consulenze, questa è una preoccupazione che hanno avanzato a chiare lettere gli ordini professionali, ma anche che si possano porre alcuni lavoratori autonomi in posizione di sostanziale dipendenza dall'ente... di utilizzo di strumenti, di utilizzo di ambiti professionali per svolgere in parallelo e in concorrenza ai loro colleghi esterni delle attività libero-professionali. Noi ci facciamo carico di questo. Abbiamo dato una lettura diversa dell'articolo che voi proponete di modificare, che introduce per la prima volta la possibilità di autorizzare il lavoratore dipendente a svolgere attività di consulenza per altro ente. Il collega Caveri ha alleggerito tale questione dicendo: "si può trattare di una conferenza, di un incontro, di un seminario"; a me non pare trattarsi di tali fattispecie e non sono queste che preoccupano né noi, né altri. Siamo invece su una chiave di interpretazione diversa e che ci farebbe molto piacere fosse oggetto di una bonifica da parte di questo Consiglio attraverso una formulazione che non lasci spazio a dubbi su questo. Credo che non sia sfuggito a nessuno dei Commissari della II Commissione l'apprensione e la particolare preoccupazione espressa dagli ordini su questo punto; a me non pare che sia stata fugata, mi è stata ulteriormente ribadita anche per le vie brevi, credo sia doveroso in tale sede farsene carico. Queste sono alcune delle valutazioni che vogliamo fare nel quadro di una discussione generale, poi approfondita e discussa nell'esame dell'articolato, ma tale svecchiamento della legge, mentre presenta una serie di aspetti positivi, presenta per noi alcuni punti ancora oscuri o problematici sui quali riteniamo possibile operare e intervenire modificando in parte la formulazione che è stata data nel testo licenziato dalla II Commissione. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Grazie Presidente.
Il giudizio sulle proposte di modifica alla legge regionale n. 18/1998 è sostanzialmente positivo. Non può essere diversamente, almeno per noi, dato che la novità sostanziale che viene introdotta è una riduzione dei margini di discrezionalità nell'attribuzione di incarichi a soggetti esterni, a favore di procedure di valutazione comparativa, che dovrebbero favorire chi possiede maggiore professionalità.
Come ha detto il collega Caveri nella sua relazione scritta, dovevamo adeguarci a principi della legislazione italiana e, in primo luogo, comunitaria che hanno come fondamento la tutela della concorrenza. Se i meccanismi individuati funzioneranno lo vedremo con il tempo, guardando il lungo elenco degli incarichi che da anni vengono attribuiti all'esterno mi pare che il nodo fondamentale sia se l'organico attuale, per qualifiche e competenze, è in grado di rispondere alle esigenze di un'amministrazione sempre più complessa e se questa amministrazione sia in grado di sfruttare appieno le competenze che possiede e di lavorare per programmi e progetti specifici, richiedendo a tale fine la collaborazione di esterni. Questa, in sostanza, mi sembra anche la sfida avanzata dal Presidente della Regione all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 22 del luglio scorso, che disciplina la nuova organizzazione dell'Amministrazione regionale. A nostro avviso, un'applicazione corretta quindi del disegno di legge in discussione sarà direttamente proporzionale all'ammodernamento del nostro sistema amministrativo, alla capacità e alla volontà che, insieme, sapremo mettere in campo per innovare una macchina burocratico-amministrativa per troppi versi ancora fortemente inadeguata.
Nella formulazione del testo finale si è tenuto conto delle osservazioni, come è stato detto, emerse nei lavori della commissione consiliare, con il fattivo apporto degli ordini e dei collegi professionali richiamati nella relazione, ma è un disegno di legge e non può trasformarsi in un contenitore di tutti i desiderata. Credo che abbiamo fatto bene a sentire gli ordini professionali, gli ingegneri, gli architetti, quelli più forti professionalmente, non abbiamo sentito però gli assistenti sociali, gli psicologi, che forse sono quelli che numericamente hanno dato più corpo gli anni passati a questa legge. Credo che vada dato atto al Presidente Rosset e al relatore Caveri di aver voluto lavorare con determinazione per scrivere, con l'apporto di tutti, un testo alla fine largamente condivisibile. Questo dovrebbe sempre essere il lavoro svolto in commissione, che spesso non riusciamo a praticare. A mio parere - faccio mia la considerazione fatta dal collega Caveri -, l'autonomia funzionale del Consiglio regionale si esplica a partire proprio dall'impegno e dalla capacità delle commissioni competenti a sviluppare quel dibattito plurale a cui ci siamo prima richiamati, coinvolgendo in questo caso, con le audizioni, la comunità valdostana, confronto necessario perché l'aula abbia tutti gli elementi per esprimere un compiuto parere, ovviamente fatti salvi gli emendamenti indotti dalle necessità politiche o amministrative.
In conclusione vorrei evidenziare due cose: la prima, un dubbio che mi rimane su cosa si intenda per natura della prestazione "altamente qualificata" da parte di esperti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria". In questa formulazione dell'articolo 2 sono stati scelti aggettivi impegnativi che io avrei un poco edulcorato; faccio fatica, ma forse è un problema mio, ad immaginare i casi concreti, i titolari di queste caratteristiche, la particolare specializzazione soprattutto. La seconda cosa è un dato positivo: la reintroduzione di un tempo massimo di durata, almeno di norma. È vero che l'incarico deve essere commisurato al progetto da realizzare e può essere che 11 mesi non sia un termine adeguato, ma non porre alcun termine si prestava forse ad interpretazioni fantasiose che è meglio evitare, anche per ribadire che questa strada non può essere confusa con le normali procedure di reclutamento del personale da parte di una pubblica amministrazione.
Président - La parole au Conseiller Salzone.
Salzone (SA-UdC-VdA) - Intervengo brevissimamente, anche perché non è mia abitudine intervenire dopo che il relatore di maggioranza, in questo caso il Consigliere Caveri, ha già spiegato molto bene il disegno di legge che presentiamo oggi. Mi preme però sottolineare qualche punto: quando la commissione lavora in modo così assiduo, integrando anche nel discorso delle audizioni una serie di note che sono state utili e puntuali per avere un testo completo... credo che la commissione abbia svolto un approfondimento puntuale del testo, le audizioni sono state interessanti e hanno consentito di cogliere anche l'allarme dei rappresentanti degli ordini in merito alla situazione occupazionale e questo ci ha consentito di approfondire anche tale tema. Nella sostanza comunque, come ha detto il collega Caveri, ci siamo adeguati alle richieste degli ordini professionali ed è stata accolta anche la richiesta del CELVA per allargare l'articolato agli enti non economici.
Riteniamo quindi che il disegno di legge n. 129, che modifica la legge n. 18 sul conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, abbia un articolato puntuale. Il provvedimento va nell'ottica di recepire alcune sentenze che sollecitavano una nuova normativa dettagliata come, ad esempio, quello della Corte dei Conti. In sintesi si stabiliscono nuove regole sull'affidamento degli incarichi, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a legittimare e a conferire incarichi individuali con contratto di lavoro ad esperti con particolari specializzazioni a seconda delle esigenze specifiche. Lo sforzo è lodevole, perché riduce anche la discrezionalità di conferire incarichi e bisogna ricordare peraltro, come ha precisato il Dipartimento della funzione pubblica, che, per il conferimento degli incarichi, è necessario il possesso della laurea magistrale, tranne che per alcuni contratti occasionali che devono essere svolti da professionisti iscritti all'albo, o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali, per i quali si tiene conto di abilità professionali o talenti che non necessitano di titoli universitari. Per questi motivi - ringraziando il Presidente della commissione, che ha dato la possibilità a tutti di intervenire in modo dettagliato e di ascoltare tutti con l'interesse di avere il testo migliore - siamo felici di votare tale legge. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Grazie Presidente. Intervengo brevemente, il Popolo della Libertà voterà convintamente questo disegno di legge per il salto in avanti: un salto qualificante che fa fare alle procedure nel senso delle consulenze. È un atto per induzione, le leggi nazionali da tempo indicavano un certo percorso, sono contento che l'Amministrazione regionale si sia dotata di una procedura che è un po' quello che anche i cittadini richiedono: una trasparenza nelle nomine, una non sovrapposizione degli incarichi, una più trasparente e qualificata induzione per quanto riguarda le consulenze. Io veramente plaudo alla commissione che ha voluto lavorare su questo disegno di legge e il PdL lo voterà e lo sosterrà convintamente.
Président - S'il n'y a pas d'autres conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente. Ringrazio anch'io - e mi associo a quello che è già stato detto - i Presidenti delle commissioni, ma soprattutto il relatore Caveri che nella sua illustrazione ha messo in risalto le valenze del testo proposto e le priorità che sono diventate urgenti a fronte di una serie di contingenze e di esigenze oggettive di trasparenza su tutto quello che viene fatto. Non dimentichiamo che sulle consulenze si era molto rumoreggiato e non da adesso, c'era la difficoltà di capire dove finiva un certo tipo di lavoro da svolgere all'esterno e quello che doveva essere fatto all'interno, ossia su questo un ulteriore sviluppo della legge n. 22 di riforma della pubblica amministrazione. Parlare in questi termini come sarà per l'informatizzazione, per il collegamento con gli enti locali attraverso gli sportelli, il fatto di aver voluto con questa legge adeguare anche l'atteggiamento degli enti locali... che devo dire questo è un altro aspetto molto importante, perché c'è sempre di più l'esigenza di coordinare la modalità di lavoro fra enti locali e Regione, ma non vista come un'imposizione, ma come un coordinamento che è sempre più necessario, perché a tutti i livelli le varie amministrazioni devono avere la possibilità di rendere al cittadino, trasparente quello che viene fatto da una parte, ma anche per rendere più economico ed efficace il lavoro che deve essere svolto, oltre naturalmente al fatto di tener conto che il comparto unico obbliga anche a delle scelte non sempre così facili.
Detto questo, credo che in effetti, se c'è stato un attimo di difficoltà, è stato quello di capire che la legge n. 12 viveva e vive, ossia che ci sono le norme riferite alla legge, che prevede una serie di procedure molto chiare su come devono essere previsti alcuni incarichi e quelle che invece sono l'oggetto di questa legge, ovvero gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione con tale rilevanza. Credo che sia un punto di riferimento importante. Sono previsti dei meccanismi e per questo riguardo ringrazio anch'io gli ordini professionali che hanno voluto partecipare attivamente a tale discussione e favorito anche la soluzione di alcune tematiche qui ricordate.
I professionisti sono chiaramente interessati, qualcuno diceva anche che sono preoccupati: sono preoccupati doppiamente, anche perché da una parte c'è una riduzione, seppure minima, a livello regionale, ma il fatto è che la concorrenza con quelli che vengono da fuori Valle è molto più estesa. Fino a qualche anno fa per incarichi con entità ridotta era difficile trovare gente che si spostava da Roma o da Cagliari per prendere un incarico in Valle d'Aosta, oggi è una realtà, quindi di questo dobbiamo tener conto e questo ha portato tutti a ragionare in termini diversi sul rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Quando andiamo poi alle valutazioni effettive per dire come e a chi diamo l'incarico, quello che manca ancora è la valutazione di merito; noi non manchiamo sovente di assistere in quest'aula a dei richiami ufficiali sulle opere non sempre realizzate non dico nei tempi, ma secondo i criteri... ci sono dei richiami ai professionisti, non è che su questo ci sia un atteggiamento che sia conseguente, ossia a dire se obiettivamente non ci sono stati dei risultati dovrebbe esserci anche un atteggiamento che, se è premiale per chi ha lavorato bene, dovrebbe essere anche per chi non ha lavorato bene... un certo tipo di atteggiamento. Su questo si glissa, anche perché non sempre è facile dire alcune cose e soprattutto scriverle, perché si dicono, ma non si scrivono e diventa difficile intervenire di conseguenza, perché è sovente difficile fare dei richiami scritti, ma di chi è la colpa se il progetto non va avanti? Abbiamo degli esempi eclatanti, come mai queste cose non finiscono mai, ci sono delle strutture che qui vengono richiamate progressivamente, ma come mai non è finita? "Ma qui c'è stato un errore del progettista" e si va avanti di questo passo. Questo voglio richiamarlo, perché è un momento di grande trasparenza a cui bisognerà aggiungere qualche anello di valutazione che ci permetta di fare le scelte successive.
È stato annunciato che c'è un emendamento, ma questo, mi permetta il collega Louvin, è un emendamento che abbiamo chiesto di poter inserire in quanto è affine alla materia, ma non è a modifica della legge, perché va solo a chiarire qual è l'interpretazione da dare per quanto riguarda il collegio dei revisori, tenendo conto che la materia ha fatto oggetto di diversi riferimenti puntuali di altra natura.
Ringrazio soprattutto i colleghi che hanno voluto sottolineare quali sono le novità e gli aspetti che vanno nella direzione da tutti auspicata, quello che ci auguriamo è che la legge nell'applicazione possa dare i risultati sperati. Se ci fossero poi delle implicazioni negative, siamo da oggi disponibili a valutarne gli effetti e a riprenderla per quella che è. Nessuna legge è intoccabile, credo sia giusto arrivare alla definizione di un buon provvedimento, questa è una legge che potrà dare dei risultati proprio per l'efficacia e l'economicità, non dimentichiamo che sempre più oggi dobbiamo guardare all'economicità dell'amministrazione... potrà dare dei risultati soddisfacenti. Rinnovo il ringraziamento a tutti, non solo agli intervenuti, ma al buon lavoro della commissione e mi auguro che venga votato di conseguenza l'insieme della legge con l'emendamento che abbiamo presentato. Grazie.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.
On discute sur le nouveau texte approuvé par la IIe Commission. A l'article 1er nous avons les amendements n° 1 et n° 2 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Entriamo subito nel vivo della discussione, perché siamo ad esaminare l'articolo introduttivo della legge: quello che perimetra l'ambito di applicazione di questa legge e che è già stato rimaneggiato all'interno della commissione ma, rispetto alla proposta di agire attraverso tale disciplina dei rapporti di consulenza sulla Regione e sugli enti locali ed enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, il punto di vista del nostro gruppo è che lo sforzo dovrebbe essere più intenso. Abbiamo già richiamato prima nell'intervento in discussione generale l'opportunità di estendere à la grande Région, alla Regione allargata, che ormai è soggetto motore dell'economia valdostana, quel minimo di regola e di possibilità di dare trasparenza al ricorso alle professionalità ordinistiche. Ci sembra che questa legge possa agire tranquillamente, se ne può fare eventualmente un ammorbidimento per determinati settori, saremmo stati anche disponibili ad entrare nel dettaglio; siccome tale emendamento era già sul tavolo della commissione, mi pare che non ci sia stata una discussione, né un approfondimento particolare, pertanto abbiamo ritenuto doveroso riproporlo. Lo diciamo con precisione, perché si sappia all'esterno dell'aula qual è la richiesta: è semplicemente che, prima di conferire gli incarichi, queste società da Finaosta in avanti, secondo la lunga teoria che conosciamo... preliminarmente al conferimento degli incarichi, si provveda a pubblicare sul sito questo avviso di necessità di un apporto esterno, in modo che ci sia la possibilità da parte dei professionisti, ingegneri, agronomi, commercialisti, geometri, geologi, eccetera, di fare presente la propria disponibilità; che non ci sia sempre, per dirla molto semplicemente, un giardinetto che ciascuno si coltiva con le proprie conoscenze, ma che ci sia la possibilità di far presente nuove professionalità, nuovi soggetti: pensiamo soprattutto ai giovani professionisti, a chi si affaccia per la prima volta oggi nel mondo del lavoro. Il Presidente ha detto giustamente che sono momenti difficili, c'è concorrenza anche esterna, ma creare quel minimo di concorrenza interna non farebbe male anche a qualche posizione un po' consolidata da parte di qualche studio professionale; è un discorso generale anche abbastanza ragionevole e di buon senso in tempi di difficoltà e di crisi di permettersi di avere un po' di equa distribuzione. Credo che anche questo permetterebbe di avere finalmente una mappa più trasparente di chi intorno alle amministrazioni e ai soggetti dipendenti dalle amministrazioni sta lavorando, perché così come sono giustamente oggi esposte in un albo e accessibili all'informazione tutte le consulenze dell'Amministrazione regionale, anche quelle di questi soggetti, che sono la longa manus dell'Amministrazione, possano essere conosciute e conoscibili.
Il Presidente del Consiglio ritiene utile un'illustrazione del secondo emendamento? Questo è sicuramente di "minor momento": è la previsione che il Presidente dia conto con una relazione annuale alla commissione competente sull'attuazione della legge, in particolare in merito ai criteri di urgenza e pubblicità degli stessi... perché, nel momento in cui si crea la logica dell'elenco, ci possa essere quel minimo di verifica da parte delle commissioni che questo non si trasformi in un meccanismo chiuso, che non garantisce quel criterio di rotazione sul quale penso non basti convenire in termini generali, ma che deve avere anche un sua logica stringente e una sua applicazione concreta che vorremmo vedere puntualmente verificata. Grazie.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Le osservazioni fatte, in particolare per quanto riguarda le società controllate, credo vadano nell'ottica che anche la norma nazionale prevede: l'articolo 7 della legge n. 165 richiama espressamente solo le amministrazioni pubbliche, quindi riteniamo che sia conforme il mantenimento della dizione come è stata votata in commissione.
L'emendamento n. 2 prevede che "il Presidente della Regione relaziona annualmente alla commissione consiliare competente in materia di organizzazione regionale in merito all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'urgenza e alla pubblicità degli stessi". La pubblicità è già prevista in modo chiaro; per quanto riguarda l'urgenza, è un elemento che deve essere specificato in tutti gli atti, quindi deve essere già uno degli elementi costitutivi del fatto che si provveda a questo tipo di incarico, altrimenti non sarebbe giustificato e sarebbe correttamente previsto da parte interna. Siamo quindi contrari ad entrambi gli emendamenti.
Président - La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Solo per annunciare il nostro voto su queste due proposte di emendamento. Credo che il primo emendamento, la questione sollevata non sia secondaria, quindi merita un approfondimento, un confronto, anche perché le società controllate non sono tutte uguali e non so se può valere una norma generale per tutte. Sarebbe bene in proposito approfondire in commissione il rapporto con le società e anche, rispetto a tale rapporto, questa sollecitazione avanzata dal gruppo ALPE, quindi ci asterremo.
Per quanto riguarda il secondo emendamento, sul quale voteremo a favore, noi lo leggiamo come un primo esame, Presidente, quello che richiamava lei: un esame in commissione per dare conto di com'è l'applicazione, se ottimale o non ottimale, insomma per fare il punto come lei ha richiamato nel suo intervento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del d.l., oggetto di emendamento presentato dal Presidente della Regione, è aggiunto il seguente:
"2bis. Dopo il comma 1bis dell'articolo 1 della 1.r. 18/1998, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"1ter. Le società controllate dalla Regione disciplinano la materia relativa al conferimento degli incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.
Preliminarmente al conferimento degli incarichi, le stesse provvedono a pubblicare nel loro sito o, in mancanza, nel sito della società controllante o in quello istituzionale della Regione, apposito avviso.".".
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 5
Contre: 25
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Dopo il comma 2bis dell'articolo 1 del d.l., introdotto dall'emendamento n. 1, è aggiunto il seguente:
"2ter. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 1 della 1.r. 18/1998, introdotto dal comma 2bis, è aggiunto il seguente:
"1quater. Il Presidente della Regione relaziona annualmente alla Commissione consiliare competente in materia di organizzazione regionale in merito all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'urgenza e alla pubblicità degli stessi.".".
Conseillers et votants: 33
Pour: 8
Contre: 25
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 3 nous avons l'amendement du Président de la Région et l'amendement n° 3 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Il testo di riferimento indica che gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, o coordinata e continuativa e sono disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice civile. La proposta che introduciamo è riferita alle precisazioni che vi sono al comma 2 dell'articolo 3, che verrebbe sostituito, a cui aggiungeremmo in fondo le parole: "le cui modalità di affidamento sono disciplinate da altra normativa". A nostro modo di vedere, questa è semplicemente una modifica chiarificatrice del testo. Forse il Presidente deve ancora illustrare il suo emendamento, io avrei qualche osservazione da fare in merito, quindi lascerei a lui intervenire su questo tema.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Per quanto riguarda l'emendamento del gruppo ALPE, vorrei solo dire che non credo sia di chiarimento, perché, di fatto, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge, quindi il fatto di dire "le cui modalità di affidamento sono disciplinate da altra normativa"... è già normale e non può che essere così, perché non sono previsti.
Per quanto riguarda l'emendamento che ho presentato, invece avevo già annunciato che esso andava nella direzione di prevedere un chiarimento specifico su come si intendeva applicare la norma del finanziamento o non finanziamento per il collegio dei revisori, in questo caso si dice qual è la notazione che viene fatta dopo aver sentito gli uffici competenti.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - L'emendamento che avevamo presentato era di carattere tecnico, ci era stato suggerito in sede tecnica e non abbiamo problemi a ritirarlo se anche i colleghi ritengono che sia più chiara la formulazione attuale.
Di diversa opinione siamo invece rispetto all'emendamento del Presidente che ribadisce trattarsi di un semplice chiarimento. Vorrei però che leggessimo cosa dice l'emendamento e poi leggiamo cosa dice la legge, perché è stato introdotto solo questa mattina e non abbiamo avuto tempo di lavorarci: "In considerazione della natura professionale dei relativi incarichi, gli organi di revisione, anche monocratici, degli enti che ricevono in via ordinaria contributi a carico del bilancio regionale - eccetera - hanno diritto ad un compenso determinato con riguardo agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente", traduco: il collegio dei revisori deve essere pagato nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali che sono in vigore. Mi sembra molto chiaro questo concetto: bisogna pagare. Il Presidente ha detto che si tratta di un semplice chiarimento di questa norma; io sono andato a vederla insieme ai miei colleghi adesso e essa che viene da un decreto per il quale qualche discussione c'è stata... siamo sulle "normative Tremonti", il famoso decreto legge n. 78 convertito in legge, che introduce delle norme che sono ritenute in buona misura di coordinamento della finanza pubblica e stamani all'inizio della seduta abbiamo discusso di una bacchettata che è arrivata dal Governo... per richiamare - lo dico in senso leggero al collega Lattanzi, tranquillo... - il fatto che queste sono norme, secondo il Governo, cogenti. All'articolo 6, comma 2, si dice che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti... è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza - e mi pare siano previsti dei gettoni di presenza per i revisori dei conti - non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli". Non abbiamo avuto tempo di studiare tale questione, perché ce la mette lei sul tavolo in poche ore durante una seduta di Consiglio nella quale siamo impegnati su tanti fronti, ma mi pare sia una forzatura del contenuto di questa legge. Nelle due righe di illustrazione allegate si dice che lo hanno già fatto altre Regioni, ma è curioso che ogni tanto quello che fanno le altre Regioni non va bene: mi riferisco all'Assessore Isabellon sulla questione degli OGM, quando invece fa comodo, si dice che lo fanno già altri e allora ci accodiamo. Non sappiamo cosa ne sia delle altre Regioni, non sappiamo se ci siano contenziosi o meno sul punto, però ci sembra... siccome lei ha detto, Presidente, molto onestamente che questo è un aspetto collaterale, trattato così... un po' una decisione avventata che non ci sentiamo di sottoscrivere, perché ci pare che sia alquanto problematica.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Intervengo solo per fare una spiegazione doverosa. Riconosco che l'inserimento di tale emendamento ci è stato chiesto da diverse associazioni, perché questo riguarda soprattutto le associazioni, le fondazioni...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...no, l'ordine professionale aveva sollevato un problema che è stato oggetto di chiarimenti, come altre richieste di chiarimento avvenute da associazioni che sono in collegamento con i singoli assessorati... per cui la richiesta è stata formulata per assumere una decisione a livello regionale che eviti di comprendere, rispetto alla Corte dei Conti, degli enti con personalità giuridica di diritto privato quali associazioni e fondazioni. Sono le uniche quindi che potevano lasciare, perché lì ci sono state delle interpretazioni fatte poi dal Ministero competente sulla tipologia di fondazione, su quelli che potevano essere i risvolti, per cui abbiamo creduto opportuno per quella che è la nostra realtà... e abbiamo detto con onestà che altre Regioni lo hanno fatto, quindi ci siamo avvalsi anche di quello che non credo sia... se fanno bene, non penso che ci sia nulla da rimproverarsi se si guarda anche a quello che fanno gli altri, noi lo diciamo apertamente quando non siamo d'accordo quando riteniamo che sia utile per chiarire alcuni temi, con questo spirito lo abbiamo fatto e lo abbiamo dichiarato apertamente.
Président - L'amendement n° 3 du groupe ALPE est retiré; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 18/1998, come sostituito dal comma 3 dell'art. 3 del d.l., sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le cui modalità di affidamento sono disciplinate da altra normativa".
Je donne lecture de l'amendement du Président de la Région:
Emendamento
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del dl, è aggiunto il seguente:
"3bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 18/1998, è inserito il seguente:
"3bis. In considerazione della natura professionale dei relativi incarichi, gli organi di revisione, anche monocratici, degli enti the ricevono in via ordinaria contributi a carico del bilancio della Regione, fatte salve le eccezioni già previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno diritto ad un compenso determinato con riguardo agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente.".".
Je soumets au vote l'article 3 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 3)
1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 18/1998 è sostituita dalla seguente: "Natura degli incarichi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:
"1bis. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile.".
3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione regionale;
b) gli incarichi relativi ad arbitrati e ad adempimenti notarili;
c) gli incarichi per relazioni in convegni, conferenze o eventi similari;
d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di adempimenti obbligatori per legge;
e) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione regionale;
f) gli incarichi professionali disciplinati dal capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e della parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:
"3bis. In considerazione della natura professionale dei relativi incarichi, gli organi di revisione, anche monocratici, degli enti che ricevono in via ordinaria contributi a carico del bilancio della Regione, fatte salve le eccezioni già previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno diritto ad un compenso determinato con riguardo agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente.".
Conseillers présents: 32
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Article 4: même résultat.
A l'article 5 il y a les amendements n° 4, n° 5 et n° 6 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Sono tre proposte di modifica della formulazione. Intanto stiamo parlando di un articolo che riguarda la valutazione comparativa, quindi la procedura con la quale si rende pubblica la necessità di ricorrere ad un apporto professionale esterno e, prima di conferire questo incarico, si emana un apposito avviso. Pregherei anche... perché mi pare che diano utili indicazioni soprattutto i primi due emendamenti, il terzo può essere oggetto di una valutazione più politica, ma i primi due mi pare che siano dei suggerimenti più che pertinenti e che derivano non tanto da una nostra particolare competenza, ma da indicazioni provenienti dagli stessi ordini. "Sarebbe auspicabile - chiedono gli ordini professionali - "indicare che la durata dell'incarico è precisata con riferimento alla specifica natura temporanea dello stesso". Quando si emette un avviso, è bene dire l'oggetto e il compenso dell'incarico, ma è anche rilevante, Presidente, lei lo sa meglio di chiunque altro... insomma dire se deve essere espletato in tre mesi, in sei mesi, o in un anno cambia qualcosa. Qui non è scritto che l'avviso che viene fatto indica la durata della consulenza - siamo alla lettera a) del comma 2 di questo articolo 7; vi prego di guardare, perché si può farne oggetto di una tranquilla valutazione senza che rappresenti una bandierina piantata -, ma ci sembra utile dire nell'avviso: "guardate che questo lavoro va fatto in sei mesi, piuttosto che in un anno", perché non è indifferente rispetto all'interesse a partecipare dei singoli professionisti.
L'emendamento n. 5 profila meglio la lettera a) del quarto comma: qui siamo alla parte di valutazione. Nella valutazione si deve procedere "all'esame - dice il testo che ha licenziato la commissione - dei titoli posseduti, delle esperienze e delle abilità professionali maturate in relazione all'attività oggetto dell'incarico". Su questo ci sono delle riserve molto esplicite, noi abbiamo ripreso testualmente dai documenti che ci hanno sottoposto gli ordini professionali sul fatto che si proceda ad una valutazione di abilità professionali da parte di soggetti che non sono magari titolati ad esprimere valutazioni sulle abilità professionali. È un concetto abbastanza scivoloso, gli ordini lo indicano come ridondante e superfluo, perché si ritiene più che sufficiente e più pertinente a questo tipo di valutazione limitarsi ai titoli e alle esperienze: "bene, sei esperto in settore idraulico, va bene che tu lo faccia, ti ritengo particolarmente abile o più abile di un tuo collega in una questione", è un punto di vista che, anche esplicitato in un provvedimento amministrativo, può dare luogo a delle contestazioni. Ritengo saggia la posizione degli ordini che non va a favore di uno o dell'altro, ma consente una migliore definizione.
L'ultimo punto è per noi qualificante sul piano della scelta politica ed è dire che gli elenchi aperti di accreditamento, questi piccoli albi interni possano essere utilizzati solo entro certi limiti: penso a tutti i lavori di accatastamento, alle piccole pratiche, qui è normale che si proceda con essi. Quando si sale oltre le decine di migliaia di euro, noi abbiamo fissato una soglia che ci è sembrata di buon senso di 20.000 euro annui, diventa un incarico di un certo spessore come rapporto consulenziale, per il quale vale la pena procedere ad una valutazione comparativa; su questo non mi pare che la commissione si sia pronunciata approfonditamente, rimettiamo alla valutazione dei colleghi.
Président - La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Intervengo brevissimamente. Per quanto ci riguarda, da quanto abbiamo potuto capire da un esame di questa mattina, credo che l'emendamento n. 4 colmi una lacuna, mettere la durata mi sembra sia importante per essere chiari fin dall'inizio. Credo anche che la formulazione dell'emendamento n. 5 della lettera a) risponda a quei criteri a cui si ispira proprio il disegno di legge, quindi non la faccio lunga, mi sembra che raccolga meglio rispetto alla formulazione di questa lettera.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 6, credo siano pochi i casi, non sono le grandi cose, come ha detto il collega, sono piccoli numeri; il compenso non superiore a 20.000 netto di IVA mi sembra che sia un po' basso. Il principio potrebbe essere buono, ma mi pare che 20.000 euro non sia la soglia più corretta questo è quello che abbiamo pensato noi, poi...
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Credo che le considerazioni fatte siano sicuramente valide. Vorrei solo attirare l'attenzione sul primo emendamento: quello della durata; se la durata è cinque mesi e poi per caso nell'ambito dell'incarico questo deve fare una settimana in più, per noi sono dolori.
Attenzione la durata massima è undici mesi, già in quelli di undici mesi... molto spesso i consulenti hanno lavorato gratuitamente per finire dei progetti oltre gli undici mesi, lo dico con rispetto per chi lo ha fatto; se io dico "sette mesi", se è sette mesi e un giorno, io sono finito. Il massimo quindi è undici mesi, poi, se diventa tassativo scrivere che sono cinque mesi, rischiamo di farci del male da soli, perché il giorno che si fa una settimana in più dovrei rifare l'incarico, perché questo non può più lavorare. Questa è l'unica ragione, capisco... ma, siccome c'è già il periodo massimo di undici mesi, se do un incarico inferiore ai cinque, sei mesi, non è... dai sei mesi agli undici mesi ci può stare una valutazione che già nel compenso si capisce se è undici mesi o meno. Questa è la ragione per cui non riteniamo ulteriormente di appesantire una regola che rischia di essere difficile da applicare.
Per quanto riguarda togliere i titoli, più che i titoli, l'abilità professionale, emendamento n. 5, su questo credo non sia facile... però, attenzione, l'esperienza è un discorso, l'abilità professionale non è la stessa cosa: ci può essere uno che ha tanta esperienza, ma poca abilità professionale e ci sono degli esempi eclatanti anche in giro. C'è gente che ha un bel curriculum, ma poi se vai a vedere l'abilità professionale ci sono dei problemi, i Comuni sono stati i primi a farci delle lunghe elencazioni di cosa non coincide fra esperienza e abilità professionale.
Sul terzo punto per quanto riguarda i 20.000, anche qui voglio dire, nel momento in cui mettiamo 20.000 se con l'IVA diventa 22.000, io devo rifare... prima di tutto è basso, ma noi crediamo sia meglio non metterlo per il momento. Questa è una legge che... guardiamola come applicazione, se dopo un anno di applicazione, ci fossero dei chiarimenti, guardiamo quali sono i risultati, nulla vieta di reinserire il discorso di fare una valutazione su questo, ma oggi non ci sentiamo di mettere tali vincoli per le ragioni che ho detto.
Président - La parole au Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Solo un breve addendo a quanto già spiegato dal Presidente della Regione: laddove i punti a) e b) sono stati accorpati, sono stati accorpati perché il relatore è stato attento a cosa hanno detto gli ordini nella fase dell'audizione, ossia gli ordini non hanno contestato l'abilità professionale, ma che vi fosse - e effettivamente, nel momento in cui è stato presentato l'emendamento, si è dato loro ragione - che fossero scissi nei punti a) e b). Chiederei quindi di ritirarlo, perché è una fase ancora vecchia della discussione, ossia, quando si è discusso con gli ordini, ho chiesto esplicitamente... poi sono riuscito a perdere gli appunti della commissione, ho cercato di "tagliarmi le vene" perché avevo lasciato la cartellina, ma posso assicurare i colleghi... capita, io sono un grafomane, ma se perdo la cartellina, devo andare a memoria, ma vi assicuro che era stato detto di accorpare i punti) a e b), perché loro stessi nella discussione, che sarà magari rendicontata nelle audizioni, non avevano eccepito sull'abilità professionale. Perché questo, detto fra di noi, dà anche qualche vantaggio ai locali rispetto ad una mera questione dell'esperienza, perché, dal punto di vista dei curricula, talvolta arrivano quelli con dei curricula che arrivano fino in cima a questa stanza...
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Mi pare che queste obiezioni siano un poco formalistiche. Presidente e collega Caveri, per quanto riguarda la questione della durata, intanto conosciamo bene tutta la normativa in materia di appalti e di esternalizzazioni e non esiste da nessuna parte un'impossibilità di fare una "coda" di rapporto quando questa sia strettamente connessa e permetta il completamento di un lavoro. Certo che va rivalutato il quantum rispetto ai tempi, può esserci una responsabilità dell'Amministrazione o un fatto dovuto ad eventi eccezionali, ma mi pare obiettivamente che l'eventualità di dover prolungare un rapporto consulenziale non stravolga l'assetto di questo tipo di riferimento. Certo che, se l'Amministrazione ha degli atteggiamenti costantemente derogatori e palesemente di aggiramento della norma, questo la mette in torto, ma noi riteniamo che sia un elemento importante. Ripeto: dire se un lavoro da 20.000 euro deve essere fatto in tre mesi o in un anno ha importanza per chi concorre, non dirlo consente all'Amministrazione di giocare o di poter cambiare l'assetto del rapporto e qualcuno magari può essere meglio informato di altri su come si conduce un certo tipo di consulenza, su che margini di disponibilità si può far conto da parte dell'Amministrazione e qualcuno trovarsi più alle strette. Ci sembra un dato di equità annoncer la couleur prima di mettere sul tavolo una consulenza.
Per quanto riguarda le esperienze e le abilità, mi rammarico dello smarrimento degli appunti del collega, sicuramente l'intelligenza e la memoria non fanno difetto al collega Caveri, io invece mi baso su quello che abbiamo ricavato dai documenti versati in atti, perché su questo punto sia i commercialisti, sia gli altri ordini ci hanno puntualmente richiesto di intervenire. Pare una contraddizione in termini il fatto che i dirigenti della pubblica amministrazione, che devono affidare all'esterno incarichi professionali che richiedono competenze non presenti all'interno della pubblica amministrazione... perché lo scriviamo nella delibera...
(interruzione del Consigliere Caveri, fuori microfono)
...stiamo parlando del punto delle abilità. Allora i dirigenti che dicono: "qui non possiamo farlo noi, perché non abbiamo le competenze, dobbiamo chiamare qualcuno fuori, però noi giudichiamo se sono abbastanza abili"... questa è la loro obiezione ed è un'obiezione che anche l'insieme degli ordini nel suo documento ha ribadito con una certa enfasi. Qui vedremo come verranno stilate queste deliberazioni, vedremo che tipo di valutazioni verranno fatte.
Per quanto riguarda la questione dei 20.000 euro, Presidente, mi aspettavo una risposta più politica: se venisse fuori che poi sono 21.000... e la riserva di reinserirlo... ma lei poco fa ci ha detto che non vuole venire, perché ci ha bocciato l'emendamento, a relazionare dopo un anno sull'andamento di questa legge... e poi ci ha detto che sareste magari disponibili a reinserirlo. A noi avrebbe fatto comodo, dal punto di vista del lavoro consiliare, che fosse data questa scadenza, sentire che lei veniva in commissione a riferire sull'andamento delle urgenze, degli affidamenti, della loro pubblicità e poi rivederla insieme. Rammarico, ma non vedo particolare attenzione rispetto a queste problematiche.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'articolo 5 del d.l., dopo le parole: "l'oggetto" sono inserite le seguenti: ", la durata".
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 8
Contre: 25
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'articolo 5 del d.l., è sostituita dalla seguente:
"a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro maturate in relazione all'attività oggetto dell'incarico;".
Même résultat. Je soumets au vote l'amendement n° 6 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'articolo 5 del d.l., le parole: "degli incarichi stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di incarichi per i quali sia previsto un compenso non superiore ad annui euro 20.000 al netto dell'IVA e oneri di legge".
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 5
Contre: 25
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Article 6: même résultat.
A l'article 7 il y a les amendements n° 7 et n° 8 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Siamo su una questione centrale, quindi è bene che facciamo, per quanto ci riguarda, assoluta attenzione. Siamo sul punto delle cause di incompatibilità ed esclusione dell'attività di incarico di consulenza rispetto all'Amministrazione. Mi permetta, Presidente, di ricordare il testo base da cui si parte, che è un testo lineare: parlo del testo base della legge n. 18/1998 in vigore fino a questo momento, si dice in proposito che "non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, esclusi i docenti universitari, ai membri del Consiglio regionale ed ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta, nonché a coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale nella materia oggetto dell'incarico". Per quanto ci riguarda, non avremmo modificato una virgola, ci sembrava un assetto molto lineare e netto: chi è dipendente pubblico non è incaricabile di consulenza, qui attenzione: non è incaricabile lui di consulenza, ma non è che non si può ricorrere a quel tipo di apporto qualora assolutamente necessario. Perché se ne è discusso in commissione dicendo che, se abbiamo bisogno di lumi da parte di un ingegnere dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, di un tecnico di un Comune, nulla impedisce che nel rapporto da amministrazione ad amministrazione si disponga di una collaborazione, ma nell'ambito di un lavoro che rimane lavoro dipendente.
La formulazione della proposta della Giunta poi recepita dalla commissione con la nostra astensione è molto diversa, si dice: "non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, se non previamente autorizzati dall'ente di appartenenza, ai membri del Consiglio regionale, ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta e a coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi...". Questo articolo ha omesso di richiamare, come in precedenza avveniva, i docenti universitari ed è poco importante, perché l'incaricabilità dei docenti universitari è prevista dal loro ordinamento, lo stesso vale per i ricercatori, noi riteniamo utile chiarirlo, ma fa parte di un altro discorso. Il punto è che questo articolo, per come è modificato, consente genericamente l'incaricabilità da parte dell'Amministrazione regionale di persone che hanno un rapporto di dipendenza con enti pubblici, non si dice: "del comparto", non del comparto, interni, esterni... è una formulazione a tutto campo. A noi - ma non solo a noi - sembra che questo tipo di apertura sia di forte impatto sul mondo professionale, sono le parole che riprendo da quanto è stato detto in commissione, infatti si apre il mondo delle consulenze anche ai pubblici dipendenti e si potrebbero creare delle situazioni di concorrenza tra dipendenti e liberi professionisti. Noi non vediamo motivo di socchiuderla questa porta, non intuiamo situazioni nelle quali non si possa fare astrazione da tale situazione di tenere i dipendenti nella condizione di fare i dipendenti e di non aprire il capitolo del ricorso alle consulenze dei dipendenti pubblici di altri enti o della nostra Regione, perché questa legge è a valere, ormai dalla configurazione che ha preso, su tutto il comparto del pubblico impiego e vale anche come autorizzazione ai Comuni ad avvalersi, ove previamente autorizzati, di dipendenti di altri Comuni o della Regione. Pensiamo che questo non sia opportuno, stiamo parlando di dipendenti a tempo pieno; se il concetto di tempo pieno ha un significato, e ce l'ha nella pubblica amministrazione, questo non deve essere quello di poter fare insieme al tempo pieno anche delle consulenze.
L'emendamento n. 8 riguarda semplicemente l'estensione di questa incompatibilità al livello comunale per i rappresentanti eletti nei Consigli comunali e nelle Giunte comunali, in modo che anche per loro valga reciprocamente la stessa situazione che noi poniamo per i Consiglieri regionali. Il Consigliere regionale non deve essere incaricabile di consulenza, non lo siano anche i rappresentanti degli enti locali, membri delle Giunte e delle assemblee elettive.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Questo punto è già stato ampiamente illustrato in commissione, credo che il relatore Caveri abbia già spiegato le ragioni per le quali si è tenuto quella dizione iniziale, perché faccio presente che all'articolo 3 fra le esclusioni è scritto: "gli incarichi professionali disciplinati dal capo IV della legge n. 12...", che "vive" e che esclude espressamente che si possa far ricorso fra gli enti pubblici e a quello che lei diceva.
Il problema degli incarichi: quello che si vuole significare è che si possa far ricorso ad esempio a dirigenti dello Stato, quindi pubblica amministrazione, come avviene spesso per conferenze, per consulenze e che possono in questo modo essere autorizzati e partecipare. Per i professori universitari c'è già l'autorizzazione e non ce n'è bisogno, ma questa è la ragione per cui non c'è alcuna difficoltà per quanto riguarda quelli del comparto di far concorrenza, perché, diciamoci la verità, tutto era nato perché dicevano: "ma come, io ingegnere mi troverò che l'ingegnere dei lavori pubblici è autorizzato a fare un lavoro di un certo tipo e quindi il geometra viene incaricato...", non è così, perché è espressamente vietato dalla legge n. 12 senza possibilità di equivoco! L'unica apertura che viene data con questo articolo è che ridà la possibilità all'Amministrazione di avvalersi di altri organi dello Stato o di altre amministrazioni, se autorizzati, per svolgere consulenze che richiedono un'alta professionalità.
Président - La parole au Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Devo dire che questo è un argomento che abbiamo discusso nell'ultima riunione delle commissioni, era ovvio che, nel momento in cui gli ordini professionali sono venuti da noi, eravamo stati tutti vivamente impressionati, il Presidente potrà confermarvi che lo stesso relatore aveva significato le preoccupazioni, allora abbiamo chiarito che, operando su questo tipo di consulenze tecniche, la legge n. 12 che vieta espressamente... noi, in realtà, dobbiamo fare piazza pulita di questo. Il dubbio che effettivamente questo non si applicasse ai dipendenti del comparto unico era già venuto al collega La Torre nel corso della discussione in commissione, quando ad un certo punto ha detto rivolgendosi a me: "come è possibile che all'articolo 2 si dica: "al fine di soddisfare esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in servizio"". È chiaro allora che questo riferimento conferma che, nel momento in cui tu non puoi usare del personale in servizio, non è che quel personale in servizio lo puoi trasferire. Fra l'altro, noi non solo facciamo le leggi, ma in questo momento interpretiamo anche in maniera chiara... i lavori preparatori di una legge valgono anche per la successiva interpretazione, quindi noi diciamo con chiarezza, come ha fatto il Presidente, che il comparto unico è escluso e questo è a valere su delle amministrazioni pubbliche che non abbiano a che fare con il comparto unico. Voglio dire... è chiarissimo, ma va letto, da una parte, come ha fatto il Presidente con la legge n. 12, che esclude esplicitamente per... e lo abbiamo chiarito e, dall'altra, va ricordato che vale anche il principio espresso all'articolo 2, che dice: "laddove non c'è personale in servizio". Non è che prendi uno e lo sposti di là e, visto che il comparto unico c'è e si dice che questo vale anche per i Comuni, è chiaro che il rischio di intercomunicabilità non c'è, o comunque in questo momento lo diciamo con assoluta chiarezza per evitare ambiguità.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Intervengo solo per significare un aspetto: noi non abbiamo sollevato tale questione a scopo protezionistico esclusivo nell'interesse degli ordini professionali, ma perché abbiamo una convinzione: che chi sceglie di fare il lavoratore dipendente a tempo pieno deve assolvere questa funzione nell'esclusivo interesse dell'ente per il quale lavora. Il rapporto consulenziale per altri enti non rientra in questa nozione, se c'è una collaborazione, deve essere da ente a ente e dobbiamo prima o poi - non ci riuscirà questa generazione politica, lo farà speriamo un'altra - uscire da tale logica, per cui la dirigenza, in particolare delle pubbliche amministrazioni (in Italia questo è diventato un cancro), deve smetterla di fare prestazioni libero-professionali all'esterno. Non so se qualcuno di voi sa cos'è successo nel settore della magistratura, in rami particolari e delicati dello Stato, siccome si parla di incarichi a soggetti di provenienza statale, quanto questo abbia danneggiato dalle procedure arbitrali ad altre prestazioni libero-professionali, regolarmente autorizzate dagli uffici di Presidenza ai più alti livelli: di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi settore! Questo è un problema politico fondamentale, per cui chi è dipendente dell'Amministrazione come funzionario, non in rami che hanno una funzione diversa, tipicamente consulenziale come può essere quella di un professore del Politecnico di Torino che viene richiesto per una procedura di consulenza, ma un dirigente dell'amministrazione pubblica sia di un Comune, che della Regione, che dello Stato per noi deve fare quel lavoro; questo è un punto focale. La nostra posizione non è di ricamo sulla questione interna, è di fondo e qui vi chiediamo di esprimervi con precisione e di evitarlo, perché abbiamo avuto in questa sede in passato e si potranno avere anche in futuro delle grosse discussioni su tali incarichi. Facciamo in modo che non ci sia la possibilità di ricorso a questo tipo di strumenti, evitiamo che vi siano future polemiche, che ci siano pressioni da parte di rami dell'amministrazione dello Stato, perché se si prende un certo consulente, questo possa accelerare le cose, perché queste cose non portano alla fine buoni risultati. Se ci deve essere un rapporto, sia alla luce del sole con i vertici di quella amministrazione e si disponga un avvalimento di tali risorse, ma non attività libero-professionali; questo è il nostro punto di vista.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'articolo 7 del d.l., è sostituito dal seguente:
"1. Non possono essere conferiti incarichi, appalti ed esternalizzazioni di servizi da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e delle società controllate dalla stessa a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, esclusi i docenti e i ricercatori universitari, ai membri del Consiglio regionale, ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta e a coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale.".
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 5
Contre: 25
Abstentions: 2 (Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - L'amendement n° 8 du groupe ALPE est chuté; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'emendamento n. 7, è aggiunto il seguente:
"1bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, anche in riferimento agli incarichi, appalti ed esternalizzazioni di servizi conferiti dagli enti locali, di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), ai componenti dei rispettivi organi esecutivi ed assemblee rappresentative.".
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 27
Contre: 5
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 8 il y a l'amendement n° 9 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Il mio intervento sarà rapido. Durante la discussione in commissione è stata fortemente apprezzato dai nostri interlocutori, i rappresentanti degli ordini professionali, l'ipotesi che venissero regolamentati attraverso schemi-tipo di disciplinare i rapporti intercorrenti fra l'Amministrazione e i consulenti, qui siamo sul terreno dei rapporti consulenziali diciamo stabili. C'è un precedente autorevole e utile di collaborazione con l'Ordine professionale degli avvocati, per il quale è stato definito in passato per evitare problemi di tipo deontologico per gli appartenenti all'ordine che volevano svolgere questa attività in regime di consulenza continuativa con l'Amministrazione, chiediamo che tale tipo di regime venga generalizzato per avere un'impronta comune condivisa con gli ordini professionali. Fa parte di un'amministrazione dialogante, non vincola la Regione, ma dà un modello generale di riferimento che penso possa essere gradito per indicare eventuali conformazioni dell'impegno che viene assunto rispetto al resto della categoria professionale e ai suoi rapporti con l'Amministrazione regionale.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Anche con gli enti locali è garantito il coordinamento con gli ordini recependo un'osservazione fatta e che abbiamo letto con attenzione... non esclude che ci sia la possibilità poi... perché con questo emendamento si vuole in qualche modo... dice: "la disposizione di cui... si applica, anche in riferimento agli incarichi... ed esternalizzazioni di servizi" e poi in fondo "ai componenti dei rispettivi organi esecutivi ed assemblee rappresentative", quindi questo vuol dire di fatto agli enti locali. Sul disciplinare-tipo l'unica notazione più di natura tecnica è che ogni incarico ha un apposito disciplinare e gli elementi indispensabili sono già previsti in legge, quindi riteniamo che questo sia già oggi una realtà. Non c'è quindi bisogno di ripetere che il disciplinare di incarico è redatto nei confronti di schemi-tipo, perché ognuno ha già il proprio schema-tipo, quindi chiederei di ritirarlo, perché questo c'è già, proprio tecnicamente, qui non è una valutazione politica: è una valutazione tecnica.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Strano che esista, perché sono gli stessi collegi professionali che danno la disponibilità a partecipare a tavoli di lavoro finalizzati alla stesura di tali strumenti contrattuali, sono loro che si rendono disponibili a fare questo tipo di lavoro per preparare la traccia. Fra l'altro, non sono neanche generici nell'indicare i motivi per i quali lo ritengono utile: per evitare il possibile instaurarsi di situazioni di concorrenza sleale fra consulenti e liberi professionisti e con la conseguenza tangibile di un'ulteriore riduzione delle opportunità lavorative, ossia lo sentono come un bisogno di dire che chi accetta di fare un certo tipo di lavoro per l'Amministrazione, si autovincola a non fare un certo tipo di concorrenza sleale. Qui il problema è definirlo in relazione alle singole tipologie di rapporto lavorativo, perché un geologo non fa le stesse cose di un avvocato; siccome gli avvocati hanno fatto questo tipo di ragionamento, c'è un disciplinare tipo per quella categoria, abbiamo chiesto loro e non c'è per altre categorie, ritenevamo utile metterlo. Capisco che il Presidente non ritenga necessario farlo, ma la nostra richiesta ha un senso e una motivazione molto precisa, ha una base documentata anche nel lavoro che abbiamo fatto in commissione.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 9 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'articolo 8 del d.l., è inserito il seguente: "Il disciplinare di incarico è redatto in conformità agli schemi-tipo di disciplinare predisposti, in riferimento alla natura degli incarichi, dalla Regione di concerto con gli ordini e i collegi professionali.".
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 7
Contre: 24
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 31
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Article 9: même résultat.
A l'article 10 il y a l'amendement n° 10 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Siamo sulla problematica del convenzionamento con gli istituti pubblici di alta specializzazione cui questa, come altre amministrazioni, ricorre giustamente per l'assolvimento di incarichi di studio, di ricerca di particolare rilievo. Qui il punto di distinzione della nostra posizione rispetto a quella che ha assunto la maggioranza in commissione riguarda l'ampiezza di questo possibile ricorso. Anche qui gli ordini professionali hanno espresso, fra l'altro con dovizia di argomenti tecnici e giurisprudenziali, richiami a decisioni del Consiglio di Stato e ad Autorità di vigilanza, un concetto molto semplice: il ricorso al convenzionamento sia possibile solo ed esclusivamente quando questo rientra negli scopi precipui dell'ente di specializzazione a cui si fa ricorso. Non quindi una possibilità generica di stipulare apposite convenzioni con istituti tra l'altro pubblici, il che, Presidente, dovrebbe anche metterla in attenzione sul fatto che non è permesso convenzionarsi con un istituto di ricerca privato, per esempio con un ramo dell'Università Bocconi di Milano, perché è un ente privato e non pubblico e molte altre università ed enti di ricerca hanno questi connotati. Abbiamo riformulato diversamente questo emendamento, non in termini polemici, perché quello che preme è che si possa attingere a tale bacino, ma semplicemente facendolo solo laddove questo rientri nell'ambito di interesse scientifico e di ricerca. In sostanza cosa dicono gli ordini professionali? Non è che sotto il "cappello" di un generico incarico a questo ente di ricerca poi ci ritroviamo a lavorare tutti i rilevatori, tutte le persone che operano professionalmente come geometri, geologi, agronomi, eccetera, e che ce li ritroviamo sotto il "cappello" di un ente universitario che fa una mediazione? Semplicemente dicono che, se si tratta di lavoro puramente professionale, lo facciano i professionisti; se è un incarico di studio e di ricerca, che sia funzionale alla vocazione specifica di quell'ente che deve avere nel suo statuto queste cose. Questa non è un'invenzione dei nostri ordini professionali, c'è fiore di decisione giurisprudenziale su tale tema e credo che, anche soprattutto in vista della realizzazione di opere pubbliche, dove possono esservi studi di fattibilità, progetti preliminari o altro, il ricorrere ad enti strumentali, ma che hanno uno scopo diverso, di studio e di ricerca, per poi avere una ricaduta professionale... che tendono a fare questi istituti... sappiamo che oggi ci si allarga tutti e, essendo in un momento di crisi finanziaria dei soggetti che operano nel campo della ricerca, si cerca di allargare le basi. C'è chi ha un'attività collaterale, un dipartimento di ricerca guarda caso comincia ad allargarsi, questa è una piccola cautela che invitiamo a prendere, poi sappiamo che in genere non c'è un abuso da parte delle amministrazioni in quel senso, ma ci pare utile e di buon senso. Le ricordo tale aspetto, Presidente, di una formulazione che non vincoli ad istituti pubblici, ma anche ad istituti privati.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Le modifiche introdotte sono due: la prima, dopo le parole "per gli incarichi di studio e di ricerca" si inseriscono le parole "aventi carattere generale". Francamente diventa difficile capire cosa questo significa, siccome parliamo di alta specializzazione e ricerca avente carattere generale, è una contraddizione, perché il carattere generale... allora non specifico, esattamente l'opposto di quello che si veniva a dire... ossia ne approfittiamo per fare di tutto.
L'altro aspetto, l'ultimo, dove si chiede che "le convenzioni non possono comunque avere ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura, ivi compresi gli studi preliminari e di fattibilità". Questi servizi sono già esclusi in base alla legge n. 12, voglio richiamarlo, perché questo è un altro punto che poteva essere in un primo momento anche dagli ordini sottovalutato... quello che era il richiamo all'articolo 12... perché sono già esclusi. Questo è un problema già risolto, per cui, se non ritirate l'emendamento, voteremo contro.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 10 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
L'articolo 11bis della l.r. 18/1998, inserito dall'articolo 10 del d.l., è sostituito dal seguente:
"Art. 11bis
(Convenzionamento con istituti di alta specializzazione)
1. Per incarichi di studio e di ricerca aventi carattere generale, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti di alta specializzazione, anche universitaria, qualora rientrino nell'ambito di interesse scientifico e di ricerca dei medesimi. Le convenzioni non possono comunque avere ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura, ivi compresi gli studi preliminari e di fattibilità.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.".
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 5
Contre: 24
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Article 11: même résultat.
A l'article 12 il y a l'amendement n° 11 du groupe ALPE.
La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Abbiamo proposto una diversa formulazione di questo articolo che riguarda le abrogazioni, qui si fa un po' di pulizia in tale articolo finale di un paio di articoli ritenuti non più necessari nella legge n. 18. Siamo sempre favorevoli a fare pulizia per principio, ma ogni tanto capita di buttare via delle cose che possono servire e che, a nostro modo di vedere, in una lettura attenta che abbiamo fatto di questi articoli, non abbiamo capito per quale ragione si ritenesse necessario abrogare: ci riferiamo all'articolo 4, che per noi sarebbe stato da salvaguardare, forse poi ci saranno valutazioni diverse, ma l'articolo dice che "gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche e a persone giuridiche legalmente e fiscalmente abilitate a fornire le prestazioni richieste. In caso di affido di incarico a persone giuridiche devono essere individuati la persona incaricata di tenere i rapporti con l'amministrazione..." e questa era una necessità sentita fortemente quando era stata fatta la legge n. 18, perché si davano incarichi a delle società di ingegneria, poi queste non sapevano... no, c'è un responsabile preciso all'interno di qualsiasi società professionale, era l'epoca in cui sorgevano i primi studi associati, si diffondeva questa pratica e non si sapeva all'interno dello studio chi ne era il responsabile. "Nel caso di affido di incarico a persone giuridiche individuate all'esterno della regione, che devono o possono avvalersi della collaborazione di terzi, detta collaborazione deve essere preferibilmente richiesta a soggetti dotati di particolari conoscenze della realtà valdostana". Era magari una bandierina patriottica che poteva dare qualche problema, ma non credo che sorgessero difficoltà; perché non dire che se diamo l'incarico ad un grosso studio professionale esterno, dovendosi ricorrere da quello studio ad un subappalto di prestazione, non debba guardare verso qualcuno che ha una conoscenza della nostra realtà? Ricordo che all'epoca si era pensato in questo campo soprattutto ad attività di tipo ingegneristico, che potevano avvalersi di geometri locali, rilevatori, eccetera, e si ragionava sulla possibilità di mantenere ferme le professionalità locali in tale campo. Onestamente non siamo riusciti a capire il motivo per il quale nella pulizia generale anche questo dovrebbe essere rimosso, quindi ne proponiamo il mantenimento.
Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Le ragioni per cui è stato inserito l'articolo 4 fra quelli da abrogare è relativo al fatto che in tale articolo si parla di persone fisiche e giuridiche, mentre tutta la legge che noi stiamo discutendo è solo per persone fisiche e questa è la ragione per cui si abroga l'articolo 4, solo per quello.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Intervengo solo per esprimere dissenso rispetto a questa interpretazione, perché rimane comunque ferma la possibilità di ritenere soggetti esterni all'Amministrazione regionale anche delle società di ingegneria e altre forme...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
...comunque sia si continua a parlare di incarichi a soggetti esterni, non è specificato altrove che qui ci si riferisca esclusivamente a persone fisiche e noi abbiamo tutto un approfondimento della scienza amministrativistica dal diritto europeo al diritto nazionale, che ha aperto il ricorso ad apporti professionali a società. C'è una tendenza generale del diritto europeo ad affermare questo principio e, nel momento in cui rimane possibile per le amministrazioni ricorrere a soggetti che hanno forme organizzate e non solo forme individuali, riteniamo una cautela questa per l'Amministrazione. Dissentiamo rispetto alla sua interpretazione, ma vogliamo che sia almeno messo agli atti che questa nostra posizione ha un fondamento e una motivazione.
Président - La parole au Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Intervengo solo per dire a futura memoria che la questione è chiarita comunque all'articolo 2, comma 2, della legge che ci apprestiamo a votare.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (ALPE) - Collega Caveri, per incarichi individuali nel comma che lei richiama si intendono quelli conferiti a persone fisiche, a società semplici ed associazioni senza personalità giuridica; le società semplici non sono persone fisiche...
Caveri (fuori microfono) - ...ma neanche giuridiche...
Louvin (ALPE) - ...e cosa sono allora?
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 11 du groupe ALPE, qui récite:
Emendamento
L'articolo 12 del d.l. è sostituito dal seguente:
"Art. 12
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 18/1998:
a) il comma 4 dell'articolo 3;
b) l'articolo 6;
c) il comma 2 dell'articolo 8;
d) i commi 3 e 4 dell'articolo 13.".
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 5
Contre: 24
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - Article 13: même résultat. Article 14: même résultat.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 5 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Louvin, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
