Objet du Conseil n. 541 du 20 décembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 541/78 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1974, N. 43: FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri De Grandis, Tonino, Riccarand, Voyat, Nebbia, Tripodi, Dujany, Berti, Minuzzo e Fosson concernente: "Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43: Funzionamento dei Gruppi consiliari", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

---

L'esperienza fatta nei quattro anni di applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sul finanziamento dei gruppi consiliari, ha palesato la necessità di apportare alcune modificazioni alla legge stessa, allo scopo di renderla strumento più adatto ad una efficace azione politico-amministrativa dei gruppi stessi, azione che si svolge non solo a livello di Consiglio e dei suoi organi interni, ma anche, in termini di informazione e di partecipazione, sul territorio.

Alla luce di tale realtà, maturata in questi anni, ed anche dalla continua svalutazione della lira, appare ormai ovvia l'inadeguatezza del meccanismo di finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, così come previsto dalla citata legge regionale.

La presente proposta di legge, il cui contenuto sostanziale non necessita di particolari chiarimenti, tende appunto ad adeguare, anche se indirettamente, il finanziamento ai gruppi politici costituiti all'interno del Consiglio alla reale attività svolta dai medesimi.

(Segue testo della proposta di legge riportato in calce al provvedimento)

---

Il Presidente DOLCHI comunica che la proposta di legge in esame e sottoscritta da tutti i Capi Gruppo è corredata del parere favorevole della Commissione Affari Generali. Dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, invita il Consiglio a procedere all'esame dei singoli articoli della proposta soprarichiamata.

Articoli 1, 2, 3, 4 e 5

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati all'unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43: Funzionamento dei Gruppi consiliari".

---

Proposta di legge regionale n. 34

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................................................... n. ..... : "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1974, N. 43: FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi finali:

"I gruppi consiliari possono avvalersi per la redazione dei documenti del personale degli Uffici di Segreteria della Presidenza del Consiglio, assegnato ai gruppi stessi dall'Ufficio di Presidenza, e per la stampa o fotocopiatura di detti documenti delle relative attrezzature esistenti presso gli Uffici sopracitati e presso il Centro stampa dell'Amministrazione regionale.

Ai gruppi consiliari sono altresì forniti i necessari oggetti di cancelleria ed il servizio telefonico.

I gruppi consiliari possono inoltre utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca".

Art. 2

Nell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono soppresse le parole "e tali da garantire le attività fondamentali".

L'art. 4 della precitata legge regionale è abrogato.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 10 milioni, graverà sul capitolo 30 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978: "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari". Per gli anni successivi, il relativo finanziamento sarà effettuato con la legge di bilancio.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 195 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

- Cap. 195 - "Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent"

£.

10.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

- Cap. 30 - "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari"

£.

10.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

---

Il Presidente DOLCHI, data l'ora ormai avanzata, dichiara chiusa la seduta e comunica che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore nove e minuti trenta.

---

Si dà atto che la seduta ha termine alle ore diciannove e minuti sei.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Pietro Minuzzo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)