Objet du Conseil n. 246 du 28 avril 1980 - Verbale

OGGETTO N. 246/80 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI 29 NOVEMBRE 1978, N. 59 E 28 MARZO 1979, N. 14 A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di regolamento regionale concernente: "Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 29 novembre 1978, n. 59 e 28 marzo 1979, n. 14 a favore delle imprese commerciali", proposta di regolamento trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

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Il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 28 marzo 1979, n. 14, prevede che le modalità per l'assegnazione delle provvidenze alle imprese commerciali sono stabilite con apposito Regolamento predisposto dalla competente commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale.

La III Commissione consiliare permanente per lo Sviluppo Economico nella riunione del 31 marzo 1980, ha esaminato l'unita bozza di Regolamento regionale e l'ha inoltrata al Consiglio per l'approvazione.

(Segue testo della proposta di regolamento riportato in calce al provvedimento)

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Il Presidente DOLCHI ritiene che la proposta di regolamento in questione possa essere esaminata anche in assenza dell'Assessore competente in quanto, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 28 marzo 1979, n. 14, l'iniziativa della predisposizione della stessa spetta alla III Commissione consiliare permanente, per cui invita il Presidente di tale Commissione ad effettuare la relazione.

Il Consigliere MINUZZO rammenta che già la stesura originale della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 prevedeva che il regolamento per la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali fosse approvato dal Consiglio, ma la Commissione di coordinamento contestava tale previsione, per cui la legge veniva vistata solo dopo che era stata eliminata dal testo la previsione che tale competenza fosse affidata al Consiglio. Rammenta altresì che egli provvide successivamente a presentare una proposta di legge di interpretazione autentica della legge regionale n. 59, proposta che fu emendata dal Consigliere Cout, nel senso di prevedere la competenza del Consiglio ad emanare il regolamento per la concessione di contributi. Tale proposta venne quindi approvata con tale testo e questa volta la Commissione di coordinamento non oppose alcuna obiezione. Questo regolamento è quindi l'applicazione di tale previsione e rispecchia le modalità che seguivano i funzionari dell'Assessorato dell'Industria, Commercio e Artigianato nel deliberare tale provvidenze.

Il Consigliere COUT ricorda come già in altre occasioni il gruppo consiliare comunista aveva esternato le proprie preoccupazioni e le proprie riserve in ordine a questo problema a causa dell'assoluta mancanza di programmazione nel settore. Ciò determinava il fatto che, malgrado la necessità di sviluppo del settore, i fondi a disposizione non fossero mai utilizzati fino ad esaurimento, la qual cosa è sintomatica, a suo parere, del fatto che la legge non è pubblicizzata abbastanza e che gli imprenditori non investono a sufficienza nelle attività commerciali per mancanza di prospettive. Proprio per questi motivi si sarebbe dovuto elaborare un regolamento che, anziché limitarsi a riprendere le disposizioni precedenti, ne modificasse invece il contenuto individuando, ad esempio, dei criteri per l'assegnazione dei fondi diversi da quello dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ciò al fine di effettuare una programmazione e di orientare quindi la presentazione delle domande per privilegiare le attività che necessitano di un'espansione a scapito di quelle per le quali non esistono prospettive, ma ciò non è stato realizzato e quindi il gruppo consiliare comunista non può esprimere un voto favorevole sul regolamento quale è stato presentato.

Il Consigliere MINUZZO ritiene che ai problemi sollevati dal Consigliere Cout dovrebbe rispondere il Presidente della Giunta o, perlomeno, l'Assessore competente. Personalmente ritiene però che l'individuazione di meccanismi di priorità per l'assegnazione di queste provvidenze a favore delle imprese commerciali rischi di rendere più dispendiosa l'istruttoria delle pratiche e di appesantire le pastoie burocratiche in vista dell'accoglimento delle domande. Respinge poi decisamente le critiche formulate dal Consigliere Cout circa la mancanza di pubblicità che viene data su tali forme di provvidenze, affermando che sono le stesse associazioni di categoria a compilare le pratiche necessarie. Conclude sostenendo che, senza per questo voler interferire nel suo convincimento, non capisce l'atteggiamento del gruppo consiliare comunista.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del provvedimento.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: ventitré;

- Consiglieri votanti e favorevoli: diciassette;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica e Péaquin.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli della proposta di regolamento regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di regolamento regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri CARRAL, CLUSAZ e LANIÈCE, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: ventisette;

- Consiglieri votanti: venti;

- Voti favorevoli: diciannove;

- Voti contrari: uno;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di regolamento regionale concernente: "Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 29 novembre 1978, n. 59 e 28 marzo 1979, n. 14 a favore delle imprese commerciali".

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Regolamento regionale n. 8

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Regolamento regionale ........................ n. ......... : "Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 29 novembre 1978, n. 59 e 28 marzo 1979, n. 14 a favore delle imprese commerciali".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

il seguente Regolamento:

ART. 1

Le domande per ottenere i contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e a questo presentate in duplice copia, di cui la prima in competente bollo. Le domande dovranno contenere le informazioni atte ad individuare le imprese richiedenti, tra le quali la denominazione, la natura giuridica, la sede, il domicilio e il numero di codice fiscale, il numero d'iscrizione nel registro delle ditte e la natura dell'attività commerciale svolta.

ART. 2

Le domande devono essere corredate di progetti, relazioni e documenti atti a fornire una chiara illustrazione dei programmi di investimento per i quali viene richiesto l'intervento regionale e devono essere munite dell'impegno di produrre le fatture debitamente quietanzate al completamento dei previsti lavori e ad avvenuto acquisto di macchinari, attrezzature, arredamenti, automezzi e scorte.

Gli automezzi ammessi a contributo sono solamente quelli che costituiscono beni strumentali necessari all'esercizio delle imprese.

ART. 3

Le domande devono contenere l'impegno da parte delle imprese a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni per i quali vengono richiesti i finanziamenti, escluse le scorte, prima che siano decorsi i termini di estinzione dei mutui concessi dagli Istituti di credito, sotto pena di restituzione all'Amministrazione regionale dell'ammontare dei contributi percepiti.

ART. 4

L'Assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà all'istruttoria delle domande medesime valutando la corrispondenza delle richieste di finanziamento alle esigenze delle imprese, ne trasmetterà una copia agli Istituti di credito convenzionati e, sulla base delle decisioni da questi adottate le sottoporrà all'esame della Giunta regionale per l'ammissione in linea di massima ai benefici regionali previsti dalla legge suindicata.

ART. 5

L'Assessorato provvederà ad accertare l'esecuzione dei piani di investimento proposti dalle imprese e comunicherà agli Istituti di credito il nulla osta della Regione al perfezionamento delle operazioni di finanziamento.

ART. 6

Gli istituti di credito, deliberata la concessione dei finanziamenti, provvederanno a comunicare all'Assessorato l'entità delle somme corrispondenti ai contributi regionali previsti dall'art. 1 della citata legge regionale, affinché l'Assessorato stesso possa proporre alla Giunta regionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti deliberativi di concessione e liquidazione delle somme richieste.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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