Objet du Conseil n. 821 du 21 octobre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 821/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte)".
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 10)
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte), le parole: "non oltre il 31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 giugno".
Articolo 2
(Modificazione all'articolo 15)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2008, le parole: "Entro il 15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 14 maggio".
Articolo 3
(Modificazione all'articolo 21)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2008, le parole: "entro il 15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 14 maggio".
Articolo 4
(Modificazione all'articolo 22)
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 1/2008, le parole: "per almeno il 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno l'85 per cento".
Président - La parole au rapporteur, Conseiller Prola.
Prola (UV) - Merci, M. le Président. La legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 ha recepito tutte le modificazioni al sistema di gestione delle quote latte introdotte sia a livello statale che a livello comunitario. Tale disciplina rappresenta uno strumento operativo gestionale semplice, razionale ed efficace. L'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta rappresenta un dispositivo importante per la difesa e la valorizzazione della produzione di montagna. Il sistema gestionale delle quote latte, attraverso anche la normativa regionale di riferimento, imponendo un tetto all'offerta salvaguarda la particolarità specifica dell'organizzazione del sistema zootecnico regionale, la realtà degli alpeggi e delle vendite dirette, il trasporto del latte, sostiene il mercato e dunque il reddito degli allevatori.
Sicuramente la normativa nazionale e quella comunitaria presentano aspetti ostici, ma la legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2008 ha cercato di dare agli operatori semplificazioni procedurali legate anche e soprattutto all'organizzazione informatica presente nell'assessorato competente, che lavora in maniera sinergica con il sistema di gestione attivato a livello statale e con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che è il referente nazionale per la Commissione europea. La modifica della normativa vigente che oggi viene proposta è di natura esclusivamente tecnica. Nasce da alcune esigenze evidenziate nel primo anno di applicazione della legge regionale n. 1/2008 e rappresentate dagli allevatori e dalla struttura regionale competente, nonché di alcune recenti novità intervenute a livello comunitario con l'approvazione del regolamento n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica 6 regolamenti comunitari e che abroga 8 regolamenti comunitari.
Il disegno di legge contiene 4 articoli. L'articolo 1 posticipa a1 30 giugno, anziché a1 31 maggio, il termine ultimo per la presentazione dei documenti attestanti gli atti di affidamento in conduzione dell'azienda destinata ad alpeggio o mayen. Per avere il riconoscimento degli effetti del trasferimento per la campagna lattiera in corso, gli atti di affidamento devono essere stipulati prima della data di monticazione. Lo scivolamento dei termini al 30 giugno permette in alcuni casi alle aziende interessate, per motivi non imputabili a loro stesse, di rispettare le scadenze fissate.
L'articolo 2 e l'articolo 3 anticipano di un giorno (al 14 maggio, anziché il 15 maggio) il termine per la presentazione dei documenti necessari per la dichiarazione delle produzioni lattiero-casearie. Questo termine è fissato dalle normative nazionali e comunitarie anteriormente al 15 maggio, quindi si esclude in tal modo il giorno 15 quale giorno utile per la presentazione. Nello specifico l'articolo 2 riguarda il termine per la presentazione dei dati riepilogativi relativi al quantitativo di latte totale e il tenore in materia grassa del latte o altro prodotto lattiero-caseario consegnato da ogni produttore conferente. L'articolo 3 riguarda il termine entro il quale i titolari di una quota di vendite dirette devono trasmettere i dati riepilogativi della produzione lattiero-casearia che derivano da una specifica contabilità o una dichiarazione che rilevi la mancata commercializzazione di latte o prodotti caseari.
Infine, l'articolo 4 innalza dal 70 all'85 per cento la percentuale minima di utilizzazione, nell'ultima campagna lattiera, del quantitativo individuale di riferimento. Questo è un parametro produttivo obbligatorio che necessariamente l'allevatore deve raggiungere per evitare la decadenza della titolarità della quota non utilizzata. Tale restrizione si rende necessaria per armonizzare la normativa regionale alle modificazioni intervenute a livello comunitario. Gli effetti di questa restrizione nel nostro territorio sono comunque contenuti, considerato il fatto che finora tutte le richieste di assegnazione produttiva da riserva hanno permesso di ripristinare, nel caso di richiesta, il quantitativo necessario.
Concludendo, credo che queste semplici modifiche possano contribuire al mantenimento di un'ordinata e regolare gestione del regime delle quote per il beneficio dei nostri produttori.
Président - La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Solo per la dichiarazione di voto. Come già in Commissione, voteremo a favore di questo provvedimento, esprimiamo la preoccupazione per l'elevazione dal 70 all'85 per cento, ma sappiamo che discende da una normativa comunitaria, di conseguenza è un semplice recepimento.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Voto favorevole anche del gruppo PdL per il semplice fatto che si tratta di un adeguamento tecnico ad una normativa che venne già condivisa ed approvata a suo tempo dal nostro gruppo.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Voto favorevole del PD, anche se mi unisco alla considerazione del collega Cerise: certamente l'articolo 4 crea delle difficoltà gestionali in una realtà particolare come la Valle d'Aosta e questo ancora più giustifica il nostro voto precedente, perché andiamo sì ad ottemperare a delle regole che ci vengono dall'Unione europea, quindi ci mettiamo in regola, ma rendiamo ancora più difficile la particolare gestione dell'allevamento in Valle d'Aosta, dove - qui ci sarebbe un lungo discorso da fare - non è così facile gestire le quote latte come nei grandi allevamenti della pianura padana.
Président - Vu que tout le monde s'est exprimé, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Molto semplicemente per ringraziare il relatore, Consigliere Prola, che ha ben illustrato tutto il provvedimento, ma, essendo un provvedimento di natura tecnica, vedo che è stato recepito dalla III Commissione per quello che doveva essere e successivamente anche dagli interventi che ci sono stati. Una battuta sull'articolo 4: come è stato riconosciuto, pur innalzando dal 70 all'85 per cento la percentuale minima di utilizzazione... che può dare qualche ricaduta di tipo negativo... però è un passaggio obbligato. Bisogna dire che gli effetti di questa restrizione, come è stato ricordato nella relazione, nel nostro territorio sono contenuti, considerato che finora tutte le richieste di assegnazione produttiva da riserva hanno permesso di ripristinare nel caso di richiesta il quantitativo necessario. Questo naturalmente è quello che sarà anche per il futuro. Grazie.
Président - Nous passons à l'examen article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Est-ce que je peux annoncer le même résultat pour l'article 2? Même résultat.
Article 3? Même résultat.
Article 4? Même résultat.
Est-ce qu'il y a des déclarations d'intention? Pas de déclarations d'intention.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.
