Objet du Conseil n. 578 du 21 mai 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 578/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009".
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.
2. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, è rivolto a:
a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;
b) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e nell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e di programmi;
c) contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, statali ed europei;
d) assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che possono avere effetti o impatti significativi sull'ambiente;
e) garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
f) assicurare la tempestiva e completa informazione ai cittadini.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;
b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;
c) effetti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;
d) impatti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
e) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;
f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonché le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità all'articolo 10 e all'allegato E;
h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;
i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;
j) studio preliminare ambientale: l'elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'allegato G;
k) studio di impatto ambientale: l'elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato H;
l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull'ambiente;
m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo;
n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del d.lgs. 59/2005;
p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;
q) autorità competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente;
r) autorità procedente: l'ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l'ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
v) dichiarazione di sintesi: l'informazione fornita dall'autorità procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.
Articolo 3
(Struttura competente)
1. Alla struttura competente sono assicurate terzietà e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo.
2. La struttura competente:
a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS;
b) fornisce il supporto all'autorità procedente e al proponente per l'applicazione delle valutazioni ambientali;
c) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17;
d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell'espressione del parere di competenza;
e) collabora, nell'ambito della VAS, con l'autorità procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 14;
f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS;
g) verifica l'attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, e comunicando all'autorità procedente e al proponente un proprio parere;
h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso;
i) esprime il parere di VIA;
j) esprime, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.
Articolo 4
(Disposizioni procedurali generali)
1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione è preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformità a quanto disposto nel capo IV della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, la struttura competente può concludere con l'autorità procedente, con le altre autorità ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare alla struttura competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. La struttura competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, contemperando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. La struttura competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Articolo 5
(Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)
1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del d.lgs. 59/2005. È comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse.
2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
3. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 14.
CAPO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Articolo 6
(Ambito di applicazione della VAS)
1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:
a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007.
2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull'ambiente.
3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile;
d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di strumenti attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.
Articolo 7
(Modalità di svolgimento)
1. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;
b) la concertazione di avvio del processo di VAS;
c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;
e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
f) la decisione;
g) l'informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
2. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
Articolo 8
(Verifica di assoggettabilità)
1. L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.
2. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.
3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.
4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.
5. La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.
7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/1998, è reso pubblico:
a) unitamente alla pubblicazione di cui all'articolo 11, comma 2, in caso di assoggettabilità;
b) con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.
Articolo 9
(Concertazione di avvio del processo di VAS)
1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell'allegato D.
2. L'autorità procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1.
3. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione.
4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'articolo 10.
Articolo 10
(Redazione del rapporto ambientale)
1. La redazione del rapporto ambientale spetta all'autorità procedente o al proponente.
2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall'Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonché dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali.
3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilità ambientale, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi dell'allegato E, gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
Articolo 11
(Partecipazione)
1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal Comune proponente.
2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente:
a) il titolo della proposta di piano o di programma;
b) il proponente;
c) l'autorità procedente;
d) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il Comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del Comune stesso; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6.
4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell'autorità procedente e del proponente, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
5. La struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell'autorità procedente o del proponente.
6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all'autorità procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
7. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.
Articolo 12
(Procedimento di valutazione ambientale strategica)
1. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, cura l'istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Ove necessario, l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l'approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.
3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il Comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonché degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima.
4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o del programma.
Articolo 13
(Informazione sull'approvazione del piano o del programma)
1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene:
a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
b) la dichiarazione di sintesi;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 14.
2. L'autorità procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l'indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria. Tale avviso è reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.
Articolo 14
(Monitoraggio)
1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.
2. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione.
3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 è effettuato dal Comune proponente.
4. Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.
5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell'ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
CAPO III
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Articolo 15
(Ambito di applicazione della VIA)
1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente:
a) i progetti di cui all'allegato A e le loro modifiche sostanziali;
b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'articolo 17.
2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
b) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.
Articolo 16
(Modalità di svolgimento)
1. La VIA è avviata dal proponente e comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;
e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
f) la decisione;
g) l'informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.
Articolo 17
(Verifica di assoggettabilità)
1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:
a) i progetti di cui all'allegato B;
b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;
c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.
2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.
3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.
4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.
5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.
6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.
7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 18
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. Il proponente, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, può richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con la struttura competente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, corredato:
a) del progetto preliminare;
b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.
3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, nella quale:
a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali incompatibilità con la normativa vigente;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.
4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
Articolo 19
(Studio di impatto ambientale)
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, sono a carico del proponente.
2. Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato H e nel rispetto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, qualora attivata.
3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.
Articolo 20
(Presentazione dell'istanza)
1. L'istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata:
a) del progetto definitivo;
b) dello studio di impatto ambientale;
c) della sintesi non tecnica;
d) dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.
2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresì, essere presentata copia conforme all'originale su supporto informatico.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la struttura competente individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell'articolo 22.
4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente nel numero di copie dalla medesima richiesto e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento.
5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al comma 4, provvede a:
a) dare notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nonché mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le informazioni essenziali relative al progetto, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
b) trasmettere l'istanza, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi al patrimonio culturale.
6. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione e per la valutazione e la decisione.
7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione regionale, deve essere data comunicazione dell'avvenuto deposito ed essere fornita una breve descrizione del progetto, con l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza.
8. Sul sito web della Regione è pubblicato e aggiornato l'iter del procedimento ed è data notizia dell'eventuale presentazione di modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.
Articolo 21
(Consultazione con il pubblico)
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
2. La struttura competente può disporre che la consultazione per l'esame dello studio di impatto ambientale avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini procedimentali.
3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini del provvedimento di VIA.
Articolo 22
(Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale)
1. I soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale rendono le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi eventualmente indetta dalla struttura competente.
Articolo 23
(Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)
1. La fase di valutazione deve essere svolta entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.
2. La struttura competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, nonché le risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e della concertazione di cui all'articolo 22, tenendone conto nel parere di VIA.
3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione e della concertazione, può richiedere alla struttura competente:
a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;
b) di modificare o integrare i documenti presentati.
4. Nel termine di cui al comma 3, la struttura competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.
5. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della struttura medesima.
6. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.
7. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
8. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.
Articolo 24
(Decisione)
1. La struttura competente conclude la fase di VIA con parere, da trasmettere alla Giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 23, comma 1, per l'adozione del provvedimento di VIA, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedimentali disposte ai sensi del medesimo articolo 23.
2. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.
3. Salvi i casi previsti dall'articolo 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla Giunta regionale su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.
Articolo 25
(Informazione sulla decisione)
1. Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, a cura della struttura competente, nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
2. Il provvedimento di VIA deve, inoltre, essere pubblicato integralmente sul sito web della Regione, con l'indicazione della sede ove prendere visione della documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Articolo 26
(Monitoraggio)
1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti.
2. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Il proponente deve comunicare alla struttura competente i risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive proposte.
3. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.
4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della Regione.
CAPO IV
CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 27
(Vigilanza e controllo)
1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente spetta la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'ARPA.
Articolo 28
(Sanzioni)
1. Chiunque realizzi un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del presente titolo in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 ovvero del provvedimento di VIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 60.000.
2. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, violi le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 o dal provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 30.000.
3. Qualora siano state accertate le violazioni di cui ai commi 1 e 2, la struttura competente dispone la sospensione dei lavori e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:
a) nel caso di cui al comma 1, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;
b) nel caso di cui al comma 2, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite.
4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 3, la struttura competente ne dà notizia al Presidente della Regione per l'attivazione delle procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'articolo 27.
6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. In ogni caso, sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le procedure di VAS e di VIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
2. La VAS e la VIA costituiscono, per i piani, i programmi e i progetti di opere e interventi cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione.
3. Ogni riferimento alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente titolo.
Articolo 30
(Abrogazioni e modificazioni di leggi)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la l.r. 14/1999;
b) l'articolo 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive);
c) l'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
2. Alla l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 5, le parole: "dell'impatto" sono soppresse;
b) il comma 7 dell'articolo 14 è abrogato;
c) al comma 7 dell'articolo 29, le parole: "di impatto" sono soppresse.
3. L'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG)
1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.
2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.
3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.
4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, convocata dal responsabile del procedimento e alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.
6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.
7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.
8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.
9. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.
10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.
11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.
12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:
a) approva la variante sostanziale;
b) non approva la variante sostanziale;
c) propone al Comune delle modificazioni.
13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.
14. La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.".
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI
CAPO I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Articolo 31
(Principi)
1. L'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, è finalizzata, nell'ambito dell'ordinamento regionale, a rendere effettive la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
b) semplificare, anche mediante l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi e la divulgazione delle informazioni, i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle medesime attività, intendendosi per autorizzazione qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente, allo scopo di ottenere una decisione formale o implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, le autorizzazioni relative alle attività di servizi, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva servizi devono, in particolare:
a) avere durata illimitata, salvi i casi individuati dall'articolo 11 della direttiva servizi;
b) rispettare i seguenti principi:
1) non discriminazione: i requisiti per poter accedere o esercitare un'attività di servizi non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;
2) necessità: i requisiti sono giustificati da motivi imperativi d'interesse generale, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva servizi, con particolare riferimento, tra gli altri, alla sanità pubblica, alla tutela dei consumatori e alla tutela dell'ambiente;
3) proporzionalità: l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare nel caso in cui un controllo a posteriori non sia sufficiente.
Articolo 32
(Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:
"1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci in forma individuale o nell'ambito di una scuola di sci autorizzata. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo.".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:
"a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è abrogata.
4. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999, le parole: "residenti e/o" sono soppresse.
5. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituita dalla seguente:
"b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;".
6. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2003 è abrogata.
7. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituita dalla seguente:
"b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;".
CAPO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI
Articolo 33
(Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), le parole: "aventi sede in Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "con sede operativa nel territorio regionale".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 33/1993, dopo le parole: "Gli incentivi di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e".
Articolo 34
(Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)
1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:
"1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi, operanti nel territorio regionale, che:
a) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione in appositi albi o registri;
c) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.".
2. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 27/1998, le parole: "in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro" sono sostituite dalle seguenti: "nei due anni successivi alla data di iscrizione negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)".
3. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 27/1998, le parole: "nel registro regionale degli enti cooperativi" sono sostituite dalle seguenti: "negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)".
4. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 27/1998, le parole: "al registro regionale degli enti cooperativi" sono sostituite dalle seguenti: "negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)".
Articolo 35
(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:
"1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:
a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;
b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;
c) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.".
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
"a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1;".
Articolo 36
(Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2001, le parole: "dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento".
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:
"2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande ed effettua l'istruttoria all'uopo necessaria.".
4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 31/2001, le parole: ", in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese" sono soppresse.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 31/2001:
a) il comma 3 dell'articolo 5;
b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9;
c) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 9;
d) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12;
e) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 12;
f) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15;
g) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 15;
h) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17bis;
i) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 17bis.
Articolo 37
(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.".
Articolo 38
(Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni)
1. La legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è abrogata.
2. È, inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
Allegati
(Omissis)
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Prola.
Prola (UV) - Merci, M. le Président. Con la legge del 16 marzo 2006 n. 8, la Regione ha disciplinato le procedure finalizzate a dare attuazione agli atti normativi comunitari. Con il presente disegno di legge si ottempera all'impegno previsto dalla sopracitata legge regionale esercitando le proprie competenze legislative evitando così gli interventi sostitutivi dello Stato.
Il presente disegno di legge comunitaria regionale, attraverso la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario eseguita dalle strutture regionali, reca disposizioni concernente l'attuazione di direttive comunitarie c disposizioni modificative di leggi regionali in adeguamento agli obblighi comunitari. Nel dettaglio il titolo I si compone di 5 capi per complessivi 30 articoli ed è completato da 8 allegati tecnici. Il titolo II, del quale sarà relatore il collega Andrea Rosset, reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e si compone di 2 capi con complessivi 8 articoli. Il titolo I dà attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi sull'ambiente, e alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di impatto ambientale, acronimo VIA) aveva già ottemperato alla direttiva 85/337, ma con l'atto in discussione si intende procedere ad un'armonizzazione delle disposizioni con la recente evoluzione della normativa in materia.
Per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica (acronimo VAS), le disposizioni che vengono introdotte con l'attuale disegno di legge sono un'autentica novità nell'ordinamento regionale in quanto al momento non esistono normative specifiche in materia. La procedura VAS è stata introdotta in Europa con la direttiva 2001/42/CE, che ha imposto l'obbligo a tutti gli Stati membri di adeguarsi con proprie normative entro un anno, con un minimo margine di libertà di agire rispetto a quanto previsto a livello europeo. Lo Stato italiano ha subito una procedura di infrazione in quanto era inadempiente e ha quindi definito, adeguandosi alla direttiva europea, il decreto legislativo n. 152/2006 e successivamente il decreto legislativo n. 4/2008 del 16 gennaio 2008. Tale decreto, in assenza di una normativa VAS regionale, è diventato immediatamente applicabile e quindi la normativa VAS è già vigente nella nostra Regione da oltre un anno, tant'è che sono già state espletate due procedure regionali VAS (quella per il Piano faunistico venatorio e quella per il programma attuativo regionale FAS 2007?2013). La necessità che ha spinto l'Unione europea ad avere uno strumento normativo di valutazione ambientale nasce dalla sempre più scarsa disponibilità di risorse (quelle ambientali in primo luogo), dal bisogno di confrontarsi su differenti modelli di sviluppo e dall'esigenza di rispondere nel miglior modo possibile all'interesse pubblico. In questo senso la valutazione nell'ambito dei processi di pianificazione, se giustamente utilizzata, può assolvere ad una funzione importante: la pianificazione territoriale e urbanistica è strettamente coinvolta nei processi decisionali proprio in quanto esprime delle scelte (d'intervento, localizzative, eccetera). La valutazione, in questa logica, può costituire un significativo strumento innovativo specialmente quando si intervenga per riconfigurare gli stessi strumenti di pianificazione e la loro gestione. D'altra parte, se i mezzi non sono indifferenti ai fini, una maggiore democratizzazione dei processi di scelta ed una maggiore incisività della politica non sono perseguibili se non attraverso una strutturazione degli strumenti in questa direzione.
In un sistema democratico avanzato, la fase più delicata nella predisposizione di un piano è quella del passaggio dall'analisi della quantità e qualità delle risorse disponibili alla scelta tra scenari di sviluppo profondamente diversi in termini di consumo e valorizzazione delle risorse date, oltre che in termini di livello di perseguimento degli obiettivi assunti. In questa direzione la valutazione delle scelte di piano può assumere un ruolo molto importante, strettamente legato alla sua capacità di configurarsi come supporto e giustificazione delle scelte di piano. Molti, anche tra gli addetti ai lavori, attribuiscono scarso valore alla valutazione per i suoi limiti: la sua relatività (fornisce criteri opinabili), l'imprevedibilità (non garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo), la scarsa compatibilità con le normative tecniche tradizionali (fa riferimento a standard qualitativi piuttosto che a quelli quantitativi). In realtà, la valutazione ha il pregio di esplicitare punti di forza e criticità in un contesto, quello politico, che, per definizione, dovrebbe disporre della capacità di rendere efficaci le strategie territoriali figurate e che, a sua volta, dovrebbe assumere la valutazione come strumento per argomentare, giustificare e sostenere le scelte. La valutazione può quindi costituire un formidabile strumento di responsabilizzazione del soggetto che interviene sul territorio fornendo ex ante i criteri di riferimento e gli obiettivi strategici da perseguire, facendo cosi ricadere l'onere di trovare le soluzioni adeguate (e di praticarle) anche sul soggetto attuatore. La strumentazione urbanistica, arricchita da rigorosi processi valutativi, può costituire un formidabile supporto a favore della trasparenza, della chiarezza delle scelte d'intervento e delle strategie che interessano il territorio. Proprio l'attuale complessità del processo politico (limiti indotti dalla pluralità di soggetti con interessi spesso confliggenti, dalla diversità dei livelli decisionali) impone ? ad ogni scala ? la trasparenza attraverso l'esplicitazione delle scelte, delle attese, dei soggetti beneficiati, degli obiettivi di fondo che si intendono perseguire. La valutazione strategica, in questa logica, costituisce il livello a cui riportare il confronto sulle grandi opzioni strategiche, lasciando alla successiva valutazione del progetto (VIA) l'individuazione delle soluzioni più adeguate sotto il profilo dell'impatto territoriale e ambientale (dove e come realizzare).
La VAS e la VIA risultano complementari facendo parte di un unico sistema di valutazione ripartito in più fasi: la valutazione dei piani e programmi (VAS) ha per oggetto gli impatti su scala ampia; la valutazione di impatto ambientale (VIA) si concentra invece su uno specifico intervento in una localizzazione definita. La VAS di un determinato piano è tesa ad anticipare le proposte di sviluppo e non a reagirvi, consentendo una tutela più completa ed efficace dell'ambiente anche attraverso la prevenzione degli impatti ambientali negativi. In sintesi, la valutazione ambientale strategica definisce le capacità di carico, ovvero le soglie qualitative e quantitative per l'uso delle risorse ambientali, mentre gli strumenti di pianificazione debbono gestire la capacità di carico distribuendola coerentemente sul territorio. Quanto sopra mette in evidenza un'altra sostanziale diversità e complementarità tra VIA e VAS: con la VIA si individuano gli impatti specifici di un intervento/progetto e si aiutano i decisori ad individuare gli impatti negativi sull'ambiente locale e le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione; con la VAS si affronta il problema in termini di alternative più generali sul piano delle politiche (risorse disponibili in termini di qualità e quantità, di capacità di carico e di tempi di rigenerazione delle risorse rinnovabili). Nel concreto, l'adozione di una norma regionale specifica VAS comporta, rispetto a quanto previsto dal decreto attualmente vigente, i seguenti vantaggi: viene formalizzata l'esclusione automatica dalla procedura per le varianti non sostanziali (legge n. 11/1998) dei piani regolatori; i tempi della procedura di verifica vengono ridotti da 90 a 60 giorni e avviene semplicemente con un provvedimento dirigenziale conclusivo; il processo è concertato fin dalle prime fasi e di conseguenza proponente e autorità preposte alla valutazione costruiscono insieme il piano/programma collaborando al risultato finale; si possono evidenziare in fase di stesura del piano eventuali problemi, o richieste di approfondimenti particolari, in conseguenza idealmente il piano presentato è già stato oggetto di una concertazione e dovrebbe essere approvato.
Analizzando in dettaglio la norma, si evidenzia un allungamento dei tempi rispetto al semplice parere finora rilasciato; da segnalare positivamente il fatto che il procedimento prevede una pubblicazione, consentendo l'osservazione da parte dei singoli cittadini, che diventano parte attiva dei processi decisionali nelle fasi in cui è ancora possibile considerare opzioni alternative. Inoltre sono da sottoporre più tipologie di piano rispetto a quanto avviene ora (turismo, agricoltura, eccetera) e in particolare tutti i piani non meramente finanziari economici che implicano la realizzazione di opere da sottoporre al VIA. Questo comporterà un adeguamento nei criteri di pianificazione e programmazione anche dell'Amministrazione regionale. Nell'ottica della semplificazione del procedimento amministrativo, è consentito escludere, dopo verifica, i piccoli piani con ricadute solo a livello locale.
Contestualmente al recepimento della normativa VAS, si è ritenuto opportuno, a fronte anche di un'esperienza acquisita in oltre 15 anni di applicazione della normativa VIA, adeguare la normativa di riferimento al decreto legge n. 4/2008, limitandola esclusivamente ai progetti e rendendola più efficiente e meno gravosa. In particolare, i vantaggi dell'adozione dell'atto in oggetto possono essere cosi sintetizzati:
- scomparsa della procedura semplificata prevista dalla vigente legge regionale n. 14/1999 e sostituzione della stessa con la più snella procedura di verifica che riduce i tempi dai 120 giorni attuali, comprensivi di pubblicazione, ai 45 previsti nel disegno di legge dove si richiede l'elaborazione di uno studio preliminare ambientale più conciso e semplificato rispetto allo studio ambientale attualmente previsto; si precisa inoltre che si è deciso di ridurre i 90 giorni previsti dal decreto per la verifica ai 45 del disegno di legge;
- essendo il VIA una procedura consolidata, già in essere dal 1991, si è operata una rivisitazione degli allegati tecnici, delle soglie di valutazione, delle voci comprese, che porta ad una diminuzione sostanziale del numero di progetti sottoposti alla procedura;
- la verifica si conclude sempre con provvedimento dirigenziale, con l'eventuale decisione di non sottoporre il progetto al VIA avendo la possibilità di imporre alcune prescrizioni;
- eliminazione delle situazioni, attualmente frequenti, in cui l'esito della procedura VIA rimanda a successive valutazioni da parte dei competenti servizi; infatti la nuova procedura si effettua sul progetto definitivo e consente nel corso dell'istruttoria di adeguare gli elaborati alle richieste dei competenti servizi. Il progetto definitivo in effetti comporta oneri maggiori per la committenza, ma ricordo che è possibile, su richiesta del proponente, avviare una concertazione basata sul progetto preliminare, che permetterà di far emergere criticità o necessità di approfondimento consentendo, quindi, di modificare i contenuti del preliminare stesso per consentire di arrivare ad avere un parere positivo sul progetto definitivo;
- adeguamento delle soglie degli allegati dei progetti da sottoporre alla procedura VIA o alla verifica con innalzamento, in numerosi casi, rispetto alla situazione attuale (ad esempio i fabbricati passano da 5.000 metri cubi a 10.000, gli allargamenti di strade sono considerati in modo diverso rispetto alla costruzione di strade nuove, scompaiono alcune voci quali i bivacchi);
- scompare la riduzione delle soglie degli allegati in caso di presenza di vincolo paesaggistico (attualmente prevista nell'ordine del 20 percento); si recepisce comunque quanto previsto dalla norma statale con riduzione del 50 percento delle soglie in caso di area naturale protetta (parco, riserva, SIC, ZPS);
- scompare il Comitato tecnico per l'ambiente, sostituito, ove ritenuto necessario da parte della struttura competente, da una conferenza dei servizi che consentirà l'acquisizione dei pareri senza ulteriori ritardi; la convocazione della conferenza dei servizi è discrezionale, il che consentirà nel caso di procedure semplici un alleggerimento del procedimento stesso.
Vorrei soffermarmi su alcune perplessità nate nella discussione in Commissione. L'ambiente per sua natura è impossibile da classificare in modo rigoroso, considerate le varie situazioni particolari che ogni progetto può avere in determinate condizioni di operatività. È quindi riduttivo e impossibile da un punto di vista tecnico?scientifico creare griglie di classificazione standard che possano anticipare o prevedere l'esito della valutazione. La discrezionalità è insita nel processo valutativo di ogni singolo progetto. La scelta effettuata è stata quella, nell'ottica della semplificazione amministrativa, di evitare l'obbligo di sottoporre i progetti, quando gli stessi non presentano problemi dal confronto con le strutture competenti, alla conferenza dei servizi. Da sottolineare poi che, effettuando il confronto con l'attuale normativa vigente, si è passati da 148 voci, da sottoporre alla procedura, alle 114 previste nel disegno di legge, di cui ben 89 voci vengono sottoposte alla verifica di assoggettabilità e solo 25 voci alla procedura VIA.
In conclusione, per quanto riguarda il Titolo I del disegno di legge in discussione, si può affermare che la disciplina, che viene sottoposta all'esame del Consiglio regionale, introduce una serie di clementi per cercare di semplificare e alleggerire le procedure, fissando termini certi di sviluppo e conclusione della procedura cercando, comunque e sempre, di mantenere, durante lo svolgimento delle varie fasi, il dialogo tra la struttura competente e i soggetti attuatori, in modo da garantire una sinergia costruttiva dei vari piani o progetti attraverso un percorso lineare e trasparente. Grazie.
Président - La parole à l'autre rapporteur, le Conseiller Rosset.
Rosset (UV) - Merci, M. le Président. Come già anticipato dal collega Piero Prola, il titolo II del presente disegno di legge reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo modificando leggi regionali in adeguamento agli obblighi comunitari. Tale direttiva si applica ai servizi, cioè a quelle attività economiche non salariate fornite da un prestatore (persona fisica o giuridica) dietro corrispettivo economico. Essa stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi. Più in particolare, il capo I, composto di 2 articoli, elenca i principi fondamentali per rendere effettive, nell'ambito del territorio regionale, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi e reca specifiche modificazioni a leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi, eliminando i requisiti incompatibili con il diritto comunitario, quali il requisito della cittadinanza italiana e della residenza sul territorio dello Stato per il prestatore, per il suo personale, per i detentori di capitale sociale o per i membri degli organi di direzione o vigilanza.
Il capo II, composto di 6 articoli, in adeguamento ad altri obblighi comunitari (quali quelli in materia di aiuti di Stato) reca modificazioni alle seguenti leggi regionali:
- legge regionale 13 maggio 1993 (chiedo scusa, c'è un errore di battitura nella relazione presentata) n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), modificazione all'articolo 13;
- modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione);
- modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
- modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale);
- modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità);
- modifiche che riguardano, rispettivamente, le leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), e 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli). In particolare, l'articolo 37 modifica il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, al fine di recepire le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 800/2008, stabilendo che sono ammissibili a finanziamento le iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda;
- infine l'articolo 38 che prevede l'abrogazione della legge regionale n. 7/2004 poiché il relativo regime di aiuti risulta scaduto. La legge regionale n. 6/2003, alla luce dei nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, ha esteso infatti il proprio campo di applicazione al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I° del Trattato CE (di qui l'abrogazione della legge regionale n. 7/2004).
Ebbene, con il presente disegno di legge si intende ottemperare all'impegno, assunto con la legge regionale 8/2006 (legge in materia di attività e relazioni europee della nostra Regione, discussa poc'anzi), di esercitare compiutamente le prerogative riconosciute alle Regioni dal novellato titolo V della Costituzione, delineando un rapporto istituzionale sia con lo Stato, sia con l'Unione europea, nel quale le Regioni esercitano immediatamente le proprie competenze legislative, sottraendosi agli interventi sostitutivi, preventivi e cedevoli dello Stato. Grazie.
Président - J'ouvre la discussion générale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en discussion générale? Est-ce qu'il y a d'interventions? S'il n'y a pas de discussion, la discussion générale est fermée.
La parole à l'Assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Merci, M. le Président. Tout d'abord je veux remercier les Conseillers rapporteurs et les Commissions IIIe et IVe pour le travail accompli. Je veux également adresser mes remerciements aux fonctionnaires des différents bureaux de l'Administration régionale et très particulièrement je veux remercier le Chef du service VIA, Paolo Bagnod, ainsi que les experts qui ont collaboré avec l'Assessorat pour la rédaction de la loi et je me réfère plus strictement à la partie concernant l'évaluation sur l'invironnement.
Volevo sottolineare alcuni punti, se mi è permesso, riprendendo soltanto alcune parti dell'esaustiva e ampia relazione del collega Prola per sottolineare come questa proposta VIA-VAS di legge regionale che disciplina tutti i processi di valutazione ambientale e che attua quel processo di recepimento di principi delle direttive europee, si presenti oggi in Valle d'Aosta con un carattere di notevole originalità, unendo, come è già stato detto nella relazione di presentazione, valutazione ambientale strategica per piani e programmi e valutazione di impatto ambientale per i progetti, in modo integrato, complementare e armonizzato.
La VAS è uno strumento di valutazione ambientale che permette di mettere a sistema le diverse procedure di valutazione ambientale già in essere; si pongono così le basi di un metodo di valutazione che favorisce i procedimenti coordinati, possibilmente semplificati, nel quale siano individuati i livelli adeguati e pertinenti di valutazione e soprattutto vengano evitate delle duplicazioni. Mi riferisco infatti, oltre a VAS e VIA, anche all'autorizzazione integrata ambientale dei processi produttivi e alla valutazione di incidenza che riguarda zone SIC e ZPS. Il sistema di valutazione nel suo complesso deve assicurare che i piani, i programmi e i progetti siano coerenti e contribuiscano all'attuazione delle strategie di sostenibilità ambientali, quali quelle individuate dai programmi europei che risultano dalle politiche nazionali e regionali.
Voglio puntare l'attenzione su tre degli aspetti già enunciati, che credo siano estremamente innovativi della VAS e che potranno dare un contributo fondamentale al modo di fare programmazione in Valle d'Aosta. Il primo è quello di integrare le considerazioni di sostenibilità ambientale non più al termine della predisposizione del piano, come una procedura di mero controllo dell'esistenza o meno di impatti, come dire... a carte già abbassate sul tavolo, ma di prevedere che fin dai primi passi della pianificazione la tematica ambientale sia tenuta fortemente in considerazione. È essenziale che l'individuazione dei possibili impatti sia fatta quando ancora è possibile prevedere opzioni diverse e soluzioni di problemi che evitino di crearne dei nuovi. Il tutto in un momento in cui i giochi sono aperti, quindi è possibile evitare posizioni contrapposte ed operare in modo sinergico, previdente e lungimirante. È per questo motivo che la legge regionale dà particolare importanza proprio alla fase iniziale del processo di VAS: quello che viene chiamato in gergo tecnico lo scoping e che la legge regionale definisce concertazione di avvio del processo di VAS. Il ricorso alla formulazione di alternative di piano quindi è uno strumento fondamentale proprio per costruire scelte esplicitamente motivate e condivise dalla comunità.
Il secondo aspetto di grande innovazione portato dalla VAS è quello dell'approccio partecipativo. Il pubblico entra a far parte del processo valutativo stesso e può disporre di uno strumento che rende esplicito il percorso di programmazione e pianificazione il che vuol dire permettere a chi è direttamente interessato alle ricadute di un piano di dare un giudizio su quanto condizionerà la propria vita di cittadino nel futuro e di esporre le proprie eventuali osservazioni. Osservazioni che saranno tenute in conto dalla struttura competente per esprimere il proprio parere obbligatorio sulla proposta di piano programma e relativo rapporto ambientale e poi il piano di monitoraggio.
Il terzo e ultimo aspetto di innovazione nel modo di concepire la programmazione e la pianificazione è quello del monitoraggio. Una volta approvato, infatti, il piano non si attua più senza ulteriori verifiche della sua efficacia, ma viene costantemente e periodicamente seguito sulla base di uno specifico programma di monitoraggio, che è parte integrante degli strumenti di piano e pertanto è approvato contestualmente al piano stesso. Durante l'attuazione del piano, il monitoraggio permette di rilevare gli effetti dell'applicazione delle misure di piano e di contrastare gli eventuali effetti negativi derivanti. Ciò permette di effettuare delle correzioni al processo in atto, quindi la VAS si configura come un processo dinamico che segue il piano programma dalle prime fasi di definizione fino alle fasi conclusive della sua attuazione.
Per quanto riguarda invece la parte VIA, come è già stato detto, si sono apportate delle modifiche che sono frutto soprattutto di valutazioni effettuate nel corso di diversi anni di applicazione della VIA, in modo da rendere questa norma più aderente alla realtà progettuale che in questi anni è stata soggetta a valutazione e anche nell'ottica di dare risposte in tempi più rapidi al committente. Credo che non vada trascurato lo spirito della legge, che non è quello di censurare, di fare esami sui progetti e sui programmi; anche in Commissione è stato sollevato il dubbio di non appesantire fasi di controllo, ma al contrario trovare, in modo partecipato, le vie più efficaci, le soluzioni più efficienti per garantire sostenibilità ambientale nel governo del territorio, tra l'altro introducendo anche una visione del ruolo dell'Amministrazione regionale non più solo come controparte di valutatore, ma soggetto che partecipa, dà consulenza, aiuta il committente nella definizione del suo progetto e del suo programma.
Data l'inevitabile complessità di questa norma e soprattutto per via delle importanti novità che introduce nel sistema di valutazione ambientale della Regione, così come le modifiche di VIA, alcuni problemi potranno sicuramente emergere nella prima fase di applicazione della legge; è evidente che in questo caso appartiene alla prassi di buon governo provvedere in seguito agli aggiustamenti del caso.
Président - Nous pouvons passer à la votation article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 15, alinéa 3, il y a une faute (il ne s'agit pas de faire un amendement): "Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3...", ce n'est pas "3", mais "5"; c'est une petite faute.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 27:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 28:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 30:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 31:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 32:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 33:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 34:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 35:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 36:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 37:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 38:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe A:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe B:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe C:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe D:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe E:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe F:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe G:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe H:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Chers collègues, nous avons achevé nos travaux.
La séance est levée.
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La session se termine à 16 heures 58.
