Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 571 du 20 mai 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 571/XIII - Proposta di regolamento: "Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità ed oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione, a favore di persone fisiche, di mutui ad interesse agevolato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati all'acquisto, alla costruzione e al recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

Articolo 2

(Nucleo familiare)

1. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare del richiedente si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

Articolo 3

(Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione)

1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima di:

a) euro 70.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) euro 100.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

2. I mutui per il recupero e l'acquisto di un'abitazione in corso di recupero o già recuperata possono essere concessi nella misura massima di:

a) euro 90.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) euro 120.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può incrementare gli importi di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 76/1984.

4. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, l'importo dei mutui non può essere superiore:

a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con apposita perizia di stima;

b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda di mutuo, al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati con deliberazione della Giunta regionale e al valore dell'immobile accertato con apposita perizia di stima.

5. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi aventi ad oggetto immobili il cui valore o costo, determinato ai sensi del comma 4, risulti inferiore al 30 per cento degli importi massimi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4

(Durata dei mutui)

1. I mutui sono ammortizzabili in anni trenta mediante pagamento di rate posticipate con scadenza al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, comprensivo dei periodi di preammortamento e di ammortamento. Su richiesta del soggetto interessato, il periodo di ammortamento può essere ridotto a venticinque, venti e quindici anni.

2. L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

3. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di stipulazione del contratto; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data della prima erogazione e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

Articolo 5

(Garanzie)

1. I mutui sono garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile oggetto dell'intervento a favore della finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., di seguito denominata ente mutuante, e, ove insufficiente, dalle ulteriori garanzie integrative, personali o reali, richieste.

CAPO II

DOTAZIONE FINANZIARIA

Articolo 6

(Criteri di ripartizione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ammontare delle risorse annuali disponibili per il finanziamento degli interventi di cui al presente regolamento, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 76/1984.

CAPO III

REQUISITI SOGGETTIVI E TASSI DI INTERESSE

Articolo 7

(Requisiti soggettivi)

1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;

b) residenza in un comune della Regione;

c) anzianità di residenza nella Regione di almeno otto anni, anche non consecutivi. Si prescinde da tale requisito per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate.

2. Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni ovunque ubicate, ad eccezione di quelle che pur essendo accatastate come tali non presentano le caratteristiche di abitazione;

b) non aver beneficiato, per più di una volta, di un mutuo prima casa erogato dalla Regione a condizione che il mutuo precedentemente ottenuto risulti estinto alla data di presentazione della domanda di mutuo;

c) non aver rinunciato, nei due anni precedenti, ad altra domanda di mutuo, già ammessa a beneficio.

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera a), nei casi, tra essi alternativi e non cumulabili, di:

a) proprietà o usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia inadeguata, antigienica o impropria ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. La non adeguatezza è riferita al nucleo familiare del richiedente;

b) proprietà o usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale nel caso in cui il richiedente, o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;

c) proprietà di una sola abitazione gravata da diritti di usufrutto o di abitazione in favore di altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

d) proprietà o usufrutto di una sola abitazione funzionale ad attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale o agricolo.

4. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nei casi di comproprietà o contitolarità di diritti di usufrutto su un'abitazione oggetto di mutuo prima casa erogato dalla Regione, ricevuta per successione a causa di morte, e nei casi di distruzione o rovina di abitazione.

5. Qualora il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano comproprietari o cousufruttuari di più abitazioni, la somma delle quote di comproprietà e di cousufrutto deve essere inferiore all'unità. A tal fine, non si tiene conto delle quote di comproprietà o di cousufrutto relative ad una sola abitazione rientrante nei casi di cui al comma 3.

6. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda di mutuo e prima della stipulazione del contratto preliminare o del contratto di mutuo, ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, quest'ultimo, fatto salvo il possesso di ogni altro requisito richiesto ai componenti del nucleo familiare, riferito alla data di presentazione della domanda di mutuo, concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 8 con riferimento all'anno di richiesta della cointestazione.

7. Ai fini della concessione del mutuo, possono costituire un nucleo familiare autonomo i figli conviventi con i genitori o, nel caso di decesso di entrambi, con altri parenti e affini. In tale caso, i requisiti per la concessione del mutuo sono riferiti ai componenti del nuovo nucleo familiare. Gli altri componenti del nucleo familiare originario, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa debitamente documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca del finanziamento con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2.

Articolo 8

(Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui, l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare non può essere inferiore a euro 12.000 e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non può essere superiore a euro 40.000.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono desunti dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata da non oltre sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di mutuo.

3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel periodo precedente alla data dell'ultimo adeguamento.

Articolo 9

(Tassi di interesse)

1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

a) all'1 per cento, per valori di ISEE fino a euro 20.000;

b) al 2 per cento, per valori di ISEE superiori a euro 20.000 e fino a euro 30.000;

c) al 3 per cento, per valori di ISEE superiori a euro 30.000 e fino a 40.000.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può rideterminare i tassi di interesse annui di cui al comma 1, sulla base dell'andamento dei tassi di interesse del mercato di riferimento.

CAPO IV

REQUISITI OGGETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

Articolo 10

(Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:

a) di abitazione censita al catasto fabbricati e dotata di certificato di agibilità con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

b) di un'abitazione in corso di costruzione o di recupero con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

c) di un'abitazione recuperata con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati, censita al catasto fabbricati e dotata di certificato di agibilità successivo al termine dei lavori di recupero. In tal caso, il nucleo familiare del richiedente deve risultare quale primo residente nell'abitazione finanziata dalla data di rilascio del certificato di agibilità;

d) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

e) di un'abitazione censita al catasto fabbricati e dotata di certificato di agibilità, occupata dal richiedente da almeno tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di mutuo, senza limiti di superficie.

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:

a) che prevedono atti di compravendita fra parenti e affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

b) che prevedono atti di compravendita tra coniugi, anche legalmente separati;

c) relativi ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica a prezzi convenzionati o agevolati;

d) relativi ad acquisti con atto di compravendita stipulato da oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.

3. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela o affinità di primo grado con il richiedente o i componenti del nucleo familiare, l'importo massimo del mutuo concedibile è determinato in proporzione all'ammontare delle quote appartenenti ai soci diversi da quelli sopracitati.

Articolo 11

(Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la nuova costruzione)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla costruzione:

a) di un'abitazione unifamiliare con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superi i 120 metri quadrati;

c) di un'abitazione compresa in un edificio plurifamiliare, edificato su area posseduta in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che una sola unità abitativa, con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati, sia di proprietà del nucleo familiare del richiedente.

Articolo 12

(Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati:

a) al recupero di un fabbricato;

b) al recupero di un fabbricato in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata sia stato rogato prima della stipulazione del contratto preliminare di mutuo;

c) al recupero di un edificio esistente da cui si ricavino più unità abitative. In tal caso, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa;

d) al recupero di un edificio composto da più unità abitative, tutte di proprietà del richiedente o dei componenti del nucleo familiare, a condizione che dall'intervento si ricavi un'unica unità abitativa;

e) al recupero di un fabbricato e contestuale ampliamento volumetrico, purché la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata non superi i 120 metri quadrati.

2. Ai fini del presente regolamento, per recupero si intendono gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dalle disposizioni attuative dell'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Articolo 13

(Determinazione della superficie utile)

1. Per superficie utile residenziale, si intende quella interna all'abitazione, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali accessori non utilizzabili come residenziali o non aventi caratteristiche di abitabilità.

2. Per i nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 10, 11 e 12 è maggiorato di 15 metri quadrati per ogni componente eccedente le quattro unità.

3. Per i nuclei familiari con portatori di handicap, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 10, 11 e 12 è aumentato di 15 metri quadrati per ogni portatore di handicap motorio o di altra invalidità grave, certificata come non compatibile con le dimensioni dell'abitazione.

Articolo 14

(Interventi non ammissibili a mutuo)

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) gli interventi di nuova costruzione e recupero i cui titoli abilitativi edilizi siano scaduti alla data di presentazione della domanda di mutuo;

b) gli interventi di acquisto, di costruzione e di recupero di abitazioni ubicate in zone D, E e F dei piani regolatori generali comunali realizzati sulla base di titoli abilitativi edilizi rilasciati in funzione della presenza di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale o agricolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 15

(Termini e modalità di presentazione delle domande di mutuo)

1. Le domande per la concessione dei mutui sono presentate, nel periodo stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata struttura competente, e sono ammesse a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 16

(Documentazione da allegare alle domande di mutuo)

1. Le domande per la concessione di mutui, redatte su apposito modulo predisposto dalla struttura competente, devono essere corredate della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:

1) dati anagrafici;

2) residenza anagrafica e situazione storica di residenza;

3) stato civile, con indicazione degli estremi dell'eventuale sentenza di separazione;

4) composizione del nucleo familiare;

b) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, per ciascun componente il nucleo familiare;

c) copia della dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISE/ISEE.

Articolo 17

(Istruttoria)

1. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande e ne valuta l'ammissibilità. A seguito dell'istruttoria, il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, dispone l'ammissione al beneficio, determinando l'importo del mutuo concedibile e il relativo tasso d'interesse annuo applicato.

Articolo 18

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo ai procedimenti preordinati alla concessione dei mutui di cui al presente regolamento.

Articolo 19

(Vigilanza)

1. La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, anche a campione, idonei controlli sugli interventi oggetto di finanziamento, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dal presente regolamento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del mutuo.

CAPO VI

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Articolo 20

(Ammissione a finanziamento)

1. Il dirigente della struttura competente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili determinate ai sensi dell'articolo 6, dispone il finanziamento delle domande ammesse a mutuo.

Articolo 21

(Stipulazione del contratto di mutuo)

1. Al fine della stipulazione del contratto preliminare di mutuo e del contratto di mutuo, la struttura competente trasmette all'ente mutuante la documentazione necessaria, ivi compresa la perizia di stima. Qualora sia richiesta documentazione integrativa necessaria per il perfezionamento della pratica, questa deve essere presentata alla struttura competente entro i termini richiesti, pena la revoca del finanziamento.

2. Il contratto preliminare di mutuo e il contratto di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento, in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1.

3. Il dirigente della struttura competente può concedere proroghe al termine di cui al comma 2, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

4. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare all'atto di presentazione della relativa domanda.

Articolo 22

(Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto)

1. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili censiti al catasto fabbricati e dotati di certificato di agibilità sono erogati in unica soluzione, subordinatamente:

a) al perfezionamento dell'atto di compravendita;

b) alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;

c) alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia stabilita altrove conseguentemente ad obblighi di legge.

2. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di un'abitazione in corso di costruzione o recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;

b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto di mutuo e alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di agibilità;

3) della documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano;

4) della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia stabilita altrove conseguentemente ad obblighi di legge;

5) di copia dell'atto di compravendita.

Articolo 23

(Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero)

1. I mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;

b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto di mutuo e alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di agibilità;

3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia stabilita altrove conseguentemente ad obblighi di legge.

Articolo 24

(Termine di presentazione della documentazione e revoca)

1. La documentazione di cui agli articoli 22, comma 2, lettera b), e 23, comma 1, lettera b), deve essere presentata alla struttura competente entro quarantotto mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la revoca del finanziamento, limitatamente alle somme ancora da erogare.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'importo erogato è posto in ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo del mutuatario di estinguere anticipatamente il mutuo alle condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, ove la documentazione non sia presentata entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'ammortamento.

4. Il dirigente della struttura competente può concedere proroghe del termine di cui al comma 3, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

CAPO VII

VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Articolo 25

(Vincolo di residenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, il mutuatario deve mantenere la residenza nell'abitazione finanziata per almeno cinque anni, decorrenti:

a) dalla data del contratto preliminare di mutuo, per i mutui erogati in unica soluzione;

b) dalla data del contratto di mutuo, per i mutui erogati in più soluzioni.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la revoca del finanziamento, la restituzione del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, oltre al pagamento di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.

3. Si prescinde dal vincolo della residenza quando il trasferimento della stessa sia determinato da obblighi di legge.

4. Il mutuatario che contragga matrimonio dopo la stipulazione del contratto preliminare di mutuo o del contratto di mutuo può trasferire la propria residenza presso il coniuge, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1. In tal caso, l'abitazione può essere locata, purché a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento.

Articolo 26

(Estinzione anticipata)

1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo previo pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

2. L'estinzione anticipata effettuata nel periodo di preammortamento comporta il rimborso delle somme erogate e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

Articolo 27

(Alienazione)

1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28.

2. L'alienazione dell'abitazione finanziata prima che siano decorsi i termini di cui all'articolo 25, comma 1, comporta l'estinzione anticipata del mutuo, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2.

3. Qualora un componente del nucleo familiare sia colpito da handicap motorio o da invalidità grave e l'abitazione finanziata sia certificata come inadeguata dal Comune, sulla base dell'accertamento dei servizi sanitari competenti, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può autorizzare, in alternativa, su richiesta del soggetto interessato:

a) l'alienazione dell'abitazione finanziata e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, e la concessione di un nuovo mutuo di importo pari al capitale residuo, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero di un'altra abitazione idonea a soddisfare le esigenze sopravvenute;

b) l'alienazione dell'abitazione finanziata e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, e l'ammissione di una nuova domanda di mutuo finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero di un'altra abitazione idonea a soddisfare le esigenze sopravvenute.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può autorizzare l'alienazione dell'abitazione finanziata e l'eventuale accollo del mutuo, prima che siano decorsi i termini di cui all'articolo 25, comma 1, quando il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di cedere l'abitazione finanziata per gravi e comprovati motivati o la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori del territorio regionale.

Articolo 28

(Accollo)

1. In caso di alienazione dell'abitazione finanziata decorsi i termini di cui all'articolo 25, comma 1, il mutuo può essere accollato in capo all'acquirente.

2. La richiesta di accollo, corredata del contratto preliminare di vendita registrato e della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di accesso al mutuo ai sensi degli articoli 7 e 8, è presentata alla struttura competente.

3. L'accollo è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura competente.

4. Il piano di ammortamento del mutuo è ricalcolato al tasso agevolato applicabile al reddito del nucleo familiare dell'acquirente.

5. All'acquirente si applicano i vincoli e le penali di cui agli articoli 25, 26, 27 e 29 e i relativi termini decorrono dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita dell'abitazione finanziata con relativo accollo del mutuo.

Articolo 29

(Locazione e comodato)

1. L'abitazione finanziata non può essere locata o concessa in comodato prima che siano decorsi i termini di cui all'articolo 25, comma 1, pena la revoca del finanziamento, con le modalità e alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 30

(Casi di separazione dei coniugi e di divorzio)

1. In caso di separazione dei coniugi, l'intera proprietà dell'abitazione finanziata può essere alienata all'altro coniuge. In tal caso, il coniuge cedente può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), presentare nuova domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.

Articolo 31

(Successione)

1. Nell'ipotesi di successione a causa di morte non trovano applicazione i vincoli e le penali di cui agli articoli 25, 27 e 29.

2. Nell'ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare del defunto, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo avviene sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno di apertura della successione.

3. Nell'ipotesi in cui l'abitazione finanziata rientri nella successione, è ammessa, previa comunicazione alla struttura competente, la cessione tra i coeredi delle quote di proprietà dell'alloggio ed il relativo accollo del mutuo. In tal caso, l'erede cessionario non può più presentare domanda di mutuo ai sensi del presente regolamento.

Articolo 32

(Trasferimenti di proprietà)

1. Il mutuatario può, in costanza di mutuo, con comunicazione alla struttura competente, trasferire quote o l'intera proprietà dell'abitazione finanziata a soggetti già componenti del proprio nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di mutuo. In tal caso, il mutuo è intestato ai nuovi proprietari dell'abitazione, senza ricalcolo del relativo piano di ammortamento.

CAPO VIII

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI

Articolo 33

(Provvidenze a favore degli emigrati)

1. Possono accedere ai mutui di cui al presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati).

2. Agli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nel territorio regionale, i mutui possono essere concessi per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; in tal caso, l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al 50 per cento degli ammontari massimi di cui all'articolo 3, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da meno di otto anni possono beneficiare dei mutui di cui al presente regolamento, sussistendo ogni altra condizione ivi prevista.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

a) 27 maggio 2002, n. 1;

b) 17 agosto 2004, n. 1;

c) 18 gennaio 2007, n. 1.

Articolo 35

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 2009, le domande di mutuo ai sensi del presente regolamento possono essere presentate anche da chi abbia maturato cinque anni di residenza, anche non consecutivi, in uno o più comuni della Regione, a condizione che il contratto preliminare di vendita o l'atto di compravendita siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), ai fini del calcolo dei tre anni di validità dell'atto di compravendita, per l'ammissibilità al finanziamento non è computato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I tassi di interesse di cui all'articolo 9 si applicano anche ai mutui le cui domande siano già state presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che il contratto preliminare di mutuo o il contratto di mutuo non siano ancora stati stipulati.

Articolo 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - Sur cette proposition de réglementation nous avons 2 amendements présentés par l'Assesseur Viérin Marco, 7 amendements présentés par le Parti Démocratique et Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, 9 amendements présentés par le groupe Il Popolo della Libertà et 1 sub-amendement présenté par le Conseiller Secrétaire Tibaldi avec l'Assesseur Marco Viérin.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Sur l'article 3 nous avons l'amendement n° 1 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui est le même amendement du Popolo della Libertà.

Après nous avons 2 amendements du Popolo della Libertà..., non, 3 amendements du Popolo della Libertà et l'amendement n° 2 du Parti Démocratique et Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - L'emendamento 1: ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente, chiediamo di portare da 70 a 80 mila euro il mutuo, proprio per il motivo che in questo momento quasi tutte le famiglie sono con una sola persona. Ritenevamo che 70 mila euro sono un poco bassi e chiedevamo all'Assessore di vedere se si poteva fare uno sforzo e portarlo a 80 mila euro.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Siamo all'articolo 3, comma 1. È un emendamento identico e di conseguenza per le medesime motivazioni, pur partendo da schieramenti diversi, abbiamo captato che questa esigenza è diffusa e oltre ad essere diffusa c'è anche una ragionevole fondatezza nel proporre un incremento di questa cifra da 70 a 80 mila euro, che fra l'altro sarebbe anche in linea con l'incremento che viene previsto per le famiglie composte da più persone.

Pensiamo che i 10 mila euro in più non vadano senz'altro a incidere nel bacino di fondi disponibili da destinare ai mutui prima casa a favore dei single o vada a sperequare la quota a favore delle famiglie con più componenti, di conseguenza sia come dicevo alquanto ragionevole.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Merci, M. le Président. Noi riteniamo che non possa essere accoglibile questo concetto, perché vanificherebbe l'obiettivo di riequilibrare a favore delle famiglie gli importi di mutuo e di incentivare il ricorso al recupero del patrimonio edilizio esistente, perché chiaramente anche la persona sola se avesse necessità di avere più finanziamento può perseguire l'acquisto di un fabbricato oggetto di ristrutturazione, e quindi poter attingere a 90 mila euro di mutuo, anziché agli 80 mila proposti o anziché ai 70 mila che andiamo ad approvare.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Dichiaro il voto favorevole non solo sul nostro emendamento, ma naturalmente anche su quello della controparte, visto che sono identici.

Vorrei semplicemente sottolineare all'Assessore due cose. La prima è che ci sono diversi nuclei che sono composti da un solo componente in Valle d'Aosta, vuoi per una nuova se vogliamo moda, esigenza di vita nella società moderna, che non sempre vede la confluenza di due soggetti verso la formazione di una famiglia vera e propria o di una convivenza, ma c'è la tendenza anche a vivere da soli, da single come si suol dire, e sia per il singolo sia per le famiglie l'approccio, l'avvicinamento all'acquisto di una casa comporta degli oneri di un certo peso.

Tenga presente, Assessore Viérin, che lei dice: sì, sono beneficati con un incremento più sostanzioso nel recupero, che può essere anche accoglibile come ragionamento, ma non possiamo indirizzare i single solo perché single per forza nel recupero di edifici esistenti e le famiglie beneficiarle nel fatto che possono acquistare più facilmente invece una casa. Credo che ci dovrebbe essere anche un principio di equità, o meglio una non disparità di trattamento, e questa non disparità di trattamento può essere mantenuta in legge con un incremento come avete previsto, e va bene, ma che sia un incremento proporzionale, cioè che non veda un incremento di una cifra percentuale estremamente elevata per gli uni e piuttosto mortificante per gli altri. Ecco le ragioni per le quali abbiamo fatto questa proposta e per le quali manterremo il nostro voto favorevole sul nostro emendamento e su quello di parte PD.

Président - La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Anche noi manteniamo il nostro emendamento e lo voteremo convinti, anche perché in Valle d'Aosta sappiamo che tutte le famiglie adesso sono di una sola persona, questo è un fenomeno che sta andando avanti e riteniamo giusto che non vengano penalizzati. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et l'amendement n° 1 du Popolo della Libertà, qui ont le même texte:

Emendamento

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"a) euro 80.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;".

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 6

Contre: 23

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Nous avons les amendements n° 2 et n° 3 du Popolo della Libertà.

La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Qui sì entriamo nel campo del recupero dell'abitazione o dell'abitazione già recuperata, che viene adibita a prima casa. La proposta originaria vigente qui nella proposta di regolamento innovante è rispettivamente di 90 mila euro per il singolo e 120 mila per il nucleo familiare composto. Noi chiediamo un incremento di 10 mila euro, ovvero 100 mila per il singolo e 130 mila per il nucleo familiare composto, per la ragione che ho illustrato in sede di dibattito generale, ovvero di ulteriore spinta e motivazione nel recuperare gli edifici esistenti e quindi evitare anche l'abbandono di nuclei storici che, come spesso accade nei nostri paesi o centri urbani, sono con maggiore difficoltà recuperati, ristrutturati e quindi riabitati.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Su questi due emendamenti, come anche per quello che abbiamo prima non approvato, se vogliamo dire, vale il concetto della valutazione di incidenza delle risorse finanziarie disponibili, perché non dimentichiamoci che noi con questo nuovo regolamento andiamo ad elevare del 38, 43 e 60 percento in più gli importi rispetto a prima e che dobbiamo avere un periodo di campionatura, per capire che incidenza avrà da un punto di vista finanziario questo nuovo regolamento e di qui a uno o due anni potremo fare un ragionamento di tipo diverso, soprattutto sul discorso del recupero dei fabbricati.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du Popolo della Libertà, qui récite:

Emendamento

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"a) euro 100.000, ove i1 nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;".

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 8

Contre: 23

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du Popolo della Libertà, qui récite:

Emendamento

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"b) euro 130.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.".

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 8

Contre: 23

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Maintenant nous avons l'amendement n° 2 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente 2bis. Ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da una coppia di soggetti entrambi di età inferiore a 35 anni, chiediamo che il mutuo venga maggiorato del 30 percento.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Merci, M. le Président. La filosofia di questo emendamento n. 2 segue un po' il percorso tracciato dalle altre leggi approvate da questo Consiglio in questi ultimi 6-7 mesi, imprenditoria giovanile da una parte, la 19/2001 dall'altra, dove diciamo che si crea un percorso successivo che va ad integrare comunque per le coppie giovani sotto i 35 anni, come è stato fatto. Ribadisco: per l'imprenditoria giovanile, per la parte commerciale e anche per il discorso case, diciamo che la filosofia, il percorso tracciato è proprio quello di riuscire a dare delle risposte più mirate ai giovani sotto i 35 anni, proprio in quella filosofia del percorso tracciato.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - La filosofia potrebbe essere condivisibile: "potrebbe" al condizionale, perché chiaramente su verifiche che abbiamo fatto, sempre su dati storici, anche qui si incentiverebbe la creazione di nuclei familiari fittizi, visto che c'è anche possibilità di convivenza e quant'altro, che dopo aver preso il mutuo si disciolgono al sole. Allora il ragionamento è che alla fine premiamo i furbi e visto che vogliamo fare le normative per cercare di non premiare i furbi, siamo contrari a questo emendamento.

Président - La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Non volevo intervenire, ma dalle parole che ha detto l'Assessore non posso stare zitta su questo argomento. Non riesco a capire perché tutte le volte che si propone qualcosa di propositivo, ma non con l'idea sempre di vedere il marcio dappertutto, cioè i furbi ci sono sempre stati, ci saranno sempre; tocca a noi andare a fare delle verifiche. Questo era per dare un incentivo alle giovani coppie di mettere su famiglia, vista la situazione che stiamo vivendo qui in Valle d'Aosta. Il motivo era solo quello, non per andare a premiare i furbi.

Président - La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) -Grazie. Una punta di rammarico, Assessore. La filosofia che avevamo provato a tracciare andava proprio nel verso percorso nei disegni di legge e nelle leggi approvate da questo Consiglio. Ci fa un po' paura il termine che lei ha utilizzato: andremo a premiare i furbi. Quindi, con le leggi approvate per i giovani imprenditori andiamo ad approvare i furbi, perché sono giovani? Perché dai 18 ai 35 probabilmente sono più furbi?

Non riesco a capire la sua filosofia. Mi rammarico veramente della sua affermazione, di quello che ha esternato, e sinceramente l'emendamento andava a dare forse qualche risposta in più a chi forse ha più bisogno degli altri, perché è giovane.

Président - La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Sì, questo fatto che noi vogliamo premiare i furbi mi dà sinceramente un po' di fastidio, perché questa è una indicazione suggerita da molte forze politiche a livello nazionale, è suggerita dalla Chiesa, è suggerita nel IV rapporto curato dall'osservatorio per le politiche familiari che abbiamo discusso in quest'aula pochi mesi fa. Se vogliamo dare un futuro a questo paese, se vogliamo dare un futuro alla Valle d'Aosta, la famiglia parte dalle giovani coppie. Ecco, questa è una indicazione che è nata anche su sollecitazione di documenti proposti da questa amministrazione.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

"2bis. Ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da una coppia di soggetti entrambi di età inferiore a 35 anni, componenti di famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la misura massima del contributo di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2, lettera b), è maggiorata del trenta per cento.".

Conseillers présents: 32

Votants: 31

Pour: 10

Contre: 21

Abstentions: 1 (La Torre)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Bertin, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 7 nous avons plusieurs amendements: il y a l'amendement n° 4 du Popolo della Libertà, l'amendement n° 3 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, les amendements n° 5 et n° 6 du Popolo della Libertà, l'amendement n° 1 de l'Assesseur Marco Viérin, enfin l'amendement n° 4 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, et l'amendement n° 2 de l'Assesseur Marco Viérin.

La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Illustrerei più di un emendamento, Presidente, anche per l'economia dei lavori, se è d'accordo, perché gli emendamenti 4, 5, 6 del nostro gruppo sono inerenti il medesimo articolo.

In particolare l'emendamento n. 4 si riferisce al concetto di cittadinanza. Ne abbiamo parlato in commissione: non solamente da parte del sottoscritto, ma anche di qualche altro consigliere è emerso il ragionamento di inserire anche il concetto di cittadinanza fra i requisiti soggettivi necessari all'accesso ai mutui. Naturalmente quando si parla di cittadinanza, oggi si parla di cittadinanza europea, si fa riferimento ai 27 paesi che rientrano nella cornice europea e sappiamo essere un principio largamente condiviso ormai quello di non distinguere più fra le cittadinanze dei vari stati con quella europea, ma includere il tutto in questa cittadinanza continentale che ormai ci vede partecipi di un discorso politico molto più ampio, rispetto ai confini nazionali. Ovviamente questo principio deve trovare conformità con il diritto comune, vigente, pertanto ci siamo dotati come commissione di un parere che è stato fornito dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale, nel quale - non so se il presidente della III Commissione l'ha già distribuito ai colleghi consiglieri - si fa riferimento anche a una possibile illegittimità che potrebbe contenere questo principio della cittadinanza europea, qualora inserito in una norma di legge che si riferisce alle prestazioni sociali agevolate.

Domanda: qui ci si sta riferendo a prestazioni sociali agevolate? La risposta è no: qui si parla di un contratto di mutuo, della erogazione di un mutuo a soggetti che devono possedere determinati requisiti, e il mutuo come ben sapete è un finanziamento che prevede una parte che presta dei soldi e un'altra che li riceve e poi li restituisce in un arco di tempo determinato.

Nell'ultima pagina, Assessore Viérin, non si dice chiaramente che il concetto della introduzione della cittadinanza o meno è illegittimo; si dice che potrebbe essere illegittimo, si usa il condizionale, quindi non è che vogliamo fare una battaglia campale su questo principio, però nemmeno vogliamo accettare supinamente certi ragionamenti che abbiamo sentito, in questo caso dalla parte sinistra di quest'aula, che vedono le debolezze sociali solo nelle persone che hanno la pelle nera o che comunque sono diverse da noi. Sappiamo che le debolezze sociali sono anche e primariamente nei cittadini italiani, nei residenti in Valle d'Aosta, nei cittadini europei comunitari. Ho sentito ancora ieri Franceschini, segretario del PD, ripetere la solita nenia, dicendo quando si riferisce a Berlusconi che dice che la crisi è una condizione psicologica: vada Berlusconi a sentire le nostre famiglie, i nostri pensionati, i nostri giovani che non arrivano a fine mese. Ma quelli sono giovani italiani, famiglie italiane, sono pensionati italiani, quindi penso che anche questa sensibilità nazionale non guasti in un ragionamento tipicamente di sinistra.

Allora, noi siamo per la integrazione. Forse il discorso dello stato multietnico, come peraltro condivido, Berlusconi ha detto che non è cosa nostra, è cosa che forse appartiene a un ragionamento più di sinistra, e io mi riconosco in quello che ha detto Berlusconi, come penso anche i miei colleghi. Però la prima carità, come si suol dire, è quella di casa, quindi se carità deve essere, nulla quaestio se sono extracomunitari o se sono cittadini comunitari, ma non vogliamo per questa ragione disconoscere delle priorità che vengano sottolineate a favore di chi risiede da tempo in Valle d'Aosta, e che la residenza sia innalzata a otto anni non ci dispiace affatto, ancorché non continuativa. Non volendo però fare delle forzature di carattere giuridico, siamo ben disposti a ritirare questo emendamento, però sostenendo i nostri principi che vedono l'attenzione e la solidarietà non solamente univocamente indirizzata verso quella parte del Mediterraneo che se viene attraversata deve essere comunque accolta, ancorché clandestina, al di fuori della legge, ma lo guardiamo anzitutto all'interno delle nostre mura domestiche, dei nostri confini domestici, perché ci sono sacche di povertà e di disagio o fasce di persone che possono accedere a un mutuo, magari con difficoltà, e non vediamo perché non debbano farlo prima rispetto a persone che arrivano da stati ben più distanti da noi come cultura, come civiltà e come tutto.

Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti, il 5 e il 6, ribadisco, Presidente Cerise, che il quarto lo ritiriamo, il 5 e il 6 invece li manteniamo: sono comunque alternativi perché la lettera c) del primo comma dell'articolo 7 prevede, come dicevo, l'anzianità di residenza nella regione di almeno otto anni anche non consecutivi, principio condiviso. Il secondo periodo precisa però che si prescinde da tale requisito per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio debitamente documentate. Allora, è un privilegio che questa legge prevede: non vediamo perché i dipendenti del settore privato debbano essere esclusi, non vediamo perché i lavoratori anche autonomi che sono comunque lavoratori anch'essi debbano essere esclusi. Gli emendamenti che presentiamo, ripeto, sono alternativi e sono a scalare: il primo, se ci deve essere una priorità, che valga per tutti i tipi di lavoratori, autonomi, dipendenti siano essi pubblici siano essi privati, perché il lavoro onora tutti quanti e non solo determinate categorie. Perché i trasferimenti dei dipendenti possono riguardare sia coloro che sono per esempio nelle forze dell'ordine o in enti pubblici, ma possono tranquillamente riguardare anche lavoratori dipendenti che sono in aziende private magari multinazionali, visto che nel mondo globale le multinazionali hanno preso piede in maniera preponderante e trasferiscono, secondo quella logica di mobilità e flessibilità, con estrema facilità i loro occupati. Allora non creiamo delle discriminazioni a favore degli uni, ignorando gli altri, perché è sempre stato costume tenere in una sacca di attenzione i pubblici e ci sta bene, ma i privati sono praticamente i reietti di questa tipologia di occupati. E ancor peggio lo sono gli autonomi, perché se uno ha la sfortuna oggi di essere autonomo, oltre ad essere un presunto evasore, perché ormai è un presunto evasore secondo un certo tipo di mentalità che è piuttosto radicata, viene regolarmente escluso dalle normative che erogano benefici o attenzioni alle altre categorie di lavoratori.

Di qui i nostri due emendamenti. Il n. 5 che taglia la testa al toro, ovvero ci va bene l'anzianità di residenza, evitiamo corsie preferenziali per gli uni e per gli altri, e questa sarebbe a nostro avviso la soluzione migliore. L'emendamento n. 6, se vogliamo considerare i lavoratori dipendenti più sfortunati rispetto agli autonomi, su questo potremmo opinare, ma evito di dilungarmi in ragionamenti che ci introdurrebbero in un campo spiccatamente politico dove non ne usciamo più, noi crediamo che dipendenti debbano essere tutti sia quelli del settore pubblico sia quelli del settore privato, e in questo senso abbiamo formulato il sesto emendamento.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Solo per rispondere al collega Tibaldi che in parte il problema è stato superato su questa visione dall'emendamento che ho presentato e che avevo dichiarato, almeno preso l'impegno di fronte alla III Commissione, che è quello che anziché lasciare il termine "per i pubblici dipendenti", queste parole sono state sostituite "per i dipendenti delle forze dell'ordine".

Président - L'amendement n° 4 du Popolo della Libertà est retiré, j'en donne lecture pour le procès-verbal:

Emendamento

Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è inserita la seguente:

"abis) cittadinanza in uno dei paesi membri dell'Unione europea;".

Maintenant nous avons l'amendement n° 3 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Caro Tibaldi, le considerazioni che abbiamo fatto poc'anzi sulla nostra società e sull'intervento che questa società deve prestare alle persone, sono considerazioni che accompagnano il testo del decreto legge 25 giugno 2008, il cosiddetto vecchio piano casa nazionale che adesso non si sa più in quale cassetto è rimasto. Le nostre considerazioni e indicazioni rispetto alla residenza sono contenute nel piano casa. Non abbiamo fatto né più né meno che recepire le indicazioni del governo: cinque anni nella medesima regione. E questo piano casa non fa riferimento alla cittadinanza, ma fa riferimento alla residenza: cinque anni nella stessa regione. Perché siamo in sintonia con questa proposta? Perché ci sembra che una presenza consecutiva e non a spot in quella comunità, in quel territorio, può determinare facilità di integrazione. Preferiamo quindi che i cinque anni siano consecutivi, perché questo dimostra la volontà di quella persona o di quella famiglia di radicarsi in questo territorio, in questa comunità. L'emendamento è per questo, quindi anche alcune considerazioni dette rispetto a questa società sono considerazioni condivise da un largo schieramento, perché fatto salvo il rispetto delle leggi, delle regole, per noi - come ha detto prima il Presidente della Regione - alla persona nel suo complesso deve essere prestata la stessa attenzione e lo stesso atteggiamento e non perchè vogliamo difendere o privilegiare i diversi, in questo caso i neri. No, vogliamo prestare la stessa attenzione alle persone in difficoltà, con una attenzione inclusiva rispetto a questa società.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Giustamente, per rispondere al collega Rigo sull'emendamento presentato dei cinque anni consecutivi: noi manteniamo la nostra impostazione per vari motivi, che abbiamo anche detto nelle premesse.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento proposto dal PD...

(voce fuori microfono) ...e da Vallée d'Aoste Vive.

...e da Vallée d'Aoste Vive, chiedo scusa...

(voce fuori microfono) ...e Renouveau.

...e Renouveau: dimenticavo! È un treno lungo con tanti vagoni: ogni tanto ne perdo per strada qualcuno, scusate...

Naturalmente condividiamo la quinquennalità della residenza o la decennalità della cittadinanza, che sono state inserite da quel decreto Brunetta, per voi famigerato, del giugno 2008, che poi si è trasformato nella famosa legge 133 e che contiene una serie di articoli di diverso stampo, che vanno ad incidere in diverse materie. Però riteniamo più confacente alla nostra comunità l'innalzamento a otto anni della residenza anche non consecutiva, pertanto sul vostro emendamento ci asterremo.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 la parola "otto" è sostituita dalla parola "cinque" consecutivi.

Conseillers présents: 34

Votants: 30

Pour: 7

Contre: 23

Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 du Popolo della Libertà, qui récite:

Emendamento

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"c) anzianità di residenza nella Regione di almeno otto anni, anche non consecutivi.".

Conseillers présents: 34

Votants: 27

Pour: 4

Contre: 23

Abstentions: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 6 du Popolo della Libertà, qui récite:

Emendamento

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"c) anzianità di residenza nella Regione di almeno otto anni, anche non consecutivi. Si prescinde da tale requisito per i dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate.".

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 4

Contre: 22

Abstentions: 6 (Bertin, Cerise Giuseppe, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Maintenant nous avons l'amendement n° 1 de l'Assesseur Marco Viérin.

La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Sia questo emendamento che l'altro sullo stesso articolo li avevo già illustrati prima, quindi mi sembra superfluo riprendere la questione.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur Marco Viérin, qui récite:

Emendamento

Al comma 1 lettera c) dell'articolo 7 della proposta di regolamento regionale n. 4 le parole "per i pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "per i dipendenti delle forze dell'ordine".

Conseillers présents: 30

Votants: 21

Pour: 21

Abstentions: 9 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Donzel, Carmela Fontana, Lattanzi, Patrizia Morelli, Rigo, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Président - Nous avons maintenant l'amendement n° 4 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. Alla lettera c): "non aver rinunciato, nell'anno precedente, ad altre domande di mutuo, già ammesse a beneficio". Attualmente l'Assessore aveva detto che voleva portarlo a diciotto mesi. Riteniamo che diciotto mesi sono veramente penalizzanti, anche perché, anche in questo caso, non vediamo tutti questi furbi che si svegliano al mattino, non hanno niente da fare, fra l'altro con queste belle giornate, di andare in un ufficio, fare tutta questa documentazione e poi di punto in bianco rinunciare al mutuo. Pensiamo anche a quelle persone che possono rinunciare al mutuo ad esempio per una malattia o per la perdita di un lavoro e credo che un anno è già un buon traguardo. Grazie.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Credo che se vogliamo cambiare le cose, bisogna avere un po' di coraggio. Noi queste proposte le abbiamo fatte guardando i dati del passato: solo l'ultimo anno 32 o 31 persone hanno rinunciato facendo perdere la possibilità di avere i finanziamenti ad altri 31 nuclei familiari. Questo non ci sembra giusto, perché quando la domanda viene espletata e inviata a Finaosta, le risorse sono bloccate, quindi quelle persone che non hanno potuto vedere accolta la domanda per mancanza di finanziamenti, perché qualcuno poi si è non dico divertito, perché è sbagliato, ma ha ritirato la domanda.

Se cominciamo a far capire alle persone, ai nostri concittadini, che quando si ritira una domanda che è già stata espletata con il lavoro di alcuni mesi dei funzionari, dei geometri, sopralluoghi con carte, lettere e quant'altro e abbiamo impegnato anche le risorse a scapito di altri cittadini, è bene che queste persone sappiano che un minimo tempo di attesa dovranno averlo. Credo che, come concordato in commissione, dai due anni ai 18 mesi sia un discorso ragionevole. Il concetto e la filosofia sono gli stessi: facciamo una disquisizione di sei mesi.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"c) non aver rinunciato, nell'anno precedente, ad altre domande di mutuo, già ammesse a beneficio.".

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 3

Contre: 23

Abstentions: 6 (Benin, Bertin, Giuseppe Cerise, Patrizia Morelli, Tibaldi, Zucchi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 de l'Assesseur Marco Viérin, qui récite:

Emendamento

Al comma 2, lettera c) dell'articolo 7 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 7 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 7

(Requisiti soggettivi)

1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;

b) residenza in un comune della Regione;

c) anzianità di residenza nella Regione di almeno otto anni, anche non consecutivi. Si prescinde da tale requisito per i dipendenti delle forze dell'ordine trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate.

2. Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni ovunque ubicate, ad eccezione di quelle che pur essendo accatastate come tali non presentano le caratteristiche di abitazione;

b) non aver beneficiato, per più di una volta, di un mutuo prima casa erogato dalla Regione a condizione che il mutuo precedentemente ottenuto risulti estinto alla data di presentazione della domanda di mutuo;

c) non aver rinunciato, nei diciotto mesi precedenti, ad altra domanda di mutuo, già ammessa a beneficio.

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera a), nei casi, tra essi alternativi e non cumulabili, di:

a) proprietà o usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia inadeguata, antigienica o impropria ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. La non adeguatezza è riferita al nucleo familiare del richiedente;

b) proprietà o usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale nel caso in cui il richiedente, o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;

c) proprietà di una sola abitazione gravata da diritti di usufrutto o di abitazione in favore di altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

d) proprietà o usufrutto di una sola abitazione funzionale ad attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale o agricolo.

4. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nei casi di comproprietà o contitolarità di diritti di usufrutto su un'abitazione oggetto di mutuo prima casa erogato dalla Regione, ricevuta per successione a causa di morte, e nei casi di distruzione o rovina di abitazione.

5. Qualora il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano comproprietari o cousufruttuari di più abitazioni, la somma delle quote di comproprietà e di cousufrutto deve essere inferiore all'unità. A tal fine, non si tiene conto delle quote di comproprietà o di cousufrutto relative ad una sola abitazione rientrante nei casi di cui al comma 3.

6. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda di mutuo e prima della stipulazione del contratto preliminare o del contratto di mutuo, ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, quest'ultimo, fatto salvo il possesso di ogni altro requisito richiesto ai componenti del nucleo familiare, riferito alla data di presentazione della domanda di mutuo, concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 8 con riferimento all'anno di richiesta della cointestazione.

7. Ai fini della concessione del mutuo, possono costituire un nucleo familiare autonomo i figli conviventi con i genitori o, nel caso di decesso di entrambi, con altri parenti e affini. In tale caso, i requisiti per la concessione del mutuo sono riferiti ai componenti del nuovo nucleo familiare. Gli altri componenti del nucleo familiare originario, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa debitamente documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca del finanziamento con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2.

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 8 nous avons plusieurs amendements: nous avons l'amendement n° 5 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, les amendements n° 7 et n° 8 du Popolo della Libertà, l'amendement n° 9 toujours du Popolo della Libertà, qui a été substitué par le sub-amendement rédigé par le Conseiller Tibaldi en accord avec l'Assesseur Marco Viérin.

La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie, Presidente. All'articolo 8 chiediamo di mantenere l'attuale formulazione, che sia quello del reddito e non quello dell'ISE e dell'ISEE, per tutti quei motivi che avevamo formulato prima.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Accolto il principio dell'ISEE, chiediamo con l'emendamento n. 7 che per l'accesso ai mutui questo indicatore non possa essere inferiore a 10.800 euro anziché 12.000 euro. La proposta trova ispirazione dal fatto che durante le audizioni ci è stato precisato che questa cifra minima è già presente in altri provvedimenti per l'accesso a prestazioni sociali agevolate di diverso tipo e permette, così considerata, di accedere ai mutui anche alle famiglie composte da un lavoratore dipendente, un operaio tipo, che ha un reddito di circa 17-18 mila euro e che paga un affitto di circa 5-6 mila euro che può essere dedotto. Se non si abbassa questa soglia, paradossalmente questa tipologia di lavoratore che si colloca nella cosiddetta fascia debole, o comunque da proteggere, verrebbe esclusa. Quindi pensiamo che questo abbassamento di soglia, questa proposta emendativa n. 7 vada nella direzione di non escludere questa fascia sociale.

Président - Merci.

La parola al Consigliere Segretario Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Un breve supplemento: ho dimenticato, visto che si parla dell'articolo 8, di ritirare gli emendamenti nn. 8 e 9, che si riferiscono al comma terzo e che sono sostituiti dal sub-emendamento per il quale è stata trovata appunto un'intesa con l'Assessore Viérin.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Merci, M. le Président. Questo è un argomento che è stato discusso in commissione, quello dell'importo minimo di accesso dei 12.000, 10.800, a volte si è parlato di 13.000, 11.000: è un parametro che abbiamo voluto inserire e che comunque va analizzato sotto questa riflessione.

Questo regolamento, e quindi anche la legge che abbiamo approvato prima, ma soprattutto il regolamento va nell'ottica di poter dare l'opportunità a chi utilizza questo meccanismo, cioè il mutuo prima casa, di non andare a incidere come potenziale richiedente e utilizzatore degli alloggi in emergenza residenziale pubblica, cioè in edilizia residenziale pubblica, cioè la casa popolare. Quindi per fare ciò in senso concreto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo evitare che i beneficiari di mutui nella loro esistenza futura non riescano a pagare le rate, altrimenti avremmo fatto un danno a quelle famiglie a cui avremo concesso un mutuo. Perché se poi queste famiglie non riescono a pagare il mutuo, noi creiamo loro veramente un danno.

Allora questo calcolo che abbiamo fatto e se vogliamo considerare anche l'incidenza dell'affitto che un nucleo familiare potrebbe pagare e quant'altro, andiamo a parlare di 12.000, mettiamo anche 4-5.000 euro di locazione, potrebbe andare a 16-17.000 lordi, e vuol dire che comunque parliamo di nuclei familiari che sono appena sopra i 900-950 euro netti al mese. Chiaramente con nuclei familiari che hanno una entrata netta di 900-950 euro al mese, credo che pagare una rata di un mutuo per loro sia un po' problematico durante tutto un certo periodo.

Poi, come ho detto, nessuno ha la verità in tasca. Il concetto è che tra un anno o due anni a regime potremo verificare alcuni parametri fra cui anche questo, perché l'importante è cominciare a partire con una visione diversa, ma il concetto di questo limite minimo di reddito è dovuto a questo, quindi per evitare di mettere in difficoltà coloro che poi vanno ad accendere o impegnarsi per il futuro con una pratica di mutuo.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, qui récite:

Emendamento

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

a) non può essere inferiore a euro 10.000;

b) non può essere superiore a euro 34.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4.

2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi complessivi assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).

3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di euro 1.700 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente o che comunque non produce reddito proprio.

4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60 per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 3.".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 11

Contre: 23

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 du Popolo della Libertà, qui récite:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 8 la cifra "12.000" è sostituita con "10.800".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 10

Contre: 24

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Nous allons refaire la votation sur l'amendement n° 7 du Popolo della libertà:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 11

Contre: 23

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Nous avons le sub-amendement qui a été concordé entre le Conseiller Secrétaire Tibaldi et l'Assesseur Marco Viérin.

La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Questo sub-emendamento, mantenendo in capo alla Giunta regionale la potestà di modificare con deliberazione limiti di reddito, coinvolge semplicemente le commissioni consiliari competenti, affinché siano informate e sappiano in che direzione la Giunta regionale, l'esecutivo regionale va a modificare i limiti anzidetti.

Président - Je donne lecture pour mémoire respectivement des amendements n° 8 et n° 9 à l'article 8 du groupe PdL:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso.

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferito al Comune di Aosta e verificatosi nel periodo precedente alla data dell'ultimo adeguamento.".

Je soumets au vote le sub-amendement à l'amendement n° 9 du groupe PdL, qui a été concordé entre le Conseiller Secrétaire Tibaldi et l'Assesseur Marco Viérin; j'en donne lecture:

Sub-emendamento

Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 34

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 8

(Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui, l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare non può essere inferiore a euro 12.000 e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non può essere superiore a euro 40.000.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono desunti dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata da non oltre sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di mutuo.

3. I limiti di reddito di cui al presente articolo possono essere modificati, in caso di necessità, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

Conseillers présents: 34

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 9 nous avons l'amendement n° 6 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.

La parole à la Conseillère Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Visto che non è passato l'articolo precedente, automaticamente ritiro gli emendamenti 6 e 7 che sono decaduti. Grazie.

Président - Les amendements n° 6 et n° 7 à l'article 9 du Parti Démocratique et de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau sont retirés; j'en donne respectivement lecture pour le procès-verbal:

Emendamento

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Tassi di interesse)

1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

a) per i redditi fino a euro 30.000, all'1 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;

b) per i redditi superiori a euro 30.000 e fino a euro 40.000, al 2 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;

c) per i redditi superiori a euro 40.000 e fino a euro 50.000, al 3 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio.

2. Nella determinazione del reddito ai fini della fissazione del tasso di interesse si applicano le riduzioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4.

3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore. In ogni caso, il tasso di interesse annuo applicato non può essere inferiore all'1 per cento.".

Emendamento

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:

"c) dichiarazione sostitutiva attestante il reddito di ciascun componente del nucleo familiare.".

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 30:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 32:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 33:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 34:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 35:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 36:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 33

Le Conseil approuve à l'unanimité.