Objet du Conseil n. 567 du 20 mai 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 567/XIII - Disegno di legge: "Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta".
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria, statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità alle previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015, approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l'anno 2009, il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta mediante la concessione di incentivi per l'acquisto, a seguito di demolizione di quelli tecnologicamente più obsoleti, di nuovi veicoli a minor impatto ambientale.
2. Al fine di rafforzare ulteriormente le misure tendenti alla riduzione dei gas-serra, la presente legge incentiva inoltre l'acquisto di veicoli ecologici ad alimentazione ibrida, elettrica o con carburanti alternativi meno inquinanti.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;
d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche:
1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;
2) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
f) quadriciclo leggero, un veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, è inferiore o pari a 350 chilogrammi, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e avente una delle seguenti caratteristiche:
1) cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;
2) potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
3) potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
g) quadriciclo pesante, un veicolo a quattro ruote diverso da quello di cui alla lettera f), la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, è inferiore o pari a 400 chilogrammi, 550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di merci, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW;
h) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.
CAPO II
INCENTIVI PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DEL PARCO AUTO E MOTO
Articolo 3
(Demolizione e acquisto di nuove autovetture)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica immatricolate come Euro 4 o Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.
3. Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto handicappato in situazione di gravità, portatore di gravi difficoltà motorie certificate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero un soggetto grande invalido del lavoro, portatore di gravi difficoltà motorie, i contributi di cui al presente articolo sono concessi a prescindere dal requisito relativo al livello massimo di emissioni di CO2 per chilometro di cui al comma 1.
Articolo 4
(Demolizione e acquisto di nuove autovetture con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 3.
Articolo 5
(Demolizione e acquisto di nuovi autocarri)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autocarri nuovi di fabbrica di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, con altro autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.
Articolo 6
(Demolizione e acquisto di nuovi autocarri con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autocarri nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5.
Articolo 7
(Riconversione)
1. La Regione concede un contributo di euro 500 per la riconversione dell'alimentazione di autovetture e di autocarri immatricolati come Euro 0 o superiori con installazione di impianto a gas metano o a GPL.
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, la riconversione deve essere certificata da un'officina autorizzata all'installazione degli impianti e deve risultare dalla carta di circolazione.
Articolo 8
(Demolizione e acquisto di nuovi motocarri o di nuovi motoveicoli per trasporti specifici)
1. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motocarri nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1.
2. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.
Articolo 9
(Demolizione e acquisto di nuovi ciclomotori, quadricicli leggeri e pesanti o motocicli)
1. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro ciclomotore o quadriciclo leggero o pesante immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo è di euro 500 nel caso di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.
2. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di motocicli nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo è di euro 500 nel caso di motocicli nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.
CAPO III
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Articolo 10
(Iniziative ammissibili a contributo)
1. Sono ammesse a contributo le iniziative di demolizione e nuovo acquisto o di riconversione realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, con conclusione delle pratiche di immatricolazione ed eventuale demolizione non oltre il 30 giugno 2010.
2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in regime de minimis in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, per tutte le iniziative di demolizione e acquisto o di riconversione.
Articolo 11
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
a) i soggetti residenti in un Comune della regione;
b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;
c) le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, con un ente locale o con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;
d) le imprese individuali o le società, aventi sede in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);
e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede in Valle d'Aosta, affiliate ad una federazione sportiva nazionale;
h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).
2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato dal coniuge, da un parente entro il secondo grado oppure da un familiare convivente del proprietario del veicolo demolito, a condizione che anche questi sia residente in Valle d'Aosta.
Articolo 12
(Presentazione delle domande)
1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla struttura regionale competente in materia di contingentamento, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda, corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo, copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione o copia del certificato di rottamazione, relativi al veicolo demolito, e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante la tipologia, le caratteristiche tecniche e la categoria Euro del veicolo acquistato;
b) qualora il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente di cui all'articolo 11, comma 2, certificato di stato di famiglia;
c) nel caso di riconversione dell'alimentazione del veicolo, copia della carta di circolazione aggiornata all'avvenuta installazione del nuovo impianto e copia della certificazione rilasciata dall'officina autorizzata all'installazione.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), nonché la fattura di acquisto del nuovo veicolo o la ricevuta fiscale attestante l'intervento di installazione del nuovo impianto, se non disponibili all'atto della presentazione della domanda, devono essere prodotte alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione della medesima, pena la mancata erogazione del contributo.
3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attività di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
Articolo 13
(Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14
(Cumulabilità)
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa statale vigente in materia di incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.500.000 per l'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli accantonamenti previsti ai seguenti punti dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi:
a) B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per 520.000 euro nell'anno 2009;
b) B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 980.000 nell'anno 2009.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - Nous sommes en discussion du point 21, c'est-à-dire le dessein de loi n° 27, "Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta".
Nous avons écouté ce matin... Scusate, dobbiamo metterci d'accordo: o lavoriamo in un certo modo oppure diventa difficile. Posso continuare? Sennò se volete prendere il mio posto...
Ce matin nous avons écouté la réplique de l'Assesseur Pastoret; s'il y a encore quelqu'un qui souhaite intervenir, c'est-à-dire le rapporteur qui n'est pas là, le Président du gouvernement qui est là, sinon on peut passer à la votation article par article du dessein de loi.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 12 nous avons cinq amendements du Parti Démocratique et du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Merci, M. le Président. I nostri emendamenti consequenziali, tutti e cinque nell'articolo 12, vanno nella direzione di semplificare ulteriormente, come ribadito in IV Commissione, e dovrebbero semplificare il quadro al cittadino, al potenziale acquirente di autoveicoli e non solo. Al momento ci sono due norme di riferimento: il decreto legge 5/2009 dello Stato che in toto viene istruito dai concessionari, dai venditori direttamente, e il contributo viene automaticamente defalcato dal concessionario, e questa proposta di legge che, come è stato detto questa mattina, ripercorre una legge già in essere del 2007 e del 2008, e quindi viene riproposta.
In commissione erano state chieste delle delucidazioni riguardo alla possibilità di andare oltre e di seguire lo stesso percorso che lo Stato ha organizzato. Lo Stato chiede comunque una demolizione, una rottamazione; nel nostro disegno di legge il requisito principale è quello della rottamazione e della demolizione e i nostri emendamenti andrebbero a semplificare ulteriormente il quadro al potenziale acquirente, al cittadino. Come? Il potenziale acquirente si reca direttamente dal concessionario e tutta l'istruttoria, la domanda e quant'altro viene fatto direttamente dal concessionario. Questo è possibile a livello ministeriale, è possibile proprio a livello emendativo, all'interno di questo disegno di legge, e andrebbe a semplificare (possibilmente e compatibilmente) il quadro. Per chi? Soprattutto per il potenziale acquirente, il quale non si troverebbe a richiedere una doppia domanda, una al concessionario per quanto riguarda la legge dello Stato e l'altra all'Amministrazione regionale, ma il tutto verrebbe fatto direttamente dal venditore, dal concessionario. Quindi il tutto in loco; il cerchio verrebbe chiuso.
Vorrei ora illustrare i cinque emendamenti, perché sono comunque consequenziali all'interno dell'articolo 12. Il primo, comma 1 articolo 12: "I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare apposita domanda al venditore, che provvede alla relativa istruttoria ed alla anticipazione dei contributi stessi". Il secondo passaggio, emendamento n. 2, andrebbe invece a delineare l'automatismo e a darci soprattutto dei tempi, in modo che il concessionario (dopo la chiusura dell'iter amministrativo della rottamazione e della nuova immatricolazione dell'autoveicolo) nel giro di un mese praticamente, abbia il tutto di nuovo trasferito anche finanziariamente "Entro la prima decade del mese successivo all'avvenuta vendita di autoveicoli previa anticipazione dei contributi di cui alla presente legge, il venditore trasmette la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di contingentamento, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede, entro la fine del mese, a restituire al venditore la somma anticipata ai sensi della presente legge." Consequenziale l'emendamento n. 3: "...corredata della seguente documentazione:". Consequenziale quello n. 4, che riprende eventualmente casi diversi, e l'emendamento n. 5 che sopprimerebbe il comma 3 dell'articolo 12, il quale testualmente dice: "Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attività di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale".
Con questo, diciamo che questi cinque emendamenti vanno nella direzione non solo della semplificazione del quadro, ma proprio a dare una risposta forse più semplice e concreta al potenziale acquirente. In questi mesi mi sembra che stiamo utilizzando tanto il termine semplificare, sburocratizzare e cercare di dare delle risposte rapide: penso che con questi emendamenti andiamo a toccare con mano quella che potrebbe essere la chiusura di un cerchio più snello, più diretto, più pragmatico, ma soprattutto più semplice per il potenziale acquirente.
Président - Avant de passer la parole à l'Assesseur Pastoret, je pense qu'il serait mieux d'écouter le Conseiller Secrétaire Tibaldi. La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Non per ragioni gerarchiche ovviamente...
(interruzione di un consigliere, fuori microfono)
Adesso non vogliamo entrare nel merito del tenore letterale di questi cinque emendamenti che sono stati proposti, ma indubbiamente sono ispirati da un principio che da parte nostra è condivisibile ed è il principio dell'alleggerimento burocratico. Purtroppo la burocrazia, come sappiamo, pervade un po' tutti i meandri della nostra vita quotidiana e la pubblica amministrazione e anche gli organi legislativi sono esperti nel moltiplicare questa mole burocratica.
È vero quindi quello che è stato detto, che l'esempio ministeriale una volta tanto potrebbe essere additato come un esempio positivo e di conseguenza la Regione, non dico potrebbe copiarlo, ma potrebbe perlomeno trarne qualche spunto o qualche ispirazione per poter rendere questo articolo 12 un po' meno - scusate il gioco di parole - articolato, arzigogolato, complesso. Quindi, snellire quelle procedure che vedono invece una struttura regionale competente coinvolta in maniera piuttosto pesante. Addirittura, come dice il terzo comma che giustamente si vuole sopprimere, questa struttura regionale competente può avvalersi di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, addirittura possiamo ricorrere alle classiche consulenze, incarichi, outsourcing per cercare di colmare le deficienze di un'Amministrazione regionale che con tutte le qualità e le quantità possibili è sempre purtroppo in handicap e deve attingere a professionalità esterne per svolgere il proprio lavoro.
Visto che si tratta di una semplice erogazione di contributi, che sono finalizzati a tutti quei principi che abbiamo largamente o unanimemente condiviso, dalla riduzione di emissioni nocive all'ausilio a un settore che ha bisogno di rilancio, al favorire lo svecchiamento di un parco macchine che appare usurato e quindi anche inquinante, crediamo che l'articolo 12 potrebbe essere proficuamente modificato. Ripeto, non so se questo è il tenore letterale giusto, ma l'Assessore potrebbe fare una valutazione più approfondita per dare più celerità, efficacia ed efficienza non solo a una azione amministrativa che indubbiamente lo merita, ma ai richiedenti che sono in fin dei conti i cittadini, che sono i destinatari di questa norma.
Président - La parole au Conseiller La Torre.
La Torre (FA) - Grazie, Presidente. Giusto per fare anche vedere che non c'è tutta questa sintonia con gli amici del PdL, mi permetto di intervenire sugli emendamenti presentati dall'amico... dal generale Chatrian: ormai mi viene da chiamarti così dopo che ho visto che nel '47 un tuo omonimo con spirito nazionalista si era opposto allo Statuto della Valle. Ma questo è un riferimento casuale, tu sai che te lo dico sempre!
Credo che qui innanzitutto si debba tenere conto dello spirito di questa legge. Questa è una legge che va assolutamente a premiare i cittadini, perché non si può dire che questa sia una legge che comunque mantenga in sé uno spirito burocratico. È una legge che ha già stanziato 4-5 milioni di euro a vantaggio di una particolare categoria di cittadini, cioè gli automobilisti, e questa legge in qualche modo va assolutamente a tenere conto delle esigenze di ridurre l'inquinamento, di una maggiore sicurezza. Fra l'altro penso di poter dire queste cose con molta serenità, essendo colui che ha generato anche in prima battuta questa legge.
Ritengo che quello di voler andare oggi a pensare che si possa ricaricare sulle spalle dei concessionari o comunque andare a modificare un iter piuttosto complesso, sia molto delicato. Quindi non mi sembra così corretto, ma assolutamente non mi sembra neanche così innovativo quello che voi proponete. A me pare che la legge così come è funziona: lo ha dimostrato, è una legge che è già qualche anno che è stata rinnovata, è stata rifinanziata, è una legge che ha dato soddisfazione alle persone. Ci vogliono sì quattro mesi per ottenere questi soldi che vengono stabiliti dalla legge, ma credo che sia corretto. Chi compra una macchina ha un vantaggio molto significativo nell'abbattimento cospicuo dell'acquisto, sa benissimo come avviene l'iter, non credo che sia una incombenza burocratica. Una persona volontariamente cambia la macchina: non è indispensabile cambiare la macchina, è una scelta che un cittadino fa, noi la incoraggiamo per i sensi che tutti hanno riconosciuto, dopo di che non deve essere né il concessionario ad anticipare le somme, anche perché qui si parla di somme consistenti (ne abbiamo già parlato anche privatamente), quindi non si può pensare che i concessionari abbiano un cash flow così ampio in un momento anche di crisi come questa per anticipare dei soldi alla Regione, e allo stesso tempo l'istruzione delle pratiche, perché la pratica, qualora avesse dei problemi, successivamente diventa anche un problema per la Regione e per il concessionario.
Credo che si creerebbe un equivoco, oggi l'equivoco non c'è. La legge funziona benissimo, la dimostrazione è che siamo qui a ripresentarla un'altra volta per un altro anno: i concessionari sono contenti, i cittadini sono contenti, il meccanismo è un meccanismo già collaudato. La valutazione di potersi avvalere di consulenze esterne è un altro discorso, ma di sicuro non ci possono essere anticipazioni, che devono essere fatte dai concessionari. Quindi, pur apprezzando molto il vostro intervento che è un intervento utile a un ragionamento, a me pare che questi siano degli emendamenti che devono essere ritirati.
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Grazie, Presidente. Grazie a coloro che sono intervenuti, grazie anche per la presentazione di questi emendamenti, perché mi è parso di capire nel corso del dibattito su questo disegno di legge e anche dalle riflessioni fatte in commissione che l'obiettivo di tutti è di renderlo più funzionale possibile. Quindi qui non si aprono delle guerre di religione su dei temi stravaganti o planetari. Ovviamente, se parliamo di snellimento burocratico, di facilitazione per i cittadini, questo è un tema sul quale siamo tutti d'accordo. Però mi permetto, prima di emettere un giudizio sugli emendamenti, di rappresentare alcune situazioni che si potrebbero verificare; da questa rappresentazione poi discende il fatto che si possa assumere una posizione piuttosto che un'altra.
Allora, in primo luogo il fatto di dover svolgere una pratica per un cittadino consiste non solo nel fatto di svolgerla, ma di avere anche tutte le informazioni che quotidianamente vengono richieste da molti cittadini. Informazioni che oggi, come in passato e come in futuro, vengono fornite dagli uffici e vengono fornite molte volte prima e anche durante la presentazione della pratica, con richieste che vanno al di là di quello che potremmo chiedere a un concessionario di poter esaudire dal punto di vista del contenuto delle risposte. Quindi qui si porrebbe già un problema di fare in modo che i diversi interlocutori abbiano tutti la capacità di fornire lo stesso tipo di risposte, perché poi le richieste sono a volte anche un po' stravaganti, lo sapete benissimo, perché frequentate i cittadini e frequentate un po' l'andamento amministrativo delle cose.
Il livello istituzionale delle risposte poi è una cosa che può apparire banale, ma personalmente la ritengo di sostanza, questo in una visione di rapporto chiaro tra cittadino e utente, del suo diritto di avere delle risposte fornite da soggetti, che hanno delle ragioni istituzionali e non commerciali. Io non le rinnego quelle commerciali, ma chi fa il rappresentante e il concessionario ha uno scopo da perseguire che è abbastanza diverso da quello più generale della pubblica amministrazione. E qui siamo nel campo della filosofia, si possono o meno considerare favorevolmente queste obiezioni.
Ritengo poi un'altra cosa importante: che l'iniziativa vada non solo assunta come stiamo facendo oggi con la discussione di questo disegno di legge, ma vada resa anche visibile. Vediamo ad esempio che il contributo dello Stato, che pur esiste, non appare da nessuna parte. Voi passate davanti alla vetrina di un concessionario e vedrete che un automobile lì è messa in vendita a un prezzo tale, che non corrisponde in genere a quello dei giornali specializzati, perché è omnicomprensivo lo sconto che è praticato, eccetera. Va benissimo, questo per il cittadino è un vantaggio. Io però penso che si debba fare attenzione a fare in modo di far avere ai cittadini una visibilità delle cose che accadono, per una ragione non di carattere clientelare ("la Regione: che, brava, ci dà i soldi"), ma per una ragione etica, che faccia sapere e percepire al cittadino che in quelle somme erogate o in quegli sconti effettuati c'è un contributo pubblico, dietro il quale ci sono delle finalità che sono quelle che noi generalmente cerchiamo di sforzarci di far conoscere.
Queste sono delle ragioni di carattere generale. Poi ci sono delle ragioni di carattere pratico, che consentono al cittadino in realtà di perdere meno tempo o comunque di valorizzarlo meglio. Perché se tutto funziona bene, io vado a prendere la mia auto, faccio la pratica presso il concessionario che conosce le cose, eccetera. Noi assistiamo molte volte a degli inghippi, a delle questioni di non funzionalità, di non scorrimento sulle pratiche, allora in un caso di questo genere noi la vita al cittadino gliela complichiamo, perché lui va dal concessionario, fa le sue cose, dopo di che il concessionario trasmette le pratiche agli uffici di competenza, perché poi queste devono essere esaminate. Non è che noi facciamo una cosa chiavi in mano: quando il concessionario deve richiedere i pagamenti, si deve rivolgere ai nostri uffici. In quel caso, essendo poi il fatto che la documentazione o in modo totale o a campione deve essere esaminata, là dove qualcosa non funzioni bisogna risalire al concessionario e poi al cittadino. Tutto questo non avviene e non è mai avvenuto in questi due anni di funzione della legge regionale 18 e neppure avverrà, perché con il sistema attuale il cittadino viene semplicemente agli uffici, presenta una pratica, sa qual è la domanda in modo chiaro e ha la risposta in modo definito e definitivo. Come è stato detto già prima, abbiamo alle spalle una esperienza positiva in questo senso. Poi abbiamo il problema della documentazione da produrre, che dovrebbe essere - come dicevo - trasmessa agli uffici dei concessionari, ma l'insorgere eventuale di errore e il fatto che poi si tratti di documentazione quale la cancellazione dal registro automobilistico del veicolo, il certificato di avvenuta demolizione, eccetera, sono tutte cose che credo vadano trattate con un certo riguardo, perché poi hanno dei risvolti di carattere amministrativo di non poco conto.
Riteniamo poi ancora che per quanto riguarda il ricorso a collaborazioni esterne, che viene citato - questa è una cosa che abbiamo lasciato presente dalla precedente legge, perché può essere una eventualità - esso non viene meno per il fatto di fare ricorso ad altri soggetti. Semplicemente se c'è bisogno, perché c'è un sovradimensionamento dell'operatività, viene utilizzato questo strumento, ma questo avviene sia che si facciano direttamente le pratiche (che non portano via assolutamente un grande tempo e possono essere assolte con soddisfazione dei cittadini in modo veloce), sia e soprattutto nel caso in cui queste pratiche vengano trattate da altri soggetti e richiederebbero un controllo altrettanto puntuale, forse anche più oneroso dal punto di vista dei tempi, con un passaggio in più sostanziale in tutta questa iniziativa che ritengo non sia il caso di introdurre.
E concludo dicendo poi che questo provvedimento noi lo abbiamo posto in essere in questo momento per un anno, ci ritorneremo sopra se vedremo che tutto questo non avrà avuto uno scorrimento efficace, come noi crediamo invece che sarà, sulla base anche della esperienza avvenuta. Quindi parliamo di una questione a tempo sui temi che ho sollevato, che evidentemente non credo possano convincere totalmente i presentatori dell'emendamento, ai quali però chiedo di esaminare le ragioni che ho presentato ed eventualmente di ritirare l'emendamento, di modo che si possa procedere con la votazione dell'articolo 12. Nel caso in cui ciò non avvenga, ci asterremo su questa proposta.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Ho ascoltato attentamente le parole dell'Assessore. In IV Commissione avevamo affrontato il dossier immaginandoci da subito un percorso non possibile, con tanti dubbi - così era stato detto in commissione - e difficoltà, e dal punto di vista amministrativo non percorribile. Il nostro gruppo e il gruppo del PD si era astenuto in commissione proprio per poter verificare e dettagliare se c'erano le condizioni per un percorso alternativo. In queste due settimane abbiamo trovato questo percorso alternativo: oltre che trovato, è possibile il percorso alternativo, è tracciabile, è amministrativamente corretto. Quindi i dubbi vengono fugati rispetto a due settimane fa in commissione e noi oggi abbiamo presentato questi cinque emendamenti.
Sinceramente non la seguo, Assessore: da una parte lo Stato, il decreto legge n. 5 segue tranquillamente questo percorso, con dei ritardi di pagamento: sono a conoscenza che i ritardi sono di circa 4 mesi/5 mesi. Quindi i concessionari, come il collega La Torre...
(interruzione di un consigliere, fuori microfono)
...anche sei mesi, come è stato detto dal collega La Torre, i concessionari comunque hanno delle aperture di credito importanti e aspettano il denaro dallo Stato. L'automatismo inserito nell'emendamento n. 2 andrebbe ad eliminare, a tendere ad un mese questo automatismo, tendente a zero quindi.
Lei mi dice che ha funzionato bene nel 2007, ha funzionato bene nel 2008. Mi chiedo: possiamo (e forse dobbiamo) farlo funzionare meglio, se ci sono le condizioni? Riusciamo a coinvolgere soprattutto il potenziale acquirente? La scelta politica è qua in Consiglio regionale, ma il potenziale acquirente può recarsi solo in un posto, dal concessionario? Questo era il nostro intento, questo era il nostro piccolo indirizzo e ci sembrava una procedura semplice da una parte, ma anche coraggiosa dall'altra. Non abbiamo inventato l'acqua calda, come ha detto il collega Tibaldi (condivido!), però ci sembrava di migliorare una legge che ha già funzionato bene nel 2007 e ha già funzionato bene nel 2008. Grazie.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Partito Democratico e del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, che recita:
Emendamento
Prima del comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
"01. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare apposita domanda al venditore, che provvede alla relativa istruttoria ed alla anticipazione dei contributi stessi.".
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 11
Astenuti: 21 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Salzone, Laurent Viérin, Manuela Zublena)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Decadono gli emendamenti nn. 2, 3, 4 del Partito Democratico e del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, di cui do rispettivamente lettura per memoria:
Emendamento
Dopo il comma 01 è inserito il seguente:
"02. Entro la prima decade del mese successivo all'avvenuta vendita di autoveicoli previa anticipazione dei contributi di cui alla presente legge, il venditore trasmette la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di contingentamento, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede, entro la fine del mese, a restituire al venditore la somma anticipata ai sensi della presente legge.".
Emendamento
L'alinea del comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di cui al comma 01 deve essere corredata della seguente documentazione:".
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), nonché la fattura di acquisto del nuovo veicolo o la ricevuta fiscale attestante l'intervento di installazione del nuovo impianto, se non disponibili all'atto della presentazione della domanda, devono essere prodotte alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione della medesima, pena la revoca del contributo.".
Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del Partito Democratico e del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, che recita:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 12 è soppresso.
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 10
Astenuti: 20 (Agostino, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Salzone, Laurent Viérin, Manuela Zublena)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 21
Contrari: 7
Astenuti: 3 (Benin, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Non ci sono dichiarazioni di voto?
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
