Objet du Conseil n. 64 du 4 juin 1962 - Verbale

OGGETTO N. 64/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO BIMESTRE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Alla prossima adunanza del Consiglio regionale, da fissare entro il 20 del mese di giugno, sarà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, già predisposto dalla Giunta.

Considerata l'impossibilità di addivenire alla emanazione della legge regionale di approvazione del bilancio in questione entro il 30 giugno 1962, data di scadenza dell'esercizio finanziario in corso, e allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi dell'Amministrazione regionale dopo tale data, si propone che il Consiglio regionale autorizzi, mediante l'approvazione dell'allegato disegno di legge, l'esercizio provvisorio del bilancio per il primo bimestre del prossimo esercizio finanziario.

(Segue disegno di legge regionale)

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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui si tratta.

Prende la parola il Consigliere DUJANY.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende intervenire sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che l'art. 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove) con il seguente emendamento: soppressione della parola "non" alla terza riga, dopo la parola "quando".

Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con tre separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963;

Disegno di legge regionale n. 6

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO BIMESTRE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

Il Consiglio regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

È approvato ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 fino a quando sia formalmente approvato il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1962.

Art. 2

Gli impegni di spesa non potranno superare i due dodicesimi dell'importo delle spese già stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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