Objet du Conseil n. 63 du 4 juin 1962 - Verbale

OGGETTO N. 63/62 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SULL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE, DI TUTELA DEL PAESAGGIO, DI ANTICHITÀ, MONUMENTI E BELLE ARTI IN VALLE DI AOSTA.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante norme sull'attribuzione di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali e panoramiche, di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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"L'articolo 4 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3 dello Statuto medesimo e che esercita, altresì, le funzioni amministrative che le sono delegate dallo Stato con legge.

Gli articoli 2 e 3 dello Statuto concernono le materie nelle quali la Regione ha potestà normativa, rispettivamente, primaria e integratrice e di attuazione, materie nelle quali sono comprese anche le seguenti:

a) per l'articolo 2 lettera q):...... tutela del paesaggio;

b) per l'articolo 3 lettera m): antichità e belle arti.

L'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23.12.1946 n. 532, concernente la devoluzione alla Valle d'Aosta di vari servizi, stabilisce che "nella circoscrizione della Valle d'Aosta le attribuzioni spettanti alla Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti sono esercitate dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con uffici e personale propri".

L'art. 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta stabilisce che "nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non siano diversamente disposte con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato".

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto speciale della Regione e ai fini della attribuzione agli organi regionali di funzioni amministrative in materie e servizi devoluti alla competenza amministrativa della Regione, sono già state emanate leggi regionali, in attesa dell'approvazione di norme regionali concernenti la disciplina delle materie stesse secondo le necessità ed esigenze locali.

Si citano, ad esempio, le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 10 maggio 1952 n. 2 recante provvedimenti per l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta;

b) legge regionale 10 settembre 1952 n. 3, recante provvedimenti in materia di esercizio della caccia in Valle d'Aosta;

c) legge regionale 31 maggio 1956 n. 2, recante norme in materia di industria alberghiera e di turismo;

d) legge regionale 8 novembre 1956 n. 4, recante norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta.

e) legge regionale 8 febbraio 1958 n. 1 recante norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta;

f) legge regionale 22 agosto 1958 n. 4 recante norme in materia di foreste e di terreni montani.

In considerazione delle accertate necessità dei servizi regionali concernenti l'antichità, i monumenti e belle arti e la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, di-cui si occupa la Sovraintendenza regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti alle di pendenze dell'Assessorato regionale al Turismo, ai sensi dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. 23.12.1946 n. 532 e degli articoli 60 - 61 - 62 e 65 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3, si propone che il Consiglio regionale approvi il seguente disegno di legge regionale recante norme sull'attribuzione di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali e panoramiche, di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta:

(Segue disegno di legge regionale)".

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Il Presidente Fillietroz dichiara aperta la discussione sul disegno di legge di cui si tratta.

Segue in merito ampio dibattito, a cui prendono parte il Presidente del Consiglio, FILLIETROZ, il Presidente della Giunta, MARCOZ, ed i Consiglieri BERTHET, BONDAZ, BORDON, DUJANY, GUGLIELMINETTI, PAGE, PALMAS, TREVES e VUILLERMOZ.

Si dà atto che il Consiglio, con voti contrari venti e voti favorevoli tredici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentatré), ha respinto la proposta fatta dal Consigliere Trèves di sottoporre il disegno di legge in questione all'esame della Commissione consiliare permanente per il Turismo, Antichità e Belle Arti prima dell'approvazione da parte del Consiglio.

Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge in oggetto, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Si dà atto che gli articoli 1 - 2 - 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: venti; astenuti dalla votazione i Consiglieri: Aillon, Berthod, Bondaz, Bordon, Dujany, Guglielminetti, Lucat, Machet, Montesano, Maschio e Petigat).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con quattro separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barone, Dujany e Machet, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trenta;

- Consiglieri astenutisi dalla votazione: dieci (Aillon, Berthod, Bordon, Dujany, Guglielminetti, Lucat, Machet, Montesano, Maschio e Petigat);

- Consiglieri votanti: venti;

- Voti favorevoli: venti.

Il Presidente FILLIETROZ, in base all'esito della votazione dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme sull'attribuzione di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali e panoramiche, di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti in Valle d'Aosta:

Disegno di legge regionale.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE, DI TUTELA DEL PAESAGGIO, DI ANTICHITA', MONUMENTI E BELLE ARTI IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali e panoramiche, di tutela del paesaggio, di antichità, monumenti e belle arti, - devolute in Valle d'Aosta alla Regione ai sensi degli articoli 2 lettera q), 3 lettera m), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, nonché dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. 23.12.1946 n. 532 -, sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, che vi provvede mediante gli uffici e il personale della Sovraintendenza regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 2

Fino a quando non diverrà operante la legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo precedente, la competenza amministrativa e le funzioni che la legislazione statale, - in particolare la legge 29.6.1939 n. 1497 e il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 3.6.1940 n. 1357 e la legge 1.6.1939 n. 1089 e il regolamento approvato con Regio Decreto 30.6.1913 n. 363 -, demanda al Ministero della Pubblica Istruzione e alle Sovraintendenze alle Antichità, Monumenti, Gallerie e Belle Arti sono attribuite in Valle di Aosta all'Assessorato regionale per il Turismo, quelle demandate al Ministro della Pubblica Istruzione sono attribuite all'Assessore regionale al Turismo, quelle demandate al Sovraintendente alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, sono attribuite al Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti per la Valle d'Aosta.

Art. 3

Contro i provvedimenti del Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti e dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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