Objet du Conseil n. 18 du 20 février 1963 - Verbale

OGGETTO N. 18/63 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA LA REGIONE, IL COMUNE RIVIERASCO DI GRESSONEY LA TRINITE' E LA SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTE - (S.I.P.) - PER IL REGOLAMENTO DEI RECIPROCI RAPPORTI FINANZIARI IN MATERIA DI SOVRACANONI PER L'IMPIANTO IDROELETTRICO E CENTRALE DEL CAPOLUOGO DI GRESSONEY LA TRINITE'. DELEGA ALLA GIUNTA.-

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione di bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, il Comune rivierasco di Gressoney la Trinité, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:

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Con deliberazioni n. 127 e n. 128 in data 18.7.1962 il Consiglio regionale approvò la bozza delle Convenzioni da stipulare fra la Regione, vari Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), di Torino, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per gli impianti idroelettrici di Sendren, Zuino, Hône, Perrères, Avise, Saint Clair, Quart, Champdepraz e per l'impianto idroelettrico di Pont St. Martin.

Con deliberazione n. 186 in data 20.12.1962 il Consiglio regionale ha approvato la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Gaby e Issime e la Società ILSSA-Viola, di Pont St. Martin, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys, detto di Gran Praz, in Comune di Issime.

Analogo provvedimento si propone per quanto concerne la Convenzione per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari da stipulare tra la Regione, il Comune di Gressoney la Trinité e la Società Idroelettrica Piemonte (Sip), di Torino, in materia di sovracanoni sul torrente Lys detto di Gressoney la Trinité, in Comune di Gressoney la Trinité.

Si fa presente, in proposito, quanto segue:

Con decreto Ministeriale 31.7.1954 n. 74078 veniva liquidato un sovracanone annuo complessivo ammontare, dal 1.1.1952 in poi, a £. 820.116, ripartendolo in lire 205.029 (25%) all'amministrazione regionale e in £. 615.087 al Comune di Gressoney La Trinité.

Sono poi intervenute la legge 4.12.1956 n. 1377 e la legge 21.12.1961 n. 1501, che modificarono l'applicazione e l'importo dei sovracanoni.

Essendo sorte delle difficoltà circa l'interpretazione di tali leggi, sono intervenuti degli accordi fra la Società SIP, il predetto Comune e la Regione per cui il sovracanone annuo verrebbe aumentato da L. 820.116 a £ 1.800.000 a decorrere dal 1.2.1962 in poi, così ripartito:

- £. 450.000 alla Regione(25%)

- £. 1.350.000 al Comune (75%)

Tale sovracanone corrisponde a £. 510/Kw circa -

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Il comune di Gressoney La Trinité ha approvato la convenzione da stipulare per l'accordo di cui sopra con deliberazioni consiliari n. 62 in data 20.10.1962 e n. 67 in data 10.11.1962, approvate dalla Giunta regionale, in sede tutoria, nell'adunanza del 14.12.62.

La proposta di convenzione deve ancora essere approvata dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

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Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste Marcoz, il Comune di Gressoney la Trinité, rappresentato dal Sig. ... e la Società Idroelettrica Piemonte(SIP), - con sede in Torino, Via Bertola n. 40, - in persona del suo legale rappresentante, di una convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys detto di Gressoney La Trinité, in Comune di Gressoney La Trinité;

2°) di delegare alla Giunta regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione sottoriportata, dando atto che la somma di £. 450.000 costituente l'ammontare del sovracanone annuo da versare alla Regione per il periodo dal 1.2.1962 in poi dovrà essere accertata ed introitata al capitolo 3 (Sovracanoni per derivazioni di acqua a scopo idroelettrico) della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963, nonché agli istituendi Capitoli di ENTRATA dei bilanci preventivi della Regione per successivi esercizi finanziari corrispondenti al Capitolo 3 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario.

(segue bozza di convenzione).

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L'Assessore MANGANONI illustra le clausole della convenzione e gli accordi intercorsi fra l'Amministrazione Regionale e la S.I.P.. Dopo un breve intervento del Consigliere VESAN, il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazione o chiedere chiarimenti sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare per l'approvazione della bozza di convenzione di cui si tratta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventuno);

DELIBERA

1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste Marcoz, il Comune di Gressoney La Trinité, rappresentato dal Sig. ... e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), - con sede in Torino, Via Bertola n. 40 -, in persona del suo legale rappresentante, di una convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys detto di Gressoney La Trinité, in Comune di Gressoney La Trinité;

2°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione sottoriportata, dando atto che la somma di L. 450.000, costituente l'ammontare del sovracanone annuo da versare alla Regione per il periodo dal 1.2.1962 in poi, dovrà essere accertata ed introitata al capitolo 3 (Sovracanoni per derivazioni di acqua a scopo idroelettrico) della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963 nonché agli istituendi capitoli di ENTRATA dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al Capitolo 3 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario.

BOZZA DI CONVEN7IONE

fra

la REGIONE AUTONOMA VALLE DI AOSTA, in persona del ... debitamente autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione .... del Consiglio regionale divenuta esecutiva per il visto della Commissione di Coordinamento ed il Comune di Gressoney La Trinité, in persona del sig. Sindaco Pietro De La Pierre, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione approvata dalla Giunta regionale in data 14.12.1962, da una parte;

la SIP - SOCIETA' IDROELETTRICA PIEMONTE - S.p.A. con sede in Torino via Bertola n. 40 in persona dei suoi legali rappresentanti, dall'altra parte;

PREMESSO

- CHE IN VIRTU DEL D.M. 4.7.1934 n° 7899 la SIP è titolare della concessione idroelettrica oggetto del D.Lgt. 12.9.1918 n. 9079 e del D.R. 14.7.1928 n. 4992 in base alla quale può produrre nel proprio impianto di Gressoney L.T. la potenza nominale media di Kw 3.516,18;

- che in base all'art. 53 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775

- modificato dalla legge 18.10.1942 n. 1426 / art. 1, dal D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947 n. 27 dalla legge 21.1.1949 n. 8, dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1377, dalla legge 21.12.1961 n. 1501 - il Ministro per le Finanze può stabilire con proprio decreto a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive provincie, a carico del concessionario, un sovracanone sino all'importo massimo unitario previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

- che avvalendosi appunto di tale facoltà, il Ministro per le Finanze ha emesso il decreto 31.7.1954 n. 74078 con il quale per il nominato impianto di Gressoney L.T. ha imposto e liquidato un sovracanone annuo complessivo ammontante, dal I° gennaio 1952 in poi, a £. 820.116, ripartendolo in £. 205.029 (25% all'Amministrazione regionale e £. 615.087 al Comune;

- che a differenza dell'art. 53 T.U. - per il quale il sovracanone liquidabile va commisurato all'energia trasportata oltre il raggio di 15 Km. dal territorio dei Comuni rivieraschi ed alla Regione va attribuito il 25% del sovracanone relativo all'energia portata fuori di essa - la ricordata legge 1956 n. 1377 commisura il sovracanone alla potenza nomina le media di concessione e non fissa più la percentuale di sovracanone spettante alla Provincia, di guisa che a questa potrebbe anche, in relazione alle particolari condizioni economiche dei Comuni rivieraschi, non essere attribuita alcuna aliquota di sovracanone;

- che le parti, considerate sia le varie argomentazioni rispettivamente addotte pro e contro la revisione in aumento dell'importo di sovracanone attualmente corrisposto sia la reciproca convenienza di prevenire la possibile insorgenza di una controversia giudiziaria sull'entità del sovracanone da corrispondere in applicazione delle leggi sopra citata, preferiscono addivenire ad una intesa al riguardo;

SI CONVIENE

Art. 1 - La narrativa che precede vale patto.

Art. 2 - Le parti ritengono equo e quindi accettano per l'impianto di Gressoney La Trinité il sovracanone annuo complessivo di £. 1.800.000 che la SIP corrisponderà con effetto dal 1° febbraio 1962 versando £. 450.000 all'Amministrazione regionale e £. 1.350.000 al Comune di Gressoney La Trinité.

Art. 3 - Considerato che per l'anno 1962 l'Amministrazione regionale ed il Comune di Gressoney La Trinité hanno già introitato rispettivamente £. 205.029 e £. 615.087 a titolo di aliquota sovracanone di spettanze, la SIP verserà al Comune entro il primo mese successivo a quello della stipulazione del presente accordo, la differenza a conguaglio e perciò £. 622.413 al Comune di Gressoney La Trinité e £. 207.471 a favore dell'Amministrazione regionale: per le annualità successive, la SIP provvederà a versare, nel giugno di ogni anno, l'importo stabilito al prece dente art. 2 e secondo la ripartizione ivi fissata, previo ricevimento dell'invito di pagamento.

Art. 4 - Le parti contraenti rimangono vincolate all'osservanza del presente accordo in ogni caso, meno quello in cui avvenisse l'abrogazione, tacita o soppressa, delle vigenti disposizioni in materia di sovracanoni a favore degli Enti locali o ne fosse riconosciuta la illegittimità, nelle quali ipotesi la SIP si riterrà sciolta da ogni obbligo contratto.

Art. 5 - Alla stipulazione dell'atto relativo ai presenti accordi le parti addiveranno entro 15 giorni dalla data di esecutività della seconda delle deliberazioni che saranno adottate dai due Enti locali interessati.

Le spese inerenti al presente atto e conseguenziali saranno sostenute per metà dalla SIP e per metà da detti Enti.

Art. 6 - Nel caso di vertenze giudiziarie sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

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