Objet du Conseil n. 55 du 5 avril 1963 - Verbale
OGGETTO N. 55/63 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, ALLA SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTESE (S.I.P. - GESTIONE ENEL) DI DERIVARE E DI UTILIZZARE ACQUE DALLA DORA BALTEA E DEL TORRENTE BUTHIER NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI AYMAVILLES E DI NUS (IMPIANTO IDROELETITICO DETTO DI QUART).
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione, in via di sanatoria, alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P. - gestione ENEL) di derivare e utilizzare acque dalla Dora Baltea e del torrente Buthier nel tratto compreso tra i Comuni di Aymavilles e di Nus (impianto idroelettrico detto di Quart).
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sul disciplinare di subconcessione trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:
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Con Decreto ministeriale 25 agosto 1944 n. 1894 della sedicente Repubblica Sociale Italiana, convalidato con D.M. 21.3.1947 n. 253, fu concesso alla Società SNIA-Viscosa di derivare, nel tratto da Aymavilles a St. Marcel, le acque della Dora Baltea e del torrente Buthier per utilizzarle, a scopo di produzione di energia elettrica, in due distinte cadute in sponda destra della Dora Baltea.
Col progetto esecutivo 24.4.1944 la Società SNIA Viscosa introdusse delle varianti al progetto e, cioè, spostò dalla destra alla sinistra il canale derivatore, captando al passaggio le acque del torrente Buthier ed unificò in un solo i due salti.
Queste varianti vennero approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955 n. 7270 con il quale venne anche riconosciuta alla Società SIP il diritto di subentrare alla Società SNIA Viscosa nei diritti di derivazione. Nel frattempo, però la Amministrazione Regionale, nell'interesse della Regione, aveva proposto impugnativa davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per rivendicare, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, la propria potestà sulle acque concesse alla Società SNIA Viscosa perché non utilizzate alla data del 7.9.1945.
Con sentenza 13 febbraio - 6 novembre 1958 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il Decreto 21.3.1947 n. 253 di convalida della concessione data dalla Repubblica Sociale Italiana.
In relazione a tale sentenza, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero delle Finanze, con Decreto interministeriale 23 gennaio 1960 n. 6101, hanno revocato il Decreto convalidante il Decreto di concessione 25.8.1944 n. 1894 ed anche il successivo decreto Presidenziale 8.8.1955 n. 7270 con il quale fu approvato il progetto esecutivo e le varianti da esso contemplate.
In seguito a tali revoche, l'impianto "Aymavilles-Quart", nel frattempo costruito dalla SIP, è venuto a trovarsi privo di titolo legittimo per derivare ed utilizzare le acque della Dora Baltea e del torrente Buthier per produzione di energia e la Società SIP ha, di conseguenza, presentato domanda in data 15.6.1959 alla Amministrazione Regionale, corredandola del relativo progetto di consistenza 26.6.1959 a firma dott. ing. Giulio Gentile, per ottenere, in via di sanatoria, la subconcessione dell'impianto ai sensi del 3° comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.
Sulla domanda 15.6.1959 della Società SIP non è stato necessario esperire una nuova istruttoria, essendosi in tal senso espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 17.2.1961 n. 311.
Infatti, in tal voto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il parere che, pur essendo stato travolto, con il Decreto ministeriale di revoca, l'atto formale della concessione originaria rilasciata alla Società SNIA Viscosa con Decreto 25.8.1944 n. 1894, non può però considerarsi del pari travolta, in base al principio generale della conservazione degli atti amministrativi, la attività anteriormente esperita nell'ambito del procedimento amministrativo. Perciò questa attività, per quanto attiene all'istruttoria della domanda, alle formalità di pubblicazione, alla concorrenza, al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla istruttoria esperita, deve ritenersi valida e produttiva senza bisogno di rinnovazioni di sorta.
L'Amministrazione Regionale ha tenuto, pertanto, valida, l'istruttoria a suo tempo compiuta dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta sulle domande presentate dalla Società SNIA Viscosa per l'utilizzazione delle acque della Dora Baltea e del torrente Buthier, tra Aymavilles e Quart.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 27.7.1962 n. 1415, ha espresso parere favorevole alla procedura svolta dalla Amministrazione Regionale per il rilascio della subconcessione, in via di sanatoria, alla Società SIP ed ha approvato il sottoriportato schema di disciplinare.
La Commissione consiliare di studio per i Lavori Pubblici, nell'adunanza del 7.3.1963, ha espresso parere favorevole alla approvazione del citato schema di disciplinare.
Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale:
DELIBERI
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP) con sede in Torino, via Bertola n. 40, di derivare dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in Comune di Sarre, a circa 200 mt. a valle dello scarico della centrale di Aymavilles, della Società Nazionale Cogne, nonché dalla sponda sinistra del torrente Buthier, in Comune di Aosta, subito a valle dello scarico della Centrale di Signayes, del Consorzio Elettrico del Buthier (CEB), la quantità d'acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 600, dei quali moduli/max 500 dalla Dora Baltea e mod. max 100 dal torrente Buthier, risultando la quantità media complessiva pari a mod. 309.70, per produrre, sul salto di mt. 74,80, la potenza nominale media di Kw 22.712, alle condizioni del sottoriportato disciplinare;
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (SIP);
3°) di ordinare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) - pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £. 92.289.678 (novantaduemilioniduecentottantanovemilaseicentosettantotto), a titolo di canoni arretrati per il periodo 20 marzo 1958 - 31 gennaio 1964, da introitare al capitolo 4 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 "Proventi delle concessioni di acque pubbliche e di miniere";
b) - deposito presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di Lire 14.899.072, pari a mezza annualità del canone di Lire 29.798.144, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;
c) - pagamento, presso la Tesoreria Regionale, della somma di Lire 372.476 (trecentosettantaduemilaquattrocentosettantasei), pari ad un quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al capitolo 4 della Parte entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";
d) - pagamento, presso la Tesoreria Regionale, della somma di Lire 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ecc., da introitare al capitolo 56 della Parte entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963: "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";
4°) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in Lire 26.628.352 (ventiseimilioniseicentoventottomilatrecentocinquantadue) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, Lino al 31.1.1977 ed in £. 29.798.144 (ventinovemilionisettecentonovantottomilacentoquaranta-quattro) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dal 1.2.1977 in poi, somme da introitare all'istituendo capitolo di entrata dei bilanci della Regione per ì successivi esercizi finanziari corrispondente al soprariportato capitolo 4 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1962/1963.
(Segue disciplinare di subconcessione)
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Sull'argomento segue discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore MANGANONI ed i Consiglieri VESAN e DUJANY.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla proposta della Giunta, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
con voti favorevoli tredici, voti contrari sette (AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, MONTESANO, PETIGAT, VESAN) espressi per alzata di mano (astenutisi dalla votazione i Consiglieri GUGLIELMINETTI e TREVES; Consiglieri presenti: ventidue; votanti: venti);
DELIBERA
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, alla Società Idroelettrica Piemonte (SIP-gestione ENEL), con sede in Torino, via Bertola n. 40, di derivare dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in Comune di Sarre, a circa 200 mt. a valle dello scarico della centrale di Aymavilles, della Società Nazionale Cogne, nonché dalla sponda sinistra del torrente Buthier, in Comune di Aosta, subito a valle dello scarico della centrale di Signayes, del Consorzio Elettrico del Buthier (CEB), la quantità d'acqua sino ad un massimo uguale e non superiore a mod. 600, dei quali moduli max 500 dalla Dora Baltea e mod. max 100 dal torrente Buthier, risultando la quantità media complessiva pari a mod. 309.70, per produrre, sul salto di mt. 74,80, la potenza nominale media di Kw 22.712, alle condizioni del sottoriportato disciplinare;
2°) di stabilire che la subconcessione di cui al precedente punto 1°) è assentita alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P. - gestione ENEL) con ogni riserva e senza pregiudizio della impugnazione, proposta avanti la Corte Costituzionale, del Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1963 n. 217 per quanto è attinente agli impianti idroelettrici della Società S.I.P. nella Regione Valle d'Aosta;
3°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (SIP - gestione ENEL);
4°) di ordinare l'introito o il deposito delle seguenti somme:
a) - pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £. 92.289.678 (novantaduemilioniduecentottantanovemilaseicentosettantotto), a titolo di canoni arretrati per il periodo 20 marzo 1958 - 31 gennaio 1964, da introitare al capitolo 4 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 "Proventi delle concessioni di acque pubbliche e di miniere";
b) - deposito presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di Lire 14.899.072, pari a mezza annualità del canone di Lire 29.798.144, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;
c) - pagamento, presso la Tesoreria Regionale, della somma di Lire 372.476 (trecentosettantaduemilaquattrocentosettantasei), pari ad un quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al capitolo 4 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere";
d) - pagamento, presso la Tesoreria Regionale, della somma di Lire 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ecc., da introitare al capitolo 56 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963: "Gestione fondi per spesa istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere";
5°) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in Lire 26.628.352 (ventiseimilioniseicentoventottomilatrecentocinquantadue) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, fino al 31.1.1977 ed in Lire 29.798.144 (ventinovemilionisettecentonovantottomilacentoquarantaquattro) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, dal 1° febbraio 1977 in poi, somme da introitare all'istituendo capitolo di entrata dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al soprariportato capitolo 4 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1962/1963.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato ai Lavori Pubblici
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea e dal torrente Buthier, chiesta dalla Ditta Società Idroelettrica Piemonte (SIP) con istanza 15 giugno 1959.
Articolo 1 - Quantità ed uso dell'acqua -
La quantità d'acqua da derivare dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in Comune di Sarre, a circa 200 metri a valle dello scarico della Centrale di Aymavilles della Soc. Naz. Cogne, nonché dalla sponda sinistra del torrente Buthier, in Comune di Aosta, subito a valle dello scarico della Centrale di Signayes del Consorzio Elettrico Buthier (C.E.B.), potrà variare sino ad un massimo uguale a non superiore a moduli 600 (litri secondo sessantamila) dei quali moduli massimi 500 dalla Dora Baltea e moduli max 100 dal torrente Buthier, risultando la quantità media complessiva pari a moduli 309.70 (litri secondo trentamilanovecentosettanta).
L'acqua verrà utilizzata per produzione di energia elettrica.
Articolo 2 - Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione -
Il dislivello medio del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione è di mt. (602,90 - 517,50) = mt. 85,40 per la Dora Baltea e di mt. (598,60 - 517,50) = mt. 81,10 per il torrente Buthier (essendo di mt. 602,90 la quota di ritenuta dello sbarramento di Sarre sulla Dora Baltea, di mt. 598,60 la quota di ritenuta dello sbarramento sul torrente Buthier, e di mt. 517,50 la quota media del pelo d'acqua allo scarico).
Articolo 3 -
Dislivello e forza motrice in base alla quale è stabilito il canone -
Il dislivello fra il pelo d'acqua alla vasca di carico, a quota 592,30 ed il pelo d'acqua allo scarico, alla quota media di metri 517,50 è di mt. 74,80.
Di conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone è pari a Kw 74,80 x 30,970 / 102 = Kw 22.711,72 ed in cifra tonda a Kw 22.712.
Articolo 4 - Luogo e modo di presa dell'acqua -
Le opere di presa dell'acqua consistono:
a) Per la Dora Baltea: nello sbarramento di essa a circa mt. 200 a valle dello sbocco del canale di scarico della centrale di Aymavilles della Soc. Naz. "Cogne", presa vera e propria ricavata in sponda sinistra della Dora, a monte dello sbarramento, per la portata massima di mod. 500. Lo sbarramento è costituito da una platea di calcestruzzo, da due spalle e da tre pile, determinanti tre luci uguali di mt. 12,375 ciascuna e di una luce sghiaiatrice di mt. 6,00.
Tutte le luci sono provviste di paratoie mobili a settore con soglia a quota 599 e massima ritenuta a quota 602,90. La presa è costituita da una traversa lunga mt. 50 con soglia a quota 600,50 divisa in 10 luci, sormontata da una passerella ed è provvista di griglia, attraverso la quale, le acque derivate passano dapprima in un bacino di calma, poi a mezzo di quattro paratoie di mt. 6,00x2,20, passano in un canale moderatore-dissabbiatore, lungo circa 250 mt., diviso in due canali a sezione rettangolare, ognuno della larghezza di mt. 13,00.
b) Per il torrente Buthier: nello sbarramento di questo torrente a circa 40 metri a valle dello sbocco dello scarico della centrale di Signayes del Consorzio Elettrico Buthier (C.E.B.), e nella presa, ricavata nella sponda sinistra del Buthier, subito a monte dello sbarramento, prevista per la portata massima di moduli 100.
Lo sbarramento è costituito da una platea di calcestruzzo, da 2 spalle e da una pila che determinano due luci: una principale di metri 17 ed una laterale di sghiaiamento di mt. 5, ambedue provviste di paratoie mobili a settore con soglie a quota 594 e massima ritenuta a quota 598,60. La spalla destra di questo sbarramento dovrà continuare ad essere attraversata dal Canale Mère des Rives, del Consorzio omonimo, che si deriva in destra del Buthier, a monte dello sbarramento.
La presa dal torrente Buthier dell'impianto è costituita da una traversa lunga mt. 12,50, con soglia a quota 595,50, divisa in due luci, sormontate da una passerella, ed è provvista di griglia attraverso la quale le acque derivate passano in un canale moderatore-dissabbiatore, largo mt. 6,00, lungo mt. 102,60, provvisto tanto al suo inizio quanto al suo termine di una paratoia piana per la regolazione dell'acqua. Da questo canale moderatore-dissabbiatore le acque derivate vanno poi ad unirsi, mediante breve canale, con le acque del canale derivatore dell'impianto proveniente dalla Dora Baltea, in un tratto all'aperto di questo canale, subito dopo il suo attraversamento, con ponte canale, del torrente Buthier.
Le opere sopradescritte ai comma a) e b), state eseguite in conformità del progetto di consistenza, a firma del progettista Ing. Giulio Gentile, composto da una relazione tecnica in data 15 giugno 1959, da un computo estimativo in data giugno, stesso anno, e da 12 disegni bollati in data 26 giugno 1959, facenti parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere integralmente mantenute.
Articolo 5 - Regolazione della portata -
Affinché la portata di max moduli 500 derivata dalla Dora Baltea non debba essere superata, la Ditta subconcessionaria dovrà mantenere le opere di modulazione esistenti risultanti dal progetto di consistenza di cui al precedente articolo 4.
Per la regolazione della portata di max moduli 100 che si deriva dal torrente Buthier l'Amministrazione subconcedente si riserva di prescrivere in qualsiasi momento, ritenga necessario, le opportune onere di modulazione.
Articolo 6 - Canale di carico -
Il canale di carico dell'impianto della complessiva lunghezza di circa sedicimila metri, tutto in galleria non in pressione, eccettuato un breve tratto all'aperto di circa 187 metri per l'attraversamento del torrente Buthier, sarà mantenuto in conformità del progetto di consistenza di cui al precedente articolo 4, avvertendo che dovranno essere prese le precauzioni necessarie che saranno eventualmente indicate dalla Amministrazione per impedire le infiltrazioni d'acqua e i franamenti delle sponde.
Articolo 7 - Canale di scarico -
Dopo la utilizzazione nella centrale in caverna le acque verranno scaricate in sponda sinistra della Dora Baltea in Comune di Nus, subito a monte della centrale di St. Barthelemy della stessa SIP, mediante breve canale di scarico, parte in galleria, parte all'aperto, della lunghezza complessiva di 114 metri.
Articolo 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione. Nell'interesse della pubblica incolumità -
La Ditta subconcessionaria resta obbligata a non attuare, salvo necessità contingenti, improvvisi scariche d'acqua, di una certa entità, con manovra delle paratoie alle opere di sbarramento e di scarico degli impianti onde evitare defluenze, nei corsi d'acqua interessati che possano determinare pregiudizi alla incolumità pubblica ed in genere alla stabilità delle opere e dei manufatti costituiti sui corsi stessi.
Nell'eventualità di danni a tali opere o manufatti, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino o indennizzo, impregiudicata ogni eccezione e difesa nei confronti del danneggiato.
Qualora gli scarichi si rendessero necessari per inderogabili necessità, la Società subconcessionaria potrà attuarli dandone immediato avviso sia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, sia ai comuni interessati, sia ai relativi Comandi di Carabinieri.
In ogni caso è fatto obbligo alla Società di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento progressivo aumento del livello delle acque dei corsi d'acqua interessati, così ché chiunque abbia a trovarsi nelle zone influenzate possa avere la possibilità di rendersi conto dell'eventualità di un pericolo.
La Ditta subconcessionaria sarà in ogni caso responsabile di tutti i danni che potranno essere causati dagli scarichi stessi, impregiudicata ogni ragione e difesa da parte di essa.
Sempre nell'interesse dell'incolumità pubblica è fatto obbligo alla Società di eseguire a sua cura e spese le opportune opere di protezione alle sponde dei canali derivatori scoperti per i tratti nei quali se ne ravvisasse la necessità.
A tutela della pubblica igiene, poiché le fognature della Città di Aosta si scaricano in parte nella Dora Baltea ed in parte nel torrente Buthier nei tratti di tali corsi d'acqua sottesi dall'impianto, è fatto obbligo alla subconcessionaria di studiare ed attuare, a sua cura e spese idoneo progetto per la diluizione e lo smaltimento delle materie luride scaricate dalle dette fognature.
Il progetto, per lo studio del quale dovranno essere sentite dalla Società subconcessionaria le Autorità cittadine (Ufficio Tecnico ed Ufficio Sanitario del Comune) dovrà essere presentato dalla subconcessionaria, entro il termine di mesi sei dalla data di notifica del Decreto di subconcessione dell'impianto, all'Ufficio Acque e Miniere della Regione che lo sottoporrà all'esame della Autorità cittadine sopra citate, prima della sua approvazione.
Entro tre anni dalla data di notifica della sua approvazione le opere da esso previste dovranno essere eseguite.
Nell'interesse di acque di pozzi, di sorgenti e di fontanili: se a causa della costruzione delle opere dell'impianto si siano inaridite parzialmente o totalmente, le acque a qualunque scopo utilizzate di pozzi, sorgenti e fontanili, ricadenti nella sfera dell'impianto, è fatto obbligo alla subconcessionaria, salvo diversi accordi fra le parti, di provvedere a sua cura e spese a soddisfare, a norma di legge, le preesistenti utilizzazioni, preferibilmente fornendo l'acqua necessaria, ed in tal caso in misura non inferiore per quantità, qualità e tempo a quanto sempre praticato.
La Società subconcessionaria resta obbligata in ogni caso a provvedere, a norma di legge, al risarcimento dei danni dovuti al parziale o totale inaridimento delle acque dei pozzi, sorgenti e fontanili della zona interessata dalla subconcessione a causa della costruzione dell'impianto.
La subconcessione dovrà mantenere in piena efficienza il sifone già costruito sul canale Mère des Rives, derivato per antico diritto dal torrente Buthier, onde assicurare la continuità del canale stesso interrotto dall'attraversamento del canale dell'impianto della subconcessionaria derivato dalla Dora Baltea. Nel caso in cui la attuale derivazione del canale Mère des Rives dal canale Buthier, e l'attraversamento della spalla destra dello sbarramento della subconcessionaria sul Buthier restassero temporaneamente fuori servizio, la subconcessionaria si obbliga assicurare in altro modo l'alimentazione del canale Mère des Rives per l'intera portata di spettanza e senza soluzione di continuità.
Articolo 9 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico della subconcessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime della Dora Baltea e del torrente Buthier in dipendenza della subconcessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
A termini e nella misura dell'art. 45 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di provvedere, a sua cura e spese, ad una fornitura dì energia elettrica, a favore delle utenze di forza motrice, legittimamente costituite, risultanti sottese dalla subconcessione, pari a quella effettivamente utilizzata, provvedendo, sempre a sua cura e spese, anche alle modificazioni occorrenti perché le utenze possano funzionare elettricamente.
Sempre a termini e nella misura dell'articolo 45 sopra citato, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di provvedere al soddisfacimento dei bisogni d'acqua di tutte le utenze a scopo irriguo, civico e domestico, il cui uso interferisce con l'utilizzazione d'acqua che la Società subconcessionaria ha previsto di realizzare.
Al riguardo la Società subconcessionaria, salvo diversi accordi fra le parti, deve lasciar defluire a valle delle proprie prese di derivazione:
a) durante il periodo irriguo:
i quantitativi di acqua necessaria alle utenze irrigue esistenti, aventi le prese di acqua a valle di quelle dei canali derivatori della Società, così da consentire che esse utenze possano continuare a derivare, alle proprie prese, le intere portate già derivate a scopo irriguo, mediante canali in normali condizioni di manutenzione, in modo da lasciar inalterato il loro stato sino a che non venga chiarita e definita la loro situazione amministrativa.
Quando poi, per il diminuito livello dei corsi pubblici da cui si derivano le utenze, dovuto ai prelievi d'acqua effettuati dalla Società subconcessionaria, si renda precaria e più onerosa l'entrata alle prese di tali utenze nell'acqua di competenza, la Società deve eliminare l'inconveniente provvedendo ad eseguire a propria cura e spese la sistemazione delle prese stesse, nonché alla loro straordinaria manutenzione. La manutenzione ordinaria di tali prese resta a carico degli utenti.
Le prese debbono essere sempre tali, non solo da rendere facile il deflusso, ma anche da non essere causa agli utenti di oneri più laboriosi e dispendiosi di quelli preesistenti alla subconcessione. Al riguardo la Società subconcessionaria dovrà prendere opportuni accordi con gli utenti, stipulando eventuali convenzioni e pattuizioni le cui spese saranno a suo carico.
Nella eventualità che a seguito di scarichi d'acqua, effettuati dagli impianti della Società, si determinino interramenti, inghiaiamenti o, comunque, ostruzioni alle prese delle utenze, è fatto obbligo alla Società subconcessionaria di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei relativi materiali ed alla pulizia della presa.
Quando in seguito ai prelievi d'acqua fatti dall'impianto della subconcessionaria, si sia determinato un abbassamento della falda del sottosuolo per cui si siano inariditi, parzialmente o totalmente, i terreni adiacenti ai corsi d'acqua da cui si effettuano prelievi, la cui precedente floridità proveniva dalla umidità del sottosuolo dovuta a fenomeno di risalienza capillare, è fatto obbligo alla subconcessionaria di provvedere, a propria cura e spese, alla loro irrigazione con Acqua di superficie, salve ed impregiudicate le sue ragioni.
b) durante tutto l'anno:
i quantitativi d'acqua necessari al fabbisogno civico e domestico della popolazione interessata, derivati con gli stessi canali d'irrigazione esistenti, ovvero con appositi canali anche questi in normali condizioni di manutenzione.
La Società subconcessionaria è responsabile di tutti i danni eventualmente derivati alle utenze dalla mancata osservanza degli obblighi sopra descritti e deve provvedere a risarcire i danni e le eventuali spese.
Nuove esigenze pubbliche d'acqua: nella eventualità di future nuove esigenze per usi irrigui e per usi civici nelle zone interessate dall'impianto, accertate dall'Amministrazione Regionale e non altrimenti soddisfacibili, può esser fatto obbligo alla subconcessionaria di lasciare a disposizione di chi ne avesse fatto formale domanda, i quantitativi di acqua minimi indispensabili, da stabilirsi come in appresso, però senza onere di spesa per la SIP e previo congruo indennizzo alla medesima, a carico del richiedente, e con proporzionale riduzione del canone e sovracanoni.
Il quantitativo massimo da rilasciare non potrà globalmente superare la percentuale del dieci per cento della portata minima naturalmente fluente, non regolata, utilizzata dall'impianto, che sarà determinata dall'Ufficio Idrografico del Po di Torino.
La nuova domanda di subconcessione d'acqua dovrà essere comunicata alla subconcessionaria affinché manifesti la sua adesione o la sua opposizione.
In caso di opposizione l'Amministrazione Regionale deciderà, in contradditorio con gli interessati, la ricorrenza o meno di tutte le condizioni sopra previste per la accoglibilità della nuova domanda e, in caso affermativo, indicherà pure il massimo quantitativo d'acqua prelevabile.
Contro tale decisione la subconcessionaria potrà appellarsi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ad un Collegio arbitrale di tre membri, dei quali uno da designarsi dall'Amministrazione Regionale, un altro dalla subconcessionaria ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
Se non vi è opposizione della subconcessionaria o se la sua opposizione sarà rigettata dalla decisione di cui sopra, l'Amministrazione Regionale metterà in istruttoria la nuova domanda, invitando il postulante ad accordarsi circa:
a) le modalità tecniche del rilascio dei quantitativi di acqua richiesti;
b) il congruo indennizzo da corrispondersi alla subconcessionaria e che dovrà essere versato prima dell'inizio del rilascio stesso.
In caso di mancato accordo, il postulante dovrà deferire la definizione dei punti controversi ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal postulante, un altro dalla subconcessionaria ed il terzo, in difetto di concorde designazione, da parte del Presidente del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
Determinato, o per accordo o per decisione arbitrale, le modalità tecniche del rilascio e la indennità da corrispondersi previamente alla subconcessionaria, l'Amministrazione Regionale completerà l'istruttoria sulla nuova domanda secondo le norme del Testo Unico sulle acque pubbliche e della legge regionale 8.11.1956 n. 4, restando vincolata soltanto, nei riguardi della subconcessionaria, dagli accordi raggiunti o dalle decisioni arbitrali intervenute sui punti controversi; provvederà inoltre a stabilire la riduzione del canone e dei sovracanoni da praticare alla subconcessionaria con il definitivo accoglimento della nuova domanda.
Nell'interesse dei Canali Demaniali (Canale Cavour) la subconcessionaria non dovrà effettuare manovre di invaso e di svaso nel canale derivatore del proprio impianto e quindi assicurare l'integrale restituzione nella Dora Baltea delle acque derivate, onde evitare ogni causa di perturbamento del normale regime fluviale.
Nell'interesse della piscicoltura la subconcessionaria si obbliga: a concorrere al ripopolamento ittico del tratto della Dora Baltea, sotteso dall'impianto, con un contributo annuo di Lire 210.000 da corrispondere dalla data di entrata in servizio dell' impianto, al Consorzio Regionale della Valle d'Aosta per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca; ad assicurare nel tratto della Dora Baltea fra Aymavilles ed il Ponte Suaz, che è il solo tratto in cui vive e si riproduce il temolo, la defluenza di un quantitativo di acqua non inferiore a moduli sei (litri/sec. 600); a costruire alla pro sa sulla Dora una scala di monta atta a consentire al pesce di spostarsi durante il periodo delle sue emigrazioni stagionali.
Nell'interesse del turismo, l'Amministrazione subconcedente si riserva di imporre alla Società subconcessionaria, di coprire con piantagioni arboree e con inerbimenti, quelle discariche di materiali provenienti dai lavori di scavo e di galleria dell'impianto che possono essere giudicate pregiudizievoli all'estetica del paesaggio.
Nell'interesse militare la Società subconcessionaria deve sottostare a tutte quelle clausole limitative e cautelative che l'Autorità ha ritenuto o ritiene necessario imporre, con apposito disciplinare, ai fini della difesa nazionale.
Nell'interesse idrografico, la subconcessionaria dovrà installare, a propria cura e spese, nelle località che verranno indicate dall'Ufficio Idrografico del Po di Torino, due pluviografi a resistenza elettrica, provvedendo all'invio sistematico delle relative registrazioni ad esso Ufficio.
Poiché la costruzione dell'impianto ha sotteso la già esistente stazione per misura delle portate della Dora Baltea ad Aosta, la subconcessionaria resta obbligata ad installare una nuova a propria cura e spese, in località che verrà designata dal ricordato Ufficio Idrografico.
La subconcessionaria deve provvedere a mantenere i capisaldi quotati indicati in progetto ai quali poter fare riferimento per gli eventuali riscontri, collocati agli sbarramenti sulla Dora Baltea e sul torrente Buthier, nel canale di carico dell'impianto, nella centrale e nel relativo canale di scarico.
Articolo 10 - Collaudo
Il collaudo dell'impianto sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto sul relativo certificato. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.
Articolo 11 - Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la subconcessione è accordata trattandosi di grande derivazione, per un periodo di anni 60, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Articolo 12 - Canone
Per la determinazione del canone occorre tener presente:
a) che sulla potenza di Kw 22.712, indicata nel precedente articolo 3, è compresa la potenza di Kw 2.416 già producibile nella sottesa derivazione della Dora Baltea, in Comune di St. Marcel, della Soc. Montecatini, oggetto del R.D. 9.5.1929 n. 3360 e dei DD.MM. 26 ottobre 1934 n. 10700 e 24.7.1961 n. 2502, sulla quale la Società Montecatini e poi la sua avente causa Società Idroelettrica Piemonte, hanno pagato e dovranno pagare il relativo canone fino al 31 gennaio 1977. Conseguentemente fino all'anzidetta data del 31.1.1977 la potenza tassabile dell'impianto "Aymavilles-St. Marcel", oggetto del presente disciplinare, si riduce a Kw (22.712 - 2.416) = Kw 20.296.
b) che l'impianto "Aymavilles-St. Marcel" entrato in esercizio il 20 marzo 1958, formò già oggetto della concessione di cui al Decreto interministeriale 25.8.1944 n. 1894 e del Decreto del Presidente della Repubblica 2.8.1955 n. 7270, entrambi revocati con il D.I. 23.1.1960 n. 6101 e che la concessionaria Società Idroelettrica Piemonte ha già praticamente versato alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta per tale estinta concessione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto regionale, la somma che l'Amministrazione Regionale stessa, a mente dell'ultimo comma dell'art. 3 della convenzione stipulata tra Regione e Società Idroelettrica Piemonte registrata in Aosta il 14.9.1961 al n. 1324 Vol. 141, modello 2°, esatte £. 8.702.290, precisa in £. 12.405.951, pari ai nove decimi dell'ammontare dei canoni di £. 13.784.390 versati dalla Società Idroelettrica Piemonte allo Stato per il periodo 20 marzo 1958 (data di entrata in servizio dell'impianto) - 20 giugno 1959 (data di cessazione del pagamento del canone demaniale).
c) che conseguentemente sui pagamenti per canoni arretrati, di cui è detto al successivo articolo 13, la Società Idroelettrica Piemonte dovrà detrarre la suddetta somma di £. 12.405.951 (dodicimilioniquattrocentocinquemilanovecentocinquantuno).
Premesso quanto sopra, rimane stabilito che, con la detrazione della citata somma di £. 12.405.951 la subconcessionaria deve corrispondere alle finanze della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della lettera b) dell'art. 17 del Regolamento sulle acque pubbliche, approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285 e del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434, i seguenti canoni:
1°) per il periodo dal 20 marzo 1958, data dell'inizio dell'esercizio della derivazione, fino al 31 gennaio 1962 annue lire 13.314.176 (tredicimilionitrecentoquattordicimilacentosettantasei), in ragione di £. 656 per Kw sulla potenza di Kw (22.712 - 2.416) = Kw 20.296.
2°) per il periodo dal 1° febbraio 1962, data di entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501 fino al 31.1.1977, annue lire 26.628.352 (ventiseimilioniseicentoventottomilatrecentocinquantadue), in ragione di £. 1.312 per Kw sulla anzidetta potenza di Kw (22.712 - 2.416) = Kw 20.296.
3°) per il periodo dal 1° febbraio 1977 in poi, annue lire 29.798.144 (ventinovemilionisettecentonovantottomilacentoquarantaquattro) in ragione di £. 1.312 per Kw sulla potenza di Kw 22.712 producibile nell'impianto. I canoni suddetti potranno però essere modificati, con effetto dalle date sopradistinte, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice. Al riguardo e per un periodo di anni cinque dalla data del decreto di subconcessione, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e l'Ufficio Idrografico del Po di Torino, avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al Regolamento sulle acque approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285.
Di conseguenza la Ditta subconcessionaria è tenuta a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti Uffici riterranno necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti ed a permettere il loro libero accesso agli impianti relativi alla subconcessione.
Articolo 13 - Pagamento e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze, di avere effettuato i sottoindicati versamenti, previa detrazione della somma di £. 12.405.951 di cui al precedente articolo 12, presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale, Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
1°) della somma di £. 92.289.678 (novantaduemilioniduecentottantanovemilaseicentosettantotto), come da quietanza n. ... in data ..., risultante dopo la detrazione dell'importo di £. 12.405.951 - di cui al precedente articolo 12 lettera b) dalla somma di £. 104.695.629 conteggiata a titolo di canoni arretrati, delle quali £. 51.438.925 per il periodo 20 marzo 1958-31 gennaio 1962 sulla potenza di kw 20.296 in ragione di £. 656 per Kw e £. 53.256.704 per il periodo 1° febbario 1962-31 gennaio 1964, sulla stessa potenza di Kw 20.296 in ragione di £. 1.312 per Kw.
2°) della somma di £. 14.899.072, come da quietanza n. ... in data ... pari a mezza annualità del canone di £. 20.798.144, calcolato sulla potenza di Kw 22.712 in ragione di £. 1.312 per Kw, come da quietanza n. ... in data ..., a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa.
3°) della somma di £. 372.476, come da quietanza n. ... in data ..., pari ad un quarantesimo del canone annuo di £. 14.899.072, in vigore alla data della domanda, calcolato sulla potenza di Kw 22.712 in ragione di £. 656 per Kw, dovuto a termini e per gli scopi di cui al 2° comma dell'articolo 7 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 e della legge 21 gennaio 1949 n. 8.
4°) della somma di £. 500.000, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, come da quietanza n. ... in data ..., per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.
Restano poi a carico della subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione di atti, copia di disegni, di documenti, ecc., spese che dovranno essere versate a semplice richiesta dell'Ufficio Acque e Miniere della Valle d'Aosta.
Articolo 14 - Sovracanoni
Salvo diversi accordi tra le parti, per il sovracanone in favore dei Comuni interessati dal bacino imbrifero montano della Dora Baltea valgono le norme contenute nella legge 27.12.1953 numero 959, integrata con legge 30.12.1959 n. 1254.
Per il sovracanone a favore sia dei Comuni di Sarre, Aosta, St. Christophe, Quart, Nus, Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, St. Marcel e Brissogne, rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto della subconcessionaria, sia dell'Amministrazione Regionale, - sovracanone previsto dall'art. 53 del Testo Unico 11.12.1933 n. 1775 e dalle successive disposizioni, sia statali che regionali in materia - valgono gli accordi contenuti nell'atto stipulato il 28.9.1962 fra la Regione, i Comuni rivieraschi e la S.I.P.
Articolo 15 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Società subconcessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative somme regolamentari, della legge sulla frequenza degli impianti elettrici 17.12.1942 n. 1745, dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, delle leggi regionali numeri 4 e 5 in data 8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari, statali e regionali, in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Articolo 16 - Domicilio legale
Per ogni effetto di legge, la Società subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Aosta.
Aosta, lì
La Ditta subconcessionaria
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