Objet du Conseil n. 48 du 5 avril 1963 - Verbale

OGGETTO N. 48/63 - RISANAMENTO DEL BESTIAME - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ACQUISTO DI BESTIAME DESTINATO ALLA SOSTITUZIONE DI QUELLO AFFETTO DA BRUCELLOSI O DA TUBERCOLOSI ABBATTUTO NELLE ISOLE DI RISANAMENTO.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di concessione di contributi nelle spese di acquisto del bestiame destinato alla sostituzione di quello affetto da brucellosi o da tubercolosi abbattuto nelle isole di risanamento, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:

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Con legge regionale 28.6.1962 n. 13 sono state approvate norme per il risanamento in Valle d'Aosta del bestiame nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastite e sono state finanziate le relative spese previste per i primo biennio di attuazione del piano di risanamento.

Ultimate le operazioni preliminari, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 196 in data 21.12.1962, ha approvato le modalità di attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge regionale sopracitata.

Tale piano prevede, fra l'altro, la istituzione di isole nelle quali si attua il risanamento totale del bestiame nei confronti della brucellosi, tubercolosi e della mastite. Per l'abbattimento del bestiame infetto sono previsti adeguati indennizzi; non è invece, prevista la concessione di contributi nelle spese di acquisto di bestiame sano destinato alla sostituzione di quello abbattuto.

La sostituzione degli animali abbattuti, da effettuarsi con bestiame sano selezionato e all'inizio della carriera produttiva, risulta particolarmente onerosa. L'onerosità è notevolmente aumentata per gli allevatori compresi nelle isole; basti considerare che è previsto in tali zone l'abbattimento di tutti i capi colpiti da brucellosi, tubercolosi e mastite mentre fuori delle isole si abbattono i soli animali affetti da mastite.

Pertanto, allo scopo di facilitare al massimo la sostituzione del bestiame abbattuto e di assicurare la completa riuscita del piano di risanamento nelle isole, si rende indispensabile concentrare i fondi assegnati alla regione dallo Stato per le provvidenze di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961 n. 454, utilizzandoli per la concessione dei contributi di cui trattasi (Nota: Esclusivamente nelle isole medesime e per la sostituzione del bestiame) abbattuto perché affetto da brucellosi o tubercolosi. Nel restante territorio della Regione continueranno, pertanto, ad essere concessi contributi soltanto per l'acquisto di tori e torelli, provenienti da Società di allevamento.

L'art. 40 della legge 2 giugno 1961 n. 454, stabilisce che le disposizioni di questa legge siano applicabili anche nelle Regioni a Statuto speciale. L'art. 17 della citata legge prevede appunto contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico. Analoga norma è prevista dall'art. 13, che richiama l'applicazione dell'art. 3 della legge 25.7.1952 n. 991.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17, lo Stato ha assegnato alla Regione la somma di Lire 12.200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1960/1961 e 1961/1962.

In sede di assegnazione di fondi statali alla Regione non è stata precisata per le provvidenze previste dall'art. 13 della sopracitata legge una somma specifica perché conglobata con quella destinata agli altri interventi analoghi per lo sviluppo zootecnico.

I fondi statali di cui trattasi, secondo le norme di legge, devono essere dalla Regione destinati alla corresponsione di contributi per l'acquisto di bestiame, specie destinato a nuclei di selezione, sia per tutte le iniziative previste dalla legge 27.11.1956 n. 1367 (risanamento del bestiame), nell'ambito del piano approvato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.

Poiché è in atto il piano di risanamento del bestiame di cui sopra si è fatto cenno, si ritiene assai opportuno e giustificato impiegare questi fondi per la corresponsione di contributi per l'acquisto di bestiame in quelle aziende agrarie e comprese nelle zone o isole nelle quali ha avuto inizio il risanamento totale del bestiame. Ciò appunto in armonia con le norme dell'art. 17 del piano di sviluppo dell'agricoltura.

Premesso quanto sopra, si reputa necessario che per la concessione dei contributi per l'acquisto di bestiame sino seguite le seguenti modalità:

1°) Il bestiame per il quale è ammessa la concessione dei contributi deve essere sano ed esente da tubercolosi, brucellosi e mastite; deve inoltre essere selezionato ed all'inizio della carriera produttiva.

2°) La concessione dei contributi in conto capitale per l'acquisto del bestiame è limitata agli allevatori le cui aziende agricole ricadano nelle zone o sole oggetto di risanamento totale, delimitate da apposita ordinanza, e unicamente per un numero di capi pari a quello dei soggetti abbattuti perché infetti da brucellosi o tubercolosi.

3°) I contributi saranno concessi nella misura del 30% delle spese ammesse dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

4°) Nulla è innovato in merito alla concessione di contributi nell'acquisto di tori e torelli provenienti da Società di allevamento, contributi che restano confermati nella misura del 35% delle spese ammesse e che potranno essere concessi in tutti i Comuni montani della Regione.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale:

Deliberi

1°) di autorizzare la concessione a favore degli allevatori della Regione di contributi nelle spese di acquisto di bestiame avente i requisiti tecnico-sanitari di cui in premessa, mediante l'utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione per le provvidenze previste dall'articolo 17 della legge 2.6.1961 n. 454 e dall'articolo 3 della legge 25.7.1952 n. 991, secondo le norme e modalità previste dalle leggi medesime nonché secondo le modalità di cui in premessa, proposte dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;

2°) di stabilire che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, adotti ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui si tratta, da finanziare con gli appositi fondi di cui sopra assegnati alla Regione e introitati ed erogati con imputazione agli appositi stanziamenti della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 ed agli istituendi corrispondenti stanziamenti dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

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Segue discussione sull'argomento, alla quale prendono parte l'Assessore FOSSON e i Consiglieri BERTHET, VESAN, NICCO Anselmo.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, la approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;

- veduta la legge regionale 28.6.1962 n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti;

- veduto il provvedimento consiliare n. 196 in data 21.12.1962;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: diciotto);

DELIBERA

1°) di autorizzare la concessione a favore degli allevatori della Regione di contributi nelle spese di acquisto di bestiame avente i requisiti tecnico-sanitari di cui in premessa, mediante l'utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione, per le provvidenze previste dall'articolo 17 della legge 2.6.1961 n. 454 e dall'articolo 3 della legge 25.7.1952 n. 991, secondo le norme e modalità previste dalle leggi medesime nonché secondo le modalità di cui in premessa, proposte dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;

2°) di stabilire che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, adotti ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui si tratta, da finanziare con gli appositi fondi di cui sopra assegnati alla Regione e introitati ed erogati con imputazione agli appositi stanziamenti della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 ed agli istituendi corrispondenti stanziamenti dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

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