Objet du Conseil n. 61 du 8 avril 1964 - Verbale

OGGETTO N. 61/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza 7-8 aprile 1964:

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Allo scopo di integrare la assistenza ai lavoratori affetti da silicosi e residenti in Valle d'Aosta, è stato predisposto l'unito disegno di legge regionale per la assunzione a carico della Regione delle spese per le visite e per le lastre radiografiche necessarie per il riconoscimento del diritto alla rendita per silicosi, da corrispondere dall'INAIL e dalla Regione, nonché per la revisione della rendita in dipendenza di aggravamento della malattia.

Per quanto concerne gli accertamenti radiologici, con spese a carico della Regione, si ritiene che tali accertamenti possano essere effettuati presso un idoneo Istituto (ad esempio, il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta) all'uopo convenzionato con la Regione.

La relativa spesa viene coperta e finanziata, come da articolo 7, con le maggiori entrate del capitolo 34 del bilancio, come da accertamenti seguenti: proventi attualmente iscritti - previsti in bilancio Lire 3 miliardi 100.000.000 + 95.000.000 = 3.195.000.000; proventi del periodo 1° luglio 1963 - 30 marzo 1964 Lire 2.494.258.467; proventi del periodo 1° aprile 1963 - 30 giugno 1963 L. 994.276.894.

Con tale sistema, si riduce al minimo l'onere a carico della Regione.

Per quanto concerne le visite si è prevista la concessione di contributi a favore degli Enti e Istituti di Patronato che provvedono all'istruttoria delle pratiche ai sensi delle vigenti leggi.

Tali contributi saranno determinati come segue:

a) una quota fissa per ogni Ente o Istituto di Patronato.

b) una quota determinata sulla base di un importo fisso per ogni pratica svolta.

Il numero delle pratiche svolte sarà annualmente desunto dai dati ufficiali predisposti dall'I.N.A.I.L.

A titolo informativo, si fa presente che gli Enti e Istituti di Patronato operanti nella Regione Valle d'Aosta hanno definito nel 1963 numero 2.503 pratiche relative a malattie professionali.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

APPROVI

L'unito disegno di legge regionale recante "Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi".

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Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale??. N ?..

NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L' ASBESTOSI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Art. 2

Su richiesta degli interessati e tramite gli Istituti di Patronato, gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, possono essere effettuati, con spese a carico della Regione, presso un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con l'Amministrazione Regionale.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione di convenzioni con un idoneo Istituto locale, nonché ad approvare la assunzione di spese a carico regionale per eventuali prestazioni di personale tecnico specializzato e per la fornitura di lastre occorrenti per le radiografie.

Art. 4

È autorizzato l'intervento finanziario dell'Amministrazione Regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare la concessione di contributi annui agli Enti e Istituti locali di Patronato.

Art. 5

La misura dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà stabilita tenendo conto del numero delle pratiche svolte da ogni Ente o Istituto di Patronato nell'anno solare precedente.

Art. 6

I contributi annui di cui al precedente articolo saranno determinati in due diverse quote:

a) una quota fissa per ciascun Ente o Istituto di Patronato;

b) una quota determinata sulla base di un importo fisso per ogni pratica svolta dagli Enti o Istituti di Patronato.

Il numero delle pratiche annualmente svolte sarà desunto dai dati ufficiali elaborati dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L) per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 7

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario Io luglio 1963 - 30 giugno 1964 e dei corrispondenti istituendi Capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura della spesa annua di Lire 6.000.000 si provvederà con le accertate maggiori entrate del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Per il finanziamento della spesa di Lire 6.000.000 prevista per il corrente esercizio finanziario, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

1) lo stanziamento del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio ("Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent") è aumentato della somma di Lire sei milioni;

2) lo stanziamento del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio ("Spese per l'assistenza - rendite e assegni - agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (legge regionale 12-11-1959 n. 5)") è aumentato della somma di Lire sei milioni.

Art. 8

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, lì

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L'Assessore BALESTRI richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla seguente mozione, iscritta all'oggetto n. 51 dell'ordine del giorno e concernente la proposta di intervento finanziario regionale per agevolare i lavoratori affetti da silicosi nelle pratiche relative all'accertamento della malattia e delle revisioni annuali per l'aggravamento:

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Al Presidente del Consiglio Regionale

AOSTA

I sottoscritti Consiglieri Regionali

- Perruchon Celeste vedova Chanoux

- Chamonin Alberto

- Colombo Mario

- Strazza Renato

- Cretier Egidio

pregano la S. V. di voler sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale nella sua prossima seduta la seguente

MOZIONE

"Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ritenuto necessario intervenire per agevolare i lavoratori affetti da silicosi nelle pratiche relative all'accertamento della malattia e delle revisioni annuali per aggravamento

DELIBERA

di demandare all'Assessorato competente l'incarico di predisporre per la definitiva sollecita approvazione un disegno di legge regionale che preveda a carico del bilancio regionale l'onere delle visite e delle lastre radiografiche necessarie per il riconoscimento della silicosi da parte dell'INAIL e della stessa Amministrazione Regionale (Legge regionale 1-11-1959 n. 5) e per la revisione della rendita per aggravamento della malattia a favore dei lavoratori residenti in Valle d'Aosta.

Con distinti ossequi.

Aosta, lì 23-1-1964

F.ti: M. Celeste Perruchon Chanoux, Alberto Chamonin, Colombo Mario, Renato Strazza, Cretier Egidio

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L'Assessore BALESTRI illustra brevemente il disegno di legge predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e concernente l'assunzione a carico della Regione delle spese per le visite e per le lastre radiografiche necessarie per il riconoscimento del diritto alla rendita per silicosi da corrispondere all'INAIL e dalla Regione, nonché per la revisione della rendita in dipendenza di aggravamento della malattia.

Fa presente che le provvidenze previste nel suddetto disegno di legge a favore dei lavoratori affetti da silicosi e residenti in Valle d'Aosta rispondono ai desiderata più volte espressi dalle categorie interessate e sono stati sollecitati dai presentatori della mozione sopra riportata.

Il Consigliere GHEIS, dopo aver sottolineato lo spirito altamente sociale del provvedimento legislativo predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, dichiara anche a nome dei suoi colleghi del Gruppo Consiliare Democristiano, di concordare pienamente sulle provvidenze proposte a favore dei lavoratori affetti da silicosi e da asbestosi.

Dichiara di avere, però, un rilievo da formulare in merito alla disposizione dell'articolo 2, che stabilisce che gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi o asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, possa essere effettuata, con spesa a carico della Regione, "presso un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con l'Amministrazione regionale".

Osserva, in proposito, che secondo quanto precisato nella relazione, l'Istituto presso cui dovrebbero essere effettuati gli accertamenti radiologici dovrebbe essere il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta.

Ritiene che tale disposizione non dovrebbe essere così restrittiva e, cioè, che gli accertamenti radiologici non dovrebbero essere riservati e limitati ad un unico Istituto (Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta), ma che si dovrebbe potere eseguirli anche presso altri Istituti o Enti (Ospedale Mauriziano, Clinica privata) o presso Sanitari che abbiano una specifica competenza in materia.

Afferma che il lavoratore che si ritiene affetto da silicosi o asbestosi deve avere la facoltà di recarsi dal Patronato e dal Medico di sua fiducia, e ciò per ragioni ovvie, sia per quanto riguarda gli accertamenti radiologici, sia per quanto concerne l'istruttoria delle pratiche per l'ottenimento o per la maggiorazione della rendita in dipendenza di aggravamento della malattia.

Sottolinea la necessità che il rapporto di fiducia fra l'assistito ed il Medico e l'assistito e l'Istituto di Patronato sia rispettato per varie ragioni che illustra.

Chiede, pertanto, che sia opportunamente modificata la disposizione dell'articolo 2 per lasciare la possibilità al lavoratore di indirizzarsi all'Istituto che gli dà più affidamento.

Ritiene che ciò sia pienamente fattibile, in quanto nessun onere maggiore deriverebbe all'Amministrazione regionale, la quale - a suo avviso -, anziché incaricare o assumere in servizio un sanitario radiologo con rapporto di impiego, per gli accertamenti di cui si tratta, potrebbe aumentare lievemente la misura dei contributi annui previsti dall'articolo 4 a favore degli Enti e Istituti locali di Patronato.

Aggiunge che, in tal modo, non si potrebbe far colpa all'Amministrazione regionale di agire con criteri preferenziali nei confronti del Dispensarlo Antitubercolare e con criteri discriminatori nei confronti degli altri Istituti e conclude ribadendo la necessità di rispettare il rapporto di fiducia attualmente esistente fra l'assistito, l'Istituto di Patronato ed il Sanitario.

Il Presidente, MARCOZ, premesso che nella relazione al disegno di legge, - in cui si dice che gli accertamenti radiologici potrebbero essere effettuati presso un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con la Regione e si cita, ad esempio, il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta, - non si è inteso esprimere un giudizio sulla idoneità degli Istituti sanitari esistenti in Valle d'Aosta.

Osserva che l'Amministrazione regionale si preoccupa, e giustamente, che l'Istituto presso il quale verranno eseguiti gli accertamenti radiologici, qualunque possa essere, sia un Istituto idoneo ad effettuare i suddetti accertamenti.

Fa presente che, come è noto a tutti i Consiglieri, l'Amministrazione regionale finanzia annualmente il Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta con contributi ordinari e straordinari di importo rilevante e ritiene che sia saggia amministrazione avvalersi di un tale Istituto, che è efficiente e funzionante, indirizzando presso detto Istituto per l'accertamento radiologico i lavoratori che ritengono di essere affetti da silicosi e da asbestosi.

Il Consigliere GHEIS rileva che il diritto dell'assistito alla scelta del Sanitario è sancito da una norma statale e va quindi rispettato.

Precisa poi che il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta è stato creato, come tutti gli altri Dispensari di tal genere, per la lotta antitubercolare e risponde allo scopo per il quale è sorto.

Ribadisce che il lavoratore che ritiene di essere affetto da silicosi o da asbestosi deve avere la facoltà di indirizzarsi verso il Medico e verso l'Istituto di Patronato che maggiormente gli ispirano fiducia sia per quanto riguarda l'accertamento della malattia che per quanto riguarda l'istruttoria e la definizione della pratica per l'ottenimento e per la revisione della rendita spettante agli ammalati di silicosi e asbestosi.

Afferma che lo specialista radiologo non è in grado di pronunciarsi con cognizione di causa nell'esame di una lastra radiografica circa l'esistenza, o meno, di una malattia polmonare, perché non è uno specialista delle malattie polmonari.

Dichiara che, se l'emananda legge non riconoscesse al lavoratore affetto da silicosi e asbestosi la facoltà di scelta del Medico e dell'Istituto di Patronato, si verrebbe a limitare la portata del provvedimento perché vi sarebbe soltanto una parvenza di assistenza; infatti, obbligando l'assistito a rivolgersi ad un Ente presso il quale vi è un Sanitario che, per contratto, è tenuto a dargli determinate prestazioni, appare ovvio che, non essendovi alcun rapporto di fiducia fra l'assistito ed il Medico, quest'ultimo non prenderà certamente a cuore il caso.

Dichiara che la proposta di lasciare agli assistiti la facoltà di scelta dei Sanitari, anche radiologhi, di loro fiducia, è fatta unicamente nell'interesse delle categorie di assistiti.

Conclude, dichiarando che darà il suo vo to favorevole al provvedimento legislativo in esame, anche se la sua proposta venisse respinta dal Consiglio, ma ribadisce che la reiezione di tale sua proposta significherebbe voler limitare la portata della emananda legge regionale.

L'Assessore COLOMBO, dopo aver sottolineato che il Presidente Marcoz già ha chiarito i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a citare, a titolo di esempio, il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta, afferma che, a suo avviso, la disposizione dell'articolo 2, così come è formulata, non limita affatto né tanto meno elimina il concetto della fiducia che induce il lavoratore a indirizzarsi verso un determinato Istituto di Patronato di sua fiducia; osserva infatti che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del disegno di legge, il lavoratore si può indirizzare anzitutto all'Istituto di Patronato di sua scelta e, soltanto in secondo tempo, si può rivolgere all'Istituto convenzionato con l'Amministrazione regionale per gli accertamenti radiologici, per ritornare quindi all'Istituto di Patronato da lui prescelto ove troverà l'assistenza del Medico di sua fiducia.

Questa, egli dice, è la prassi.

Precisa che non corrisponde quindi a verità che, approvando la disposizione dell'art. 2, così com'è formulata, venga meno il concetto della fiducia del lavoratore nell'Istituto di Patronato e nel Sanitario.

Rimane, - egli dice -, il problema di "un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con l'Amministrazione regionale" che, secondo la Giunta, potrebbe essere il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta; osserva che tale disposizione potrebbe essere eventualmente modificata nel senso di poter adottare analoga convenzione con altri Istituti ritenuti idonei alle prestazioni di cui si tratta.

L'Assessore ANDRIONE, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola per una mozione d'ordine, rileva che sono ormai le ore diciotto e che, in relazione a quanto stabilito nell'adunanza di ieri, il Consiglio deve ancora procedere, nell'adunanza odierna, alla nomina delle Commissioni consiliari permanenti di studio, nomina che è della massima urgenza in quanto è urgente che, da parte delle Commissioni consiliari per gli Affari Generali e Finanze e dei Lavori Pubblici, - integrate come da proposta fatta dal Presidente della Giunta, - sia iniziato lo studio della questione ENEL.

Pertanto, pur concordando sull'opportunità che l'argomento in esame sia ampiamente dibattuto, raccomanda che la discussione sia contenuta entro un limite di tempo ragionevole.

Il Vice Presidente STRAZZA, dopo aver premesso di essere uno dei firmatari della mozione soprariportata, constata con soddisfazione che l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, con una sollecitudine particolare, ha predisposto tempestivamente il disegno di legge regionale sottoposto oggi all'esame ed all'approvazione del Consiglio e con il quale si dispone l'assunzione a carico della Regione delle spese per le visite e per le lastre radiografiche necessarie per il riconoscimento del diritto alla rendita per silicosi, da corrispondere dall'INAIL e dalla Regione, nonché per la revisione della rendita in dipendenza di aggravamento della malattia.

Fa presente che sono ben 7.000 i lavoratori affetti da silicosi che attendono impazienti l'approvazione da parte del Consiglio delle provvidenze sopra menzionate.

Riferendosi ai rilievi fatti dal Consigliere Gheis in merito al suddetto disegno di legge, dichiara, anzitutto, che non corrisponde a verità che il radiologo possa eseguire soltanto quattro accertamenti radiologici ogni ora; osserva quindi che il rapporto di fiducia esiste non già fra l'assistito ed il Medico radiologo, - che molte volte l'assistito non conosce neanche -, ma fra l'assistito e l'Istituto e l'Istituto di Patronato.

Prende atto della dichiarazione, fatta dal Consigliere Gheis, di dare ugualmente il voto favorevole per l'approvazione del disegno di legge in questione anche se il Consiglio non approvasse gli emendamenti da lui proposti.

Conclude, auspicando che il provvedimento legislativo sia sollecitamente approvato dal Consiglio nell'interesse dei lavoratori affetti da silicosi.

Il Consigliere GHEIS dichiara di essere dell'avviso che il provvedimento legislativo in esame debba essere approvato con sollecitudine dal Consiglio e ribadisce che darà, pertanto, il suo voto favorevole anche se gli emendamenti da lui proposti non venissero accolti dal Consiglio.

Circa la questione del rapporto di fiducia, osserva che, se in alcuni casi l'assistito si rivolge ad un determinato Istituto di Patronato, anziché ad un altro, perché ha fiducia in tale Ente, di norma l'assistito si rivolge a quegli Istituti di Patronato presso i quali sa che vi è il Medico radiologo di sua fiducia.

Afferma che tale rapporto di fiducia verrebbe a mancare se gli accertamenti radiologici venissero eseguiti da un radiologo nel quale l'assistito non ha fiducia, come potrebbe verificarsi nel caso fossero eseguiti soltanto presso il Dispensario Antitubercolare.

Insiste, quindi, affinché sia opportunamente modificata la disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge, in forza del quale gli accertamenti radiologici dovrebbero essere eseguiti "presso un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con l'Amministrazione regionale".

Insiste pure affinché sia aumentata la misura dei contributi annui che, ai sensi dell'articolo 4, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare agli Enti ed Istituti locali di Patronato.

Il Consigliere MONTESANO dichiara di concordare sul concetto che occorre aiutare i lavoratori e, parlando di lavoratori, intende non soltanto quelli silicotici, ma tutti i lavoratori che si vengono a trovare nella situazione di bisogno per ragioni di malattia o di infortunio.

Dichiara che è suo intendimento di formulare alcune osservazioni e rilievi in merito al disegno di legge in discussione.

Precisa, anzitutto, che non concorda sul titolo della legge che parla di: "Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi".

Rileva che il citato Decreto 20-3-1956 n. 648 non parla affatto di visite, che devono servire per gli accertamenti radiologici e per le revisioni delle rendite, ma parla semplicemente di visite che il datore di lavoro deve fare eseguire per poter nel suo ambito classificare i suoi operai (Omissis).

Precisa che l'obbligatorietà delle visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi e asbestosi nel territorio della Valle d'Aosta fu stabilita con legge regionale 20 dicembre 1955 n. 2.

Chiarisce che le visite di controllo sono una cosa a parte e nulla hanno a che vedere con le visite di accertamento e con le visite di revisione che, come è noto, sono di competenza degli Istituti di Patronato, i quali sono stati istituiti con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804 ("Riconoscimento giuridico degli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale").

Dà lettura dell'articolo 6 - primo comma di tale decreto che dice:

"Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni di tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati"

e dell'articolo 4 - 1° comma che dice:

"Al finanziamento degli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, regolarmente costituiti a norma del predetto decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge e di contratto collettivo, dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale".

Dichiara che, essendo le visite mediche eseguite dagli Istituti di Patronato e non già dai datori di lavoro, è opportuno che le norme modificatrici integrative e di attuazione, di cui al disegno di legge in questione, siano riferite al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804 e non già al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648.

Questo, egli dice, in linea preliminare.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, dichiara che intende soffermarsi essenzialmente su due punti.

Ricorda, anzitutto, di aver detto prima che il lavoratore può venirsi a trovare nella situazione di bisogno perché affetto da silicosi o perché colpito da infortunio sul lavoro od ancora perché affetto da altre malattie professionali.

Ritiene che non sia cosa logica che delle provvidenze previste nell'emananda legge possano beneficiare soltanto i lavoratori affetti da silicosi e asbestosi e non anche le altre categorie di lavoratori.

Propone che tali provvidenze siano, altresì, estese agli infortunati sul lavoro dell'industria, agli infortunati sul lavoro dell'agricoltura ed ai richiedenti prestazioni INPS, con spesa a carico della Regione.

Osserva che l'accoglimento di tale proposta comporterebbe ovviamente la necessità di un emendamento al capitolo di bilancio per la spesa maggiore, capitolo che dovrebbe essere opportunamente integrato.

In merito all'osservazione fatta dal Presidente, Marcoz, sulla convenienza e opportunità di fare eseguire gli accertamenti radiologici presso il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta, che è efficiente e convenientemente attrezzato, fa presente che le funzioni ed i compiti del Consorzio Provinciale Antitubercolare sono tassativamente elencati dall'articolo 270 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27-7-1934 n. 1265, articolo di cui dà lettura e che dice:

"Il Consorzio Provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:

a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro "la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;

b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;

e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici".

Il Consigliere MONTESANO afferma che i Dispensari Antitubercolari non possono, quindi, espletare altri compiti, oltre a quelli sopraelencati.

Circa la questione del rapporto di fiducia, rileva che tale rapporto deve sussistere, come giustamente detto dal Consigliere Gheis, tra assistito e Medico e deve essere rispettato, perché, quando un lavoratore è malato, si rivolge al Medico di fiducia e non già ad un Istituto di Patronato.

Afferma che tale rapporto indissolubile non può essere rotto attraverso un diaframma quale sarebbe l'Istituto di Patronato.

Osserva che molto spesso, a proposito od a sproposito, si parla di autonomia e si dimentica che, se si accoglie il concetto di autonomia per l'Ente Regione, la Regione ed i suoi organi responsabili hanno per primi il dovere di rispettare l'autonomia degli altri Istituti ed Enti e delle categorie professionali.

Dichiara che gli Istituti di Patronato sono chiamati per legge a patrocinare le situazioni di malattia o di infortunio dei lavoratori e debbono, quindi, essere autonomi come autonome sono le Casse Mutue, alle cui necessità l'Amministrazione regionale viene incontro annualmente con la concessione di contributi.

Rileva che, come a nessuno è mai passato per la mente di dire che i lavoratori assistiti dalla Cassa Mutua Regionale Coltivatori Diretti ed i lavoratori assistiti dalla Cassa Mutua Regionale Artigiani debbano essere visitati in un Istituto regionale per il fatto che tali Enti sono sovvenzionati dalla Regione, - perché l'autonomia delle Casse Mutue è fuori causa -, analogo principio deve valere per gli Istituti di Patronato.

Dichiara di essere pienamente d'accordo sul concetto di fondo del disegno di legge in discussione, ma fa presente che il suo voto favorevole è condizionato alla accettazione da parte del Consiglio dei seguenti emendamenti, di cui dà lettura:

"Oggetto Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 - n. 804.

Art. 1 - Sono approvate le seguenti norme integrative di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804.

Art. 2 - Su richiesta degli interessati, gli Istituti di Patronato possono fare effettuare gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, degli infortunati sul lavoro dell'industria, degli infortunati sul lavoro dell'agricoltura, dei richiedenti prestazioni INPS con spese a carico della Regione.

Art. 3 - Abolito.

Art. 4 - È autorizzato l'intervento finanziario dell'Amministrazione Regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, gli infortunati sul lavoro dell'industria, gli infortunati sul lavoro dell'agricoltura e i richiedenti prestazioni INPS devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita.

Art. 5 - Abolito

Art. 6 - Abolito

Art. 7 - Preventivare almeno L. 30.000.000 per la spesa".

Il Consigliere MONTESANO comunica di avere un ultimo rilievo da formulare e che tale rilievo concerne una questione di carattere amministrativo.

Constata che l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale prende a base per la determinazione dei contributi da corrispondere agli Enti ed Istituti di Patronato il numero delle pratiche svolte in riferimento alle visite collegiali che, secondo quanto è detto nella relazione, sarebbero ammontate a 2.503 nell'anno 1963.

Rileva che tale cifra trova una prima smentita nella affermazione fatta dal Vice Presidente Strazza, il quale ebbe a far notare che ben 7 mila lavoratori attendono l'approvazione delle provvidenze previste a loro favore nel disegno di legge in discussione.

Precisa che il lavoratore che chiede di accertare l'esistenza, o, meno, di una malattia non sempre ha il sospetto di avere la malattia, ma trovandosi nell'ambiente in cui la malattia si diffonde e per ragioni di sicurezza, - anche perché sollecitato dalla gratuità della prestazione -, si presenta a un Medico od a un Istituto di Patronato, oppure all'Istituto incaricato di eseguire le visite radiologiche.

Osserva che potenzialmente e teoricamente sono quindi da calcolare, agli effetti della determinazione della spesa, tutti i lavoratori esposti al rischio in Valle d'Aosta.

Comunica che, in base ai dati statistici desunti dall'INAIL, il numero dei lavoratori ammonta esattamente a 13.819 e fa presente che è quindi su tale base che deve essere calcolata la previsione di spesa occorrente per l'applicazione della emananda legge regionale, se si vuole evitare la possibilità di sorprese spiacevoli in sede di applicazione della legge stessa.

Il Presidente, MARCOZ, esprime l'avviso che il Consiglio potrebbe anche concordare sugli emendamenti proposti dal Consigliere Montesano al titolo od oggetto e all'articolo 1 della legge regionale, in quanto tali emendamenti concernono riferimento dell'emananda legge regionale al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, anziché al D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648.

Per quanto concerne gli altri emendamenti proposti, richiama l'attenzione del Consigliere Montesano sulla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 60 del Regolamento interno del Consiglio regionale, di cui dà lettura e che dice testualmente:

"Gli emendamenti e le varianti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spesa o diminuzioni di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi appena presentati, all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza in relazione alle conseguenze finanziarie".

Il Presidente, Marcoz, richiama ancora l'attenzione del Consigliere Montesano sul penultimo comma del citato articolo 60, di cui dà lettura e che dice:

"Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia al Presidente della Giunta e alla Commissione competente".

Il Consigliere MONTESANO, preso atto dei rilievi fatti dal Presidente, Marcoz, in ordine agli emendamenti proposti al disegno di legge, richiama a sua volta l'attenzione del Presidente del Consiglio sull'articolo 61 - 1° comma del Regolamento interno del Consiglio, di cui dà lettura:

"La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento, proposto nella seduta stessa, può essere rinviata al giorno successivo o alla adunanza successiva, su richiesta della Giunta, dell'Assessore competente o della Commissione competente, come pure su richiesta di cinque Consiglieri".

Il Consigliere Montesano precisa che, avvalendosi della facoltà prevista dal suddetto articolo 61, chiederà che la discussione degli emendamenti da lui proposti nella seduta odierna sia rinviata alla prossima adunanza, qualora i suoi emendamenti non venissero accolti dal Consiglio e si riserva di comunicare i nomi di altri quattro Consiglieri per raggiungere il numero di cinque Consiglieri necessari per la presentazione della richiesta.

L'Assessore COLOMBO osserva che il problema del rapporto di fiducia invocato e dal Consigliere Gheis e dal Consigliere Montesano viene posto dal lavoratore nei confronti del Medico non radiologo e non già nei confronti del Medico radiologo, che il più delle volte non è affatto conosciuto dall'assistito.

Fa presente quindi che il problema del rispetto del rapporto di fiducia fra assistito e Medico radiologo non sussiste e che è, pertanto, giustificata la proposta di fare eseguire gli accertamenti radiologici da un Medico radiologo presso un Istituto idoneo all'uopo convenzionato con l'Amministrazione regionale.

Dichiara di avere piena fiducia nei Medici e di essere convinto che essi, nell'espletamento della loro attività, agiscono con piena coscienza dei loro doveri.

Rileva che il Consigliere Montesano giustamente ha posto il problema della autonomia del lavoratore, cioè della facoltà di scelta del Medico da parte del lavoratore.

Invita il Consigliere Montesano a riflettere su come si presenta oggi la situazione per i lavoratori e informa che il lavoratore che desidera sottoporsi ad accertamenti radiologici, per l'ottenimento o per la revisione della rendita, deve sopportare una spesa che si aggira sulle 4.400-5.000 lire per il pagamento delle radiografie; per cui, purtroppo, molte volte deve rinunciare a far verificare le sue condizioni di salute perché non dispone della somma occorrente per il pagamento delle radiografie.

Afferma che il lavoratore, in forza della emananda legge, nel testo predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, avrà la possibilità, tutte le volte che gli sarà consentito dalla legge, di ottenere che si proceda agli accertamenti radiologici e potrà quindi provvedere a fare tutelare i suoi diritti, ciò che invece non gli è possibile oggi.

Il Consigliere MONTESANO ricorda all'Assessore Colombo di aver dichiarato all'inizio del suo primo intervento di essere pienamente d'accordo sul concetto che la Regione dovesse venire in aiuto ai lavoratori, per cui viene a cadere il rilievo mossogli dall'Assessore Colombo.

Chiarisce di aver richiesto che fosse rispettata non già l'autonomia dei lavoratori, perché la cosa è già pacifica, ma bensì l'autonomia degli Enti ed Istituti di Patronato e dei Medici per quanto riguarda il rapporto fiduciario.

Chiede che gli venga data una risposta sugli emendamenti presentati in merito al disegno di legge e precisa che desidera sapere se anche i lavoratori infortunati sul lavoro dell'industria e dell'agricoltura e i richiedenti prestazioni INPS con spesa a carico della Regione possano, o no, usufruire delle provvidenze di cui alla emananda legge regionale.

Il Presidente, MARCOZ, rileva che, secondo quanto ebbe a dire il Consigliere Gheis, il Dispensario Antitubercolare non sarebbe in grado di disimpegnare il servizio degli accertamenti radiologici data la mole di lavoro che ne deriverà in applicazione della emananda legge.

Osserva che, se ciò corrispondesse a verità, ne conseguirebbe automaticamente che l'Amministrazione regionale dovrebbe necessariamente stipulare convenzioni, oltre che con il Dispensario della Valle d'Aosta, anche con altri Istituti idonei allo scopo e che, quindi, dovrebbero logicamente cadere le preoccupazioni espresse dai Consiglieri Gheis e Montesano.

Il Consigliere MONTESANO afferma che, approvando il disegno di legge regionale così come è stato predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, e proposto dalla Giunta, cioè senza l'accoglimento degli emendamenti da lui proposti, si viene a compiere un'opera di discriminazione nei confronti dei Medici, alcuni dei quali siedono anche in questo Consiglio, la cui opera si espleta anche in accertamenti radiologici; indubbiamente, - egli dice -, non si vuole che questi Medici facciano tale lavoro.

L'Assessore MANGANONI dichiara di aver ascoltato la discussione che si è svolta e di essere stupito che sia proprio il Consigliere Montesano, e non altri Consiglieri, a sostenere certe tesi, perché il Consigliere Montesano è uno di quei Medici che esegue radiografie e che, prevedendo di ricavare un incasso minore con l'entrata in vigore della emananda legge, si batte a spada tratta per difendere i suoi interessi.

Questa,- egli osserva -, è la verità ed il Consigliere Montesano avrebbe dovuto avere il buon senso di far difendere i suoi interessi da un suo collega.

Il Consigliere MONTESANO chiede per fatto personale, che, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio, sia nominata una Commissione di inchiesta che accerti la fondatezza di quanto asserito dall'Assessore Manganoni; afferma che la sua onorabilità nel campo professionale è stata lesa dalla dichiarazione fatta dall'Assessore Manganoni.

Il Presidente MARCOZ invita i Consiglieri Manganoni e Montesano a calmarsi e a non dare troppo peso alle parole pronunciate sia dall'uno che dall'altro.

Il Consigliere MONTESANO insiste per la nomina della Commissione di inchiesta da lui richiesta.

L'Assessore BALESTRI dichiara che, a suo avviso, si sta svisando il problema per quanto riguarda la necessità di regionalizzare gli accertamenti radiologici per la silicosi in Valle d'Aosta.

Rileva che tale problema non è nato in questi ultimi mesi, perché è da molto tempo che se ne parla, tanto è vero che se ne è accennato anche sui programmi elettorali.

Trattasi, - egli dice -, di una necessità che è stata avvertita dai lavoratori, molti dei quali non hanno neanche le 5.000 lire per farsi fare la radiografia ed è quindi doveroso che gli accertamenti radiologici siano eseguiti gratuitamente per i lavoratori.

Osserva che, se anche soltanto una minima parte della spesa venisse addebitata al lavoratore, verrebbe meno lo scopo della emananda legge.

Circa la questione del rapporto di fiducia fra l'assistito ed il Medico, informa che, in analogia a quanto praticato presso altri Centri, saranno incaricati più Medici radiologhi, a seconda delle esigenze, di modo che il lavoratore avrà ampia libertà di recarsi dal Medico radiologo che preferisce.

Circa il punto della relazione, laddove si dice che gli accertamenti potrebbero essere effettuati presso un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con la Regione, e si cita, ad esempio, il Dispensario Antitubercolare della Valle d'Aosta, osserva che ciò non significa che debba essere prescelto obbligatoriamente il predetto Dispensario Antitubercolare, perché la citazione è stata fatta unicamente a titolo esemplificativo; fa presente che la Giunta regionale si riserva di definire la questione tenendo conto soprattutto di quelli che sono gli interessi dei lavoratori.

Dichiara che non si oppone all'emendamento all'articolo 2, proposto dal Consigliere Montesano, ma che si ripromette di prenderlo in attento esame e di studiarlo in un secondo tempo, data la portata del problema.

Conclude proponendo che, nell'attesa, il Consiglio approvi il provvedimento legislativo in esame venendo così incontro alle aspettative dei lavoratori affetti da silicosi e da asbestosi.

Il Vice Presidente, STRADA, esprime il dubbio che il Consigliere Montesano, con gli emendamenti proposti, intenda allargare eccessivamente la portata del provvedimento affinché non se ne faccia nulla.

Ritiene necessario che il provvedimento legislativo in discussione sia approvato nella seduta odierna dal Consiglio nel testo predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, affinché i lavoratori affetti da silicosi e asbestosi possano finalmente dirsi soddisfatti nelle loro giuste aspettative.

Chiede al Presidente del Consiglio di voler chiudere la discussione generale per procedere alla discussione e votazione dei singoli articoli del disegno di legge e alla votazione della legge stessa nel suo complesso.

Il Consigliere MAPPELLI riconosce che effettivamente molti lavoratori non sempre dispongono della somma di L. 5.000 occorrente per gli accertamenti radiologici.

Circa la questione del rapporto di fiducia fra i lavoratori e gli Istituti di Patronato e tra i lavoratori e i Medici radiologhi, ritiene necessario che tale rapporto sia rispettato.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge in discussione, rileva che vi è una divergenza assoluta tra la Giunta ed il Consigliere Montesano ed esprime l'avviso che la questione potrebbe essere forse risolta se si prevedesse la possibilità per i lavoratori di indirizzarsi ad uno dei Medici radiologhi che prestano la loro opera presso gli Istituti di Patronato, stabilendo che l'esame radiografico sarà pagato dalla Regione su presentazione di una apposita scheda compilata dal Medico radiologo che ha proceduto all'esame radiografico, di modo che il lavoratore potrà sottoporsi gratuitamente alla visita radiologica.

L'Assessore BALESTRI fa presente che la proposta fatta dal Consigliere Mappelli non può essere accolta per varie ragioni, precisando, fra l'altro, la necessità che gli accertamenti radiologici siano controllati e osservando che l'accoglimento della proposta comporterebbe una spesa molto maggiore di quella che l'Amministrazione regionale verrà a spendere facendo eseguire gli accertamenti radiologici da uno o più idonei Istituti all'uopo convenzionati con l'Amministrazione regionale.

Il Consigliere GHEIS dichiara di essere spiacente che la discussione abbia potuto degenerare, ma ribadisce le ragioni per cui non ritiene di modificare il proprio punto di vista in merito al disegno di legge in questione.

Prende atto della precisazione fatta dall'Assessore Balestri e dal Presidente Marcoz, circa la citazione del Dispensario Antitubercolare fatta nella relazione a titolo di esempio, il che non significa che debba essere prescelto soltanto detto Dispensario per gli accertamenti radiologici.

Fa presente che attualmente in Aosta, oltre il predetto Dispensario vi sono soltanto due Istituti idonei ad eseguire gli accertamenti di cui si tratta e, cioè, l'Ospedale Mauriziano di Aosta e la Casa di Cura (Clinica Privata) di Aosta.

Ritiene che l'Ospedale Mauriziano non possa addivenire alla stipulazione di una convenzione con l'Amministrazione regionale per le prestazioni di cui si tratta perché i Sanitari radiologhi che prestano servizio presso tale Ente hanno rapporti di consulenza con l'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro.

Ritiene che neanche la Casa di Cura possa addivenire alla stipulazione di una convenzione con l'Amministrazione Regionale per quanto riguarda gli accertamenti radiologici perché il Sanitario radiologo incaricato presta la sua opera per detta Casa di Cura soltanto due volte alla settimana.

Rileva che la legge dello Stato pone a carico degli Enti ed Istituti di Patronato le spese per gli esami radiologici e ritiene che la Regione dovrebbe integrare le disponibilità finanziarie dei suddetti Enti ed Istituti di Patronato per quanto riguarda il finanziamento delle spese su accennate affinché il lavoratore non debba contribuire in alcuna misura a tali spese.

Conclude, confermando che darà comunque il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione, insistendo peraltro sulla opportunità che i lavoratori e gli Istituti di Patronato siano liberi di servirsi dell'opera del Medico radiologo che ritengono di scegliere sia per motivi politici che per maggior fiducia sulla capacità professionale del Sanitario.

Il Consigliere GERMANO rileva che la necessità della approvazione del provvedimento legislativo in discussione è stata riconosciuta da tutti i Consiglieri che hanno preso la parola sull'argomento e osserva che il Consiglio Regionale ha il dovere di spendere il meno possibile per le iniziative assunte dalla Regione.

È ovvio, - egli osserva -, che la regionalizzazione del servizio degli accertamenti radiologici contrasti con gli interessi dei Medici privati, ma questo non deve fermarci.

Ritiene che la questione sia ormai chiara in ogni suo dettaglio per tutti i Consiglieri ed afferma che il Consiglio non può tardare oltre nell'approvare un provvedimento che risponde alle aspettative di oltre 7 mila lavoratori.

Osserva che nulla esclude che, in un secondo tempo, il Consiglio possa prendere in esame altre proposte di legge e altre mozioni sull'argomento, ma insiste sulla necessità che il Consiglio approvi oggi la legge regionale nel testo predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Conclude, proponendo che il Presidente dichiari chiusa la discussione generale e inviti il Consiglio a votare la legge.

L'Assessore BALESTRI dichiara di non avere alcuna questione di principio da sostenere e che, se in avvenire, si dovesse constatare la necessità di modificare ed ampliare l'emananda legge regionale, non sarà contrario a che una proposta in tal senso sia formulata e sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Il Consigliere MONTESANO insiste sulla richiesta per la nomina della Commissione di inchiesta per fatto personale, in relazione alle dichiarazioni dell'Assessore Manganoni.

Il Presidente, MARCOZ, prega il Consigliere Montesano di riflettere se non sia il caso di desistere da tale richiesta, facendogli notare che anche egli ebbe a pronunciare una frase abbastanza "scottante" verso la Giunta regionale, che venne praticamente accusata di compiere un atto di discriminazione.

Rileva che, successivamente, intervenne nella discussione l'Assessore Manganoni il quale, per ritorsione, pronunciò le note frasi nei confronti del Consigliere Montesano.

Ritiene che non sia il caso di procedere alla nomina di una Commissione di inchiesta per l'incidente occorso ed invita il Consigliere Montesano e l'Assessore Manganoni a comporre amichevolmente la loro vertenza.

L'Assessore MANGANONI si dichiara certo di quanto ha affermato e concorda sulla richiesta di nomina della Commissione di inchiesta fatta dal Consigliere Montesano.

Il Presidente MARCOZ, constatato che sia il Consigliere Montesano che l'Assessore Manganoni non intendono recedere dalla posizione assunta, dà lettura dell'art. 52 del Regolamento interno del Consiglio regionale che dice:

"Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua personalità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.

Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire".

Il Presidente, Marcoz, rileva peraltro che il Regolamento interno non contiene alcuna norma per quanto riguarda la composizione della nominanda Commissione di inchiesta; quindi, dopo aver chiesto che si dia atto a verbale della richiesta del Consigliere Montesano, dichiara di riservarsi di comunicare le sue decisioni per quanto riguarda la composizione della suddetta Commissione.

Il Consigliere DUJANY chiede che alla nominanda Commissione di inchiesta sia assegnato un termine entro il quale deve compiere il suo mandato.

Il Presidente, MARCOZ, preso atto della precisazione fatta dal Consigliere Dujany, rileva che il Consiglio deve pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Consigliere Montesano al disegno di legge in discussione.

Il Consigliere GHEIS dichiara di aver preso atto dell'impegno assunto dall'Assessore Balestri, che non si opporrà alla revisione e modificazione della emananda legge regionale qualora, in avvenire, si dovesse constatarne la necessità per assicurare il funzionamento del servizio degli accertamenti radiologici; raccomanda vivamente che, in tale eventualità, siano tenute presenti le sue proposte e quelle formulate dal Consigliere Montesano.

Il Consigliere MONTESANO rammenta di aver chiesto, - ai sensi della disposizione dell'art. 61 del Regolamento interno del Consiglio, - che la discussione dei suoi emendamenti testé proposti sia rinviata alla prossima adunanza.

Ribadisce tale richiesta che, - egli precisa -, viene fatta anche dai Consiglieri Albaney, Benzo, Lustrissy e Mappelli.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, osserva che la disposizione dell'art. 61, richiamata dal Consigliere Montesano, dice che "la discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento, proposta nella seduta stessa, può essere rinviata al giorno successivo o all'adunanza successiva, ..." e non dice già che la discussione "deve essere rinviata", per cui non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà spettante al Consiglio di decidere in merito al rinvio, o meno, della discussione.

Chiede, pertanto, che sia dichiarata chiusa la discussione generale e che si passi alla discussione e votazione, articolo per articolo, del disegno di legge previo esame e votazione degli emendamenti proposti dal Consigliere Montesano sui singoli articoli.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende formulare altre osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione dei vari articoli del disegno di legge mediante singole votazioni per alzata di mano.

Il Consigliere PEDRINI fa la seguente dichiarazione di voto:

"Io ho sentito la discussione che si è svolta e penso che l'unica e sostanziale questione di cui dobbiamo veramente preoccuparci sia quella dei lavoratori.

A nome del Partito Liberale mi associo, quindi, alle richieste fatte dai Consiglieri Gheis e Montesano e mi auguro, votando a favore del disegno di legge predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, che l'Assessore Balestri mantenga l'impegno che si è assunto a chiusura della discussione generale e, cioè, che l'emananda legge regionale verrà al più presto ripresa in esame dall'Assessorato al fine di estendere a tutte le categorie dei lavoratori le provvidenze previste in detta legge a favore dei lavoratori affetti da silicosi e da asbestosi".

Il Consigliere MONTESANO fa la seguente dichiarazione:

"Io dichiaro di astenermi dalla votazione nella eventualità che gli emendamenti da me proposti non vengano accolti. Dichiaro che voterò, invece, a favore del provvedimento legislativo nella eventualità che gli emendamenti stessi siano discussi e accolti dal Consiglio".

Il Consigliere GHEIS, a nome dei Consiglieri della Democrazia Cristiana, fa la seguente dichiarazione:

"Faccio presente che ci asterremo dalla votazione per quanto riguarda l'articolo 3, ma che voteremo a favore della legge nel suo complesso".

Il Presidente, MARCOZ, riferendosi agli emendamenti proposti dal Consigliere Montesano, fa notare che, dalla compulsazione del D.L.C.P.S. 29-7-1947 n. 804 e del D.P.R. 20-3-1956 n. 658 è risultato che il riferimento a quest'ultimo Decreto è esatto e che, quindi, il titolo od oggetto della legge va benissimo così come è stato stilato e proposto.

Osserva che il riferimento al D.L.C.P.S. 29-7-1947 n. 804, anziché al D.P. 20-3-1956 n. 648, poteva andare bene soltanto nel caso in cui il Consiglio avesse concordato sulla proposta del Consigliere Montesano di estendere le provvidenze di cui alla emananda legge, oltreché ai lavoratori affetti da silicosi e da asbestosi, anche ai lavoratori infortunati sul lavoro dell'industria, dell'agricoltura e dei richiedenti prestazioni INPS con spese a carico della Regione.

Il Consiglio prende atto.

Si passa, quindi, all'esame e alle votazioni per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1 - Il Consigliere MONTESANO rileva di aver proposto che l'articolo 1 sia modificato ed approvato nel seguente testo:

"Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 804".

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Montesano.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che l'emendamento è stato respinto dal Consiglio con voti favorevoli tre e voti contrari diciannove, astenutisi dalla votazione undici Consiglieri (Consiglieri presenti: trentatré; votanti favorevoli: tre (Albaney, Montesano e Personnettaz); voti contrari: diciannove; Consiglieri astenutisi dalla votazione: undici).

Il Presidente, MARCOZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Giunta.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti: trenta; Consiglieri votanti e favorevoli: ventisei; Consiglieri astenutisi dalla votazione: quattro (Albaney, Bionaz, Montesano e Personnettaz).

Articolo 2 - Il Consigliere MONTESANO propone che l'articolo 2 sia modificato ed approvato nel seguente nuovo testo:

"Su richiesta degli interessati, gli Istituti di Patronato possono fare effettuare gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, degli infortunati sul lavoro dell'industria, degli infortunati sul lavoro dell'agricoltura, dei richiedenti prestazioni INPS con spese a carico della Regione".

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Montesano.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli undici e voti contrari diciannove, astenutisi dalla votazione il Consigliere Pedrini, ha respinto l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Montesano (Consiglieri presenti: trentuno; Consiglieri votanti: trenta; voti favorevoli: undici; voti contrari: diciannove; astenutosi dalla votazione: un Consigliere).

Il Presidente, MARCOZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Giunta.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti e favorevoli: venti; Consiglieri astenutisi dalla votazione: dodici).

Articolo 3 - Il Consigliere MONTESANO rileva di avere proposto la soppressione dell'articolo 3.

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dal Consigliere Montesano.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio con voti favorevoli tredici e voti contrari diciotto, astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini, ha respinto l'emendamento soppressivo proposto dal Consigliere Montesano (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti: trentuno; voti favorevoli: tredici; voti contrari: diciotto; astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini).

Il Presidente, MARCOZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 3 nel testo proposto dalla Giunta.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, l'articolo 3 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti e favorevoli: diciannove; Consiglieri astenutisi dalla votazione: tredici).

Articolo 4 - ("È autorizzato l'intervento finanziario della Amministrazione Regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare la concessione di contributi annui agli Enti e Istituti locali di Patronato").

Il Consigliere MONTESANO, riferendosi all'emendamento da lui proposto in sede di discussione di carattere generale sul disegno di legge, chiede che il 1° comma dell'articolo 4 sia modificato come segue:

"È autorizzato l'intervento finanziario dell'Amministrazione Regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, gli infortunati sul lavoro dell'industria, gli infortunati sul lavoro dell'agricoltura e i richiedenti prestazioni INPS devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita".

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Montesano al comma 1° dell'articolo 4.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli dodici e voti contrari diciotto, - astenutisi dalla votazione i Consiglieri Gheis e Pedrini, - ha respinto l'emendamento sostitutivo proposto dal Consigliere Montesano al comma 1° dell'articolo 4 (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti: trenta; voti favorevoli: dodici; voti contrari: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Gheis e Pedrini).

L'Assessore BALESTRI propone che l'articolo 4 sia costituito dal solo comma 1°, previo completamento del comma stesso con l'aggiunta delle parole "e per le pratiche di revisione" nella parte finale.

Propone che il 2° comma dell'articolo 4 sia spostato quale primo comma del successivo articolo 5.

Il Presidente, MARCOZ, rileva che, secondo la proposta fatta dall'Assessore Balestri, l'articolo 4 risulterebbe formulato come segue:

"È autorizzato l'intervento finanziario dell'Amministrazione Regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di revisione".

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica che l'articolo 4 risulta approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, - con l'astensione dalla votazione da parte di dodici Consiglieri, - nel nuovo testo soprariportato proposto dall'Assessore Balestri (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti e favorevoli: venti; Consiglieri astenutisi dalla votazione: dodici).

Articolo 5 - Il Presidente, MARCOZ, rileva che, secondo la proposta fatta dall'Assessore Balestri, l'articolo 5 risulterebbe formulato come segue:

"Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare la concessione di contributi annui agli Enti e Istituti locali di Patronato.

La misura dei contributi annui di cui al presente articolo sarà stabilita tenendo conto del numero delle pratiche svolte da ogni Ente o Istituto di Patronato nell'anno solare precedente".

Segue breve discussione fra il Consigliere MONTESANO e gli Assessori COLOMBO e BALESTRI sulla questione dei contributi che, ai sensi dell'articolo in esame, dovranno essere erogati annualmente dall'Amministrazione Regionale agli Enti e Istituti di Patronato sulla base di una quota fissa e di una quota da determinare, in relazione al numero delle pratiche svolte dai singoli Enti ed Istituti di Patronato.

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 5 nella nuova formulazione proposta dall'Assessore Balestri.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica che l'articolo 5 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, con l'astensione dei Consiglieri Albaney e Montesano, nel nuovo testo soprariportato (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti e favorevoli: trenta; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney e Montesano).

Articolo 6 - Si dà atto che l'articolo 6 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti e favorevoli: trenta; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney e Montesano).

Articolo 7 - Il Consigliere MONTESANO, premesso che le spese per l'applicazione della presente legge risultano previste in Lire 6 milioni nell'articolo in esame, rileva di aver proposto che tali spese siano aumentate e previste in almeno Lire 30 milioni.

L'Assessore BALESTRI dichiara di ritenere sufficiente la spesa di Lire 6 milioni per la prima fase di applicazione della presente legge, anche in relazione al fatto che l'esercizio in corso scade il 30 giugno p. v. e che, quindi, praticamente la somma di Lire 6 milioni servirà unicamente per il finanziamento della spesa relativa alla prima applicazione della legge nel primo semestre 1964.

In merito alla proposta fatta dal Consigliere Montesano segue breve discussione fra i Consiglieri BERTHET e DUJANY, i quali insistono per l'accoglimento della proposta stessa, ed il Presidente, MARCOZ, e gli Assessori BALESTRI e FOSSON, i quali ultimi fanno notare che, nella eventualità che la somma di Lire 6 milioni non risultasse sufficiente, sarà sempre possibile aumentare lo stanziamento dei capitoli di spesa in questione mediante modificazione del bilancio.

L'Assessore FILLIETROZ rileva la necessità che l'Assessorato alle Finanze accerti se e da quale capitolo del bilancio possa essere stornata la somma di Lire 24 milioni per l'integrazione dello stanziamento del capitolo di cui si tratta.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, chiede che sia posta ai voti la proposta fatta dal Consigliere Montesano e che, successivamente, sia posta ai voti l'approvazione dell'articolo 7 in discussione.

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta, fatta dal Consigliere Montesano, di aumentare da Lire 6 milioni a Lire 30 milioni la spesa prevista per l'applicazione della presente legge.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli tredici e voti contrari diciotto, astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini, ha respinto la proposta fatta dal Consigliere Montesano (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti: trentadue; Consiglieri favorevoli: tredici; Consiglieri contrari: diciotto; astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini).

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, MARCOZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 7 nel testo proposto dalla Giunta.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, l'articolo 7 risulta approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con astensione dalla votazione da parte di tredici Consiglieri (Consiglieri presenti: trentadue; Consiglieri votanti e favorevoli: diciannove; Consiglieri astenutisi dalla votazione: tredici).

Articolo 8 - Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentatré; Consiglieri votanti e favorevoli: trentuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney e Montesano).

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che gli otto articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli, con separate otto votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentadue;

- Consiglieri votanti e favorevoli: trenta;

- Consiglieri astenutisi dalla votazione: due (Albaney e Montesano).

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sotto riportato disegno di legge regionale concernente norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assistenza obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

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Disegno di legge regionale n 4

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale?. N?..

NORME INTEGRATIVE DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Art. 2

Su richiesta degli interessati e tramite gli Istituti di Patronato, gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, possono essere effettuati, con spese a carico della Regione, presso un idoneo Istituto all'uopo convenzionato con l'Amministrazione regionale.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione di convenzioni con un idoneo Istituto locale, nonché ad approvare l'assunzione di spese a carico regionale per eventuali prestazioni di personale tecnico specializzato e per la fornitura di lastre occorrenti per le radiografie.

Art. 4

È autorizzato l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi devono sostenere per l'inizio e la istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di revisione.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la concessione di contributi annui agli Enti e Istituti locali di Patronato.

La misura dei contributi annui di cui al presente articolo sarà stabilita tenendo conto del numero delle pratiche svolte da ogni Ente o Istituto di Patronato nell'anno solare precedente.

Art. 6

I contributi annui di cui al precedente articolo saranno determinati in due diverse quote:

a) una quota fissa per ciascun Ente o Istituto di Patronato;

b) una quota determinata sulla base di un importo fisso per ogni pratica svolta dagli Enti o Istituti di Patronato.

Il numero delle pratiche annualmente svolte sarà desunto dai dati ufficiali elaborati dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 7

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e dei corrispondenti istituendi Capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura della spesa annua di Lire 6.000.000 si provvederà con le accertate maggiori entrate del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Per il finanziamento della spesa di Lire 6.000.000 prevista per il corrente esercizio finanziario, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

1) lo stanziamento del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio ("Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent") è aumentato della somma di Lire sei milioni;

2) lo stanziamento del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio ("Spese per l'assistenza - rendite e assegni - agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (legge regionale 12-11-1959 n. 5)") è aumentato della somma di Lire sei milioni.

Art. 8

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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