Objet du Conseil n. 115 du 21 mai 1964 - Verbale
OGGETTO N. 115/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21 maggio 1964:
---
La necessità di adeguare le attrezzature della Valle d'Aosta al movimento turistico, notevolmente aumentato in seguito all'apertura del Traforo stradale del Gran San Bernardo e che avrà un ulteriore sensibile incremento con l'apertura del Traforo stradale del Monte Bianco, richiede l'urgente realizzazione di opere pubbliche varie (costruzione e sistemazione di strade regionali, comunali e consorziali, edifici scolastici, Scuole-convitto, opere igieniche, linee elettriche, telefoniche, ecc.)
L'Amministrazione Regionale è sempre intervenuta per la esecuzione di opere varie di competenza dei Comuni sia mediante l'erogazione di contributi, sia mediante esecuzione diretta, totale o parziale, dei lavori anche perché i Comuni di montagna non hanno sufficienti mezzi finanziari. Si ritiene, peraltro, l'opportunità dell'approvazione di una legge sostanziale che autorizzi gli interventi tecnico-finanziari della Regione nell'esecuzione delle predette opere che, nel loro complesso, costituiscono le infrastrutture e l'attrezzatura, di interesse generale e regionale, per lo sviluppo turistico ed economico della Valle d'Aosta.
Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente gli interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.
Sulla proposta di legge regionale di cui si tratta ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare permanente per i Lavori Pubblici nell'adunanza del 12 maggio 1964.
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA
LEGGE REGIONALE ___ N. ___
Interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
È autorizzato l'intervento tecnico-finanziario della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione delle seguenti opere di pubblica utilità:
a) strade comunali e consorziali, anche interne agli abitati, ponti, piazzali e parcheggi;
b) scuole, asili infantili e scuole-convitto;
c) edifici destinati all'assistenza dell'infanzia e della vecchiaia, nonché all'istruzione, educazione ed assistenza dei minorenni e dei minorati;
d) edifici destinati a consultori, ad ambulatori o a fini di assistenza igienica e sanitaria;
e) edifici destinati a servizi di pubblica utilità;
f) acquedotti e fognature di interesse pubblici;
g) cimiteri;
h) linee elettriche ad alta tensione per allaccia mento di località e frazioni isolate;
i) linee telefoniche di allacciamento di località frazioni isolate.
ART. 2
L'intervento tecnico-finanziario della Regione può essere approvato e attuato:
a) mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese riconosciute sussidiabili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'Ente o Istituto richiedente, nonché dell'importanza ed entità delle opere.
b) mediante l'esecuzione diretta, totale o parziale, delle opere a cura della Regione, a condizione che gli Enti e Istituti richiedenti provvedano per la redazione dei progetti esecutivi e per la disponibilità dei terreni e altri immobili da occupare per l'esecuzione delle opere.
c) mediante fornitura diretta dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali o consorziali, a condizione che i Comuni o i Consorzi stradali interessati provvedano all'assunzione in servizio della manodopera occorrente per la messa in opera dei materiali forniti e per la manutenzione delle strade.
La Direzione dei lavori potrà essere assunta dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici oppure potrà essere affidata, con l'osservanza delle competenze professionali ai sensi di legge, agli Uffici tecnici comunali o a tecnici liberi professionisti.
ART. 3
Gli Enti e gli Istituti beneficiari degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge devono assumere impegno a non mutare, senza il consenso della Giunta Regionale, la destinazione delle opere di uso pubblico eseguite mediante l'intervento tecnico-finanziario regionale.
ART. 4
Per ottenere gli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge, gli Enti ed Istituti interessati debbono presentare domanda all'Assessorato Regionale dei lavori Pubblici, allegando il progetto esecutivo delle opere ed una relazione finanziaria dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall'intervento finanziario regionale richiesto.
L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici risponderà all'Ente o Istituto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
ART. 5
Le norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari previsti dalla presente legge sono approvate con provvedimento del Consiglio Regionale sentita la Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici.
Gli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previa relazione tecnica dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e previo rilascio, da parte di altri organi ed uffici, delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In relazione ai pareri di cui al precedente comma e alla particolare natura e importanza di determinati opere, potranno essere stabilite e prescritte condizioni e modalità tecniche particolari per l'esecuzione ed i controllo dei lavori.
ART. 6
La esecuzione delle opere costruite direttamente a cura degli Enti ed Istituti beneficiari degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge è soggetta al controllo tecnico dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.
ART. 7
I contributi regionali concessi a' sensi del capoverso a) dell'articolo 2) della presente legge possono essere erogati:
a) in unica soluzione, ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere;
b) a rate di acconto, fino ai 3/4 dell'ammontare dei contributi stessi, in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; l'ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere.
ART. 8
Le spese annue da assumere a carico della Regione per gli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge saranno annualmente stanziati dal Consiglio Regionale, in sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per il prossimo e per i successivi esercizi finanziari, in base alle disponibilità dei bilanci stessi, agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1963 - 30 giugno 1964;
Cap. 77
- Spese e contributi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali - sgombero neve
- spese accessorie.
Cap. 80
- Spese, sovvenzioni e contributi per lavori di pubblica utilità di interesse di Enti locali.
Cap. 202
- Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti ed a privati per la esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori).
Cap. 203
- Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali.
Cap. 206
- Spese, sovvenzioni e contributi per impianti di linee elettriche e telefoniche di allacciamento.
Cap. 207
- Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti e a privati e per finanziamento spese di cantieri di lavoro.
ART. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
---
L'Assessore MANGANONI fa presente che la proposta di approvazione del disegno di legge in esame è stata fatta in relazione al suggerimento, fatto dalla Commissione di Coordinamento, di riassumere e coordinare, in un provvedimento legislativo formale, le disposizioni di varie deliberazioni di Consiglio riguardanti gli interventi tecnici e finanziari della Regione per l'attuazione di lavori di pubblica utilità non di competenza regionale, quali ad esempio gli acquedotti, le linee elettriche ad alta tensione, le linee telefoniche e, in genere, gli interventi finanziari integrativi regionali a favore dei Comuni per le opere già ammesse ai benefici della legge 3-8-1949 n. 589 e successive modificazioni.
Osserva che il disegno di legge di cui si tratta deve essere considerato come una "legge cornice", da perfezionarsi nei dettagli con apposite norme regolamentari di esecuzione della legge.
Il Consigliere DUJANY giudica buona l'iniziativa di riassumere e coordinare in un provvedimento legislativo formale le varie disposizioni che attualmente regolano la concessione di contributi vari da parte dell'Amministrazione Regionale, a favore dei Comuni e di altri Enti, per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Ritiene opportuno formulare alcune osservazioni da tenere presenti in sede di elaborazione del regolamento di esecuzione della legge.
Osserva anzitutto che, mentre nel settore degli acquedotti, delle linee elettriche ad alta tensione e delle linee telefoniche sono già state approvate dal Consiglio disposizioni e condizioni per l'erogazione di contributi, per gli altri settori contemplati all'articolo 1 del disegno di legge in oggetto non sono ancora state emanate analoghe disposizioni.
Rileva che la formulazione del disegno di legge non è sufficientemente chiara in quanto non dà modo ai Comuni e agli altri Enti interessati di conoscere a priori l'ammontare, in percentuale di spesa, dell'intervento finanziario della Regione, per cui i Comuni stessi non potranno prevedere la parte di spesa da finanziare a carico comunale e, di conseguenza, non potranno produrre la relazione finanziaria di cui all'articolo 4 della legge stessa.
Ritiene che sarebbe stato più opportuno fissare le misure percentuali degli interventi finanziari della Regione nelle spese per le varie categorie di opere, in modo da dare ai Comuni la possibilità di sapere a priori la misura del contributo spettante e la quota di spesa da finanziare a carico comunale, per poter predisporre la richiesta relazione finanziaria.
Osserva, inoltre, che non vi è alcuna precisazione dei motivi e delle circostanze che possono determinare l'intervento diretto della Regione per l'esecuzione, totale o parziale, delle varie opere.
Raccomanda, infine, che il regolamento di esecuzione della legge di cui si tratta sia predisposto sollecitamente, in modo che al più presto gli Enti interessati possano sapere quale procedura debbono seguire per essere ammessi a fruire dei contributi in questione.
Il Consigliere BENZO concorda sulla necessità di una regolamentazione atta a rendere più facile la pratica applicazione della legge regionale in esame.
Il Consigliere CASETTA fa presente che la percentuale minima del 30% per l'intervento finanziario regionale è stata prevista praticamente per quei casi in cui la Regione interviene per integrare il finanziamento di opere comunali ammesse al beneficio del contributo statale a' sensi della legge 3-8-1949 n. 589 (legge Tupini).
Aggiunge che nell'elaborazione del disegno di legge ci si è preoccupati di passare con una certa gradualità dall'intervento indiretto, finora praticato, all'intervento diretto e globale dell'Amministrazione Regionale.
Ritiene che non sia un grave inconveniente che i Sindaci debbano rivolgersi preventivamente all'Assessorato competente per sapere se un'opera comunale programmata sia ammissibile, o meno, e in quale misura, ai benefici dell'intervento tecnico-finanziario della Regione perché questo rientra ormai da anni nella prassi abituale.
Conclude, affermando che il disegno di legge in discussione è da considerarsi come un primo provvedimento verso una regolamentazione organica e completa degli interventi tecnico-finanziari della Regione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità di interesse locale, provvedimento che è suscettibile, quindi, di ulteriore perfezionamento.
L'Assessore MANGANONI riconosce che le osservazioni formulate dal Consigliere Dujany hanno un valido fondamento, allo stato attuale; fa però presente di aver premesso che il provvedimento in esame è da considerarsi come una "legge cornice", che sarà perfezionata con le norme di un apposito regolamento di esecuzione della legge.
Assicura che nel frattempo, si continuerà a seguire la prassi attuale nella concessione dei contributi di cui si tratta; precisa, ad esempio, che le spese per gli acquedotti, ad eccezione degli scavi, continueranno ad essere finanziate con contributi del 70%; le spese per le linee telefoniche con contributi del 60%; le spese per le linee elettriche ad alta tensione, fino al trasformatore, con contributi del 60%.
Fa presente che le spese per altre opere, salvo casi particolari, saranno completamente finanziate dalla Regione.
Prende atto della raccomandazione fatta dal Consigliere Dujany per una sollecita approvazione del regolamento di esecuzione della legge.
Considerato che i criteri sino ad ora seguiti dall'Amministrazione Regionale per gli interventi di cui si tratta hanno dato risultati positivi, ritiene che le norme del regolamento di esecuzione della legge non dovrebbero apportare sostanziali innovazioni a detti criteri.
Circa le preoccupazioni espresse dal Consigliere Dujany in merito a difficoltà eventuali per la procedura e la documentazione delle domande da parte dei Comuni, assicura che si continuerà, per il momento, ad osservare la prassi già in vigore.
L'Assesseur ANDRIONE, tout en concordant partiellement sur les observations faites auparavant par l'Assesseur Manganoni et le Conseiller Dujany, déclare qu'au moment de la préparation du règlement, ce serait bien de veiller à ce que l'Administration Régionale ait une certaine liberté d'action, afin qu'elle puisse intervenir toutes les fois qu'il y a un intérêt régional en jeu.
Il informe que l'école élémentaire du Breuil (Valtournanche) ne peut être construite non pas par manque de volonté de l'Assessorat à l'Instruction Publique, mais à cause de difficultés pour le terrain, l'Administration Communale de Valtournanche ne donnant pas sa collaboration.
Dans ce cas, dit-il, étant donné qu'il y a en jeu un intérêt régional, - comme d'ailleurs dans le cas de la route du Col de Joux qui, tout en étant une route communale a cependant un intérêt régional -, l'Administration Régional doit avoir la possibilité d'intervenir directement, sans être liée et empêchée par un règlement trop rigide.
Evidemment, - ajoute-t-il, - il faudra en discuter au Conseil et il sera nécessaire aussi de donner toutes les garanties possibles aux Communes, mais cependant il faudra toujours, pour le bien de la Région, tenir une certaine liberté d'action afin que l'Administration Régionale puisse aussi intervenir dans le cas de négligences de la part des Communes.
Il Consigliere CHABOD ritiene che i piccoli Comuni che versano in difficoltà finanziarie debbano poter disporre dei fondi loro provenienti dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano della Valle d'Aosta per finanziare la parte di spesa che rimarrebbe scoperta dopo l'intervento finanziario regionale contemplato dalla presente legge per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Il Consigliere BARONE ritiene opportuno di stabilire che la Regione può intervenire finanziariamente anche nelle spese per l'acquisto del terreno, a favore di quei Comuni che non sono in grado di acquistare le aree di terreno occorrenti per l'esecuzione delle opere contemplate dalla legge, particolarmente per quanto riguarda gli edifici scolastici.
Il Consigliere BENZO dichiara di condividere le preoccupazioni dei Consiglieri Dujany e Barone in merito al problema della disponibilità e dell'acquisto dei terreni necessari per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui si tratta.
Rileva che in sede di Commissione consiliare ci si era preoccupati anche dell'autonomia dei Comuni e si era, pertanto, lasciato ai medesimi la responsabilità della progettazione delle opere e dell'acquisizione delle aree di terreno necessarie per l'esecuzione delle opere stesse.
L'Assessore ANDRIONE, allo scopo di conciliare le due opposte esigenze, - di non ledere l'autonomia comunale e di non imbrigliare eccessivamente la libertà d'azione della Regione qualora sia in gioco un interesse regionale nonché di evitare eventuali future complicazioni in sede di approvazione del regolamento di esecuzione della legge, - propone il seguente emendamento aggiuntivo alla legge di cui si tratta, che dovrebbe essere inserito quale nuovo articolo 8: "Le opere pubbliche che il Consiglio Regionale dichiarerà di interesse regionale saranno finanziate ed eseguite a totale carico della Regione".
In questo modo, - egli aggiunge a titolo di esempio, - se la Regione dichiarerà di interesse regionale il problema dei parcheggi, potrà intervenire direttamente in tale problema su tutto il territorio della Valle d'Aosta.
Segue discussione circa l'eventualità che, contrariamente allo spirito del proposto emendamento, possano essere dichiarate di interesse regionale delle piccole opere comunali di scarsa importanza al solo scopo di consentire l'intervento diretto della Regione per l'acquisto delle necessarie aree di terreno (prendono parte alla discussione il Presidente, MARCOZ, l'Assessore ANDRIONE e i Consiglieri BARONE, BENZO, BIONAZ, CASETTA e DUJANY).
Il Consigliere BENZO esprime dubbi circa la formulazione dell'emendamento proposto dall'Assessore Andrione, emendamento che, a suo avviso, potrebbe creare delle difficoltà all'apposizione del visto alla presente legge da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, in relazione ad una possibile violazione del principio dell'autonomia comunale.
L'Assessore ANDRIONE giudica infondati tali dubbi in quanto, osserva, ai sensi dell'articolo 2 lettera f) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta la Regione ha potestà legislativa primaria per quanto riguarda strade e lavori pubblici di interesse regionale.
Il Consigliere CASETTA, premesso che l'emendamento proposto dall'Assessore Andrione supplisce ad una deficienza dell'originario disegno di legge, fa notare che il presente provvedimento legislativo, oltre a riassumere e riordinare tutte le precedenti disposizioni consiliari in materia, e pure nel rispetto dell'autonomia dei Comuni per quanto concerne la scelta delle opere, costituisce un ulteriore passo verso una programmazione più ordinata, più controllata degli interventi regionali.
Tra l'altro, osserva, elimina anche quegli squilibri che finora esistevano fra Comuni che, pur avendone la possibilità, non si preoccupano dell'esecuzione di determinate opere e Comuni, invece, che vorrebbero eseguire analoghe opere, ma non dispongono di mezzi.
Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con sette separate votazioni per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Nuovo articolo 8 (proposta Andrione)
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che, avendo il Consiglio concordato sull'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Andrione, il nuovo articolo 8 ha la seguente formulazione:
"Le opere pubbliche che il Consiglio Regionale dichiarerà di interesse regionale saranno finanziate ed eseguite a totale carico della Regione".
Osserva che di conseguenza, varierà la numerazione progressiva degli articoli 8 e successivi del disegno di legge già proposto.
Si dà atto che il nuovo articolo 8 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articoli 9 e 10
Si dà atto che gli articoli 9 e 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con due separate votazioni, per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Consigliere GHEIS, richiamandosi all'articolo 1 - lettera c) - del disegno di legge in esame, propone, ai sensi dell'articolo n. 58 del Regolamento interno del Consiglio, di approvare il seguente ordine del giorno:
"ORDINE DEL GIORNO
Considerato come le esigenze ospedaliere in Valle abbiano una durata maggiore che non in altre Regioni a causa della difficoltà delle comunicazioni e del clima sfavorevole per buona parte dell'anno;
Considerato come il locale Ospedale Mauriziano sia stato creato per le malattie acute;
Considerato come comunemente i malati acuti debbono essere ricoverati accanto ai cronici;
Considerato come l'età media della vita sia in continuo progredire;
Considerato come sia alta nella nostra Regione la percentuale di popolazione di oltre sessanta anni;
Considerato come i problemi medico-gerontologici siano del tutto particolari
Propongo
che il Consiglio Regionale demandi all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale lo studio per la costruzione in Valle d'Aosta di un ospedale geriatrico".
Il Presidente, MARCOZ, chiede se detto ospedale geriatrico non sia un sinonimo di quel cronicario di cui si è trattato in precedenti sedute consiliari.
L'Assessore BALESTRI fa presente che un ospedale geriatrico si differenzia in parte da un cronicario e informa che nel bilancio preventivo semestrale che sarà discusso nella prossima seduta consiliare è già stato previsto un primo stanziamento di spesa per la costruzione di un cronicario in Valle d'Aosta.
Il Consigliere GHEIS ritiene che il Consiglio possa quindi, a maggior ragione, approvare l'ordine del giorno soprariportato.
L'Assessore FOSSON si dichiara sostanzialmente non contrario al soprariportato ordine del giorno; rileva, però, che la proposta del Consigliere Gheis non è pertinente alla discussione sulla legge in esame in quanto, - trattandosi di una legge concernente la regolamentazione generale degli interventi tecnico-finanziari regionali per l'esecuzione di opere di pubblica utilità -, non si può in questa sede dissentire e decidere su opere particolari.
Il Consigliere GHEIS osserva che all'articolo 1 - lettera c) del disegno di legge è previsto l'intervento finanziario della Regione per la costruzione degli edifici destinati all'assistenza dell'infanzia e della vecchiaia; considerato che la Giunta si preoccupa vivamente della soluzione del problema del cronicario, ritiene che non debba esservi alcun ostacolo all'approvazione dell'ordine del giorno soprariportato.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che l'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio recita testualmente: "Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, concernenti il contenuto delle disposizioni della legge o del provvedimento legislativo o del Regolamento, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di norma alla Commissione di studio.
Tali ordini del giorno sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale".
Il Presidente dichiara quindi che la discussione sull'attuazione di un'opera particolare non ha attinenza con la discussione generale del disegno di legge in esame, in quanto rientra già nel problema dell'applicazione della legge.
Aggiunge che quando sarà posto in discussione un programma di opere pubbliche in applicazione della legge in esame, allora il Consigliere Gheis potrà proporre di inserire nel programma la costruzione del cronicario.
Dichiara, pertanto, che l'ordine del giorno di cui si tratta può essere accolto ora soltanto come una raccomandazione alla Giunta di interessarsi al problema in questione.
Il Consigliere GHEIS dichiara di concordare su quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio.
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i dieci articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati con dieci separate votazioni per alzata di mano, - invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta
- Voti favorevoli: ventotto
- Voti contrari: due.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.
Disegno di legge regionale n. 11
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'intervento tecnico-finanziario della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione delle seguenti onere di pubblica utilità:
a) strade comunali e consorziali, anche interne agli abitati, ponti, piazzali e parcheggi;
b) scuole, asili infantili e scuole convitto;
c) edifici destinati all'assistenza dell'infanzia e della vecchiaia, nonché all'istruzione, educazione ed assistenza dei minorenni e dei minorati;
d) edifici destinati a consultori, ad ambulatori o a fini di assistenza igienica e sanitaria;
e) edifici destinati a servizi di pubblica utilità;
f) acquedotti e fognature di interesse pubblico;
g) cimiteri;
h) linee elettriche ad alta tensione per allacciamento di località e frazioni isolate;
i) linee telefoniche di allacciamento di località e frazioni isolate.
Art. 2
L'intervento tecnico-finanziario della Regione può essere approvato e attuato:
a) mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese riconosciute sussidiatili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'Ente o Istituto richiedente, nonché della importanza ed entità delle opere.
b) mediante l'esecuzione diretta, totale o parziale, delle opere a cura della Regione, a condizione che gli Enti e Istituti richiedenti provvedevano per la redazione dei progetti esecutivi e per la disponibilità dei terreni e altri immobili da occupare per l'esecuzione delle opere.
c) mediante fornitura diretta dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali o consorziali, a condizioni che i Comuni o i Consorzi stradali interessati provvedano all'assunzione in servizio della manodopera occorrente per la messa in opera dei materiali forniti e per la manutenzione delle strade.
La Direzione dei lavori potrà essere assunta dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici oppure potrà essere affidata, con la osservanza delle competenze professionali ai sensi di legge, agli Uffici Tecnici comunali o a tecnici liberi professionisti.
Art. 3
Gli Enti e gli Istituti beneficiari degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge devono assumere impegno a non mutare, senza il consenso della Giunta Regionale, la destinazione delle opere di uso pubblico eseguite mediante l'intervento tecnico-finanziario regionale.
Art. 4
Per ottenere gli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge, gli Enti ed Istituti interessati debbono presentare domanda all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, allegando il progetto esecutivo delle opere ed una relazione finanziaria dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall'intervento finanziario regionale richiesto.
L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici risponderà all'Ente o Istituto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 5
Le norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari previsti dalla presente legge sono approvate con provvedimento del Consiglio Regionale sentita la Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici.
Gli interventi tecnico-finanziari previsti dalla presente legge sono approvati con deliberazioni del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previa relazione tecnica dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e previo rilascio, da parte di altri organi ed uffici, delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In relazione ai pareri di cui al precedente comma e alla particolare natura e importanza di determinate opere, potranno essere stabilite e prescritte condizioni e modalità tecniche particolari per la esecuzione ed il controllo dei lavori.
La esecuzione delle opere costruite direttamente a cura degli Enti ed Istituti beneficiari degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge è soggetta al controllo tecnico dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.
I contributi regionali concessi a' sensi del capoverso a) dell'articolo 2) della presente legge possono essere erogati:
a) in unica soluzione, ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere;
b) a rate di acconto, fino ai 3/4 dell'ammontare dei contributi stessi, in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; la ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere.
Art. 8
Le opere pubbliche che il Consiglio Regionale dichiarerà di interesse regionale saranno finanziate ed eseguite a totale carico della Regione.
Art. 9
Le spese annue da assumere a carico della Regione per gli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla presente legge saranno annualmente stanziati dal Consiglio Regionale, in sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per il prossimo e per i successivi esercizi finanziari, in base alle disponibilità dei bilanci stessi, agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:
Cap. 77 - Spese e contributi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali - sgombro neve - spese accessorie.
Cap. 80 - Spese, sovvenzioni e contributi per lavori di pubblica utilità di interesse di Enti locali.
Cap. 202 - Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti ed a privati per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori).
Cap. 203 - Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali.
Cap. 206 - Spese, sovvenzioni e contributi per impianti di linee elettriche e telefoniche di allacciamento.
Cap. 207 - Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti e a privati e per finanziamento spese di cantieri di lavoro.
Art. 10
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla come legge della Regione.
Aosta, lì
______