Objet du Conseil n. 132 du 15 juin 1964 - Verbale

OGGETTO N. 132/64 - RINNOVO, CON MODIFICAZIONI, DEL CONTRATTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RICEVITORIA E DI CASSA REGIONALI PER IL DECENNIO DI PROROGA 1964-1973.

L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di rinnovo, con modificazioni, del contratto per l'esercizio del servizio di Ricevitoria e di Cassa regionali per il decennio di proroga 1964-1973, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 giugno 1964:

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Con Decreto del Ministro delle Finanze in data 20-11-1963, di cui si allega copia, è stata approvata la conferma alla Cassa di Risparmio di Torino del servizio di ricevitoria e cassa ex provinciali (regionali) di Aosta, per il decennio 1964-1973, con l'aggio ridotto da centesimi 30 a centesimi 29 per ogni cento lire di riscossione.

La conferma è stata disposta in applicazione dell'articolo 162 del Testo Unico 15-5-1963 n. 858.

Si rende quindi necessario provvedere alla stipulazione di un contratto di proroga decennale dell'esercizio del servizio in questione per il decennio 1° gennaio 1964 - 31 dicembre 1973.

Sono state all'uopo condotte trattative tra l'Amministrazione Regionale e la Direzione generale della Cassa di Risparmio di Torino al fine di apportare alcune modificazioni migliorative alle clausole del precedente contratto di proroga decennale di tale servizio, contratto recante la data del 5-12-1956 repertorio n. 1535, registrato ad Aosta il 13-12-1956 al n. 755 vol. 217, contratto di cui si allega copia.

Le clausole modificative-migliorative di cui si tratta riguardano le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del contratto 5-12-1956 n. 1535:

Articolo 6 - "Il Ricevitore si obbliga a fare anticipazioni all'Amministrazione della Regione sulle rate di imposta camerale, addizionali e sovrimposte di competenza della Regione per un importo non superiore all'ammontare delle prime due rate di più prossima scadenza, sulle quali sarà applicato il tasso del 6% previsto dall'art. 70 del T.U. 15-5-1963 n. 858.

La Cassa di Risparmio si impegna inoltre di fare anticipazioni di cassa fino alla concorrenza di quattro mensilità dei proventi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 29-11-1955 n. 1179 allo stesso tasso del 6%".

Articolo 7 - "Sulle somme giacenti in Cassa oltre le ore 24, comprese fra i 2.000.001 e i 200.000.000, il Ricevitore Tesoriere regionale corrisponderà l'interesse nella misura prevista dagli accordi interbancari per i conti in deposito libero (nominativi) - conti correnti - maggiorato dello 0,25%.

Tenuto conto che, a parità di condizioni, le giacenze di cassa superiori a Lire 200.000.000 non altrimenti depositate o vincolate a giudizio insindacabile della Regione resteranno depositate presso la Cassa di Risparmio di Torino, sulle giacenze stesse il Ricevitore Tesoriere corrisponderà l'interesse previsto dagli accordi interbancari per i conti correnti di corrispondenza liberi e vincolati.

Nel conteggio della giacenza media annuale che dovrà servire per la determinazione del tasso sopracitato, verranno compresi anche i 200.000.000 per i quali sarà corrisposto l'interesse previsto dal 1° comma del presente articolo".

Articolo 9 - "Le spese tutte inerenti all'esercizio della Ricevitoria e Cassa regionali, di Aosta, sono a carico esclusivo del Ricevitore, il quale deve sopportare, altresì, tutte indistintamente le spese per la stipulazione del presente contratto e accessorie.

Per il funzionamento della Ricevitoria e Tesoreria regionali la Regione si impegna a mettere a disposizione della Cassa, a titolo gratuito, appositi locali siti al piano terreno rialzato del nuovo palazzo regionale (locali, riscaldamento ed illuminazione).

Nei locali suddetti la Cassa di Risparmio di Torino si impegna ad espletare tutte le operazioni di Tesoreria della Regione, ivi compresi l'emissione ed il pagamento degli assegni - "I.C.C.R.I." - connessi con l'espletamento del servizio di Tesoreria regionale, con i servizi di Economato e con la gestione di speciali servizi a mezzo di funzionari delegati".

La cauzione da prestare dalla Cassa di Risparmio di Torino è stata stabilita in Lire 193.245.000 dall'Intendenza di Finanza di Aosta, con nota in data 5-5-1964, prot. n. 6565, come da disposizioni del Ministero delle Finanze.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

di approvare la stipulazione, con la Cassa di Risparmio di Torino, di un nuovo contratto per la proroga e la disciplina del servizio di ricevitoria e di cassa regionali (provinciali) di Aosta, per il decennio di proroga 1° gennaio 1964 - 31 dicembre 1973, alle condizioni del sopracitato contratto 5-12-1956 n. 1535, modificato agli articoli 6, 7 e 9 come da soprariportate nuove clausole contrattuali, con l'aggio di centesimi 29 per ogni cento lire di riscossione, con la sola cauzione di Lire 193.245.000 stabilita dall'Intendenza di Finanza di Aosta, delegando alla Giunta Regionale di approvare lo schema dello stipulando nuovo contratto, nonché lo schema di eventuali convenzioni speciali da stipulare con il Tesoriere regionale.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

CONTRATTO IN DATA 5-12-1956 - REP. N. 1535 - (Registrato ad Aosta addì 13-12-1956 al n. 755 Vol. 217 mod. 1).

CONTRATTO TRA L'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO PER L'ESERCIZIO DELLA RICEVITORIA E DELLA CASSA REGIONALE DI AOSTA, PER IL DECENNIO DI PROROGA 1954-1963.

L'anno millenovecentocinquantasei, addì cinque del mese di dicembre, alle ore 16,30, in Aosta, nell'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale, al primo piano dello stabile sede della Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Via Cesare Ollietti numero civico tre.

Omissis

Si premette che

1) con Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 (articolo uno e venti) furono disposte la soppressione della Provincia di Aosta e la devoluzione dei relativi servizi, diritti, obbligazioni e rapporti al nuovo Ente autonomo della Valle d'Aosta;

2) con Decreto del Ministero delle Finanze n. 408.759, in data 22-6-1953, (allegato in copia al presente atto sotto la lettera C), veniva confermato alla Cassa di Risparmio di Torino, con l'aggio di riscossione di centesimi 30 (trenta) per ogni cento lire di riscossione, l'esercizio della Ricevitoria e della Cassa provinciali (ora regionali) di Aosta, per il decennio dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1963;

3) con la deliberazione di Giunta n. 221, in data 17 febbraio 1956 (allegata in copia al presente atto sotto la lettera D), la Giunta regionale della Valle d'Aosta, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 164, in data 9-11-1955 (allegata in copia al presente atto sotto la lettera A), ha approvato i capitoli speciali da inserire nell'apposito stipulando contratto con la Cassa di Risparmio di Torino, per la proroga decennale del servizio di cui si tratta.

4) con lettera n. 403124 in data 23 aprile 1956 (allegata in copia al presente atto sotto la lettera E) il Ministero delle Finanze ha comunicato che con Decreto del Ministro delle Finanze n. 401.435, in data 25-2-1956, vidimato dalla Corte dei Conti addì 10-3-1956 al n. 682, è stata approvata ed accettata per la somma di lire 49.766.124 (quarantanovemilionisettecentosessantaseimilacentoventiquattro) la cauzione prestata dalla Cassa di Risparmio di Torino per l'esercizio della Ricevitoria e Cassa Provinciali (ora regionali) di Aosta durante il decennio 1954-1963, costituita dai seguenti certificati nominativi, sui quali è stata estesa ipoteca per il decennio 1954-1963:

a) certificato n. 251049 - Rendita 5%, di lire 2.158.000 di capitale nominale;

b) certificato n. 251050 - Rendita 5%, di lire 711.900 di capitale nominale;

c) certificato n. 12711 - Buoni Tesoro novennali 5% scadenti al 1-4-1959 di lire 23.500.000 di capitale nominale;

d) certificato n. 1398 - Buoni Tesoro novennali 5% scadenti al 1-1-1961 di lire 29.045.000 (ventinovemilioniquarantacinquemila) di capitale nominale.

Si premette altresì che i predetti titoli corrispondono, complessivamente, a lire 55.414.900 di capitale nominale, valutati, però, al corso medio ufficiale del 2° semestre 1952, in base ai dati comunicati con circolare n. 403.588, in data 2-3-1953, del Ministero delle Finanze, si ha un valore effettivo complessivo di lire 50.604.187 (cinquantamilioniseicentoquattromilacentoottantasette), somma accettata dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 109 in data 1-2-1956 (allegata al presente atto sotto la lettera F), quale cauzione a garanzia del servizio di Ricevitoria e Cassa provinciali (ora regionali) di Aosta per il decennio 1954-1963.

Quanto sopra premesso, i Signori comparenti, nelle sopramenzionate loro rispettive qualità e nell'interesse degli Enti che rappresentano, confermando le premesse fatte e la verità e l'esattezza delle medesime, stipulano e convengono quanto segue:

1) L'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle di Aosta, come sopra rappresentata, conferisce e la Cassa di Risparmio di Torino, con sede in Torino, come sopra rappresentata, assume l'esercizio del servizio della Ricevitoria e Cassa provinciali (ora regionali) di Aosta per il decennio di proroga dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1963, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze in data 22 giugno 1953 n. 408759 e alle condizioni seguenti:

2) La Cassa di Risparmio di Torino si obbliga di compiere il servizio di ricevitoria, a mezzo della propria Dipendenza di Aosta, con l'aggio di centesimi trenta per ogni cento lire, unicamente sulle somme riscosse e versate;

3) Il Ricevitore esercita gratuitamente l'Ufficio di Cassiere della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

4) Per la regolare gestione dei sopra menzionati servizi la Cassa di Risparmio di Torino si riconosce tenuta all'adempimento di tutte le disposizioni vigenti previste da leggi, dai regolamenti e dai Capitoli normali sulla riscossione delle Imposte Dirette, delle disposizioni che saranno emanate in seguito, durante il periodo di durata del presente contratto, nonché all'adempimento dei capitoli speciali deliberati dall'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, che fanno parte integrante del contratto per la conferma-proroga decennale di cui alle premesse.

5) Il Ricevitore, quale Cassiere, riscuote e versa nella Cassa regionale tutte le entrate di spettanza della Regione.

Il ricevitore, inoltre:

a) provvede a proprie spese al pagamento, in qualunque località dello Stato, delle somme dovute dall'Amministrazione Regionale in conformità degli ordini e mandati di pagamento emessi dagli Uffici regionali e cura, in modo particolare, la puntualità nei pagamenti delle spese fisse per retribuzioni al personale dislocato fuori Aosta;

b) trasmette giornalmente all'Amministrazione Regionale uno stato dimostrativo dei singoli incassi e pagamenti effettuati e della consistenza del fondo cassa regionale;

c) compie presso l'Amministrazione del Debito pubblico tutte le operazioni concernenti titoli dello Stato e garantiti dallo Stato a seconda delle istruzioni che gli sono comunicate dagli uffici regionali, tramutamenti dal portatore al nome e viceversa, riscossioni di obbligazioni estratte, aggiunta di fogli, cedole, ecc. e provvede alla costituzione di depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti con fondi messi a disposizione con mandati di pagamento.

6) Il Ricevitore si obbliga a fare anticipazioni all'Amministrazione della Regione sulle rate di sovrimposta provinciale di competenza, per un importo non superiore all'ammontare delle prime due rate di più prossima scadenza, sulle quali sarà applicato il tasso previsto dagli accordi interbancari in vigore, con riferimento alle anticipazioni di cui all'articolo 5 del R.D.L. 14-2-1927, n. 125.

7) Sulle somme giacenti in Cassa oltre le 24 ore ed eccedenti le lire 2.000.000, il Ricevitore regionale corrisponde l'interesse nella misura prevista dagli accordi interbancari per i conti di deposito libero (nominativi) - conti correnti - maggiorato di lire 0,25%.

8) Nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni vigenti, il Ricevitore, nella sua qualità di Cassiere della Regione, rende all'Amministrazione Regionale il conto della sua gestione.

Il conto, debitamente corredato dai documenti ed atti richiesti, è trasmesso all'Amministrazione Regionale in unico esemplare.

9) Le spese tutte inerenti all'esercizio della Ricevitoria e Cassa regionali, di Aosta, sono a carico esclusivo del Ricevitore, il quale deve sopportare, altresì, tutte indistintamente le spese per la stipulazione del presente contratto e accessorie.

10) Fermo restando al Ricevitore regionale l'obbligo di cui al numero 5 - a) dei capitoli speciali, di provvedere a proprie spese ai pagamenti per conto della Regione in qualunque località dello Stato, la Regione rimborserà le spese eventuali di posta per il sollecito pagamento delle competenze al personale dislocato fuori Aosta.

11) La Cassa di Risparmio è chiusa al pubblico nelle feste nazionali e nei giorni festivi a tutti gli effetti civili di cui alle disposizioni legislative in vigore.

L'orario di apertura degli sportelli di ricevitoria e cassa regionali è quello stabilito dagli accordi interbancari in vigore.

12) Per garanzia del regolare esercizio di Ricevitoria e di Cassa regionali e per l'esatta esecuzione di ogni relativa obbligazione, la Cassa di Risparmio di Torino ha prestato la prescritta cauzione nella somma di Lire 50.604.187 (cinquantamilioniseicentoquattromilacentoottantasette) mediante vincolo sui titoli descritti precedentemente e che si hanno qui come ripetuti. Si fa presente che la precitata somma di lire 50.604.187 è leggermente superiore alla somma di lire 49.766.124 (quarantanovemilioni settecentosessantaseimilacentoventiquattro) fissata dall'Intendenza di Finanza di Aosta, e ritenuta accettabile, quale cauzione per l'appalto di cui si tratta, dal Ministero delle Finanze con Decreto n. 401435, in data 25-2-1956.

13) Il presente contratto è obbligatorio fin da ora per la Cassa di Risparmio di Torino e lo sarà per l'Amministrazione Regionale dopo l'approvazione del Ministero delle Finanze e la conseguente registrazione alla Corte dei Conti.

14) Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto è esente da imposta di registrazione perché parificato agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato (art. 12 Tabella allegato C) alla legge del Registro 30-12-1923, n. 3269).

15) Si allegano al presente atto, quali parti integranti, le copie dei seguenti atti, con dispensa di lettura perché già a conoscenza delle parti:

ALLEGATO A) - Estratto della deliberazione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta n. 164, in data 9-11-1955;

ALLEGATO B) - Estratto della deliberazione n. 13 del 31-3-1954 del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Torino;

ALLEGATO C) - Decreto del Ministero delle Finanze n. 408759, in data 22-6-1953;

ALLEGATO D) - Estratto della deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 221, in data 17-2-1956;

ALLEGATO E) - Lettera n. 403124 in data 23 aprile 1956;

ALLEGATO F) - Estratto della deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 109, in data 1-2-1956.

...Omissis...

COPIA

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Divisione IV/A

Prot. n. 414973

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la domanda presentata addì 26 luglio 1963 dalla Cassa di Risparmio di Torino diretta ad ottenere la conferma, per il decennio 1964/1973, dell'appalto della ricevitoria e cassa provinciale di Aosta;

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato col D.P. 15 maggio 1963, n. 858;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1963 n. 404527/392 concernente istruzioni sul riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1964-1973;

Visti i certificati di iscrizione all'Albo nazionale degli esattori e di inesistenza di incompatibilità rilasciati all'Istituto di credito istante;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 162 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, dal Presidente della Giunta Regionale, per non essersi, la Giunta, potuta riunire tempestivamente e dall'Intendenza di Finanza di Aosta in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 36, 159 e 162 del testo unico n. 858 predetto, nulla osta all'accoglimento dell'istanza e che occorre determinare l'aggio da attribuire alla ricevitoria e cassa provinciale per il decennio 1964-1973;

Considerato che, come risulta dagli accertamenti eseguiti, l'ammontare delle entrate affidate in riscossione alla ricevitoria e cassa provinciale di Aosta è stato di L. 765.620.612 nel 1951 e di L. 1.205.823.775 nel 1961 e che l'incremento fra i medesimi risulta inferiore all'indice di 255 indicato nella circolare ministeriale 28 giugno 1963, n. 404527/392 suindicata;

Che l'aggio dovrebbe rimanere invariato, ma che in applicazione dell'ottavo comma dell'art. 36 può essere opportunamente ridotto;

Che pertanto, in applicazione dell'art. 162 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, la conferma del servizio di ricevitoria e cassa provinciale di Aosta può essere concessa con l'aggio di riscossione del 0,29%.

DECRETA

La Cassa di Risparmio di Torino è confermata, per il decennio 1964-1973 nell'appalto della ricevitoria e cassa provinciale di Aosta con l'aggio di L. 0,29 (centesimi ventinove) per ogni cento lire di riscossione.

La conferma s'intende subordinata all'adempimento delle disposizioni in vigore concernenti la prestazione della cauzione e la stipula del contratto.

Il Presidente della Giunta Regionale è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto.

Roma, li 20 novembre 1963.

IL MINISTRO F.to: illeggibile

Per copia conforme

20 novembre 1963.

L'ARCHIVISTA CAPO F.to: illeggibile

Relazione di notifica

L'anno millenovecentosessantatre addì ventinove del mese di novembre in Aosta, il sottoscritto Messo comunale certifica di aver notificato il presente decreto del Ministero delle Finanze alla Cassa di Risparmio di Torino, consegnandone copia a mani di CILEA Rag. Tullio, nella sua qualità di Collettore della Ricevitoria regionale di Aosta.

IL RICEVENTE

Cassa di Risparmio di Torino

Ricevitoria e Tesoreria regionale di Aosta

Il Collettore F.to Cilea Tullio

IL MESSO COMUNALE F.to A. Priod

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L'Assessore FILLIETROZ fa presente che, con Decreto del Ministro delle Finanze in data 20-11-1963, è stata approvata la conferma alla Cassa di Risparmio di Torino del servizio di Ricevitoria e Cassa della Regione, per il decennio 1964-1973, conferma disposta in applicazione dell'articolo 162 del T. U. 15-5-1963 n. 858 delle leggi sui servizi per la riscossione delle imposte dirette, con l'aggio ridotto da centesimi 30 a centesimi 29 per ogni 100 lire di riscossione.

Comunica che sono state all'uopo condotte trattative tra la Amministrazione Regionale e la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Torino, trattative che hanno condotto ad alcune modificazioni migliorative alle clausole del precedente contratto di proroga decennale di tale servizio, sia per quanto riguarda l'interesse da corrispondere sulle somme depositate, sia per quanto riguarda il conteggio della giacenza media annuale, che dovrà servire per la determinazione del tasso di interesse.

Fa presente che la Regione si è assunto l'obbligo di mettere a disposizione della Cassa di Risparmio appositi locali siti al pianterreno rialzato del nuovo palazzo regionale, per il funzionamento della Ricevitoria e della Tesoreria regionali.

Il Consigliere ALBANEY chiede perché non sia stato posto all'appalto il servizio di Ricevitoria e di Cassa regionali per il decennio 1964-1973; osserva che, con una aggiudicazione mediante gara di appalto, l'Amministrazione Regionale avrebbe potuto conseguire migliori condizioni.

L'Assessore FILLIETROZ dichiara che la procedura seguita per la conferma del servizio in questione è quella prevista dal Testo Unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P. 15 maggio 1963 n. 858.

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame -, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto che, in applicazione dell'art. 162 del T.U. 15-5-1963 n. 858, il Ministero delle Finanze, con Decreto in data 20-11-1963, ha approvato la conferma alla Cassa di Risparmio di Torino dell'appalto del servizio di Ricevitoria e di Cassa ex provinciali (regionali) di Aosta per il decennio 1964-1973, con l'aggio ridotto da centesimi 30 a centesimi 29 per ogni cento lire di riscossione;

concordando che l'ammontare della cauzione per il servizio in oggetto rimanga stabilito in Lire 193.245.000;

considerato che la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Torino ha accettato di apportare alcune modificazioni migliorative alle clausole del precedente contratto di proroga decennale di tale servizio in data 5-12-1956 - repertorio n. 1535, registrato ad Aosta il 13-12-1956 al n. 755 - volume 217;

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti trentatré; Consiglieri votanti e favorevoli: trentuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri BONICHON e PEDRINI);

DELIBERA

di approvare la stipulazione, con la Cassa di Risparmio di Torino, di un nuovo contratto per la proroga e la disciplina del servizio di ricevitoria e di cassa regionali (provinciali) di Aosta, per il decennio di proroga 1 gennaio 1964 - 31 dicembre 1973, alle condizioni del sopracitato contratto 5-12-1956 n. 1535, modificato agli articoli 6, 7 e 9 come da soprariportate nuove clausole contrattuali, con l'aggio di centesimi 29 per ogni cento lire di riscossione, con la sola cauzione di 193.245.000 Lire stabilita dell'intendenza di Finanza di Aosta, delegando alla Giunta Regionale di approvare lo schema dello stipulando nuovo contratto, nonché lo schema di eventuali convenzioni speciali da stipulare con il Tesoriere regionale.

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