Objet du Conseil n. 141 du 15 juin 1964 - Verbale

OGGETTO N. 141/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Media obbligatoria, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 giugno 1964:

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Con legge statale 31-12-1962 n. 1859, fu istituita la Scuola Media statale obbligatoria.

L'articolo 1 della citata legge stabilisce quanto segue:

Art. 1

Fini e durata della scuola

In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado.

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

L'articolo 2 della citata legge stabilisce quanto segue:

Art. 2

Piano di studi

Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l'educazione musicale che diventano facoltative nelle classi successive.

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'alunno una prima idea delle affinità e differenze fra le due lingue.

Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha inizio in terza classe; tale materia è facoltativa.

L'alunno che intenda seguire insegnamenti facoltativi può sceglierne uno o più all'inizio di ogni anno scolastico.

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

Gli articoli 5 e 6 della citata legge stabiliscono, fra altro, che al termine del triennio si deve sostenere l'esame di licenza e che l'esame di licenza è esame di Stato.

La citata legge, mentre sancisce l'obbligatorietà della frequenza della scuola media, non ne assicura la gratuità per quanto concerne le spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici, per cui numerose famiglie di disagiate condizioni economiche si trovano in difficoltà per provvedere a tali spese, come pure per provvedere alle spese di viaggio e di rette di pensione per gli alunni residenti lontano dai centri in cui funziona la scuola media.

Per quanto concerne queste ultime spese (spese di viaggio e rette di pensione) sono già stati adottati provvedimenti regionali tendenti ad assicurare l'intervento finanziario della Regione nelle spese per il trasporto degli alunni residenti in Comuni in cui non vi è la scuola media (analogamente a quanto già previsto per gli alunni delle scuole elementari dall'articolo 34 della legge statale 24-7-1962 n. 1073 e per gli alunni della scola media dall'articolo 9 della legge statale 31-12-1962 n. 1859) e sono stati predisposti provvedimenti regionali tendenti ad assicurare un certo numero di posti gratuiti e semigratuiti presso il Convitto Nazionale di Aosta a favore di alunni appartenenti a famiglie bisognose residenti in Comuni di alta montagna.

Considerata la obbligatorietà della frequenza degli alunni alla scuola media, si ritiene necessario provvedere all'assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni, in relazione ai principi sanciti dall'articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La relativa spesa da assumere a carico regionale è prevista in annue Lire 55.000.000 circa.

All'uopo, è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale con riferimento al Decreto Legislativo C.P.S. 11-11-46 n. 365 (ratificato con legge 17-4-1956 n. 561), nonché con riferimento all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4, e all'articolo 9 della legge 31-12-1963 n. 1859.

(OMISSIS: segue disegno di legge riportato in calce al deliberato).

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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei singoli articoli del sottoriportato disegno di legge.

Articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono approvati con singole separate votazioni dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentacinque).

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con sei separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;

- Voti favorevoli: trentatré;

- Voti contrari: due.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Media obbligatoria:

Disegno di legge regionale n. 15

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. :

ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvata l'assegnazione gratuita, a decorrere dall'anno scolastico 1964-1965, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento, obbligatorio e facoltativo, agli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti ad una Scuola Media statale, o legalmente riconosciuta, con sede nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2

La scelta dei libri di testo scolastici da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all'articolo precedente sarà fatta dal Collegio dei Professori di ciascuna Scuola Media.

Art. 3

Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni di cui all'articolo 1, saranno approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

Art. 4

Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire cinquantacinquemilioni, si provvederà:

a) per l'esercizio finanziario 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964: con aumento da lire settemilioni a lire sessantadue milioni dello stanziamento del capitolo 91 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario stesso, capitolo la cui denominazione viene modificata come segue: "Spese, contributi e sussidi ai Patronati scolastici e a Istituzioni scolastiche; spese per assistenza scolastica e premi per concorsi fra studenti; spese per assegnazione gratuita di libri di testo scolastici agli alunni della Scuola Media", mediante prelevamento della somma di Lire cinquantacinque milioni dal Capitolo 47 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento")

b ) per gli esercizi finanziari 1 gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 e seguenti: con imputazione agli istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione corrispondenti al citato capitolo 91 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 5

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione al precitato capitolo 91 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964 e al Capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al precitato capitolo 91 del bilancio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, li

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