Objet du Conseil n. 161 du 30 juin 1964 - Verbale
OGGETTO N. 161/64 - APPLICAZIONE LEGGE 27-5-1959 N. 324 - AUMENTO DA LIRE 6.800 A LIRE 10.800 MENSILI NETTE DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE REGIONALE ED AL PERSONALE STATALE COMANDATO IN SERVIZIO IN VALLE D'AOSTA A' SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 27-4-1964.
L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di aumento, da L. 6.800 a L. 10.800 mensili nette, dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio in Valle d'Aosta a' sensi del Decreto Ministeriale 27-4-1964, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 giugno 1964:
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Estratto della deliberazione adottata dalla Giunta Regionale in data 17-6-1964.
Oggetto N. 4246: Applicazione legge 27-5-1959 n. 324 - Aumento da Lire 6.800 a Lire 10.800 mensili nette dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio in Valle d'Aosta a' sensi del Decreto Ministeriale 27-4-1964. - Proposta al Consiglio Regionale - Delega alla Giunta.
L'Assessore alle Finanze, Avv. Fillietroz, riferisce alla Giunta in merito al seguente referto dell'Ufficio personale:
"Gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3, prevedono che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti ad ogni variazione, in aumento ed in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative recanti modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.
Con deliberazione n. 93 in data 7-8-1959 il Consiglio Regionale approvava la corresponsione al personale dipendente dall'Amministrazione Regionale della indennità integrativa speciale nella misura di nette Lire 2.400 mensili ai sensi della legge 27-5-1959 n. 324.
Con deliberazione n. 108 in data 29-7-1961 il Consiglio Regionale approvava l'aumento della predetta indennità integrativa speciale da Lire 2.400 a Lire 3.200 a decorrere dal 1-7-1961, in applicazione del Decreto Ministeriale in data 8-6-1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 in data 27-6-1961, che prevedeva analogo aumento della indennità in questione per il personale statale in attività di servizio.
Con deliberazione n. 66 in data 4-6-1962 il Consiglio Regionale approvava l'aumento della indennità integrativa speciale da Lire 3.200 a Lire 4.400 mensili nette a decorrere dal 1-7-1962, in applicazione del Decreto Ministeriale in data 30-3-1962 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 in data 16-5-1962.
Con deliberazione di Giunta n. 257 in data 31-7-1963, ratificata dal Consiglio Regionale in data 9-9-1963 n. 170, l'indennità integrativa speciale è stata elevata da Lire 4.400 a Lire 6.800, in applicazione del Decreto Ministeriale in data 17-6-1963 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 in data 16-7-1963.
La predetta indennità integrativa prevista dall'art. 1 della legge sopracitata è stata elevata, per il personale statale in attività di servizio, per effetto del Decreto Ministeriale in data 27-4-1964 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 in data 26-5-1964, da Lire 6.800 a Lire 10.800 nette mensili dal 1 luglio 1964 ed il Ministero del Tesoro, con telegramma numero 38102-12692 in data 12-5-1964, ha invitato gli uffici periferici a disporre in tempo utile il lavoro di liquidazione della predetta indennità".
L'Assessore, Avv. Fillietroz, propone, pertanto, di proporre al Consiglio Regionale, l'applicazione al personale regionale e al personale statale comandato in servizio presso la Regione, della nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita dal Decreto Ministeriale in data 27-4-1964, precisando che l'importo annuo complessivo della maggiore spesa è previsto in Lire 21.744.000 circa e che nel bilancio di previsione per il 2 semestre 1964 sono stanziate le spese derivanti dall'applicazione della nuova misura dell'indennità integrativa sopraindicata.
LA GIUNTA
preso atto di quanto sopra riferito dall'Avv. Fillietroz;
visto il Decreto Ministeriale 27-4-1964;
visti gli artt. 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3 e successive modificazioni;
ritenuto necessario ed urgente deliberare in merito alla proposta di applicazione al personale regionale e statale della nuova misura dell'indennità integrativa speciale di cui sopra;
ad unanimità di voti favorevoli;
Delibera
di proporre, con il proprio parere favorevole, al Consiglio Regionale
1) di approvare, con effetti a decorrere dal 1-7-1964, la corresponsione al personale regionale e al personale statale comandato in servizio presso la Regione dell'indennità integrativa speciale nella nuova misura di Lire 10.800 mensili nette, con delega alla Giunta Regionale a deliberare in merito all'applicazione dei futuri eventuali aggiornamenti dell'indennità integrativa disposti dallo Stato;
2) di approvare la relativa spesa annua prevista in Lire 21.744.000 (ventunmilionisettecentoquaranta-quattromila) circa, da finanziare per metà con imputazione ai capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario per il 2 semestre 1964 corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari:
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Capitoli di bilancio |
Spesa semestrale |
Spesa annua |
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11 |
6.024.000 |
12.048.000 |
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15 |
1.368.000 |
2.736.000 |
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20 |
24.000 |
48.000 |
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38 |
24.000 |
48.000 |
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74 |
720.000 |
1.440.000 |
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77 |
24.000 |
48.000 |
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82 |
336.000 |
672.000 |
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83 |
48.000 |
96.000 |
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100 |
144.000 |
288.000 |
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103 |
528.000 |
1.056.000 |
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123 |
72.000 |
144.000 |
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124 |
1.320.000 |
2.640.000 |
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266 |
240.000 |
480.000 |
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Totale |
10.872.000 |
21.744.000 |
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Il Consigliere DUJANY dichiara di concordare sulla proposta di aumento, da Lire 6.800 a Lire 10.800 mensili nette, dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio in Valle d'Aosta, trattandosi di applicazione della legge dello Stato 27-5-1959 numero 324, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Dichiara, però, di non concordare, invece, sulla proposta di "delega alla Giunta Regionale a deliberare in merito all'applicazione dei futuri eventuali aggiornamenti dell'indennità integrativa disposti dallo Stato".
Ritiene strano che la spesa derivante dall'applicazione della citata legge debba essere ripartita, per quanto riguarda l'imputazione della spesa, in 13 capitoli di spesa, alcuni dei quali non sembra abbiano attinenza con l'oggetto della spesa in discussione.
Cita, ad esempio, il capitolo 20 (spesa per la manutenzione e pulizia di locali ed uffici regionali), il capitolo 74 (contributo all'Ente valdostano per l'artigianato tipico) ed il capitolo 266 (gestione fondi per la liquidazione al personale d'indennità per cessazione dal servizio).
Chiede precisazione in merito all'imputazione di parte della spesa ai menzionati capitoli di bilancio e raccomanda che, nel prossimo bilancio, le spese relative alla retribuzione e alle indennità varie spettanti al personale siano riunite in poche voci, affinché non soltanto i Consiglieri regionali, ma anche ogni cittadino possa avere, attraverso la lettura del bilancio, un'idea del costo annuo del personale regionale rispetto alla spesa complessiva del bilancio.
L'Assessore FILLIETROZ, in risposta ai rilievi ed ai quesiti formulati dal Consigliere Dujany, precisa che la proposta di delega alla Giunta a deliberare in merito ai futuri eventuali aggiornamenti dell'indennità integrativa è stata dettata da ragioni di ordine pratico e dalla considerazione che si tratta di spese non rilevanti.
Per quanto riguarda il rilievo concernente l'imputazione della spesa a capitoli vari di bilancio, fa presente che tale imputazione è stata proposta dagli uffici finanziari competenti in base alle diverse categorie di personale; concorda con il Consigliere Dujany sull'opportunità che le spese relative alla retribuzione ed alle indennità varie da corrispondere al personale siano raggruppate in poche voci.
Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta modificate mediante la soppressione della proposta di delega alla Giunta a deliberare in merito all'applicazione dei futuri eventuali aggiornamenti dell'indennità integrativa di cui si tratta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ;
visto il Decreto Ministeriale 27-4-1964;
visti gli artt. 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3, e successive modificazioni;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1°) di approvare, con effetti a decorrere dal 1-7-1964, la corresponsione al personale regionale e al personale statale comandato in servizio presso la Regione dell'indennità integrativa speciale nella nuova misura di Lire 10.800 mensili nette;
2°) di approvare la relativa spesa annua prevista in Lire 21.744.000 (ventunmilioni settecentoquarantaquattromila) circa, da finanziare per metà con imputazione ai capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario per il 2° semestre 1964 corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari:
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Capitoli di bilancio |
Spesa semestrale |
Spesa annua |
|
11 |
6.024.000 |
12.048.000 |
|
15 |
1.368.000 |
2.736.000 |
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20 |
24.000 |
48.000 |
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38 |
24.000 |
48.000 |
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74 |
720.000 |
1.440.000 |
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77 |
24.000 |
48.000 |
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82 |
336.000 |
672.000 |
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83 |
48.000 |
96.000 |
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100 |
144.000 |
288.000 |
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103 |
528.000 |
1.056.000 |
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123 |
72.000 |
144.000 |
|
124 |
1.320.000 |
2.640.000 |
|
266 |
240.000 |
480.000 |
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Totale |
10.872.000 |
21.744.000 |
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