Objet du Conseil n. 235 du 30 décembre 1964 - Verbale
OGGETTO N. 235/64 - PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DI STUDIO E, IN SEGUITO, ALL'ESAME E ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara che sono presentati al Consiglio nella odierna adunanza, i seguenti disegni di legge, con relazioni illustrative, da sottoporre all'esame delle competenti Commissioni consiliari permanenti di studio e, in seguito, all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale:
a) disegno di legge regionale concernente: Approvazione di maggiore spesa per la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, in esecuzione della legge regionale 20-5-1964 numero 6;
b) disegno di legge regionale concernente: Approvazione di maggiore spesa per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale Regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961 n. 6;
c) disegno di legge regionale concernente: Approvazione di spesa per indennità di residenza ai farmacisti rurali;
d) disegno di legge regionale concernente: Corresponsione di un assegno assistenziale di accompagnamento ai ciechi civili;
e) disegno di legge regionale concernente: Adeguamento della misura dell'assegno di riconoscimento da corrispondere agli ex Insegnanti delle Scuole sussidiate;
f) disegno di legge regionale concernente: Autorizzazione alla Giunta Regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne, di Aosta.
Precisa che i sopraelencati disegni di legge prevedono spese per complessive Lire 184 milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.
Rileva che tali spese potranno essere finanziate mediante prelievi dall'apposito capitolo (fondo di riserva) n. 150 del bilancio stesso "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento", capitolo recante lo stanziamento di Lire 184 milioni.
Osserva che la presentazione dei sopra elencati disegni di legge giustifica, appunto, lo stanziamento di tale spesa al citato capitolo 470 del bilancio.
IL CONSIGLIO
prende atto dell'avvenuta presentazione al Consiglio, nella odierna adunanza e ai fini di cui sopra, dei seguenti disegni di legge e delle relative relazioni illustrative:
DISEGNO DI LEGGE A
Oggetto: Relazione al disegno di legge riguardante: "Approvazione della spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6".
Con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è stata approvata la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, affetti da invalidità totale.
Il disegno di legge sottoposto all'esame del Consiglio Regionale prevedeva la concessione degli assegni in questione a favore degli invalidi civili, sino al compimento del 65° anno di età, con una spesa annua prevista, in via di larga massima, in Lire 30.000.000.
Dopo il compimento del 65° anno di età, cessando la corresponsione degli assegni mensili di cui si tratta, gli invalidi avrebbero potuto fruire della assistenza prevista dalla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione di tale disegno di legge ne ha modificato l'articolo 2, abolendo il limite massimo di età (65 anni).
Da tale modifica e da un imprevedibile notevole numero di domande di assistenza pervenute è derivato un sensibile aumento della spesa annua a carico regionale per la corresponsione degli assegni mensili di cui si tratta, per cui si rende necessario aumentare l'apposito stanziamento di bilancio rispetto alla previsione iniziale.
Si rileva che, allo stato attuale, non è ancora possibile una valutazione precisa della spesa annua da sostenere, in quanto continuano a pervenire numerose domande di assistenza e devesi ancora provvedere a numerose visite di accertamento della invalidità dei richiedenti l'assistenza.
Si può, tuttavia, prevedere che la spesa annua a carico regionale per la corresponsione degli assegni in questione possa assestarsi sulla base di una novantina di milioni all'anno. Nel 1965 dovranno essere corrisposti anche assegni arretrati, con decorrenza 1° gennaio 1964, a favore di numerosi invalidi i quali hanno presentato domanda di assistenza entro il 30 giugno 1964.
Tenuto presente quanto sopra, si deve provvedere all'aumento, da Lire 30 milioni a Lire 140 milioni, dello stanziamento del capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 sul quale grava la spesa per la corresponsione degli assegni di cui si tratta: alla integrazione di tale stanziamento si può provvedere mediante prelievo della somma di Lire 110 milioni dall'apposito Capitolo 150 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento".
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, da sottoporre all'esame dell'apposita Commissione consiliare permanente di studio e, in seguito, all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale.
LEGGE REGIONALE
N. : APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è approvata per l'anno 1965 la spesa di Lire 140 milioni, da finanziare sull'apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 previo aumento da Lire 30.000.000 a Lire 140 milioni, dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo della somma di Lire 110 milioni dal capitolo 150 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 2
Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni integrativi di cui al precedente articolo sarà stanziata la somma annua di Lire 90 milioni sull'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1966 e per gli anni successivi, corrispondente al capitolo di spesa 470 del bilancio per l'anno 1965.
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle di Aosta.
Aosta, lì
DISEGNO DI LEGGE B)
Oggetto: Relazione al disegno di legge regionale concernente : "Approvazione della spesa annua per la gestione dell'Emoteca regionale (Centro Trasfusionale Regionale).
Con legge regionale 21-7-1961 n. 6 fu approvata l'istituzione di una Emoteca regionale (Centro Trasfusionale Regionale), in Aosta, presso l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile.
La citata legge, all'articolo 7, prevedeva in iniziali annue Lire 2 milioni le spese per il funzionamento e la gestione della Emoteca.
In base alle accertate occorrenze di spesa, per una normale gestione dei servizi della predetta Emoteca, già da tempo funzionante, risulta la necessità di determinare ed approvare in Lire 16.000.000 la spesa annua per il funzionamento dei servizi stessi.
Occorre quindi provvedere all'aumento, da L. 2.000.000 a Lire 16.000.000, dello stanziamento dell'apposito capitolo 442 del bilancio per l'anno 1965.
La maggiore spesa annua di Lire 14 milioni può essere finanziata mediante prelievo dal capitolo 150 del bilancio stesso: ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale da sottoporre all'esame della apposita Commissione consiliare di studio e, in seguito, all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale.
LEGGE REGIONALE
N. : APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE REGIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1961 N. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Le spese annue per il funzionamento della Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21-7-1961 n. 6, sono determinate ed approvate in complessive Lire 16 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e graveranno sull'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 e per i successivi esercizi finanziari.
Al finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 14 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvederà mediante aumento, da Lire 2 milioni a Lire 16 milioni, dello stanziamento dell'apposito capitolo 442 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965, mediante prelievo della somma di Lire 14 milioni dal capitolo 150 della parte spesa del bilancio stesso "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento".
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
DISEGNO DI LEGGE C)
Oggetto: Disegno di legge regionale riguardante il "Concorso della Regione nelle spese sostenute dai comuni sedi di farmacie rurali per l'indennità di residenza da corrispondere ai farmacisti".
Il problema della corresponsione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali, prevista dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 numero 1265 e successive modificazioni, non è di facile soluzione in Valle di Aosta stante la precaria situazione finanziaria della maggior parte dei Comuni sede delle farmacie stesse. In alcuni casi neppure il parziale rimborso della spesa da parte del Ministero della Sanità è sufficiente a consentire ai Comuni l'assunzione a carico del proprio bilancio della residua spesa.
Sorgono, pertanto, controversie tra i farmacisti rurali, i quali reclamano la concessione dell'indennità di residenza, e i Comuni, che lamentano la mancanza di fondi per far fronte alla relativa spesa.
Per ovviare al lamentato inconveniente ed al fine di garantire i farmacisti rurali, la Regione potrebbe rimborsare ai Comuni sede di farmacie rurali le somme corrisposte ai farmacisti a titolo di indennità di residenza, previa riduzione delle somme versate ai Comuni stessi dal Ministero della Sanità, a' sensi dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962 n. 1352.
La misura della indennità di residenza è determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione prevista dall'art. 105 del Testo Unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'Associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo sentito il Sindaco del Comune interessato.
La misura dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali può essere stabilita fino ad un massimo di lire 200.000 annue, ma può essere elevata a lire 300.000 per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile.
L'indennità di residenza, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a Lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.
Ai titolari delle farmacie situate nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'indennità di residenza può essere concessa fino alla misura di lire 400.000 annue purché il loro reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile, non superi le 800.000 lire annue.
Le farmacie rurali attualmente funzionanti in Valle d'Aosta sono 17, di cui 14 in Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, 2 in Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e 1 stagionale (Gressoney St. Jean).
Considerato che alcune di tali farmacie hanno un reddito, tassabile agli effetti della imposta di Ricchezza Mobile, superiore al minimo fissato dalla legge per avere il diritto all'indennità.
Considerato, inoltre, che alcune farmacie in pianta organica sono attualmente prive di titolare, per cui sarà necessario espletare regolari concorsi, previa determinazione dell'indennità di residenza, la spesa annua prevista per l'eventuale intervento regionale di cui all'allegato disegno di legge regionale è di circa lire 5.000.000.
Al finanziamento della spesa annua di lire 5 milioni si può provvedere mediante la istituzione su apposito istituendo nuovo capitolo di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965 e per gli anni successivi, con lo stanziamento annuo di lire 5 milioni; tale somma, per l'anno 1965, potrebbe essere prelevata dallo apposito capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio di previsione ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare permanente di studio e, in seguito, all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale.
LEGGE REGIONALE
N. : CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELLA VALLE DI AOSTA SEDI DI FARMACIE RURALI PER L'INDENNITA' DI RESIDENZA CORRISPOSTA AI FARMACISTI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare ogni anno il rimborso, a decorrere dall'anno 1965, ai Comuni della Regione, sedi di farmacie rurali, delle somme corrisposte ai farmacisti a titolo di indennità di residenza, con riduzione delle somme rimborsate dal Ministero della Sanità ai Comuni a' sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962 n. 1352.
Art. 2
La domanda di rimborso, indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, dovrà essere presentata dai Comuni entro il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione al Comune, da parte del Ministero della Sanità, della assunzione di una quota di spesa a carico dello Stato o della non assunzione di quote di spesa a carico dello Stato.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del mandato di pagamento dell'indennità di residenza corrisposta al farmacista rurale.
Art. 3
Per la concessione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali e per la determinazione della misura della indennità stessa si applicano le norme previste dall'articolo 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.
Le farmacie rurali regolarmente autorizzate e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate "non di nuova istituzione".
Art. 4
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 5.000.000 saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
Per il finanziamento della spesa di Lire 5.000.000 per l'anno 1965 è approvata l'istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 del seguente nuovo capitolo di spesa???.: "Spese per rimborso ai Comuni dell'indennità di residenza corrisposta ai farmacisti rurali", con lo stanziamento di lire 5.000.000, da prelevare dal capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 5
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
DISEGNO DI LEGGE D)
Oggetto : Relazione al disegno di legge regionale riguardante "Assistenza integrativa regionale (assegno di accompagnamento) a favore dei ciechi civili".
La corresponsione di assegni di assistenza in via continuativa, anche di modesta entità, ai numerosi privi della vista costituirebbe un grande aiuto materiale a questa categoria di super invalidi i quali, a causa della particolare menomazione fisica, si trovano nella necessità di provvedere a determinate spese che non gravano su altre categorie di invalidi pur aventi un alto grado di invalidità.
La maggior parte dei ciechi residenti in Valle d'Aosta è costituita da persone non recuperabili professionalmente perché anziane o perché affette anche da altre infermità non compatibili con la rieducazione eventuale in Istituti specializzati.
L'Unione Italiana Ciechi si batte in campo nazionale da oltre 40 anni per ottenere dallo Stato la concessione a favore dei ciechi di "assegni di accompagnamento", ma fino ad ora non è stato possibile ottenere la concessione di tali assegni da parte dello Stato.
Altre provvidenze sono state già approvate con leggi dello Stato a favore dei ciechi ed, infatti, in un primo tempo è stata prevista la concessione ai ciechi di assegni vitalizi e, in seguito, è stata prevista la concessione di una pensione non reversibile. Senonché le norme e condizioni stabilite dalle leggi per la concessione di tali provvidenze sono così restrittive che pochi ciechi possono fruire delle provvidenze stesse.
In Valle d'Aosta, poi, a causa della esistenza della piccola proprietà contadina le esclusioni sono numerose, per cui sono pochi i ciechi della Valle d'Aosta che possono beneficiare delle suddette provvidenze previste dalle leggi dello Stato.
Si ritiene quindi opportuno che il Consiglio Regionale, su proposta dell'apposita Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza, approvi un provvedimento legislativo per la concessione a favore dei ciechi di una assistenza integrativa regionale sotto forma di "assegno di accompagnamento".
Tenuto presente che i ciechi residenti in Valle d'Aosta sono circa 130 in media, la concessione di un assegno di accompagnamento eventualmente stabilito nella misura di Lire 5 mila mensili, comporterebbe una spesa annua di circa Lire 8.000.000 a carico del bilancio regionale; tale spesa è già stata prevista in apposito stanziamento del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 nel "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento".
La spesa di L. 8.000.000 potrebbe quindi essere finanziata ed approvata dal Consiglio previo parere favorevole della apposita Commissione consiliare permanente di studio sulla proposta di un disegno di legge regionale.
All'uopo è stata predisposta l'allegata proposta di disegno di legge.
LEGGE REGIONALE
N. : ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE, MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGAMENTO" A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, alle condizioni stabilite dalla presente legge, la concessione alle persone affette da cecità residenti e domiciliate in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento" e stabilito nella misura di Lire 5.000 mensili.
L'assegno di accompagnamento è personale, non è reversibile e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell'assistito.
L'assegno di accompagnamento è concesso con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La concessione dell'assegno mensile di cui sopra può essere disposta a favore di coloro che sono affetti da cecità assoluta o che non abbiano più di un ventesimo della vista normale e non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste al successivo articolo 2.
Art. 2
Non possono fruire dell'assegno i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) fruiscano di sussidi continuativi di assistenza, di pensioni, di rendite, di assegni vitalizi di carattere continuativo, oppure di propri redditi superiori a Lire 50.000 mensili;
b) siano ricoverati in Istituti con retta a carico della Regione o di altri Enti pubblici o Istituzioni e Associazioni private;
c) abbiano genitori, coniuge o figli, conviventi o non conviventi, in condizione di fornire gli alimenti, a' sensi di legge;
d) non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età;
e) siano affetti da cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato.
Art. 3
Per ottenere la concessione dell'assegno di accompagnamento gli interessati debbono inviare domanda, compilata su apposito modulo, indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'A osta.
I beneficiari dell'assegno di accompagnamento debbono trasmettere il loro certificato di esistenza in vita all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale nel mese di marzo e di settembre di ogni anno.
A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.
Art. 4
L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato da un Medico oculista designato dalla Giunta Regionale.
L'accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti è effettuato, d'ufficio, a cura dell'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno di accompagnamento è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 5
L'assegno mensile previsto dalla presente legge è concesso e corrisposto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione; in via transitoria potrà essere concesso con decorrenza dal 1° gennaio 1965 ai ciechi che ne abbiano fatto domanda entro il 30 giugno 1965 e la cui invalidità risalga a data anteriore al 1° gennaio 1965.
L'assegno è corrisposto a trimestri posticipati.
Art. 6
L'assegno dovrà essere revocato qualora vengano meno le condizioni e i. requisiti necessari previsti dalla presente legge e qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti. L'assegno dovrà, inoltre, essere revocato qualora l'assistito trasferisca la sua residenza o il suo domicilio fuori del territorio della Valle d'Aosta.
Art. 7
I beneficiari dell'assegno possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per il riaccertamento del grado della cecità.
L'assistito che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto all'assegno.
Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire otto milioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione.
Per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965 è approvata l'istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo di spesa, con lo stanziamento annuo di Lire 8.000.000, somma da prelevare dal capitolo... della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"): capitolo? bis "Spese per assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili (legge regionale n. )".
Art. 9
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
DISEGNO DI LEGGE E)
Oggetto: Relazione ai disegno di legge riguardante l'adeguamento della misura dell'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex insegnanti delle scuole sussidiate, a' sensi della legge regionale 10-1-1961 n. 1
Con legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1 è stata approvata la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento, e che abbiano raggiunto il 55° anno di età.
L'articolo 1 della citata legge stabilisce che l'assegno annuale di riconoscimento va determinato nella misura di Lire 3.000 per ogni anno di servizio prestato e che sono esclusi dalla concessione dell'assegno annuale di cui si tratta gli Insegnanti che fruiscano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili.
È noto che in questi ultimi anni si è verificato un generale sensibile aumento dei prezzi e degli emolumenti del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti pubblici.
Si rende, pertanto, equo e si propone di adeguare la misura del menzionato assegno annuale di riconoscimento, per assicurare un tangibile e reale aiuto finanziario ai benemeriti Insegnanti che hanno per tanti anni cooperato fattivamente alla diffusione dell'istruzione elementare nelle frazioni più isolate dei Comuni della Regione.
La misura dell'assegno in questione potrebbe essere aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1965, da Lire 3.000 a Lire 6.000 per ogni anno di servizio effettivo prestato dagli ex Insegnanti, con una maggiore spesa annua a carico regionale prevista in circa Lire 3 milioni.
Tale maggiore spesa potrebbe essere finanziata mediante integrazione dello stanziamento dell'apposito capitolo 359 della parte spesa dei bilancio della Regione per l'anno 1965 "Indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate), stanziamento da aumentare della somma di Lire 3.000.000, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale da sottoporre all'esame dell'apposita Commissione consiliare permanente di studio e, in seguito, all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale.
LEGGE REGIONALE
N. ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO ANNUALE DI RICOSCIMENTO DA CORRISPONDERE AGLI EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961 N. 1.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex Insegnanti delle Scuole sussidiate a' sensi della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, è stabilito, a decorrere dal 1' gennaio 1965, nella misura di Lire seimila per ogni anno di servizio prestato.
Art. 2
La maggiore spesa derivante a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, prevista in annue Lire 3 milioni, graverà sull'apposito capitolo 359 della parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1965 e per i successivi esercizi ("Indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate).
Per il finanziamento della maggiore spesa di Lire tre milioni per l'anno 1965 è approvato l'aumento dello stanziamento del sopra citato capitolo 359 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 per l'importo di Lire tre milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
DISEGNO DI LEGGE F)
Oggetto: Relazione al disegno di Legge regionale concernente: "Autorizzazione alla Giunta Regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spesa per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta".
In esecuzione di precedenti provvedimenti legislativi sono state già approvate ed impegnate dalla Giunta Regionale spese per complessive Lire 150.000.000, per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta, da realizzare per il completamento e il funzionamento della stazione per autolinee pubbliche nella Città di Aosta.
Si richiamano, in proposito, le leggi regionali 27-6-1963 n. 18 e 22-6-1964 n. 11.
Il progetto esecutivo del costruendo fabbricato è pressoché ultimato e si prevede, pertanto, di poter mettere presto in appalto i lavori principali edilizi per la costruzione del fabbricato stesso.
In relazione a quanto già previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22-6-1964 n. 11, si propone, quindi, che il Consiglio Regionale autorizzi l'approvazione della ulteriore spesa di Lire 50.000.000, quale terzo finanziamento delle spese per la costruzione del fabbricato di cui si tratta.
La somma di Lire 50.000.000 può essere finanziata mediante l'istituzione di un apposito nuovo capitolo di spesa (capitolo 128) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, con lo stanziamento di Lire 50 milioni da prelevare dal capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, da sottoporre all'esame ed all'approvazione delle competenti Commissioni consiliari permanenti di studio e, in seguito, all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.
LEGGE REGIONALE
N. AUTORIZZAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE PER L'APPROVAZIONE, L'IMPEGNO E LA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN PIAZZA NARBONNE DI AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di Lire 50.000.000, quale terzo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne, di Aosta, per il completamento ed il funzionamento della stazione per autolinee pubbliche della Città di Aosta.
Art. 2
È approvato il finanziamento della spesa di Lire 50.000.000, di cui al precedente articolo, sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 mediante l'istituzione del seguente apposito nuovo capitolo 128 della Parte Spesa del bilancio stesso: "Spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne, di Aosta ( terzo finanziamento )", con lo stanziamento di Lire 50.000.000, somma da prelevare dal capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nei Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle di Aosta.
Aosta, lì
______
