Objet du Conseil n. 157 du 8 octobre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 157/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965".

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6. - Variazioni al bilancio preventivo per l'anno 1965", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:

---

Con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è stata autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni - a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età -, di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale nella misura massima di Lire 15.000 mensili, con una spesa annua prevista, in via di larga massima, in Lire 30.000.000.

Con successiva legge regionale 11 maggio 1965 n. 6, in relazione al notevole numero di domande di assistenza pervenute, è stata approvata per l'anno 1965, per la corresponsione dell'assegno di cui sopra, la spesa di Lire 134.000.000, da finanziare sull'apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 previo aumento, da Lire 30.000.000 a lire 134.000.000 dello stanziamento del capitolo stesso.

Con la stessa legge si è determinata in annue Lire 90.000.000 la spesa da stanziare sui capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1966 e successivi corrispondenti al capitolo 470 del bilancio preventivo per l'anno 1965.

Sino a tutto agosto ultimo scorso sono state istruite ed approvate n. 850 pratiche di invalidi e si è provveduto a liquidare agli stessi i relativi assegni.

Continuano a pervenire numerose domande di assistenza e devesi ancora provvedere a numerose visite di accertamento dell'invalidità dei richiedenti l'assistenza.

In considerazione di quanto sopra è stato accertato che la spesa approvata con la legge di cui sopra non è sufficiente, per cui, allo stato attuale, pur non essendo ancora possibile una valutazione precisa della spesa annua da sostenere, si deve provvedere all'aumento da L. 134.000.000 a L. 169.000.000 dello stanziamento del capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 sul quale grava la spesa per la corresponsione degli assegni di cui si tratta, aumentando di pari importo (da lire 90.000.000 a lire 125.000.000) l'autorizzazione di spesa sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi finanziari per l'assistenza di cui si tratta.

Alla copertura della maggiore spesa annua di Lire 35.000.000, di cui sopra, si provvederà con l'aumento, già accertato per l'anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29-11-1955 numero 1179").

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Approvi

l'unito disegno di legge regionale riguardante: "Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6."

(OMISSIS: segue disegno di legge riportato in calce al deliberato).

---

L'Assessore BALESTRI fa presente che la spesa prevista in bilancio per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, è insufficiente e che si rende, pertanto, necessario che lo stanziamento del capitolo di spesa 470 venga integrato per l'importo di Lire 35 milioni.

Aggiunge che, in relazione a tale fatto, occorre approvare le variazioni proposte al capitolo 10 della parte Entrata ed al Capitolo 470 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con quattro separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta) -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisette e un voto contrario.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione della maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965".

Disegno di legge regionale n. 20

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale N.

APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964, N. 6 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, è approvata per l'anno 1965, in aggiunta alla spesa approvata con legge regionale 11 maggio 1965 n. 11, la maggiore spesa di Lire 35.000.000, da finanziare sull'apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, mediante le seguenti variazioni del bilancio stesso:

A) Variazione allo stato di previsione della Parte ENTRATA del bilancio:

lo stanziamento annuo del capitolo 10 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179 ") è aumentato di Lire trentacinque milioni ;

B) Variazione allo stato di previsione della Parte SPESA del bilancio:

lo stanziamento annuo del capitolo 470 ("Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili - legge regionale 20-5-1964 n. 6") è aumentato di Lire trentacinque milioni.

Art. 2

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni integrativi di cui al precedente articolo per l'anno 1966 e seguenti sarà stanziata la spesa annua di Lire 125.000.000 sugli appositi istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1966 e seguenti corrispondenti al capitolo di spesa 470 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Art. 3

Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 35.000.000 per l'assistenza di cui ai precedenti articoli, si provvederà con l'aumento, già accertato per l'anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179").

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì

______