Objet du Conseil n. 154 du 8 octobre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 154/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO DA CORRISPONDERE AGLI EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961 N. 1.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente l'adeguamento dell'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex Insegnanti delle Scuole Sussidiate, a' sensi della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:

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Con legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1 è stata approvata la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle di Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento, e che abbiano raggiunto il 55° anno di età.

L'articolo 1 della citata legge stabilisce che l'assegno annuale di riconoscimento va determinato nella misura di L. 3000 per ogni anno di servizio prestato e che sono esclusi dalla concessione dell'assegno annuale di cui si tratta gli Insegnanti che fruiscano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili.

E' noto che in questi ultimi anni si è verificato un generale sensibile aumento dei prezzi e degli emolumenti del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti pubblici.

Si rende, pertanto, equo e si propone di adeguare la misura del menzionato assegno annuale di riconoscimento, per assicurare un tangibile e reale aiuto finanziario ai benemeriti Insegnanti che hanno per tanti anni cooperato fattivamente alla diffusione dell'istruzione elementare nelle frazioni più isolate dei Comuni della Regione.

La misura dell'assegno in questione potrebbe essere aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1965, da Lire 3.000 a Lire 6.000 per ogni anno di servizio effettivo prestato dagli ex Insegnanti, con una maggiore spesa annua a carico regionale prevista in circa Lire 3 milioni.

Tale maggiore spesa può essere finanziata mediante integrazione dello stanziamento dell'apposito capitolo 359 della parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965 ("Indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate), stanziamento da aumentare della somma di Lire 3.000.000, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Lo stanziamento del capitolo 150 di bilancio, ammontante a Lire 184 milioni, comprende infatti anche la spesa di Lire tre milioni per la maggiore spesa di cui si tratta per l'anno 1965, come risulta dal n. 5 dell'allegato E) alla legge regionale 24 febbraio 1965 n. 3, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965.

All'uopo è stato predisposto l'allegato

disegno di legge regionale già sottoposto all'esame della apposita Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione, che ha espresso in merito parere favorevole.

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore ANDRIONE fa presente che il Consiglio ha già avuto occasione di esaminare l'argomento in discussione nella seduta del 30 dicembre 1964 in cui, dopo aver preso atto dell'avvenuta presentazione del disegno di legge di cui si tratta, ha concordato sulla proposta della Giunta di sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare permanente di studio il provvedimento legislativo in questione.

Fa presente che, come risulta dalla relazione soprariportata, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole in merito al disegno di legge in esame.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Il Persidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque) - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'adeguamento dell'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex Insegnanti delle Scuole Sussidiate, a' sensi della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1:

Disegno di legge regionale n. 18

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale N.

ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO DA CORRISPONDERE AGLI EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961 N. 1.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex Insegnanti delle Scuole sussidiate, a' sensi della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, è stabilito, a decorrere dal l° gennaio 1965, nella misura di Lire seimila per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, prevista in annue Lire 3 milioni, graverà sull'apposito capitolo 359 della parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1965 e per i successivi esercizi ("Indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate").

Per il finanziamento della maggiore spesa di Lire tre milioni per l'anno 1965 è approvato l'aumento dello stanziamento del sopracitato capitolo 359 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 per l'importo di Lire tre milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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