Objet du Conseil n. 153 du 8 octobre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 153/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1960 N. 8, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO ED IL COMMERCIO.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, riguardante l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:

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Con legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 sono state emanate norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

In esecuzione delle norme previste dalla sopracitata legge, sono state istituite e funzionano attualmente le seguenti Sezioni dell'Istituto predetto:

Addetti alla segreteria d'azienda (in Aosta e a Châtillon);

Applicati ai servizi amministrativi (in Verrès e a Pont St. Martin);

Congegnatori meccanici (in Aosta e a Pont St. Martin);

Elettromeccanici (in Verrès);

Addetto alla segreteria e all'Amministrazione d'albergo (in St-Vincent);

Addetti ai servizi alberghieri di cucina (in St-Vincent);

Addetti ai servizi di sala e bar (in St-Vincent).

In seguito all'incremento e all'attività del predetto Istituto Professionale e alle necessità delle Sezioni ad indirizzo alberghiero, si rende necessaria la emanazione di norme integrative e modificative di quelle già approvate con la soprarichiamata legge regionale di istituzione dell'Istituto Professionale.

All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, che viene sottoposto all'esame e alla approvazione del Consiglio Regionale.

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore ANDRIONE illustra brevemente la relazione al disegno di legge fornendo chiarimenti in merito alle modificazioni proposte dalla Giunta alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 8; riferisce in modo particolare sugli articoli 2 e 5 del disegno di legge regionale in esame, nonché sulla nuova tabella organica dell'Istituto Professionale Regionale.

Informa il Consiglio che, in seguito al favorevole interessamento del Dr. Cerbo, Vice Direttore presso la Direzione Generale per l'Istruzione Professionale, in Roma, l'Amministrazione Regionale ha ottenuto la equiparazione totale dell'Istituto Professionale Regionale agli Istituti Professionali Statali per quanto riguarda il personale, per cui è stato possibile ottenere l'assegnazione, in posizione di comando, di un Preside che ha vinto recentemente un concorso di Stato.

Aggiunge, su richiesta del Consigliere Pedrini, che l'assunzione di Insegnanti per l'Istituto Professionale Regionale avviene secondo le norme stabilite per l'assunzione di Insegnanti presso gli Istituti Professionali dello Stato.

Il Consigliere DUJANY chiede all'Assessore Andrione di rispondere ai seguenti quesiti:

- quanti sono, alla data di oggi, gli alunni frequentanti le singole Sezioni dell'Istituto Professionale Regionale;

- quando l'Assessore ritiene che possano essere ricoperti i posti di organico previsti nella nuova tabella, tenuto presente che il personale di ruolo dà maggiore garanzia di un profitto continuo nello studio da parte degli alunni che non il personale incaricato o comandato;

- perché, all'articolo 5 del disegno di legge regionale, viene data delega alla Giunta per quanto riguarda l'approvazione delle spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire 160 milioni.

Ritiene che, per erogare una così rilevante spesa annua di gestione la Giunta dovrebbe avvalersi della collaborazione della Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica; propone, quindi, che, dopo le parole " ...con deliberazione della Giunta Regionale", siano inserite le parole "sentita la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica".

L'Assessore ANDRIONE risponde, in primo luogo, all'ultimo quesito posto dal Consigliere Dujany osservando che, mentre negli Istituti Professionali dello Stato la gestione degli Istituti stessi è affidata a Consigli di Amministrazione, all'articolo 4 del disegno di legge in esame è stabilito quanto segue, che costituisce un emendamento aggiuntivo all'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8: "Per la gestione dell'Istituto Professionale Regionale sono demandate alla Giunta Regionale le attribuzioni previste dalle norme vigenti per i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali Statali".

Ne consegue, osserva l'Assessore Andrione, che la gestione degli Istituti Professionali Statali essendo di competenza dei Consigli di Amministrazione degli Istituti stessi, rientra nella competenza della Giunta Regionale l'approvazione delle spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale.

In merito al secondo quesito, comunica che i posti in organico vengono, se possibile, assegnati a personale di ruolo e che, se non vi è personale di ruolo, i posti vengono assegnati a personale insegnante abilitato oppure, in mancanza, a personale incaricato od a semplici laureati e, in alcuni casi, anche a personale non in possesso di laurea, cioè a studenti universitari.

Precisa che i posti previsti nella tabella organica sono stati stabiliti tenendo presenti le necessità scolastiche dell'Istituto Professionale Regionale e non in relazione al numero degli Insegnanti in servizio presso l'Istituto stesso nel mese di ottobre 1965.

Per quanto riguarda il primo quesito, - circa il numero attuale degli alunni frequentanti le singole Sezioni dell'Istituto Professionale Regionale -, dichiara di riservarsi di dare in seguito una risposta precisa in merito al Consigliere Dujany, dovendo assumere le informazioni del caso presso l'Istituto Professionale Regionale.

Comunica di essere in grado soltanto di dare una risposta approssimativa sul numero degli alunni frequentanti le Sezioni di Aosta dell'Istituto Professionale Regionale, che sono circa 220.

Il Consigliere BIONAZ osserva che il Consigliere Dujany ha proposto che la Giunta senta il parere della Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica prima di deliberare in merito alle spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire 160 milioni.

L'Assessore ANDRIONE risponde che le spese di cui si tratta sono spese ricorrenti, di ordinaria amministrazione, per cui non ritiene accoglibile la proposta del Consigliere Dujany.

Il Consigliere BIONAZ rileva che le spese relative all'arredamento ed all'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale sono spese di carattere straordinario; ritiene, quindi, che debba essere accolto l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany.

L'Assessore ANDRIONE ribadisce il concetto, già espresso, che le spese di cui si tratta rientrano nella gestione normale dell'Istituto Professionale Regionale, per cui non occorre sentire previamente il parere della Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica in merito a tali spese.

Il Consigliere DUJANY ritiene necessario di stabilire, con apposite norme regolamentari, le misure percentuali dell'intervento finanziario regionale, in favore dei vari Istituti scolastici della Valle d'Aosta, per quanto concerne le spese relative all'arredamento e all'attrezzatura di tali Istituti, e ciò allo scopo di usare lo stesso criterio e una uguale base di misura per tutti gli Istituti scolastici.

L'Assessore ANDRIONE dichiara di non condividere il punto di vista espresso dal Consigliere Dujany, perché vi sono dei Comuni che dispongono di possibilità finanziarie, ad esempio quello di St-Vincent, e che sono quindi in grado di sostenere una spesa maggiore per quanto riguarda l'attrezzatura di Scuole (banchi, tavoli, cattedre, ecc.) rispetto ai Comuni che versano in critiche condizioni di bilancio.

Precisa che in questi casi è doveroso che il concorso finanziario regionale nelle spese per l'acquisto dell'attrezzatura occorrente per l'arredamento sia concesso in misura percentuale maggiore che per gli altri Comuni.

Il Consigliere DUJANY osserva che il ragionamento dell'Assessore Andrione può essere anche giusto teoricamente, ma che, all'atto pratico, potrebbe essere pericoloso, perché una determinata situazione politica locale potrebbe influire, ad un dato momento, nella determinazione della misura percentuale dell'intervento finanziario regionale in favore di certi Istituti scolastici.

Raccomanda, quindi, vivamente all'Assessore Andrione di predisporre opportune norme per la regolamentazione di tale materia.

Riferendosi quindi al secondo quesito posto, osserva che l'Assessore Andrione non ha risposto in modo esauriente per le ragioni che illustra.

Richiama, in proposito, l'attenzione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione sul seguente articolo 15 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 (Istituzione di un Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio):

"Il posto di Preside è conferito, mediante pubblico concorso per titoli e per esami, bandito dal Consiglio Regionale, al quale possono partecipare gli Insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti tecnici e Istituti professionali, nonché i Direttori delle Scuole tecniche e di Avviamento a indirizzo corrispondente che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, banditi dalla Giunta Regionale e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica".

Il Consigliere Dujany chiede all'Assessore Andrione se intenda dare esecuzione alla soprariportata disposizione legislativa.

L'Assessore ANDRIONE ricorda di aver detto che l'Amministrazione Regionale ha chiesto ed ottenuto l'equiparazione, a tutti gli effetti, dell'Istituto Professionale Regionale agli Istituti Professionali Statali, il che significa che il servizio prestato dagli Insegnanti statali presso l'Istituto Professionale Regionale è considerato valido, agli effetti giuridici ed economici, come servizio prestato presso gli Istituti Professionali Statali.

Fa presente che, se i posti in organico venissero messi a concorso, come richiesto dal Consigliere Dujany, avverrebbe che il personale in pianta organica non avrebbe la possibilità di farsi trasferire presso Istituti Professionali Statali, perché non sono ancora state emanate le norme di attuazione del D.L.C.P.S. 11 novembre 1946 n. 365, che prevede il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali, e viceversa, "secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento".

Ritiene, quindi, opportuno, non bandire per ora pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico, ma chiedere al Ministero della Pubblica Istruzione che i posti stessi siano coperti provvisoriamente con Insegnanti statali in posizione di comando.

Questo, - egli dice -, rientra nell'ambito del problema di fondo della Scuola in Valle d'Aosta, problema che, come tutti sanno, non è ancora stato risolto.

Il Consigliere DUJANY rileva che vi è una distinzione netta, per quanto riguarda l'ordinamento scolastico, fra la Scuola Materna, la Scuola Elementare e la Scuola Media (istruzione primaria e secondaria) e la Scuola Professionale Regionale, il cui ordinamento è di competenza specifica della Regione.

Dichiara, che a suo avviso, non vi è una valida ragione per non bandire i concorsi per la copertura dei posti di organico dell'Istituto Professionale Regionale mediante la nomina di Insegnanti titolari dei posti di ruolo.

Circa il problema di fondo della Scuola in Valle d'Aosta, ritiene opportuno che l'Assessore alla Pubblica Istruzione faccia una comunicazione in merito al Consiglio, in una delle prossime sedute, affinché il Consiglio sia reso edotto dell'importante problema e possa discuterlo e approfondirlo.

L'Assessore ANDRIONE precisa che l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta ha potuto istituire, con legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, l'Istituto Professionale Regionale perché la Regione ha potestà legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale, mentre invece non ha alcuna potestà legislativa per l'istituzione di qualsiasi altra Scuola, per cui se si vuole, ad esempio, istituire una Scuola Media, occorre che la Scuola sia riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica.

Fa presente che lo stato giuridico ed economico del personale Insegnante dell'Istituto Professionale Regionale è regolato dalle leggi dello Stato e informa che la Giunta Regionale preferisce non bandire i concorsi per la copertura dei posti di organico dell'Istituto Professionale Regionale sino a quando non sarà definito il problema generale della Scuola e del personale Insegnante in Valle d'Aosta.

In merito alla richiesta del Consigliere Dujany intesa ad ottenere che il problema della Scuola sia discusso in una prossima seduta di Consiglio, osserva che, prima di aprire un tale dibattito, è opportuno che i Signori Consiglieri leggano attentamente il Decreto Legislativo C.P.S. 11 novembre 1946 n. 365 (Ordinamento delle Scuole e del personale Insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli Studi); gli articoli 2, 3, 4, 39 e 40 dello Statuto regionale, nonché il progetto di legge Codignola-Borghi presentato di recente al Parlamento.

Dichiara che la sostanza del problema consiste nel sapere se il personale Insegnante della Valle d'Aosta dipende dalla Regione, come stabilito dalle leggi dello Stato, oppure se dipende in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione, come avviene di fatto attualmente.

Il Consigliere DUJANY ritiene che il problema sia ancora più ampio di quanto accennato dall'Assessore Andrione e, cioè, che occorre definire non soltanto il problema degli Insegnanti, ma sapere anche se la Scuola deve dipendere dalla Regione o dallo Stato.

L'Assessore ANDRIONE osserva che non vi è dubbio alcuno circa la dipendenza della Scuola dall'Amministrazione Regionale, perché le Scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta sono state trasferite fin dal 1947, con legge dello Stato, alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta.

Aggiunge che, a' sensi dell'articolo 4 dello Statuto regionale, la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3 dello Statuto stesso.

Fa presente che la questione è, invece, diversa per quanto riguarda il problema del personale insegnante, il cui stato giuridico ed economico è stabilito dalle leggi dello Stato e, pertanto, occorre fare emanare una legge dello Stato che stabilisca le modalità di trasferimento del personale insegnante in Valle d'Aosta in modo che si possano conoscere esattamente i limiti della competenza regionale sul personale della Scuola.

Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3 - Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 5 - Il Consigliere DUJANY, riferendosi alla richiesta già fatta in sede di discussione di carattere generale sul complesso della legge, propone che all'articolo 5, dopo le parole " ... con deliberazione della Giunta Regionale", siano inserite le parole "sentita la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica".

L'Assessore ANDRIONE ripete le ragioni di principio per le quali non ritiene che la Giunta debba sentire preventivamente il parere della Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica ogni qualvolta debba deliberare circa l'approvazione di spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale.

Segue discussione in merito fra il Consigliere DUJANY, il quali ribadisce il proprio punto di vista, il Presidente, MARCOZ e l'Assessore ANDRIONE, i quali esprimono l'avviso che la Commissione consiliare potrebbe essere sentita, tutt'al più, su problemi di una certa importanza, ad esempio, sulla istituzione di nuove Sezioni dell'Istituto Professionale Regionale.

Il Consigliere DUJANY chiede che sia messa ai voti la proposta di approvazione dell'emendamento aggiuntivo da lui proposto.

Il Consigliere GERMANO dichiara che i Consiglieri del gruppo comunista voteranno contro l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany non già perché non siano sottoposte a controllo le spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, ma perché non intendono che tale controllo, che viene già fatto a' sensi di legge, sia demandato ad un organo estraneo alla gestione del predetto Istituto.

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany.

Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti contrari diciotto e voti favorevoli nove, - astenutosi dalla votazione il Consigliere Cusumano -, ha respinto l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany all'articolo 5 (Consiglieri presenti: ventotto; astenutosi dalla votazione il Consigliere Cusumano; Consiglieri votanti: ventisette).

Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che l'articolo 5 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza modificazioni (Consiglieri presenti: ventotto; Consiglieri votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Albaney, Bionaz, Cusumano, Dujany, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Montesano, Personnettaz e Verthuy).

Articoli 6 e 7 e tabella organica - Si dà atto che gli articoli 6 e 7 e la tabella organica allegata alla legge sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi con tre separate votazioni per alzata di mano, senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame e l'annessa tabella organica sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con otto separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente MARCOZ, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, riguardante la istituzione e il funzionamento dell'Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio:

Disegno di legge regionale n. 17

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale N. :

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1960 N. 8, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

La denominazione dell'Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, istituito con l'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, è modificata come segue:

"Istituto Professionale Regionale per la Industria, l'Artigianato, il Commercio e le Attività Alberghiere".

Il predetto Istituto è equiparato, a tutti gli effetti, agli analoghi Istituti Professionali statali.

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 è modificato come segue:

"L'Istituto Professionale Regionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'Industria, dell'Artigianato, del Commercio e delle Attività Alberghiere.

L'Istituto stesso è costituito dalle seguenti Scuole Professionali, ciascuna delle quali comprende varie Sezioni:

1) Scuola Professionale per l'industria meccanica ed elettrotecnica, con Sezioni per: aggiustatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, congegnatone meccanico, meccanico tornitore, meccanico fresatore, elettricista, elettromeccanico, elettricista per automezzi;

2) Scuola Professionale per l'industria edile, con Sezioni per: muratore, carpentiere in legno e ferro, aiuto assistente edile;

3) Scuola Professionale per l'industria idraulica, con Sezioni per: installatore di impianti idraulico-sanitari;

4) Scuola Professionale per l'industria del legno, con Sezioni per: falegname, mobiliere;

5) Scuola Professionale per attività ed impieghi commerciali, con Sezioni per: addetti alla segreteria d'azienda, addetti alla contabilità d'azienda, applicato ai servizi amministrativi, stenodattilografo;

6) Scuola Professionale per le attività alberghiere, con Sezioni per: addetto alla segreteria e all'Amministrazione di alberghi, addetto ai servizi di sala e bar, addetti ai servizi alberghieri di cucina".

Art. 3

L'articolo 9 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 è completato con l'aggiunta del seguente nuovo comma finale:

"c) Per le Scuole Alberghiere: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; merceologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; pratica commerciale e contabilità generale; organizzazione e amministrazione alberghiera; lingue estere; nozioni di amministrazioni; dattilografia; religione; educazione fisica".

Art. 4

L'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 è completato con l'aggiunta del seguente nuovo primo comma:

"Per la gestione dell'Istituto Professionale Regionale sono demandate alla Giunta Regionale le attribuzioni previste dalle norme vigenti per i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali statali".

Art. 5

Le spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire centosessanta milioni, sono a carico della Regione e sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 (capitoli 380, 381, 382, 383, 384, 385, 393, 407, 417), che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.

Art. 6

La tabella organica dell'Istituto Professionale Regionale annessa alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 è sostituita dalla nuova tabella organica annessa alla presente legge.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO E LE ATTIVITA' ALBERGHIERE

(Allegato A annesso alla legge regionale 1965 N. )

Qualifica

Numero dei posti

Personale di ruolo

1) Preside senza insegnamento (1a categoria)

1

2) Cattedre d'insegnamento (ruolo A)

18

3) Insegnanti tecnici-pratici (*)

9

4) Segretario economo

1

5) Applicati

7

6) Personale di servizio

15

Personale incaricato

7) Incarichi d'insegnamento per complessive 240 ore settimanali.

8) Incarichi d'insegnamento tecnico-pratico per complessive ore 108 settimanali.

( * ) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti Tecnici.

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