Objet du Conseil n. 187 du 28 octobre 1965 - Verbale
OGGETTO N. 187/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE PROVVIDENZE REGIONALI PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
L'Assessore all'Industria e Commercio, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 ottobre 1965:
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È nota la particolare critica situazione in cui versano da tempo vari settori dell'industria, non solo in campo regionale, ma anche in campo nazionale, particolarmente per quanto riguarda il settore dell'industria edilizia.
La crisi in questo ultimo settore si ripercuote negativamente in varie altre attività industriali ed economiche collaterali, il che ha indotto lo Stato e altri Enti pubblici territoriali (Regioni a statuto speciale, Province, grandi Comuni) ad adottare provvedimenti e provvidenze tendenti a favorire la ripresa del l'industria edilizia, particolarmente nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Trattasi di provvedimenti con i quali si ottiene lo scopo di rimettere in attività il settore edilizio, di incrementare le attività collaterali, di incrementare l'occupazione operaia e di dare la possibilità alle famiglie meno abbienti di accedere, mediante agevolazioni varie, specialmente mediante agevolazioni creditizie, alla proprietà delle abitazioni.
Senza citare i numerosi e noti provvedimenti legislativi già adottati dallo Stato in questa materia (vedasi l'ultimo più recente decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022, recante norme per la ripresa dell'attività edilizia), si richiamano, in particolare, i provvedimenti già adottati, ad esempio, dalla Regione Sarda e dalla Provincia di Milano.
L'Amministrazione Provinciale di Milano ha adottato, fin dall'anno 1963, un provvedimento per la concessione alle Società Cooperative di contributi nella misura del 2,50 per cento degli interessi sulle somme impiegate per la costruzione di case di abitazione di tipo economico-popolare nella circoscrizione provinciale, alla condizione che le Cooperative stesse non siano ammesse a beneficiare di contributi o di qualsiasi altra analoga provvidenza dello Stato o di altri Enti pubblici.
La Regione Sarda, con legge regionale 22-3-1960 n. 4, ha stabilito di concedere a favore di Cooperative e di privati, singoli o associati, contributi nella misura del 2% degli interessi relativi a mutui, erogati dagli Istituti autorizzati, assunti per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione.
Poiché anche in Valle d'Aosta il fenomeno della crisi dell'industria edilizia si manifesta in modo preoccupante, con le ripercussioni negative più sopra accennate, si rende necessario ed urgente l'intervento della Regione per l'attuazione di analoghe provvidenze locali, ad integrazione dei provvedimenti già adottati dallo Stato in campo nazionale, tenuto conto delle insufficienze dei fondi attualmente disponibili in relazione alle necessità.
A tal fine, in relazione al capoverso a) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, sottoposto all'esame della apposita Commissione consiliare permanente.
Il disegno di legge prevede che, allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, associati o riuniti in cooperative, che intendano costruire nuovi alloggi o nuove case di abitazione, acquistare alloggi (in primo acquisto) in case di abitazione di nuova costruzione ovvero apportare ad abitazioni, già di loro proprietà, completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, di contributi regionali, per la durata di anni venti, nella misura costante del quattro per cento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l'Amministrazione Regionale.
I contributi sono versati dall'Amministrazione Regionale direttamente agli Istituti di Credito mutuanti.
Non è consentito il cumulo dei contributi regionali previsti dalla presente legge con altri contributi, statali o regionali, a favore dell'attività edilizia.
L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al valore accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ciascun alloggio i cinque milioni di lire.
I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d'Aosta, non aventi le caratteristiche di lusso previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni e precisate nella tabella allegata al D. M. 4-12-1961.
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti corrispondenti alla annualità di ammortamento.
Ai mutuatari è data, però, la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il versamento del residuo debito, ivi comprese le residue quote annuali del contributo regionale, con lo sconto al tasso concordato con gli Istituti di Credito all'atto della stipulazione del mutuo.
Il disegno di legge di cui si tratta, all'articolo 16, prevede che, per la concessione de; contributi di cui all'articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 500 milioni annui per 5 anni, è autorizzata a carico della Regione, per l'intera durata dei mutui, la spesa complessiva di Lire 2 miliardi pari a Lire 400.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1966 e fino all'esercizio 1985;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1967 e fino all'esercizio 1986;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1968 e fino all'esercizio 1987;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1969 e fino all'esercizio 1988;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata cl; 20 anni, a partire dall'esercizio 1970 e fino all'esercizio 1989.
Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Per il finanziamento e la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà, a decorrere dall' esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1989, mediante la istituzione di apposito capitolo di spesa (Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare) nei bilanci preventivi della Regione.
Il disegno di legge, all'articolo 17, prevede quanto segue:
I fondi regionali di cui al precedente art. 16 saranno destinati e assegnati per il 20 % in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 40% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40% in contributi per il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento di fabbricati già esistenti, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascun settore di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo.
Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo:
- alla zona A, comprendente i Comuni di: Aosta, Châtillon, Cogne, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès, sarà assegnata una percentuale del 43 % dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16.
- alla zona B, comprendente i rimanenti Comuni della Regione, viene assegnata una percentuale del 57% dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16.
Quanto sopra premesso,
SI PROPONE
che il Consiglio Regionale esamini ed approvi l'allegato disegno di legge regionale concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale..............N.....
PROVVIDENZE REGIONALI PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale:
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, associati o riuniti in cooperativa, che intendano costruire nuovi alloggi o nuove case di abitazione, acquistare alloggi (in primo acquisto) in case di abitazione di nuova costruzione ovvero apportare ad abitazioni, già di loro proprietà, completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, di contributi regionali, per la durata di anni venti, nella misura costante del quattro per cento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l' Amministrazione Regionale.
I contributi sono versati dall'Amministrazione Regionale direttamente agli Istituti di Credito mutuanti.
Non è consentito il cumulo dei contributi regionali previsti dalla presente legge con altri contributi, statali o regionali, a favore dell'attività edilizia.
L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al valore accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ciascun alloggio i cinque milioni di lire.
In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta Regionale e da stipulare con Istituti di Credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi e alla erogazione di mutui per un complessivo importo non superiore a 500 milioni annui, per 5 anni.
Art. 2
I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d'Aosta, non aventi le caratteristiche di lusso previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni e precisate nella tabella allegata al D.M. 4-12-1961.
Ogni alloggio deve:
a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);
b) avere l'accesso indipendente;
c) essere fornito di servizi igienici propri;
d) essere provvisto di presa di acque nel suo interno;
e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;
f) avere una superficie utile e non superiore ai:
- mq. 65 per gli alloggi di due vani e accessori;
- mq. 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;
- mq. 95 per gli alloggi di quattro vani e accessori;
- mq. 110 per gli alloggi di cinque vani e accessori.
Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di normale necessità. Possono essere previsti impianti di ascensori per gli stabili con più di tre piani.
Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di 1° grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.
Art. 3
Le graduatorie per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 saranno formate con l'assegnazione del seguente punteggio:
a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati e per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità siano esse dipendenti o meno da esecuzione di piano regolatore: punti 5;
b) condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio sanitario del Comune: grotta, baracca, cantina o seminterrato od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante: punti 5;
c) sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali: punti 3;
d) necessità di adeguare il numero dei vani ai numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge: punti 2;
e) anzianità di lavoro in Valle d'Aosta: anni cinque: punti 0; per ogni triennio
f) condizione economica della famiglia: per le famiglie con un reddito complessivo annuo al netto della detrazione (di lire 100 mila) per il coniuge e (di lire 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico:
fino a Lire 500.000 annue punti 8
da Lire 500.001 a Lire 700.000 punti 6
da Lire 700.001 a Lire 900.000 punti 4
da Lire 900.001 a Lire 1.100.000 punti 2
Distanza dal luogo di lavoro:
oltre 20 Km. punti 4
da 15,1 a 20 Km. punti 3
da 10,1 a 15 Km. punti 2
fino a 10 Km. punti 1
Art. 4
Non può beneficiare del contributo regionale di cui ai precedente articolo 1:
a) chi non presta abitualmente la propria opera alle dipendenze di terzi, se lavoratore subordinato, o non sia iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, se artigiano;
b) chi non sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e non abbia la dimora abituale' in un Comune della Valle d'Aosta almeno cinque anni;
c) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri dei suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivi-bile nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito lordo complessivo annuo superiore a Lire 1.400.000 se lavoratore subordinato e a Lire 800.000 se artigiano, al netto della detrazione (di lire 100.000) per il coniuge e (di lire 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico;
d) il lavoratore o l'artigiano che esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario o usufruttuario di altra abitazione idonea alle proprie necessità e sita nel Comune di residenza. Per abitazione idonea si intende l'alloggio che non necessiti di opere di ammodernamento di rilievo e che sia composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, salva la maggiorazione di cui al precedente articolo 2.
e) il lavoratore o l'artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta o di altro Ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un Ente pubblico, ovvero sia proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consenta un reddito annuo superiore a Lire 240.000 oppure abbia avuto l'assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dalle Province, dai Comuni e dalla ex Gestione I.N.A. Casa, dalla Gestione Case per lavoratori (GESCAL) o dagli Enti ed Istituti contemplati nel D.P.R. 17-1-1959 n. 2 e nel D.P.R. 23-5-1964 n. 65.
Art. 5
Il proprietario dell'alloggio costruito od acquistato con il contributo della Regione non può cederlo in locazione, neanche parzialmente, prima del decorso di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto del mutuo, salvo che, per giustificati motivi, vi sia autorizzato dalla Giunta Regionale.
La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto alle quote annue di contributo ancora da maturare.
La decadenza è dichiarata dalla Giunta Regionale.
Art. 6
Il proprietario dell'alloggio costruito, completato, ampliato, ammodernato od acquistato con il contributo di cui alla presente legge non può cederlo o comunque alienarlo prima del decorso di anni dieci dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
La trasgressione al divieto comporta l'obbligo a carico del venditore della restituzione immediata in quanto percepito dalla Regione a titolo di contributo, maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.
La cessione o, comunque, l'alienazione dell'alloggio effettuata, invece nel secondo decennio, comporta la immediata cessazione delle agevolazioni concesse.
Art. 7
Al mutuatario che acquisti, a titolo oneroso, un altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima dell'estinzione del mutuo di cui alla presente legge, viene revocata, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, la concessione del contributo di cui all'articolo 1.
Art. 8
Nei casi di costruzione, completamento, ampliamento od ammodernamento di rilievo di alloggi l'erogazione del mutuo viene effettuata dall'Istituto di Credito mediante versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati e dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.
Nel caso, invece, di acquisto di alloggio l'erogazione del mutuo avviene in unica soluzione, sempre dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.
Art. 9
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti corrispondenti alla annualità di ammortamento.
Ai mutuatari è data, però, la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il versamento del residuo debito, ivi comprese le residue quote annuali del contributo regionale, con lo sconto al tasso concordato con gli Istituti di credito all'atto della stipulazione del mutuo.
Art. 10
La domanda per ottenere le agevolazioni previste dal precedente articolo 1, dovrà essere presentata, in carta da bollo, all'Assessorato regionale alle Finanze, Ufficio Demanio e Patrimonio, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di durata del piano.
Per ciascun anno di durata del piano la Commissione preposta all'esame delle domande provvederà all'approvazione della relativa graduatoria entro il mese successivo alla data di scadenza di ciascun quadrimestre utilizzando, per ciascun quadrimestre, un terzo del finanziamento annuale a disposizione del piano.
Le domande non ammesse a graduatoria utile a finanziamento verranno riprese in considerazione nei quadrimestri successivi.
Le domande per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) questionario, da predisporre a cura della Commissione di cui al successivo art. 12, contenente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'art. 3, da compilarsi in ogni sua parte;
b) documentazione della disponibilità dell'area o della superficie sulla quale sorgerà la costruzione anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare registrato, o prova della proprietà della vecchia abitazione;
c) una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera.
Art. 11
Ad avvenuta approvazione della graduatoria provvisoria da parte della apposita Commissione di cui all'articolo seguente, i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a produrre la documentazione esecutiva.
Art. 12
E' istituita presso l'Amministrazione Regionale una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:
- L'Assessore Regionale alle Finanze od un suo delegato che la presiede;
- L'Assessore Regionale all'Agricoltura e alle Foreste od un suo delegato;
- L'Assessore Regionale all'Industria ed al Commercio od un suo delegato;
- L'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici od un suo delegato;
- Il Medico Regionale od un suo delegato;
- Un rappresentante dei lavoratori, scelto per sorteggio dal Presidente della Giunta tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali;
- Un rappresentante degli artigiani, designato dalla Associazione Artigiani della Valle d'Aosta.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un impiegato addetto all'Ufficio Regionale Demanio e Patrimonio.
La Commissione funziona con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.
Art. 13
La Commissione di cui all'articolo precedente esaminale domande e la documentazione preliminare e formula la graduatoria provvisoria.
La Commissione compila, inoltre, la graduatoria definitiva sulla scorta della documentazione esecutiva presentata dai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria.
Art. 14
Le graduatorie provvisorie e definitive sono pubblicate, per il periodo di giorni quindici, all'albo pretorio dell'Amministrazione Regionale.
Entro quindici giorni dalla data di scadenza della predetta pubblicazione gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie alla Giunta Regionale, che decide in via definitiva.
Art. 15
La Giunta Regionale, sulla scorta della graduatoria definitiva approvata dalla Commissione, concede i contributi determinando l'importo dei mutui.
La Giunta Regionale fissa, altresì, i termini per la ultimazione dei lavori o per la stipulazione degli atti di acquisto.
Art. 16
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 500 milioni annui per 5 anni, è autorizzata a carico della Regione per l'intera durata dei mutui, la spesa complessiva di Lire 2.000.000.000, pari a lire 400.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1966 e fino all'esercizio 1985;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1967 e fino all'esercizio 1986;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1968 e fino all'esercizio 1987;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1969 e fino all'esercizio 1988;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1970 e fino all'esercizio 1989.
Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Per il finanziamento e la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1989, mediante la istituzione di apposito capitolo di spesa ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare") nei bilanci preventivi della Regione.
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione ed a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulla sovrimposta terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile nonché a sottoscrivere i contratti di mutui e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione, in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
Art. 17
I fondi regionali di cui al precedente articolo 16 saranno destinati e assegnati per il 20% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 40 % in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40% in contributi per il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento di fabbricati già esistenti, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascun settore di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo.
Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo:
- alla zona A, comprendente i Comuni di: Aosta, Châtillon, Cogne, Morgex, Pont-St-Martin, Verrès, sarà assegnata una percentuale del 43% dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16.
- alla zona B, comprendente i rimanenti Comuni della Regione, viene assegnata una percentuale del 57% dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16.
Art. 18
Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti.
Art. 19
Alla copertura delle spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme dei precedenti articoli si provvederà con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte Entrate dei bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 (Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179).
Art. 20
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale delta Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze nell'adunanza del 25 ottobre 1965.
LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO PER GLI AFFARI GENERALI E FINANZE
riunitasi in adunanza il 25 ottobre 1965, dopo aver attentamente esaminato e discusso lo schema di disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nei settore dell'edilizia economica e popolare",
ha espresso
parere favorevole alla approvazione dell'allegato nuovo schema di disegno di legge recante, sostanzialmente, le seguenti modifiche e rettifiche:
Articolo 3 - lettera e) - sostituire le parole "per ogni triennio successivo: punti 1" con le parole "per ogni anno successivo maturato: punti 0,50".
lettera f) - aggiungere dopo il primo capoverso le seguenti parole "da Lire 1 milione 101.000 a Lire 1 milione 400.000: punti 0". Al secondo capoverso modificare la frase "Distanza dal luogo di lavoro" in "Distanza dall'abitazione al luogo di lavoro".
Articolo 4 - lettera b) modificare la dizione della lettera b) nel modo seguente:
"chi non sia iscritto da almeno cinque anni nell'anagrafe della popolazione residente e non abbia la dimora abituale in un Comune della Valle d'Aosta".
Articolo 5 - 2° e 3° comma - modificare il 2° e 3° comma nel modo seguente:
"Ferme restando le disposizioni delle Convenzioni stipulate tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuatari, la trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate. La revoca è deliberata dalla Giunta Regionale".
Articolo 6 - 2° e 3° comma - modificare il 2° e il 3° comma nel modo seguente:
"Ferme restando le disposizioni delle Convenzioni stipulate tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuatari, la trasgressione al divieto comporta la revoca della concessione del contributo regionale, con l'obbligo a carico del venditore della restituzione immediata di quanto già percepito dalla Regione a titolo di contributo, maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo. La alienazione dell'alloggio effettuata nel secondo decennio comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate".
Articolo 7 - modificare la dizione dell'articolo 7 nel modo seguente:
"Ferme restando le disposizioni delle Convenzioni stipulate tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuatari, qualora il mutuatario, o il di lui coniuge convivente, acquisti, a titolo oneroso, un altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima dell'estinzione del mutuo, saranno revocate, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, le quote annue di contributo di cui all'articolo 1 non ancora maturate".
Articolo 10 - 1° comma - modificare le parole "entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di durata del piano" nel modo seguente "entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno di durata del piano".
2° comma - aggiungere alla fine del comma le seguenti parole "con facoltà di utilizzare i fondi eventualmente non utilizzati nei quadrimestri successivi".
4° comma - lettera c) - su proposta della Giunta:
a) aggiungere dopo le parole "dell'opera" le seguenti parole "o dei lavori da eseguire".
b) aggiungere il seguente nuovo capoverso lettera d): "d) - copia del contratto preliminare impegnativo di compravendita, se si tratta di alloggio da acquistare".
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L'Assessore COLOMBO dichiara che il provvedimento legislativo in esame si propone due obiettivi; precisa che il primo obiettivo riguarda la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, ripresa auspicata dagli operatori economici del ramo, che in quest'ultimo anno hanno dovuto fronteggiare una situazione notevolmente appesantita nei confronti della situazione dell'anno 1964, con una diminuzione media mensile di 1990 unità lavorative nei confronti dell'occupazione nell'edilizia del primo semestre 1964.
Dichiara che il secondo obiettivo è quello di far sì che finalmente molti lavoratori ed artigiani possano soddisfare alla aspirazione di poter acquisire in proprietà una casa di abitazione, aspirazione che senza l'intervento degli Enti pubblici ben difficilmente i lavoratori a reddito più basso potrebbero soddisfare.
Fa presente che l'intervento finanziario regionale previsto nel disegno di legge in discussione è un intervento assai favorevole, in quanto l'erogazione di un contributo regionale costante annuo pari al 4% del capitale preso a mutuo, si risolve praticamente nel pagamento totale degli interessi sul capitale stesso da parte della Regione, rimanendo a carico del mutuatario unicamente il rimborso del capitale.
Osserva che la durata delle operazioni di mutuo è fissata in 20 anni, con possibilità ai mutuatari di estinguere anticipatamente l'intero importo dei mutui.
Osserva che il provvedimento legislativo regionale in esame deve essere considerato come uno strumento di integrazione delle provvidenze legislative in campo nazionale nel settore dell'edilizia economica e popolare, provvidenze che, per la Valle d'Aosta, si dimostrano inadeguate alle necessità locali.
Informa che lo Stato ha assegnato alla Valle d'Aosta, tramite la GESCAL, per il triennio in corso, la somma di Lire 481 milioni per la costruzione di case popolari, somma con la quale la GESCAL prevede di costruire direttamente 24 alloggi ad Aosta, 20 a Verrès e 12 a Pont-St-Martin e altri 28 alloggi ad Aosta, con intervento finanziario delle Aziende, nonché altri alloggi, tramite Cooperative di lavoratori, cioè 12 alloggi ad Aosta, 6 a Verrès e 6 a Pont-St-Martin.
Ribadisce che, con simili provvedimenti, non è assolutamente possibile soddisfare le esigenze della popolazione locale, in particolare della Città di Aosta, in cui il problema della casa è molto sentito.
Fa presente che il provvedimento legislativo regionale tende anche a fare sì che i lavoratori possano finalmente abbandonare quegli alloggi malsani, nei quali le condizioni di vita non sono assolcatamene più accettabili, e contemporaneamente a dare la possibilità di apportare ad abitazioni di proprietà dei lavoratori completamenti, ampliamenti o ammodernamenti di rilievo, in modo da conseguire sostanziali modifiche alla attuale situazione delle abitazioni e creare condizioni di vita più progredite in Valle d'Aosta.
Dichiara di essere a disposizione dei Consiglieri per eventuali chiarimenti in merito al disegno di legge regionale in esame.
Fa presente che la Giunta ha accolto favorevolmente le modifiche proposte dalla Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze, proposte risultanti nell'allegato suppletivo distribuito ai Consiglieri nel corso della odierna seduta.
Il Consigliere BENZO dichiara di dover esprimere alcune perplessità circa il provvedimento legislativo in discussione.
Osserva, innanzitutto, che con l'intervento finanziario regionale previsto nel disegno di legge in esame a favore dei lavoratori subordinati e artigiani, - intervento finanziario che assicurerebbe la copertura dell'intera somma dovuta per interessi sul capitale preso a mutuo, - verrebbero a crearsi situazioni più vantaggiose per i lavoratori subordinati nei confronti delle condizioni offerte ai coltivatori diretti dalla legge 2 giugno 1961 n. 454 ( Piano Verde), che prevede la concessione di mutui per la costruzione di fabbricati rurali ad un tasso di interesse del 2,50%.
Fa presente che le condizioni per la concessione dei mutui di cui al disegno di legge regionale in esame sarebbero, inoltre, più vantaggiose delle condizioni previste dal Decreto legge 6 settembre 1965 n. 1022, concernente "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia", attualmente in discussione presso il Parlamento Italiano per la sua conversione in legge e che contempla un intervento finanziario statale nel pagamento degli interessi sulle somme prese a mutuo inferiore all'intervento finanziario regionale.
Ritiene che, di fronte a questa situazione, potrebbe verificarsi il caso che i lavoratori subordinati valdostani rinuncino a fruire delle provvidenze statali per richiedere solo i benefici previsti dalla legge regionale in discussione.
Pertanto, pur dichiarandosi favorevole. in linea di principio, all'approvazione del disegno di legge regionale in esame che rappresenta indubbiamente un valido strumento per consentire l'accesso al diritto di proprietà dell'abitazione ai lavoratori subordinati , propone che si soprassieda oggi all'approvazione del disegno di legge stesso, onde consentire un opportuno coordinamento delle norme del medesimo con le norme degli analoghi provvedimenti legislativi statali, allo scopo di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori che beneficeranno delle provvidenze regionali nei confronti dei lavoratori che beneficeranno delle provvidenze statali.
Il Consigliere CUSUMANO osserva che la carenza di alloggi per i lavoratori è particolarmente sentita nei Comuni industriali, cioè in quei Comuni della zona A comprendente Aosta, Châtillon, Cogne, Morgex, Pont-Saint-Martin e Verrès, ai quali sarà assegnata la percentuale del 43 % dei fondi per la concessione dei contributi di cui all'articolo i della legge in discussione, contro una percentuale del 57 per cento assegnata ai rimanenti Comuni della Regione.
Propone, quindi, di invertire dette percentuali, assegnando il 57% dei fondi alla zona A e il 43 % dei fondi alla zona B.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che nello stabilire le percentuali sopracitate si è tenuto conto anche della estensione geografica della zona A e della zona B e che quest'ultima zona è molto più estesa della precedente.
L'Assessore ANDRIONE informa che il calcolo delle percentuali di cui si tratta è stata eseguito sulla base della popolazione residente rispettivamente nella zona A e nella zona B.
Dichiara che la Giunta ha fissato quelle percentuali perché non ritiene di dover mu tare i rapporti di popolazione attualmente esistenti fra le due zone, cioè non ritiene di dover fare una politica che favorisca la urbanizzazione.
Osserva però che, per evitare che, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo in uno dei due settori territoriali di investimento previsti nella legge, una parte dei fondi assegnati alle singole zone non vengano utilizzati, si è pensato di introdurre una clausola con la quale si dà facoltà alla Giunta di autorizzare storni di fondi da una zona all'altra per le somme non utilizzate.
In questo modo, egli aggiunge, viene rispettata l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte a questa legge e non si favorisce l'esodo rurale e lo spopolamento della montagna.
Il Consigliere CUSUMANO dichiara che ci sarebbe da fare una lunga discussione sulla questione dell'urbanesimo e se l'urbanesimo rappresenti un fenomeno sociale positivo o negativo.
Ribadisce, comunque, il suo convincimento che il problema della casa per i lavoratori subordinati si presenta, attualmente, molto più urgente nelle zone industriali che non nei Comuni rurali.
Osserva, inoltre, che uno dei fattori determinanti dell'attuale crisi nel settore dell'edilizia è dovuto al fatto che gli impresari non riescono a vendere gli alloggi che già hanno costruito per cui, per incentivare questo ramo di attività, è necessario rimuovere innanzitutto questo ostacolo.
A tale scopo, propone che la percentuale del 20% destinata dall'articolo 17 della legge in discussione alla concessione di contributi per l'acquisto di nuovi alloggi sia aumentata al 40%, diminuendo del 20% la percentuale assegnata per la concessione di contributi per il completamento, ammodernamento e ampliamento di fabbricati già esistenti; e questo anche perché i lavori di completamento, ammodernamento e ampliamento di fabbricati già esistenti sono di più difficile accertamento.
Dichiara di concordare sulla percentuale del 40 % da assegnare per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi alloggi.
Fa presente, però, che è necessario stabilire norme precise in questo campo, per impedire eventuali abusi.
Ritiene che, sempre allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia in Valle d'Aosta, sarebbe opportuno adottare dei criteri meno restrittivi di quelli previsti nel disegno di legge in esame, per quanto riguarda la possibilità di accedere alla proprietà della casa, ammettendo ai benefici della legge stessa anche il lavoratore, già proprietario di un alloggio, che intendesse acquistarne un secondo per i propri familiari.
Infine, egli conclude, bisognerà porre la massima cura nella stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito mutuanti, allo scopo di superare quelle eccessive cautele che detti Istituti pongono normalmente in atto nelle operazioni di mutuo.
L'Assessore ANDRIONE ammette che uno dei motivi determinanti dell'attuale crisi nel settore dell'edilizia sia proprio la difficoltà per gli impresari di vendere gli alloggi già costruiti.
Osserva però che, nella maggioranza dei casi, si tratta di alloggi che, pur non rivestendo caratteristiche di lusso, non hanno le caratteristiche delle case popolari, nel senso soprattutto che comportano un prezzo unitario nettamente superiore alle capacità di acquisto di gran parte dei lavoratori subordinati.
Dichiara che la Giunta ha ritenuto di destinare una percentuale dei fondi alla concessione di contributi per l'acquisto di alloggi già costruiti inferiore alla percentuale dei fondi per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi alloggi appunto per incentivare quell'edilizia popolare la cui necessità è più sentita che non la necessità dell'edilizia normale.
Il Consigliere CUSUMANO osserva ancora che, finché gli Impresari edili non avranno venduto gli alloggi già costruiti, non potranno assumere l'iniziativa per la costruzione di case popolari.
A parte le osservazioni testè fatte, dichiara di essere d'accordo, in linea di principio, per l'approvazione del provvedimento legislativo in esame, anche perché assicurare l'accesso alla proprietà della casa, come, a qualunque altro diritto di proprietà, è uno dei cardini del programma del Partito Liberale, perché l'allargamento del diritto di proprietà a larghi strati di una collettività fa diminuire la carica rivoluzionaria nella collettività stessa.
Il Consigliere MONTESANO ritiene che i benefici previsti dal disegno di legge in discussione dovrebbero essere estesi anche alla categoria degli agricoltori, soprattutto per consentire agli agricoltori di trasformare delle case già di loro proprietà in alloggi da affittare ai turisti durante il periodo estivo, ricavando in questo modo un reddito integrativo del loro scarso reddito agricolo.
Chiede se il contributo regionale annuo del 4 % per un periodo di 20 anni sul capitale preso a mutuo dagli interessati sia effettivamente sufficiente a coprire l'intera somma dovuta per interessi sul capitale stesso e se la Regione abbia già concordato con gli Istituti di Credito delle convenzioni in tale senso.
Chiede, inoltre, se nelle operazioni di mutuo in questione, oltre alla garanzia offerta dal mutuatario all'Istituto di Credito, con l'iscrizione di ipoteca sull'alloggio acquistato o costruito, garanzia che non copre mai l'intero importo del capitale preso a mutuo, sia prevista anche una garanzia sussidiaria della Regione e se l'importo dei singoli mutui ammessi a contributo debba corrispondere matematicamente al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire.
Dichiara, comunque, di essere favorevole, in linea di principio, alla approvazione del disegno di legge in discussione, che rappresenta una valida iniziativa a favore dei lavoratori valdostani.
Il Consigliere PEDRINI ritiene che i benefici previsti dal disegno di legge in esame dovrebbero essere estesi anche alla categoria dei piccoli commercianti aventi locali e licenze in affitto, alle categorie degli assicuratori, dei consulenti, dei commessi viaggiatori e dei viaggiatori a percentuale, in quanto si tratta sempre di lavoratori subordinati.
Chiede, inoltre, che gli siano dati chiarimenti sui seguenti punti:
1) se nel costo accertato dell'alloggio rientri anche il costo dell'area di terreno su cui insiste il fabbricato;
2) se sia ammessa a mutuo anche la spesa per l'impianto di riscaldamento, che attualmente rappresenta una spesa non indifferente nel costo delle costruzioni;
3) se non si ritenga opportuno per gli artigiani, ad evitare una eccessiva proliferazione delle Ditte artigiane, di fissare, in analogia a quanto si è fatto per quanto riguarda la residenza in Valle d'Aosta, un periodo minimo di tempo di iscrizione all' Associazione Artigiani per poter beneficiare dei provvedimenti del disegno di legge in esame.
Riferendosi all'articolo 7 del disegno di legge, osserva che è troppo restrittivo il divieto fatto al mutuatario, e al di lui coniuge convivente, di acquistare altro alloggio prima della estinzione del mutuo, tanto più che potrebbe verificarsi il caso che detto acquisto avvenga per eredità.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che nell'articolo 7 citato dal Consigliere Pedrini si parla solo di acquisto a titolo oneroso, con esclusione quindi di eventuali acquisti a titolo di successione ereditaria o di donazione.
Il Consigliere PEDRINI dichiara, comunque, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, che può apportare dei benefici reali ai lavoratori valdostani.
Il Consigliere GERMANO, richiamandosi alle osservazioni del Consigliai e Benzo, dichiara che non è esatto quanto riferito su certi giornali secondo cui il contributo regionale previsto all'articolo 1 del disegno di legge in esame coprirebbe interamente la somma dovuta per interessi sul capitale preso a mutuo, perché il mutuatario, su 5 milioni presi a mutuo, deve restituire, in 20 anni, la somma di Lire 5.055.000.
Fa presente che a carico del mutuatario graveranno, inoltre, le spese varie, quali la spesa per l'iscrizione di ipoteca, la spesa per il contratto di mutuo, ecc., spese che ammontano a circa 100.000 lire per ogni contratto di mutuo.
Dichiara che, se per le operazioni di mutuo contemplate dalla legge 2-6-1961 n. 454 (Piano Verde) è previsto un interesse del 2,50 per cento a carico dei mutuatari, la Regione concede però ai contadini anche dei contributi in conto capitale per la costruzione di case rurali, contributi che rappresentano un intervento regionale superiore al contributo del 4% per un periodo di 20 anni ora previsto per la costruzione di case per lavoratori.
Osserva che la concessione di questi contributi a favore degli agricoltori è in atto fin dall'anno 1951 e che, mediante, in questi ultimi anni la Regione ha destinato a tale scopo dei fondi per un importo di circa 250 milioni all'anno.
Concorda sulla necessità di una opportuna coordinazione, in sede di programmazione regionale, tra le provvidenze regionali e statali non solo nei settori dell'edilizia rurale e non rurale, ma anche in tutti gli altri settori di interventi regionali.
Rileva che il disegno di legge in discussione rappresenta un valido strumento per dare la possibilità di acquisire in proprietà una casa di abitazione ad una categoria di lavoratori che finora non ha mai avuto nulla dalla Regione.
Ritiene che non vi sia il pericolo che il provvedimento legislativo regionale in discussione agisca in concorrenza con analoghi provvedimenti statali perché reca una serie di limitazioni a favore dei lavoratori a più basso reddito, per cui non tutti potranno fruire dei benefici contemplati dal provvedimento stesso.
Fa presente che i lavoratori i quali non hanno i requisiti prescritti dall'articolo 4 del disegno di legge di cui si tratta, dovranno, in caso di necessità, avvalersi delle varie leggi statali che prevedono interventi finanziari dello Stato a favore dei lavoratori per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione.
Ritiene, pertanto, che le preoccupazioni manifestate dal Consigliere Benzo non abbiano ragione di essere.
Il Consigliere DUJANY dichiara di concordare, in linea di principio, sulla necessità di un provvedimento legislativo regionale che dia la possibilità al maggior numero possibile di persone di accedere alla proprietà della casa.
Osserva che questo era un obiettivo incluso nel programma elettorale di tutti i Partiti politici.
In proposito, fa presente che in questi giorni è in discussione presso il Parlamento Italiano la conversione in legge dei Decreto L. 6 settembre 1965 n. 1022 concernente "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia", provvedimento che non deve essere sottovalutato, come cercano di fare i comunisti valdostani.
Dichiara di concordare sulla proposta di approvazione del provvedimento legislativo in discussione.
Ricorda, però, che fin dall'anno 1962 la minoranza consiliare aveva già presentato una mozione per sollecitare alla Giunta l'approvazione di un provvedimento in tale senso, mozione che non ha avuto allora esito positivo perché la questione era stata demandata ad una apposita Commissione di stadio che non è mai giunta ad una proposta concreta.
Ribadisce la necessità che le norme contemplate nel provvedimento legislativo in esame siano coordinate con le norme di altri analoghi provvedimenti regionali, soprattutto con quelle riguardanti gli interventi regionali a favore dei coltivatori diretti, nonché con le analoghe leggi dello Stato, onde evitare di creare delle sperequazioni di trattamento fra i beneficiari dei vari provvedimenti.
Ritiene che i benefici previsti dal provvedimento legislativo in esame non debbano essere limitati ai lavoratori subordinati e agli artigiani, ma debbano essere estesi anche ad altre categorie di lavoratori, quali i commercianti e gli agricoltori, pur mantenendo fisso il limite massimo riguardante il reddito lordo complessivo annuo imponibile ai fini dell'imposta complementare.
Osserva, in proposito, che si deve tener conto della caratteristica situazione della occupazione in Valle d'Aosta, in cui sono frequentissimi i casi di agricoltori operai, di agricoltori artigiani, di commercianti agricoltori e di artigiani commercianti, per cui non è sempre facile, da un punto di vista pratico, stabilire delle divisioni ben precise.
Si riserva di formulare altre osservazioni di carattere particolare in sede di discussione dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
Il Consigliere BIONAZ ritiene sia opportuno ed equo estendere il beneficio dei contributi previsti dal disegno di legge in esame al più grande numero possibile di categorie di lavoratori e anche agli emigrati valdostani che rientrano in Patria dopo aver raggiunto il limite di età per la pensione.
Osserva che, sovente, questi emigrati valdostani, che non possono più essere classificati in nessuna categoria di lavoratori, non posseggono grandi mezzi finanziari e sono proprietari di vecchi fabbricati che necessitano di ammodernamenti perché sono in cattive condizioni di abitabilità.
Riferendosi poi ai contributi regionali in conto capitale concessi agli agricoltori per la esecuzione di opere relative a fabbricati rurali, ritiene che detti contributi siano meno favorevoli agli agricoltori che non i contributi previsti nell'attuale disegno di legge per i lavoratori subordinati e gli artigiani.
Osserva, infatti, che gli agricoltori non devono solo pensare a costruire una casa di abitazione, ma anche tutti gli annessi indispensabili per la conduzione dell'azienda.
Si riserva di formulare altre osservazioni particolari in sede di discussione dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
Il Consigliere LUSTRISSY riferisce che, in un articolo apparso sul giornale "L'Unità" di domenica 24 del corrente mese, si afferma che il contributo regionale annuo del 4% per la durata di 20 anni sul capitale preso a mutuo coprirebbe l'intera somma dovuta per interessi sul capitale e che, fino ad una spesa di L. 5 milioni per ogni alloggio, il mutuo coprirebbe il totale delle spese per la costruzione o l'ammodernamento dell'alloggio stesso.
Osserva che la questione riguardante gli interessi è già stata puntualizzata dal Consigliere Germano, il quale ha precisato che l'affermazione fatta dal giornale "l'Unità" non è esatta in senso assoluto, in quanto i mutuatari devono pagare una piccola percentuale di interessi sul capitale mutuato.
Ritiene che neanche la seconda affermazione sia esatta, perché è certo superiore a Lire 5 milioni non solo il prezzo di acquisto di alloggi di superficie superiore a mq. 80, ma anche il costo di costruzione di nuovi alloggi, della superficie superiore a mq. 80, per cui il lavoratore, per poter essere ammesso a beneficiare del contributo regionale previsto nella presente legge, deve poter disporre inizialmente di un capitale che può essere anche di due o tre milioni.
Osserva, pertanto, che in sede di applicazione del provvedimento legislativo regionale si verificheranno gli stessi inconvenienti che si sono verificati in sede di applicazione delle analoghe leggi dello Stato.
Chiede che gli sia precisato quale è stato il costo medio unitario di costruzione di un alloggio preso a base per la determinazione del costo massimo di 5 milioni ammesso per ciascun alloggio, escludendo il costo dell'area su cui insiste il fabbricato.
Il Consigliere BORDON chiede all'Assessore all'Agricoltura e Foreste di chiarire se il contributo regionale previsto all'articolo 1 del disegno di legge in esame sia più favorevole del contributo regionale previsto per la costruzione di fabbricati rurali.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che la qualifica di lavoratore subordinato prevista nel disegno di legge in esame non deve essere riferita soltanto ai lavoratori dell'industria, ma a tutti i lavoratori subordinati, in qualunque settore di attività essi prestino la loro opera.
L'Assessore FOSSON precisa che la legge 2-6-1961 n. 454 (Piano Verde) prevede un concorso da parte degli agricoltori del 2,50% nei pagamento degli interessi sui mutui assunti per la esecuzione di opere riguardanti fabbricati rurali. Per quanto riguarda i contributi in conto capitale concessi dalla Regione a favore dei coltivatori diretti per l'esecuzione di opere riguardanti fabbricati rurali dichiara di non essere in grado di precisare, sul momento, se detti contributi siano più favorevoli dei contributi previsti all'articolo 1 del disegno di legge in esame a favore dei lavoratori subordinati e degli artigiani.
Fa presente che la concessione di contributi regionali per la costruzione di fabbricati rurali è subordinata a determinate condizioni e che i contributi stessi raggiungono il massimo di L. 1.500.000 per le aziende fino a 3 capi bovini, di L. 1.650.000 per le aziende fino a 6 capi bovini, di L. 1.800.000 per le aziende fino a 10 capi bovini e di L. 2.000.000 per le aziende con oltre 10 capi bovini.
Dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento legislativo in esame, che rappresenta un valido strumento a favore dei lavoratori subordinati dell'industria e dell'agricoltura, per accedere alla proprietà della casa e di non aver nulla da eccepire nemmeno sulla misura dei contributo regionale.
Ritiene però, che in linea di principio e per evitare possibili abusi, un Ente pubblico non dovrebbe assumere a proprio carico l'intero ammontare degli interessi per operazioni di prestito o di mutuo a favore di privati.
Dichiara che tale principio è sempre stato rispettato in tutti i provvedimenti regionali finora emanati in campo agricolo, all'infuori del provvedimento regionale concernente i soli prestiti di esercizio fino all'importo massimo di L. 500.000.
Assicura che, quanto prima, proporrà di modificare detto provvedimento, in modo che almeno l'1 % degli interessi faccia carico ai mutuatari.
Osserva, ad esempio, che se nella legge regionale 14-8-62 n. 17, concernente Provvidenze per promuovere lo sviluppo della viabilità rurale", fosse stata prevista l'esecuzione a totale carico della Regione delle opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali, sarebbero pervenute all'Amministrazione Regionale le domande più assurde, mentre le modalità attualmente in vigore, che consentono la concessione di contributi fino all'ammontare massimo dell'87,50% della spesa, hanno impedito che si verificassero abusi.
Ritiene, pertanto, che sarà necessario, in un secondo tempo, coordinare le norme del provvedimento legislativo in esame con le norme di altri analoghi provvedimenti regionali e statali a favore dell'agricoltura, stabilendo un intervento finanziario regionale per diminuire il tasso di interesse del 2,50% attualmente a carico degli agricoltori per l'accensione di mutui per la costruzione di fabbricati rurali ai sensi della legge statale 2-6-1961 n. 454.
Osserva, però, che anche in tale sede dovrà essere tenuto valido il principio già illustrato, nel senso che la Regione non dovrebbe mai assumere a proprio carico l'intero ammontare degli interessi per le operazioni di prestito o di mutuo a favore dei privati.
Ritiene, in proposito, che si potrebbe modificare, in seguito, la legge in esame per ricuperare a carico dei beneficiari dei contributi regionali, attraverso il meccanismo dell'ammortamento o mediante costituzione di un piccolo canone di affitto annuo, una quota dell'ordine dell'1% del capitale preso a mutuo costituendo con tali entrate un fondo da destinare alla concessione di ulteriori contributi allo stesso scopo.
Osserva che il contributo regionale del 4% , previsto dall'articolo i del disegno di legge in esame a favore dei lavoratori subordinati e degli artigiani per l'accensione dei mutui di cui si tratta, non è concesso sugli interessi del capitale mutuato dagli Istituti di credito, interessi che sai anelo dell'ordine dell'8 o 9 %; rileva, però, che il contributo regionale del 4% viene erogato sull'intero capitale mutuato per tutta la durata del mutuo, per cui globalmente corrisponde all'incirca all'ammontare degli interessi.
Ribadisce la necessità di un opportuno coordinamento dei vari provvedimenti regionali in materia di costruzione di case per i lavoratori subordinati e per gli agricoltori e dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento legislativo ora in esame in base al proposto contributo regionale del 4%, per non porre intralci ad una sollecita entrata in vigore del provvedimento stesso.
Il Consigliere MAQUIGNAZ chiede se la Commissione prevista all'articolo 12 del disegno di legge si limiterà ad esaminare le domande ai soli fini di stabilire le graduatorie, oppure se esaminerà anche i progetti delle nuove costruzioni sotto l'aspetto estetico ed edilizio.
Il Consigliere BIONAZ ribadisce la opportunità che i contributi regionali previsti dal disegno di legge in discussione siano concessi anche alle altre categorie di lavoratori da lui indicate, cioè a quella degli emigrati valdostani che rientrano in patria e a quella degli agricoltori, in modo da consentire a tutti di scegliere la soluzione ritenuta più favorevole.
Osserva che nessun maggior aggravio finanziario deriverebbe al bilancio della Regione in questo caso perché, trattandosi di scelta alternativa, le spese che verranno impegnate in un settore saranno risparmiate in un altro settore.
Ritiene che l'intervento finanziario regionale previsto nella presente legge sia più vantaggioso della concessione dei contributi regionali in conto capitale a favore degli agricoltori per la costruzione dei fabbricati rurali, in quanto gli agricoltori, per poter beneficiare dei contributi stessi devono poter disporre di un notevole capitale iniziale, mentre con l'accensione dei mutui di cui si tratta detto inconveniente sarebbe eliminato.
Osserva ancora che gli Istituti di Credito sono sovente restii a concedere dei mutui a favore degli agricoltori quando non è prevista la concessione di contributi nel pagamento degli interessi da parte di Enti pubblici.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che il principio informatore del disegno di legge in esame è quello di dare accesso alla proprietà di una casa a chi ancora non è proprietario di casa.
Il Consigliere BIONAZ rileva che nel disegno di legge in esame è prevista la concessione dei contributi regionali per l'accensione dei mutui in questione anche a favore dei lavoratori proprietari di fabbricati già esistenti per lavori di completamento, ampliamento o ammodernamento.
D'altra parte, egli osserva, anche all'infuori delle categorie dei lavoratori subordinati e degli artigiani vi sono dei lavoratori che non hanno una casa e che sentono la necessità di avere una casa.
L'Assessore ANDRIONE rileva che i contributi regionali e statali a favore degli agricoltori si propongono una finalità diversa da quella del provvedimento legislativo in esame, in quanto perseguono il fine di sviluppare l'attività agricola verso un più alto grado di produttività.
Osserva che questa è una politica economica che viene seguita in tutti i Paesi del mondo.
Fa presente che il provvedimento legislativo in discussione si propone, invece, di invogliare i lavoratori subordinati e gli artigiani a investire i loro risparmi nella costruzione di case popolari.
Ritiene, pertanto, che non si debbano confondere queste due finalità, richiedendo l'estensione della concessione dei contributi di cui si tratta anche alla categoria degli agricoltori, per non distogliere verso altre utilizzazioni dei capitali destinati allo sviluppo dell'agricoltura.
Osserva che, se si vuole impedire la rottura di un equilibrio, si può eventualmente modificare in meglio gli attuali provvedimenti regionali a favore dell'agricoltura anche se, a suo giudizio, i benefici contemplati in detti provvedimenti sono già attualmente più favorevoli dei benefici di cui tratta il provvedimento legislativo in esame.
Ritiene, pertanto, che non si debba accogliere la richiesta di estendere i benefici previsti dal disegno di legge in esame ad altre categorie di lavoratori, perché il provvedimento legislativo in discussione si prefigge lo scopo della ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Il Consigliere BIONAZ rileva che, se la principale finalità del disegno di legge in discussione è quella di consentire l'accesso al diritto di proprietà della casa a chi ancora non possiede una casa, allora bisogna tener conto di tutti i lavoratori, anche di quelli che vivono nelle campagne, che ancora non possiedono una casa e che non hanno la possibilità di beneficiare degli altri provvedimenti regionali in campo agricolo per mancanza del capitale iniziale.
Osserva ancora che non ha senso discutere se il provvedimento in esame sia più vantaggioso o meno vantaggioso di altri provvedimenti regionali a favore dell'agricoltura, ma che si tratta di porre tutti i lavoratori su di uno stesso piano, in modo che ognuno possa effettuare la scelta che ritiene più opportuna.
Sull'argomento segue breve discussione fra l'Assessore Andrione e il Consigliere Bionaz.
L'Assessore FOSSON, a chiarimento delle dichiarazioni testè fatte, precisa che i coltivatori diretti, non i lavoratori agricoli subordinati, che intendono costruirsi una casa di abitazione hanno due possibilità, cioè possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale, quando dispongono di un capitale iniziale proprio, oppure possono procedere alla accensione di un mutuo a basso tasso di interesse.
Aggiunge che, in base alle leggi oggi in vigore, a favore degli agricoltori sono previsti sei tipi di mutui, di cui il più favorevole è il mutuo previsto dalla legge. n. 454 in data 2 giugno 1961 (Piano Verde) , che comporta una quota di interessi del 2,50% a carico dei mutuatari.
Conferma di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame secondo la proposta della Giunta a condizione, però, che in un secondo tempo si provveda ad un coordinamento delle norme del provvedimento legislativo in esame con le norme delle altre leggi statali operanti in campo agricolo, allo scopo di diminuire la percentuale di interesse nelle operazioni di mutuo attualmente a carico degli agricoltori, onde evitare sperequazioni di trattamento tra le varie categorie di lavoratori.
Dichiara che, in questo quadro, egli si era permesso di fare l'affermazione di principio che non è morale che un Ente pubblico intervenga a favore di determinate categorie di lavoratori con il pagamento totale degli interessi per operazioni di prestito e di mutuo e che sarebbe opportuno che una quota di interessi, anche minima, rimanesse a carico del mutuatario.
Il Consigliere BIONAZ osserva che un coltivatore diretto, affittuario di una azienda agricola, non ha alcuna possibilità di beneficiare dei mutui previsti dalle attuali leggi statali in campo agricolo, in quanto non può dare le indispensabili garanzie richieste dagli Istituti di Credito e non potrà beneficiare del contributo regionale previsto dal disegno di legge ora in esame perché non può essere classificato come un lavoratore subordinato.
L'Assessore FOSSON rileva che la stessa cosa può dirsi per altri lavoratori subordinati per i quali vi sono altre cause di esclusione dal contributo regionale.
Il Consigliere BIONAZ fa presente che non si tratta della stessa situazione, perché in questo caso è la Regione che, con il pagamento totale degli interessi, offre sufficienti garanzie agli Istituti di Credito.
L'Assessore FOSSON dichiara che, quando si farà il coordinamento del provvedimento legislativo in esame con le varie leggi operanti in campo agricolo, si prenderà in esame la possibilità di estendere simile garanzia anche per l'accensione dei mutui a favore dei coltivatori diretti.
Il Consigliere BIONAZ ritiene che, in attesa di un coordinamento dei provvedimenti legislativi a cui ha fatto cenno l'Assessore Fosson, sia opportuno estendere la concessione dei contributi regionali previsti nel disegno di legge in esame a tutti i valdostani che vivono nelle campagne e che non sono né lavoratori subordinati né artigiani.
Raccomanda all'Assessore Fosson di non modificare il provvedimento regionale riguardante la concessione dei prestiti di esercizio agli agricoltori fino ad un importo massimo di Lire 500.000 e con interessi a totale carico della Regione, perché si tratta di una spesa non rilevante.
L'Assessore COLOMBO, allo scopo di mettere i Consiglieri in grado di valutare l'esatta portata del provvedimento in esame, ritiene che si debba in un primo tempo precisare la definizione del lavoratore subordinato.
Chiarisce che rientrano tra i lavoratori subordinati non solo i lavoratori delle aziende industriali e artigianali, ma anche i lavoratori subordinati del settore commerciale e del settore turistico.
Aggiunge che sono classificati lavoratori subordinati anche i contadini-operai, cioè quei piccoli proprietari terrieri, i quali, non ricavando un reddito sufficiente dalla propria azienda agricola, devono prestare la loro opera come lavoratori subordinati di aziende diverse.
Riferendosi ad osservazioni fatte da alcuni Consiglieri, fornisce quindi i seguenti chiarimenti:
1) il contributo regionale del 4% annuo costante per i vent'anni di durata del mutuo non copre esattamente l'intera somma dovuta dal mutuatario per interessi sul capitale in quanto il mutuatario, su 5 milioni di capitale mutuato, deve versare la somma di Lire 5 milioni e 55 mila lire;
2) l'Istituto di Credito porrà la semplice ipoteca di primo grado sull'alloggio acquistato o sull'alloggio da costruire o da ammodernare, ritenendo valida, per il resto, la garanzia del pagamento degli interessi da parte della Regione;
3) tra le spese ammesse a mutuo rientra anche la spesa relativa all'acquisto dell'area su cui insiste il fabbricato;
4) l'importo di Lire 5 milioni della spesa massima ammessa a mutuo con il contributo regionale è stato stabilito dalla Giunta per dare la possibilità al maggior numero di lavoratori possibili di beneficiare del contributo regionale di cui si tratta;
5) la Commissione prevista all'articolo 12 del disegno di legge in esame non esaminerà solo le domande al fine di accertare i requisiti per l'ammissibilità ai benefici di cui al provvedimento legislativo in esame e di stabilirne la graduatoria, ma, tramite l'Ufficio Tecnico Patrimoniale, esaminerà anche i progetti delle costruzioni sotto l'aspetto tecnico ed edilizio.
Dichiara che il disegno di legge regionale in esame deve essere considerato come un provvedimento regionale integrativo delle varie leggi statali operanti nel settore dell'edilizia popolare, con lo scopo di ovviare a deficienze già riscontrate in sede di applicazione di detti provvedimenti statali.
Fa presente che il provvedimento legislativo regionale si prefigge degli scopi e degli obiettivi ben definiti.
Osserva, in particolare, che la Regione assume a proprio carico quasi l'intero ammontare degli interessi nelle operazioni di mutuo per poter soddisfare alle esigenze di quei lavoratori a basso reddito i quali non potrebbero avvalersi dei benefici previsti dalle leggi statali che prevedono per il periodo di 25 anni il pagamento di rate mensili dell'ordine di 34-35 mila lire, superiori alle possibilità finanziarie di tale categoria di lavoratori.
Ritiene, pertanto, che non sia il caso di pensare di far gravare, in futuro, sui lavoratori subordinati un interesse dell'1 % sul capitale mutuato, perché si tratta di lavoratori che non potrebbero in nessun altro modo accedere alla proprietà della casa.
Dichiara di concordare sulla necessità di un opportuno coordinamento dei vari provvedimenti regionali in vigore in materia di concessione di contributi per la costruzione di case di abitazione, onde dare a tutte le categorie di lavoratori gli stessi benefici.
Il Consigliere LUSTRISSY dichiara di concordare con quanto testè detto dall'Assessore Colombo, perché l'intervento regionale è necessario ad integrazione degli interventi statali.
Osserva che, se la Regione seguisse nel disegno di legge in discussione l'impostazione data ad altre analoghe leggi in vigore in campo statale, nessun beneficio reale deriverebbe ai lavoratori valdostani, ma si creerebbe un semplice doppione amministrativo di interventi, mentre con questo intervento integrativo la Regione viene a colmare le lacune riscontrate in analoghe leggi dello Stato, sopperendo a necessità locali che non possono essere soddisfatte con le leggi statali.
Osserva che, dalle precisazioni fatte dall'Assessore Colombo, è emerso che i mutui di cui si tratta non potranno coprire per intero le spese per la costruzione o l'acquisto degli alloggi.
Raccomanda, pertanto, di fare attenzione a non diffondere, per mezzo della stampa, delle notizie inesatte tra la popolazione, creando delle aspettative troppo ottimistiche.
Rileva, infatti, che con la somma massima di Lire 5 milioni ammessa al mutuo è possibile coprire solo in parte le spese per l'acquisto o la costruzione di alloggi della superficie superiore agli 80 mq., cioè di quegli alloggi che rispondono alle necessità delle famiglie più numerose.
Il Consigliere BENZO ribadisce le sue perplessità sul provvedimento legislativo in esame.
Chiede all'Assessore Colombo di precisare quale sia il costo unitario che la Giunta Regionale ha preso come base per determinare il costo approssimativo degli alloggi e fissare, di conseguenza, l'importo massimo di spesa ammissibile a mutuo.
Osserva che, con gli attuali costi di costruzione, escludendo sempre il costo del terreno su cui insiste il fabbricato, anche per un alloggio di 65 mq., si raggiunge la spesa di Lire 5 milioni, per cui, per acquistare un alloggio di superficie superiore, il lavoratore dovrà disporre in proprio del rimanente capitale ancora necessario che, per un alloggio di 100 mq., può ammontare anche a tre o quattro milioni.
Questo, egli aggiunge, per poter acquistare una casa popolare che abbia però dei requisiti di civile abitazione, perché ritiene che non si debba più costruire delle case ultra-popolari.
Dichiara che le case hanno e devono avere una loro civiltà, come tipologia di costruzione e come funzionalità di ambienti.
Rileva che, di fronte a questi dati di fatto, il disegno di legge in esame potrebbe perdere molta della sua efficacia, perché sono pochi i lavoratori in grado di poter accedere alla proprietà di un alloggio con i benefici previsti dal disegno di legge medesimo.
Propone di includere nella Commissione di cui all'art. 12 del disegno di legge in esame un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, dal momento che la Commissione stessa esaminerà i progetti dei fabbricati anche sotto l'aspetto funzionale ed architettonico.
Propone, inoltre, che siano precisati gli organi tecnici che dovranno effettuare gli accertamenti degli stati di avanzamento dei lavori di cui al 1° comma dell'articolo 8 del disegno di legge.
L'Assessore FILLIETROZ dichiara che il controllo contabile dei progetti dei fabbricati in questione sarà effettuato dai tecnici dell'Ufficio Patrimoniale della Regione.
L'Assessore COLOMBO osserva che non è facile stabilire dei costi unitari base per il calcolo del costo degli alloggi, perché i costi unitari dipendono molto dal costo del terreno su cui il fabbricato deve sorgere.
Rileva che, se i fabbricati potessero sorgere sui terreni acquisiti ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, il costo unitario di costruzione avrebbe un normale valore, mentre, invece, se detti fabbricati vengono costruiti su aree di terreni acquistati ai prezzi di mercato, il costo unitario raggiunge un valore senz'altro più elevato.
Dichiara, comunque, che la Giunta Regionale, tenendo conto di tutti i fattori che contribuiscono alla determinazione del costo unitario, tra cui anche le caratteristiche tipologiche di costruzione e di abitabilità degli ambienti, ha ritenuto di attribuire al costo unitario di costruzione un valore che va dalle 53 alle 55 mila lire al mq..
Il Consigliere BENZO osserva che, calcolando il prezzo di un alloggio al costo unitario base stabilito dalla Giunta Regionale ed escludendo che i fabbricati possano sorgere su aree di terreno acquisite ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, si constata che con il mutuo di Lire 5 milioni non è possibile acquistare alloggi della superficie di 95-100 mq..
D'altra parte, egli aggiunge, non si può esser certi che i fabbricati che verranno costruiti con i mutui previsti dal disegno di legge in discussione possano sorgere su aree acquisite ai sensi della precitata legge statale; e se si deve costruire su aree di terreno acquistate al libero mercato, con una somma di Lire 5 milioni è dubbio che un lavoratore possa acquistare anche un alloggio della superficie di 80 mq., stante l'elevato costo dei terreni anche nella periferia di Aosta.
Il Consigliere CUSUMANO, ribadendo quanto in precedenza affermato dal Consigliere Benzo, sottolinea l'effetto educativo che riveste per le persone l'ambiente in cui si vive, per cui bisogna evitare di cadere nell'errore di costruire dei fabbricati squallidi, che hanno un effetto deprimente sulla popolazione e che sembrano sancire quella divisione della popolazione in classi privilegiate e in classi meno abbienti.
Ritiene, pertanto, che si dovrebbe commisurare l'importo del mutuo alla superficie dell'alloggio, in relazione alle necessità familiari.
Osserva ancora che sarebbe opportuno di non costruire nella stessa zona tutti i fabbricati popolari, in modo da evitare la formazione di quei monotoni quartieri caratteristici delle grandi città.
L'Assessore ANDRIONE fa presente che il disegno di legge in esame, come è già stato rilevato dal Consigliere Lustrissy, non si propone di risolvere tutti i problemi riguardanti l'edilizia economica e popolare, ma si propone di integrare la legislazione statale vigente in materia, per cui è logico pensare che per l'acquisizione dei terreni necessari per la costruzione delle case in questione ci si debba avvalere della legge statale 18 aprile 1962 n. 167.
Rileva che, se la questione del prezzo delle aree edificabili assume un valore determinante per la Città di Aosta, non altrettanta importanza assume detta questione per gli altri Comuni della Valle, in cui i prezzi delle aree edificabili sono notevolmente inferiori a quelli praticati nella Città di Aosta.
Dichiara, pertanto, che la Giunta non ritiene di dover aumentare il costo unitario base assunto per la determinazione dell'importo massimo della somma ammissibile a mutuo, anche perché così, senza cadere negli eccessi opposti, si favorisce la costituzione di Cooperative edilizie che possono costruire parecchi alloggi sulla stessa area di terreno, con conseguente riduzione dell'incidenza del prezzo del terreno sul costo degli alloggi.
Il Consigliere BENZO ribadisce il concetto che, calcolando il prezzo di un alloggio in base al costo unitario di Lire 55.000 al mq., escludendo il costo dell'area edificabile, per gli alloggi di superficie superiore a 110 mq., si viene a superare la spesa massima ammissibile al mutuo ai sensi dell'art. 1 del disegno di legge in discussione.
Ritiene che non si debba includere in un provvedimento legislativo delle norme limitative che non consentano di raggiungere le finalità previste dal provvedimento stesso.
Osserva che, in questo caso, è necessaria la massima chiarezza nei confronti del lavoratore valdostano, il quale deve essere messo a conoscenza del reale valore del provvedimento legislativo di cui si tratta.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che al 2° comma dell'art. 5 e dell'art. 6 e al primo comma dell'articolo 7 le parole "Istituti di Credito mutuatari" devono essere corrette in "Istituti di Credito mutuanti", a rettifica di errori materiali di copia.
Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articolo 1
Il Consigliere BIONAZ propone il seguente emendamento aggiuntivo da inserire dopo le parole "E' autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e artigiani", nel primo comma dell'articolo in esame: "a commercianti e assimilabili, a coltivatori diretti e a pensionati singoli, associati o riuniti in cooperative".
Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, chiede che l'emendamento stesso sia posto in votazione prima della votazione dell'intero articolo.
L'Assessore FOSSON osserva che, se l'emendamento proposto dal Consigliere Bionaz venisse accolto, non potrebbero più essere utilizzati i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge statale 2-6-1961 n. 454 per la concessione di contributi per il pagamento degli interessi nell'accensione di mutui per la costruzione di fabbricati rurali.
Ritiene che per favorire gli agricoltori sia più opportuno approvare un apposito nuovo provvedimento regionale che preveda l'intervento finanziario della Regione nel pagamento di una parte della quota di interessi che, in base alla citata legge statale, grava sui coltivatori per i mutui contratti per la costruzione di fabbricati rurali.
Chiede, pertanto, che il Consiglio Regionale rinvii ad una prossima adunanza l'esame di questo particolare problema.
Il Consigliere BIONAZ insiste per l'approvazione del suo emendamento, rilevando che vi sono dei coltivatori diretti impossibilitati a beneficiare dei contributi previsti dalle leggi statali per la costruzione di fabbricati rurali; osserva poi che, scelta una via, ai coltivatori viene automaticamente esclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti da altre leggi.
Dichiara che, se non si accoglie il suo emendamento, ne risulterà un trattamento meno favorevole per i coltivatori diretti.
L'Assessore ANDRIONE dichiara che la Giunta assume l'impegno di coordinare e perequare le norme della legge 2-6-1961 n. 454 con le norme del disegno di legge in esame mediante l'emanazione di una apposita legge regionale integrativa della citata legge dello Stato.
Per questo motivo e per poter impiegare i fondi statali assegnati alla Regione per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su mutui assunti per la costruzione di fabbricati rurali, dichiara che la maggioranza consiliare esprimerà voto contrario all'accoglimento dell'emendamento proposto dal Consigliere Bionaz.
A titolo personale dichiara, inoltre, di non essere d'accordo di includere i commercianti tra i. beneficiari dei contributi regionali previsti nel disegno di legge in esame, perché, mentre il reddito dei lavoratori subordinati è accertato in modo serio, non vi è alcuna garanzia circa l'accertamento dei reali redditi annui dei commercianti ai fini fiscali.
Il Consigliere PEDRINI osserva che la posizione del piccolo commerciante che ha in affitto la licenza di commercio e il locale in cui gestisce la propria attività non è molto diversa dalla posizione dei lavoratori subordinati.
L'Assessore COLOMBO rileva che non è facile accertare il reddito dei piccoli commercianti e osserva che vi sono anche dei commercianti che hanno un reddito annuo notevole sebbene non accertabile.
Per non falsare il vero scopo che il disegno di legge in esame si propone e che consiste nel dare la possibilità ai lavoratori a reddito più basso di accedere alla proprietà di un alloggio, ritiene che non sia opportuno estendere ad altre categorie di lavoratori, oltre a quelle già previste, i benefici contemplati nel disegno di legge stesso.
Il Consigliere BIONAZ osserva che, per evitare gli inconvenienti derivanti dalla scarsa possibilità di accertare con serietà l'effettivo reddito dei commercianti, basta applicare rigidamente l'articolo 4 del disegno di legge.
L'Assessore COLOMBO ribadisce che, mentre è facile accertare con esattezza i redditi dei lavoratori subordinati, in quanto sono le stesse aziende che debbono denunciarne i redditi annui, non altrettanto facile, per non dire impossibile, è accertare con esattezza i redditi effettivi delle altre categorie di lavoratori non subordinati.
Il Consigliere BIONAZ rileva che l'osservazione dell'Assessore Colombo vale anche per gli artigiani, i quasi sono, invece, inclusi tra le categorie che possono beneficiare dei contributi previsti nel disegno di legge in esame: e lo stesso dicasi anche per quei lavoratori subordinati che svolgono altre attività complementari.
Ritiene, pertanto, che non sia fuori luogo richiedere l'inclusione dei coltivatori diretti tra le categorie di lavoratori ammessi ai benefici del provvedimento legislativo in esame.
Ribadisce che, se la maggioranza non accoglierà l'emendamento aggiuntivo da lui proposto, commetterà una ingiustificata discriminazione nei confronti della categoria dei coltivatori diretti.
Il Consigliere CASETTA, a nome del Gruppo consiliare del Partito Comunista, dichiara che esprimerà voto contrario alla proposta di emendamento formulata dal Consigliere Bionaz.
Ritiene di ravvisare in questa proposta un atteggiamento demagogico da parte della minoranza consiliare che, ogni qualvolta viene proposto un provvedimento a favore di un determinata categoria di lavoratori, chiede che il provvedimento sia esteso ad altre categorie di lavoratori.
Rileva che il provvedimento ora in esame è il primo provvedimento che viene proposto a favore dei lavoratori subordinati e deve, pertanto, interessare unicamente questa categoria, con esclusione delle altre categorie di lavoratori.
In prossime adunanze consiliari, egli aggiunge, si potranno prendere in esame anche i problemi che riguardano le altre categorie di lavoratori.
Il Presidente, MARCOZ pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Bionaz.
Si dà atto che l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Bionaz è respinto dal Consiglio con voti contrari 17 e con voti favorevoli 12 (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Il Presidente, Marcoz, comunica che il quarto comma dell'articolo in esame deve essere modificato come segue, in relazione alle ultime proposte della Commissione consiliare: "L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire, non può superare per ciascun alloggio i cinque milioni di lire e non può essere inferiore a lire cinquecentomila per i lavori di completamento, ampliamento e ammodernamento".
Il Consigliere BIONAZ, a nome del Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, dichiara che voterà a favore dell'approvazione dell'articolo in esame anche se la maggioranza non ha accolto l'emendamento aggiuntivo da lui proposto tendente ad estendere i contributi regionale in questione a favore dei coltivatori diretti.
Il Presidente, MARCOZ, ricorda che la Giunta ha assunto l'impegno di coordinare i vari provvedimenti concernenti la concessione di contributi per la costruzione di case di abitazione, onde evitare che si verifichi un trattamento più favorevole a vantaggio di una determinata categoria di lavoratori nei confronti di altre categorie di lavoratori.
Il Consigliere PEDRINI, a nome dei Consiglieri del Gruppo Liberale, dichiara di associarsi alla dichiarazione del Consigliere Bionaz.
Si dà atto che l'articolo 1, con l'emendamento proposto dal Presidente, MARCOZ, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 2
Il Consigliere BENZO, pur riconoscendo la validità e l'importanza del provvedimento legislativo in esame, osserva che si sarebbe dovuto tener maggiormente conto delle necessità delle famiglie numerose, che sono quelle che più hanno bisogno di aiuto.
Fa presente, in proposito, che a favore delle famiglie composte di più di sette membri, oltre a prevedere l'aumento di superficie di mq. 16 per ogni per sona in più delle sette, si sarebbe dovuto prevedere anche un aumento della spesa ammissibile a mutuo oltre il limite di cinque milioni, per non costringere dette famiglie a dover sborsare un capitale proprio iniziale di circa due milioni.
Osserva, infatti, che il prezzo di un alloggio della superficie di 126 mq., in base al costo unitario di L. 55.000 al mq., ammonta a circa 7.000.000 di lire, per cui è ben difficile che un lavoratore a basso reddito possa accedere alla proprietà di un simile alloggio con i soli benefici previsti dalle norme del disegno di legge in esame.
Chiede quindi che si chiarisca sui giornali l'esatta portata del provvedimento legislativo in esame, in modo da non creare false aspettative nei lavoratori subordinati.
Segue in merito alla questione una breve discussione, alla quale partecipano l'Assessore Andrione, il Consigliere Benzo e il Consigliere Germano.
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 3
Il Consigliere DUJANY propone il seguente emendamento sostitutivo al capoverso lettera e) dell'articolo 3:
"anzianità di lavoro in Valle d'Aosta: anni cinque: punti zero; per ogni anno successivo maturato: punti 1 fino ad un massimo di 10 punti".
Il Consigliere GERMANO osserva che la questione posta dal Consigliere Dujany è già stata oggetto di discussione in sede di Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e le Finanze che in tale sede, accogliendo parzialmente l'analoga proposta fatta dal Consigliere Dujany, si era giunti all'attuale formulazione del capoverso di cui si tratta.
Dichiara quindi di non ritenere possibile l'accoglimento dell'emendamento sostitutivo proposto ora dal Consigliere Dujany, perché detto emendamento verrebbe a modificare il meccanismo per la formazione delle graduatorie, meccanismo che si basa su un certo equilibrio fra i cinque elementi che concorrono a formare dette graduatorie.
Rileva, infatti, che la proposta del Consigliere Dujany verrebbe ad introdurre, come elemento determinante nella graduatoria, l'anzianità di lavoro in Valle d'Aosta.
Il Consigliere DUJANY dichiara che, nella discussione dell'argomento di cui si tratta in sede di apposita Commissione consiliare permanente di studio, non si è giunti ad una conclusione definitiva condivisa da tutti i membri della Commissione.
Ritiene che la sua proposta non alteri sostanzialmente l'impostazione data all'articolo in esame in quanto tende solo a fare dare una certa precedenza ai lavoratori che hanno una maggiore anzianità di lavoro in Valle d'Aosta.
Osserva che uguale punteggio è stato previsto per l'anzianità di servizio da una analoga legge emanata nel Trentino Alto Adige per la Provincia di Bolzano.
L'Assessore FILLIETROZ dichiara di essere contrario all'emendamento proposto dal Consigliere Dujany poiché verrebbe introdotto nella graduatoria un elemento determinante su tutti gli altri, per cui si renderebbe necessario modificare anche il punteggio previsto per gli altri elementi.
Il Consigliere GERMANO rileva che, assegnando un punto per ogni anno di anzianità di servizio, anche se con un massimo di 10 punti, verrebbe troppo variato l'attuale rapporto esistente tra il punteggio per l'anzianità di servizio e il punteggio per il reddito annuo.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che la questione riguardante il punteggio per la determinazione della graduatoria deve essere vista nel suo insieme, per non creare uno squilibrio tra i vari elementi dei punteggio.
Il Consigliere CHAMONIN propone di apportare la seguente modifica di forma al capoverso f), ultima linea dell'unico comma dell'articolo in esame: "da L. 1.100.001 a L. 1.400.000: punti zero".
Il Consigliere DUJANY dichiara che non intende insistere nella sua proposta, con la quale voleva semplicemente mettere in evidenza l'opportunità di favorire, con l'assegnazione di un determinato punteggio, i lavoratori che hanno una maggiore anzianità di lavoro in Valle d'Aosta.
L'Assessore ANDRIONE, riferendosi alla proposta del Consigliere Dujany, propone che al capoverso e) dell'articolo 3 si stabilisca che per i nati in Valle d'Aosta l'anzianità di lavoro, anziché dopo 5 anni di effettivo lavoro, decorra dalla data in cui essi hanno iniziato effettivamente la prestazione di lavoro subordinato.
Ritiene che questa proposta non porti un grande squilibrio al meccanismo della graduatoria e che debba essere accettata per una questione di principio.
L'Assessore COLOMBO osserva che lo scopo che il Consigliere Dujany si prefigge di raggiungere con la sua proposta viene ad essere svuotato dalla formulazione della proposta stessa perché, stabilendo il limite massimo di dieci punti per l'anzianità di lavoro, sarebbero danneggiati i lavoratori aventi maggiore anzianità di lavoro in Valle d'Aosta.
Ritiene, pertanto, che non si debba modificare la formulazione del capoverso in questione.
Ritiene infatti che anche altri elementi, tra i quali le condizioni igieniche negative dell'abitazione del lavoratore debbano concorrere alla formazione delle graduatorie in modo armonico con l'anzianità di lavoro in Valle d'Aosta.
Il Consigliere Sig.na PERSONNETTAZ osserva che vi sono anche molti lavoratori valdostani che vivono in ambienti malsani e che dovrebbero avere il diritto ad una abitazione più confortevole.
Dichiara quindi di essere favorevole alla proposta dell'Assessore Andrione per i lavoratori nati in Valle d'Aosta.
L'Assessore ANDRIONE per non ritardare l'entrata in vigore del disegno di legge in esame, dichiara di non insistere sulla sua proposta, anche se la ritiene giusta, anche perché detta proposta comporterebbe un vantaggio molto limitato ai lavoratori nati in Valle di Aosta.
Si dà atto che l'articolo 3, con la modificazione proposta dal Consigliere Chamonin, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 4
L'Assessore FILLIETROZ propone di apportare la seguente modifica al capoverso b) del comma unico dell'articolo 4:
"Chi non sia iscritto da almeno 5 anni nell'anagrafe della popolazione residente e non abbia la dimora abituale in un Comune della Valle d'Aosta per lo stesso periodo di tempo".
Il Presidente, MARCOZ, osserva che la modifica proposta tende a fare coincidere la residenza con la dimora abituale, perché si verificano numerosi casi di persone che, pur avendo la dimora fuori Valle, mantengono la residenza in Valle d'Aosta.
Il Consigliere MAQUIGNAZ chiede che sia precisato il motivo del differente limite massimo di reddito lordo complessivo annuo fissato per i lavoratori subordinati e per gli artigiani e se non sia possibile fissare anche per gli artigiani lo stesso limite massimo di reddito previsto per i lavoratori subordinati.
L'Assessore FILLIETROZ fa presente che una simile differenziazione di reddito è già prevista in analoga altra legge dello Stato.
Ritiene che tale differenziazione sia necessaria perché, mentre per i lavoratori subordinati si può accertare con esattezza il reddito annuo lordo complessivo non è possibile accertare con altrettanta esattezza il reddito annuo degli artigiani.
Il Consigliere BIONAZ rileva che il reddito lordo complessivo annuo di cui si parla alla lettera e) del capoverso in esame dovrebbe essere il reddito definitivo e non quello iscrivibile, che può essere accertato d'ufficio.
Propone, pertanto, che nel capoverso c) del presente articolo, dopo la parola "reddito", sia aggiunta la parola "definitivo".
L'Assessore FILLIETROZ fa presente che la proposta del Consigliere Bionaz potrebbe portare ad inconvenienti, perché i redditi iscrivibili nei ruoli dell'imposta complementare vengono talvolta dichiarati definitivi dai competenti uffici solo dopo parecchi anni in caso di ricorsi.
Il Consigliere BIONAZ osserva che il lavoratore che abbia interesse può fare dichiarare definitivo il proprio reddito dal competente Ufficio statale in qualunque momento.
L'Assessore COLOMBO dichiara che la Giunta non aveva ritenuto di dover prescrivere il reddito lordo complessivo annuo definitivo, per poter avere una certa possibilità di compiere degli accertamenti sull'ammontare effettivo dei redditi annui dei lavoratori, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare da eventuali evasioni fiscali.
Segue in merito alla questione una breve discussione fra l'Assessore Andrione e i Consiglieri Bionaz e Maquignaz.
Il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica che la maggioranza consiliare è favorevole all'accoglimento della modifica proposta dal Consigliere Bionaz.
Si dà atto che l'articolo 4 con la modificazione proposta dal Consigliere Bionaz, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 5
L'Assessore FILLIETROZ propone di apportare la seguente modificazione al secondo comma dell'articolo 5:
"Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, la trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate".
Fa presente che questa modificazione è stata concordata con gli Istituti di Credito.
Il Consigliere BIONAZ, riferendosi all'ultimo capoverso dell'articolo 5, prospetta l'opportunità di prevedere la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro i provvedimenti di revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate, in caso di inadempimento degli obblighi previsti nell'articolo 5.
Si dà atto che l'articolo 5 con le modificazioni proposte dall'Assessore Fillietroz, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 6
L'Assessore FILLIETROZ propone di modificare come segue la prima parte del secondo comma dell'articolo 6:
"Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti...".
Fa presente che questa modificazione è stata concordata con gli Istituti di Credito.
Si dà atto che l'articolo 6, con le modificazioni proposte dall'Assessore Fillietroz, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 7
L'Assessore FILLIETROZ propone di modificare come segue la prima parte del comma unico dell'articolo 7:
"Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti...".
Si dà atto che l'articolo 7, con le modificazioni proposte dall'Assessore Fillietroz, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 8
Il Consigliere BENZO ritiene opportuno precisare che gli stati di avanzamento, di cui si parla nel primo comma dell'articolo 8, siano controllati dall'Ufficio tecnico regionale.
L'Assessore FILLIETROZ non ritiene opportuno di fare una simile precisazione perché i controlli tecnici e contabili sugli stati di avanzamento dei lavori sono già effettuati a cura degli Istituti di Credito.
D'altra parte, egli aggiunge, i controlli tecnici e contabili dei computi estimativi allegati ai progetti delle costruzioni di cui si tratta sono già effettuati dall'Ufficio tecnico patrimoniale della Regione e dagli Istituti di Credito.
Il Consigliere MAPPELLI chiede se, almeno per i lavori che non sono ancora stati eseguiti, possano beneficiare dei contributi regionali previsti nel disegno di legge in discussione anche quei lavoratori che hanno iniziato la costruzione di una casa di abitazione e devono ancora ultimare i lavori.
L'Assessore COLOMBO risponde affermativamente.
Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 9
Si dà atto che l'articolo 9 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 10
L'Assessore FILLIETROZ propone le seguenti modificazioni all'articolo 10:
- all'ultima parte del 2° comma:
"Con trasferimento al quadrimestre successivo dei fondi eventualmente non utilizzati nel quadrimestre precedente";
- al capoverso c) del 4° comma:
"una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera o dei lavori da eseguire".
Il Consigliere BENZO propone la seguente modificazione alla prima parte del secondo comma dell'articolo in esame:
"Per ciascun anno di durata del piano, la Commissione preposta all'esame delle domande e al controllo delle condizioni e delle idoneità di cui all'articolo 3 provvede...".
Osserva che, come ha testè precisato l'Assessore Colombo, la Commissione prevista nell'articolo 12 ha anche il compito di controllare le condizioni e le idoneità di cui all'articolo 4, per cui è bene precisarlo esplicitamente nella legge.
Si dà atto che l'articolo 10, con le modificazioni proposte dall'Assessore Fillietroz e dal Consigliere Benzo, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 11
Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 12
Il Consigliere BENZO chiede che nella Commissione prevista in questo articolo sia incluso anche un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri.
L'Assessore FILLIETROZ dichiara di essere contrario all'accoglimento della proposta del Consigliere Benzo, in quanto i progetti delle case in questione sono già esaminati dall'Ufficio tecnico patrimoniale della Regione e dagli Istituti di Credito mutuanti.
L'Assessore SAVIOZ dichiara che la Giunta ha preso in esame il problema riguardante il controllo delle costruzioni di cui si tratta, sia dal punto funzionale che dal punto di vista estetico edilizio.
Fa presente che nei Comuni in cui è già in vigore il piano regolatole comunale, dette costruzioni saranno soggette ai vincoli previsti nei regolamenti edilizi e al controllo delle Commissioni comunali per l'edilizia; mentre nelle zone soggette a vincolo paesaggistico i progetti delle case di cui si tratta saranno soggetti al controllo della Sovraintendenza Regionale ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.
Ritiene, pertanto, che vi siano sufficienti garanzie circa i necessari controlli di dette costruzioni, per cui alla Commissione prevista nell'articolo in esame non dovrebbero essere attribuiti altri compiti all'infuori di quelli già previsti.
Il Consigliere BENZO dichiara di concordare con l'Assessore Savioz circa la normale competenza per i controlli sui nuovi fabbricati.
Precisa, però, di avere inteso parlare dei controlli sulla idoneità e sulla funzionalità di dette costruzioni, per cui, essendo incluso nella Commissione di cui si tratta il Medico Regionale per il controllo della idoneità e della salubrità degli alloggi, riteneva opportuno di includere nella predetta Commissione anche un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri per il controllo dei fabbricati sotto l'aspetto funzionale ed estetico.
L'Assessore FOSSON dichiara che non è stato previsto un rappresentante degli Ordini dei Liberi Professionisti della Commissione di cui si tratta perché detta Commissione deve soprattutto esaminare le domande dei lavoratori per accertarne il possesso dei prescritti requisiti e per stabilire i punteggi e le graduatorie.
Per questi motivi, egli osserva, sono stati inclusi nella Commissione i rappresentanti degli artigiani e dei lavoratori subordinati, per dare la possibilità ai rappresentanti medesimi di accertare che la legge sia rigorosamente applicata.
Dichiara che la Giunta Regionale non ha previsto che la predetta Commissione debba anche esaminare i progetti dei fabbricati delle costruzioni dal punto di vista tecnico, in quanto a tale esame già provvedono altri organi.
Osserva che la inclusione del Medico Regionale nella Commissione è dovuta alla necessità di accertare le condizioni igieniche degli alloggi in cui attualmente vivono i lavoratori, perché nei disegno di legge in esame è previsto un apposito punteggio per le cattive condizioni delle attuali abitazioni.
L'Assessore FILLIETROZ propone di modificare come segue il capoverso riguardante il Medico Regionale:
"L'Assessore Regionale alla Sanità e Assistenza Sociale o un suo delegato".
Fa presente che il Medico Regionale potrà, eventualmente, essere delegato dall'Assessore.
Il Consigliere MAPPELLI fa presente che i lavoratori subordinati in Valle d'Aosta sono organizzati in tre Sindacati tradizionali, precisamente la CISL, la CGIL e il SAVT, e che è proprio la categoria dei lavoratori subordinati la più interessata al disegno di legge in discussione.
Chiede, pertanto, che nella predetta Commissione siano inclusi tre rappresentanti dei lavoratori, cioè un rappresentante per ciascun Sindacato.
Il Consigliere CHAMONIN, pur non dichiarandosi contrario alla proposta del Consigliere Mappelli, osserva che con l'inclusione nella predetta Commissione di tre rappresentanti dei lavoratori subordinati, gli artigiani potrebbero non sentirsi sufficientemente rappresentati e tutelati in seno alla Commissione stessa e avere l'impressione che si è inteso favorire i lavoratori subordinati.
Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che gli artigiani, non essendo dei prestatori di opera, non hanno vari Sindacati e sono rappresentati da una unica Associazione, mentre i lavoratori subordinati sono assistiti e rappresentati da varie Associazioni Sindacali.
Osserva che, anche per quanto riguarda il rapporto numerico tra lavoratori subordinati e artigiani, la proposta del Consigliere Mappelli appare abbastanza fondata.
L'Assessore ANDRIONE dichiara che per la composizione della Commissione di cui si tratta non si è tenuto conto del rapporto numerico tra gli appartenenti alle varie categorie, ma unicamente della necessità della rappresentanza delle categorie interessate.
L'Assessore FILLIETROZ osserva che, anche da un punto di vista funzionale, non è opportuno aumentare i componenti della predetta Commissione.
Il Consigliere MAPPELLI, visto che la sua proposta non può venire accolta, chiede che almeno i rappresentanti dei lavoratori siano scelti a turno, anno per anno, dal Presidente della Giunta tra i designati dalle Organizzazioni Sindacali.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara che la Giunta concorda su questa proposta del Consigliere Mappelli.
Si dà atto che l'articolo 12, con le modificazioni proposte dall'Assessore Fillietroz e dal Consigliere Mappelli, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 13
Si dà atto che l'articolo 13 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 14
Il Consigliere BIONAZ propone che, oltre alle graduatorie provvisorie e definitive, siano pubblicati per il periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Regionale anche i provvedimenti concernenti le revoche e le decadenze di cui agli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge in esame.
Propone ancora che i provvedimenti di decadenza e di revoca adottati dalla Giunta siano soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale in caso di eventuali ricorsi.
In merito alla questione segue breve discussione alla quale partecipano il Presidente, Marcoz, l'Assessore Colombo e il Consigliere Bionaz.
Al termine della discussione, il Presidente, MARCOZ, propone di dare la possibilità agli interessati di ricorrere alla Giunta Regionale anche contro i provvedimenti riguardanti le revoche e le decadenze.
Si dà atto che l'articolo 14, con le modifiche proposte dal Consigliere Bionaz e dal Presidente, Marcoz, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 15
Si dà atto che l'articolo 15 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 16, 17, 18, 19 e 20
Si dà atto che gli articoli sopraindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i venti articoli dei disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con venti separate votazioni, per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare:
Disegno di legge regionale n. 23
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... N........
PROVVIDENZE REGIONALI PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di favorire la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, associati o riuniti in cooperativa, che intendano costruire nuovi alloggi o nuove case di abitazione, acquistare alloggi ( in primo acquisto) in case di abitazione di nuova costruzione ovvero apportare ad abitazioni, già di loro proprietà, completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, di contributi regionali, per la durata di anni venti, nella misura costante del quattro per cento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l'Amministrazione Regionale.
I contributi sono versati dall'Amministrazione Regionale direttamente agli Istituti di Credito mutuanti.
Non è consentito il cumulo dei contributi regionali previsti dalla presente legge con altri contributi, statali o regionali, a favore dell'attività edilizia.
L'importo dei singoli mutui ammessi contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire, non può superare per ciascun alloggio i cinque milioni di lire e non può essere inferiore a Lire cinquecentomila per i lavori di completamento, ampliamento e ammodernamento.
In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta Regionale e da stipulale con Istituti di Credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi e all'erogazione di mutui per un complessivo importo non superiore a 500 milioni annui, per 5 anni.
Art. 2
I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d'Aosta non aventi le caratteristiche di lusso previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni e precisate nella tabella allegata al D.M. 4-12-1961.
Ogni alloggio deve:
a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);
b) avere l'accesso indipendente;
c) essere fornito di servizi igienici propri;
d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno;
e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;
f) avere una superficie utile non superiore ai:
- mq. 65 per gli alloggi di due vani e accessori;
- mq. 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;
- mq. 95 per gli alloggi di quattro vani e accessori;
- mq. 110 per gli alloggi di cinque vani e accessori.
Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di normale necessità. Possono essere previsti impianti di ascensori per gli stabili con più di tre piani.
Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di 1° grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.
Art. 3
Le graduatorie per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 saranno formate con l'assegnazione del seguente punteggio:
a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati e per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, siano esse dipendenti o no da esecuzione di piano regolatore: punti 5;
b) condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio sanitario del Comune: grotta, baracca, cantina o seminterrato od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante: punti 5;
c) sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali: punti 3;
d) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge: punti 2;
e) anzianità di lavoro in Valle d'Aosta: anni cinque punti 0; per ogni anno successivo maturato punti 0,50;
f) condizione economica della famiglia: per le famiglie con un reddito complessivo annuo al netto della detrazione (di lire 100 mila) per il coniuge e (di lire 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico:
- fino a L. 500.000 annue punti 8
- da L. 500.001 a L. 700.000 punti 6
- da L. 700.001 a L. 900.000 punti 4
- da L. 900.001 a L. 1.100.000 punti 2
- da L. 1.100.001 a L. 1.400.000 punti 0
Distanza dall'abitazione al luogo di lavoro:
oltre 20 Km. punti 4
da 15 a 20 Km. punti 3
da 10 a 15 Km. punti 2
fino a 10 Km. punti 1
Art. 4
Non può beneficiare del contributo regionale di cui al precedente articolo 1:
a) chi non presti abitualmente la propria opera alle dipendenze di terzi, se lavoratore subordinato, o non sia iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, se artigiano;
b) chi non sia iscritto da almeno cinque anni nell'anagrafe della popolazione residente e non abbia la dimora abituale in un Comune della Valle d'Aosta per lo stesso periodo di tempo;
c) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito definitivo lordo complessivo annuo superiore a Lire 1.400.000, se lavoratore subordinato, e a Lire 800 mila, se artigiano, al netto della detrazione (di lire 100.000) per il coniuge e (di lire 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico;
d) il lavoratore o l'artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario o usufruttuario di altra abitazione idonea alle proprie necessità e sita nel Comune di residenza. Per abitazione idonea si intende l'alloggio che non necessiti di opere di ammodernamento di rilievo e che sia composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, salva la maggiorazione di cui al precedente articolo 2;
e) il lavoratore o l'artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta o di altro Ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un Ente pubblico, ovvero sia proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consenta un reddito annuo superiore a Lire 240.000 oppure abbia avuto l'assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) , dalle Province, dai Comuni e dalla ex Gestione I.N.A.-Casa, dalla Gestione Case per lavoratori (GESCAL) o dagli Enti ed Istituti contemplati nel D.P.R. 17-1-1959 n. 2 e nel D.P.R. 23-5-1964 n. 65.
Art. 5
Il proprietario dell'alloggio costruito od acquistato con il contributo della Regione non può cederlo in locazione, neanche parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, salvo che, per giustificati motivi, vi sia autorizzato dalla Giunta Regionale.
Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, la trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.
La revoca è deliberata dalla Giunta Regionale.
Art. 6
Il proprietario dell'alloggio costruito, completato, ampliato, ammodernato od acquistato con il contributo previsto dalla presente legge non può comunque alienarlo prima che siano decorsi anni dieci dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, la trasgressione al divieto comporta la revoca della concessione del contributo regionale, con l'obbligo a carico del venditore della restituzione immediata di quanto già percepito dalla Regione a titolo di contributo, maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.
La alienazione dell'alloggio effettuata nel secondo decennio comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.
Art. 7
Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, qualora il mutuatario, o il di lui coniuge convivente, acquisti, a titolo oneroso, un altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima della estinzione del mutuo, saranno revocate, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, le quote annue di contributo di cui all'articolo 1 non ancora maturate.
Art. 8
Nei casi di costruzione, completamento, ampliamento od ammodernamento di rilievo di alloggi, l'erogazione del mutuo viene effettuata dall'Istituto di Credito mediante versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati e dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.
Nel caso di acquisto di alloggio l'erogazione del mutuo viene effettuata in unica soluzione dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.
Art. 9
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti in relazione alla annualità di ammortamento.
Al mutuatario è data la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il versamento del residuo debito, comprese le residue quote annuali del contributo regionale, con lo sconto al tasso concordato con gli Istituti di Credito all'atto della stipulazione del mutuo.
Art. 10
La domanda per ottenere la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 deve essere presentata, in carta da bollo, all'Assessorato regionale alle Finanze Ufficio Demanio e Patrimonio, entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno di durata del piano.
Per ciascun anno di durata del piano, la Commissione preposta all'esame delle domande e al controllo delle condizioni c dell'idoneità di cui all'articolo 4 provvede all'approvazione delle graduatorie entro il mese successivo alla data di scadenza di ciascun quadrimestre, utilizzando, per ciascun quadrimestre, un terzo del finanziamento annuale a disposizione del piano, con trasferimento al quadrimestre successivo dei fondi eventualmente non utilizzati nel quadrimestre precedente.
Le domande non ammesse a graduatoria utile a finanziamento saranno riprese in considerazione nei quadrimestri successivi.
Le domande per ottenere la concessione del contributo regionale previsto dall'articolo 1 devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) questionario, da predisporre a cura della Commissione di cui al successivo art. 12, concernente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'art. 3, da compilarsi in ogni sua parte;
b) documentazione della disponibilità dell'area o della superficie sulla quale sorger la costruzione anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare registrato o prova della proprietà della vecchia abitazione;
c) una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera o dei lavori da eseguire;
d) copia del contratto preliminare impegnativo di compravendita, se si tratta di alloggio da acquistare.
Art. 11
Ad avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie da parte della apposita Commissione di cui all'articolo seguente, i richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono invitati a produrre la documentazione prescritta.
Art. 12
È istituita presso l'Amministrazione Regionale una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:
- l'Assessore regionale alle Finanze od un suo delegato che la presiede;
- l'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste od un suo delegato;
- l'Assessore regionale all'Industria ed al Commercio od un suo delegato;
- l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici od un suo delegato;
- l'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale od un suo delegato;
- un rappresentante dei lavoratori scelto, a turno per un anno, dal Presidente della Giunta tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali locali;
- un rappresentante degli artigiani designato dalla Associazione Artigiani della Valle d'Aosta.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un impiegato addetto all'Ufficio Regionale Demanio e Patrimonio.
La Commissione funziona cori l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi la presiede.
Art. 13
La Commissione di cui all'articolo precedente esamina le domande e la documentazione preliminare e formula le graduatorie quadrimestrali provvisorie.
La Commissione compila, inoltre, le graduatorie quadrimestrali definitive sulla scorta della documentazione esecutiva presentata dai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie.
Art. 14
Le graduatorie, provvisorie e definitive, nonché le revoche e le decadenze di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono pubblicate, per il periodo di giorni quindici, all'albo pretorio dell'Amministrazione Regionale.
Entro quindici giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie, le revoche e le decadenze alla Giunta Regionale, che decide in merito in via definitiva.
Art. 15
La Giunta Regionale, sulla scorta delle graduatorie definitive approvate dalla Commissione di cui all'articolo 12, concede i contributi regionali determinando l'importo dei mutui.
La Giunta Regionale fissa, altresì, i termini per la ultimazione dei lavori o per la stipulazione degli atti di acquisto.
Art. 16
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l'assunzione di mutui di importo pari a 500 milioni annui, per 5 anni, è autorizzata a carico della Regione per l'intera durata dei mutui la spesa complessiva di Lire 2.000.000.000, pari a Lire 400.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1966 e fino all'esercizio 1985;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1967 e fino all'esercizio 1986;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1968 e fino all'esercizio 1987;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1969 e fino all'esercizio 1988;
per L. 20.000.000 all'anno, per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio 1970 e fino all'esercizio 1989.
Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Per il finanziamento e la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 e fino all'esercizio finanziario 1989, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare") nei bilanci preventivi della Regione.
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione ed a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulla sovrimposta terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
Art. 17
I fondi regionali di cui al precedente art. 16 saranno destinati e assegnati per il 20% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 40% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40% in contributi per il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento di fabbricati già esistenti, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme noi utilizzate in ciascun settore di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo.
Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo:
- alla zona A,
comprendente i Comuni di: Aosta, Châtillon, Cogne, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès, sarà assegnata una percentuale del 43 % dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16;
- alla zona B,
comprendente i rimanenti Comuni della Regione, viene assegnata una percentuale del 57 % dei fondi di cui al 1° comma dell'articolo 16.
Art. 18
Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie pei la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti.
Art. 19
Alla copertura delle spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme dei precedenti articoli si provvederà con i maggiori proventi; già accertati nell'esercizio finanziario 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").
Art. 20
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore venti e minuti quindici.
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Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Avv. Oreste Marcoz)
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Avv. Giovanna Siggia in Bianco) |
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IL SEGRETARIO ROGANTE (Dr. Attilio Brero) |
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