Objet du Conseil n. 180 du 28 octobre 1965 - Verbale
OGGETTO N. 180/65 - RATIFICA DI DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE IN VIA D'URGENZA.
Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio ad esaminare e a ratificare i sotto indicati provvedimenti deliberativi adottati dalla Giunta Regionale in via d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio, come da elenco e copie dei provvedimenti stessi trasmessi ai Signori Consiglieri.
Dichiara aperta la discussione e chiede se qualche Consigliere intenda fare delle osservazioni o chiedere chiarimenti in merito ai provvedimenti di cui si tratta, in sede di esame dei provvedimenti stessi.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, ed i singoli Assessori, su richiesta di alcuni Consiglieri, forniscono chiarimenti in merito alle varie deliberazioni sottoposte a ratifica.
In particolare, si dà atto delle osservazioni e dei rilievi formulati in ordine alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 3109 in data 13-10-1965
Il Consigliere MONTESANO osserva che, nelle premesse della deliberazione di Giunta in esame, è fatto richiamo alla deliberazione consiliare n. 21 in data 4-2-1965, con riferimento alla approvazione della denuncia della Convenzione a suo tempo stipulata tra l'Amministrazione Regionale e la Direzione Generale dell'E.N.A.O.L.I. per la gestione della Scuola Alberghiera ENAOLI nello stabile di proprietà regionale denominato "Villa Panorama", da destinare a sede di un istituendo Collegio-Convitto per alunni delle Scuole Medie.
Rileva che, se con la citata deliberazione consiliare fu approvata la denuncia della Convenzione di cui sopra, non fu assunta alcuna decisione riguardante la futura destinazione dello stabile denominato "Villa Panorama".
Fa presente che sulla futura destinazione del fabbricato denominato "Villa Panorama", l'Assessore Andrione ebbe a fornire alcune notizie, ma solo in via incidentale.
Propone, pertanto, che nel primo capoverso delle premesse della deliberazione di Giunta in esame siano depennate le seguenti parole: "da destinare a sede di un istituendo Collegio-Convitto per gli alunni delle Scuole Medie" e ciò per una questione di precisione nel richiamo della deliberazione consiliare n. 21 in data 4-2-1965.
Poiché in sede di approvazione della denuncia della Convenzione sopracitata l'Assessore Andrione aveva comunicato che la Scuola Alberghiera già gestita dall'ENAOLI sarebbe stata trasferita nell'Istituto Professionale Regionale di St-Vincent, chiede che sia precisata la data approssimativa in cui si prevede che la Scuola Alberghiera possa entrare in funzione nella nuova sede.
Per quanto riguarda le spese generali di gestione nei nuovo Collegio-Convitto, rileva che, mentre ai sensi dell'articolo 5 lettera a) della bozza di Convenzione da stipulare per l'apertura e la gestione del Collegio-Convitto regionale di Châtillon, allegata alla deliberazione in esame, dette spese dovrebbero fare carico totalmente alla Congregazione religiosa dei Canonici del Gran San Bernardo, ai sensi del successivo articolo 9 l'Amministrazione Regionale si impegna a versare alla Congregazione stessa l'annua somma di Lire 3 milioni 900.000, a titolo di concorso regionale nelle spese generali di gestione del Collegio-Convitto.
Ritiene, pertanto, per una questione di correttezza e di forma, che sarebbe opportuno modificare la dizione dei sopracitati articoli in modo che tra i medesimi non vi sia la cennata contraddizione.
Dichiara, in ultimo, di avere alcune perplessità sull'articolo 7 della citata bozza di Convenzione, che recita testualmente: "la lingua francese è la lingua ufficiale del Collegio-Convitto regionale", pur essendo convinto, come ebbe a dimostrare in parecchie occasioni, che il bilinguismo è aderente alla storia, alle tradizioni e alla cultura della Valle d'Aosta.
Ricorda, in proposito, che ebbe a fare, allorquando ricopriva la carica di Consigliere comunale, un suo intervento in sede di Consiglio Comunale della Città di Aosta, in difesa del bilinguismo in Valle d'Aosta, in contrasto con il parere espresso da un Consigliere del suo stesso Partito.
Richiamandosi a quanto testè detto dal Presidente della Giunta, Caveri, aggiunge di essere convinto che le lingue devono essere insegnate soprattutto al fine di una corretta parlata.
Riconosce l'importanza essenziale del problema didattico in Valle d'Aosta, come ha giustamente testè detto il Presidente della Giunta e chiede ancora, come aveva già chiesto in precedenza all'Assessore Andrione e, prima di lui, all'Assessore Gex, che sia istituito in Valle d'Aosta un Centro di fonetica per la lingua francese.
Ricorda di aver ricevuto, sia dall'Assessore Gex, sia dall'Assessore Andrione, delle assicurazioni che detto problema sarebbe stato preso in esame dalla Giunta Regionale, per cui chiede nuovamente che sia data una sollecita soluzione al problema stesso, che non dovrebbe comportare un grande onere finanzia-rio per la Regione.
Osserva che, con l'istituzione di un Centro di fonetica per la lingua francese in Aosta, tutte le persone che ne sentissero il desiderio, oltre agli studenti delle Scuole Medie e agli Insegnanti, potrebbero perfezionarsi in detta lingua.
Ribadisce ancora di essere perplesso sull'articolo 7 della bozza di Convenzione, perché ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana; il che significa che in Valle d'Aosta dovrebbe esistere il bilinguismo.
Non ritiene, pertanto, opportuno che nella citata bozza di convenzione sia precisato che la lingua francese è la lingua ufficiale del Collegio-Convitto.
Esprime il parere che sarebbe meglio sopprimere l'articolo in questione.
L'Assessore ANDRIONE dichiara che è esatta la prima osservazione fatta dal Consigliere Montesano, riguardante l'inesattezza commessa nel richiamare la deliberazione consiliare n. 21 in data 4-2-1965.
Propone, pertanto, di depennare al primo capoverso delle premesse della deliberazione di Giunta in esame le parole "da destinare a sede di un istituendo Collegio-Convitto per gli alunni delle Scuole Medie".
Per quanto riguarda la seconda osservazione, sulla apparente contraddizione tra le clausole di cui agli articoli 5 e 9 della citata bozza di convenzione relativa alle spese generali in questione, osserva che il concorso annuo regionale di L. 3.900.000 nelle spese generali di gestione del Collegio-Convitto regionale è destinato ad assicurare il finanziamento delle spese di assistenza scolastica agli alunni della Scuola Professionale Alberghiera già assistiti a cura dell'E.N.A.O.L.I.
Riferisce, in proposito, che anche l'E.N.A.O.L.I. contribuirà, probabilmente, nelle spese di assistenza di detti alunni.
Precisa che, attualmente, il Collegio-Convitto regionale di Châtillon ospita 84 alunni, di cui 32 frequentano la Scuola Alberghiera presso l'Istituto Professionale Regionale di St. Vincent.
Fa presente che la Congregazione religiosa dei Canonici del Gran San Bernardo gestisce la Scuola Alberghiera di Losanna, che rilascia agli alunni, al termine del ciclo di studi, un titolo di studio che è riconosciuto in tutta la Confederazione Elvetica.
Per quanto riguarda la norma circa l'uso ufficiale della lingua francese nel Collegio-Convitto regionale di cui si tratta, osserva che questa norma non è in contrasto con le norme dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che prevedono il bilinguismo nella Regione.
Chiarisce che la norma di cui all'articolo 7 della bozza di Convenzione in esame è dettata da motivi di ordine pratico, per consentire agli alunni ospitati in detto Collegio-Convitto di imparare veramente a parlare la lingua francese.
Fa presente che si tratta, in gran parte, di alunni che frequentano la Scuola Media di Châtillon dove, durante il giorno, possono parlare sia la lingua italiana che la lingua francese, e di una minoranza che frequenta la Scuola Alberghiera presso l'Istituto Professionale Regionale di St. Vincent; pertanto ritiene che, ad evitare che l'uso della lingua francese non sia effettivamente attuato, sia bene inserire nella citata convenzione una clausola da cui risulti che in detto Collegio-Convitto la lingua ufficiale è appunto la lingua francese.
Dichiara che uno dei motivi che ha indotto la Giunta ad affidare la gestione del Collegio-Convitto regionale di Châtillon alla Congregazione religiosa dei Canonici del Gran San Bernardo è, appunto, la garanzia che detti religiosi offrono per quanto riguarda l'insegnamento della lingua francese, come è dimostrato dalla gestione della Scuola di Agricoltura di Aosta.
Per quanto riguarda l'istituzione di un Centro di fonetica per la lingua francese in Aosta, dichiara di essersi interessato alla questione.
Precisa che la spesa per l'istituzione di detto Centro di fonetica ammonta a circa 9 milioni annui di lire.
Aggiunge, però, che non si è ancora potuto trovare il personale adatto, che possa garantire il funzionamento di detto Centro.
Osserva che le difficoltà per l'istituzione di un Centro di fonetica per la lingua francese in Valle d'Aosta non sono tanto da imputarsi alla spesa iniziale di impianto del Centro, quanto alla difficoltà di trovare del personale specializzato per il funzionamento di detto Centro, nonché di finanziare le spese annue di gestione.
Fa presente che una possibile soluzione di questo problema consisterebbe nell'affidare il funzionamento del Centro di fonetica di lingua francese di Aosta a quei Professori che venissero ad Aosta per svolgere a livello universitario i Corsi di lingua francese, di cui si è testè parlato, qualora, tramite il Centro Culturale Italo-Francese di Torino, si possa concludere qualcosa di positivo in tale senso.
Il Presidente, MARCOZ, rileva che, effettivamente, vi è una certa discordanza formale tra le clausole degli articoli 5 e 9 della bozza di Convenzione in esame per quanto concerne le spese generali di gestione del Collegio-Convitto di Châtillon.
Per una maggiore precisione propone, pertanto, di modificare la dizione del capoverso a) dell'articolo 5 della bozza di convenzione stessa nel modo che segue: "le spese generali, di direzione e di gestione del Collegio-Convitto, con il concorso regionale di cui ai successivo articolo 9".
Il Consigliere MONTESANO dichiara di concordare sul soprariportato emendamento aggiuntivo proposto to dal Presidente, Marcoz.
Per quanto riguarda l'istituzione di un Centro di fonetica per la lingua francese in Aosta, osserva che detto problema è stato sollevato ormai da diversi anni per cui, pur tenendo conto delle reali difficoltà a cui ha fatto cenno l'Assessore Andrione, la Giunta regionale ha avuto tutto il tempo necessario per risolvere detto problema, considerata la indiscussa utilità della istituzione di detto Centro.
Dichiara che, se la Giunta Regionale non prenderà in esame detto problema, presenterà in Consiglio una mozione sull'argomento entro un certo periodo, da sei mesi a dieci mesi.
Invita, pertanto, l'Assessore Andrione a prendere in esame, nel frattempo, il problema stesso per risolverlo nel modo migliore possibile.
Il Presidente, MARCOZ, propone che la deliberazione di Giunta in esame sia ratificata dal Consiglio con le seguenti modifiche:
- al primo comma delle premesse della deliberazione stessa, sopprimere la frase: "da destinare a sede di un istituendo Collegio-Convitto per gli alunni delle Scuole Medie".
- all'articolo 5 della bozza di convenzione allegata al provvedimento deliberativo di cui si tratta, modificare nel modo seguente il capoverso a): "le spese generali di direzione e di gestione del Collegio-Convitto, con il concorso regionale di cui al successivo articolo 9".
Deliberazione n. 3110 in data 13 ottobre 1965
Il Consigliere MONTESANO chiede chiarimenti sulla deliberazione in data 9-111964 dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco, onde rendersi conto del sostanziale contenuto di detta deliberazione e dei motivi che hanno indotto la Giunta. Regionale a decidere l'impugnativa del provvedimento stesso.
L'Assessore FOSSON dichiara quanto segue:
"Anche se il Consigliere Montesano non avesse fatto questa richiesta, mi rendevo conto che era opportuno illustrare brevemente al Consiglio i motivi che hanno indotto la Giunta Regionale a proporre l'impugnativa della deliberazione in data 9-11-1964 dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco.
Farò, quindi, una breve premessa sulla procedura seguita per la costituzione della precitata Società e sulla sua composizione.
La convenzione franco-italiana per la costruzione della galleria stradale sotto il massiccio del Monte Bianco fu stipulata in data 14 marzo 1953 e fu approvata dallo Stato Italiano con legge 1° agosto 1954 n. 846, pubblicata sul numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 settembre 1954.
Detta convenzione venne pure approvata dallo Stato Francese.
Con atto a rogito Notaio Norat in data 1° settembre 1957 venne costituita la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, con sede in Aosta, come risulta dall'atto stesso e dallo Statuto Sociale, che fu allegato all'atto di costituzione per farne parte integrante e sostanziale.
La suddivisione del capitale sociale fu stabilita con il seguente penultimo comma dell'articolo 4 dello Statuto sociale: "dopo tale aumento il capitale sociale risulterà di Lire 800 milioni, suddiviso in 8.000 azioni da Lire 100.000 ciascuna, così ripartito:
- n. 4.580 azioni A di cui:
n. 250 sottoscritte dal Cantone di Ginevra;
n. 250 sottoscritte dalla Città di Ginevra;
n. 4080 sottoscritte da privati italiani;
- n. 3.420 azioni B di cui:
n. 2570 sottoscritte dallo Stato Italiano;
n. 850 sottoscritte dalla Regione Valle d'Aosta".
Oltre alla sottoscrizione della loro quota azionaria, gli Enti pubblici che facevano parte della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco versarono le seguenti sovvenzioni:
- Stato Italiano L. 2743 milioni;
- Regione Valle d'Aosta L. 915 milioni, che con la quota di capitale di Lire 85 milioni, portava a L. 1 miliardo la spesa totale a carico della Regione;
- Cantone di Ginevra e Città di Ginevra L. 379 milioni, per un totale di Lire 4 miliardi 37 milioni.
Dette sovvenzioni vennero erogate, praticamente, a fondo perso, data la scarsa probabilità che detti capitali venissero convenientemente remunerati mediante la distribuzione dei super-benefici di cui all'articolo 19 dello Statuto Sociale.
Il capitale privato, rappresentalo nella Società Italiana per Azioni Finanziaria dei Traforo del Monte Bianco, oltre alla sottoscrizione della propria quota azionaria, non versò alcuna sovvenzione, ma si impegnò a coprire le spese di costruzione del Traforo per la parte che avesse superato il costo preventivato.
A questo punto bisogna riferirci al periodo che va dal 1953 al 1957, periodo in cui aumentarono i costi unitari, con conseguenti rilevanti aumenti della spesa preventivata per la costruzione del traforo; per cui, anche per gli altri motivi di cui vi parlerò dopo, venne a crearsi una situazione completamente diversa da quella iniziale.
Nell'atto costitutivo della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, a garanzia degli Enti Pubblici nella medesima rappresentati (cioè lo Stato Italiano, la Regione Valle d'Aosta, il Cantone e la Città di Ginevra), all'articolo 2 si stabiliva, come vi ho già detto, che: "La Società è costituita sotto la osservanza e l'esatto adempimento delle norme contenute dal presente atto e dallo Statuto Sociale che si allega al presente atto sub E) per farne parte integrante e sostanziale.
Questa è una questione fondamentale.
In sede di discussione sulla convenzione italo-francese per la costruzione della galleria stradale del Monte Bianco, presso la Camera dei Deputati e il Senato, furono espresse riserve perché nella costituenda Società Italiana si dava in mano ai privati la maggioranza del pacchetto azionario; pertanto il Governo, sia nella presentazione della legge, che nelle dichiarazioni dei relatori e dei Ministri, prese l'impegno di garantire gli interessi degli Enti Pubblici che avrebbero partecipato alla costituzione della Società Italiana concessionaria mediante particolari norme (quali la norma prescrivente la maggioranza dei 213 per le decisioni importanti, ecc.) che sarebbero state introdotte nello Statuto Sociale.
Infatti l'intervento di questi Enti Pubblici Italiani nella costituenda Società era statu condizionato a tale garanzia e si tendeva ad avvicinare la posizione degli Enti pubblici nella Società Italiana alla posizione degli Enti pubblici nella Società francese, nella quale la maggioranza assoluta delle azioni era in mano allo Stato e ad altri Enti Pubblici.
In sostanza, questa era la netta differenza tra le due Società concessionarie per la costruzione del traforo del Monte Bianco: nella Società francese, maggioranza del capitale in mano allo Stato e agli Enti Pubblici e capitale privato in minoranza; nella Società italiana, capitale privato in maggioranza.
Appunto per questa ragione si era derogato, nello Statuto Sociale della Società concessionaria italiana, alle norme del Codice Civile riguardante la maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Sociale, stabilendosi che, in ogni caso, fosse necessaria la maggioranza dei 2/3 ciel capitale sociale per la validità di dette deliberazioni, maggioranza che il capitale privato da solo non raggiungeva.
Purtroppo il controllo garantito dall'ultimo comma dell'articolo 4 dello Statuto Sociale ("Le azioni non possono essere cedute e costituite convenzionalmente in garanzia, senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione") venne già a mancare nel passato, in quanto le azioni sottoscritte dal capitale privato, che erano e sono tuttora intestate alla Società per Azioni Finanziaria del Traforo del Monte Bianco, con sede in Torino, passarono in un primo tempo in proprietà della Società Assicurazioni Milano e da questa vennero cedute all'IRI nell'anno 1964.
Così nel Consiglio di Amministrazione della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco i Consiglieri che rappresentavano la Società Assicurazioni Milano vennero sostituiti da altri Consiglieri in rappresentanza dell'IRI.
In questo momento, dunque, l'IRI, entrata in possesso del pacchetto azionario che all'inizio era stato sottoscritto dal capitale privato, detiene la maggioranza assoluta delle azioni della Società.
La maggioranza assoluta del pacchetto azionario della Società stessa non dà, però, all'IRI un potere decisionale assoluto perché all'articolo 13 dello Statuto Sociale è prescritto che per la validità delle più importanti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole del Presidente e di due membri almeno di nomina governativa e all'articolo 8 è prescritto che per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è prescritta la maggioranza di 2/3 del capitale sociale.
Questa seconda clausola interessa particolarmente la Regione nel caso in discussione.
Il passaggio del pacchetto azionario della Società Italiana per Azioni del Traforo del Monte Bianco di proprietà della Società per Azioni Finanziaria del Traforo del Monte Bianco alla Società Assicurazioni Milano non diede mai luogo a dissensi, né in sede di Assemblea né in sede di Consiglio di Amministrazione della Società Italiana per Azioni del Traforo del Monte Bianco.
Allorquando, invece, dette azioni passarono dalla Società Assicurazioni Milano, all'IRI, chiese delle modificazioni dello Statuto tendenti a sopprimere le principali garanzie che, ai sensi degli artt. 8 e 13 dello Statuto, erano state date allo Stato e agli Enti Pubblici che facevano parte della Società.
Tra le altre modificazioni, aveva chiesto la modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, intendendo ritornare alle norme contemplate dal Codice Civile che stabiliscono la maggioranza assoluta del capitale sociale (e non più la maggioranza dei 2/3 per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci).
Come dicevo, per la Regione, la più preoccupante richiesta dell'IRI era rappresentata appunto dalle richieste modificazioni dell'articolo 8 dello Statuto Sociale nel senso sopra indicato.
Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni del Traforo del Monte Bianco, tenutesi il 7 luglio, il 20 luglio e il 17 ottobre 1964, cioè dopo il passaggio all'IRI del pacchetto azionario privato, i rappresentanti della Valle di Aosta, del Cantone di Ginevra e della Città di Ginevra si opposero alle modifiche statutarie, esprimendo voto contrario alla proposta di queste modifiche.
I rappresentanti ministeriali, invece, erano stati indotti dai rispettivi Ministeri a votare a favore delle modifiche statutarie richieste dall'IRI.
In sede di Assemblea straordinaria tenutasi in data 9-11-1964 i rappresentanti del Cantone di Ginevra e della Città di Ginevra si astennero dalla votazione per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui si tratta, perché, in quel momento, il Governo Federale Svizzero, che era impegnato nella discussione in sede parlamentare della famosa legge sui lavoratori italiani emigrati in Svizzera, aveva pregato i rappresentanti del Cantone e della Città di Ginevra di astenersi in questa votazione.
D'altra parte, il Cantone di Ginevra e la Città di Ginevra non hanno la possibilità di impugnare all'estero simili atti deliberativi se non attraverso il Governo Federale.
I rappresentanti della Regione Valle d' Aosta non furono presenti alla sopracitata Assemblea generale, perché, non partecipando all'Assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile, la Regione aveva la possibilità di impugnare la deliberazione dell'Assemblea generale, nel caso che questa deliberazione fosse lesiva degli interessi della Regione.
In questo modo la Regione ha avuto, appunto, la possibilità di impugnare la deliberazione dell'Assemblea generale di cui si tratta, recante modifiche allo Statuto Sociale, perché contraria alla Convenzione Internazionale e all'atto costitutivo della Società.
La deliberazione dell'Assemblea generale venne, in seguito, inviata al Tribunale per la omologazione, ma le modifiche allo Statuto sociale non vennero, però, in un primo tempo, omologate, richiedendo il Tribunale l'approvazione del Governo, pure non ritenendo necessario il previo accordo con il Governo francese, come era stato sostenuto dai rappresentanti della Regione in sede di Consiglio di Amministrazione della Società.
Avendo il Ministero degli Affari Esteri fatto pervenire il Decreto di approvazione delle modifiche statutarie, il Tribunale in data 1° agosto 1965 ha omologato la deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria dei soci in data 9 novembre 1964.
Ad avvenuta omologazione di detti atti, la Regione ha sottoposto la questione all'esame dell'Avvocato Zola, di Torino, il quale ha espresso in merito un parere molto elaborato, che è a disposizione dei Consiglieri che eventualmente volessero prenderne visione, parere nel quale si ritiene fondata la tesi sostenuta dalla Regione.
Confortata dal parere legale dell'Avvocato Zola, la Giunta Regionale ha ritenuto necessario di impugnare la deliberazione dell' Assemblea straordinaria degli azionisti della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco in data 9-11-1964, a tutela degli interessi della Regione stessa, perché, se venisse modificato l'articolo 8 dello Statuto Sociale nel senso voluto dall'IRI, la Regione non avrebbe più alcuna possibilità di fare valere i suoi interessi in sede di Assemblea dei soci della Società.
Infatti, se l'attuale maggioranza dei 2/3 del capitale sociale prescritta per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci fosse ridotta alla maggioranza assoluta, come previsto nel Codice Civile, si verificherebbe veramente quanto al momento della costituzione della Società stessa si era paventato e che aveva già sollevato tutte quelle riserve che sono state fatte proprie dai parlamentari sia italiani che francesi".
Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni in merito ai provvedimenti deliberativi assunti in via d'urgenza dalla Giunta Regionale, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta di ratifica dei provvedimenti stessi.
IL CONSIGLIO
procedendo con votazione a scrutinio segreto per quanto riguarda la ratifica della deliberazione di Giunta n. 3110 in data 13 ottobre 1965 e con singole separate votazioni per alzata di mano per quanto riguarda le altre deliberazioni di Giunta, sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, e con il sottoriportato esito delle singole votazioni, accertato e comunicato dal Presidente, MARCOZ,
DELIBERA
di ratificare, ad ogni effetto, le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio:
n. 3061 in data 13-10-1965
Costruzione della strada di allacciamento per le frazioni di Effraz e Valservière, in Comune di Quart - Appalto dei lavori a licitazione privata. - Approvazione ed impegno di spesa.
- (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
n. 3084 in data 13-10-1965:
Concessione e liquidazione di un contributo di Lire 3.295.000 a favore dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci, con sede in Aosta - Approvazione e liquidazione di spesa.
- (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
n. 3089 in data 13-10-1965:
Istituzione di un cantiere di lavoro nel Comune di Aosta - Approvazione e impegno di spesa per paghe agli operai, acquisto materiali ed attrezzature.
- (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
n. 3109 in data 13-10-1965:
Approvazione del testo della convenzione da stipulare con la Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo per l'apertura e la gestione del Collegio-Convitto Regionale di Châtillon. - Approvazione e finanziamento di spese.
Il Consiglio ha ratificato la deliberazione di Giunta di cui si tratta con l'approvazione dei seguenti due emendamenti al testo della deliberazione stessa:
- comma 1° delle premesse (parte narrativa): penultima ed ultima linea: stralcio delle parole "da destinare a sede di un istituendo Collegio-Convitto per alunni delle Scuole Medie".
- Bozza di convenzione da stipulare per la apertura e la gestione del Collegio-Convitto Regionale di Châtillon - articolo 5 - lettera a).
La dizione della lettera a) "a) le spese generali, di direzione e di gestione del Collegio-Convitto" è completata con l'aggiunta delle parole "con il concorso finanziario regionale di cui all'articolo 9".
- (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
n. 3110 in data 13-10-1965:
Impugnativa della deliberazione 9 novembre 1964 dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco - Designazione di legali in rappresentanza della Regione - Approvazione e liquidazione di spesa.
- (Consiglieri presenti e votanti: trenta; voti favorevoli: ventitré; voti contrari: sette; scrutatori i Consiglieri Signori Artaz-Dotto, Casetta e Mappelli).
____________
