Objet du Conseil n. 192 du 29 décembre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 192/65 - PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER LA REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 3804 in data 24 novembre 1965, concernente la proposta di disegno di legge costituzionale per la revisione della composizione della Corte Costituzionale, disegno di legge trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 dicembre 1965:

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Estratto della deliberazione n. 3804 adottata dalla Giunta Regionale in data 24 novembre 1965.

Il Presidente, Avv. Caveri, riferisce alla Giunta che la Commissione degli esperti nominati dalle Regioni Autonome a Statuto speciale, su iniziativa promossa dalla Regione Sarda, per lo studio di una proposta di legge costituzionale intesa a modificare la composizione attuale della Corte Costituzionale, ha ultimato i propri lavori ed ha elaborato uno schema di disegno di legge che dovrà essere sottoposto all'esame dei Consigli Regionali delle Regioni interessate, per il successivo inoltro al Governo della Repubblica.

Invita, quindi, la Giunta ad esaminare tale schema di disegno di legge costituzionale ed a stabilire di sottoporre lo schema stesso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.

LA GIUNTA

preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente Avv. Caveri;

visto lo schema di disegno di legge costituzionale elaborato dalla Commissione degli esperti nominati dalle Regioni Autonome a Statuto speciale, recante modifiche alla composizione della Corte Costituzionale;

ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

di sottoporre, con il proprio parere favorevole, all'esame del Consiglio Regionale il seguente schema di disegno di legge costituzionale:

(OMISSIS: segue disegno di legge costituzionale riportato in calce al deliberato).

Relazione alla proposta di legge costituzionale concernente: modifiche alla composizione della corte costituzionale.

Il problema che il presente progetto di legge costituzionale intende affrontare è quello della revisione della composizione della Corte Costituzionale, al fine di rendere questo supremo organo più adeguato al compito, particolarissimo fra quelli che gli sono propri, di decidere le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali e delle leggi statali contro cui una Regione assume l'invasione di una propria competenza, nonché i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni ed eventualmente fra diverse Regioni.

Si tratta di un problema che, in questi precisi termini, è stato sollevato di fronte all'opinione pubblica del paese dal IV Congresso di studi giuridici sulla Regione tenutosi a Riva del Garda nel settembre 1963.

In quel Convegno, ebbe notevolissima eco fra gli studiosi e gli amministratori presenti una proposta del relatore Prof. Guarino, il quale, da un acuto e documentato esame della giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle questioni regionali, ebbe a trarre la conclusione di una certa inadeguatezza della medesima rispetto alle esigenze delle autonomie, e a prospettare conseguentemente la opportunità di dare alla composizione dell'organo di giustizia costituzionale una fisionomia tale che riflettesse essa stessa quella articolazione dell'ordinamento in base al principio del pluralismo istituzionale, in ordine al cui funzionamento la Corte è chiamata a giudicare nella sede che qui interessa.

Chi conosca, per esperienza politica o professionale, i problemi sollevati in questi anni dalle autonomie regionali e le risposte che la Corte Costituzionale vi ha dato con la sua giurisprudenza, non può negare che la diagnosi formulata al Convegno di Riva risponda almeno in parte alla realtà, e conseguentemente non può non considerare con tutta attenzione la proposta in esso profilata.

Mossa da una tale consapevolezza, la Regione Sarda ha ritenuto di potersi opportunamente rendere promotrice di un attento ulteriore esame dell'argomento, da compiersi congiuntamente dalle varie Regioni esistenti, per poi eventualmente prospettare al Parlamento idonee soluzioni d'ordine legislativo-costituzionale. Pertanto, essa ha preso a suo tempo l'iniziativa di invitare le Giunte delle quattro Regioni esistenti ad un preliminare esame della questione, a seguito del quale Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sardegna hanno concordato circa l'opportunità della elaborazione di una proposta di legge di revisione costituzionale sull'argomento, da affidarsi ad una Commissione di illustri docenti ed esperti. Tale Commissione è stata infatti costituita nel dicembre 1964, senza partecipazione, peraltro, della Regione Siciliana, ed ha presentato un testo di progetto di legge nell'aprile del c.a..

La Giunta Regionale ha ritenuto che il testo medesimo possa essere trasfuso integralmente nel progetto di legge che qui si illustra ed al quale - secondo gli accordi intercorsi - dovrebbero conformarsi anche le proposte di iniziativa delle altre Regioni, al fine di una auspicabile azione concorde presso il Governo ed il Parlamento.

Il progetto è basato sul principio di una partecipazione delle Regioni alla formazione della Corte Costituzionale, partecipazione concretantesi nella nomina di cinque giudici, che vanno ad aggiungersi ai quindici membri della Corte nominati dal Parlamento, dalle supreme magistrature e dal Presidente della Repubblica. Tali giudici; che vengono a far parte della composizione normale della Corte, dovrebbero essere in grado di portare in seno a questa un senso più vivo ed operante delle autonomie, sempre, si intende, nella scrupolosa aderenza alla propria posizione di imparziali tutori della Costituzione. La posizione dei giudici di nomina regionale non si differenzia in alcun modo da quella degli altri, né consente di configurare gli stessi come rappresentanti delle Regioni. I requisiti personali per la nomina sono, del resto, gli stessi che l'articolo 135 - secondo comma -- della Costituzione prescrive per i rimanenti giudici.

Accolto il principio sovraesposto, occorreva stabilire in quali forme dovesse tradursi il concorso delle varie Regioni nella nomina dei cinque giudici. La soluzione presentata dall'articolo 2 del progetto consiste nella costituzione di un Collegio di tre delegati per ciascuna Regione, eletti dai Consigli Regionali, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Mentre le norme degli articoli 3 e seguenti non hanno bisogno di particolare illustrazione, perché costituiscono conseguenze applicative dei principi degli articoli 1 e 2, un particolare problema sorgeva nella attuale fase transitoria, in cui solo cinque su 20 previste dalla Costituzione sono le Regioni effettivamente esistenti, problema che si è inteso risolvere con una disposizione transitoria. E' parso che la nomina di cinque giudici da affidare, per il momento, a sole cinque Regioni sarebbe eccessiva, e pertanto, si prevede che, fino a che non si siano costituiti tutti i Consigli Regionali, i giudici eletti dal Collegio dei delegati dalle Regioni debbano essere soltanto tre.

Ciò esposto circa l'elaborazione ed il contenuto del presente progetto di legge, la Giunta Regionale - in conformità delle dichiarazioni programmatiche approvate dall'On Consiglio il 26 agosto c.a. - ritiene di poter invitare l'On. Consiglio alla rapida urgente discussione ed approvazione del progetto stesso, e di poter inoltre raccomandare che questo, ove sia trovato conforme alle esigenze dell'autonomia, venga adottato come proposta di legge costituzionale senza apportarvi modificazioni, affinché i testi che la Sardegna, il Trentino Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta presenteranno ai supremi organi dello Stato, per l'ulteriore corso di competenza, possano essere interamente conformi tra loro e possano pertanto affrontare con maggior probabilità di successo il complesso iter prescritto dalla Costituzione per le leggi di revisione costituzionale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidenza della Giunta

Prot. n. 9667

Cagliari, 21 settembre 1965

OGGETTO: Revisione della composizione della Corte Costituzionale. Iniziativa legislativa.

On.le PRESIDENTE della Regione Trentino Alto Adige

TRENTO

On.le PRESIDENTE della Valle d'Aosta

AOSTA

On.le PRESIDENTE della Regione Friuli-Venezia Giulia

TRIESTE

A seguito della precorsa corrispondenza, si trasmette l'unito schema di disegno di legge costituzionale, elaborato dalla Commissione degli esperti nominati da queste Regioni.

Ad avviso dello scrivente, tale schema dovrebbe essere sollecitamente adottato da ciascuna Giunta Regionale, in testi identici, e presentato al rispettivo Consiglio Regionale per l'approvazione dell'atto di iniziativa formale.

Appena adottato dalle singole Giunte ed anche prima delle approvazioni consiliari, il progetto potrà essere presentato al Governo della Repubblica, al fine di sollecitarne l'interessamento.

Si gradirà un cortese cenno di assenso.

Il Presidente

f.to Illeggibile

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Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che non ritiene necessario spendere molte parole sull'argomento, perché la relazione illustrante lo schema di legge costituzionale in discussione è ampia ed esauriente.

Fa presente che è intendimento delle Regioni Autonome a Statuto speciale di chiedere che nella Corte Costituzionale vi siano anche rappresentanti delle Regioni stesse ed informa che, all'uopo, è stato predisposto, su iniziativa promossa dalla Regione Sarda, lo schema di disegno di legge costituzionale in questione inteso a modificare la composizione attuale della Corte Costituzionale.

Fa presente che, a' sensi dell'articolo 2 del predetto disegno di legge, i giudici della Corte Costituzionale da nominarsi dalle Regioni dovrebbero essere eletti da un Collegio formato da tre delegati per ciascuna Regione.

Ritiene che non sia sfuggita ai Consiglieri Regionali l'importanza del primo comma del successivo articolo 3, che dice: "I giudici della Corte Costituzionale di nomina regionale sono eletti a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta dei componenti il Collegio dei delegati regionali".

Comunica che il testo di legge costituzionale di cui si tratta è stato concordato tra i rappresentanti delle cinque Regioni a Statuto speciale.

Il Presidente, MARCOZ, rileva che appare evidente, dal secondo comma dell'articolo 2 ("I componenti di questo Collegio sono eletti da ciascun Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze"), che si vuole sancire nel disegno di legge il principio della rappresentanza delle minoranze.

Ritiene, però, che tale principio potrebbe non essere attuato se non si provvede a modificare opportunamente il testo del 1° comma del successivo articolo 3, secondo cui i giudici della Corte Costituzionale di nomina regionale "sono eletti a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta dei componenti il Collegio dei delegati regionali".

A chiarimento del suo rilievo osserva che, - stando agli schieramenti politici che vi sono attualmente nelle singole Regioni a Statuto speciale ed agli schieramenti che vi potrebbero essere in futuro - potrà di fatto avvenire che la minoranza, cioè due Regioni che siano di un colore politico diverso, non riuscirà mai ad avere un proprio rappresentante nella Corte Costituzionale.

Ritiene quindi opportuno che, all'articolo 3, sia richiesta una maggioranza qualificata di due terzi, anziché la maggioranza assoluta, dei componenti il Collegio dei delegati regionali per la elezione dei giudici della Corte Costituzionale di nomina regionale.

In tal modo, - egli dice -, su cinque giudici costituzionali di nomina regionale almeno uno, se non due, rispecchieranno le minoranze; mentre invece, qualora non venisse apportato l'emendamento modificativo proposto, la disposizione concernente il rispetto del principio delle minoranze rimarrebbe una semplice enunciazione di principio, perché, all'atto pratico, i giudici eletti sarebbero sempre tutti della maggioranza.

Il Consigliere BIONAZ chiede se l'emendamento ora proposto sia stato concordato con le altre Regioni a Statuto speciale.

Il Presidente, MARCOZ, precisa che è mancato il tempo materiale di sentire l'avviso delle altre Regioni a Statuto speciale sull'emendamento in questione, perché l'antinomia esistente tra l'articolo 2 e l'articolo 3 dello schema di legge costituzionale è stata rilevata solo ultimamente, in occasione di una disamina approfondita del disegno di legge in questione.

Segue breve discussione in merito fra il Presidente MARCOZ, i Consiglieri BIONAZ e BENZO, i quali, considerato che il testo di legge costituzionale in esame è stato previamente concordato fra le cinque Regioni a Statuto speciale, esprimono l'avviso che sarebbe opportuno, per ragioni di correttezza, di sentire il parere delle altre Regioni a Statuto speciale sull'emendamento modificativo proposto dal Presidente Marcoz.

Il Consigliere BENZO suggerisce la possibilità che l'emendamento di cui si tratta sia prospettato direttamente al Parlamento, in modo da lasciare inalterato il disegno di legge costituzionale ora in discussione.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che si potrebbe anche concordare sulla proposta fatta dal Consigliere Benzo; fa, però, presente che il Parlamento, in sede di discussione dei disegni di legge, non scende nei particolari, in quanto "de minimis non curat praetor"; pertanto se l'emendamento venisse apportato almeno nel disegno di legge costituzionale proposto dalla Regione Valle d'Aosta, tale emendamento servirebbe a richiamare l'attenzione del Parlamento sulla opportunità che, all'articolo 3, sia stabilita la maggioranza dei due terzi, in luogo della maggioranza assoluta.

L'Assessore FOSSON osserva che il disegno di legge in discussione è un disegno di legge costituzionale e deve essere, quindi, approvato dal Parlamento, a Camere riunite, con i due terzi dei voti del Parlamento; ritiene che occorra esaminare se sia più opportuno inviare al Parlamento un testo di disegno di legge costituzionale emendato come da proposta fatta dal Presidente Marcoz, oppure se sia più opportuno che il disegno di legge costituzionale sia approvato dal Consiglio ed inviato al Parlamento nel testo concordato già con le altre Regioni a Statuto speciale, formulando peraltro la raccomandazione che il Parlamento esamini la possibilità di prescrivere, al primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, la maggioranza dei due terzi, in luogo della maggioranza assoluta prevista dall'articolo stesso.

Il Presidente, MARCOZ, ritiene che si possa prospettare ai competenti organi governativi centrali e al Parlamento l'emendamento modificativo da lui proposto, sotto forma di raccomandazione, lasciando inalterato il testo dell'articolo 3 del disegno di legge costituzionale concordato con le altre Regioni Autonome a Statuto speciale.

Chiede se qualche altro Consigliere intenda prendere la parola sull'argomento avvertendo che, in caso contrario, porrà ai voti la proposta della Giunta che il Consiglio esprima il proprio parere favorevole in merito al disegno di legge costituzionale in questione, con la raccomandazione sopra enunciata.

Il Consigliere PEDRINI dichiara che il Gruppo Liberale voterà contro la proposta di legge costituzionale in esame, in quanto i rappresentanti del Partito Liberale nelle Assemblee delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige hanno espresso parere contrario alla proposta e stanno approntando un nuovo schema di legge costituzionale.

L'Assessore FOSSON rileva che la riserva, per quanto riguarda la Regione Siciliana, deriva dalla questione riguardante il mantenimento dell'Alta Corte Costituzionale per la Sicilia, prevista dallo Statuto speciale siciliano.

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

concordando sulla proposta della Giunta;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentatre; votanti e favorevoli: trentuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Cusumano e Pedrini);

DELIBERA

1°) di esprimere parere favorevole in merito alla sottoriportata proposta di disegno di legge costituzionale per la revisione della composizione della Corte Costituzionale, dando mandato alla Presidenza della Giunta di trasmettere, - d'intesa con le altre Regioni a Statuto speciale -, detto disegno di legge al Governo della Repubblica, per l'ulteriore iter legislativo del disegno di legge stesso;

2°) di fare voti affinché la proposta di disegno di legge costituzionale di cui si tratta abbia favorevole accoglimento e sollecito corso presso i competenti organi governativi centrali e presso il Parlamento della Repubblica Italiana, raccomandando che sia esaminata la possibilità di prescrivere, al primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, la maggioranza dei due terzi, in luogo della maggioranza assoluta prevista dall'articolo stesso, allo scopo di assicurare la rappresentanza della minoranza dei componenti il Collegio dei delegati regionali che deve eleggere i giudici di nomina regionale, non essendo sufficiente la disposizione di cui all'articolo 2 per assicurare, in linea di fatto ed in pratica, la detta rappresentanza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1

La Corte Costituzionale è composta di venti giudici nominati cinque dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, cinque dalle Regioni, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dal Presidente della Repubblica.

Art. 2

I giudici della Corte Costituzionale la cui nomina spetta alle Regioni sono eletti da un collegio formato da tre delegati per ciascuna Regione. I componenti di questo collegio sono eletti da ciascun Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Art. 3

I giudici della Corte Costituzionale di nomina regionale sono eletti a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta dei componenti il collegio dei delegati regionali.

I nomi degli eletti vengono comunicati immediatamente al Presidente della Corte Costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente della Repubblica.

Art. 4

I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per dodici anni e non sono immediatamente rieleggibili. Per ciascun giudice il dodicennio decorre dal giorno del giuramento.

Art. 5

La Corte Costituzionale esercita le sue funzioni con l'intervento di un numero di giudici non inferiore a quindici.

Art 6

Sono abrogate tutte le disposizioni costituzionali o di legge ordinaria in contrasto con le norme di questa legge.

Disposizioni transitorie

Art. 7

Fino a che non siano costituiti tutti i Consigli regionali, il collegio di cui all'articolo 2 della presente legge sarà formato dai delegati delle Regioni esistenti.

Il collegio così composto eleggerà tre dei cinque giudici di nomina regionale.

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