Objet du Conseil n. 9 du 23 mars 1966 - Verbale
OGGETTO N. 9/66 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PROROGA AL 30 APRILE 1966 DEL TERMINE STABILITO CON LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1966 N. 2 PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.
L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito, con legge regionale 25 gennaio 1966 n. 2, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 11 marzo 1966:
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Con legge regionale 25 gennaio 1966 n. 2 stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno 1966.
In data 23 marzo 1966 viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966 predisposto dalla Giunta Regionale nell'adunanza del 22 dicembre 1965.
In attesa che il bilancio per l'anno 1966 sia formalmente approvato con emananda legge regionale e allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi regionali dopo il 31 marzo 1966, si propone che il Consiglio Regionale autorizzi la proroga sino al 30 aprile 1966 del termine già stabilito per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno in corso.
È stato, all'uopo, predisposto l'allegato disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.
(Omissis: segue disegno di legge riportato in calce al provvedimento legislativo).
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L'Assessore FILLIETROZ ricorda che il Consiglio, nell'adunanza del 29 dicembre 1965, aveva approvato il disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1966.
Fa presente che all'ordine del giorno della seduta odierna vi è anche la discussione e l'approvazione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 e che, allo scopo di evitare ritardi e intralci al regolare espletamento dei servizi regionali, la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio un disegno di legge regionale concernente la proroga, sino al 30 aprile 1966, dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio.
Fa presente che il 2° comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che: "L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".
Riferisce che anche il Governo nazionale, essendo attualmente in discussione presso le Camere il bilancio preventivo dello Stato per l'anno finanziario 1966, ha chiesto la proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato sino al 30 aprile.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: trentatré,
- Consiglieri votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trentadue;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga al 30 aprile 1966 dei termine stabilito con legge regionale 25 gennaio 1966 n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.
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Disegno di legge regionale n. 1
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..... n. ......: PROROGA AL 30 APRILE 1966 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1966 N. 2 PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 1966.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966 n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.
Art. 2
Le approvazioni e gli impegni di spesa durante il mese di aprile 1966 non potranno superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 predisposto dalla Giunta Regionale nell'adunanza del 22-12-1965 e sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale nell'adunanza del 23 marzo 1966, in allegato al disegno di legge regionale relativo all'approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore dodici e minuti cinquantatré e rinviata alle ore sedici.
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