Objet du Conseil n. 21 du 23 mai 1966 - Verbale

OGGETTO N. 21/66 - (Presa d'atto) - COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, SIGNORINA PERSONNETTAZ, RIGUARDANTE IL RINVIO ALLA SUCCESSIVA ADUNANZA, FISSATA PER LUNEDI' 30 MAGGIO 1966, DELL'OGGETTO ISCRITTO AL N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE: "SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL SUO PRESIDENTE".

Il Presidente dell'Assemblea, Sig.na PERSONNETTAZ, dà lettura della seguente mozione in data 28-3-1966, depositata presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio in data 29 marzo 1966 e a firma di quindici Consiglieri:

"Ill.mo Signor PRESIDENTE del Consiglio della Valle di Aosta

AOSTA

Considerato che malgrado il voto contrario alla legge di approvazione del bilancio di previsione, espresso dalla maggioranza del Consiglio nella seduta del 23-3-1966, il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori non hanno sentito il dovere di rassegnare le dimissioni secondo le più elementari regole della morale, della democrazia e del nostro ordinamento.

I sottoscritti Consiglieri propongono

fatti salvi gli effetti della mancata presentazione alla discussione e votazione del Consiglio della precedente mozione di sfiducia e di revoca, per la prossima adunanza del Consiglio Regionale la seguente mozione di sfiducia e di revoca del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori in carica:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

"Ritenuto che l'attuale Presidente della Giunta e gli Assessori in carica non godono più della fiducia della maggioranza del Consiglio in seguito al ritiro dell'appoggio da parte di una delle forze politiche costituenti la precedente maggioranza.

Ritenuto che il Consiglio Regionale al quale spetta la nomina del Presidente della Giunta e degli Assessori ha anche il potere di revocare, in applicazione di un fondamentale principio di carattere istituzionale, del quale le disposizioni contenute negli Statuti delle altre Regioni nell'articolo 34 della legge 10-3-1953 n. 62, rappresentano una semplice esplicitazione;

DICHIARA

la propria sfiducia al Presidente della Giunta Regionale Avv. Severino Caveri ed agli Assessori Regionali Avv. Giuseppe Fillietroz, Sig. Pietro Fosson, Dott. Mario Andrione, Sig. Claudio Manganoni, Sig. Fabiano Savioz e li revoca in data odierna dal loro ufficio".

Aosta, lì 28 marzo 1966.

F.ti: A. Berthet - Cesare Bionaz - Francesco Balestri - Colombo - Montesano - Ing. Carlo Benzo - Albaney Giuseppe - Giuseppe Maquignaz - Angelo Mappelli - Dujany Cesare - Chabod Guido - Mauro Bordon - Franca Verthuy - Ferruccio Lustrissy - Arlina Personnettaz".

Il Presidente dell'Assemblea, Sig.na PERSONNETTAZ, dichiara quanto segue:

"Dichiaro, - e chiedo che ne sia dato atto a verbale -, che è facoltà del Consiglio Regionale di sostituire la Giunta Regionale, come espressamente previsto dall'articolo 48 dello Statuto Regionale, in quanto il Presidente e la Giunta hanno compiuto violazioni di legge previste in tale articolo.

Non vi è dubbio che tali violazioni sono palesi ed evidenti.

Infatti la Giunta ed il suo Presidente:

1) non hanno ripresentato il bilancio, che è uno degli strumenti indispensabili per il funzionamento dell'Amministrazione Regionale;

2) il Presidente della Giunta non ha provveduto, in mancanza del Presidente del Consiglio, a richiedere la convocazione del Consiglio per l'adunanza straordinaria allo scopo di trattare l'argomento della sfiducia e della revoca (art. 20 del Regolamento);

3) più grave ancora l'illegalità commessa dalla Giunta nell'impedire l'adunanza del Consiglio nei giorni 17 e 18 maggio.

A parte il danno causato alla Regione ed il disagio inferto alla popolazione, è da rilevare che la Giunta non poteva chiudere il Palazzo regionale sotto la speciosa motivazione dell'ordine pubblico, in quanto l'ordine pubblico non è competenza della Giunta, ma bensì del Presidente (art. 44 Statuto);

4) arbitrario scioglimento del Consiglio Comunale di Aosta da parte della Giunta, attestando, in contrasto con la verità, che era stato sentito il Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto.

La stessa decisione della Giunta Giurisdizionale Amministrativa e le stesse ammissioni dei controricorrenti ne sono la prova evidente.

La procedura da seguire per la revoca è quella dell'articolo 34 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Mancando nella presente adunanza la presenza della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica, la continuazione della discussione dell'argomento va rinviata al giorno corrispondente della prossima settimana, vale a dire a lunedì prossimo, 30 maggio 1966, alle ore 9".

Il Consiglio prende atto.

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