Objet du Conseil n. 183 du 29 décembre 1966 - Verbale
OGGETTO N. 183/66 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME INTEGRATIVE E DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24 E 12 SETTEMBRE 1966 N. 11, RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
L'Assessore all'Industria e Commercio, BENZO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante norme integrative e di applicazione delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9 dicembre 1966:
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In sede di esame delle numerose domande pervenute per la concessione di mutui agevolati, la Commissione prevista dall'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 ha ritenuto opportuno di proporre l'emanazione di norme integrative intese ad assicurare una precisa e uniforme applicazione di alcune norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Esaminate le varie questioni prospettate e tenute presenti le finalità particolari delle leggi regionali di cui si tratta, la Giunta Regionale ritiene opportuno di proporre al Consiglio:
1) che, ai fini dell'applicazione della norma del 1 comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 (acquisto di alloggi, in primo acquisto, in case di abitazione di nuova costruzione), si stabilisca che potranno essere considerate case di nuova costruzione soltanto le case per le quali sia stato rilasciato il certificato di abitabilità in data non anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione di mutuo agevolato;
2) che, ai fini dell'applicazione del capoverso lettera b) dell'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 (documentazione per dimostrare la disponibilità dell'area sulla quale si intende costruire), si stabilisca che "Ove la proprietà dell'area o della superficie utilizzata per la costruzione del fabbricato risulti intestata a minore convivente ed a carico del richiedente, potrà essere prodotto, a titolo di documentazione della disponibilità dell'area o della superficie stessa, idonea autorizzazione per l'utilizzazione dell'area a scopo edificatorio e per l'iscrizione ipotecaria ";
3) di modificare in parte le norme delle citate leggi che sanciscono l'esclusione dalla concessione dei mutui agevolati dei richiedenti che abbiano già fruito di contributi per la acquisizione di locali di abitazione, allo scopo di non escludere dall'assegnazione dei mutui agevolati di cui si tratta richiedenti che abbiano già fruito di contributi per il ripristino, l'ampliamento o la sistemazione di fabbricati rurali.
In considerazione del limitato importo dei singoli contributi già concessi e da concedere a tale scopo, nonché del fatto che i contributi concessi dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste si riferiscono in gran parte alla ricostruzione dei locali non di abitazione dei fabbricati rurali (stalla, fienile, concimaia e altri locali di servizio essenzialmente agricolo), si propone di approvare, limitatamente ai contributi concessi per il ripristino, l'ampliamento di fabbricati rurali, la seguente norma:
"I contributi previsti dalle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11 per la costruzione di nuovi alloggi, ovvero per apportare ad abitazioni di proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, saranno concessi anche ai lavoratori subordinati e agli artigiani che abbiano già ottenuto contributi per la costruzione o la sistemazione di fabbricati rurali in cui non vi siano sufficienti e idonei locali di abitazione in rapporto alle necessità della famiglia dei richiedenti.
La quota di contributo eventualmente già percepita per la costruzione o per la sistemazione di locali ad uso di abitazione sarà conteggiata in riduzione dell'importo del mutuo ammissibile a contributo regionale. A tale fine, l'ammontare della somma da detrarre sarà determinato dalla Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo agevolato, capitalizzando il contributo già ottenuto dal richiedente, al tasso del 5%, dalla data di concessione del contributo alla data di formazione della graduatoria provvisoria e con arrotondamento del capitale risultante a Lire zero per le frazioni di capitale fino a Lire cinquantamila e a Lire centomila per le frazioni di capitale superiori a Lire cinquantamila".
4) di stabilire che, - ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione dei contributi regionali di cui si tratta, a' sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1965 n. 24 -, ai richiedenti ex combattenti sia valutato il servizio militare trascorso in qualità di richiamati o di trattenuti alle armi, con esclusione del servizio militare prestato per normale servizio di leva o per ferma volontaria.
Si ritiene, infatti, giusto assegnare per tale servizio militare un equo punteggio agli ex combattenti i quali, non avendo potuto prestare per lunghi periodi di tempo attività lavorativa alle dipendenze di terzi o attività artigianale, verrebbero danneggiati ai fini dell'assegnazione dei punteggi per le graduatorie di cui si tratta.
Si propone, quindi, di approvare la seguente norma integrativa finale quale nuovo capoverso finale dell'art. 3 della legge 30 novembre 1965 n. 24:
"h) - servizio militare prestato in qualità di ex combattente: punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato in qualità di richiamati o trattenuti alle armi, con valutazione ad anno intero per le frazioni di anno di almeno sei mesi e senza valutazione delle frazioni di anno inferiori a sei mesi nonchè del servizio militare prestato per normale servizio di leva o per ferma volontaria.
I periodi di servizio militare prestato debbono essere comprovati con la presentazione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare".
5) di estendere la concessione dei contributi regionali per l'assunzione dei mutui agevolati di cui si tratta anche a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto ad un trattamento di pensione. Per la concessione dei mutui agevolati a queste due categorie di richiedenti pensionati si dovrebbero osservare le norme e le condizioni particolari in vigore per le corrispondenti categorie economiche (lavoratori subordinati e artigiani).
Inoltre, l'importo dei mutui agevolati da concedere alle predette due categorie di richiedenti pensionati non dovrebbe superare la somma di L. 3.000.000, in considerazione della limitata entità del nucleo familiare a carico dei pensionati, nonchè della limitata disponibilità dei fondi regionali previsti dalle sopracitate leggi per la ripresa dell'industria edilizia economica e popolare.
Si propone quindi di approvare la seguente norma:
"La concessione dei contributi regionali per l'assunzione dei mutui agevolati previsti dalla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 e successive modificazioni è estesa, - a decorrere dal 1° gennaio 1967 e per la concessione di mutui agevolati di importo non superiore a L. 3.000.000 -, a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto ad un trattamento di pensione.
Per la concessione dei contributi regionali di cui sopra alle due predette categorie di richiedenti pensionati si osservano le norme e le condizioni particolari in vigore per i lavoratori delle corrispondenti categorie economiche (lavoratori subordinati e artigiani)".
In relazione a quanto sopra, la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante norme integrative e di applicazione delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, concernenti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge Regionale n. ................: "NORME INTEGRATIVE E DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24 E 12 SETTEMBRE 1966 N. 11, RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Son approvate le seguenti norme integrative e di applicazione delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare:
1) ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, saranno considerate case di nuova costruzione soltanto le case per le quali sia stato rilasciato il certificato di abitabilità in data non anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione di mutuo agevolato;
2) ai fini dell'applicazione del capoverso lettera b) dell'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, allorquando la proprietà dell'area o della superficie utilizzata per la costruzione del fabbricato risulti intestata a minore convivente ed a carico del richiedente, potrà essere prodotto, a titolo di documentazione della disponibilità dell'area o della superficie stessa, idonea autorizzazione per l'utilizzazione dell'area a scopo edificatorio e per la iscrizione ipotecaria.
Art. 2
I contributi previsti dalle leggi 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11 per la costruzione di nuovi alloggi, ovvero per apportare ad abitazioni di proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, possono essere concessi anche ai lavoratori subordinati e agli artigiani che abbiano già ottenuto contributi per la costruzione o la sistemazione di fabbricati rurali nei quali non vi siano sufficienti e idonei locali di abitazione in rapporto alle necessità della famiglia dei richiedenti.
La quota di contributo eventualmente già percepita per la costruzione o per la sistemazione di locali ad uso di abitazione, deve essere conteggiata in riduzione dell'importo del mutuo ammissibile a contributo regionale. A tale fine, l'ammontare della somma da detrarre sarà determinato dalla Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo agevolato, capitalizzando il contributo già ottenuto dal richiedente, al tasso del 5%, dalla data di concessione del contributo alla data di formazione della graduatoria provvisoria con arrotondamento del capitale risultante a Lire zero per le frazioni di capitale fino a Lire cinquantamila e a Lire centomila per le frazioni di capitale superiori a Lire cinquantamila.
Art. 3
Ai fini della formazione delle graduatorie dei richiedenti la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, è approvato il seguente nuovo capoverso finale dell'art. 3 della legge regionale stessa:
"h) - servizio militare prestato in qualità di ex combattente: punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato in qualità di richiamati o trattenuti alle armi, con valutazione ad anno intero per le frazioni di anno di almeno sei mesi e senza valutazione delle frazioni di anno inferiori a sei mesi nonchè del servizio militare prestato per normale servizio di leva o per ferma volontaria.
I periodi di servizio militare prestato debbono essere comprovati con la presentazione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare".
Art. 4
La concessione dei contributi regionali per l'assunzione dei mutui agevolati previsti dalla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 e successive modificazioni è estesa, - a decorrere dal 1° gennaio 1967 e per la concessione di mutui agevolati di importo non superiore a Lire tre milioni -, a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto ad un trattamento di pensione.
Per la concessione dei contributi regionali di cui sopra alle due predette categorie di richiedenti pensionati si osservano le norme e le condizioni particolari in vigore per i lavoratori delle corrispondenti categorie economiche (lavoratori subordinati e artigiani).
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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L'Assessore BENZO illustra nei vari punti la soprariportata relazione.
Comunica, inoltre, che la Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e le Finanze, in una recente riunione, dopo aver esaminato le modificazioni proposte alla legge regionale di cui si tratta, ha ritenuto opportuno di proporre la seguente ulteriore modificazione, che la Giunta fa propria e che dovrebbe formare oggetto di un nuovo articolo del disegno di legge in esame:
"Alle vedove, capi famiglia, che in seguito al decesso del coniuge, avvenuto in attività di servizio, abbiano iniziato attività artigianale o attività lavorativa alle dipendenze di terzi, l'anzianità di lavoro o di attività artigianale, espletata dal coniuge deceduto, viene riconosciuta utile ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'anzianità di lavoro in Valle d'Aosta o per l'anzianità di lavoro con prestazione di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d'Aosta, in base alle disposizioni previste dall'art. 3, lettera e), della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 e dall'art. 1, comma terzo, lettera e) della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11".
Dichiara che la Giunta Regionale propone all'approvazione del Consiglio anche questo ulteriore emendamento integrativo che dovrebbe costituire, nel disegno di legge in esame, il nuovo art. 5, mentre l'attuale art. 5 assumerebbe il n. 6.
Il Consigliere GERMANO fa presente che l'assenza dei Consiglieri della minoranza alle precedenti riunioni del Consiglio ha fatto sì che essi non abbiano potuto seguire bene l'applicazione della legge in discussione.
Trattandosi di un problema molto sentito e per la cui soluzione i Consiglieri dell'attuale minoranza hanno a suo tempo molto lavorato, chiede che gli siano forniti i seguenti dati:
- il numero dei mutui concessi in applicazione di detta legge nel primo quadrimestre del corrente anno in Aosta e nel rimanente territorio della Regione;
- il numero dei mutui concessi in applicazione di detta legge nel secondo quadrimestre del corrente anno in Aosta e nel rimanente territorio della Valle;
- il numero dei lavoratori che hanno già riscosso l'importo delle somme loro concesse a mutuo e che sono, cioè, in grado di iniziare i lavori edilizi;
- le modalità adottate dalla Regione per la stipulazione delle apposite convenzioni con gli Istituti bancari per la concessione dei mutui stessi.
Il Consigliere MANGANONI chiede che gli sia precisato il numero di domande di mutuo pervenute a tutt'oggi agli uffici della Regione in applicazione della legge di cui si tratta.
Chiede, inoltre, che nel testo del disegno di legge in esame sia detto espressamente che tra gli ex combattenti di cui all'art. 3 del disegno di legge stesso sono compresi anche gli ex partigiani e gli ex internati.
Il Consigliere SAVIOZ dichiara di non ritenere giusto limitare a L. 3.000.000 l'importo dei mutui agevolati da concedere a favore dei pensionati, perché è noto a tutti che la situazione economica dei pensionati è ancora più disagiata della situazione economica dei lavoratori in attività di servizio.
Osserva che, se è già difficile per un lavoratore in attività di servizio poter disporre del capitale necessario per acquistare, costruire o sistemare un alloggio, ben maggiori sono le difficoltà che incontra un pensionato per poter disporre di detto capitale, in quanto l'importo di una pensione, molte volte, consente appena di sopravvivere.
Ritiene quindi opportuno elevare a 5 milioni l'importo dei mutui agevolati anche per i pensionati, perché altrimenti si finirebbe per favorire solo quei pensionati che godono di pensioni di elevato importo e non i pensionati più bisognosi, i quali non potrebbero mai beneficiare dei mutui agevolati in questione.
Il Consigliere FILLIETROZ chiede che gli siano precisati i motivi che hanno indotto l'attuale maggioranza consiliare a sopprimere, in base all'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi per l'assunzione dei mutui di cui si tratta.
Osserva che la soppressione di detto comma ha avuto riflessi negativi nella formazione della graduatoria delle domande per i lavoratori residenti nella zona B di cui al precitato comma e comprendente i Comuni ad economia prevalentemente agricola.
Fa presente che i lavoratori residenti in detta zona non possono beneficiare del punteggio derivante dalla distanza del luogo di lavoro dal luogo di residenza, in quanto prestano la loro attività nel luogo di residenza.
L'Assessore BENZO dichiara che, in base alla documentazione che ha ora sotto mano, non è in grado di rispondere a tutte le domande formulate dai vari Consiglieri. Prega, pertanto, i medesimi di volersi recare presso gli Uffici dell'Assessorato alle Finanze, dove è a loro disposizione la documentazione riguardante l'attuazione della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24.
Precisa che il numero delle domande di mutuo pervenute e prese in esame dall'apposita Commissione di cui all'art. 12 della sopracitata legge per il primo quadrimestre del corrente anno ammonta a 300.
Aggiunge che, dei fondi regionali a disposizione per la concessione dei contributi di cui si tratta, la percentuale del 38,50% è stata assegnata alla zona A, comprendente i Comuni di Aosta, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, St-Christophe e Sarre, e la percentuale del 61,50% è stata assegnata alla zona B, comprendente tutti i rimanenti Comuni della Valle.
Questo, - egli dice -, è avvenuto dopo una lunga discussione tenutasi in sede di Commissione consiliare e di Consiglio Regionale.
Osserva, pertanto, che la suddivisione del territorio della Regione in zone non è stata in realtà soppressa.
Comunica che, in base alla suddivisione di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, i fondi regionali ripartiti in base alle sopracitate percentuali sono stati ancora ulteriormente suddivisi nel modo seguente:
Zona A:
- Mutui concessi per l'acquisto di nuovi alloggi: n. 5 su 83 domande prese in esame;
- Mutui concessi per la costruzione di nuovi alloggi: n. 11 su 67 domande prese in esame;
- Mutui concessi per la sistemazione di alloggi già esistenti: n. 14 su 19 domande prese in esame.
Zona B:
- Mutui concessi per l'acquisto di nuovi alloggi: n. 9 su 17 domande prese in esame;
- Mutui concessi per la costruzione di nuovi alloggi: n. 16 su 66 domande prese in esame;
- Mutui concessi per la sistemazione di alloggi già esistenti: n. 22 su 38 domande prese in esame.
Per quanto riguarda il secondo semestre del corrente anno, comunica che gli Uffici competenti stanno lavorando per la formazione della graduatoria delle domande, il cui numero complessivo dovrebbe essere ora di 500 circa.
Il Consigliere GERMANO rileva che, in base al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, è fissata una data entro la quale l'apposita Commissione di cui all'art. 12 della legge stessa deve compiere l'esame delle domande di mutuo pervenute in un determinato quadrimestre.
L'Assessore BENZO fa presente che la predetta Commissione ha esaminato soltanto le domande presentate nel primo quadrimestre del corrente anno e che il competente Ufficio dell'Assessorato alle Finanze sta ultimando il lavoro preparatorio per sottoporre allo esame di detta Commissione le domande relative al secondo quadrimestre del corrente anno.
Per quanto riguarda la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito, prega il Consigliere Germano di voler recarsi presso gli Uffici finanziari della Regione per prendere visione degli atti e delle bozze di convenzione.
Il Consigliere GERMANO chiede gli sia precisata la data in cui sono state sottoscritte dalle parti le convenzioni di cui si tratta.
L'Assessore BORDON osserva che non è possibile rispondere sull'istante alle domande fatte dal Consigliere Germano, in quanto gli atti riguardanti dette pratiche sono presso gli Uffici della Regione e non si è pensato di portarle in Consiglio.
Dopo aver confermato l'esattezza dei dati forniti dall'Assessore Benzo, prega i Consiglieri interessati di voler aspettare fino a domani in modo che, con i documenti alla mano, sia possibile fornire ulteriori ragguagli.
L'Assessore BENZO, riferendosi alle osservazioni fatte dal Consigliere Savioz, comunica che la questione riguardante l'estensione dei benefici di cui alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 alla categoria dei pensionati è stata oggetto di ampia discussione nelle sedi competenti.
Fa presente che la soluzione prescelta deriva da un duplice ordine di considerazioni.
Innanzi tutto, - egli dice -, si è tenuto conto che la legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 ha la precisa finalità di aiutare i giovani lavoratori subordinati ed i giovani artigiani, i quali hanno a loro carico una famiglia talvolta anche numerosa, ad acquistare in proprietà una salubre casa di abitazione.
Osserva, in proposito, che i pensionati, pur avendo il diritto di avere in proprietà una casa di abitazione, non hanno, tuttavia, data la loro età avanzata, le stesse necessità familiari dei giovani lavoratori.
In secondo luogo, - egli aggiunge -, si è anche tenuto conto della limitata disponibilità di fondi per la concessione dei mutui di cui si tratta, nonostante che l'importo totale di detti fondi sia stato raddoppiato con la legge regionale 12 settembre 1966 n. 11.
Per quanto riguarda la soppressione del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi in questione, fa presente che la soppressione di detto comma deriva da una proposta fatta in sede di Consiglio dal Consigliere Lustrissy, il quale riteneva che una ripartizione territoriale dei fondi di cui si tratta non avrebbe consentito una equa distribuzione dei fondi stessi.
Fa presente che la Giunta Regionale, considerando validi i concetti espressi dal Consigliere Lustrissy, ne aveva accolto le proposte di modificazione della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 e che, in applicazione dell'art. 1 - punto 9 - della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, la Giunta stessa ha approvato una nuova ripartizione territoriale di detti fondi.
Invita il Consigliere Lustrissy a voler chiarire nuovamente, nell'odierna adunanza consiliare, i motivi che lo avevano indotto a proporre le sopraddette modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24.
Segue breve discussione fra l'Assessore BENZO ed il Consigliere FILLIETROZ in ordine alla procedura adottata per l'approvazione delle sopracitate modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24; al termine della discussione il Consigliere Fillietroz insiste ancora affinché gli siano chiariti i motivi che hanno indotto l'attuale maggioranza consiliare ad approvare le proposte modificazioni.
Osserva, infatti, che la ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi in questione, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, era stata approvata per aiutare i lavoratori agricoli e gli artigiani residenti nelle zone di montagna e ad economia prevalentemente agricola i quali, risiedendo nella stessa località in cui svolgono la loro attività, non possono fruire del punteggio previsto per la distanza dall'abitazione al luogo di lavoro, a' sensi dell'art. 3 della sopracitata legge.
Dichiara di aver notato che varie domande di lavoratori residenti in dette zone sono state escluse dalla graduatoria relativa al primo quadrimestre del corrente anno appunto per non aver potuto fruire del citato punteggio.
Il Consigliere GERMANO dichiara che, in base a quanto è stato detto e ad altri elementi in suo possesso, non si può avere molto ottimismo per quanto riguarda l'applicazione della legge regionale su cui si discute.
Ritiene che l'attuale Giunta non abbia fatto molto e, soprattutto, non abbia fatto bene in questo campo.
Osserva, infatti, che vi è un notevole ritardo sui termini prescritti per quanto riguarda l'esame delle domande di mutuo, essendo stata fatta finora soltanto la graduatoria delle domande presentate nel primo quadrimestre del corrente anno.
Inoltre, - egli aggiunge -, non è ancora stata sottoscritta alcuna convenzione con gli Istituti di Credito per l'erogazione dei mutui, per cui nessun lavoratore ha ancora potuto riscuotere alcuna somma.
Dichiara che, in questo primo periodo di applicazione della legge di cui si tratta, si è travisato lo spirito della legge stessa perché, contrariamente a quanto si era concordato in sede di esame e di approvazione della citata legge, le somme concesse a mutuo dagli Istituti di Credito copriranno soltanto l'80% del costo delle spese per gli alloggi, sempre, beninteso, nel limite massimo di cinque milioni. In questo modo, - egli dice -, molti lavoratori sono costretti a rinunciare ai benefici previsti dalla legge regionale di cui si tratta.
Ritiene, pertanto, necessario che si concluda al più presto un accordo con gli Istituti di Credito nel senso che l'importo dei mutui da concedere ai lavoratori copra, nel limite massimo di L. 5.000.000, l'intero costo degli alloggi.
Riferisce che il Comune di Aosta non ha dato alcun aiuto ai lavoratori per quanto riguarda la scelta delle aree di terreno sulle quali dovrebbero sorgere i fabbricati finanziati con i mutui in questione, indicando loro le zone vincolate ai sensi della legge statale 18 aprile 1962 n. 167; informa che, in alcuni casi, il Comune di Aosta si è rifiutato di compiere i lavori di urbanizzazione delle zone sulle quali dovrebbero sorgere detti fabbricati.
Osserva che, di fronte a tutti questi aspetti negativi apparsi nel primo periodo di applicazione della legge di cui si tratta, si deve riconoscere che è stata emanata una importante legge che, però, non corrisponde agli scopi per i quali è stata emanata.
Ritiene necessario porre rimedio a questo stato di cose, in modo che detta legge assolva effettivamente alle finalità per le quali è stata emanata, venendo, cioè, incontro ai lavoratori più bisognosi.
Il Consigliere CASETTA fa presente che non solo i lavoratori singoli, ma anche i lavoratori associati in Cooperative incontrano notevoli difficoltà per la costruzione dei loro fabbricati, in quanto gli Istituti di Credito non fanno alcuna anticipazione di fondi, ma liquidano a rate l'importo dei mutui, su presentazione di stati di avanzamento dei lavori.
Osserva che questi lavoratori, oltre a dover disporre del capitale necessario per l'acquisto delle aree di terreno edificabili, devono anche trovarsi una Impresa disposta ad attendere due anni prima di ottenere il saldo delle sue spettanze. Anche sotto questo aspetto, - egli dice -, la legge 30 novembre 1965 n. 24 diventa inefficace.
Riferendosi alle norme integrative e di applicazione delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11 oggi in discussione, chiede se, dopo la presentazione dei previsti documenti aggiuntivi, le domande di mutuo già presentate, eventualmente respinte o non utilmente collocate in graduatoria, saranno riesaminate dall'apposita Commissione.
Osserva, infatti, che potrebbe verificarsi il caso di lavoratori che sono stati esclusi dalle provvidenze di cui alle sopracitate leggi regionali proprio per la mancanza di quei requisiti di cui alle norme integrative e di applicazione in esame.
L'Assessore BENZO, allo scopo di chiarire la procedura adottata dalla Giunta Regionale per la nuova ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali per l'accensione dei mutui di cui si tratta, dà lettura del testo dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, modificato dall'art. 1, punto 9, della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11:
"Con deliberazione della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti e per la eventuale ripartizione in zone territoriali dei fondi previsti dalla presente legge".
Osserva, pertanto, che l'attuale Giunta, nel deliberare la nuova ripartizione in zone territoriali dei fondi in questione, ha agito in assoluto rispetto della legge.
In risposta alla domanda fatta dal Consigliere Casetta, dichiara che tutte le domande di mutuo finora pervenute alla Regione e non ancora soddisfatte saranno riesaminate per adeguare il relativo punteggio in base alle norme integrative e di applicazione oggi in discussione.
Rileva che questo continuo aggiornamento del punteggio relativo alle singole domande di mutuo comporta un notevole lavoro ai competenti uffici.
D'altra parte, - egli dice -, questo continuo aggiornamento delle graduatorie si rende necessario perché potrebbe verificarsi il caso che siano presentate delle nuove domande alle quali spetta un punteggio superiore a quelle già in precedenza presentate.
Aggiunge che, tenendo appunto conto di questo fatto, è stata approvata solo una graduatoria provvisoria delle domande presentate nel primo quadrimestre del corrente anno.
Dichiara, infine, di non essere ora in grado di rispondere alle altre domande fatte dal Consigliere Germano, per non aver sotto mano la necessaria documentazione, per cui si riserva di fornire nella prossima seduta ulteriori ragguagli sulla questione; a meno che il Consigliere Germano non voglia recarsi presso gli uffici dell'Assessorato alle Finanze a prendere visione di persona di tutta la documentazione riguardante l'applicazione 'della legge.
Il Consigliere, GERMANO, rileva che, più che la conoscenza di questi dati, è importante che la Giunta Regionale concluda un buon accordo con Istituti di Credito, in modo che l'importo dei mutui ricopra per intero il costo degli alloggi, nel limite massimo di spesa di L. 5 milioni.
Osserva che, dal momento che questo accordo non è ancora stato concluso, il ritardo, in questo caso, potrebbe anche risolversi a beneficio dei richiedenti interessati i quali potrebbero, così, avvalersi di una legge regionale veramente efficace.
L'Assessore BENZO rileva che il Consigliere Germano ha formulato domande di carattere tecnico che avrebbero potuto benissimo essere evitate se egli si fosse recato a prendere visione della documentazione tecnica esistente presso i competenti uffici della Regione e riguardante questa prima fase di applicazione della legge regionale di cui si tratta.
Dichiara, d'altra parte, che la Giunta è la prima a volere che detta legge abbia efficace applicazione, in quanto si tratta di una legge fondamentale per tutti i lavoratori subordinati, per tutti gli artigiani, ed ora anche per tutti i pensionati.
Proprio con questo scopo, - egli dice -, la nuova Giunta ha già provveduto a fare raddoppiare l'importo dei fondi a disposizione per la concessione dei contributi in questione e si riserva ora di studiare attentamente la questione dei pensionati, onde risolverla nel modo migliore.
Afferma che è suo desiderio rispondere al più presto, in sede di Consiglio, a dette domande e fornire altri chiarimenti in ordine alle difficoltà incontrate in questa prima fase di applicazione della legge 30 novembre 1965 n. 24 e alle modificazioni successivamente apportate alla legge stessa.
Rileva che, se sono state apportate delle modificazioni alla sopracitata legge regionale, questo è stato fatto al solo scopo di perfezionare questo strumento legislativo e renderne più efficace l'applicazione.
A questo scopo, - egli dice -, le provvidenze di cui alla sopracitata legge sono state estese anche per la costruzione di alloggi sviluppantisi su due piani e per la costruzione di alloggi fino ad una superficie massima di 160 mq., mantenendo naturalmente fermo a L. 5 milioni l'importo massimo dei mutui da concedere; rileva che sempre a questo scopo è stato soppresso il secondo comma dell'art. 17 della citata legge concernente la ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali di cui si tratta.
Il Consigliere FILLIETROZ dichiara di non comprendere le ragioni che hanno indotto l'attuale maggioranza consiliare a sopprimere il secondo comma dell'art. 17 della citata legge e a dare la possibilità alla Giunta, in base all'art. 18 di detta legge, modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, di approvare disposizioni integrative per una eventuale nuova ripartizione dei fondi stessi.
Ritiene opportuno che questa ripartizione di fondi sia prevista dalla legge e non lasciata alla discrezione della Giunta.
Chiede, pertanto, che nel disegno di legge in esame vi sia un articolo che preveda nuovamente la ripartizione in zone territoriali dei fondi di cui si tratta.
Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che nel verbale dell'adunanza consiliare del 10 agosto 1966 è riportata la discussione avvenuta in sede di trattazione dell'oggetto riguardante "Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24", per cui dovrebbero essere noti a tutti i Consiglieri i motivi che hanno indotto allora il Consiglio ad approvare dette modificazioni. Riconosce che si possa contestare la validità di detti motivi, perché i metodi per la ripartizione di detti fondi possono essere parecchi e solo la pratica attuazione della legge potrà verificarne la bontà.
Dichiara che le modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 erano state allora proposte nella convinzione che il sistema di ripartizione di fondi previsto dalla legge avvantaggiasse troppo, almeno in teoria, i Comuni della zona A nei confronti degli altri Comuni della zona B.
Fa presente che questo non era dovuto ad una mentalità campanilistica nell'affrontare la soluzione dei problemi regionali, bensì ad una intima convinzione che, considerando invece il territorio della Regione come una unica zona omogenea, i benefici di detta legge si sarebbero ripartiti, naturalmente ed equamente, in tutto il territorio regionale.
Aggiunge che, però, ad un certo punto, era subentrato il dubbio che questa naturale ed equa ripartizione dei benefici di cui alla citata legge non si verificasse nella realtà ed allora era stata proposta una modificazione all'art. 18 della legge stessa, in modo da dare la possibilità alla Giunta Regionale di ripartire nuovamente per zone territoriali fondi di cui si tratta.
Ribadisce ancora che i metodi per effettuare la ripartizione di detti fondi possono essere molteplici e che l'unica preoccupazione che lo aveva indotto a proporre le modificazioni di cui si tratta era stata quella di avere un territorio regionale omogeneo, senza discriminazione tra zona e zona, per una migliore applicazione della citata legge.
Aggiunge che quando, in seguito, la Giunta ha avuto dinnanzi a sè un quadro completo delle domande di mutuo presentate e ripartite nei vari Comuni della Regione, - dopo aver ipotizzato diversi sistemi di ripartizione dei fondi necessari per soddisfare dette domande, tra cui anche il sistema di ripartizione previsto all'art. 17 della legge n. 24 -, si è resa conto della opportunità di ripartire nuovamente detti fondi per zone territoriali.
Riferisce che la Giunta Regionale ha quindi sottoposto la questione alla Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e le Finanze, la quale, dopo una lunga discussione, si espresse per una determinata soluzione che contempla appunto la ripartizione dei fondi per zone territoriali, la cui composizione dovrebbe, però, essere meglio precisata dall'Assessore competente.
Afferma che le modificazioni da lui proposte non significavano affatto un giudizio negativo sul sistema di ripartizione di fondi previsto nel testo della legge, ripartizione che, naturalmente, sarà scaturita da altre discussioni e da altre considerazioni fatte dalla precedente maggioranza consiliare.
Per quanto riguarda la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l'erogazione dei mutui in questione, rileva che già nella fase preparatoria della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 si sarebbe potuto interpellare detti Istituti di Credito per sapere se fossero disposti a coprire, con l'importo della somma concessa a mutuo, l'intero costo degli alloggi, sempre nei limiti di una spesa massima di L. 5.000.000, in luogo di concedere a mutuo soltanto una somma pari al 50% o al 33% del costo degli alloggi, come succede normalmente nelle operazioni di credito fondiario.
Fa presente che la legislazione vigente sul credito fondiario contempla determinate norme che gli Istituti di Credito sono costretti a rispettare, per cui sarebbe stato veramente opportuno interpellare tempestivamente detti Istituti di Credito in merito alla possibilità di ottenere mutui a condizioni più favorevoli di quelle normali. Chiede, pertanto, se sono stati presi questi contatti con gli Istituti di Credito nella fase preparatoria della sopracitata legge regionale.
Dichiara di concordare, in linea di principio, sulla proposta di intavolare ora delle trattative con gli istituti di Credito per cercare di risolvere la questione nel senso più favorevole ai lavoratori valdostani, sempre che questo sia consentito dalla legislazione vigente per il credito fondiario.
L'Assessore BENZO osserva che l'esposizione testè fatta dal Consigliere Lustrissy corrisponde alla discussione avvenuta nella adunanza consiliare del 10 agosto 1966, in sede di discussione del disegno di legge regionale n. 9, concernente modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24.
Afferma che la proposta fatta dal Consigliere Lustrissy in tale sede, pur essendo una proposta sensata, non era stata da lui condivisa. Però, - egli aggiunge -, questa proposta è stata approvata dal Consiglio, con la conseguente soppressione della ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi in questione.
In seguito, la Giunta Regionale, confortata anche dal parere favorevole della apposita Commissione consiliare ed in base alla reale situazione accertata mediante una indagine statistica sulle domande di mutuo pervenute agli uffici regionali, ha ritenuto opportuno prevedere nuovamente, con provvedimento in data 28-9-1966 n. 3341, una ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi di cui si tratta.
Precisa che il nuovo sistema di ripartizione si basa su due zone territoriali e, precisamente: una Zona A, comprendente i Comuni di Aosta, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, St-Christophe, Sarre, alla quale è stata assegnata la percentuale del 38,50% dei fondi a disposizione, ed una Zona B, comprendente tutti gli altri Comuni della Regione, alla quale è stata assegnata una percentuale del 61,50% dei fondi a disposizione.
È fuori dubbio, - egli dice -, che se dall'esame delle nuove domande di mutuo si accerterà l'opportunità di revisionare il sopracitato sistema di ripartizione per zone territoriali dei fondi di cui si tratta, nulla vieta che si proceda a detta revisione in relazione alle esigenze dei lavoratori interessati.
Dichiara di concordare sulla necessità di stipulare con gli Istituti di Credito delle convenzioni per l'erogazione dei mutui in questione a condizioni più favorevoli di quelle attualmente praticate per le altre operazioni di mutuo di credito fondiario.
Il Consigliere FILLIETROZ osserva che, dalle dichiarazioni testè fatte dall'Assessore Benzo, risulta che la proposta di sopprimere la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi in questione non si è dimostrata conveniente, tanto che la Giunta Regionale ha dovuto nuovamente adottare tale sistema di ripartizione di fondi.
Ritiene opportuno che la ripartizione dei fondi per zone territoriali sia prevista dalla legge e non sia riservata al potere discrezionale della Giunta. Propone, pertanto, di inserire nel disegno di legge in esame un nuovo articolo concernente appunto la ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi in questione.
Il Consigliere MARCOZ osserva che le perplessità manifestate dal Consigliere Lustrissy, nel corso dell'adunanza consiliare del 10 agosto 1966, sul sistema di ripartizione dei fondi per zone territoriali, si sono dimostrate prive di fondamento.
Dà lettura del seguente secondo comma, poi soppresso, dell'art. 17 della citata legge regionale n. 24:
"Sarà, inoltre, effettuata, in via di massima, la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo...".
Fa presente che, in base alla norma del soprariportato comma, sarebbe effettivamente stato possibile soddisfare a tutte le esigenze che si fossero manifestate nel corso dell'applicazione della legge. Rileva che, in questo caso, in fatto di tecnica legislativa, si è veramente fatto un lavoro a ritroso, perché si aveva una norma di legge che consentiva della discrezionalità senza lasciare arbitrio, mentre ora tutto è nuovamente rimesso alla discrezionalità della Giunta.
Ricorda, in proposito, quante volte il Consigliere Dujany, quando sedeva sui banchi dell'opposizione, aveva criticato la tendenza di concedere troppo potere discrezionale alla Giunta.
Ritiene che le critiche che allora faceva l'Assessore Dujany siano tuttora valide, non tanto per sfiducia nei confronti dell'Amministrazione o della Giunta, quanto per la necessità di fissare in un modo certo le norme legislative a cui devono sottostare gli amministrati.
Osserva che il problema in esame non è il problemino della concessione di un sussidio di 50.000 lire, ma è un problema di una certa importanza, perché riguarda la concessione di mutui agevolati sino ad un importo massimo di L. 5.000.000, per cui è bene che la ripartizione in zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi sia stabilita per legge e non sia lasciata alla discrezionalità della Giunta. Oltre tutto, - egli dice, -- questo esonerebbe anche la Giunta da possibili critiche.
L'Assessore BORDON dichiara che le modificazioni finora apportate alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 sono state tutte dettate dalla esperienza derivante da un primo periodo di applicazione della legge stessa. Fa presente, infatti, che è l'esperienza che ha suggerito la proposta di valutare, ai fini della graduatoria, il servizio militare trascorso in qualità di richiamati o di trattenuti alle armi per i lavoratori ex combattenti, come è l'esperienza che ha suggerito la proposta di riconoscere utile, ai fini dell'assegnazione del punteggio, l'anzianità di lavoro o di attività artigianale espletata dal coniuge deceduto per le vedove capifamiglia che, in seguito al decesso del coniuge, avvenuto in attività di servizio, abbiano iniziato attività artigianale o attività lavorativa alle dipendenze di terzi.
Fa presente che, se i Consiglieri di opposizione avessero partecipato all'adunanza consiliare del 10 agosto 1966, avrebbero potuto proporre altre utili modificazioni alla legge di cui si tratta.
Aggiunge che, a parere dei funzionari a cui è demandato il compito di applicare la citata legge regionale, il nuovo sistema di ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi in questione non ha portato molto squilibrio in sede di applicazione della legge stessa.
Fa presente che la Giunta non ha alcuna posizione preconcetta da difendere in ordine alla ripartizione per zone territoriali di detti fondi e, considerata la necessità di perfezionare ulteriormente la legge di cui si tratta, chiede se non sia il caso di rinviare la discussione sull'oggetto in esame alla seduta consiliare di domani o, addirittura, all'esame di una apposita Commissione.
Dichiara che la Giunta sarebbe favorevole a detto rinvio.
L'Assessore DUJANY osserva che non è il caso di esagerare l'importanza della questione riguardante la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi di cui si tratta.
Fa presente che, trattandosi di un provvedimento legislativo del tutto nuovo, in sede di prima applicazione del provvedimento stesso si è ritenuto opportuno di sopprimere il criterio di ripartizione dei fondi di cui si tratta, dando mandato alla Giunta Regionale, almeno per il primo anno di applicazione della legge, di studiare un nuovo criterio di ripartizione più aderente alle reali necessità, accertate dalla analisi delle domande di mutuo pervenute agli uffici della Regione.
Ritiene che non vi sia nulla di straordinario nella richiesta di rinviare il disegno di legge in oggetto all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e le Finanze, la quale, con tutta tranquillità e con più dettagliati dati conoscitivi, potrà studiare nuovi e più adeguati criteri di ripartizione in zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi in questione, tenendo conto della realtà sociale in cui si opera e delle finalità proprie della legge stessa, sulle quali, unanimemente, il Consiglio concorda.
Il Consigliere FILLIETROZ dichiara di condividere il concetto espresso dall'Assessore Dujany, il quale ha rilevato che il filo conduttore seguito nella formulazione della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, e che dovrebbe essere seguito anche nella sua pratica applicazione, è appunto la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi di cui si tratta, ripartizione che deve essere stabilita per legge e non con deliberazioni della Giunta Regionale.
Riferendosi alle migliorie apportate al testo di legge, a cui ha fatto cenno l'Assessore Bordon, chiede che anche i fittavoli agricoli siano ammessi a fruire dei contributi regionali di cui si tratta.
Esprime il parere che sia opportuno rinviare la discussione dell'argomento ad una prossima adunanza consiliare, in modo che si possa discutere del problema con migliore conoscenza di causa.
Il Consigliere FOSSON dichiara di essere favorevole alla proposta di rinviare la discussione sull'argomento ad una prossima adunanza consiliare.
Osserva che la questione principale da risolvere riguarda appunto la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi di cui si tratta, ripartizione che deve essere fatta con legge, mentre le altre sono questioni marginali.
L'Assessore BENZO ritiene che, per non fare subire ulteriori ritardi all'applicazione della legge 30 novembre 1965 n. 24, sia più opportuno approvare nella odierna adunanza il disegno di legge in esame, recante modificazioni alla legge regionale sopracitata, rinviando l'esame dell'intero problema alla competente Commissione consiliare, soprattutto per quanto riguarda la questione della ripartizione per zone territoriali dei fondi stessi.
Il Consigliere CAVERI osserva che la minoranza consiliare non è attualmente rappresentata in seno alle Commissioni consiliari permanenti di studio.
Il Consigliere BENZO dichiara che la Giunta assume l'impegno di invitare anche dei rappresentanti della minoranza consiliare a partecipare alle riunioni dell'apposita Commissione consiliare permanente di studio quando si discuterà di questo problema.
Ribadisce il suo convincimento che sarebbe più opportuno approvare oggi il disegno di legge in esame, in modo che l'applicazione della legge 30 novembre 1965 n. 24 possa continuare sulla base, per intanto, della ripartizione per zone territoriali approvata dalla Giunta, salvo poi modificare, con un successivo provvedimento legislativo ed in modo definitivo tale ripartizione.
Il Consigliere FOSSON dichiara di non ritenere logico che si approvi nell'odierna seduta un disegno di legge, per poi sottoporre all'approvazione del Consiglio, nella prossima adunanza consiliare, un nuovo provvedimento legislativo che modifichi quello approvato oggi.
Ribadisce, pertanto, il suo convincimento che sia più opportuno soprassedere ad ogni decisione in merito all'argomento, per riportarlo all'esame e all'approvazione del Consiglio in una prossima adunanza, riveduto e perfezionato nelle parti che si riterrà necessario modificare.
Il Consigliere GERMANO rileva che la legge 30 novembre 1965 n. 24 non si trova in una fase di avanzata applicazione, come ha detto l'Assessore Benzo, bensì in una fase di notevole ritardo, e soprattutto che l'attuazione non avviene nello spirito della legge stessa.
Osserva che la questione si pone oggi al Consiglio in questi termini: fare in fretta e fare bene. Dichiara di non ritenere opportuno di rinviare la soluzione di questo problema alle Commissioni consiliari permanenti di studio in quanto dette Commissioni attualmente non rappresentano l'intero Consiglio.
Ritiene necessario rinviare l'esame del disegno di legge in esame ad una prossima adunanza consiliare.
Nel frattempo, - egli aggiunge -, allo scopo di accelerare i tempi, la Giunta dovrebbe concludere gli accordi con gli Istituti di Credito nel rispetto dello spirito della legge e mettere a punto tutte le altre eventuali modificazioni che si intende proporre, in modo che si arrivi alla approvazione di un disegno di legge che rappresenti la soluzione di tutti i problemi; salvo poi rivedere detta legge in senso migliorativo, fra uno o due anni, in base all'esperienza acquisita in questo periodo di applicazione della legge.
D'altra parte, - egli dice -, non sarebbe neanche serio proporre continue modificazioni ad una legge regionale.
Ribadisce, pertanto, la proposta di rinviare l'esame dell'argomento in discussione ad una prossima adunanza consiliare.
Invita, inoltre, la Giunta a portare al più presto in discussione al Consiglio la questione riguardante la composizione delle Commissioni consiliari permanenti di studio, per fare sì che dette Commissioni diventino veramente degli organismi rappresentativi di tutto il Consiglio.
Monsieur le Conseiller ANDRIONE observe qu'il y avait dans le Conseil une orientation presque unanime sur les propositions faites par Monsieur Dujany.
Il déclare qu'il n'y a pas de très grandes questions à faire sur ce point, mais qu'il s'agit de modifier un article d'une loi se basant sur des données précises et des idées claires pour faire une loi qui soit valable.
Il remarque qu'il est parfaitement inutile de partir avec un instrument législatif dont on doute déjà dès qu'il soit valable. A cet égard, - ajoute-t-il, - il est mieux d'attendre dix ou quinze jours pour arriver à faire un instrument législatif qui puisse servir réellement au but que tout le Conseil s'était proposé en faisant cette loi.
L'Assessore MAPPELLI ritiene più opportuno approvare nell'odierna seduta il disegno di legge in esame con il quale si estende ad altre categorie di lavoratori la possibilità di accedere ai benefici di cui alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, - in modo da non porre ulteriori ritardi all'applicazione della legge stessa, almeno per quanto riguarda la presentazione e l'esame delle domande degli interessati e la formazione delle relative graduatorie.
Per quanto riguarda, invece, il problema della ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi di cui si tratta, dichiara di essere favorevole al rinvio di detta questione all'esame della competente Commissione consiliare permanente di studio, in modo che detta Commissione possa al più presto presentare delle concrete proposte al Consiglio.
Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che, attualmente, sono già state istruite le domande di mutuo presentate dai lavoratori nel primo quadrimestre del corrente anno, che è già stata fatta e pubblicata la graduatoria di queste domande e che si è già persino dato comunicazione agli interessati dell'accettazione delle loro domande di mutuo.
Osserva che l'esame e l'accettazione di dette domande, nonché la formazione della relativa graduatoria, sono state fatte tenendo conto del criterio di ripartizione dei fondi per la concessione dei contributi di cui si tratta approvato dalla Giunta.
Ritiene che, se si intende ora rivedere questo criterio di ripartizione adottato dalla Giunta, allo scopo di non sconvolgere le graduatorie già fatte per le domande di mutuo presentate nel primo e nel secondo quadrimestre del corrente anno, sarebbe necessario stabilire, nel provvedimento legislativo che verrà prossimamente sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio, che il nuovo criterio di ripartizione di detti fondi avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1967, senza, cioè, dare effetto retroattivo alla nuova norma.
L'Assessore BORDON dichiara di condividere le osservazioni fatte dal Consigliere Lustrissy, perché non ritiene opportuno rimettere in discussione tutto il lavoro già fatto in precedenza.
Il Consigliere FILLIETROZ fa notare che un rinvio di 15 giorni dell'approvazione del disegno di legge in esame non può portare alcun ritardo all'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, perché le convinzioni tra la Regione e gli Istituti di Credito per la erogazione delle somme concesse a mutuo devono ancora essere stipulate e, anzi, devono ancora essere deliberate dalla Giunta.
Il Consigliere SAVIOZ, concordando su quanto detto dai Consigliere Marcoz, dichiara che non vi era alcuna necessità di modificare il testo della legge 30 novembre 1965 n. 24 nella parte che concerneva la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei mutui di cui si tratta e che l'attuale maggioranza consiliare non ha fatto altro che complicare le cose.
Arrivati a questo punto, - egli dice -, e dal momento che non volete ritornare sui passi che avete fatto, considerate definitivamente chiuso il passato e, poiché tutti vogliamo che questa legge diventi al più presto operante, non rimane altro da fare che costituire seduta stante una apposita Commissione con il compito di esaminare rapidamente questo problema, che dovrà essere riportato all'esame del Consiglio nella prossima adunanza.
L'Assessore BENZO rileva che il disegno di legge in esame reca notevoli modificazioni migliorative alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, tra cui l'estensione dei benefici previsti da detta legge ai pensionati e alle vedove di lavoratori che continuano ad esercitare attività lavorativa artigianale o subordinata.
Allo scopo di dare la possibilità a queste nuove categorie di lavoratori di inoltrare ai competenti Uffici regionali le domande di mutuo, ritiene opportuno approvare nella seduta odierna il disegno di legge in esame, facendo salve le percentuali di ripartizione già modificate dalla Giunta e che favoriscono proprio i Comuni inclusi nella zona B, senza creare delle Commissioni speciali per l'esame di questo problema.
Propone, pertanto, di includere nel disegno di legge in discussione un nuovo articolo con il quale si approvi nuovamente la ripartizione per zone territoriali dei fondi per la concessione dei contributi di cui si tratta, in base alle percentuali che sono già state approvate dalla Giunta e a condizione che la nuova norma entri in vigore a partire dal primo gennaio 1967, per non rimettere in discussione le già fatte graduatorie riguardanti le domande presentate nel primo e nel secondo quadrimestre del 1966.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara di essere favorevole all'accoglimento della proposta fatta dal Consigliere Savioz.
Osserva però che, dal momento che esiste già una apposita Commissione prevista all'art. 12 della legge 30 novembre 1965 n. 24, sarebbe sufficiente integrare tale Commissione con i rappresentanti della minoranza consiliare invece di istituire una nuova Commissione.
Il Consigliere FILLIETROZ dichiara di concordare sulla proposta del Presidente della Giunta.
Il Consigliere CAVERI, a nome del Gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine, propone di nominare il Consigliere Fillietroz quale rappresentante di tale gruppo consiliare in seno alla predetta Commissione.
Si dà atto che il Gruppo consiliare del Partito Comunista propone il Consigliere Germano quale rappresentante di detto Gruppo in seno alla predetta Commissione.
Il Consigliere PEDRINI chiede che anche il Gruppo consiliare del Partito Liberale sia rappresentato in questa Commissione e, a tale scopo, propone la nomina del Consigliere Cusumano.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione sul disegno di legge stesso.
Il Presidente, Montesano, propone che il disegno di legge regionale in discussione sia sottoposto nuovamente, al più presto, all'esame della apposita Commissione prevista dall'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, integrata con l'intervento dei Consiglieri regionali Cusumano, Fillietroz e Germano, e sia in seguito sottoposto al riesame e all'approvazione del Consiglio.
Il Consiglio prende atto, concordando unanime sulla proposta del Presidente.
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