Objet du Conseil n. 189 du 30 décembre 1966 - Verbale
OGGETTO N. 189/66 - LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961 N. 1, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO A EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, DUJANY, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9 dicembre 1966:
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Con legge 10 gennaio 1961 n. 1 è stata approvata la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli ex Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento, che abbiano raggiunto il 55° anno di età e che non fruiscano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili. Lo assegno, stabilito nella misura di L. 3.000 annue per ogni anno di servizio prestato, è stato aumentato dal 1° gennaio 1965 a L. 6.000 annue per ogni anno di servizio prestato, con legge regionale 11 novembre 1965 n. 20.
In questi ultimi anni la figura dell'Insegnante non diplomato delle Scuole sussidiate andata scomparendo.
Infatti, gli Insegnanti diplomati, che hanno la precedenza sui non diplomati nell'ottenere l'autorizzazione all'apertura delle Scuole Sussidiate, occupano ormai tutte le sedi a quasi, spinti dalla necessità di ottenere nei concorsi maggiori punteggi per l'insegnamento, favoriti dalle sempre maggiori possibilità di raggiungere anche le località più disagiate, grazie all'estendersi della rete stradale, ed allettati dall'aumento del premio mensile concesso dalla Regione e dai Comuni interessati.
Pertanto, gli Insegnanti non diplomati non hanno più la possibilità di continuare il servizio, prestato nei decorsi anni in condizioni nettamente meno favorevoli delle attuali (premio mensile a.s. 1959/1960 L. 4.100; a.s. 1960/1961 L. 21.000; a.s. 1962/1963 L. 23.000; a.s. 1964/1965 L. 40.000; a.s. 1966/1967 L. 45.000).
Si rende quindi opportuno e si propone:
a) di estendere il beneficio dell'assegno annuale di riconoscimento di cui si tratta agli Insegnanti che abbiano raggiunto i dieci anni di servizio;
b) di stabilire che, per l'ammissione al beneficio stesso, gli aspiranti debbano avere compiuto il 50° anno di età;
c) di elevare a L. 19.500 l'importo massimo del trattamento mensile di quiescenza che comporti l'esclusione dell'Insegnante dal beneficio; tenendo presente che il minimo delle pensioni INPS è stato recentemente elevato a L. 15.500 al 55° anno di età e a L. 19.500 dopo il 65° anno di età.
La Commissione consiliare di studio per la Pubblica Istruzione, nell'adunanza del 27 ottobre 1966, ha espresso parere favorevole alle proposte di cui sopra che potrebbero essere approvate con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1967.
La maggiore spesa annua derivante dalla approvazione delle proposte stesse, prevista in L. 3.000.000 al massimo, dovrà gravare sul capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1967 e successivi corrispondente al capitolo 359 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966, il cui stanziamento annuo può essere opportunamente aumentato di L. 3.000.000.
La copertura della maggiore spesa annua massima di L. 3.000.000 assicurata dai maggiori proventi, già accertati nell'anno finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 6 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966.
Si sottopone, quindi, all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato schema di disegno di legge regionale recante le modificazioni di cui sopra all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore DUJANY illustra brevemente la relazione soprariportata e fa presente che le modificazioni che la Giunta ritiene debbano essere apportate alla legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1 sono quelle di cui alle proposte formulate alle lettere a), b) e c) della relazione stessa.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3 e 4
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio, con quattro separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con quattro separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, CUSUMANO e MANGANONE, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventinove.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex Insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle d'Aosta:
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Disegno di legge regionale n. 17
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961 N. 1, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO A EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, - modificato dalla legge regionale 11 novembre 1965 n. 20 e riguardante la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta, - è modificato come segue con effetto a decorrere dal l° gennaio 1967:
"Agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno dieci anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il 50° anno di età e non fruiscano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle L. 19.500 mensili, è concesso dalla Regione un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di L. 6.000 per ogni anno di servizio prestato".
Art. 2
La maggiore spesa derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, prevista in annue massime Lire tre-milioni, graverà sull'apposito capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al capitolo 359 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 ("Indennità, compensi, premi e assegni di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate"); a tal fine, lo stanziamento annuo del capitolo stesso sarà aumentato, dal 1° gennaio 1967, dalle attuali Lire ventinovemilioni a Lire trentaduemilioni.
Art. 3
Alla copertura della maggiore spesa annua massima di Lire tremilioni prevista dal precedente art. 2 si provvederà, per gli anni finanziari 1967 e seguenti, con i maggiori proventi, già accertati nell'anno finanziario 1966, delle entrate previste al capitolo 6 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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