Objet du Conseil n. 105 du 10 mai 1967 - Verbale

OGGETTO N. 105/67 - Norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla legge regionale 22.6.1964 n. 8 per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.

L'Assessore ai Lavori pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di parziale modificazione della deliberazione consiliare n. 42 in data 7 marzo 1967, recante norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla legge regionale 22.6.1964 n. 8 per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 aprile 1967:

Con deliberazione n. 42 in data 7 marzo 1967 il Consiglio regionale ha approvato norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964 n. 8 per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere di pubblica utilità.

In merito alla sopra citata deliberazione la Presidenza della Commissione di Coordinamento, con lettera in data 16 marzo 1967 n. 968, ha comunicato quanto segue:

"Con la deliberazione in oggetto il Consiglio regionale ha approvato le norme e condizioni previste dall'art. 5 della legge regionale 22.6.1964, n. 8, per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.

La Commissione di Coordinamento, da un primo esame del provvedimento, ha rilevato quanto segue:

1°) nelle "norme generali" la dizione "Consorzi di fatto" appare limitativa rispetto alla legge e pertanto da sostituirsi con la dizione "consorzi regolarmente costituiti o di fatto", o, meglio e più semplicemente, con la sola dizione "consorzi";

2°) nelle "Norme particolari... per la costruzione, la ricostruzione ed il potenziamento di acquedotti...", al punto 3) lettera c), è detto che sui contributi concessi potranno essere liquidati acconti fino alla misura del 50% della spesa ammessa a sussidio e previa presentazione di documenti dimostrativi delle spese effettivamente sostenute", con ciò riducendosi la misura limite degli acconti concedibili, fissata dalla legge in tre quarti dell'ammontare dei contributi stessi e modificandosi, oltre che formalmente, anche sostanzialmente il disposto della legge, per l'incidenza che detta modifica può avere sul conseguimento delle finalità perseguite dalla legge medesima;

3°) nelle "Norme particolari... per la costruzione di linee elettriche e telefoniche", al punto b), la dizione "in due rate di acconto (50% all'inizio dei lavori e 50% a lavori ultimati...), sembra da rettificare oltre che per il motivo innanzi esposto circa la misura dell'acconto, anche per l'espressione "due rate di acconto", trattandosi in realtà di un acconto e di un saldo, di guisa che si riterrebbe più corretto eliminare le parole "di acconto", lasciando la sola dizione "in due rate".

La Commissione, mentre ricorda, sotto il profilo della legittimità, in ordine a quanto rilevato al secondo punto, che una legge può essere modificata soltanto da altra legge, prega codesta Amministrazione di volere riguardare le norme in oggetto, per le determinazioni del caso, e di volere fornire ogni utile chiarimento per un più completo riesame del provvedimento, avvertendo che il termine previsto dal combinato disposto degli articoli 46 del vigente Statuto speciale per la Valle di Aosta e 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, decorrerà dalla data di ricevimento della risposta alla presente."

Poiché i soprariportati rilievi ed osservazioni della Presidenza della Commissione di Coordinamento sono da ritenersi fondati e accoglibili, si propone che il Consiglio regionale provveda alle conseguenti modificazioni da apportare alle norme regionali di cui si tratta, approvando le norme stesse del nuovo sottoriportato testo modificato in conformità ai rilievi e suggerimenti di cui sopra.

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NORME E CONDIZIONI PER LA PRATICA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ (Articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1964 n. 8).

NORME GENERALI

Le richieste alla Regione per l'esecuzione diretta di opere nonché per la concessione di contributi regionali nelle spese per opere eseguite a cura degli Enti, Istituti e Consorzi interessati debbono pervenire all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici entro la data che sarà fissata annualmente dall'Assessorato stesso ai fini della predisposizione del programma annuale di interventi e di opere pubbliche da finanziare dall'Amministrazione regionale.

Le richieste stesse, a firma del legale rappresentante degli Enti, Istituti e Consorzi richiedenti, devono essere presentate, in triplice copia, separatamente per ogni singola opera, corredate da progetti tecnici esecutivi, da computi estimativi o da preventivi di spesa, a seconda della natura e della importanza delle singole opere. I progetti esecutivi devono comprendere tutti gli elaborati tecnici previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Le domande di contributo regionale debbono, inoltre, essere corredate da una relazione finanziaria dalla quale risultino le modalità di finanziamento delle spese non coperte dal contributo regionale richiesto.

Le richieste relative ad opere la cui esecuzione comporti la occupazione permanente di beni immobili devono essere corredate da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Consorzio richiedente, da cui risulti la piena disponibilità dei beni immobili da occupare.

NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI ACQUEDOTTI COMUNALI, FRAZIONALI O CONSORTILI.

Per la costruzione di nuovi acquedotti e per la sistemazione, il potenziamento o il rifacimento di acquedotti esistenti, sono ammesse a contributo regionale le spese per gli scavi, per la fornitura di qualsiasi tipo di materiale da impiegare per l'esecuzione delle opere, le spese di trasporto in loco di detti materiali nonché le spese di mano d'opera.

Gli impianti idrici per i quali viene concesso il contributo regionale sono considerati come opere di pubblica utilità, anche se costruiti o potenziati per iniziativa e a cura di frazionisti o di consorzi idrici regolarmente costituiti o di fatto.

Nelle domande di concessione di contributo regionale i richiedenti dovranno assumere l'obbligo di osservare le norme e disposizioni vigenti in materia nonché di permettere a chiunque costruisca un nuovo fabbricato nella zona servita da acquedotto frazionale sussidiato dalla Regione e ché possa essere approvvigionato da quest'ultimo, sempre che la portata della sorgente lo consenta, di allacciarsi all''acquedotto stesso, previo versamento di un'equa somma, da stabilire in misura proporzionale alle spese sostenute dai singoli frazionisti e non finanziate con il contributo regionale.

I lavori di costruzione, ampliamento o potenziamento di acquedotti ammessi al contributo regionale non potranno avere inizio, salvo speciale autorizzazione da rilasciare dalla Giunta regionale, prima che gli interessati abbiano provveduto a far pervenire all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici i seguenti documenti:

1) referti di analisi, con dichiarazione del Medico regionale circa la potabilità delle acque da captare e circa la sufficienza del quantitativo di acqua da prelevare;

2) dichiarazione di disponibilità della sorgente o altri documenti atti a comprovare che il Comune od i frazionisti interessati sono proprietari delle sorgenti da utilizzare o che hanno raggiunto un accordo scritto con i proprietari delle sorgenti stesse per la captazione e la disponibilità delle acque;

3) progetto dell'impianto, corredato di: domanda di contributo, su carta da bollo e a firma del legale rappresentante del Comune o del Consorzio, relazione tecnica, planimetrie, profili per calcoli delle condotte e computo metrico estimativo dei lavori (per il preventivo controllo circa l'idoneità tecnica delle opere da eseguire).

Sulla scorta dei documenti presentati e degli accertamenti effettuati da tecnici regionali, l'Amministrazione regionale deciderà in merito alla concessione del contributo, stabilendone la misura, e darà l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

La concessione dei contributi regionali per le opere di cui si tratta è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le condutture da impiegare per la costruzione degli acquedotti dovranno essere in acciaio trafilato, con rivestimento normale o catramato, zincate, oppure in cloruro di polivinile (plastica).

Per le tubazioni in plastica le Ditte fornitrici dovranno essere in possesso del prescritto certificato di idoneità rilasciato dal Ministero alla Sanità;

b) sui contributi concessi potranno essere liquidati acconti fino alla misura del 75% dell'ammontare dei contributi stessi e previa presentazione di documenti dimostrativi delle spese, effettivamente. sostenute.

Ad opere ultimate e ad avvenuto controllo dei lavori da parte di tecnici dell'Amministrazione regionale, si provvederà alla liquidazione delle residue somme ancora dovute a saldo dei contributi;

c) gli acquedotti attraversanti abitati, ove sia tecnicamente possibile, dovranno essere muniti di bocche per idranti antincendio, convenientemente ubicate e tutte del medesimo tipo U.N.I.;

d) per gli acquedotti frazionali, i frazionisti debbono impegnarsi a provvedere alla manutenzione dell'acquedotto sussidiato ed obbligarsi a non cederne a terzi la proprietà senza l'assunzione degli obblighi assunti dal venditore all'atto della domanda di concessione del contributo regionale.

In caso di scioglimento dei Consorzi, i Comuni subentreranno ai frazionisti per la manutenzione degli acquedotti sussidiati dalla Regione.

Le domande di contributo regionale avanzate da Consorzi di frazionisti dovranno recare in calce il parere favorevole del Sindaco del Comune, con la dichiarazione che si tratta di opera avente carattere di utilità pubblica;

e) sono escluse dalla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22.6.1964 n. 8 le opere relative ad acquedotti che non servano almeno una frazione od un gruppo di case isolate con un minimo di tre nuclei familiari distinti; sono escluse, inoltre, le opere relative ad acquedotti per gli alpeggi, le malghe ed i mayens.

Sono, altresì, esclusi dai contributi regionali i lavori di costruzione o di rifacimento di piccole opere a sé stanti, quali fontanili, abbeveratoi, loro copertura con tettoie di qualsiasi genere, scarichi per lo smaltimento delle acque superflue, pozzetti o nicchie con idrante, colonnine per abbeveratoi, ecc.

NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE.

I contributi regionali per la costruzione di linee elettriche ad alta tensione per l'allacciamento di località e frazioni isolate nonché per la costruzione di linee telefoniche di allacciamento di località e frazioni isolate, sono stabilite in relazione all'ammontare delle spese riconosciute sussidiabili e sono liquidati direttamente;

a) all'E.N.E.L. o ad altre Società elettriche non nazionalizzate, in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ad avvenuto collaudo e accertamento della regolare esecuzione delle opere, se si tratta della costruzione di linee elettriche;

b) alla SIP-STIPEL- Agenzia di Aosta, in rate di acconto fino al 75% complessivamente dell'ammontare del contributo in base all'avanzamento dei lavori e una rata a saldo, del 25% dell'ammontare del contributo, a lavori ultimati, previo collaudo e accertamento della regolare esecuzione, se si tratta della costruzione di linee telefoniche.

L'Assessore COLOMBO ricorda che il Consiglio ebbe già ad approvare il provvedimento di cui si tratta nella seduta del 7 marzo del corrente anno.

Fa presente che la Commissione di Coordinamento ha però formulato alcuni rilievi in ordine a tale provvedimento, rilievi che la Giunta ritiene di dover accogliere in quanto chiariscono meglio le modalità degli interventi tecnico-finanziari regionali e migliorano le percentuali previste per la liquidazione delle rate di acconto in base agli stanziamenti per i lavori.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul provvedimento di cui si tratta, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione del provvedimento stesso.

Il Consiglio

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, e concordando sulle proposte della Giunta;

- a parziale modifica di quanto già stabilito con la propria deliberazione consiliare n. 42 in data 7 marzo 1967;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);

delibera

di approvare nel nuovo sottoriportato testo le norme e condizioni per la pratica attuazione degli interventi tecnico-finanziari regionali, previsti dalla legge regionale 22.6.1964 n. 8, per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità.

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NORME E CONDIZIONI PER LA PRATICA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ (Articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1964 n. 8).

NORME GENERALI

Le richieste alla Regione per l'esecuzione diretta di opere nonché per la concessione di contributi regionali nelle spese per opere eseguite a cura degli Enti, Istituti e Consorzi interessati debbono pervenire all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici entro la data che sarà fissata annualmente dall'Assessorato stesso ai fini della predisposizione del programma annuale di interventi e di opere pubbliche da finanziare dall'Amministrazione Regionale.

Le richieste stesse, a firma del legale rappresentante degli Enti, Istituti e Consorzi richiedenti, devono essere presentate, in triplice copia, separatamente per ogni singola opera, corredate da progetti tecnici esecutivi, da computi estimativi o da preventivi di spesa, a seconda della natura e della importanza delle singole opere. I progetti esecutivi devono comprendere tutti gli elaborati tecnici previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Le domande di contributo regionale debbono, inoltre, essere corredate da una relazione finanziaria dalla quale risultino le modalità di finanziamento delle spese non coperte dal contributo regionale richiesto.

Le richieste relative ad opere la cui esecuzione comporti la occupazione permanente di beni immobili devono essere corredate da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Consorzio richiedente, da cui risulti la piena disponibilità dei beni immobili da occupare.

NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, LA RICOSTRUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI ACQUEDOTTI COMUNALI, FRAZIONALI O CONSORTILI.

Per la costruzione di nuovi acquedotti e per la sistemazione, il potenziamento o il rifacimento di acquedotti esistenti, sono ammesse a contributo regionale le spese per gli scavi, per la fornitura di qualsiasi tipo di materiale da impiegare per l'esecuzione delle opere, le spese di trasporto in loco di detti materiali nonché le spese di mano d'opera.

Gli impianti idrici per i quali viene concesso il contributo regionale sono considerati come opere di pubblica utilità, anche se costruiti o potenziati per iniziativa e a cura di frazionisti: o di consorzi idrici regolarmente costituiti o di fatto.

Nelle domande di concessione di contributo regionale i richiedenti dovranno assumere l'obbligo di osservare le norme e disposizioni vigenti in materia nonché di permettere a chiunque costruisca un nuovo fabbricato nella zona servita da acquedotto frazionale sussidiato dalla Regione e ché possa essere approvvigionato da quest'ultimo, sempre che la portata della sorgente lo consenta, di allacciarsi all'acquedotto stesso, previo versamento di un'equa somma, da stabilire in misura proporzionale alle spese sostenute dai singoli frazionisti e non finanziate con il contributo regionale.

I lavori di costruzione, ampliamento o potenziamento di acquedotti ammessi al contributo regionale non potranno avere inizio, salvo speciale autorizzazione da rilasciare dalla Giunta regionale, prima che gli interessati abbiano provveduto a far pervenire all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici i seguenti documenti:

1) referti di analisi, con dichiarazione del Medico Regionale circa la potabilità delle acque da captare e circa la sufficienza del quantitativo di acqua da prelevare;

2) dichiarazione di disponibilità della sorgente o altri documenti atti a comprovare che il Comune od i frazionisti interessati sono proprietari delle sorgenti da utilizzare o che hanno raggiunto un accordo scritto con i proprietari delle sorgenti stesse per la captazione e la disponibilità delle acque;

3) progetto dell'impianto, corredato di: domanda di contributo, su carta da bollo e a firma del legale rappresentante del Comune o del Consorzio, relazione tecnica, planimetrie, profili per calcoli delle condotte e computo metrico estimativo dei lavori (per il preventivo controllo circa l'idoneità tecnica delle opere da eseguire).

Sulla scorta dei documenti presentati e degli accertamenti effettuati da tecnici regionali, l'Amministrazione regionale deciderà in merito alla concessione del contributo, stabilendone la misura, e darà l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

La concessione dei contributi regionali per le opere di cui si tratta è subordinata all'osservanza delle seguenti. condizioni e modalità:

a) le condutture da impiegare per la costruzione degli acquedotti dovranno essere in acciaio trafilato, con rivestimento normale o catramato, zincate, oppure in cloruro di polivinile (plastica).

Per le tubazioni in plastica le Ditte fornitrici dovranno essere in possesso del prescritto certificato di idoneità rilasciato dal Ministero alla Sanità;

b) sui contributi concessi potranno essere liquidati acconti fino alla misura del 75% dell'ammontare dei contributi stessi e previa presentazione di documenti dimostrativi delle spese, effettivamente sostenute.

Ad opere ultimate e ad avvenuto controllo dei lavori da parte di tecnici dell'Amministrazione regionale, si provvederà alla liquidazione delle residue somme ancora dovute a saldo dei contributi;

c) gli acquedotti attraversanti abitati, ove sia tecnicamente possibile, dovranno essere muniti di bocche per idranti antincendio, convenientemente ubicate e tutte del medesimo tipo U.N.I.;

d) per gli acquedotti frazionali, i frazionisti debbono impegnarsi a provvedere alla manutenzione dell'acquedotto sussidiato ed obbligarsi a non cederne a terzi la proprietà senza l'assunzione degli obblighi assunti dal venditore all'atto della domanda di concessione del contributo regionale.

In caso di scioglimento dei Consorzi, i Comuni subentreranno ai frazionisti per la manutenzione degli acquedotti sussidiati dalla Regione.

Le domande di contributo regionale avanzate da Consorzi di frazionisti dovranno recare in calce il parere favorevole del Sindaco del Comune, con la dichiarazione che si tratta di opera avente carattere di utilità pubblica;

e) sono escluse dalla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22.6.1964 n. 8 le opere relative ad acquedotti che non servano almeno una frazione od un gruppo di case isolate con un minimo di tre nuclei familiari distinti; sono escluse, inoltre, le opere relative ad acquedotti per gli alpeggi, le malghe ed i mayens.

Sono, altresì, esclusi dai contributi regionali i lavori di costruzione o di rifacimento di piccole opere a sé stanti, quali fontanili, abbeveratoi, loro copertura con tettoie di qualsiasi genere, scarichi per lo smaltimento delle acque superflue, pozzetti o nicchie con idrante, colonnine per abbeveratoi, ecc.

NORME PARTICOLARI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE.

I contributi regionali per la costruzione di linee elettriche ad alta tensione per l'allacciamento di località e frazioni isolate nonché per la costruzione di linee telefoniche di allacciamento di località e frazioni isolate, sono stabilite in relazione all'ammontare delle spese riconosciute sussidiabili e sono liquidati direttamente;

a) all'E.N.E.L. o ad altre Società elettriche non nazionalizzate, in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ad avvenuto collaudo e accertamento della regolare esecuzione delle opere, se si tratta della costruzione di linee elettriche;

b) alla SIP-STIPEL - Agenzia di Aosta, in rate di acconto fino al 75% complessivamente dell'ammontare del contributo in base all'avanzamento dei lavori e una rata a saldo, del 25% dell'ammontare del contributo, a lavori ultimati, previo collaudo e accertamento della regolare esecuzione, se si tratta della costruzione di linee telefoniche.