Objet du Conseil n. 163 du 18 décembre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 163/59 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA. - DISCUSSIONE GENERALE.
L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce brevemente al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione di un disegno di legge regionale recante norme in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio in Valle d'Aosta, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il disegno di legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio, di cui si chiede la sollecita approvazione da parte del Consiglio regionale, risponde ai seguenti criteri:
1) esercizio effettivo delle potestà attribuite alla Regione dall'art. 2 lettere g) e q) dello Statuto speciale ed accertamento in via pratica dei suoi limiti;
2) conseguente possibilità di intervenire rapidamente e con piena potestà nell'importante settore per imprimere all'attività edificatoria un indirizzo rispondente alle esigenze attuali della Regione nonché a quelle storiche, spirituali e culturali;
3) unificare la disciplina dell'urbanistica e della tutela del paesaggio che in Valle di Aosta non possono assolutamente essere disgiunte in quanto sono strettamente interdipendenti;
4) contenimento della legge in poche norme fondamentali idonee ad affermare i principii e dare impulso ad una nuova attività cd a una nuova coscienza urbanistica e paesaggistica nella Valle, con devoluzione di tutte le norme esecutive ad un regolamento da approvare in seguito.
Art. 1 (Dichiarazione di pubblico interesse)
Il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.
Art. 2 (Ambito di applicazione della legge)
L'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge.
Art. 3 (Divieti ed autorizzazioni)
È vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o comunque introdurre modificazioni agli immobili che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio.
A tal fine chiunque intenda eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o che comunque intenda con le proprie opere alterare l'aspetto del paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento.
Art. 4 (Sanzioni)
Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che verrà stabilito nella stessa ordinanza.
Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.
Art. 5 (Piano regionale urbanistico e paesaggistico)
La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell'amministrazione regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.
In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all'articolo 8.
Art. 6 (Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico).
Le autorizzazioni di cui all'art. 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.
Art. 7 (Indicazioni fondamentali del piano regolatore urbanistico e paesaggistico).
Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:
a) le zone della Valle da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;
b) le zone della Valle in cui sia inibita ogni attività edificatoria;
c) carattere delle edificazioni nelle singole zone e vincoli da osservare;
d) la rete delle vie di comunicazione.
Art. 8 (Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici).
Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine di un anno e sei mesi dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio unificandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.
Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.
Per i Comuni che non ne fossero richiesti il piano comunale sarà formato a cura e a spese dell'amministrazione regionale, e adottato dal Consiglio comunale entro il termine di sei mesi dall'invio del piano da parte dell'amministrazione regionale.
Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore alla loro adozione provvede la Regione.
Art. 9 (Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale)
Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:
1) - la rete della viabilità comunale;
2) - le zone del territorio comunale da destinarsi all'edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;
3) - le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;
4) - le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;
5) - il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.
Art. 10 (Pubblicazione dei piani regolatori)
Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte del Consiglio comunale devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l'Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle d'Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.
Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni sulle quali decide, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.
Art. 11 (Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali)
Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.
I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei consigli comunali.
Art. 12 (Varianti al piano regolatore regionale e ai piani comunali)
Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.
Art. 13 (Espropriazione degli immobili)
In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali ed allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di espropriare gli immobili.
Ai fini di detta espropriazione le determinazioni del piano regionale e dei piani comunali sono dichiarate di pubblica utilità ed interesse.
Per la determinazione dell'indennità di esproprio non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti sia direttamente che indirettamente alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.
Art. 14 (Piani particolareggiati)
Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
La approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in esse previsti. Se per l'esecuzione di dette opere si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione della indennità di espropriazione non si dovrà tener conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente.
Art. 15 (Norme transitorie)
Il piano regolatore della Città di Aosta già adottato dal Consiglio comunale e i piani regolatori degli altri Comuni della Valle adottati dai Consigli comunali potranno entrare in vigore anche prima dell'approvazione del piano regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge le autorizzazioni di cui all'art. 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio composto:
a) di 4 tecnici designati rispettivamente dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Turismo e Lavori Pubblici, dal Sindaco del Comune interessato;
b) da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri di Aosta;
c) da un rappresentante degli architetti di Aosta.
Art. 16 (Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative)
Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti.
Art. 17 (Contributi di miglioria)
Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all'adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal Capo XV del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.
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L'Assessore SAVIOZ rammenta che nella seduta dell'8 ottobre 1959 (oggetto n. 122), il Consiglio aveva nominato apposita Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme in materia di urbanistica, piani regolatori e paesistici e di edilizia locale; fa presente che detta Commissione, in adempimento del mandato ricevuto, ha predisposto il disegno di legge regionale che è ora sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Rileva che il disegno di legge ha avuto soltanto l'approvazione dei membri della maggioranza e non di quelli della minoranza, i quali si sono dichiarati contrari.
Osserva che il disegno di legge potrà essere meglio illustrato dal Consigliere Palmas, Presidente della Commissione anzidetta e che è stato il promotore e l'estensore principale della legge.
Prega, quindi, il Consigliere Palmas di riferire in merito al disegno di legge, quale relatore.
Il Consigliere PALMAS, ringraziando l'Assessore Savioz per averlo invitato a fare da relatore al Consiglio sul disegno di legge, riferisce quanto segue:
"Come già vi è stato ricordato, nella seduta dell'8 ottobre 1959 il Consiglio nominava apposita Commissione consiliare per lo studio e la elaborazione di un disegno di legge regionale in materia di urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.
A questa Commissione è stato sottoposto dai Consiglieri della maggioranza un disegno di legge sul quale non vi è stata unanimità di consensi, in quanto i Commissari della minoranza hanno fatto obiezioni di carattere pregiudiziale, non accogliendo i principi a cui il disegno di legge si è ispirato.
Su questo disegno di legge fu pure sentito l'avviso della Commissione consiliare permanente per il Turismo, che ha espresso parere favorevole, suggerendo qualche piccola modifica, parere che non fu unanime perché anche qui i Commissari della minoranza erano sostanzialmente dissenzienti.
Il disegno di legge che, accompagnato da una breve relazione, viene oggi sottoposto al vostro esame per l'approvazione, subirà, su proposta del gruppo consiliare di maggioranza, alcune modificazioni che illustrerò quando passeremo ad esaminare i singoli articoli, modificazioni che non incidono, però, sulla sostanza del provvedimento di legge.
Mi permetto di richiamare l'attenzione dei Consiglieri, di cui ammiro la serietà nel trattare tutti i problemi, sull'importanza di questo disegno di legge, importanza che va al di là del disegno di legge stesso per il fatto che per la prima volta vi è una sostanziale applicazione di quelli che sono i poteri normativi primari demandati a questo Consiglio regionale.
Sono a tutti note le discussioni che si sono fatte a suo tempo, cioè quindici anni or sono, sull'opportunità o meno di adottare queste strutture costituzionali.
Non tutti erano consenzienti e dopo la loro adozione si è formato un altro ordine di dissensi: vi era dissenso sulla questione se le strutture costituzionali dovessero essere adottate ed applicate, oppure se si dovesse seguire una tattica temporeggiatrice e dilazionatorie.
Vi dirò che, nella prima fase dei dibattiti qualcuno di noi ha potuto assumere posizioni non condivise dalla maggioranza di voi, nella seconda fase, cioè quando il dissenso si è formato sulla dilazione a tempo indeterminato dell'applicazione di tutte le strutture costituzionali, non solo di quelle particolari, come la nostra, ma anche di quelle generali, questo qualcuno è ora per il partito che vuole l'adozione integrale delle strutture costituzionali, e questo perché ritiene che la Costituzione debba essere rispettata, altrimenti l'Italia verrebbe degradata ad uno Stato che vive di fatto e non di diritto.
In questa mia opinione sono confortato da molti ed autorevoli consensi.
Bisogna riconoscere, però, che in Italia vi sono due correnti: una, nettamente prevalente e dominante, nella quale si propende a dilazionare a tempo indeterminato l'adozione di tutte le strutture costituzionali ed un'altra corrente, debole, - ma che penso debba qui prevalere ed affermarsi -, che ritiene che le strutture costituzionali debbano essere adottate.
È indubbio che alla Regione è stata data una potestà legislativa primaria ed è altrettanto indubbio che questa potestà legislativa primaria deve essere adottata ed applicata ove la Regione senta di poter dire qualche cosa di nuovo rispetto alla legislazione statuale.
Se la legislazione regionale, e vi darò degli esempi che assolutamente non temono smentita, dovesse pedissequamente ripetere la legislazione dello Stato, sarebbe stato del tutto inutile adottare le nuove strutture costituzionali di carattere regionale.
In tal caso, sarei d'accordo con la corrente che vorrebbe dilazionare a tempo indeterminato la loro adozione.
Agiremmo in senso contrario allo spirito della Costituzione se, in una materia devoluta alla nostra competenza legislativa primaria, ripetessimo con una legge regionale quanto già legiferato dallo Stato.
Ciò vorrebbe dire che non vi è alcun bisogno di strutture costituzionali a tipo regionale e si riproporrebbe allora, attraverso questa dilazione, il problema originario.
Il quesito che oggi dobbiamo risolvere, in questo quadro più grande, è il seguente: in tema di urbanistica e di tutela del paesaggio la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha qualche cosa di nuovo da dire? Vuole essa dire una parola diversa da quella del legislatore dello Stato?
Per rispondere, bisogna individuare se vi sono delle esigenze locali diverse. Se la nostra Regione sente delle esigenze proprie deve adottare queste leggi; se non le sente, sia sotto il profilo spirituale, sia sotto il profilo politico e sotto il profilo tecnico, allora sono d'accordo con gli Amministratori che ci hanno preceduto, che la legislazione dello Stato sopperisce egregiamente alle esigenze locali.
Ma se noi esaminiamo la situazione e constatiamo che vi sono esigenze diverse, in tal caso abbiamo il dovere di sopperire ad esse esigenze con una legislazione nuova, che è la legislazione che vi sottopongo.
Avevo preparato un esame critico di tutte le leggi regionali che la Valle d'Aosta ha fatto sino ad oggi; ma non vorrei tediare il Consiglio.
Vi sono leggi che hanno l'aspetto di leggi, ma hanno la sostanza di atti amministrativi; queste non ci interessano.
Tralasciamo anche le leggi di attuazione e di integrazione che, evidentemente, hanno un carattere regolamentare e scivolano fatalmente, per la loro intrinseca natura, nel campo degli atti amministrativi.
Esaminiamo, quindi, le leggi che sono state adottate in applicazione dell'articolo 2 del nostro Statuto: ebbene, nessuna di queste leggi introduce una parola nuova nella materia di cui trattano nel campo regionale e tutte indistintamente, ove non facciano un rinvio "sic et simpliciter" alla legislazione dello Stato, si limitano a modificare delle strutture procedurali o semplicemente a modificare degli organi, ma non affrontano mai con una parola nuova il problema.
Due sole leggi hanno la loro ragione di essere e, cioè, quella relativa alla profilassi antiaftosa del bestiame in Valle di Aosta, che indubbiamente dice parole nuove e valide in materia e quella relativa all'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri di sci, degli Aiuto Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.
Tutte le altre leggi regionali non dicono sostanzialmente nulla di nuovo.
Non è una critica, ma una constatazione.
Venendo al nostro problema dell'urbanistica e della tutela del paesaggio e riproponendo l'interrogativo fatto prima, rispondo: in Valle d'Aosta vi è una esigenza sentita, che è diversa da quella generale sul piano nazionale; a questa esigenza noi possiamo sopperire con le norme del disegno di legge sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione.
Con tale legge noi non intacchiamo nessuno dei principi dell'ordinamento generale dello Stato, principi che non dobbiamo toccare; rispettiamo i limiti costituzionali perché non travalichiamo le nostre competenze, ma ci atteniamo alla materia che è devoluta alla nostra potestà legislativa primaria.
Quindi è una legge che possiamo adottare con tutta tranquillità e coscienza.
Nella breve relazione ho detto che bisogna accertare, in via pratica, quali sono questi limiti, perché, fino a quando una legislazione regionale non viene adottata, evidentemente noi non possiamo avere la reazione delle altre strutture per vedere se la nostra legge è contenuta nei limiti voluti.
Sino a quando noi abbiamo una legislazione che dice, ad esempio, che il Comitato Caccia è presieduto da X o da Y ed il Comitato Provinciale di Sanità è presieduto da Y o da Z, evidentemente noi non urtiamo contro nessuna struttura; ma quando noi diciamo, ed è il caso specifico, che riteniamo che la disciplina dell'urbanistica non possa essere disgiunta dalla disciplina della tutela del paesaggio, noi esprimiamo un concetto nuovo e dobbiamo sapere dagli organi di controllo se questo concetto nuovo possa essere espresso dalla legislazione regionale.
Affermo che possiamo esprimerlo; perché, a prescindere dall'orientamento generale di tutta l'urbanistica, chi viene nella nostra Regione è subito colpito dal carattere profondamente unitario della nostra Valle; vede una unità che è geografica prima di essere topografica e che è fatalmente umana.
Se riteniamo che questo nostro patrimonio debba essere difeso, patrimonio che sarà senza dubbio aggredito dalle trasformazioni, diciamo fisiche, che la Valle d'Aosta dovrà subire attraverso le conseguenze derivanti dai trafori stradali alpini, noi dobbiamo trovarci preparati con una legge che lo tuteli perché esso è indubbiamente patrimonio di tutti.
Non possono esservi dissensi sull'opportunità, sulla necessità e sul dovere di conservare questo patrimonio.
L'offesa al paesaggio può venire solo dall'opera dell'uomo, opera che si concreta essenzialmente nell'attività edificatoria.
Disciplinare l'attività edificatoria significa quindi tutelare il paesaggio: questo è il criterio nuovo.
Qualcuno potrebbe eccepire che lo Stato ha fatto diversamente, il che è vero, ma va rilevato che lo Stato aveva da risolvere dei problemi maggiori e doveva disciplinare la materia in esame su un'area più vasta, su un'area, cioè, che non ha i caratteri di unità spirituale e geografica che ha la Valle d'Aosta.
Si spiega così quella differente esigenza che impone a noi questa legge.
Anche lo Stato dovrà fatalmente intraprendere la nostra strada, perché la legge urbanistica statale prevede, nella sua prima parte, dei piani territoriali di coordinamento che, nelle istruzioni per l'attuazione della legge diramata nel 1954 dal compianto Ministro dei Lavori Pubblici, Onorevole Romita, si identificano nei piani regionali.
Ora, dal momento che i piani di coordinamento territoriali dello Stato comprendono intere Regioni, noi non possiamo, evidentemente, limitare la nostra disciplina ai centri abitati, ma dobbiamo sconfinare nel paesaggio; perché, se si vuole disciplinare in modo unitario l'insieme regionale, bisogna che il piano edificatorio tenga presente l'aspetto del paesaggio.
Proprio in questi giorni abbiamo letto sui giornali che il Ministro dei Lavori Pubblici si preoccupa di coordinare l'attività edificatoria di Roma con la necessità di tutelare il paesaggio della zona circostante Roma e il Lazio.
Quindi, a questa unificazione della disciplina e della tutela del paesaggio con la disciplina dell'urbanistica deve necessariamente giungere non soltanto la nostra legislazione regionale, che viene sottoposta oggi al vostro esame, ma anche la stessa legislazione dello Stato.
Dovendo affrontare un problema così nuovo e di questa importanza, si imponeva a noi una posizione di carattere prudenziale; nessun atteggiamento, quindi, da parte nostra, che possa anche lontanamente fare pensare ad una ribellione o ad un entusiasmo di recente data. No, nulla di tutto questo: noi vogliamo semplicemente, con prudenza, ma con energia e consapevolezza, applicare le nostre leggi. La nostra legge è una legge che afferma i principi.
Io sono sicuro che gli organi di controllo costituzionale diranno che questa legge va bene. Non mi si dica che questa legge non sopperisce a tutte le esigenze perché troppo vasta; anche le leggi dello Stato, anzi le migliori leggi dello Stato, hanno soltanto poche norme. La legge è cattiva quando degenera in norme minute ed è buona invece quando consiste in poche e chiare formulazioni.
Quando saremo sicuri che la costruzione legislativa è salda e non può essere più modificata, noi, nel quadro dei principi affermati nella nostra legge, intesseremo con approfondito e diligente studio un regolamento nel quale metteremo tutte le norme di dettaglio che sono necessarie e risolveremo così anche tutte le eccezioni e tutti i dubbi che ci verranno sicuramente fatti.
Vi è, in questa legge, una serie di articoli che voi avrete certamente letto e all'attenzione dei più sensibili sarà emerso anche il problema delle sanzioni penali che accompagnano le trasgressioni delle leggi regionali.
È un problema di attualità, un problema che deve essere chiarito una buona volta, secondo me, perché un chiarimento in proposito non ci è ancora giunto.
Esaminiamo la questione: cosa significa per un Ente regionale avere la potestà legislativa primaria in una determinata materia? Vuole dire che in quella materia valgono soltanto le leggi emanate dalla Regione; le leggi dello Stato si fermano per quella materia ed in quel territorio, perché è pacifico che queste leggi hanno una portata territoriale.
Questo è un concetto che non ha bisogno di illustrazione anche se la Corte Costituzionale non ha mai avuto occasione di pronunciarsi su questo punto; cioè la sfera di applicazione delle leggi regionali è strettamente territoriale e non può mai avere aspetti personali penali.
È appunto in base a questo principio che la Regione non può emettere delle norme penali proprie onde è pacifico che la Regione non ha potestà di emanare norme penali.
È ovvio, però, che anche le leggi regionali debbono essere accompagnate da sanzioni e queste sanzioni possono essere quelle che lo Stato prevede per la violazione delle corrispondenti norme statali; che così sia lo hanno avvertito anche i legislatori regionali della Valle d'Aosta in passato.
Vediamo alcuni esempi:
- legge regionale 28 settembre 1951 n. 1, recante norme sul controllo dei tori e sulla vigilanza delle stazioni di monta taurina - articolo 24 "le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 16, 19, 20 e 23 sono punite con le ammende previste dalle leggi";
- legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento delle Guide, dei Portatori alpini, dei Maestri di sci, degli Aiuto-Maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta - articolo 14: "l'esercizio non autorizzato a norma delle precedenti disposizioni è tenuto a termini dell'articolo 3 D.L. C.P.S. 1-4-1947, n. 218";
- legge regionale 8 novembre 1956 n. 6 recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta - articolo 12: "I contravventori alle norme della presente legge sono denunciati all'Autorità giudiziaria e sono puniti a mente delle sanzioni previste dal codice penale".
Ritengo che l'affermazione sia un, po' pleonastica, però ribadisce il concetto che le violazioni alle leggi regionali sono punite ai sensi delle corrispondenti sanzioni previste dalle leggi dello Stato per le violazioni delle leggi statali riguardanti la materia.
Anche noi, quando ci siamo trovati di fronte al problema delle sanzioni, abbiamo dovuto, per forza di cose, fare un riferimento alla legge penale dello Stato per quanto concerne questa materia.
Le leggi dello Stato per l'urbanistica e per la tutela del paesaggio prevedono delle sanzioni particolari che, secondo me, vanno applicate in caso di violazione della nostra legge regionale.
Non abbiamo quindi introdotto alcuna norma penale o sanzione penale.
Ho sempre ammirato la diligenza e serietà con cui il Consiglio tratta tutti i problemi; ieri abbiamo discusso a fondo la legge regionale concernente l'assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza e tutti i Consiglieri hanno rivelato una grande preoccupazione per questo problema che riguarda interessi materiali.
Concordo che sugli interessi materiali confluiscono fatalmente le linee di forza di tutti i comportamenti umani; tuttavia i comportamenti umani sono determinati, molto spesso, non solo dalla spinta brutale degli interessi, ma anche da esigenze spirituali e morali e sono queste esigenze che oggi ci spingono a proporvi questa legge.
È l'esigenza di difendere un patrimonio che interessa la collettività.
Alla tutela del paesaggio noi siamo spinti da una esigenza morale che ha la sua importanza ed ha i suoi riflessi anche materiali nell'attività turistica.
Ho avuto occasione di sentire, recentemente, il Consigliere Bordon ed il Senatore Chabod in due interessantissime conferenze.
Tutti quanti si preoccupano di conservare l'aspetto della nostra Valle anche per il grande numero di viaggiatori che qui verranno in seguito alla apertura dei trafori; tutti si preoccupano che la Regione conservi quel suo cachet che la rende così attraente.
Ed è proprio aderendo ai concetti che il Senatore Chabod ed il Consigliere Bordon hanno espresso nelle loro conferenze che noi dobbiamo sollecitamente approvare questa legge regionale, perché questa legge è il punto di partenza per altre importanti ed impegnative decisioni che noi dovremo prendere.
Passo ora ad elencarvi e ad illustrarvi le modificazioni che riteniamo di dover apportare ad alcuni articoli del disegno di legge:
Articolo 2:
Proponiamo, per chiarezza, che l'articolo 2 sia completato con l'aggiunta della frase: "Sarà successivamente emanato un regolamento".
Articolo 3:
Poiché il capoverso dell'articolo 3 è stato oggetto di varie manipolazioni e non è stilato in forma corretta, proponiamo che sia soppresso e sostituito dal seguente nuovo capoverso:
"Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento".
Articolo 4:
Il testo attuale del capoverso dice: "..., è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale in misura corrispondente alla maggior somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi penali".
Proponiamo che fra le parole "...con decreto del Presidente della Giunta regionale" e le parole "in misura corrispondente alla maggior somma..." sia inserito l'inciso: ",sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento".
Articolo 7:
Per circostanziare meglio gli elementi che il piano regolatore regionale deve avere, proponiamo di aggiungere la seguente lettera e):
"e) impianti pubblici di interesse regionale o turistico".
Articolo 8:
Proponiamo di sopprimere il penultimo capoverso, che dice:
"Per i Comuni che non ne fossero richiesti, il piano comunale sarà formato a cura ed a spese dell'Amministrazione regionale, e adottato dal Consiglio comunale entro il termine di sei mesi dall'invio del piano da parte dell'Amministrazione regionale".
Tutti i Comuni della Valle d'Aosta verrebbero così posti sullo stesso piano, nei confronti della legislazione regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio, e non sarebbe più ammessa una valutazione discrezionale dell'Amministrazione regionale circa la questione dei piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici.
Infine, si propone di aggiungere le parole: "In tal caso le spese saranno a carico del Comune" all'ultimo comma, la cui formulazione definitiva sarebbe, quindi, la seguente:
"Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune".
In forza di tale disposizione, alla adozione dei piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici provvederebbe la Regione per i Comuni che non vi provvedano, come è loro dovere; le relative spese saranno, però, a carico dei Comuni interessati.
Nulla vieta, evidentemente, che l'Amministrazione regionale venga in aiuto, con adeguate sovvenzioni, a quei Comuni che non potessero provvedere all'adempimento di questi pubblici servizi per le loro deficitarie condizioni di bilancio.
Articoli dal n. 15 al n. 18 (ultimo articolo):
Si propone di spostare l'attuale articolo 15 (norme, transitorie) alla fine del disegno di legge e di contraddistinguere con il numero d'ordine 15 l'attuale articolo 16 (Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative), modificando conseguentemente anche la numerazione progressiva dei successivi articoli.
Articolo 16 (ex articolo 17).
Questo articolo è stato oggetto di molte discussioni nella fase preparatoria; però i consensi si sono fermati sulla formulazione attuale.
È stata, infine, aggiunta una norma finale, che viene contraddistinta con l'articolo 17, e che dice:
"Articolo 17 - (Norma finale): Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio".
Il corpo di leggi regionali aveva già una legge indubbiamente molto lodevole, e a suo tempo saggiamente adottata, ed è quello che limita quelle brutture dei cartelli pubblicitari stradali che deturpano il paesaggio.
È una disciplina particolare, in un settore molto limitato, disciplina che ha una incidenza con la disciplina statuale perché non tutte le strade in Valle d'Aosta sono regionali, ma vi sono anche le strade statali.
Noi dobbiamo tenere disarticolata questa materia da tutto il resto proprio per queste possibili incidenze sul settore delle strade statali, perché l'autorità amministrativa dello Stato, in forza della prima parte del Codice stradale non abrogato, ha un potere discrezionale di vincolare le costruzioni lungo le strade indipendentemente dalla distanza dei tre metri.
Questa legislazione particolare deve quindi essere mantenuta.
Articolo 18 (ex articolo 15) - (Norme transitorie)
Alle norme transitorie sottoposte al vostro esame si propone di inserire-aggiungere, dopo le parole "...sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio", - l'inciso: "che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'articolo 4".
Ho finito. Chiedo scusa di essere stato lungo, ma penso che effettivamente la materia meritava una esposizione più approfondita di quella della breve relazione allegata in premessa al disegno di legge.
Abbiamo ritenuto opportuno che la relazione fosse breve, affinché tutti i Consiglieri fossero invogliati a leggerla e potessero, così, essere messi immediatamente a contatto con questo problema che è, indubbiamente, un problema di fondo.
Il Consiglio regionale dovrebbe a mio avviso, e non dubito che lo farà, dare una prova di carattere nell'approvare questa legge regionale. Le future vicende di questa legge e le eventuali reazioni degli organi di controllo, quali che esse siano, non devono assolutamente turbare il nostro spirito.
Noi dobbiamo fare le cose così come ci sentiamo di doverle fare; penso che non soltanto non ci verrà fatta alcuna censura per questa legge, ma ritengo che l'opinione pubblica intera dovrà darci atto di questa manifestazione di carattere e di buona volontà".
MONTESANO:
Ringrazio l'Avvocato Palmas di avere fatto una relazione molto dettagliata per il breve progetto di legge che è stato presentato e sul quale desidero io pure dire il mio pensiero.
Sono d'accordo, in linea di massima, che venga attuata una disciplina per quanto riguarda l'urbanistica e la tutela del paesaggio in Valle di Aosta.
Tutti noi abbiamo assistito, in questi ultimi anni, ad una vera deturpazione dell'urbanistica e del paesaggio; abbiamo esempi dappertutto, specialmente nei centri più importanti della Valle, come Aosta, Courmayeur, Breuil, Champoluc, ecc.
Questa mia adesione di massima non comporta, però, la mia adesione a tutti i disposti della legge illustrati dal relatore Palmas.
Io non sono un legale e perciò la prima osservazione che vi faccio va intesa come una domanda per illustrare il pensiero che vi esporrò e, cioè: possiamo noi, in sede regionale, approvare ed emanare una legge che si applichi a tutto il territorio della Valle in materia di urbanistica e per la tutela del paesaggio? Faccio questo quesito per avere un chiarimento da chi è più competente di me in questa materia, poiché alla lettera g) dell'articolo 2 dello Statuto regionale, che è richiamata anche nella breve relazione introduttiva della legge, si legge la limitazione: "urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica".
Questa dizione mi lascia un poco dubbioso sulla possibilità di estendere a tutto il territorio della Valle d'Aosta le nuove norme regionali proposte e di così grande importanza.
Vi sono poi, a mio avviso, anche difficoltà di ordine pratico per l'applicazione delle nuove norme che disciplinano la materia in esame a tutto il territorio della Regione.
Ritengo che, anche a titolo di esperimento, sarebbe più opportuno che si sancissero i principi che la legge intende attuare, cioè la tutela dell'urbanistica del paesaggio, ma che si limitasse, per il momento, l'applicazione di questo disposto di legge alle zone di particolare importanza paesaggistica e turistica.
Mi sembra che, in base ad un precedente provvedimento legislativo, si possa determinare quali siano le zone di particolare interesse ed importanza turistica, forse per uno scopo che non è quello di cui parliamo oggi, ma per poter dare applicazione ad alcuni disposti che riguardano altre questioni.
Propongo, quindi, di limitare, per il momento, l'applicazione della legge alle zone di preminente importanza turistica e paesaggistica, sia per ragioni di ordine pratico e sia a titolo sperimentale.
Questo disegno di legge mi lascia perplesso anche per quelli che possono essere i riflessi nel campo boschivo e nel campo dell'agricoltura in genere, per quanto riguarda le nuove piantagioni, cambio di colture e le attività agricole.
Ho rilevato poi che in questa legge regionale, il cui scopo è quello di difendere il paesaggio e l'urbanistica, non vi è alcuna norma che si riferisca ad uno dei più gravi problemi della Valle d'Aosta, ed in modo particolare di Aosta, cioè al problema dell'inquinamento atmosferico che, senza dubbio, ha una grande importanza non soltanto da un punto di vista urbanistico e paesaggistico, ma anche da un punto di vista sociale e sanitario.
Noi non dobbiamo ignorare un tale problema nella legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio.
Ho detto, all'inizio del mio intervento, che il disegno di legge elaborato ha, in via di massima, il mio accoglimento e credo, in effetti, che possa essere discusso con vero interesse dal Consiglio regionale.
Proporrei, però, anche per l'esame delle modificazioni proposte questa mattina dal Consigliere Palmas, che il disegno di legge venga nuovamente riportato all'esame della Commissione di studio, pur riconoscendo l'utilità della discussione generale avvenuta in sede consiliare, perché io credo che la discussione si limiterà, per oggi, a quelli che sono i principi sanciti nel disegno di legge proposto al nostro esame.
GEX:
Non entro nella discussione, perché non ho osservazioni da fare avendo partecipato io stesso ai lavori della Commissione che ha elaborato il disegno di legge; intendo soltanto fare una riserva sull'affermazione del Consigliere Palmas della non potestà della Regione di emanare norme penali, pur concordando che si s:a fatto bene, nel caso specifico, a fare richiamo alle sanzioni previste dalla legge dello Stato. Ho pubblicato uno studio su questo argomento e ho avuto delle adesioni molto importanti, alcune delle quali anche di Professori Universitari. Altre riserve faccio sull'affermazione circa la portata del principio di territorialità delle leggi regionali. Non intendo, però, soffermarmi su questi due argomenti in questa sede perché ne seguirebbe una lunga discussione che ci farebbe perdere troppo tempo.
CHANTEL:
Anch'io non intendo intervenire nella discussione sull'insieme del disegno di legge, ma desidero soltanto fornire alcuni chiarimenti in ordine al problema dell'inquinamento atmosferico a cui ha accennato il Consigliere Montesano.
Preciso che la Giunta, anche se non ha informato il pubblico attraverso comunicati, si è interessata di tale problema fin dall'inizio della nuova Amministrazione regionale ed ha provveduto, tempo fa, ad acquistare un automezzo FIAT "Campagnola", trasformato da tecnici venuti appositamente da Milano, i quali vi hanno installato una apparecchiatura, - già adottata in Inghilterra, - per la captazione, il controllo e l'analisi dell'atmosfera in vari punti della Città di Aosta. Fra non molto i mezzi mobili saranno in dotazione ad Aosta e verranno spostati nei diversi punti della Città per il controllo effettivo e scientifico dell'atmosfera e per stabilire quale sia la percentuale degli elementi nocivi e su chi ricada la colpa dell'eventuale inquinamento dell'atmosfera.
La Regione non si è soltanto preoccupata di Aosta Città; infatti l'acquisto e la trasformazione del citato mezzo meccanico sono stati approvati anche perché nella Valle d'Aosta vi sono altre zone industriali, come quelle di Pont St. Martin, di Châtillon e di Verrès, ove debbono essere fatti i menzionati controlli.
Il Medico regionale partecipa sempre a tutti i Congressi nazionali in cui viene trattata la questione dell'inquinamento atmosferico e ogni volta rassegna alla Regione una relazione sui lavori dei Congressi.
TREVES
Plaudo alla iniziativa assunta dalla Giunta nel lodevole intento di risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico nella Città di Aosta e negli altri centri industriali della Valle.
Ricordo che, anni or sono, i Comuni di St. Vincent e di Châtillon hanno fatto causa contro la S.A.I.F.T.A. per i gravi danni arrecati all'agricoltura di tali zone dai gas venefici prodotti dallo Stabilimento della Soie, di Châtillon.
MONTESANO:
Chiedo al Signor Presidente del Consiglio se non ritenga opportuno limitare la discussione alla questione dell'urbanistica e della tutela del paesaggio perché, a mio avviso, se entriamo nella discussione del problema dell'inquinamento atmosferico, ne avremo per molto tempo.
Dò atto all'Assessore Chantel dell'interessamento suo e della Giunta per la questione dell'inquinamento atmosferico; faccio presente che non ho inteso entrare nel merito di tale problema, ma soltanto di ricordare che nella legge regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio si dovrebbe inserire una norma che riguardi l'inquinamento atmosferico.
FILLIETROZ:
Concordo con il Consigliere Montesano, in quanto la questione dell'inquinamento atmosferico esula dall'argomento in discussione.
BONDAZ:
Mi pare doveroso che io prenda la parola su questo argomento per coerenza logica alla critica che io ebbi a fare a questa legge in sede di Commissione.
Se non vado errato, il Consiglio aveva nominato una Commissione ad hoc, - indipendente cioè dalla Commissione consiliare permanente per il turismo, - per lo studio e l'elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme in materia di urbanistica, di piani regolatori paesaggistici e di edilizia locale.
Mi pare di ricordare che fummo tutti d'accordo nell'affermare la necessità della nomina di questa Commissione particolare, per l'importanza della materia oggetto di studio, per la urgenza che tutti sentivamo di arrivare ad una qualche conclusione per ovviare alla deturpazione che in questi ultimi anni abbiamo visto apportare in determinate località, specialmente in quelle turistiche, della Valle.
Detta Commissione si è riunita e, in sede di Commissione, ebbi a fare delle proposte poiché non ero d'accordo sulla impostazione che era stata data a questo progetto di legge, molto interessante e che necessita di un approfondito esame.
Ringrazio il collega Palmas per la sua relazione, ma non riesco a comprendere se egli abbia parlato come Presidente della Commissione o come relatore di un altro organo.
Infatti, io ho ricevuto l'elaborato della Commissione e sono venuto a discutere il disegno di legge in base a tale elaborato, mentre oggi il Consigliere Palmas ha proposto delle modificazioni notevoli e sostanziali al disegno di legge proposto dalla Commissione, per cui lo ripeto oggi quello che ho già detto altre volte, e cioè, che ci troviamo sempre di fronte, ora che vi sono le Commissioni consiliari permanenti, a dover discutere in sede di Consiglio di argomenti, specialmente di leggi, che non sono stati previamente delibati in sede di Commissione, come si sarebbe dovuto fare.
Vorrete ammettere che una eventuale discussione sulle modificazioni che ci sono state proposte or ora non potrebbe essere approfondita, perché, nessuno di noi essendo un Pico della Mirandola, non si può essere in grado di discutere delle modificazioni con cognizione di causa.
Mi limiterò quindi a discutere i principi sanciti dalla legge, come d'altra parte ho già fatto in sede di Commissione, perché se non si è d'accordo sui principi non si può essere d'accordo sui singoli disposti della legge.
Una prima osservazione desidero fare, specialmente al collega Palmas. Io non credo che sia giusto affermare che da quando abbiamo lo Statuto speciale in Valle d'Aosta si debbano distinguere due categorie di persone: quelle che vogliono una applicazione totale dello Statuto e quelle che, attraverso il loro orientamento, hanno voluto esprimere una tattica dilatoria. Non lo credo, perché l'attività legislativa svolta dalle varie Amministrazioni regionali che si sono succedute dal 1948 in poi nella Regione dimostra che effettivamente, allorquando se ne è ritenuta la necessità, sono state fatte delle leggi, non soltanto quelle di applicazione o di integrazione, che sono quelle riguardanti le materie di cui all'articolo 3 dello Statuto regionale, ma anche delle leggi conseguenti alla potestà legislativa primaria attribuita alla Regione per le materie di cui all'articolo 2 dello Statuto stesso.
Ricorderò al Consiglio, in proposito, a titolo di esempio, le seguenti leggi regionali:
- legge 8-11-1956 n. 5, recante norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8-1-1952 n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua; tale legge è di estrema importanza per la Valle d'Aosta e veramente innovativa in materia di utenza di piccole derivazioni d'acqua;
- legge 8-11-1956 n. 9, recante norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta;
- legge 10-5-1957 n. 2, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.
- legge 12-8-1957 n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta;
- legge 8-2-1958 n. 1, recante norme procedurali per la ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta;
- legge 31-5-1956 n. 1, recante norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio. La sfera di applicazione di questa legge, che è di notevole importanza, non è limitata alle strade regionali, ma si estende anche alle strade statali n. 26 e n. 27 e alla strada ferrata; naturalmente per l'applicazione di questa legge ai rapporti già in atto bisogna attendere che vengano a scadere i contratti pubblicitari in vigore, stipulati dall'ANAS in epoca anteriore alla promulgazione della menzionata legge regionale.
Vi è, infine, un'altra legge regionale che è di notevole importanza e che è veramente innovativa, ed è la legge regionale 31-5-1956 n. 2, recante norme in materia di industria alberghiera e di turismo.
In base a questa legge la Regione ha la possibilità di stabilire quali sono i Comuni e le zone che hanno il carattere di stazioni di cura, soggiorno e turismo, oppure il carattere di località aventi particolare interesse turistico. Questa legge si collega, indirettamente, con le vigenti norme delle leggi di Pubblica Sicurezza, con particolare riguardo a quelle dell'articolo 95 del T.U. 18-6-1931 n. 673 delle leggi di P.S., e dà la possibilità a quelle zone che turisticamente sono sul loro nascere di essere ammesse ad usufruire delle agevolazioni concesse alle stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Mi risulta che con due recenti decreti regionali emessi in data recente è stato riconosciuto il carattere di particolare importanza turistica a ben 20 Comuni della Valle d'Aosta.
Per quanto riguarda il merito della questione, desidero accennare a qualcuna delle eccezioni che ebbi a fare in sede di Commissione.
Nessun dubbio può esservi sull'importanza delle disposizioni di questa legge e sull'urgenza di regolare in qualche modo l'attività edificatoria che deve essere disciplinata con delle apposite norme regionali se non si vuol continuare ad essere carenti di disposizioni legislative necessarie per poter provvedere veramente alla tutela del paesaggio.
La critica che io faccio a queste disposizioni di legge è proprio una critica di fondo nel senso che, attraverso la riunione di due materie così importanti per noi, quella dell'urbanistica e quella della tutela del paesaggio, non si possa raggiungere lo scopo che si vorrebbe raggiungere e in profondità e nel tempo.
Mi rendo perfettamente conto che nella materia della tutela del paesaggio entra in parte anche l'urbanistica perché per tutelare il paesaggio si possono anche limitare e delimitare le possibilità dell'urbanistica in senso generale e specialmente nella edificazione, che può recare pregiudizio al paesaggio.
La materia dell'urbanistica, però, deve essere maggiormente approfondita ed è ovvio che è più difficile entrare in profondità ed essere più precisi riunendo le due materie in una sola legge.
Il problema dell'urbanistica è un problema tutto particolare, che, anche ai fini costituzionali, deve essere armonizzato con i principi generali della legislazione statale non già perché abbiamo un complesso di inferiorità nei confronti degli organi statali, ma per il buon uso delle potestà legislative che ci sono state date e perché sarebbe inutile approvare delle norme di legge se non fossimo convinti che queste norme saranno vistate.
Ricordo che durante la passata Amministra-zone abbiamo avuto ben tre casi in cui il Governo ha impugnato le nostre disposizioni di legge e siamo andati fino davanti la Corte Costituzionale. Nulla di male, perché ognuno sostiene le proprie opinioni.
In quei tre casi la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi.
Non vi è dubbio che certe volte bisogna essere anche audaci; questo lo dico perché non sembri che la critica che faccio a questa disposizione di legge sia una critica derivata da una "forma mentis" che in me non vi è mai stata e non vi sarà mai.
La critica verte sull'opportunità di stabilire questo principio generale perché noi dobbiamo, questa è la sostanza, - fare non già della dottrina ma delle leggi che siano opportune e che siano necessarie per la nostra Regione.
L'articolo 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ci dà la possibilità di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi dello Stato per venire incontro alle necessità particolari della Valle d'Aosta.
L'articolo 2 dello Statuto regionale ci dà delle possibilità legislative anche maggiori in determinate materie, perché ci lascia fare quello che vogliamo, purché quello che vogliamo sia inquadrato nei principi dell'ordinamento giuridico e costituzionale dello Stato.
Quindi, la prima cosa di cui dobbiamo preoccuparci è di non valicare i limiti dei principi dell'ordinamento giuridico e costituzionale dello Stato.
Io capisco che si possano anche fare degli esperimenti e non sono contrario agli esperimenti; soltanto vorrei riportarmi su un piano meno dottrinario e più pratico.
Si dice, al capoverso 1° della relazione introduttiva al disegno di legge, che si vuole attuare l'esercizio effettivo della potestà legislativa attribuita alla Regione dall'articolo 2 lettere g) e q) dello Statuto speciale e l'accertamento in via pratica dei suoi limiti.
Su questo criterio siamo pienamente d'accordo, ma in parte è stato già fatto; basta vedere le leggi che io ho citato. Ma nel capoverso n. 2 si afferma la "conseguente possibilità di intervenire rapidamente e con piena potestà nell'importante settore per imprimere all'attività edificatoria un indirizzo rispondente alle esigenze attuali della Regione nonché a quelle storiche, spirituali e culturali".
Anche su questo siamo pienamente d'accordo.
Non concordo, invece, sulla unificazione della disciplina dell'urbanistica e della tutela del paesaggio (capoverso 3° della relazione), perché riunendo le predette due materie si possono soltanto stabilire dei principii molto generali che presuppongono, naturalmente, un successivo studio per un regolamento particolare, che dovrà entrare poi in profondità sia per l'urbanistica che per la tutela del paesaggio.
Noi non avremo quindi delle norme con le quali poter rapidamente intervenire per parare i pericoli imminenti e immanenti in queste materia.
Ecco perché pensavo, con un senso pratico, che noi avremmo dovuto, - in sede di quella apposita Commissione voluta dal Consiglio regionale, - predisporre delle norme atte a supplire alla carenza di disposizioni legislative che dovrebbero essere il fondamento per venire incontro alle particolari necessità della Regione.
Io sono contrario a questa unificazione di materie anche perché ho il timore che manchi la armonizzazione con le norme vigenti per l'attività costruttiva; bisogna esaminare le norme vigenti, che sono quelle della legge 17-8-1942 n. 1150, e accertare che le nostre norme siano armonizzate con quelle della detta legge, per evitare che sopravvenga poi qualche inconveniente. Questa armonizzazione non la si può fare con la legge che ci è stata sottoposta all'approvazione, ma potrà essere fatta soltanto attraverso l'elaborazione di un regolamento che, per quanto riguarda l'urbanistica, dovrà entrare nei particolari.
Ritengo che l'elaborazione del regolamento sarà più difficile per la parte urbanistica che per la parte della tutela del paesaggio, perché lo studio della materia dell'urbanistica può presentare una particolare difficoltà per la congerie delle norme statali che indubbiamente non si possono del tutto obliterare.
Quando si stabilisce che "il territorio della, Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica (articolo 1)", bisogna armonizzare tale disposizione con la legge regionale 31-5-1956 n. 1 (norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), con la legge dello Stato 15-4-1936 n. 765 e col T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18-6-1931 n. 773 per le conseguenze che l'ultima parte dell'articolo "...zona di particolare importanza turistica..." comporta.
Dico questo perché bisogna porsi il problema da un punto di vista costituzionale e amministrativo. Non dubito che chi ha elaborato la legge abbia studiato anche questo aspetto del problema. Mi consentirà, però, il collega Palmas che io possa avere dei dubbi circa questa armonizzazione.
Sono contrario a questa legge anche per un'altra ragione: io non credo che vi sia la necessità di stabilire che tutto il territorio della Valle d'Aosta debba essere considerato di particolare importanza turistica. Io dissento da questo concetto anche per le conseguenze pratiche che ne deriverebbero, perché una volta stabilito questo principio ne conseguirebbe, ai sensi del successivo articolo 3, che per qualsiasi cosa si voglia fare in Valle d'Aosta, - non soltanto dal punto di vista edificatorio, ma anche per quanto riguarda piantagioni, installazioni di linee elettriche e altro, - occorrerebbe esperire la procedura stabilita e munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta regionale.
In linea teorica concordo che sarebbe una cosa bellissima, perché verremmo a dichiarare zona di particolare importanza turistica tutto il territorio della Valle d'Aosta; però all'atto pratico, verremmo a trovarci di fronte a difficoltà notevolissime.
Se voi mi dite che volete fare questa legge a titolo di esperimento, facciamolo pure; però io penso che gli Amministratori debbano anche avere dei concetti pratici e, cioè, debbano rendersi conto che, se teoricamente questa legge può essere perfetta, all'atto pratico potrà portare anche a delle conseguenze negative.
Non vorrei che vi fosse un equivoco circa l'affermazione, fatta dal collega Palmas, che noi non dobbiamo adeguarci pedestremente a quello che ha fatto lo Stato, nel senso che se lo Stato ha adottato una determinata soluzione o classificazione non è detto che noi la dobbiamo seguire: su questo concetto concordo anch'io. Noi dobbiamo avere delle idee nuove e non sarebbe la prima volta che in questa nostra piccola Regione sorgono delle idee nuove che poi vengono seguite dallo Stato; basterebbe citare lai legge regionale per l'assistenza ai colpiti da silicosi e da asbestosi, alle cui disposizioni si è ispirato lo Stato per elaborare analoga legge in campo nazionale.
Dobbiamo vedere, però, se sia effettivamente necessaria la sopracitata proposta disposizione della legge regionale in esame, che è veramente draconiana. Io ricordo che, in sede di Commissione, vi è stato anche qualche membro della maggioranza che ha avuto delle perplessità al riguardo, - perplessità che forse oggi non avrà più, - circa la convenienza pratica di questa disposizione perché, tanto per fare un caso limite, non vi è dubbio che anche allorquando si dovrà costruire un pollaio, o qualche cos'altro del genere, si dovrebbe chiedere l'autorizzazione del Presidente della Giunta attraverso la procedura stabilita.
Io critico la legge in esame perché non sono d'accordo su due principi:
- il primo: quello della unificazione della disciplina dell'urbanistica e della tutela del paesaggio: perché ritengo che la unificazione vada a detrimento dello studio legislativo approfondito delle singole materie che, se in parte sono interdipendenti, hanno però una loro caratteristica particolarissima;
- il secondo: quello dell'affermazione del principio che tutto il territorio della Valle d'Aosta debba essere considerato non soltanto bellezza naturale di pubblico interesse, ma debba essere dichiarato zona di particolare importanza turistica ai fini del vincolo e delle autorizzazioni previste dalla legge in esame.
Anche noi vorremmo che l'intero territorio della Valle d'Aosta fosse considerato zona di particolare importanza turistica, ma sono le conseguenze di ordine pratico, nell'alveo dell'organizzazione giuridica dello Stato, che io temo ci diano delle difficoltà. È un timore che voi potrete anche dire non fondato, ma la esperienza insegna; questo lo dico tenendo conto delle intenzioni già espresse dal Consiglio in sede di nomina di una Commissione particolare per lo studio di un disegno di legge regionale recante norme in materia di urbanistica, piani regolatori e paesaggistici e di edilizia locale, al fine di giungere ad un provvedimento legislativo atto ad ovviare agli inconvenienti che tutti lamentiamo.
Mi riservo di intervenire nella discussione sui singoli articoli, laddove, a mio parere, vi sono delle disposizioni che non sono armonizzate con i poteri incontrovertibili che i Comuni hanno in questa materia, per cui potremo andare incontro anche a delle difficoltà e a degli inconvenienti.
FOSSON:
Desidero soltanto esporre brevi considerazioni di carattere generale, che sono indotto a fare proprio in relazione all'accenno, fatto dal Consigliere Bondaz, che qualche membro della maggioranza in sede di Commissione avrebbe espresso delle perplessità circa la opportunità pratica della legge.
Osservo, anzitutto, che questo dimostra che la questione era stata esaminata da un punto di vista obiettivo. Non nascondo che alcune delle perplessità espresse dal Consigliere Montesano e dal Consigliere Bondaz ce le siamo, poste anche noi, però queste perplessità sono cadute dopo aver esaminato a fondo il problema.
Vediamo, ad esempio, il secondo principio su cui il Consigliere Bondaz si è dichiarato contrario e, cioè, quello di cui all'articolo 1, che dichiara tutto il territorio della Valle d'Aosta bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.
Osservo che quando un Comune viene dichiarato di particolare importanza turistica non si fa distinzione fra la zona abitata del Comune e quella non abitata, ma si comprende tutto il territorio del Comune.
Quindi, quando noi siamo già orientati per dichiarare zona di particolare importanza turistica una gran parte dei Comuni, ne consegue che, automaticamente, noi abbiamo già dichiarato di particolare importanza turistica quasi tutto il territorio della Valle d'Aosta.
Anche le difficoltà di ordine pratico, - conseguenti alla procedura da seguire secondo il regolamento per l'ottenimento dell'autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta regionale, - sono state prese in esame; ma non si può ignorare che per la salvaguardia del paesaggio noi dobbiamo intervenire tempestivamente ogni qualvolta si corre il pericolo di deturpare la bellezza del paesaggio; ciò avviene non soltanto nei centri abitati ma anche nelle zone non abitate.
Sarà questione di contemperare, in sede di elaborazione del regolamento, le norme procedurali e di applicazione della legge in modo da tutelare l'urbanistica e il paesaggio senza, peraltro, dover richiedere l'autorizzazione del Presidente della Giunta per determinate opere di poco conto. Ma soltanto se noi dichiariamo zona di particolare importanza turistica tutto il territorio della Valle d'Aosta ci è data la possibilità di intervenire tempestivamente per la salvaguardia del paesaggio.
Le modificazioni che si propone di apportare ad alcuni articoli del disegno di legge non sono delle modificazioni sostanziali: si è cercato semplicemente di perfezionare il disegno di legge.
Tutti siamo d'accordo sull'urgenza di disciplinare la materia dell'urbanistica e la materia della tutele del paesaggio e proporrei di passare senz'altro all'esame dei singoli articoli. Quando avremo ultimato tale esame, potremo forse essere dissenzienti in certe questioni di principio, ma sulla sostanza ci troveremo sicuramente d'accordo.
MARCOZ:
Io comprendo che quando si deve approvare una legge si possano avere delle apprensioni e si dica "chissà a quali inconvenienti questa legge potrà dare luogo". Però, se si ragiona così, la legge non la si approva più.
Abbiamo visto delle leggi perfettissime in teoria, che hanno dato luogo a dei gravi inconvenienti nella loro applicazione pratica; infatti, sono delle leggi che si limitano a dettare dei principi e con le quali un giudice, solo se è saggio, riesce a fare giustizia.
Si dice che una legge che contempla le due materie è troppo complicata e, ponendo questa affermazione di principio, si postula la necessità di approvare due leggi anziché una. Non mi pare che due materie interdipendenti, quali sono la urbanistica e la tutela del paesaggio, non possano essere disciplinate da una stessa legge.
Si osserva poi che si può incorrere nella non costituzionalità delle leggi; ma veramente, in questa stessa sede, da parte dello stesso oratore, è stato già detto che il fare una legge regionale non è poi niente di trascendentale e che non è difficile rimanere entro i limiti dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico dello Stato; questo è stato detto quando io avevo ricordato che bisognava nominare la Commissione legislativa composta di giuristi.
L'affermare soltanto in linea generica che si può cadere nella incostituzionalità della legge significa voler imporre una remora all'iter della legge che intendiamo fare. Io vorrei che mi si indicasse quale è il punto in cui la legge che proponiamo urta contro la Costituzione o i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Si dice ancora che, se il Consiglio approverà questa legge, i nostri contadini non avrebbero più la possibilità di costruire neanche un pollaio. È bene che leggiamo insieme l'articolo 3 del disegno di legge che dice "è vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili..."; certo che se ci fermassimo a questo punto sembrerebbe che non si possa più fare niente; ma se andiamo avanti leggiamo "...che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio...". In base a queste disposizioni non vi sarà mai nessuno che potrà affermare che il pollaio del contadino reca pregiudizio all'aspetto del paesaggio, a meno che il pollaio "venga costruito in una zona prettamente turistica, come ad esempio davanti al Grand Hôtel Cervinia, perché il pollaio del contadino, preso singolarmente, non impedirà mai la visuale di questi nostri panorami bellissimi e splendidi.
Nessuno di noi si è erogato il diritto di voler agire qui come arbitro, cioè di voler avere una potestà individuale. Io stesso quando ho letto (articolo 3) la frase "chi intende eseguire costruzioni o piantagioni... deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale" non ho voluto assumere una tale responsabilità, ma ho richiesto di essere assistito da un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio che è composto, fra l'altro, da Ingegneri e da Architetti. È quindi tassativamente esclusa qualsiasi possibilità di arbitrio.
Per quanto riguarda il rilievo concernente la dichiarazione che tutto il territorio della Valle di Aosta (articolo 1) "è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica", mi limito ad osservare che essendomi trovato nei punti più impervi della nostra Valle con dei forestieri, ho visto costoro estasiarsi di fronte al paesaggio della nostra Valle ed affermare che qui da noi tutto è bello, che vi si può fare del turismo ed impiantare degli alberghi ovunque e, ancora, che la nostra Valle è una miniera inesauribile di bellezze naturali. Di fronte ad affermazioni di questo genere, fatte da forestieri, non deve sorprendere se noi affermiamo che il territorio della Valle di Aosta e una bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.
Questa affermazione non può rattristarci perché corrisponde pienamente alla verità.
Non vorrei toccare la suscettibilità dei nostri contadini, ma è mia convinzione che l'agricoltura, se gli auspici si avvereranno, dovrebbe economicamente contare soltanto più poco in Valle d'Aosta fra cinquant'anni, perché sarà il turismo a svilupparsi e tutte le altre attività saranno attività secondarie che lavoreranno per il turismo.
Non intendo con questo affermare che l'agricoltura sarà abbandonata anche nelle zone impervie; ma è certo che, di fronte al turismo che batte alle porte, ci sembra che l'affermazione che la Valle d'Aosta è una zona turistica suoni a proposito.
BORDON:
Pochi come il sottoscritto sentono la necessità di una legge come quella che stiamo esaminando, perché enormi sono state le difficoltà incontrate in questi ultimi anni per la tutela del paesaggio e, purtroppo, molte volte non è stato possibile tutelare il paesaggio per mancanza di uno strumento legale.
Desidero, però, ripetere qui quanto già ebbi occasione di dire in sede di Commissione e cioè che, pur essendo favorevole a tutte le leggi che abbiano come scopo la difesa del paesaggio e la disciplina dell'urbanistica, non posso approvare la legge proposta dal Consigliere Palmas perché la ritengo non pratica né di facile applicazione, ma bensì troppo burocratica e vincolante per gli abitanti della Valle.
PALMAS:
Desidero fare una brevissima replica, dal momento che sono stato chiamato in causa. Tengo ad affermare, anzitutto, che questo disegno di legge è l'espressione di una precisa volontà collettiva, non mia personale.
Tralascio quel sottinteso polemico con il passato. Do atto che il collega Bondaz ha fatto delle critiche sensate; però egli stesso ha riconosciuto che sono critiche che sconfinano in un terreno di opinabilità .
Noto che l'avvocato Bondaz, mentre da un lato ha affermato di non aver preoccupazioni per i rilievi che possono essere fatti dagli organi di controllo, d'altro lato si è preoccupato di armonizzare queste nostre norme legislative con le disposizioni delle leggi statali.
Egli ha citato l'articolo 95 del T.U. delle leggi di P.S. Osservo che l'articolo 2 del nostro Statuto attribuisce la potestà legislativa primaria alla nostra Regione in materia di turismo e di tutela del paesaggio il che significa che soltanto la Regione può stabilire quali siano le zone di particolare importanza turistica nel territorio della Valle d'Aosta. La precedente Amministrazione regionale, presieduta dal collega Bondaz, ha approvato, nel 1956, una legge che detta norme in materia di industria alberghiera e di turismo ed è proprio la lettura di tale legge che mi ha suggerito, come ne possono fare fede i membri della Commissione al Turismo, di fare aggiungere all'articolo 1 della nostra legge le parole "zona di particolare importanza turistica".
Il collega Bondaz mi deve però dare atto che le leggi regionali approvate precedentemente non attengono alla sostanza dei problemi; sono leggi che riguardano soltanto gli aspetti amministrativi dei problemi. Ora reputo che non sia legge che riguardi la sostanza del problema quella che dice: "Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo e all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Ministero per l'Interno e al Commissariato per il Turismo nonché al Ministro per l'Interno o al Commissario per il Turismo, sono attribuite in Valle d'Aosta, rispettivamente all'Assessorato regionale per il Turismo e all'Assessore regionale per il Turismo" (articolo 2 della legge regionale 31-5-1956, n. 2).
Sostengo che questa norma è pleonastica perché dire che le funzioni amministrative in materia di turismo sono assunte dalla Regione non significa adottare una legge regionale sostanziale, in quanto a ciò provvede già, in modo esauriente e precettivo, l'articolo 4 dello Statuto regionale. È pacifico che, anche se noi non avessimo fatto mai alcuna legge in materia di turismo, le pronunzie amministrative per stabilire quali siano le località di importanza turistica spettano agli organi regionali e non agli organi centrali; questo ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
La potestà legislativa primaria consente alla Regione di adeguare le norme alle mutate esigenze specialmente allorquando la legislazione statale sia divenuta inadeguata o superata dalla realtà. Ad esempio, circa le norme sulle limitazioni al rilascio delle licenze per le vendite degli alcoolici (articolo 95 delle leggi di P.S.), osservo che la nostra potestà legislativa primaria ci dà la possibilità di travolgere legittimamente una ormai ingiusta e superata norma della legislazione statale.
Il collega Bondaz ha detto ancora che bisogna armonizzare l'attività edificatoria con quella delle leggi dello Stato ed ha citato la legge 17-8-1942, n. 1150. Qui dissento proprio per una questione di principio. Ho qui sotto mano lo studio fatto dall'amico Gex in materia di sanzioni penali e condivido il suo pensiero; però noi dobbiamo prendere atto dell'interpretazione che alla Costituzione ha dato l'organo competente, la Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato che le Regioni non possono emanare norme penali e noi dobbiamo quindi stare a questa affermazione di principio, per quell'ossequio che dobbiamo alla giurisdizione costituzionale.
Sono d'accordo anch'io, in linea teorica, che qualunque norma che sia rivolta ai cittadini di qualsiasi settore comporti necessariamente, qualora sia una vera norma giuridica, un riflesso sanzionatorio. Del resto abbiamo un caso significativo nello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige che, all'articolo 11, dice che le Provincie di Trento e di Bolzano hanno la potestà di emanare norme legislative di "ordinamento dei masi chiusi". Ora, avendo la Provincia di Bolzano, con legge 29-3-1954 n. 1, disciplinato l'ordinamento dei masi chiusi nel proprio territorio, il Pretore di Brunico ha sollevato l'incidente di incostituzionalità affermando che tale legge incideva sulle norme di diritto civile e, quindi, sul diritto ereditario stabilito dal Codice Civile. La Corte Costituzionale ha però dato ragione alla Provincia di Bolzano.
La Valle d'Aosta ha il privilegio di poter dire una parola nuova e deve dirla. Il collega Bondaz ha accennato alla legge regionale sull'asbestosi e la silicosi: tale legge, però, è una legge di attuazione di una legge dello Stato e non fa altro che realizzare una attività amministrativa che lo Stato non aveva ancora attuato e, cioè, rendeva obbligatorie le visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi e asbestosi. La Valle d'Aosta, e questo è merito indubbio del Prof. Maschio, il quale è stato l'animatore di questa legge, ha realizzato in campo regionale quanto non era ancora stato fatto in campo nazionale.
Lo Stato si è adeguato in un secondo tempo, e così la nostra legge è stata assorbita, diciamo così, dalla legge dello Stato; quindi l'armonizzazione c'è.
Concordo che ci troviamo oggi di fronte ad una legislazione regionale un poco audace, ma l'audacia si impone ormai in questo campo e farà onore al Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Il Consigliere Bondaz è stato coerente alle sue idee, poiché in sede di Consiglio ha ribadito quanto già aveva detto in sede di Commissione e, cioè, che non condivide i principii sui quali è impostata questa nostra legge.
Altra questione, su cui desidero soffermarmi, riguarda la critica fatta alla legge dal Consigliere Bordon, secondo cui la legge non è praticamente applicabile perché, a suo giudizio, è ispirata a troppa impostazione burocratica. Questo non è affatto vero, perché è stata proprio la idiosincrasia per la burocrazia che ci ha indotti ad elaborare queste norme regionali.
Se noi, seguendo il consiglio dell'Avvocato Bondaz, avessimo fatto una legge soltanto per la tutela del paesaggio, evidentemente, avremmo dovuto abbandonare la visione unitaria del problema e saremmo scivolati fatalmente verso una procedura identica a quella prevista dalla legge dello Stato, la quale prevede che gli elenchi delle località dichi arate bellezze panoramiche devono essere approvati dal Ministro della Pubblica Istruzione e che detti elenchi sono soggetti ad una procedura di pubblicazione e di impugnative. Questo è burocrazia.
Noi, invece, abbiamo eliminato la burocrazia, sopprimendo gli elenchi, le impugnative e gli atti amministrativi di riconoscimento da farsi volta per volta.
Il Consigliere Bordon, vorrà, quindi, darci atto come effettivamente, con la legge in discussione, si eliminano totalmente le pastoie burocratiche.
Dice ancora il collega Bondaz che questa legge non è uno strumento pratico e non potrà quindi essere applicata con quella necessaria tempestività che è così sentita da tutti. Questo strumento, se è vero che fa riferimento ad un futuro regolamento che abbiamo assunto l'impegno di predisporre rapidamente, prevede anche delle norme transitorie che realizzano proprio l'aspettativa di tutti; infatti, quando entreranno in vigore queste norme di legge, coloro che desiderano eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o che comunque intendano, con le proprie opere, alterare l'aspetto del paesaggio, dovranno prima munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta regionale.
Quindi, fra un mese, se non vi sarà l'impugnativa da parte degli organi di controllo, nessuna opera potrà essere fatta senza l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
Ma vi è di più. Il primo capoverso delle norme transitorie dice: "Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, e i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta adottati dai Consigli comunali, possono entrare in vigore anche prima dell'approvazione' del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale".
Ora, tutti sanno che il Consiglio comunale di Aosta ha deliberato almeno due volte sul piano regolatore della Città, che non è ancora entrato in vigore perché il suo iter si è fermato, si dice, presso l'Amministrazione regionale. L'iter, secondo la legge 17-8-1942 n. 1150, avrebbe dovuto concludersi presso il Ministero dei Lavori Pubblici e perfezionarsi con il decreto di approvazione.
Non appena questa legge entrerà in vigore, il piano regolatore della Città di Aosta diventerà operante, come pure diventeranno operanti quelli degli altri Comuni che siano già stati approvati dai Consigli comunali.
Da quel momento, tutti i permessi edilizi devono essere conformi al piano regolatore, ma oggi il Comune di Aosta non può negare permessi edilizi perché il piano regolatore non ha, per il momento, alcuna validità giuridica.
La nostra legge sopperisce dunque anche a queste necessità.
Con questo ho finito e ringrazio i Consiglieri per le osservazioni fatte al disegno di legge nonché coloro che hanno collaborato all'elaborazione del disegno di legge.
BONDAZ:
Una osservazione a proposito della unificazione delle due materie.
Si dice nella legge che ogni Comune dovrà fare, entro il termine massimo di un anno, un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio e che dovrebbe anche esservi un piano regolatore unico di tutta la Valle d'Aosta che, naturalmente, dovrebbe essere armonizzato con i piani regolatori comunali e anche, direi, con i piani regolatori intercomunali, perché abbiamo delle zone di particolare importanza turistica il cui piano regolatore comprende più di un Comune. Cito il caso di Courmayeur e di Pré St. Didier.
Anche noi abbiamo tentato di raggiungere questo obiettivo applicando le disposizioni vigenti in relazione anche agli articoli 4 e 2 lettera g) dello Statuto regionale "urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica". Abbiamo nominato una Commissione consiliare, che ha lavorato, e dei tecnici e Architetti incaricati della elaborazione di piani regolatori di 8 località di particolare importanza turistica. Abbiamo incontrato molte difficoltà perché si ledono, indubbiamente, degli interessi particolari.
Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico non può obliterare i piani comunali e i piani intercomunali.
Io ho il timore che, nell'applicazione pratica di una disposizione di legge che ha accomunato le due materie, possiamo trovarci in qualche difficoltà per quanto riguarda la tutela tempestiva del paesaggio; le tesi sono diverse e si può concludere dicendo che sarà l'avvenire che ci dirà chi di noi aveva ragione.
SAVIOZ:
Desidero richiamare l'attenzione del Consiglio sulla situazione in cui ci troviamo attualmente; abbiamo una serie di richieste di autorizzazioni per nuove costruzioni, soprattutto nelle stazioni turistiche più importanti, - quali, ad esempio, il Breuil, Gressoney, Courmayeur, Champorcher e Cogne e non abbiamo in mano alcun strumento legislativo che ci dia la possibilità di tutelare la bellezza del paesaggio.
La legge in esame potrà essere oggetto di critiche e ben si è fatto a discutere sulle osservazioni che sono state mosse in merito al disegno di legge sottoposto all'approvazione del Consiglio. Però, ad un dato momento, anziché continuare a discutere di questioni generali, è più opportuno passare all'esame dei singoli articoli e vedere, seduta stante, che cosa c'è in questa legge che non va; tanto più che siamo tutti d'accordo sulla necessità e urgenza di avere una legge che ci permetta di difenderci dall'invadenza dei capitali e degli interessi privati.
Pensiamo per un momento all'interesse collettivo della Valle d'Aosta e diamo atto che il territorio della Valle d'Aosta è tutto d'interesse turistico. L'interesse turistico non va limitato alle sole località che oggi sono centri di turismo, ma deve comprendere tutto il territorio della Valle d'Aosta ed è, quindi, logico che tutto il territorio della Valle sia dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.
Soltanto con l'approvazione della legge in esame sarà possibile porre freno alla deturpazione del paesaggio e salvare il salvabile, in particolare in quei centri turistici ove in questi ultimi anni sono sorte costruzioni che contrastano con le strutture architettoniche tradizionali locali e con la bellezza del paesaggio.
Il Presidente, Avv. FILLIETROZ, pone ai voti la proposta, fatta dai Consiglieri Montesano e Bondaz, di rinviare il disegno di legge e le modificazioni suggerite testé dal Consigliere Palmas al riesame dell'apposita Commissione consiliare di studio.
IL CONSIGLIO
con voti favorevoli otto e voti contrari ventiquattro, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
RESPINGE
la proposta di rinvio del disegno di legge di cui si tratta al riesame della apposita Commissione consiliare di studio.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e comunicato l'esito della votazione, dichiara chiusa la discussione generale sul disegno di legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti trenta e rinviata alle ore quindici.
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