Objet du Conseil n. 116 du 8 octobre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 116/59 - LEGGE REGIONALE PER INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PREVISTA DAGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLA LEGGE RE GIONALE 10 MAGGIO 1957, N. 2.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al disegno di legge regionale recante norme per l'integrazione della Commissione regionale per l'Artigianato prevista dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, disegno di legge regionale trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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L'articolo 13 della legge regionale 10-5-1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, prevede la seguente composizione della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge stessa:
"La Commissione è composta:
a) dal rappresentante degli artigiani nel Comitato valdostano per l'industria e il commercio previsto dal D.L.P. 23 dicembre 1946, n. 532;
b) da sei imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'Albo regionale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'Albo e nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
e) da un rappresentante del Comitato valdostano per l'artigianato;
d) da due rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale, fra i proposti dalle stesse organizzazioni regionali;
e) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati dal Presidente della Giunta regionale, fra i proposti dalle organizzazioni sindacali regionali.
La Commissione suddetta elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.
Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione, a titolo consultivo:
1) il Dirigente dell'Assessorato regionale della Industria e del Commercio;
2) il Direttore dell'Ufficio regionale del Turismo;
3) il Direttore dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione della Regione;
4) il Presidente del Consorzio regionale dell'Istruzione Tecnica;
5) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Organizzazione sindacale più rappresentativa della Regione.
I membri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma precedente possono designare, in loro rappresentanza, un delegato permanente".
L'articolo 7 (comma 4°) della legge statale 4-7-1959 n. 463, - relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari -, prevede ora che un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale faccia pure parte della Commissione per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25-7-1956 n. 860 ed all'articolo 4 della legge 29-12-1956 n. 1533.
Si rende, quindi, necessario stabilire che a far parte della Commissione regionale dell'artigianato prevista dall'articolo 12 della legge regionale 10-5 1957 n. 2 sia chiamato anche il rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio il eseguente disegno di legge regionale:
Disegno di legge regionale
LEGGE REGIONALE ... N...:
INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PREVISTA DAGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 10-5-1957 N. 2 SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE.
Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Commissione regionale per l'artigianato prevista dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 10-5-1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, è integrata da un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, designato dalla Sede di Aosta dell'Istituto medesimo.
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, addì ...
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Il Consigliere BONDAZ osserva che il fatto che la legge statale 4 luglio 1959 n. 463 stabilisca che un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale faccia parte della Commissione per l'Artigianato non significa che la Regione debba comunque dare applicazione a tale norma nel suo territorio perché in materia di artigianato la Regione ha potestà legislativa primaria, a' sensi dell'articolo 2 lettera p) dello Statuto per la Valle di Aosta.
Dichiara di essere, però, favorevole all'approvazione del disegno di legge di cui si tratta, per le ragioni di opportunità esposte dal Presidente della Giunta.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare rilievi od osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio ad esaminare e ad approvare, per alzata di mano, gli articoli del disegno di legge stesso.
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge vengono singolarmente approvati dal Consiglio regionale ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).
Il Presidente, FILLIETROZ, invita quindi il Consiglio a votare a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentadue; scrutatori i Consiglieri Signori BARONE Luigi, DUJANY Cesare e MACHET Mario);
DELIBERA
di approvare ai sensi dell'articolo 2 lettera p), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4, 1a seguente legge regionale recante norme per l'integrazione della Commissione regionale per l'Artigianato prevista dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2:
Disegno di legge regionale n. 5
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ... :
INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PREVISTA DAGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 10-5-1957 N. 2 SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
La Commissione regionale per l'artigianato prevista dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 10-5-1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, è integrata da un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, designato dalla sede di Aosta dell'Istituto medesimo.
Articolo 2
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, addì ...
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Si dà atto che la seduta viene sospesa alle ore dodici e minuti trenta e rinviata alle ore quindici.
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