Objet du Conseil n. 83 du 6 août 1959 - Verbale

OGGETTO N. 83/59 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA REGIONALE INTEGRATIVA ALLE PERSONE POVERE COLPITE DA SILICOSI E ASBESTOSI E SPROVVISTE DI ASSISTENZA DI INVALIDITA. NOMINA DI COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.

Il Presidente, FILLIETROZ, dà lettura al Consiglio della seguente lettera in data i° agosto 1959, prot. n. 10806/4, del Presidente della Giunta regionale, lettera che è stata distribuita in copia ai Signori Consiglieri unitamente al disegno di legge regionale:

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Prot. n. 10806/4

Aosta, li 1° agosto 1959

Al Sig. Avv. Giuseppe FILLIETROZ

Presidente del Consiglio regionale

SEDE

OGGETTO: Oggetti da inserire all'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio regionale.

D'intesa con la Giunta regionale, pregiomi comunicare il seguente nuovo oggetto da inserire all'ordine del giorno dell'adunanza 6-7 agosto 1959 del Consiglio regionale: "Disegno di legge regionale recante norme per l'assistenza regionale integrativa alle persone povere colpite da silicosi e asbestosi e sprovviste di pensione di invalidità - Nomina di Commissione consiliare di studio".

La proposta ha carattere di urgenza in quanto è collegata alla conseguente proposta di completamento del capitolo 92 della parte Spesa del progetto di bilancio per il corrente esercizio finanziario, capitolo da formulare nel modo seguente: "Capitolo 92 - Spese per assistenza alla vecchiaia bisognosa e agli invalidi poveri colpiti da silicosi e asbestosi, sprovvisti di assistenza di invalidità", con aumento dello stanziamento del capitolo stesso per lire 5 milioni, da stornare dal capitolo 140, d'intesa con l'Assessore all'Industria e Commercio, come sarà illustrato in sede di Consiglio dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza sociale.

Lo schema di disegno di legge regionale da sottoporre all'esame della Commissione sarà depositato quanto prima presso codesta Presidenza per la trasmissione ai Signori Consiglieri.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Avv. O. Marcoz

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Il Presidente richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sul seguente disegno di legge predisposto dall'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale e distribuito, seduta stante, ai Signori Consiglieri:

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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 648 PER ASSISTENZA AGLI INVALIDI AFFETTI DA SILICOSI O ASBESTOSI

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione interviene ad integrare l'assistenza prevista dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 a favore degli invalidi affetti da silicosi o asbestosi che si trovino in condizioni di bisogno e che siano sprovvisti di assegni di invalidità, mediante erogazione di sussidi mensili, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

L'Amministrazione regionale, con finanziamento di spesa su apposito stanziamento del proprio bilancio annuale, può concedere sussidi assistenziali alle persone invalide affette da silicosi o da asbestosi che non possano fruire o che non siano ancora state ammesse a fruire dell'assistenza prevista dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

Articolo 3

L'accertamento delle condizioni di bisogno dei richiedenti l'assistenza di cui ai precedenti articoli è fatta a cura dell'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale.

L'accertamento delle condizioni di invalidità per silicosi o asbestosi, ai fini dell'assistenza prevista dalla presente legge nonché ai fini della documentazione delle pratiche di ammissione all'assistenza di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sarà fatta dai competenti organi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, d'intesa con l'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale.

Articolo 4

Le domande per l'ammissione all'assistenza prevista dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale, che provvede all'istruttoria ed alla definizione delle domande di sussidio.

Articolo 5

I sussidi da erogare a' sensi della presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale in misura mensile non superiore agli assegni o sussidi liquidabili a' sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

L'assistenza integrativa regionale prevista dalla presente legge cessa dalla data in cui gli assistiti ottengono la assistenza prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

Contro il mancato accoglimento delle domande di sussidio gli interessati possono fare ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Articolo 6

Le spese per l'assistenza integrativa regionale di cui alla presente legge sono approvate e finanziate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

Le spese per il corrente esercizio finanziario, previste in Lire 5.000.000, saranno imputate al Capitolo 92 della parte SPESE del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, con aumento per Lire 5 milioni dello stanziamento del Capitolo stesso, previo storno di eguale somma dal capitolo 140 del bilancio stesso.

Articolo 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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L'Assessore CHANTEL rileva che nel programma elettorale relativo alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale era stata prevista la necessità di miglioramenti sia nel campo assistenziale-sanitario che nel campo assistenziale-previdenziale, in modo specifico per quanto riguarda le carenze della legge 12-4-1943 n. 455, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Precisa che tale legge è stata completata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20-3-1956, n. 648, nella parte riguardante l'assistenza per l'invalidità derivante da silicosi o da asbestosi.

Comunica che l'articolo 10 del menzionato Decreto del Presidente della Repubblica dà la possibilità al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di erogare sussidi a favore dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi che non usufruiscano della pensione: o perché la silicosi o la asbestosi si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità (15 anni dalla cessazione del lavoro) o perché si tratti di lavoratori già emigrati all'estero e che, al loro rientro in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con una inabilità permanente superiore al 20 %, non indennizzati nel Paese da cui provengono, o per altre cause.

Dichiara che la legislazione statale non avrebbe dovuto porre limitazioni di sorta in materia di costituzione di rendita in favore dei lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi, in quanto, a suo avviso, la silicosi e l'asbestosi dovrebbero dare diritto all'assegnazione di una pensione ai lavoratori in qualsiasi momento vengano accertate.

Informa che per l'erogazione, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dei sussidi previsti al citato articolo 10 deve essere seguita la procedura stabilita con una circolare del predetto Ministero.

Comunica che, in attesa che in campo nazionale si provveda, con apposita legge, ad eliminare le lacune accennate, la Giunta propone che, in campo regionale, si supplisca transitoriamente alla predetta lacuna con l'approvazione, da parte del Consiglio, di una legge regionale recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, dell'articolo 10 del D.P.R. 20-3-1956 n. 648, per l'assistenza agli invalidi affetti da silicosi o asbestosi.

Precisa che, a tale scopo, è stato predisposto lo schema di disegno di legge regionale ora distribuito in copia ai Signori Consiglieri e che è stato elaborato tenendo essenzialmente conto delle seguenti due considerazioni:

- l'accertamento delle condizioni di invalidità per silicosi o per asbestosi deve essere fatto dai competenti organi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, d'intesa con l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;

- si dovrà seguire scrupolosamente la procedura stabilita dal D.P.R. 20-3-1956, n. 648 nella erogazione dei sussidi integrativi regionali, affinché, allorquando, in campo nazionale, saranno emanate norme legislative integrative della legge 124-1943 n. 455, la Regione possa essere sostituita dallo Stato nell'erogazione dei sussidi integrativi dell'assistenza statale.

Dà, quindi, lettura al Consiglio dello schema di legge regionale in questione.

Il Consigliere MONTESANO rileva che, - data l'importanza dell'argomento, che concerne due gravi malattie professionali di cui una è molto diffusa in Valle d'Aosta, - sarebbe stato preferibile che l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale avesse fatto pervenire tempestivamente lo schema di disegno di legge ai Consiglieri per dar loro la possibilità di esaminare il progetto di legge, sia per quanto riguarda le disposizioni integrative della legge dello Stato e sia per quanto riguarda i riferimenti che la legge regionale deve avere con la legge dello Stato e soprattutto con le norme dell'Istituto Infortuni.

Osserva che la questione va approfondita e studiata con ponderatezza se si vuole che il Consiglio possa pronunciarsi con cognizione di causa e fa presente che è, quindi, da escludere che l'argomento possa essere trattato con carattere di urgenza.

Osserva, poi, che lo schema di disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta concerne norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, dell'articolo 10 del D.P.R. 20-3-1956, n. 648, per assistenza agli invalidi affetti da silicosi o asbestosi.

Precisa che si tratta non di assistenza ma di indennità, perché il menzionato Decreto parla di indennità dovuta per malattia professionale contratta sul lavoro, per cui non è esatto parlare di assistenza.

Osserva che il capoverso 2° dell'art. 3 dispone che l'accertamento delle condizioni di invalidità per silicosi o per asbestosi sarà fatto dai competenti organi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, d'intesa con l'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale rileva che, prima di inserire nella legge una tale disposizione, bisogna accertare se l'I.N.A.I.L. sia disposto ad eseguire tali accertamenti.

L'Assessore FOSSON rileva che oggi il Consiglio è solo chiamato a nominare una Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per l'assistenza regionale integrativa alle persone povere colpite da silicosi o da asbestosi e sprovviste di assistenza di invalidità.

Fa presente che vi sarà, quindi, tutto il tempo di studiare, approfondire e discutere l'argomento in seno alla Commissione consiliare di studio e che, pertanto, non è oggi il caso di entrare nei dettagli del disegno di legge in questione.

Sul rilievo del Consigliere Montesano, che, così stando le cose, l'argomento non abbia carattere di urgenza, l'Assessore CHANTEL precisa che l'urgenza di nominare la Commissione di studio deriva dal fatto che, per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'emananda legge regionale, occorre completare la dizione del capitolo 92 della parte SPESE del progetto di bilancio per il corrente esercizio finanziario, come precisato nella lettera in data 1°/8 inviata ai Signori Consiglieri.

Il Vice Presidente, VUILLERMOZ, osserva che i gruppi della maggioranza e della minoranza dovrebbero segnalare i nominativi dei Consiglieri che intendono proporre per la nomina quali componenti della Commissione consiliare di cui si tratta.

Il Consigliere PALMAS comunica che è intendimento della maggioranza di proporre, in una prossima seduta, modificazioni ad alcuni articoli del regolamento interno del Consiglio e riferisce che una delle modificazioni prevede che le Commissioni consiliari permanenti dovrebbero essere composte di 5 membri, di cui 2 della minoranza, e che alle riunioni delle Commissioni parteciperanno pure gli Assessori competenti per materia.

Precisa che le modificazioni che verranno proposte al Consiglio hanno lo scopo di non creare degli organismi pletorici ed osserva che le Commissioni avranno facoltà di sentire, ogni qualvolta lo riterranno opportuno, il parere di persone esperte aventi specifica competenza nelle materie oggetto di studio.

Aggiunge che il Consiglio potrebbe adeguarsi a tale criterio già per la nomina della Commissione consiliare in questione.

Il Consigliere BARONE dichiara di non poter aderire alla proposta del Consigliere Palmas sia perché, per il passato, le Commissioni sono sempre state composte di 7 membri e non vi è motivo di derogare a tale prassi e sia perché, per lo studio del proposto disegno di legge regionale, occorre che la Commissione consiliare sia composta di molte persone aventi particolare competenza nella materia.

L'Assessore NICCO Giulio rileva che, in effetti, per il passato le Commissioni consiliari erano composte di 7 membri, di cui 5 della maggioranza e 2 della minoranza ed esprime parere che non si debba derogare da tale principio se non dopo che il Consiglio si sarà pronunciato favorevolmente sulla proposta del Consigliere Palmas.

Segue discussione, alla quale prendono parte il Presidente FILLIETROZ, gli Assessori CHANTEL e MANGANONI ed i Consiglieri BONDAZ e DUJANY; al termine della discussione viene concordemente stabilito che la nominanda Commissione consiliare sia composta di 7 membri, di 5 della maggioranza e 2 della minoranza.

Il Presidente, FILLIETROZ. invita i gruppi consiliari della maggioranza e della minoranza a designare i Consiglieri da chiamare a far parte della Commissione in esame.

L'Assessore CHANTEL, a nome della maggioranza, propone per la nomina i Consiglieri Palmas, Chabod, Martinet, Vuillermoz - Vice Presidente del Consiglio - e Chantel - Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Il Consigliere BERTHET, a nome della minoranza, propone per la nomina i Consiglieri Bondaz e Montesano.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a procedere alla nomina della Commissione consiliare di cui si tratta, composta di sette membri, di cui: cinque designati dalla maggioranza e due dalla minoranza.

Procedutosi alla votazione a schede segrete ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli Scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione.

- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque.

- Vice Presidente Vuillermoz Alberto - voti riportati: 24

- Assessore Chantel Enrico - voti riportati: 23

- Consigliere Bondaz Vittorino - voti riportati: 9

- Consigliere Chabod Augusto - voti riportati: 24

- Consigliere Martinet Antonio - voti riportati: 24

- Consigliere Montesano Gius - voti riportati: 9

- Consigliere Palmas Fortunio - voti riportati: 23

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che risultano nominati quali membri della Commissione consiliare di studio del disegno di legge regionale recante norme per l'assistenza regionale integrativa alle persone povere colpite da silicosi o asbestosi e sprovviste di assistenza di invalidità, i Consiglieri Signori: VUILLERMOZ Alberto - Vice Presidente del Consiglio -, CHANTEL Enrico - Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale -, BONDAZ Vittorino, CHABOD Augusto, MARTINET Antonio, MONTESANO Giuseppe e PALMAS Fortunio.

Il Consiglio prende atto.

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