Objet du Conseil n. 112 du 6 octobre 1958 - Verbale
OGGETTO N. 112/58 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA - NOMINA DI COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.
Il Presidente della Giunta regionale, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di nomina di una Commissione consiliare per lo studio e l'elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la tutela del paesaggio in Valle di Aosta.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sul seguente schema di disegno di legge regionale trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza e da sottoporre all'esame della nominanda Commissione consiliare di studio:
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OGGETTO: Schema di progetto di legge regionale recante norme per la tutela dei paesaggio in Valle d'Aosta (in attuazione dell'art. 2, lettere g) e q), ed art. 4 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
(Omissis)
Art. 1
Ambito di applicazione della legge.
La presente legge si applica alle bellezze panoramiche, nonché ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto estetico e tradizionale.
Sono pure soggette alla presente legge le cose immobili aventi una spiccata individualità per il loro contributo alla conformazione del paesaggio come pure le ville, i giardini e parchi determinanti un analogo contributo.
Art. 2
Elenchi.
Delle località panoramiche e dei complessi previsti nel 1° comma del precedente articolo, come delle cose individue previste nel 2° comma, devono essere compilati, a cura d'una Commissione regionale istituita con Decreto della Giunta regionale, due distinti elenchi, con la descrizione sintetica ma sufficientemente individuabile, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Pubblicazione elenchi provvisori.
Gli elenchi dei beni e delle località, da assoggettare alla presente legge, saranno pubblicati per il periodo di un mese all'albo di tutti i Comuni interessati con avviso di deposito nelle segreterie dei Comuni da pubblicarsi in un quotidiano della Regione.
Art. 4
Opposizione alla inclusione negli elenchi.
Entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione, i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale del Turismo.
Il Presidente della Giunta, esaminati gli atti, su proposta dell'Assessore, approva definitivamente l'elenco apportando le modificazioni che ritenga opportune in conseguenza delle opposizioni che siano state proposte.
Art. 5
Pubblicazione elenchi definitivi.
L'elenco delle località e beni così approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Una copia del numero del bollettino è affissa per giorni 15 all'albo dei Comuni interessati ed altra copia con l'allegata planimetria è contemporaneamente depositata presso la Segreteria di ciascun Comune. Entro il successivo termine di giorni 15 i proprietari, possessori o detentori hanno facoltà di ricorrere alla Giunta Giurisdizionale.
Art. 6
Piani territoriali paesistici.
Delle località incluse nel 1° comma della presente legge l'Assessore regionale per il Turismo ha facoltà di disporre contestualmente un piano territoriale paesistico, al fin 3 di stabilire le zone di rispetto anche per la tutela delle zone verdi, il rapporto tra le aree libere e le aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località, nonché le norme per i diversi tipi di costruzione, la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati, ed infine le istruzioni per la scelta e varia distribuzione della flora più appropriata.
Art. 7
Pubblicazione ed approvazione piani territoriali paesistici.
Il piano territoriale paesistico è approvato e pubblicato con le stesse modalità degli elenchi; e contro l'approvazione potranno essere esperiti il ricorso al Presidente della Giunta ed alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa come per gli elenchi.
Art. 8
Dichiarazione di notevole interesse pubblico: notificazione.
Sulla base dell'elenco, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. La dichiarazione è quindi annotata a richiesta del competente Assessore sui registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore comunque avente causa.
Art. 9
Effetto della dichiarazione di interesse pubblico.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile che sia stato oggetto di notifica di dichiarazione, a partire dalla data di prima pubblicazione ed ancorché non sia intervenuta la definitiva approvazione, non possono distruggere né apportarvi comunque variazioni e modificazioni suscettibili di recar pregiudizio o comunque compromettere l'aspetto della particolar cosa protetta dalla presente legge.
Art. 10
Effetti preliminari della inclusione negli elenchi.
Dal momento della pubblicazione dell'elenco i predetti proprietari, possessori o detentori, che vogliono intraprendere lavori anche urgenti di mera conservazione, debbono presentare i progetti all'Assessorato regionale del Turismo e astenersi dal, dare inizio fino a che non abbiano ottenuto la autorizzazione. L'Assessore dovrà pronunciarsi entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione del progetto.
Art. 11
Divieto di rilascio licenze di costruzione.
Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della presente legge, i Sindaci non potranno rilasciare licenze di costruzione se non previo benestare dell'Assessore regionale per il Turismo.
Nella redazione dei piani regolatori comunali dovrà essere tenuto conto di quanto è già stato determinato col piano paesistico al fine di evitare ogni contrasto nella applicazione.
Art. 12
Divieto di eseguire lavori.
Il territorio dell'intera Valle d'Aosta è considerato zona di particolare interesse turistico per l'effetto indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dei complessi previsti dall'art. 1 della presente legge e dalla notificazione di cui all'art. 8, come pure nelle more della prima formazione degli elenchi e dei piani territoriali, il Presidente della Giunta regionale - in considerazione e per la salvaguardia sovratutto del carattere tradizionale delle costruzioni, su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo - ha facoltà:
a) - di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, determinati lavori capaci di recar pregiudizio all'attuale aspetto delle cose e della località soggetta alla presente legge;
b) - di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida o inibizione di cui alla lettera precedente, la sospensione dei lavori già iniziati.
Per l'esercizio di tale facoltà tutte le Amministrazioni comunali sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dall'esame del progetto da parte delle Commissioni Edilizie Comunali, tutti i progetti all'Assessorato regionale per il benestare, da accordarsi nel termine massimo di giorni venti dalla ricezione del progetto.
In caso di diniego del benestare da parte dell' Assessore, l'interessato può richiedere entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione del diniego - il riesame del progetto da parte della Commissione regionale per la tutela del paesaggio. I Comuni sono obbligati a seguire il parere della detta Commissione: parere contro il quale è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide in via definitiva ad ogni effetto di legge.
Contro il detto provvedimento del Presidente è ammesso ricorso alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa per soli motivi di legittimità.
Il procedimento per altro non s'intende caducato se non intervenga nel termine di sei mesi la notifica del vincolo.
Art. 13
Apertura di strade, impianti industriali e palificazioni.
Nel caso di apertura di strade o cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nonché in genere nel caso di costruzioni o manufatti, eseguiti anche fuori delle località soggette a vincolo, e che per le loro dimensioni o visibilità potrebbero riuscire di considerevole pregiudizio all'aspetto del paesaggio circostante, l'Assessore regionale per il Turismo ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti, le quali, pur tenuto il dovuto conto dell'utilità economico - sociale del progettato lavoro, valgano ad evitare il pregiudizio che potesse derivare all'armonia naturale del paesaggio.
Art. 14
Servizi ed organi.
L'Amministrazione della Regione autonoma esercita, nell'ambito della Valle d'Aosta e nelle materie di cui alla presente legge, i servizi e le funzioni amministrative con le competenze ed i poteri spettanti attualmente agli organi ed agli uffici statali. Alla Giunta regionale competono nelle materie e nei servizi medesimi le attribuzioni ed i poteri attribuiti dalle leggi vigenti allo Stato; mentre all'Assessore regionale alle Antichità e Belle Arti e al Turismo competono i poteri e le attribuzioni spettanti ai Ministeri secondo le leggi dello Stato. All'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici competono le attribuzioni spettanti al Genio Civile per quanto riguarda le materie di cui alla presente legge.
Art. 15
Ai servizi relativi alle materie di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale provvede con uffici e personale proprio ai sensi dell'art. 5 del Decreto n. 532, del 23-12-1946, in base al quale sono anche attribuite alla Sovraintendenza regionale tutte le competenze assegnate alle Sovraintendenze alle Antichità, Monumenti e Gallerie dello Stato.
Art. 16
La Commissione regionale di cui all'articolo 2 è presieduta da un esperto di riconosciuta fama nel campo del paesaggio designato dal Presidente della Giunta ed è composta: dal Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti, Belle Arti e bellezze naturali con funzioni di Vice Presidente, dall'Ingegnere Capo dell'Amministrazione regionale, dall'Ispettore Forestale, dal Direttore dell'Ufficio regionale per il Turismo, nonché da un Architetto designato dall'Ordine degli Ingegneri e da un legale designato dalla Giunta regionale.
La detta Commissione, oltre a provvedere agli elenchi, ed alle altre incombenze indicate nella presente legge, potrà essere richiesta di ogni parere dall'Assessore regionale per il Turismo.
La Commissione delibera a maggioranza di voti con non meno di 5 membri oltre al Presidente.
Art. 17
Sanzioni.
Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice Penale, chi non ottempera agli obblighi ed agli ordini di cui alla presente legge, può essere tenuto alla demolizione delle opere eseguite abusivamente: l'ordine deve essere dato dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo. Tuttavia, qualora il danno arrecato non sia di veramente notevole entità, il contravventore potrà essere tenuto a titolo di precario al pagamento di una notevole indennità proporzionata al vantaggio conseguito ed in ogni caso in misura non superiore al 10% del costo dell'opera.
L'indennità sarà determinata sempre dal Presidente della Giunta sentito l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici. In caso di mancata osservanza dell'ordine di demolizione, il Presidente della Giunta ha facoltà di provvedere all'esecuzione in danno del contravventore, previa diffida ad eseguire la demolizione entro un termine non superiore ai 15 giorni.
La nota delle spese è in tal caso resa esecutoria nelle forme amministrative.
Art. 18
Norme finali e transitorie.
Nelle materie regolate come innanzi continueranno altresì ad applicarsi per i casi non ancora regolati dalla presente legge, le altre disposizioni di cui alle leggi dello Stato ove non debbano considerarsi implicitamente abrogate o comunque incompatibili con quelle della presente legge, come pure continueranno a serbare validità fino a quando non siano espressamente revocati, i provvedimenti adottati ai sensi delle leggi dello Stato.
Art. 19
La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La medesima sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che in materia di tutela del paesaggio la Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria, a' sensi dell'articolo 2, lettere g) e q), dello Statuto regionale.
Sottolinea, quindi, la necessità di disciplinare con precise norme legislative regionali la materia della tutela del paesaggio, il che ha una grande importanza per la Valle d'Aosta, in quanto si verrebbe a risolvere tutto il problema nel suo complesso, compreso il problema urbanistico e quello dei piani regolatori per le zone di particolare importanza turistica.
Comunica che lo schema di disegno di legge regionale in questione è stato fatto predisporre dalla Giunta al fine di facilitare il compito della Commissione consiliare da nominare per lo studio del problema e con l'incarico di elaborare, sulla traccia del predetto schema di progetto regionale, un nuovo disegno di legge definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Auspica che la nominanda Commissione consiliare possa espletare il suo mandato entro il minor tempo possibile, in quanto ogni giorno che passa prima che il problema sia affrontato e risolto gioca a sfavore della tutela del paesaggio in Valle di Aosta.
Il Consigliere NICCO Giulio dichiara che i Consiglieri della sinistra concordano pienamente sulla proposta del Presidente della Giunta, Bondaz, perché riconoscono la necessità e l'urgenza della emanazione di norme legislative regionali che disciplinino la materia della tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.
Esprime parere che, trattandosi di una questione assai delicata e complessa, la Commissione dovrà, prima di accingersi al lavoro, vedere se e cosa sia stato fatto nel campo legislativo, in materia di tutela del paesaggio, nelle altre Regioni autonome.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per la nomina dei sette membri componenti la Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.
Procedutosi alla votazione, a schede segrete, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CHABOD Augusto, DIEMOZ Alberto e LAURENT Giuseppe, il Presidente accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Vice Presidente PASQUALI Augusto - voti riportati: ventitre;
- Assessore BORDON Mauro - voti riportati: ventitre;
- Assessore VESAN Luigi - voti riportati: ventidue;
- Consigliere DIEMOZ Alberto - voti riportati: ventidue;
- Consigliere FORMENTO DOJOT Giuseppe - voti riportati: ventidue;
- Consigliere NICCO Giulio - voti riportati: sette;
- Consigliere SAVIOZ Fabiano - voti riportati: sette;
- Assessore BERTHET Amato - voti riportati: uno;
- Consigliere LAURENT Giuseppe - voti riportati: uno.
Il Presidente, PAREYSON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha nominato, quali membri della Commissione consiliare di cui si tratta, i Signori: Vice Presidente PASQUALI Augusto; Assessori BORDON Mauro e VESAN Luigi; Consiglieri DIEMOZ Alberto, FORMENTO DOJOT Giuseppe, NICCO Giulio e SAVIOZ Fabiano.
Il Consiglio prende atto.
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