Objet du Conseil n. 110 du 6 octobre 1958 - Verbale
OGGETTO N. 110/58 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER IL CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE - CONFERMA.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di conferma della legge regionale recante norme per il conglobamento totale del trattamento economico del personale regionale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazione n. 36, in data 10 marzo 1958, il Consiglio regionale approvava un disegno di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1-7-1956, come previsto dal terzo comma dell'articolo 184 delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.
In seguito al rinvio, senza visto, del citato disegno di legge da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, furono apportate varie modifiche al disegno di legge stesso, in relazione ad intese di massima intercorse con i competenti uffici locali di controllo.
Il nuovo disegno di legge, modificato ed approvato dal Consiglio con provvedimento del 16-7-1958 (di cui si allega copia), è stato, però, nuovamente rinviato, senza visto, dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera n. 1443 di prot., in data 21 agosto 1958, (di cui si allega copia).
Si osserva che i rilievi formulati con la citata lettera n. 1443 concernono, sostanzialmente, considerazioni e questioni di merito e non sembra possa concretarsi in motivi di illegittimità costituzionale della emananda legge regionale, tenuto presente che in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale questa Regione ha potestà legislativa primaria, ai sensi dello articolo 2, lettera a), del suo Statuto speciale.
Si osserva, inoltre, per quanto concerne la corresponsione dell'indennità integrativa regionale, non conglobata, prevista dal terzo comma dell'articolo 180 del vigente regolamento organico, che il personale dipendente dello Stato fruisce, in aggiunta al normale trattamento economico di organico, di particolari benefici e indennità di cui non fruisce il personale di questa Amministrazione regionale.
Si citano i seguenti benefici ed indennità particolari, non soggette a conglobamento, in vigore per varie categorie di personale statale: maggior sviluppo di carriera in ruoli aperti; concessione ferroviaria a tariffa ridotta del 50%; compensi fissi mensili per lavoro straordinario; passaggio automatico dai coefficienti di stipendio inferiore a anelli superiori (senza provvedimenti particolari di promozione a posti scoperti) all'atto del raggiungimento di una certa anzianità di grado nei coefficienti di stipendio inferiori; indennità e compensi speciali previsti da leggi varie.
Si citano, ad esempio, per il personale insegnante le leggi seguenti:
- legge 13-3-1958, n. 165, (art. 16), concernente concessione di compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente;
- decreto P. R. 11-1-1956, n. 19, (art. 18) e legge 13-3-1958, n. 165, (art. 17), concernente concessione di indennità di direzione.
Si citano, ad esempio, per il personale statale forestale comandato in servizio presso questa Amministrazione regionale, le seguenti leggi:
- legge 7-3-1958, n. 193, concernente concessione di indennità mensile speciale di alloggio;
- decreto P. R. 11-1-1956, n. 19, (art. 5), concernente concessione di indennità speciale militare e di indennità di pubblica sicurezza.
In proposito si rileva che vi è disparità di trattamento economico complessivo fra il personale forestale statale comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale, il quale fruisce di benefici e indennità particolari di cui si tratta, ed il corrispondente personale forestale regionale.
Si comunica che le altre Regioni a Statuto speciale corrispondono al dipendente personale regionale, in aggiunta al normale trattamento economico ordinario corrispondente a quello del personale statale, indennità integrative regionali particolari concesse con leggi speciali allo scopo di assicurare un trattamento economico complessivo analogo a quello del personale statale.
Si citano, ad esempio, le seguenti leggi regionali:
a) - Per la Sicilia: legge regionale 21-4-1955, n. 37, recante norme per la corresponsione di una indennità mensile regionale al personale in servizio.
b) - per la Sardegna: legge regionale 9-2-1951, n. 2, recante proroga della concessione di indennità regionale speciale al personale in servizio;
c) - per il Trentino - Alto Adige: legge 10-12-1952, n. 38, concernente concessione di indennità speciali regionali al personale in servizio.
Si osserva, infine, che l'indennità integrativa corrisposta al personale regionale a' sensi del 3° comma dell'articolo 180 del regolamento organico ammonta attualmente a Lire 7.000 mensili per i salariati e a Lire 5.000 mensili per gli impiegati.
Va rilevato che, ai fini degli aumenti periodici biennali degli stipendi e salari al personale regionale, non saranno più riconosciuti né conteggiati neanche parzialmente, dal 1° luglio 1956 in poi, i periodi di servizio prestato dal personale in posti di grado inferiore, in quanto la legge regionale in esame dispone (all'articolo 3) che la applicazione degli articoli 104 e 203 e del 9° comma dell'articolo 184 del vigente regolamento organico regionale cessa a decorrere dal 1° luglio 1956 e che da tale data sono applicate, a questo particolare effetto, le norme dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Per le considerazioni che precedono, la Giunta propone che
IL CONSIGLIO REGIONALE
confermi l'approvazione della legge di cui si tratta, senza modificazioni, a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.
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REPUBBLICA ITALIANA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
N. 1443 di prot. - Allegati n. 1
Aosta, lì 21 agosto 1958
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
OGGETTO: Legge regionale n. 82, del 16 luglio 1958, circa il "conglobamento" totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale.
Sono note le vicende del provvedimento in oggetto, che intende attuare l'unificazione degli emolumenti del personale regionale prendendo spunto e ragione da quanto s'è fatto per gli Statali con le norme del "conglobamento", di cui ai decreti delegati del gennaio 1956.
È noto anche che l'ostacolo all'approvazione del testo precedente, - a parte altre osservazioni di cui nella legge in esame s'è già tenuto conto - fu costituito dalla "indennità integrativa regionale" di cui al 3° comma dell'art. 180, che si è voluta mantenere in più ed al di fuori del conglobamento degli assegni, il quale avrebbe dovuto invece essere totale ad eliminare sperequazioni e prevedibili proteste.
Pertanto, esaminato con ogni miglior comprensione quanto la S.V. ebbe a far presente con Sua nota del 26 giugno p. p., numero 4310/4, e tenuto conto che una parte delle Provincie e dei Comuni, anziché recepire le norme statali sul conglobamento, hanno provveduto invece ad approvare "nuove tabelle" del trattamento del personale unificando gli emolumenti in base all'art. 228 del T.U. 3-3-1934, n. 383, ed in equa proporzione con il grado e trattamento del segretario comunale, sembrò consigliabile che anche codesta Regione autonoma battesse la stessa strada, disponendo la revoca delle disposizioni dell'art. 180 del proprio regolamento del personale, che l'ancoravano al conglobamento con le norme statali.
Senonché, il provvedimento che n'è risultato non può dirsi che risponda allo scopo; esso risente pur sempre delle origini e delle disposizioni del regolamento, sia richiamandosi al "conglobamento" nella epigrafe ed anche in varie volte nel testo, sia reci pendo in pieno - all'art. 3, - e sia pure ai parziali effetti degli aumenti periodici -, l'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, proprio sul conglobamento, sia lasciando in vigore la disposizione del comma 3) dell'art. 180 del regolamento che dispone una individuata distinta "indennità integrativa regionale" da corrispondersi in più del trattamento unificato, con alterazione quindi evidente di quella perequazione e quel delicato equilibrio con il trattamento degli statali, di cui giustamente si preoccupa l'Amministrazione finanziaria, tenuto conto che vi è anche qui comunanza di lavoro e di vita fra gli statali stessi e gli impiegati regionali, e che pendono, in questo momento, questioni di principio al riguardo.
Mi pregio perciò, a' sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto speciale vigente, di rinviare la legge in oggetto, persuaso peraltro che le brevi more consentiranno di perfezionare il provvedimento tenendo conto delle aspirazioni della categoria interessata, e confermando anche in questa occasione, come per altri provvedimenti già perfezionati, ogni migliore comprensione e senso di collaborazione.
IL RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Presidente della Commissione di Coordinamento
F.to: Gorini.
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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che con deliberazione n. 36, in data 10-3-1958, il Consiglio regionale approvava un disegno di legge regionale recante norme per il conglobamento totale del trattamento economico del personale regionale a decorrere dal 1-7-1956, come previsto dal 3° comma dell'articolo 184 del regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.
Rammenta che, non essendo stata tale deliberazione vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento, il Consiglio, nella seduta del 16-7-1958 (oggetto numero 82), in relazione ad intese di massima intercorse con i competenti uffici di controllo, apportava varie modifiche al disegno ai legge stesso.
Comunica che, con sua somma sorpresa, anche il nuovo disegno di legge approvato dal Consiglio fu rinviato, senza visto, dal Presidente della Commissione di Coordinamento con la motivazione che il disegno di legge lascia in vigore la disposizione del comma 3° dell'art. 180 del regolamento organico, "che dispone una individuata distinta indennità integrativa regionale da corrispondersi in più del trattamento unificato al personale regionale".
Rammenta che l'indennità integrativa regionale è stata istituita, come precisato nel menzionato articolo 180 del vigente regolamento organico, "al fine di assicurare al personale della Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato".
Ricorda che la Regione Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria, a' sensi dello articolo 2, lettera a), del suo Statuto speciale, in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale e propone che il Consiglio confermi, senza modificazioni, l'approvazione del disegno di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 82, in data 16-7-1958.
Il Consigliere NICCO Giulio dichiara che i Consiglieri della sinistra concordano sulla proposta del Presidente della Giunta, in quanto ritengono che i diritti sanciti a favore del personale dall'articolo 180 del vigente regolamento organico (approvato con legge regionale 28-7-1956, n. 3) debbano essere salvaguardati.
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio ad approvare, con votazione segreta, la proposta del Presidente della Giunta.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 104, 180 - ultimo comma -, 184 - nono comma - e 203 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3;
veduti gli articoli 2, lettera a), e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1946, n. 4;
veduta la propria deliberazione n. 82, in data 16-7-1958, relativa all'approvazione di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trenta; scrutatori i Consiglieri Signori CHABOD Augusto, DIEMOZ Alberto e LAURENT Giuseppe);
Delibera
di confermare senza modificazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle di Aosta, l approvazione della legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale, già approvata con deliberazione consiliare n. 82, in data 16 luglio 1958.
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