Objet du Conseil n. 95 du 16 juillet 1958 - Verbale

OGGETTO N. 95/58 - COMPLETAMENTO DEL CAPOVERSO 2°) DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 IN DATA 16 MAGGIO 1958, CONCERNENTE "APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ DA ESEGUIRE IN VALLE D'AOSTA".

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di completamento del capoverso 2°) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 70 in data 16 maggio 1958, relativa alla approvazione di un programma di lavori di pubblica utilità da eseguire in Valle d'Aosta:

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Con deliberazione n. 70 in data 16 maggio 1958, il Consiglio regionale stabiliva:

"1°) di approvare il sottoriportato programma di opere pubbliche, con relativo elenco di spese per lavori vari di pubblica utilità e per cantieri di lavori, da eseguire in Valle d'Aosta a cura della Regione, oppure a cura dei Comuni interessati mediante concessione di contributi regionali, per un importo complessivo di spesa a carico regionale di Lire 1.373.478.844 (un miliardo trecentosettantatremilioni quattrocentosettantottomila ottocentoquarantaquattro) come da seguente riassunto riepilogativo per categorie di opere e di spese:

OPERE STRADALI

a) strade regionali

L.

66.000.000

b) strade comunali, vie piazze, ponti

L.

430.000.000

=L.

496.000.000

SCUOLE E ASILI

L.

149.000.000

OPERE IGIENICHE E SANITARIE

a) acquedotti

L.

7.000.000

b) fognature

L.

9.000.000

c) impianti termali

L.

150.000.000

d) sistemazione vecchio dispensario antitubercolare

L.

35.000.000

e) opere varie

L.

15.500.000

=L.

216.500.000

CIMITERI

L.

15.000.000

CAMPO D'AVIAZIONE

L.

75.000.000

SISTEMAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO

L.

30.000.000

OPERE VARIE

L.

20.000.000

SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PER FUNIVIE

L.

15.000.000

COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

L.

20.000.000

CONTRIBUTI NELLE SPESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI A' SENSI DELLA LEGGE TUPINI

L.

231.920.744

CANTIERI DI LAVORO

L.

84.000.000

CONTRIBUTI AI COMUNI PER PICCOLI ACQUEDOTTI

L.

21.058.100

L.

1.373.478.844

2°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione, per l'approvazione dei progetti, per l'appalto e l'esecuzione dei lavori, il finanziamento e la liquidazione delle relative spese, nonché per la concessione di contributi ai Comuni per le opere non eseguite direttamente dalla Regione per la concessione di contributi per acquedotti frazionali anche non compresi nell'allegato elenco, sino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di Lire 1.373.478.844 (un miliardo trecentosettantatremilioni quattrocentosettantottomila ottocentoquarantaquattro), da finanziare con deliberazioni della Giunta regionale, nei bilanci preventivi per il prossimo e per i successivi esercizi finanziari.

(SEGUE: PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE costituito di cinque elenchi di categorie di opere)".

Nel restituire, vistata per la legittimità come provvedimento di massima, la deliberazione di cui si tratta, il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento ha suggerito di completare la parte dispositiva con l'aggiunta delle parole seguenti: ENTRO E NON OLTRE I LIMITI DEI RELATIVI STANZIAMENTI FISSATI DAGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA."

Si propone che il Consiglio regionale

deliberi

di aderire alla proposta di completare come sopra detto il capoverso secondo della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 70 del 16 maggio 1958.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, BONDAZ, e concordando sulla sua proposta;

richiamata la propria deliberazione n. 70 in data 16 maggio 1958 ed a parziale completamento del capoverso 2°) della deliberazione stessa;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

Delibera

di completare il capoverso 2° della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 70, del 16 maggio 1958, - concernente l'approvazione di un programma di lavori pubblici, - mediante aggiunta delle seguenti parole finali: "entro e non oltre i limiti dei relativi stanziamenti fissati dagli stati di previsione della spesa."

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