Objet du Conseil n. 45 du 10 mars 1958 - Verbale

OGGETTO N. 45/58 - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA CELEBRAZIONE ANNUALE DELLA COSTITUZIONE DELLA REGIONE.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di disegno di legge regionale concernente la celebrazione annuale della costituzione della Regione Valle d'Aosta con ordinamento autonomo e con Statuto speciale:

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Consiglio regionale

Disegno di legge regionale n.

LEGGE REGIONALE 1958 N. : CELEBRAZIONE ANNUALE DELLA COSTITUZIONE DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La costituzione della Regione Valle d'Aosta con ordinamento autonomo e con Statuto speciale è celebrata ogni anno nell'ultima domenica di febbraio.

Articolo 2

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, fa presenta che le Regioni della Sardegna e della Sicilia hanno già approvato analogo provvedimento per la celebrazione annuale della loro costituzione in Regioni autonome a Statuto speciale, stabilendo il giorno della celebrazione rispettivamente il 15 maggio di ogni anno per la Sicilia e l'ultima domenica di gennaio per la Sardegna.

Propone di fissare per la Regione Valle d'Aosta la celebrazione all'ultima domenica del mese di febbraio, oppure alla prima domenica del mese di marzo, essendo stato promulgato lo Statuto regionale con legge costituzionale 26 febbraio 1948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 marzo 1948.

Rileva che, per varie ragioni, è opportuno che la celebrazione annuale coincida con una festività domenicale.

Il Consigliere SAVIOZ dichiara di concordare sulla proposta del Presidente della Giunta, ritenendo, però, più opportuno di stabilire la data della celebrazione in un giorno fisso prestabilito, ad esempio il 26 febbraio o il 10 marzo.

Il Vice Presidente, PASQUALI, riferendosi alle trattative in corso fra i rappresentanti delle varie Nazioni europee per uniformare la loro legislazione nel campo della produzione e del lavoro, in sede di attuazione del Mercato Comune Europeo, concorda sulla opportunità che la celebrazione coincida con una festività domenicale, in relazione alla necessità in cui viene a trovarsi l'Italia di ridurre il numero delle sue festività annue per adeguarsi alla legislazione dei paesi della Comunità europea.

Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di concordare sulla proposta del Presidente della Giunta e del Vice Presidente, Pasquali.

Il Consigliere BARMASSE rileva l'opportunità che alla celebrazione annuale sia dato il carattere di festa a larga partecipazione popolare, attuando iniziative varie tendenti ad illustrare alla popolazione l'importanza e i benefici dell'ordinamento autonomo regionale.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare rilievi od osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio ad approvare, per alzata di mano, gli articoli del disegno di legge stesso.

Si dà atto che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge vengono singolarmente approvati dal Consiglio regionale ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

a maggioranza di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentadue; voti favorevoli: trentuno; voti contrari: uno; Scrutatori i Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare l'emanazione della seguente legge regionale concernente la celebrazione annuale della costituzione della Regione della Valle d'Aosta con ordinamento autonomo a Statuto speciale;

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Consiglio regionale

Disegno di legge regionale n. 2

LEGGE REGIONALE 1958 N. : CELEBRAZIONE ANNUALE DELLA COSTITUZIONE DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La costituzione della Regione Valle d'Aosta con ordinamento autonomo e con Statuto speciale è celebrata ogni anno nell'ultima domenica di febbraio.

Articolo 2

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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