Objet du Conseil n. 347 du 13 décembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 347/67 - Modificazioni alle deliberazioni consiliari n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 del 21 aprile 1967, riguardanti la concessione di contributi regionali a favore delle imprese artigiane.

L'Assessore all'industria e commercio BENZO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente modificazioni alle deliberazioni consiliari n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 in data 21 aprile 1967, riguardanti la concessione di con tributi regionali a favore delle Imprese artigiane, proposta tra smessa in copia ai Signori Consiglieri in data 17 novembre 1957:

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 155 del 22 dicembre 1961, aveva esteso la concessione di sussidi a tutte le Imprese artigiane individuali e societarie, iscritte all'Albo regionale delle Imprese artigiane, ma aveva, nel contempo, previsto la seguente clausola limitativa:

"Non à ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di auto mezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasportatori e di automezzi e motomezzi che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio dell'attività artigiana".

Tale limitazione non è stata modificata dalla deliberazione consiliare n. 98 del 21 aprile 1967, che la riporta testualmente.

In seguito alle richieste avanzate dalle Imprese artigiane del settore dei trasporti - unica categoria artigiana esclusa dalle provvidenze regionali suddette in atto - ed in particolare delle Imprese esercenti l'attività di autoservizio pubblico da piazza, si ritiene che la concessione dei contributi, tenuto conto della importanza del settore, possa essere estesa a favore delle Imprese artigiane individuali del settore stesso senza dipendenti e limitatamente all'acquisto di un solo automezzo nuovo o motomezzo nuovo o di parti nuove di auto-motomezzi e di attrezzi nuovi.

Il 4° capoverso della deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1961 prevede che le Imprese artigiane possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza (sussidio e contributo).

Al fine di dare alla norma di cui si tratta una uniforme applicazione, si ravvisa l'opportunità di modificare la norma stessa come segue:

"Le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza (sussidio e contributo), purché queste non siano riferite agli stessi macchinari, automezzi, attrezzi e impianti, ecc. che non superino l'ammontare massimo degli investimenti previsto per i sussidi".

In conformità di quanto proposto dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio e su parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente per l'Industria ed il Commercio, la Giunta propone che il Consiglio Regionale, a parziale modificazione del le precedenti deliberazioni consiliari n. 155 in data 22.12.1961 e n. 98 in data 21.4.1967 ed in attesa di poter disciplinare in via definitiva la materia dei sussidi e contributi di cui si tratta con un provvedimento legislativo regionale,

Deliberi

di approvare le seguenti modificazioni della parte dispositiva delle deliberazioni consiliari n. 155 del 22.12.1961 e n. 98 del 21.4.1967, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

1°) il 5° comma del capoverso 2°) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 98 del 21 aprile 1967 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"Non è ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di automezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasporti o per l'acquisto di automezzi e motomezzi che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio dell'attività artigiana, ad eccezione delle Imprese artigiane individuali che esercitino l'attività di autotrasporti senza dipendenti e limitatamente all'acquisto di un solo automezzo nuovo o motomezzo nuovo o di parti nuove di automotomezzi e di attrezzi nuovi";

2°) il capoverso 4° della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1961 è sostituito dal seguente nuovo capoverso:

"Le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza (sussidio e contributo) purché queste non siano riferite agli stessi macchinari, automezzi, attrezzi e impianti, ecc. che non superino l'ammontare massimo degli investimenti previsto per i sussidi".

IL CONSIGLIO

- concordando sulle proposte illustrate dall'Assessore all'Industria e Commercio, BENZO, e sulle quali ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare permanente di studio per l'Industria e il Commercio;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);

DELIBERA

di approvare le seguenti modificazioni della parte dispositiva delle deliberazioni consiliari n. 155 del 22.12.1961 e n. 98 del 21.4.1967, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

1°) il 5° comma del capoverso 2°) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 98 del 21 aprile 1967 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"Non è ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di automezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasporti o per l'acquisto di automezzi e motomezzi che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio dell'attività artigiana, ad eccezione delle Imprese artigiane individuali che esercitino l'attività di autotrasporti senza dipendenti e limitatamente all'acquisto di un solo automezzo nuovo o motomezzo nuovo o di parti nuove di automotomezzi e di attrezzi nuovi";

2°) il capoverso 4° della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1961 è sostituito dal seguente nuovo capoverso:

"Le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza (sussidio e contributo), purché queste non siano riferite agli stessi macchinari, automezzi, attrezzi e impianti, ecc. che non superino l'ammontare massimo degli investimenti previsto per i sussidi".