Objet du Conseil n. 78 du 2 juillet 1968 - Verbale

OGGETTO N. 78/68 - Provvedimento di sospensione temporanea dal servizio in via cautelativa di un funzionario regionale.

Si dà atto che alla trattazione del presente oggetto si procede in seduta segreta (dalle ore venti e minuti cinquanta alle ore ventidue o minuti quaranta).

Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente interpellanza (oggetto n. 3) dei Consiglieri regionali Signori Tonino Aldo e Manganoni Claudio e sulle comunicazioni del Presidente della Giunta (oggetto n. 11) concernenti la sospensione temporanea dal servizio in via cautelativa del Vice Ingegnere Capo dell'Assessorato dei Lavori Pubblici:

"Alla Presidenza

del Consiglio Regionale

AOSTA

Preghiamo codesta Spett.le Presidenza di voler portare sull'ordine del giorno della prossima riunione di Consiglio la seguente interpellanza, per conoscere:

1° - Le ragioni che hanno indotto il Presidente della Giunta ad adottare il provvedimento di sospensione dal servizio, con privazione degli assegni, del Vice Ingegnere Capo, con incarico di Ingegnere Capo, con propria comunicazione n. 1161 del 29 aprile 1968.

2° - Le ragioni per cui il Presidente della Giunta non ha riferito in proposito nella prima adunanza del Consiglio Regionale susseguente al provvedimento, chiedendo l'approvazione del medesimo, ai sensi dell'art. 160 della legge regionale 28.7.1956 n. 3.

3° - Perchè non sono stati contestati addebiti al funzionario colpito dal provvedimento, ai sensi dell'art. 151 della succitata legge".

Il Consigliere TONINO illustra l'interpellanza e chiede quali siano le cause gravi che hanno determinato il provvedimento di sospensione dell'Ing. Ferrarotti e per quale ragione non siano stati contestati addebiti all'interessato.

Ritiene che, in mancanza di cause gravi, il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta sarebbe da considerare come una rappresaglia politica ed un abuso di potere, da collegare con la nota lettera che l'Ing. Ferrarotti ha diramato nell'aprile scorso, durante l'ultima campagna elettorale per la rinnovazione del Consiglio Regionale.

Dichiara che il metodo della rappresaglia politica non accettabile e chiede che il provvedimento di sospensione dell'Ing. Ferrarotti sia revocato.

Il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara che il provvedimento di sospensione. dell'Ing. Ferrarotti è stato adottato per gravi motivi, precisando che il predetto funzionario regionale è stato sottoposto ad inchiesta amministrativa per l'espletamento della quale era necessaria la sua sospensione dal servizio, dovendosi accertare irregolarità e responsabilità amministrative.

Riferisce che il provvedimento di sospensione è stato adottato a' sensi del penultimo comma dell'articolo 160 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e dal personale. della Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28.7.1956. n. 3 e successive modificazioni.

Dichiara che la causa del provvedimento di sospensione non è la lettera citata dal Consigliere Tonino, ma è la inchiesta amministrativa iniziata a carico dell'Ing. Ferrarotti e i gravi motivi connessi all'accertamento di responsabilità amministrative, per cui si rendeva necessaria la sospensione dal servizio.

Dichiara che, ad avvenuto espletamento dell'inchiesta amministrativa in corso, si provvederà, in base alle responsabilità accertate, alla contestazione degli addebiti e all'inizio del procedimento disciplinare a carico dell'Ing. Ferrarotti.

Fa presente di riferire al Consiglio nella presente adunanza, in quanto è la prima adunanza che ha luogo su convocazione del Presidente del Consiglio e, pertanto, è la prima adunanza in cui è stato possibile iscrivere all'ordine del giorno oggetti diversi da quelli obbligatoriamente previsti dalla legge e dal Regolamento interno del Consiglio per le prime adunanze riservate ai provvedimenti di convalida dei Consiglieri neo-eletti e alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Giunta e degli Assessori.

I Consiglieri MANGANONI e ANDRIONE chiedono precisazioni circa i gravi motivi e le irregolarità che hanno causato il provvedimento di sospensione dell'Ing. Ferrarotti; chiedono, inoltre, per quale ragione non si sia provveduto alla contestazione degli addebiti al predetto funzionario regionale.

Il Consigliere MANGANONI dichiara che deve essere assicurata la piena libertà di opinione politica e di espressione delle rispettive opinioni politiche ai candidati alle elezioni regionali.

Il Presidente della Giunta, BIONAZ, ribadisce che il provvedimento di sospensione adottato è un provvedimento di natura cautelativa e che, ad inchiesta avvenuta, si provvederà alla contestazione degli addebiti e all'inizio del procedimento disciplinare, in baso all'esito degli accertamenti effettuati e delle responsabilità accertate.

Dà lettura del sottoriportato penultimo comma del sopra richiamato comma dell'articolo 160 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e del personale dell'Amministrazione Regionale:

"In caso di gravi motivi, il Presidente della Giunta Regionale può disporre in via di urgenza la sospensione, in via cautelativa, del personale sottoposto a procedimento penale e sottoposto ad inchiesta amministrativa, riferendone alla prima adunanza della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza di nomina".

Il Consigliere RAMERA dichiara che la questione politica sollevata dai Consiglieri Tonino e Manganoni non può riguardare il caso in esame, in quanto la menzionata lettera dell'Ing. Ferrarotti non è la causa determinante del provvedimento di sospensione; precisa che, se così fosse, egli sarebbe contrario al provvedimento di sospensione.

I Consiglieri CAVERI e ANDRIONE dichiarano che il Presidente della Giunta dovrebbe informare il Consiglio sui gravi motivi che lo hanno indotto ad adottare il provvedimento cautelativo di sospensione, nonché sulle irregolarità riscontrate.

Il Presidente della Giunta, BIONAZ, si riserva di dare più precise informazioni al riguardo, non appena sarà esperita la inchiesta amministrativa in corso.

Il Consigliere MANGANONI ritiene che il provvedimento di sospensione sia di competenza del Consiglio, in relazione alle norme del primo e del secondo comma dell'articolo 160 delle menzionate norme di regolamento.

Il Presidente della Giunta, BIONAZ, e il Presidente del Consiglio, MONTESANO, osservano che il provvedimento cautelativo di sospensione dal servizio per gravi motivi è di competenza del Presidente della Giunta, a' sensi del penultimo comma dell'articolo 160 delle precitate norme.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore ventidue e minuti quaranta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Montesano Prof. Dr. Giuseppe)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Manganone Geom. Eraldo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Brero Dott. Attilio)