Objet du Conseil n. 143 du 4 octobre 1968 - Verbale

OGGETTO N. 143/68 - Legge regionale riguardante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968.

L'Assessore alle Finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito al sotto riportato disegno di legge regionale riguardante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4/5 ottobre 1968:

In relazione alle accertate necessità di bilancio e dei servi zi dell'Amministrazione Regionale, si propone al Consiglio di approvare le seguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968 rispetto alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio stesso:

1°) aumento, per complessive L. 330.000.000, delle previsioni di entrata di cui agli articoli 1 e 2 dell'allegato disegno di legge, con istituzione del nuovo capitolo di entrata n. 97;

2°) riduzione, per complessive L. 45.150.000, ed aumenti, per complessive L. 375.150.000, delle previsioni di spesa di cui agli articoli 3 e 4 dell'allegato disegno di legge, con istituzione del nuovo capitolo di spesa n. 258.

Sulle variazioni proposte si fa presente quanto segue:

ENTRATA

Le maggiori entrate, per complessive L. 330.000.000, risultano così ripartite:

- maggiori entrate per partite che si compensano nella spesa - capitolo 114

L. 100.000.000

- maggiori entrate per fondi assegnati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per gli interventi di cui all'art. 1 lettere b, d e f della legge 18.1.1968 n. 13

" 230.000.000

Totale

L. 330.000.000

La maggiore entrata di Lire 100.000.000 è costituita dai maggiori introiti per duplici contributi, a carico del personale e della Regione, dovuti a' sensi della legge 8.3.1968 numero 152, all'INPS a' sensi del D.P.R. 27.4.1968, n. 488, nonché dai maggiori introiti per duplici contributi dovuti agli Enti assistenziali e previdenziali (I.N.A.D.E.L. e C.P.D.E.L.) in seguito all'applicazione delle leggi regionali 11.3.1968 n. 6 e 11 marzo 1968 n. 7, recanti norme sullo stato giuridico ed economico del personale forestale regionale e del personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

La nuova entrata di Lire 230.000.000, di cui al nuovo capitolo 97, deriva dall'assegnazione di fondi statali alla Regione in applicazione della legge 18.1.1968 n. 13, concernente l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione Generale per l'Economia Montana e per le Foreste - Servizio II° - Divisione con le lettere prot. n. 21619, n. 21620 e n. 21.641 in data 30 marzo u.s., ha comunicato che, in sede di ripartizione dei fondi di cui alla legge 18.1.1963 n. 13, è stata stabilita per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per gli esercizi finanziari 1967 e 1968, l'assegnazione delle seguenti somme:

1) Lire

130.000.000

per la concessione di contributo per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 1 lettera b) della legge medesimi;

2) Lire

70.000.000

per l'esecuzione di opere pubbliche di cui al l'articolo 1 lett. d) della legge;

3) Lire

30.000.000

per lavori di sistemazione idraulico-forestale ed agraria di cui all'art. 1 lettera 2) della legge.

SPESA

La maggiore spesa di Lire 100.000.000 sul capitolo 68 (articolo 3 del disegno di legge), rappresentata dai duplici contributi dovuti agli Enti previdenziali ed assistenziali trova copertura nella corrispondente maggiore entrata di cui si è trattato sopra ed alla quale si fa riferimento.

La spesa effettiva di Lire 100.000.000 graverà sui vari capitoli del bilancio che prevedono le spese per le retribuzioni del personale dei vari servizi regionali, capitoli che presentano già la necessaria disponibilità.

Le riduzioni agli stanziamenti dei capitoli 275-277 e 278 (art. 3 del disegno di legge), per complessive Lire 45 milioni, derivano dalla necessità di trasferire al capitolo 283 la somma di Lire 45.000.000 necessaria per poter dar corso alle domande tendenti ad ottenere provvidenze a favore delle Imprese artigiane, commerciali ed industriali nonché per iniziative o manifestazioni di carattere economico.

Per quanto riguarda le maggiori spese per Lire 230.000.000, di cui al nuovo capitolo 258, per l'attuazione delle provvidenze a favore dei territori montani, si fa riferimento a quanto già detto relativamente alla corrispondente nuova entrata di cui al cap. 97.

La riduzione dello stanziamento del capitolo 487 (art. 3 del disegno di legge) è conseguente alla necessità di aumentare di ugual somma lo stanziamento del capitolo 486 per spese relative a maggiori lavori per ricerche e scavi archeologici.

L'articolo 5 del disegno di legge fissa i limiti di spesa sul nuovo capitolo 258, limiti che corrispondono alle assegnazioni di fondi fatte dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Le norme dell'art. 6 del disegno di legge derivano dalla necessità di apportare modifiche ai limiti di spesa già previsti dal l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1968, e dall'art. 5 della legge 11.3.1968 n. 8, in relazione alle variazioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli 283 e 275.

Si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale, concernente variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, disegno di legge in merito al quale la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze ha espresso parere favorevole.

(SEGUE allegato disegno di legge regionale: Omissis)

L'Assessore BORDON illustra brevemente la relazione sopra riportata e richiama in particolare l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla maggiore entrata di Lire 230 milioni relativa al nuovo capitolo 97, significando che tale entrata deriva dalla assegnazione di fondi statali alla Regione in applicazione della legge 18.1.1968 n. 13, concernente l'attuazione di provvidenze in favore dei terreni montani.

Il Consigliere GERMANO chiede all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Maquignaz, quali siano i fondi statali della legge sul Piano Verde assegnati alle Regioni a Statuto speciale.

L'Assessore MAQUIGNAZ risponde che tutti i fondi statali previsti in applicazione della legge sul Piano Verde vengono devoluti direttamente alle Regioni a Statuto speciale, salvo i fondi previsti per l'applicazione dell'articolo 8 della predetta legge riguardante contributi nelle spese di gestione delle Cooperative.

Precisa che, nonostante le ripetute insistenze, l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta non è mai riuscita ad ottenere l'assegnazione diretta di fondi per l'applicazione di tale articolo della legge sul Piano Verde.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).

Articolo 3 - L'Assessore BORDON propone che nella voce "IN DIMINUZIONE" sia aggiunto, dopo il capitolo 278, il seguente capitolo:

- Cap. 402

- Spese per la gestione di Collegi e Convitti regionali

L. 1.000.000

Propone poi che nella voce "IN AUMENTO" sia aggiunto, dopo il capitolo 283, il seguente capitolo:

- Cap. 394

- Spese per l'acquisto, la tutela conservazione del materiale archivistico

L. 1.000.000

Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, per alzata di mano, previ chiarimenti forniti dagli Assessori BORDON e DUJANY in merito alle voci dei capitoli relativi alle variazioni proposte (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Articoli 4, 5, 6 e 7 - Si dà atto che gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta)

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio con sette separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per la approvazione del sotto riportato disegno di legge nel suo complesso, con gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 proposti dallo Assessore Bordon ed approvati dal Consiglio.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- voti favorevoli: trenta;

- un voto contrario.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, con voti favorevoli trentuno ed un voto contrario, il sotto riportato disegno di legge regionale riguardante provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968:

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Disegno di legge regionale n. 10

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA

Legge regionale _________________N. _______: PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1968.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata la seguente variazione allo stanziamento del sotto indicato capitolo dello stato di previsione della ENTRATA (allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968:

IN AUMENTO

Capitolo 114

Riscossioni per contributi Cassa Previdenza - INADEL - ENPAS, Gestione case per lavoratori e con tributi all'INPS per assicurazione contro la disoccupazione

L. 100.000.000

Art. 2

È approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo nello stato di previsione dell'ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968, sotto la rubrica "Provvidenze in favore dei territori montani", con lo stanziamento di lire 230 milioni:

Capitolo 97

Fondi assegnati dal Ministero del l'Agricoltura e Foreste per inter venti di cui all'art. 1 lettere b, d e f della legge 18.1.1968 n. 13

L. 230.000.000

Art. 3

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1968:

IN DIMINUZIONE

Capitolo 275

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, fiere, convegni ed esposizioni di carattere economico

L. 25.000.000

Capitolo 277

Spese per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo dell'attività economica

L. 15.000.000

Capitolo 278

Spese per iniziative tendenti al lo sviluppo e al potenziamento delle attività artigiane e per l'applicazione della legge regionale 10.5.1957 n. 2

L. 5.000.000

Capitolo 402

Spese per la gestione di collegi e convitti regionali

L. 1.000.000

Capitolo 487

Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale addetto ai Servizi Antichità, Monumenti e Belle Arti

L. 150.000

IN AUMENTO

Capitolo 68

Pagamenti per contributi Cassa Previdenza, INADEL, ENPAS, Gestione Case per lavoratori e per contributi all'INPS per assicurazione contro la disoccupazione

L. 100.000.000

Capitolo 283

Spese e contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche

L. 45.000.000

Capitolo 394

Spese per l'acquisto, la tutela e la conservazione del materiale archivistico

L. 1.000.000

Capitolo 486

Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al ser vizio Antichità, Monumenti e Belle Arti

L. 150.000

Art. 4

È approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo alla categoria III^ (Trasferimenti) - Sezione IV^ - Titolo II° - dello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968, sotto la rubrica "Provvidenze in favore dei terreni montani"

Capitolo 258

Spese sui fondi assegnati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per interventi di cui all'art. 1 lettere b, d e f della legge 18.1.1968 n. 13

L. 230.000.000

Art. 5

È autorizzata per l'anno 1968, sul nuovo capitolo 258 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione, la spesa complessiva di Lire 230.000.000 per i seguenti interventi di cui all'articolo 1 lettere b, d e f della legge 18.1.1968 n. 13:

L.

130.000.000

per concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 1 lettera b;

L.

70.000.000

per l'esecuzione di opere pubbliche di cui all'articolo 1 lettera d;

L.

30.000.000

per lavori di sistemazione idraulica-forestale ed agraria di cui all'art. 1 lettera f.

Le spese di cui sopra saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 6

Il limite di spesa annua per l'anno 1968, sul capitolo 283 del bilancio preventivo della Regione, di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, modificato dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1968 n. 8, è elevato da lire cento milioni a lire centoquarantacinquemilioni.

Il limite di spesa annua per l'anno 1968, sul capitolo 277 del bilancio preventivo della Regione di cui all'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, è ridotto da lire sessantasei milioni a lire cinquantuno milioni.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà insorta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore diciannove e minuti venticinque.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Montesano Prof Dr. Giuseppe)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Manganone Geom. Eraldo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Brero Dr. Attilio)