Objet du Conseil n. 145 du 5 octobre 1968 - Verbale
OGGETTO N. 145/68 - Provvedimenti per lo sviluppo dell'industria casearia. Concessione di contributi per la costruzione e installazione di lattodotti e impianti annessi. Delega alla Giunta.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente l'oggetto: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'industria casearia. Concessione di contributi per la costruzione e installazione di lattodotti e impianti annessi", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4/5 ottobre 1968:
Nel quadro dell'azione da tempo intrapresa dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste tendente a promuovere iniziative svolte all'organizzazione, all'ammodernamento e al miglioramento dell'industria casearia nella Regione, è emersa la necessità di favorire fra l'altro anche un rapido, economico e razionale trasporto del latte dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione del latte in prodotti caseari.
Il problema è particolarmente importante e sentito negli alpeggi e nei mayens ed è strettamente legato alla necessità, sempre più impellente, di riunire e trasformare la produzione di latte di più alpeggi o di latterie turnarie in caseifici modernamente attrezzati e gestiti in forma cooperativa dalle Organizzazioni dei produttori.
Avuto riguardo alle caratteristiche ambientali, alle modalità di produzione del latte, alle vie di comunicazione esistenti, alla ubicazione degli alpeggi e dei mayens, l'installazione di lattodotti che colleghino i luoghi di produzione del latte con quelli di raccolta e di trasformazione risulta di facile applicazione, economica, razionale e giustificata sotto il profilo tecnico e sotto quello della convenienza economica.
Quanto sopra, naturalmente, a condizione che siano posti in atto tutti quegli accorgimenti di carattere tecnico e igienico indispensabili ad assicurare la raccolta di latte nelle migliori condizioni igieniche e di flora batterica per essere trasformato in prodotti caseari.
D'altra parte, l'esperienza ornai acquisita in materia in alcune regioni italiane e straniere è tale da fornire sufficienti elementi per assicurare la realizzazione di installazioni rispondenti alle esigenze locali.
La legge 27.10.1966 n. 910, all'art. 18, prevede la concessione di contributi statali in conto capitale nelle spese per l'esecuzione di opere e lavori connessi con la costituzione od il potenziamento di imprese e di aziende silvo-pastorali. L'installazione di lattodotti rientra appunto fra le citate opere di miglioramento fondiario.
Considerato quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di approvare e di autorizzare la concessione agli imprenditori agricoli, singoli o associati di contributi nelle spese per la costruzione e l'installazione di lattodotti e loro impianti annessi al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e di latterie turnarie nelle seguenti misure o modalità:
a - 60% dell'importo della spesa annessa per la costruzione e l'installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi, al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;
b - 70% dell'importo della spesa ammessa quando i lattodotti servano al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie e confluiscano in una unica stazione di arrivo.
2) di stabilire che la concessione dei contributi di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni e all'osservanza delle seguenti modalità:
a - preventiva approvazione del progetto tecnico dell'impianto e determinazione della spesa ammissibile da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste. Successiva autorizzazione all'inizio dei lavori e determinazione del tempo di esecuzione dei medesimi.
b - rispondenza delle opere allo scopo sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica, tenendo conto che le opere devono assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto o ricevimento del latte avvengano con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche o di integrità di composizione fisico-chimica del latte.
c - ammissibilità al contributo delle spese inerenti all'acquisto dei materiali e alle installazioni della lattodotto vero e proprio e delle spese per le opere o impianti accessori strettamente connessi all'impianto e atti ad assicurarne la perfetta funzionalità, quali, ad esempio: il telefono fra la stazione di partenza e quella di arrivo del latte, le opere di preparazione e di allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione di acqua, refrigerazione, strumenti per riscaldare l'acqua, vasche di sosta del latte, ecc. ), con esclusione delle spese relative a materiali di uso corrente.
3) di stabilire che i contributi regionali previsti dalla presente deliberazione non sono cumulabili con contributi analoghi statali o di altri Enti pubblici;
4) di autorizzare l'integrazione con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente deliberazione, dei contributi previsti dalle leggi 2.6.1961 numero 454, e 27.10.1966 n. 910, nei casi in cui ciò si renda necessario al fine di assicurare uguale trattamento a tutti i richiedenti aventi diritto;
5) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi di concessione o di liquidazione dei contributi di cui ai precedenti capoversi, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle relative spese, da imputare, entro i limiti degli appositi stanziamenti annui, sul capitolo 217 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968 ("Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole") e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari.
L'Assessore MAQUIGNAZ illustra brevemente il provvedimento di cui si tratta, precisando che il medesimo è rivolto ad incentivare la costruzione di lattodotti in Valle d'Aosta.
Rammenta che, nel corso della discussione testé avvenuta sul problema della produzione della Fontina, tutti i Consiglieri intervenuti alla discussione hanno concordato sulla necessità di trasformare il tradizionale sistema di fabbricazione della Fontina stessa in un sistema tecnicamente più progredito, concentrando la produzione di questo tipico formaggio valdostano in un certo numero di caseifici di una certa dimensione e dotati di un macchinario moderno.
Aggiunge che, per poter arrivare ad una soluzione del genere, è necessario superare le difficoltà riguardanti il trasporto del latte dagli alpeggi nel fondo valle, difficoltà che, nonostante il notevole sviluppo della rete stradale regionale avvenuto in questi ultimi anni, permangono tuttora, almeno per quanto riguarda gli alpeggi e i mayens.
Ritiene che il sistema migliore per superare queste difficoltà consista nella costruzione di lattodotti che, anche, in base ad esperienze già fatte in altri Paesi ed in particolare nella vicina Svizzera, rappresentano il sistema meno costoso e più sicuro di trasporto del latte dagli alpeggi al fondo Valle.
Fa presente che gli impianti in questione offrono tutto le garanzie, anche per quanto riguarda la successiva lavorazione del latte, se costruiti con criteri moderni e se curati particolarmente per quanto riguarda la pulizia.
Il Consigliere MANGANONI, riferendosi al punto IV° della proposta fatta dalla Giunta, - riguardante l'autorizzazione all'integrazione, con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente deliberazione, dei contributi previsti dalle apposite leggi dello Stato - chiede quale sia la misura dei contributi previsti dalle leggi dello Stato per la costruzione e l'installazione di lattodotti ed impianti annessi e quale sia la misura dell'intervento integrativo regionale.
Riferisce quindi di aver visto recentemente funzionare un impianto di lattodotto nella vicina Svizzera, impianto che portava il latte direttamente ad un caseificio.
Dopo aver constatato che attualmente in Valle d'Aosta non esiste una rete di caseifici tale da permettere un simile tipo di utilizzazione dei lattodotti, osserva che nella Regione il latte che sarà convogliato in questi lattodotti dovrà essere raccolto in appositi recipienti per essere trasportato al più vicino caseificio.
Esprime pertanto il dubbio che questa doppia manipolazione del latte potrebbe anche avere delle conseguenze negative per la produzione della Fontina.
Ritiene, inoltre, che gli impianti in questione dovrebbero essere costruiti soltanto per quegli alpeggi che attualmente non sono collegati da strade carrozzabili al fondo Valle, perché, in caso contrario, si verificherebbe una inutile doppia manipolazione del latte.
Chiede, infine, se vi siano già delle iniziative private tendenti a dotare gli alpeggi di questi impianti.
Monsieur le Conseiller FOSSON, après avoir déclaré que le Groupe de l'Union Valdôtaine est favorable à l'approbation de la proposition de la Junte, pense de devoir fortifier quelques affirmations faites par la presse locale au sujet de la question des lactoducs.
Il réfère que la presse locale a dit que, par le passé, la Junte Régionale n'avait jamais établi des subventions pour la construction de ce type d'installations, tandis que ce n'est pas vrai, parce que il y a quelques années que, à travers les formes d'intervention publique dans le domaine de l'agriculture, les campagnards auraient pu bénéficier d'une contribution du 50% de la dépense s'ils avaient construit des lactoducs.
Il ajoute que, si ce fait ne s'est pas vérifié, c'est parce que les temps n'étaient pas encore mûrs pour faire comprendre aux campagnards l'utilité de ce nouveau système de transport du lait.
Il déclare aussi de ne pas partager les préoccupations manifestées tout-à-l 'heure par Monsieur le Conseiller Manganoni au sujet des lactoducs et il souhaite que les dispositions dont à la délibération en examen puissent favoriser la construction de ces installations pour le transport du lait.
Il recommande seulement que l'Assessorat de l'Agriculture demande aux campagnards, qui construiront des lactoducs, des engagements précis en ce qui concerne le respect des règles hygiéniques et de propreté dans la conduite de ces installations.
Il déclare encore d'être d'accord d'élever au 60% pour les particuliers et au 70% pour les Coopératives le montant des contributions en question et il souhaite que l'augmentation de ce montant puisse vraiment pousser les agriculteurs à utiliser dans leurs alpages ce moderne système de transport du lait.
Il Consigliere TONINO dichiara di essere favorevole all'approvazione della proposta in esame perché costituisce un intervento serio e ponderato per favorire la ripresa economica nel settore agricolo.
Rileva che, con l'installazione di lattodotti di cui si tratta si renderà possibile anche in Valle d'Aosta provvedere alla raccolta di grandi quantitativi di latte, che potranno essere trasformati in Fontina presso moderni Caseifici gestiti in forma cooperativa.
Ritiene che solo collegando l'agricoltura e la pastorizia all'industria di trasformazione dei relativi prodotti si potrà risolvere in parte la crisi del settore agricolo valdostano.
Rileva che questo era uno dei punti del programma elettorale del suo Partito, per cui non può che dichiararsi d'accordo sul provvedimento in discussione.
Chiede, tuttavia, che gli sia data assicurazione che l'applicazione del provvedimento stesso sia estesa a tutto il territorio della Regione.
L'Assessore MAQUIGNAZ precisa che in effetti, anche nel passato, i conduttori di alpeggi avrebbero potuto beneficiare di un contributo nella misura del 50% delle spese per la costruzione di lattodotti in base alle disposizioni contenute nella legge per la montagna e nel Piano verde.
Fa presente, però, che la Giunta ha ritenuto inadeguata la misura percentuale dal contributo previsto dalle sopracitate leggi, per cui ha ritenuto opportuno di proporre al Consiglio l'approvazione della proposta in esame, che contempla la concessione di contributi nella misura del 60% per i privati e del 70% per gruppi di alpeggi o di mayens nelle spese per la costruzione degli impianti in questione.
Ritiene, anzi, che sarebbe opportuno elevare al 75% la misura del contributo nel caso di lattodotti di interesse di gruppi di alpeggi e di mayens e propone al Consiglio di modificare in tale senso la bozza di deliberazione predisposta dalla Giunta, e ciò anche per unificare la misura dei contributi regionali, sia per quanto riguarda la costruzione di strade poderali, sia per quanto riguarda la costruzione di lattodotti, al fine di non fare propendere gli interessati verso la costruzione di strade poderali, essendo giù esorbitante il numero di domande giacenti presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste per la concessione di contributi per strade poderali.
In risposta alle domande del Consigliere Manganoni comunica che, in seguito all'entrata in funzione del Caseificio di Valtournanche, da parte dei proprietari di alpeggi della zona si è subito sentita la necessità di sostituire con mezzi più moderni e più spediti i tradizionali sistemi di trasporto dei latte.
Aggiunge che i sopradetti proprietari di alpeggi hanno già inoltrato all'Assessorato dell'Agricoltura richieste di contributo per la costruzione di lattodotti.
Per quanto riguarda l'altro problema sollevato dal Consigliere Manganoni, dichiara che, per gli alpeggi già collegati al fondo Valle da una strada carrozzabile non si procederà, evidentemente, alla concessione di contribuiti per la costruzione di lattodotti, salvo il caso di lattodotti che dovessero servire un gruppo di alpeggi e convogliare tutto il latte prodotto dai medesimi in un unico Caseificio o Centro di raccolta.
Ritiene comunque che, data la conformazione geografica della Regione, sarà raramente possibile collegare direttamente un Caseificio con un lattodotto proveniente da un alpeggio o da un gruppo di alpeggi, anche se questa sarebbe la soluzione tecnica ideale.
Ritiene che, in Valle d'Aosta sarà più probabile che si dia luogo alla costruzione di una apposita rete di centri di raccolta del latte a cui faranno capo i prodotti provenienti da vari alpeggi.
Osserva che si tratta di un problema che dovrà essere esaminato e risolto nei singoli casi, per cui è impossibile prevedere una precisa normativa in un provvedimento di carattere generale.
Il Consigliere TONINO dà assicurazione che il provvedimento in esame interesserà e troverà applicazione in tutto il territorio della Regione, compresa la bassa Valle, e aggiunge che ogni richiesta di contributo in tale senso sarà controllata ed esaminata dai competenti uffici per accertare la rispondenza dei progettati impianti ai criteri tecnici previsti.
Il Consigliere MARANGONI dichiara di essere favorevole alla proposta, fatta dall'Assessore Maquignaz, di elevare al 75% la percentuale del contributo previsto per la costruzione di lattodotti di interesse di gruppi di alpeggi o di mayens, allo scopo di indirizzare la scelta dei conduttori di alpeggi verso questo sistema di trasporto del latte, piuttosto che verso la costruzione di strada carrozzabili.
Ritiene tuttavia che, dato il maggior servizio che una strada carrozzabile può recare ad un alpeggio, gli interessati saranno comunque invogliati a scegliere quest'ultima soluzione piuttosto che la prima, perché consentirebbe loro di trasportare con mezzi meccanici, non solo il latte prodotto nell'alpeggio, ma anche il materiale occorrente per la condotta dell'alpeggio stesso e per la sistemazione dei relativi fabbricati.
Monsieur le Conseiller FOSSON déclare d'être favorable à la proposition, faite tout-à-l'heure par Monsieur l'Assesseur Maquignaz, d'élever au 75% le pourcentage des contributions régionales pour la construction de lactoducs servant plusieurs alpages.
Il Consigliere TONINO chiede per quali motivi si mantenga una differenza di percentuale fra i contributi previsti per la costruzione di lattodotti a carattere privato e i contributi previsti per la costruzione di lattodotti a carattere consortile.
L'Assessore MAQUIGNAZ dichiara che la differenza nella misura percentuale dei contributi di cui si tratta è dovuta alla linea d'azione da lungo tempo seguita dall'Amministrazione Regionale per favorire la costruzione o l'acquisto di attrezzature a carattere cooperativistico o consortile rispetto a quelle acquistate dai singoli contadini.
Fa presente che questa linea di azione tende appunto a creare in Valle d'Aosta quella mentalità cooperativistica la cui mancanza è stata più volte lamentata anche nel corso della odierna seduta consiliare.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intendo prendere la parola por chiedere chiari menti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta stessa, con la modificazione proposta dell'Assessore all'Agricoltura.
II CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste e concordando sulle proposte della Giunta;
- veduta la legge dello stato 27.10.1966 n. 910;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno);
DELIBERA
1) di approvare e di autorizzare la concessione agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di contributi nelle spese per la costruzione e l'installazione di lattodotti e loro impianti annessi al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e di latterie turnarie, nelle seguenti misure e modalità:
a - 60% dell'importo della spesa ammessa per la costruzione e l'installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi, al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;
b - 75% dell'importo della spesa ammessa quando i lattodotti servano al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie e confluiscano in una unica stazione di arrivo.
2) di stabilire che la concessione dei contributi di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni e all'osservanza delle seguenti modalità:
a - preventiva approvazione del progetto tecnico dell'impianto e determinazione della spesa ammissibile da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste. Successiva autorizzazione all'inizio dei lavori e determinazione del tempo di esecuzione dei medesimi.
b - rispondenza delle opere allo scopo sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica, tenendo conto che le opere devono assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto e ricevimento del latte avvengono con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche o di integrità di composizione fisico-chimica del latte.
c - ammissibilità al contributo delle spese inerenti all'acquisto dei materiali e alle installazioni del lattodotto vero e proprio e delle spese per le opere e impianti accessori strettamente connessi all'impianto e atti ad assicurarne la perfetta funzionalità, quali, ad esempio: il telefono fra la stazione di partenza e quella di arrivo del latte, le opere di preparazione e di allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione di acqua, refrigerazione, strumenti per riscaldare l'acqua, vasche di sosta del latte, ecc. ), con esclusione delle spese relative a materiale di uso corrente.
3) di stabilire che i contributi regionali previsti dalla presente deliberazione non sono cumulabili con contributi analoghi statali o di altri enti pubblici;
4) di autorizzare l'integrazione con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente deliberazione, dei contributi previsti dalle leggi 2.6.1961 numero 454 e 27.10.1966 n. 910, nei casi in cui ciò si renda necessario al fine di assicurare uguale trattamento a tutti i richiedenti aventi diritto;
5) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi di concessione e di liquidazione dei contributi di cui ai precedenti capoversi, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle relative spese, da imputare, entro i limiti degli appositi stanziamenti annui, sul capitolo 217 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968 ("Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole") e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari.
