Objet du Conseil n. 215 du 3 décembre 1968 - Verbale
OGGETTO N. 215/68 - Proposta di legge ordinaria dello Stato recante: "Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta".
Memoriale, controdeduzioni e controproposte circa il disegno di legge costituzionale n. 46 comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 luglio 1968 concernente "Modificazione allo Statuto regionale della Valle d'Aosta in relazione all'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.)".
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Con il disegno di legge in oggetto indicato viene proposta, fra l'altro, l'abrogazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 e del 1° comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale valdostano riguardanti la materia della concessione novantanovennale delle acque pubbliche ad uso idroelettrico alla Regione Valle d'Aosta.
Evidentemente i presentatori del disegno di legge ignorano, o fingono di ignorare, i precedenti della nota e dibattuta questione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta e, in particolare, il problema della utilizzazione delle acque stesse ad uso idroelettrico.
Tale questione va esaminata alla luce dei precedenti, che risalgono ai diritti riconosciuti statutariamente alla Regione Valle d'Aosta dall'Assemblea Costituente, la quale riapprovò sul piano costituzionale la concessione novantanovennale già prevista dal D.L. lgt. 7 settembre 1945, n. 546 a favore della Regione Valle d'Aosta per porre in parte riparo ai torti subiti ingiustamente dai Comuni valdostani in materia di acque pubbliche; è noto che i Comuni valdostani avevano a suo tempo riscattato, con pesanti oneri finanziari, i canoni annuali per l'utilizzazione delle acque pubbliche, regolata in seguito dalle norme generali sulle concessioni statali.
Lo Statuto valdostano, legge costituzionale, oltre alla concessione novantanovennale delle acque alla Regione, riconobbe altresì a favore della stessa la devoluzione dei nove decimi dei canoni annuali idroelettrici corrisposti allo Stato dalle Imprese idroelettriche per le concessioni di acqua assentite prima del 7.9.1945, nonché il demanio regionale per le acque irrigue e potabili.
Con la legge 6 dicembre 1962 n. 1643, riguardante l'istituzione dell'E.N.E.L., e con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 13 in data 24 febbraio/7 marzo 1964, sorsero delicati e complessi problemi di carattere interpretativo, specie per quanto riguarda il necessario e non ancora disposto contemperamento degli interessi generali con i diritti e gli interessi particolari già sanciti costituzionalmente a favore della Regione Valle d'Aosta.
Venne anche a sorgere un complesso problema di ordine finanziario che, se anche non connesso alla questione del regime giuridico per l'utilizzazione delle acque pubbliche del bacino valdostano, ha assunto tuttavia per la Regione una grande importanza; si tratta, cioè, delle gravi ripercussioni negative del regime fiscale stabilito nei confronti del nuovo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.
È noto, infatti, che alla Regione Valdostana spettano, a' sensi dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, gli otto decimi dell'imposta di ricchezza mobile per le attività industriali ed economiche riguardanti il territorio valdostano e che le Imprese idroelettriche ora assorbite dall'E.N.E.L. versavano annualmente allo Stato rilevanti somme per tale tributo, sulle quali alla Regione spettavano gli otto decimi.
È noto, altresì, che il provento derivante alla Regione dalla ripartizione di tali cespiti tributari, per quanto riguarda i redditi imponibili accertabili a carico dell'E.N.E.L. per l'attività in questione, si sono ormai ridotti a cifre veramente irrisorie, con grave pregiudizio per il bilancio della Regione.
Anche questo problema di carattere finanziario deve trovare una equa soluzione.
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Per quanto riguarda, in particolare, i problemi sorti in seguito all'emanazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 va ricordato quanto segue.
Durante l'esame e la discussione del disegno di legge relativo alla nazionalizzazione delle industrie elettriche e alla costituzione dell'E.N.E.L. i parlamentari valdostani Senatore Chabod e Deputato Caveri ebbero assicurazioni formali secondo le quali, in sede di pratica attuazione della legge e di trasferimento dei rapporti all'E.N.E.L., sarebbero stati salvaguardati i diritti spettanti alla Regione della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche a norma degli articoli 5, 7, 8 e 9 dello Statuto speciale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Tali assicurazioni furono anche inserite nelle relazioni ufficiali al disegno di legge predisposto dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato. Infatti, dalla relazione dell'Onorevole De' Cocci risulta: "Rimane immutata la titolarità della concessione delle acque assegnate dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta", mentre dalla relazione di maggioranza del Senatore Amigoni risulta: "Sono, poi, necessarie ed utili altre raccomandazioni che esprimono chiarimenti e proposte emersi durante i lavori della Commissione speciale e ritenuti meritevoli di accoglimento dal Governo: (Omissis 8°) Conferma delle assicurazioni già date dal Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a Statuto speciale".
Analoghe preoccupazioni ebbero Deputati di altre Regioni. In particolare, sempre in sede di discussione alla Camera della legge costitutiva dell'E.N.E.L., e precisamente nella seduta del 21 settembre 1962, gli onorevoli Veronesi, Conci Elisabetta, Helfer, Piccoli, Berloffa, Ballardini e Lucchi proposero il seguente emendamento aggiuntivo: "La Regione Trentino-Alto Adige conserva i diritti che le sono accordati dagli articoli 5, 9, 10, 61, 62 e 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in materia idroelettrica e di utilizzazione delle acque pubbliche.
"La Regione, a parità di condizioni, è preferita all'E.N.E.L. nelle concessioni di grande derivazione, a norma del quinto comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5".
Questo emendamento venne illustrato dall'Onorevole Veronesi e su di esso si pronunciò il Ministro Colombo, il quale fra l'altro dichiarò testualmente:
"Vi è infine l'articolo aggiuntivo Veronesi per la Regione Trentino-Alto Adige. Questa Regione nel suo Statuto ha una serie di norme che riguardano direttamente o indirettamente la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. Vi è una serie di norme che hanno carattere fiscale oppure di obbligo di erogare a carico di Società elettriche per fini che riguardano la politica generale della Regione e lo sviluppo dei Comuni o di date zone. Credo non vi sia alcun dubbio che queste norme non ricevano alcun pregiudizio dal disegno di legge in esame".
Più avanti l'onorevole Colombo dichiarava: "Altre norme dello Statuto sono quelle degli articoli 9 e 10, che disciplinano l'intervento della Regione in materia di concessione di acque pubbliche. Certamente vi sono lunghe procedure per la concessione delle acque e non vi è un diritto primario della Regione, come, per esempio, per la Sardegna". Si faceva quindi una differenziazione tra Regione e Regione, si teneva conto della diversa rilevanza che potevano avere le norme dei rispettivi Statuti.
L'onorevole Colombo continuava così: "Mi pare non vi sia alcun dubbio; tutta questa regolamentazione, che rappresenta, direi, uno ius speciale sancito dallo Statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà". Ed aggiungeva infine: "...si tratta di una legge normale, mentre lo Statuto è una legge costituzionale".
A seguito delle dichiarazioni del Ministro, l'Onorevole Veronesi ritirò il proprio emendamento, mentre i parlamentari valdostani nei due rami del Parlamento non presentarono alcun emendamento e si accontentarono dell'inserimento nella relazione di questo riconoscimento e di queste assicurazioni formali per la salvaguardia dei diritti della Valle d'Aosta.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, con sentenza 12 dicembre 1953-26 gennaio 1954 (est. Casoli), il Consiglio di Stato in adunanza 16 marzo 1953 (Sez. II-1002/54), la Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio 1958 n. 8, hanno riconosciuto e dichiarato che "la concessione gratuita per 99 anni da parte dello Stato alla Regione ....NON È DA EQUIPARARSI alle concessioni contemplate nel T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, in quanto rappresenta una DELEGAZIONE DI POTERI da parte dello Stato alla Regione; nel quadro del decentramento amministrativo che l'istituto regionale è rivolto a realizzare", e in quanto "deve essere considerata come ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DI UN COMPLESSO DI POTERI CHE ESSA DEVE ESERCITARE IN LUOGO DEGLI ORGANI STATALI PER FINI DI DECENTRAMENTO".
Non vi è dubbio pertanto che da questa "concessione" scaturiscono a favore della Regione veri e propri "diritti soggettivi pubblici costituzionalmente garantiti", e che l'esercizio da parte dell'Amministrazione Statale dei poteri così attribuiti alla Regione determina un indiscutibile "conflitto di attribuzioni", da risolversi a' sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della L. 11 marzo 1953 n. 87.
L'affermazione contenuta nella motivazione della successiva sentenza 7 marzo 1964 n. 13 della Corte Costituzionale non ha valore di "giudicato", neppure implicito, perché non costituisce un presupposto logico-giuridico della pronuncia vera e propria e, per contro, l'affermazione stessa (che già in sé è poco chiara) è apertamente contraddetta in altra parte (e ben più esplicita) della motivazione stessa.
Il giudizio della Corte Costituzionale aveva, infatti, per oggetto e per scopo di stabilire la legittimità o la illegittimità costituzionale della legge istitutiva dell'E.N.E.L. e delle successive leggi delegate nei confronti e nell'ambito di applicazione dello Statuto Regionale della Valle d'Aosta. Ora la Corte Costituzionale ha negato la illegittimità costituzionale sostenuta dalla Regione con una serie di argomenti che prescindono completamente dal rilievo circa il verificarsi o meno della "condizione" di cui all'ultima parte dell'art. 7 dello Statuto regionale. Questo pertanto si presenta come un motivo occasionalmente esposto in via sussidiaria, e al dichiarato scopo di dimostrare che "non si può trarre alcun argomento a favore della "Regione" dalla pur riconosciuta differenza tra il "piano nazionale cui fa riferimento l'art. 7... e il piano generale indicato nell'art. 8".
Del resto la stessa Corte Costituzionale ha ammesso che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. non ha costituito una riserva rispetto alla concessione delle "acque, bensì rispetto alle attività elettriche".
Comunque è certo che la Corte Costituzionale HA ESCLUSO che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. comporti la SOPPRESSIONE di tutti i poteri attribuiti alla Regione con l'art. 7-8 dello Statuto regionale.
La Corte Costituzionale anzi ha affermato che tali POTERI PERMANGONO, con una sola, seppur abbastanza rilevante, limitazione, nel senso che "La Regione non può esercitare alcun diritto o alcun potere INCOMPATIBILE CON LA RISERVA" costituita a favore dell'ENEI.
E la Corte Costituzionale ha tanto affermato la PERSISTENZA dei poteri e dei diritti della Regione che ha concluso la sua motivazione con la seguente significativa raccomandazione: "Non avendo ancora il legislatore provveduto, la Corte auspica che si provveda al contemperamento (tra le esigenze nazionali e quelle regionali), tenendo presenti i poteri e i diritti delle Regioni a Statuto speciale, che sono stati compressi (Sic!!) per effetto della nazionalizzazione, ma che NON DEVONO ESSERE SACRIFICATI OLTRE I LIMITI RICHIESTI DALL'ATTUAZIONE E DAL PIENO FUNZIONAMENTO DELLA RIFORMA.
Se è vero che le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto o in parte già attribuita alla competenza delle Regioni, purché si muovano dentro i limiti che gli Statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato, è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli Enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria."
Una ulteriore conferma non solo della sopravvivenza ma della estensione dei poteri e dei diritti della Regione si ricava dall'art. 9 del Decreto Presidenziale 18 marzo 1965 n. 342, il quale regola quelli che si potrebbero chiamare i "privilegi" dell'E.N.E.L. sulle acque pubbliche e sulle relative concessioni.
Infatti questi "privilegi" non assurgono ad un completo "monopolio" delle acque pubbliche, ma consistono soltanto in una "preferenza" di cui l'E.N.E.L. gode per le concessioni di acque pubbliche in ogni caso di istruttoria su domande concorrenti. Ma non è che le acque pubbliche nazionali e così, per riflesso, anche quelle regionali debbano essere riservate esclusivamente all'E.N.E.L. o che l'E.N.E.L. abbia una "prelazione" sulle concessioni da farsi. L'E.N.E.L. deve solo essere "preferita" ad altri utenti, in caso di domande concorrenti, cosicché se l'E.N.E.L. non esercita tale suo "privilegio" nel corso dell'istruttoria e nei termini e forme stabilite dalla legge, le concessioni di acque pubbliche (nazionali e regionali) possono essere assentite a chi per primo le richiede e così anche a chi le richieda per ricavarne energia elettrica, s'intende nell'ambito e alle condizioni in cui è ancora possibile tale produzione al di fuori dell'E.N.E.L. (es. Aziende elettriche municipalizzate, autoproduttori, piccoli produttori, eccetera).
Dunque è certo che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. non può aver soppresso i poteri e i diritti della Regione, né per quanto concerne la potestà di assentire subconcessioni, né per quanto concerne l'istruttoria sulle domande di concessione, poiché sia nei riguardi dell'E.N.E.L., sia nei riguardi di ogni altro utente è sempre e soltanto la Regione che, per le acque regionali, deve svolgere l'istruttoria e deve assentire le subconcessioni, sia pure col rispetto delle particolari norme di "privilegio" a favore dell'E.N.E.L., di cui sopra si è fatto cenno.
Non occorre quindi alcuna legge costituzionale che modifichi lo Statuto in quanto la legge di nazionalizzazione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale 7/3/1964 n. 13, non ha modificato in alcun modo i diritti regionali; questi devono solo essere esercitati in modo da rispettare la riserva istituita in favore dell'E.N.E.L.
Non esiste peraltro alcuna ragione storica e politica che possa giustificare la introduzione di una così arbitraria violazione del nostro ordinamento costituzionale.
Devesi invece, in obbedienza a quanto ha auspicato la Corte Costituzionale con la citata sentenza, provvedere da parte del legislatore a contemperare le esigenze nazionali e quelle regionali, mediante un provvedimento legislativo ordinario che regoli l'esercizio dei diritti statutari della Valle d'Aosta in modo che sia rispettata la riserva istituita dalla legge di nazionalizzazione a favore dell'E.N.E.L.
Tale scopo può essere raggiunto mediante l'approvazione del sotto riportato disegno di legge.
Con l'occasione, l'emananda legge potrebbe opportunamente chiarire - con apposita norma - la disciplina di annose situazioni pendenti in materia di utilizzazioni di acque pubbliche prive di attuale titolo giuridico.
Al fine di ovviare alle perdite che derivano al bilancio regionale dalle ripercussioni negative del regime di monopolio e fiscale previsto dalla legge a favore dell'E.N.E.L., appare giusto estendere con l'occasione alla Valle d'Aosta la possibilità, già prevista per il Trentino-Alto Adige, di applicare una imposta regionale sulla produzione locale di energia elettrica, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 (comma 2°) dello Statuto speciale valdostano.
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NUOVO DISEGNO DI LEGGE (ordinaria) CHE SI PROPONE IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA:
(...omissis ...)
"Art. 1
Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si applica (si osserva) il Piano di utilizzazione redatto dal Comitato Misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. La Regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente Nazionale Energia Elettrica e agli altri Enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643.
Art. 2
Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto a decorrere dalla data fissata dai precedenti atti di concessione o dalla data di inizio della effettiva utilizzazione.
Art. 3
La Regione Valle d'Aosta può istituire un'imposta, in misura non superiore a Lire 0,80 per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel territorio della Regione con utilizzazione di forze idrauliche locali.".
Montesano (P.S.U.) - Allora, dopo questo punto n. 19, questa mattina avevo accennato di avere inserito la richiesta della Commissione Affari Generali; l'avevo inserita per questioni di carattere urgente. Alla richiesta aveva dato l'assenso anche il Presidente della Giunta, per l'esame del memoriale delle controdeduzioni, controproposte circa il disegno di legge costituzionale n. 46 concernente "Modificazioni allo Statuto regionale della Valle d'Aosta, in relazione all'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica", questo memoriale è stato già esaminato dalla Commissione Affari Generali e dalla Commissione dei Lavori Pubblici.
Il Consiglio è chiamato soltanto a dare il suo parere su queste controdeduzioni elaborate dalla Giunta.
Milanesio (P.S.U.) - Come Presidente della Commissione Affari Generali e Finanze...
Montesano (P.S.U.) - La minoranza se volesse riferire a proposito, spero che abbiano ritrovato l'accordo nella Commissione.
Milanesio (P.S.U.) - Molto brevemente, perché c'è stato l'accordo unanime dei componenti la Commissione sulla necessità e opportunità di approvare questo disegno di legge così come viene presentato dalla Giunta.
Mi preme solo fare rilevare questo: che la richiesta di una trasmissione urgente, immediata, al Consiglio è stata formulata da questa Commissione, la quale ritiene appunto che esistano le condizioni per la sollecita presentazione di questa iniziativa di legge al Parlamento nazionale affinché i diritti della Valle d'Aosta in materia di Acque Pubbliche, i diritti che sono stati compressi dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica vengano ripristinati, vengano esercitati nella loro pienezza, tenuto conto evidentemente della nazionalizzazione. Non ho altro da aggiungere.
La Commissione ha espresso parere unanime senza molte altre considerazioni, sottolineando solo l'aspetto estremamente urgente di questa deliberazione e della necessità che questo si trasformi in una legge dello Stato.
Montesano (P.S.U.) - Io devo aggiungere soltanto, prima di dare la parola al Consigliere Chamonin, che credo opportuno invitare espressamente qui i Parlamentari della Valle, l'Onorevole Ollietti e il Senatore Berthet, perché sentano di persona anche questa unanimità del Consiglio regionale, per farsi poi parte attiva in sede idonea, che sarebbero il Senato e la Camera, per seguire diligentemente questo argomento.
Chamonin (R.V.) - La Commissione ai Lavori Pubblici si è riunita due volte per discutere questo argomento alla presenza anche dei Parlamentari: una prima volta con l'Onorevole Ollietti, la seconda volta con tutti e due, l'Onorevole Ollietti e il Senatore Berthet.
La Commissione era giunta a queste conclusioni: "Dopo approfondito esame della situazione attuale dell'ordinamento giuridico delle Acque Pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta, sulla scorta dell'apposito memoriale predisposto dalla Giunta, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni sulle procedure da seguire per giungere ad una positiva soluzione del problema in sede parlamentare - la Commissione tendeva quindi ad individuare il modo più idoneo, la marcia più logica -. Primo: verifica in sede locale della volontà politica dei Partiti e dei Movimenti politici sentiti in seno al Consiglio regionale in merito alla soluzione del problema in questione. Secondo: esame ed approvazione da parte del Consiglio regionale della bozza di proposta di legge ordinaria riportata in calce al sopraddetto memoriale della Giunta, e di un eventuale ordine del giorno auspicante la soluzione del problema, con preciso riferimento alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 1964, n. 13, laddove la sentenza fa quel riferimento espresso alla ricerca dei modi di arrivare alla non compressione degli interessi regionali. Terzo: verifica in sede nazionale dell'esistenza di una volontà politica in tale senso nei vari partiti, sia attraverso una delegazione regionale che tramite l'appoggio della Segreteria nazionale dei Partiti giunga ad ottenere direttamente dai Gruppi parlamentari un impegno per la soluzione del problema di cui si tratta. Quarto: azione congiunta dei due Parlamentari valdostani tendenti ad ottenere l'impegno più preciso possibile per la soluzione di detto problema da parte del nuovo Governo in sede di dichiarazioni programmatiche e di voto di fiducia".
Questo era quanto la Commissione dei Lavori Pubblici aveva deciso nelle due sedute ed era quanto io le avevo comunicato, Signor Presidente del Consiglio. A queste proposte, devo aggiungere, la Commissione era giunta unanime.
Caveri (U.V.) - Qui si parla di unanimità ed effettivamente l'unanimità esiste, e noi non abbiamo che da rallegrarci che non vi siano diversità di opinione su questo importante problema. Questo è molto positivo, e bisognerebbe che ci fosse l'unanimità e la concordia tutte le volte che si trattano problemi fondamentali della Valle d'Aosta. Speriamo che questo sia un principio, e che anche sulla questione del riparto dell'importo fra Stato e Regione, sulle altre questioni di attuazione dello Statuto, anche per queste altre questioni possa stabilirsi una unanimità.
Non aggiungo altro a quello che hanno detto i Consiglieri che mi hanno preceduto. Mi limito a dire che per noi è motivo di particolare rincrescimento constatare che il primo e il secondo comma del primo articolo sono, si può dire, identici a quelli che noi avevamo proposto il 6 giugno 1964 a quella Commissione regionale di studio che si era occupata del problema e anche in quella occasione, vale a dire il 6 giugno 1964, si era determinata l'unanimità di tutti i Consiglieri presenti in quella Commissione di studio che comprendeva, in sostanza, la Commissione Affari Generali e la Commissione Lavori Pubblici.
Infatti l'articolo attuale che ci viene proposto dice: "Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si applica (si osserva) il piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4".
Questo è il testo attuale, il testo proposto e approvato allora il 6 giugno 1964 era, si può dire, identico perché diceva: "Per l'utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta - qui si dice nel territorio della Regione Valle d'Aosta, è lo stesso, rimane valido il piano redatto dal Comitato misto - si applica il piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto di cui all'art. 8, 3° comma, dello Statuto speciale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4", quindi il testo è perfettamente identico. Poi nel secondo comma si dice: "La Regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente Nazionale Energia Elettrica e gli altri... la legge 6 dicembre 1962, n. 1643" e noi dicevamo: "La Regione subconcederà le acque di cui al precedente comma all'E.N.E.L. o agli altri Enti ... la legge 6 dicembre 1962, n. 1643".
Noi Consiglieri dell'Union Valdôtaine approviamo anche l'articolo 2 e l'articolo 3 che sono stati aggiunti, quindi io per il momento non avrei altro da dire.
Dolchi (P.C.I.) - Avevo già posto il problema in Commissione Finanze e mi era stato detto che la decisione spettava al Consiglio. Penso che sia una decisione abbastanza importante, perché su un problema così delicato e fondamentale della Valle d'Aosta, l'unanimità che va a formarsi potrebbe effettivamente, su questo argomento, essere di aiuto alla soluzione del problema.
Vorrei sapere e vorrei esporre all'attenzione del Consiglio se ci accingiamo ad avvalerci del disposto dell'articolo 21 della Costituzione o se il nostro voto sul testo di legge proposto dall'allegato è solamente una manifestazione di unanimità su un testo che poi dovrà essere fatto proprio dai Parlamentari o da un Parlamentare.
Personalmente, proprio per l'importanza dell'argomento e per l'unanimità che esso può raccogliere, propenderei per la prima soluzione, quindi di avvalerci dell'articolo 21 della Costituzione che dice fra l'altro: "Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative regolamentari attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi... fare proposte di legge alle Camere".
Io penso che il testo di legge, i tre articoli che sono stati proposti dalla Giunta possono diventare proposta di legge nazionale di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e nulla vieta, penso, che poi i Parlamentari della Valle d'Aosta o qualsiasi altro Parlamentare, possa farla propria e presentare analogo testo come iniziativa parlamentare. Propenderei proprio per questa soluzione per dare maggior forza all'iniziativa che i vari gruppi della Camera e del Senato dovranno assumere anche in considerazione degli impegni che sono stati presi nella Commissione Affari Generali e Finanze, impegni per i quali ogni partito in Aosta si è assunto l'obbligo di prendere contatti con i propri Parlamentari alla Camera e al Senato per esprimere questa volontà unanime del Consiglio regionale di vedere al più presto risolto questo problema.
Il fatto che vi sia una legge votata, una proposta di legge nazionale votata all'unanimità dal Consiglio regionale, secondo me è una manifestazione della quale i Deputati e i Senatori dovranno tenere conto, che per nulla possa sminuire l'autorità e la rappresentanza dei Parlamentari i quali, a loro volta, analogo testo di legge potrebbero presentare, o facendo proprio quello votato dal Consiglio regionale.
Manganoni (P.C.I.) - Come ha già detto il nostro Presidente della Commissione Chamonin, nella nostra Commissione era stato suggerito di inviare a Roma una delegazione nominata dal Consiglio per impegnare i rispettivi Gruppi parlamentari.
Ora, che venga approvata la proposta di Dolchi, che sia quindi una proposta di legge da parte della Regione, non toglie nulla alla proposta della nostra Commissione.
Vi è solo un fatto: che la trasmissione un po' burocratica, cioè trasmettere questo progetto di legge non da parte del Consiglio, ma da parte dei rispettivi Partiti di Aosta ai rispettivi Partiti di Roma, la questione può avere un carattere piuttosto burocratico, nel senso che si dice qui, come si dice d'abitudine se invece vi sono i rappresentanti dei vari Partiti nominati dal Consiglio che vanno personalmente ad impegnare i Gruppi parlamentari naturalmente i Partiti a Roma, può avere un altro valore. Pertanto io, ribadendo quanto ha già detto Chamonin, proporrei questo al Consiglio che non è una proposta mia, ma è una proposta fatta dalla Commissione.
Bionaz (D.C.) - Io vorrei porre l'attenzione del Consiglio su questi fatti nuovi. Già vi ho letto la lettere del 22 aprile 1968, dove il Ministro delle Finanze invita la Presidenza del Consiglio - Ufficio Regioni, per cui rileggo questa frase: "Pertanto si prega l'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui la presente è diretta per conoscenza, già investito della questione in varie occasioni da parte del Ministro ai Lavori Pubblici, di voler fare conoscere il proprio parere al riguardo dichiarandosi fin d'ora che questo Ministero è sempre a disposizione per ogni utile... di poter far pervenire, come suggerito anche dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza del 24 febbraio/ 7 marzo 1964, ad una giusta ed ordinata disciplina di tutta la complessa materia". Questo consiglio, che è espresso dal Ministro competente, viene ribadito nella lettera del 13 novembre, la quale ci dice: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Regioni, cui la presente è diretta per conoscenza, vorrà intanto compiacersi di esaminare la possibilità di una soluzione dell'intero problema concernente le derivazioni di acque che insistono nella Regione della Valle d'Aosta, come già fatto presente con il foglio del 22 aprile 1968, n. 50959".
Alla luce di questi documenti, appare chiaro che si potrebbe anche arrivare a fare proporre questa legge al Governo. Perché qui è un membro del Governo che lo propone alla Presidenza del Consiglio, nel qual caso evidentemente la cosa avrebbe un iter molto più spedito. Io direi che prima di tutto dobbiamo espletare questo tentativo, è un accenno a questo, ultimamente mi è stato fatto dal Capo dell'Ufficio Regioni che dice "dobbiamo vedere la questione delle acque perché il Ministero s'interessa e vuole definire la questione". Definendo la questione in questo modo, indubbiamente le difficoltà sarebbero enormemente attenuate e noi avremmo la possibilità di avere un iter molto più spedito per questa legge.
Io faccio questa proposta e penso che sia utile per tutti; nulla impedisce, nel caso ci siano delle lungaggini o la questione non dovesse porsi su un binario... diciamo di celerità, di adottare poi delle soluzioni di ripiego.
Io, però, alla luce di questi documenti - diremo di questi inviti, che sono chiari e perentori -, direi che la questione dovrebbe essere innanzitutto vista dal Governo, che dovrebbe farla sua questa legge, visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve esaminare il problema per quanto riguarda tutta l'intera materia delle acque.
Caveri (U.V.) - Abbiamo constatato in un primo tempo l'unanimità del Consiglio sul problema, adesso si tratta di trovare le vie per giungere ad un risultato pratico. Qui abbiamo sentito suggerire diverse vie.
Qualcuno ha detto che i Parlamentari della Valle avrebbero potuto presentare questa proposta di legge come una loro proposta di legge. Penso che in quel caso bisogna che uno dei due presenzi ad uno dei rami del Parlamento, perché non credo che si possa presentare ai due rami del Parlamento la stessa legge o per lo meno questo fatto, anche se fosse possibile potrebbe però essere inopportuno e ritardare l'iter poi di questa proposta di legge.
Altri hanno proposto che questo Consiglio approvi questo testo in tre articoli come una proposta di legge del Consiglio e ciò in base all'articolo 121 della Costituzione della Repubblica. La citazione dell'articolo 121 della Costituzione della Repubblica è esattissima, perché certamente il Consiglio regionale ha la facoltà di presentare al Parlamento delle proposte di legge. Il Presidente della Giunta ha accennato alla possibilità che il Governo centrale faccia proprio questo testo di legge. A me sembra che la proposta, la via indicata di un'approvazione da parte del Consiglio regionale di questo testo come proposta di legge del Consiglio regionale votata dal Consiglio regionale, l'ipotesi che i Parlamentari d'accordo tra di loro presentino a uno dei rami del Parlamento questa proposta di legge e l'altra ipotesi - l'ultima fatta -, quella che eventualmente questo testo possa trasformarsi in una proposta di legge del Governo, queste tre vie non sono affatto delle vie che si escludono, poiché tutto è possibile. È possibile riunire queste tre ipotesi, queste tre proposte in una sola, e cioè per intanto il Consiglio regionale potrebbe votare questa proposta di legge in tre articoli e poi i Parlamentari dovrebbero, mi pare, tenersi in contatto con la Giunta regionale, e attraverso le dovute trattative diplomatiche vedere se ci sono delle chances che il Governo presenti come propria questa proposta di legge, già votata dal Consiglio regionale e, nel caso che questo non sia possibile, presentare questa proposta di legge.
Quindi una via non esclude affatto l'altra, se il Governo facesse propria una proposta del genere noi saremmo i primi a rallegrarci e ad approvare una volta tanto l'operato del Governo centrale. Però a me sembra che queste tre vie non si escludono, ma la prima via che debba essere seguita, perché è opportuno che sia seguita, è un'approvazione di una proposta di legge da parte del Consiglio poiché abbiamo sentito un momento fa da un Presidente di una Commissione dire "noi ci siamo preoccupati". Adesso non vorrei travisare il pensiero di quel Consigliere, ma ci siamo preoccupati della via da compiersi, dopo aver constatato all'unanimità della nostra Commissione e allora abbiamo pensato che è necessaria una verifica in sede locale e che era necessaria una verifica in campo nazionale dei Partiti. Benissimo.
Allora la prima cosa da fare perché vi sia questa verifica sul piano regionale qual è? Che il Consiglio regionale, dopo aver discusso brevemente ed essersi trovato d'accordo su questa proposta di legge, senz'altro l'approvi ufficialmente come proposta di legge e poi affideremo il compito. Il Consiglio affiderà il compito al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio e ai Parlamentari che fortunatamente sono qui presenti e costoro, queste Autorità regionali e parlamentari, faranno poi i patti diplomatici voluti per vedere quale altro iter debba percorrere questa proposta di legge per arrivare in porto. Io però insisto, nel senso che sembra che la prima cosa da farsi sia di approvare questa proposta di legge come una vera e propria proposta di legge che il Consiglio fa sua e che sottopone al Parlamento, lasciando poi... diciamo una specie di "delega in bianco" al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio e ai Parlamentari di perfezionare tutto ciò con quel lavorio diplomatico che bisogna sempre fare in questi casi, per vedere qual è il miglior sistema per arrivare in porto.
Bionaz (D.C.) - È evidente che il Consiglio sa quali sono queste proposte, e che il Consiglio le approva, questo è chiaro, però non vorrei che se il Consiglio mandasse avanti questa sua proposta come sua, evidentemente ci fosse qualche disarticolazione con il Governo che la potrebbe fare direttamente.
Non ho niente in contrario che il Consiglio la approvi, anzi è chiaro che bisogna che l'approvi, perché tutte le Commissioni si sono pronunciate a favore all'unanimità, però direi che la via da seguire sarebbe quella proprio di investire il Governo della questione. Ciò non impedisce, nel caso che una certa via non possa sortire un buon effetto, che si seguano quelle altre che saranno ritenute opportune.
Il Consiglio è d'accordo su questa proposta di legge, quindi mandiamola avanti e pensiamo e facciamo di tutto affinché il Governo la faccia sua.
Visto che ci sono degli inviti in questo senso, proprio dai Ministeri al Governo, la cosa potrebbe essere molto più spedita, come del resto ha detto lei. Io propenderei per questa strada da seguire.
Andrione (U.V.) - Vorrei fare semplicemente una proposta molto lapalissiana, questa: noi adesso approviamo questa proposta di iniziativa legislativa da sottoporre al Parlamento e per quella delega di cui parlava l'Avvocato Caveri, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e i Parlamentari decidono qual è il momento migliore per presentarla. Dopo aver fatto quel lavorio diplomatico a cui si è accennato, non è detto che questa proposta debba essere presentata a Roma domani. Lei svolge quel suo lavoro, i Parlamentari, il Presidente del Consiglio fanno il lavoro che loro credono e, nel momento in cui diventa urgente, utile di presentare questa proposta di legge, noi l'abbiamo votata all'unanimità e la si presenta. Mi sembra che non ci sia incompatibilità per quello che propone lei e quello che proponeva l'Avvocato Caveri.
Bionaz (D.C.) - In questo caso - scusi, Andrione - il Consiglio approva e poi noi ci facciamo parte diligente per fare tutto il resto.
Montesano (P.S.U.) - Io ho invitato i Parlamentari, e il Senatore Berthet mi chiede se può dire la sua parola a questo riguardo. Io non sarei contrario personalmente, ma è deciso che il Consiglio sia d'accordo su questo argomento che è un argomento su cui i Parlamentari hanno un mandato e che il Senatore Berthet possa intervenire. Adesso la parola me l'ha chiesta il Senatore Berthet.
Berthet (Senatore) - Siccome l'altra volta non mi era stata data, mi è stata negata la parola, ho detto che qui non si può più parlare e allora io non vengo neanche più in Consiglio. Ad ogni modo, siccome siamo entrati in argomento e questo argomento è pervenuto in Consiglio, io dico: come, e perché? Qui bisognerebbe fare un po' la cronistoria.
Montesano (P.S.U.) - No, no, Senatore Berthet, su quella roba lì bisogna che lei ci dica qui se è possibile, non la storia.
Berthet (Senatore) - Io non polemizzo mica se nessuno fino adesso ha polemizzato con me, io voglio soltanto fare presente: perché questo argomento è pervenuto in Consiglio? Perché al Senato era stata presentata una legge, vero, costituzionale, da parte del Gruppo dei Missini, relativo alla modifica degli articoli 7 e 8 dello Statuto. Ora io ho avvisato immediatamente mandando gli atti a lei, Presidente, al Presidente della Giunta e al collega Ollietti. Sono state esaminate da parte della Giunta, è stato preparato questo memoriale che io ho consegnato già al Senato, alle Commissioni che stanno appunto esaminando perché competenti di questo argomento, è la Prima Commissione Affari Costituzionali.
Soltanto la Prima Commissione l'ha trasmessa alla Quinta Commissione Finanze per avere appunto il parere e in questo momento questo disegno di legge sta proprio alla Quinta Commissione, fermato lì, bloccato perché io sono intervenuto e ho fatto presente qual era la situazione delle acque in Valle d'Aosta, ho distribuito questo memoriale preparato dalla Giunta a questi vari membri della Commissione. Adesso non c'è, diciamo c'è vacanza e quindi il problema è rimasto lì, ma si capisce che prima di andare a spingere di riportare la questione e di andare a discutere, io sono contento di avere il parere del Consiglio proprio per sapere che cosa dobbiamo fare.
Con la Presidenza del Gruppo io ho già presentato questo come un progetto di legge mio personale, fatto in accordo con la Giunta, quindi la questione adesso è in questi termini. Se però il Consiglio vuol farlo suo, lo faccia suo, se poi la Presidenza della Giunta lo vuol passare al Governo lo faccia pure, purché si raggiunga lo scopo di risolvere il problema.
Qui non c'è mica da farsi dei meriti particolari, o gli uni o gli altri ancora, dobbiamo risolvere questo problema e lo risolveremo, si capisce. Bisogna trovare e scegliere il metodo, però, dal quale si possa raggiungere lo scopo, affinché non sia un metodo che vada in contrasto con un altro. Se si decide che è il Parlamentare che deve farsi promotore di questo va bene, se invece si tratta della Giunta che vuol farla approvare come Governo, va benissimo anche.
Noi ci interesseremo presso il Governo, anche adesso nel voto di fiducia noi insisteremo su questo problema. Abbiamo già chiesto di poter conferire sia l'Onorevole Ollietti che il sottoscritto, di essere ricevuti dal Presidente del nuovo Consiglio Rumor; abbiamo da sottoporgli i vari problemi della Valle d'Aosta sperando di poter ottenere, come avevamo ottenuto dal Ministro dal Presidente Leone, questa soluzione per i problemi della Valle d'Aosta, che da troppo tempo oramai sono sul tappeto.
Ollietti (Deputato) - Io non avrei molto altro da aggiungere a quanto ho già dichiarato in questa sede, a quanto è stato discusso in sede delle Commissioni dei Lavori Pubblici e della Commissione Affari Generali, le cui risultanze sono state lette dal Consigliere Chamonin. Io prendo atto con piacere dell'unanimità di questo Consiglio su un problema di somma importanza per la Valle d'Aosta, sia che lo si consideri sotto un profilo politico che sotto quello economico. Prendo atto, perché questo è anche un significato di ordine morale e altrettanto prendo atto che la Giunta si è mossa bene, si è mossa tempestivamente con l'invio a Roma di un memoriale che, con la dovuta serenità e obiettività, riassume e compendia la realtà delle acque della Valle d'Aosta, le esigenze e i diritti della Valle d'Aosta sulle acque, anche alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale.
Per quanto ci concerne, seguiremo il problema a fondo a seconda delle decisioni, e su questo concordo con la soluzione proposta del Consigliere Andrione, che il Consiglio lo voti pure.
A mio avviso questo progetto di legge è l'unanimità del Consiglio, a un certo momento è quella stessa unanimità ed è quella stessa risposta che ci ha valso la conquista dello Statuto regionale. Questa stessa risposta oggi noi dobbiamo dare unanimemente per la salvaguardia di questo nostro Statuto regionale.
Io quindi concordo con la votazione da parte del Consiglio, con l'esame insieme alla Giunta e col Signor Presidente per la soluzione migliore, che dovrà essere scelta ai fini della soluzione di questo problema, soluzione che spero sia positiva, che si realizzerà in una vittoria dell'autonomia nei confronti del tentativo reazionario che è stato portato avanti in sede del Senato e tendente a infierire un colpo pesante ad una parte fondamentale del nostro Statuto regionale.
Bionaz (D.C.) - Vorrei solo aggiungere due parole a quello che è stato detto. Tutto quello che è stato fatto non guasta nulla e che le Commissioni abbiano già questo memoriale, che allora sembrava urgente in quanto era in vista la discussione di quel progetto di legge presentato dal Gruppo Missino, non guasta niente. Noi abbiamo qualche elemento nuovo che ci consente di sperare in una via più spedita, semplicemente questo.
Del resto, noi abbiamo bisogno dei due Parlamentari, i quali, essendo sul posto ed avendo anche questa specifica qualità di tutelare gli interessi legislativi in sede nazionale, interessi legislativi della Valle d'Aosta, indubbiamente ci daranno certamente una mano per poter mandare avanti questo anche in sede di rivendicazione, come si fa sempre al momento del voto del nuovo Governo che dovrà venire in un certo momento. Perciò io penso che il Consiglio, che è stato unanime nelle proposte, approvi questo disegno di legge, e noi faremo, insieme con i Parlamentari, tutto il nostro possibile per poter cercare la via più spedita, che indubbiamente è quella della presentazione da parte del Governo.
Montesano (P.S.U.) - Altri interventi? Allora si può arrivare alla conclusione di mettere ai voti il disegno di legge e poi, così come io ho compreso dagli interventi dei diversi oratori, dare mandato al Presidente della Giunta e, se è necessario, al Presidente del Consiglio per l'iter che dovrebbe fare di una data via per il seguito delle iniziative da prendere da parte del Consiglio e della Giunta, con i Parlamentari naturalmente.
Prendo occasione per ringraziare a nome di tutti i Consiglieri i Parlamentari, il Senatore Berthet e l'Onorevole Ollietti. Da parte mia ringrazio tutti i Gruppi, tutti i Consiglieri che hanno dimostrato in questa occasione una naturale, spontanea unanimità di fronte a un problema che investe - come ha detto l'Onorevole Ollietti - un aspetto politico e un aspetto sostanziale economico per la Valle d'Aosta.
Passiamo ora alla votazione articolo per articolo.
Articolo 1. Qui desidero soltanto fare una rettifica dove è scritto "si applica (si osserva)" consigliano di mettere "si osserva". Chi approva l'articolo 1 alzi la mano.
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articoli 2 e 3. Stesso risultato.
Si passa alla votazione a scrutinio segreto. Qui leggo al Consiglio una lettera lasciatami dal Consigliere Pedrini: "Egregio Signor Presidente, il sottoscritto Consigliere Ennio Pedrini, per motivi di salute non può ulteriormente fermarsi, fermo restando la posizione del Partito Liberale Italiano sul problema delle acque pubbliche è nota ormai da tempo. La ossequio". Quindi implicitamente approva il nostro operato, perché non lo dice, ma in ogni modo lo fa capire. Segretario Manganone, io la pregherei di controllare che ci siano tre scrutatori ...(voce)... e va bene, se il Consiglio non ha niente da dire, dovrei controllarlo io, ma mi sono distratto.
Risultato della votazione a scrutinio segreto:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità la sottoriportata proposta di legge ordinaria dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE ORDINARIA DELLO STATO
Legge ............................................ n. ...... : NORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
(Omissis)
Art. 1
Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si osserva il Piano di utilizzazione redatto dal Comitato Misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
La Regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente Nazionale Energia Elettrica e agli altri Enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643.
Art. 2
Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto a decorrere dalla data fissata dai precedenti atti di concessione o dalla data di inizio della effettiva utilizzazione.
Art. 3
La Regione Valle d'Aosta può istituire un'imposta, in misura non superiore a lire 0,80 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel territorio della Regione con utilizzazione di forze idrauliche locali.
(Omissis)