Objet du Conseil n. 74 du 17 mars 1969 - Verbale

OGGETTO N. 74/69 - Legge regionale recante: "Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale ostetrico ed ausiliario dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta".

Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale ostetrico ed ausiliario dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 12 marzo 1969:

In relazione alla accertata necessità dei servizi ostetrici e ausiliari dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, ed ai fini della prevista attuazione della settimana lavorativa di cinque giorni per il personale ausiliario del predetto Istituto occorre apportare modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli delle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto stesso.

Si propongono, pertanto, le seguenti modificazioni alle norme di cui si tratta:

1°) - Stabilire che il 3° comma dell'articolo 125 della legge regionale 10.11.1966 n. 13 (Il personale sanitario, ostetrico, infermieristico e ausiliario addetto all'Istituto Regionale Materno e Infantile osserverà l'orario di servizio stabilito, in campo nazionale, per le corrispondenti categorie di personale ospedaliero) cessi di avere applicazione nei confronti del personale ausiliario addetto all'Istituto.

2°) - Modificare il 2° comma dell'articolo 47 della legge regionale 11.3.1968 n. 7 (L'assegnazione e destinazione del personale ausiliario ai vari servizi e turni, con indicazione della giornata di riposo settimanale, sono disposte settimanalmente mediante tabelle di servizio, firmate dal Direttore Sanitario e dal Primo Ragioniere) nel seguente nuovo testo: "L'assegnazione e destinazione del personale ausiliario ai vari servizi e turni, con l'indicazione delle giornate di riposo, sono disposte settimanalmente mediante tabelle di servizio firmate dal Direttore Sanitario e dal Primo Ragioniere".

3°) - Sostituire nel nuovo testo risultante dall'articolo 4 del disegno di legge regionale in esame il sottoriportato articolo 48 della legge regionale 11.3.1968 n. 7 che prevede quanto segue:

"Al personale ausiliario, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi spetta un congedo ordinario annuale di giorni 40.

Al personale ausiliario compete, inoltre, il riposo nelle festività infrasettimanali.

Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, sarà corrisposto al personale un compenso per lavoro straordinario.

Per motivi di servizio può essere rinviato il congedo ordinario annuale; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il 1° semestre dell'anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

Il riposo settimanale può essere rinviato per eccezionali esigenze di servizio; anche in questo caso il personale ha diritto al cumulo della giornata di riposo non fruito possibilmente fra il quinto e il quindicesimo giorno dalla data.

Durante i riposi settimanali nonché durante il congedo ordinario annuale, il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale né la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti".

4°) - Modificare il numero dei posti della pianta organica dei Servizi Ausiliari dell'Istituto aumentando da 50 a 60 il numero dei posti di inservienti e da 2 a 3 i posti di inservienti custodi.

5°) - Ridimensionare ridurre il periodo di congedo annuale ordinario dagli attuali 40 giorni a giorni 26 lavorativi come per il rimanente personale dell'Amministrazione Regionale.

6°) - Estendere anche al personale ostetrico, designato ad espletare il proprio servizio in ore notturne, una speciale indennità di servizio notturno nella misura di £. 1.500 lorde per ogni turno, in analogia a quanto previsto dall'articolo 75 della legge regionale 11.3.1968 n. 7 che prevede per il personale ausiliario, per i motivi di cui sopra, una speciale indennità; fissata in lire 1.000 lorde per ogni turno. A ciò si provvede con l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

7°) - Istituire l'articolo 6 del disegno di legge riguardante norme transitorie per i concorsi interni da espletare per la copertura di posti di ostetrica vacanti presso l'Istituto, secondo le modalità previste da analoghe norme di legge già emanate per il personale sanitario degli Istituti ospedalieri.

Al finanziamento della maggiore spesa annua, prevista in circa Lire 20.000.000, derivante dalla applicazione delle nuove norme si provvede mediante prelievo dall'apposito fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Allegato E al bilancio), come risulta al 2° comma dell'articolo 7 del disegno di legge.

La copertura della predetta spesa annua risulta, pertanto, assicurata anche per i successivi anni finanziari.

In merito all'allegato disegno di legge hanno espresso parere favorevole le competenti Commissioni Consiliari Permanenti di Studio per la Sanità e per gli Affari Generali e Finanze, proponendo per il disegno di legge stesso la dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 8.

Identico parere è stato espresso dalla Commissione Consultiva Paritetica, la quale ha suggerito di fissare al 30 dicembre 1969 il termine ultimo per l'espletamento del concorso previsto dall'articolo 6.

Quanto sopra premesso, si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale il disegno di legge di cui si tratta.

(segue allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale MAPPELLI.

Intervengono i Consiglieri POLLICINI, MANGANONI, DOLCHI, MILANESIO, GERMANO e LUSTRISSY.

Risponde l'Assessore alle finanze BORDON.

Sugli articoli interviene il Consigliere MILANESIO.

Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che gli otto articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con otto separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Milanesio, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno:

- Voti favorevoli: diciassette;

- Voti contrari: quattordici.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale ostetrico e ausiliario dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta:

Disegno di legge regionale n. 5

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................. n. ... : MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALLE VIGENTI NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE OSTETRICO ED AUSILIARIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE, DI AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La norma del comma 3° dell'articolo 125 della legge regionale 28.7.1956 n. 3, - modificato con l'articolo 1 della legge 10.11.1966 n. 13, concernente modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico, del personale della Regione, - cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale ausiliario addetto all'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta.

ART. 2

L'articolo 32 della legge regionale 11.3.1968 n. 7, concernente norme sull'ordinamento dei servizi dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto all'Istituto stesso, è completato mediante l'aggiunta del seguente terzo comma: "Al personale ostetrico designato ad espletare il proprio servizio in ore notturne spetta una speciale indennità di servizio notturno, fissata in lire 1.500 lorde per ogni turno".

ART. 3

Il 2° comma dell'articolo 47 della legge regionale 11.3.1968 n. 7, è modificato come segue:

"L'assegnazione e destinazione del personale ausiliario ai vari servizi e turni, con l'indicazione delle giornate di riposo, sono disposte settimanalmente mediante tabelle di servizio firmate dal Direttore Sanitario e dal Primo Ragioniere".

ART. 4

L'articolo 48 della legge regionale 11.3.1968 n. 7 è modificato come segue:

"Al personale ausiliario, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di giorni ventisei.

Non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi.

Per motivi di servizio può essere rinviato il congedo ordinario annuale; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro.

Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale, né la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti.

Al personale ausiliario è concesso il riposo nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti, nonché nei giorni festivi consuetudinari locali. Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Al personale che, per esigenze di servizio, non possa fruire del turno di riposo compensativo sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

Allorquando le festività infrasettimanali cadano di sabato o di domenica non compete al personale alcun compenso né diritto a riposo compensativo, oltre alle due giornate previste.

Il personale ausiliario che debba prestare servizio, per esigenze di lavoro, nelle giornate di sabato e di domenica, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruire negli altri giorni della settimana.

I riposi settimanali possono essere rinviati per eccezionali esigenze di servizio; anche in questo caso il personale ha diritto al cumulo delle giornate di riposo non fruite possibilmente fra il 5° e il 15° giorno dalla data del rinvio.

Durante i riposi settimanali e durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio, con diritto agli assegni interi".

ART. 5

Il numero dei posti di inserviente e di inserviente-custode previsti dalla pianta organica dei servizi e del personale dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, di cui all'allegato A alla legge regionale 11.3.1968 n.7, è modificato come segue:

a) Inserviente - posti di ruolo n° sessanta.

b) Inserviente-custode - posti di ruolo n° tre.

ART. 6

Il personale ostetrico non di ruolo dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta avente almeno cinque anni di servizio continuativo ed in possesso del prescritto titolo di studio potrà essere nominato a ruolo a posti di ostetrica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso interno per titoli ed esami, da espletare entro il 30 giugno 1970, secondo le modalità previste dalle norme del R.D. 30.9.1938 n. 1631 e successive modificazioni e con la elevazione di anni cinque del normale limite massimo di età.

ART. 7

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, prevista in annue Lire 20.000.000, sarà imputata sul capitolo 686 ("Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell'Istituto") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1969 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire 210.000.000 a lire 230.000.000.

Per l'anno finanziario 1969, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 686 ("Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell'Istituto") del bilancio di previsione della Regione da Lire 210.000.000 a Lire 230.000.000 mediante prelievo della somma di lire venti milioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" Allegato E).

ART. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì