Objet du Conseil n. 108 du 28 avril 1969 - Verbale
OGGETTO N. 108/69 - Legge regionale concernente: "Concessione di contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi".
L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la concessione di contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi, disegno di legge regionale trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposite relazioni, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 31 marzo 1969:
In considerazione di quanto comunicato con lettera n. 5032 del 4.1.1969 della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, trasmessa in copia dalla Presidenza del Consiglio Regionale con lettera n. 462 dell'8.1.1969, si fa presente quanto segue:
Il disegno di legge regionale indicato in oggetto è stato opportunamente modificato conformemente a quanto disposto nei punti 1 e 2 della citata lettera della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta.
Per quanto riguarda, invece, la questione dell'invio del disegno di legge agli Organi comunitari della C.E.E., si osserva quanto segue:
Con il provvedimento legislativo regionale si intende regolare localmente una particolare forma di miglioramento fondiario che assume per la Regione e per gli indirizzi produttivi dell'agricoltura locale una grande importanza. Tale forma di miglioramento è compresa nell'ampio gruppo dei miglioramenti fondiari in genere, largamente regolato dalla legislazione dello Stato e particolarmente dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, dalla legge 2 giugno 1961 n. 454, dagli articoli 16 e 18 della legge 27 ottobre 1966 n. 910.
Con il disegno di legge di cui si tratta si intende soltanto regolare tale specifico aspetto dell'ampio gruppo dei miglioramenti fondiari, precisarne meglio l'applicazione, rendendola più aderente alle necessità locali.
Il disegno di legge è quindi inquadrato e ancorato alla citata legislazione generale dello Stato sulla quale si ritiene sia già stato espresso il parere favorevole dagli Organi della C.E.E.
Si aggiunge ancora che si tratta di un provvedimento avente interesse e significato essenzialmente tecnici.
Si tratta, infatti, soltanto di indirizzare gli agricoltori ad effettuare scelte più razionali, economicamente convenienti, capaci di utilizzare a proprio profitto le risorse naturali offerte dall'ambiente montano nel campo del trasporto del latte.
Gli incentivi previsti dal provvedimento legislativo non innovano nulla ma si sostituiscono semplicemente, ove possibile, a quelli già in atto per favorire lo sviluppo degli ordinari mezzi di comunicazione in montagna (mulattiere, strade interpoderali, teleferiche).
Per il suo carattere eminentemente tecnico delle norme riguardanti un intervento sostitutivo di altri incentivi, già regolati da vigenti leggi statali, il provvedimento non può in alcun modo influire sugli scambi tra gli Stati membri della C.E.E., né modificare la concorrenza fra gli Stati stessi, così come indicato nel punto 1) dell'articolo 92 del trattato di Roma.
Si ritiene, quindi, che il disegno di legge sia compatibile con le norme del Mercato Comune indicate nel punto 3) e nella lettera c) del già citato art. 92, in quanto destinato a favorire lo sviluppo economico in una Regione in cui il tenore di vita delle popolazioni agricole montane è notoriamente basso.
In considerazione delle argomentazioni sopra addotte, si ritiene che il provvedimento non ricada fra quelli che devono essere sottoposti al preventivo esame degli Organi della C.E.E.
Per quanto riguarda gli scopi del provvedimento legislativo in esame, si fa riferimento alla relazione già allegata all'oggetto n. 22 dell'adunanza consiliare in data 27 novembre 1968, di cui si unisce copia.
Si fa presente che in merito al disegno di legge di cui si tratta le Commissioni consiliari permanenti per l'Agricoltura e per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica. hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute in data 7 marzo e 20 marzo 1969.
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Con provvedimento deliberativo n. 145 in data 5 ottobre 1968, il Consiglio Regionale stabiliva di autorizzare la concessione di contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi.
In merito a tale provvedimento deliberativo la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha espresso l'avviso che, trattandosi non di atto di mera esecuzione, ma di provvidenze integrative della legge dello Stato 27 ottobre 1966 n. 910, la materia dovrebbe essere disciplinata con provvedimento legislativo regionale, a norma dello Statuto speciale valdostano, anziché con provvedimento amministrativo (deliberazione).
Aderendo al suesposto parere l'Assessorato all'Agricoltura ha predisposto l'allegato disegno di legge regionale, in merito al quale si fa presente quanto segue.
Nel quadro dell'azione da tempo intrapresa dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, tendente a promuovere iniziative volte all'organizzazione, all'ammodernamento e al miglioramento dell'industria casearia nella Regione, è emersa la necessità di favorire, fra l'altro, anche un rapido economico e razionale trasporto del latte dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione del latte in prodotti caseari.
Il problema è particolarmente importante e sentito negli alpeggi e nei mayens ed è strettamente legato alla necessità, sempre più impellente, di riunire e trasformare la produzione di latte di più alpeggi o di latterie turnarie in Caseifici modernamente attrezzati e gestiti in forma cooperativa da Organizzazioni dei produttori.
Avuto riguardo alle caratteristiche ambientali, alle modalità di produzione del latte, alle vie di comunicazione esistenti, alle ubicazioni degli alpeggi e dei mayens, l'installazione di lattodotti che colleghino i luoghi di produzione del latte con quelli di raccolta e di trasformazione si è rivelato, oltreché di facile applicazione, anche economico, razionale e giustificato sotto il profilo tecnico e sotto quello della convenienza economica.
Quanto sopra, naturalmente, a condizione che siano posti in atto tutti quegli accorgimenti di carattere tecnico e igienico indispensabili ad assicurare la raccolta del latte nelle migliori condizioni igieniche e di flora batterica, per la trasformazione in prodotti caseari.
D'altra parte, l'esperienza ormai acquisita in materia in alcune Regioni italiane e straniere, è tale da fornire sufficienti elementi per assicurare installazioni rispondenti ai sopramenzionati scopi ed alle esigenze locali.
Per questi motivi e ritenuto che vi siano le premesse per l'attuazione delle iniziative di cui si tratta, si sottopone, con il parere favorevole della Commissione consiliare dell'Agricoltura, all'esame del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale, da approvare previa revoca del provvedimento deliberativo consiliare n. 145 in data 5 ottobre 1968.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale)
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ................... 1968 N. ...: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LATTODOTTI E DI IMPIANTI ANNESSI.
Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a favorire, mediante la concessione di contributi nelle spese ritenute ammissibili, la costruzione di lattodotti e dei relativi impianti annessi, al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e di latterie turnarie o cooperative, destinati a facilitare un razionale e igienico trasporto del latte, dalle località di produzione ai luoghi di trasformazione.
Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di Imprese agricole o titolari di Associazioni indicate al precedente comma.
Art. 2
Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge debbono essere inclusi nel piano della programmazione economica regionale quali provvidenze che si inseriscono nella serie di provvedimenti previsti per il settore lattiero-caseario dal "Piano della Programmazione".
Per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni di agricoltori non regolarmente costituite con atto pubblico, dovranno presentare idonea scrittura privata autenticata recante impegni precisi per l'utilizzazione delle opere eseguite in comune.
Art. 3
Per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 1, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi nelle seguenti misure:
a) 60% dell'importo della spesa ammessa per la costruzione e l'installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi, al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;
b) 75% dell'importo della spesa ammessa quando i lattodotti siano destinati al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie o cooperative e confluiscano in una unica stazione di arrivo.
Art. 4
Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, le opere devono essere rispondenti agli scopi che si intende raggiungere, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica.
I lattodotti debbono essere atti ad assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto e ricevimento del latte avvengano con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche e di integrità della composizione fisico-chimica del latte.
Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle opere e agli impianti accessori strettamente connessi ai lattodotti e atti ad assicurarne la loro perfetta funzionabilità, quali: telefono fra le stazioni di partenza e di arrivo del latte; opere di preparazione e attrezzature per l'allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione acqua, refrigerazione del latte, riscaldamento acqua, vasche di sosta del latte, ecc.).
Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto di materiali di uso corrente e le spese di manutenzione e di riparazione dell'impianto.
Art. 5
I contributi previsti dall'articolo 3 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o da altri provvedimenti dello Stato, del Mercato Comune Europeo e da altri Enti Pubblici.
I contributi eventualmente concessi a' sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione od a conguaglio dei contributi previsti dalla presente legge.
È autorizzata l'integrazione con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente legge, dei contributi previsti dalle leggi 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e dalle leggi a favore della montagna.
Art. 6
La concessione e la liquidazione dei contributi saranno deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste.
All'Assessorato stesso è demandata la determinazione delle spese ammissibili a contributo, il collaudo delle opere e il giudizio in merito alla rispondenza tecnico-economica-igienica delle opere alle finalità indicate all'articolo 4.
Contro i provvedimenti e le proposte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso - entro trenta giorni dalla data di comunicazione - alla Giunta Regionale che decide con provvedimenti definitivi.
Art. 7
Le spese derivanti dagli interventi finanziari di cui alla presente legge, previste ed autorizzate in annue Lire 30.000.000 saranno finanziate sul sottoindicato nuovo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1969 e, per gli anni successivi con stanziamento annuo di Lire 30.000.000.
Per il finanziamento delle spese annue di cui al precedente comma sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969:
a) lo stanziamento annuo del capitolo 367 della parte spesa del bilancio è ridotto da Lire 60.000.000 a Lire 30.000.000;
b) è istituito il seguente nuovo capitolo della parte spesa (categoria III - Trasferimenti - Servizi agrari e zootecnici) "capitolo 371" "Contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi", con lo stanziamento annuo di Lire 30.000.000.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Intervengono il Consigliere TONINO, l'Assessore MAQUIGNAZ e il Consigliere MANGANONI.
Sugli articoli interviene l'Assessore MAQUIGNAZ che propone un emendamento all'articolo 7.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che gli otto articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni, per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori CHABOD, CRETIER e MILANESIO, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, riguardante la concessione di contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi:
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Disegno di legge regionale n. 6
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ......................... 1968 N. ............: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE. DI LATTODOTTI E DI IMPIANTI ANNESSI.
Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a favorire, mediante la concessione di contributi nelle spese ritenute ammissibili, la costruzione di lattodotti e dei relativi impianti annessi, al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e di latterie turnarie o cooperative, destinati a facilitare un razionale e igienico trasporto del latte, dalle località di produzione ai luoghi di trasformazione.
Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di Imprese agricole o titolari di Associazioni indicate al precedente comma.
Art. 2
Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge debbono essere inclusi nel piano della programmazione economica regionale quali provvidenze che si inseriscono nella serie di provvedimenti previsti per il settore lattiero-caseario dal "Piano della Programmazione".
Per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni di agricoltori non regolarmente costituite con atto pubblico, dovranno presentare idonea scrittura privata autenticata recante impegni precisi per l'utilizzazione delle opere eseguite in comune.
Art. 3
Per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 1, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi nelle seguenti misure:
a) 60% dell'importo della spesa ammessa per la costruzione e l'installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;
b) 75% dell'importo della spesa ammessa quando i lattodotti siano destinati al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie o cooperative e confluiscano in una unica stazione di arrivo.
Art. 4
Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, le opere devono essere rispondenti agli scopi che si intende raggiungere, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica.
I lattodotti debbono essere atti ad assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto e ricevimento del latte avvengano con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche e di integrità della composizione fisico-chimica del latte.
Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle opere e agli impianti accessori strettamente connessi ai lattodotti e atti ad assicurarne la loro perfetta funzionabilità, quali: telefono fra le stazioni di partenza e di arrivo del latte; opere di preparazione e attrezzature per l'allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione acqua, refrigerazione del latte, riscaldamento acqua, vasche di sosta del latte, ecc.).
Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto di materiali di uso corrente e le spese di manutenzione e di riparazione dell'impianto.
Art. 5
I contributi previsti dall'articolo 3 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o da altri provvedimenti dello Stato, del Mercato Comune Europeo e da altri Enti Pubblici.
I contributi eventualmente concessi a' sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione od a conguaglio dei contributi previsti dalla presente legge.
È autorizzata la integrazione con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente legge, dei contributi previsti dalle leggi 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e dalle leggi a favore della montagna.
Art. 6
La concessione e la liquidazione dei contributi saranno deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alla Agricoltura e alle Foreste.
All'Assessorato stesso è demandata la determinazione delle spese ammissibili a contributo, il collaudo delle opere e il giudizio in merito alla rispondenza tecnico-economica-igienica delle opere alle finalità indicate all'articolo 4.
Contro i provvedimenti e le proposte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso - entro trenta giorni dalla data di comunicazione - alla Giunta Regionale che decide con provvedimenti definitivi.
Art. 7
Le spese derivanti dagli interventi finanziari di cui alla presente legge, previste ed autorizzate in annue Lire 30.000.000, saranno finanziate sul sottoindicato nuovo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1969 e, per gli anni successivi, con stanziamento annuo di Lire 30 milioni.
Per il finanziamento delle spese annue di cui al precedente comma sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969:
a) lo stanziamento annuo del capitolo 367 della parte spesa del bilancio è ridotto da Lire 60.000.000 a Lire 30.000.000;
b) è istituito, il seguente nuovo capitolo della parte spesa (categoria III - Trasferimenti - Servizi agrari e zootecnici): "capitolo 371" "Contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi", con lo stanziamento annuo di Lire 30.000.000.
Alla approvazione e alla erogazione della spesa di Lire 30 milioni sul predetto capitolo 371 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
