Objet du Conseil n. 273 du 20 décembre 1969 - Verbale
OGGETTO N. 273/69 - Istituzione di una borsa di studio per onorare la memoria del Canonico Maxime Durand, scrittore e Presidente dell'Accademia di S. Anselmo, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari. - Approvazione e finanziamento di spesa. - Approvazione delle norme di assegnazione.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad approvare la seguente proposta concernente l'istituzione di una borsa di studio per onorare la memoria del Canonico Maxime Durand, scrittore e Presidente dell'Accademia di S. Anselmo, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 e 20 dicembre 1969:
Per onorare degnamente la memoria del Canonico Maxime Durand, scrittore e Presidente dell'Accademia di S. Anselmo, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 160 in data 5.10.1968, ha deliberato l'istituzione di una borsa di studio di lire 300.000, intitolata alla memoria dello Scomparso e da assegnare ad uno studente nato o residente in Valle d'Aosta, particolarmente bisognoso e meritevole, che intenda intraprendere gli studi universitari presso qualsiasi facoltà.
Il Consiglio aveva, inoltre, stabilito che le norme di assegnazione di detta borsa fossero analoghe a quelle già in vigore per l'assegnazione di borse di studio regionali per studenti universitari.
La Commissione di Coordinamento, con lettera n. 4033 in data 28.10.1968, ha rilevato quanto segue, in merito a tale deliberazione:
1) L'articolo 2 lettera c) delle suddette norme regolamentari, con il quale si stabilisce che i concorrenti debbono essere nativi della Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni, appare in contrasto con il principio generale dell'eguaglianza dei cittadini, particolarmente per quanto attiene all'istruzione (artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica);
2) con detta norma non si tiene conto del fatto che la Regione in materia di istruzione materna, elementare e media, ha soltanto competenza integrativa (art. 3 lettera g) dello Statuto speciale) e non può, pertanto, disattendere i criteri e principi generali sanciti dalle leggi dello Stato;
3) detta norma disattende il principio, altre volte affermato da codesto Consiglio in sede di istituzione di borse di studio, che alla concessione delle medesime debbano poter concorrere tutti gli studenti residenti in Valle che si trovino nelle condizioni prescritte (v. delib. C. R. n. 107 del 12.7.1965, n. 105 del 12.7.1965, ecc.).
Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 232 in data 6.12.1968, ha confermato l'approvazione della deliberazione consiliare n. 160 in data 5.10.1968.
La Commissione di Coordinamento, con provvedimento n. 5040 in data 9.12.1968, ha deciso di annullare per illegittimità le deliberazioni n. 160 e n. 232 del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, adottate, rispettivamente, in data 5.10.1968 e in data 6.12.1968.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 5250 in data 31.12.1968, ha deliberato di approvare e di impegnare la spesa di lire 4.650.000 per l'assegnazione delle borse di studio DURAND, GEX, PLASSIER e CHANOUX per l'anno accademico 1968/1969.
La Commissione di Coordinamento, con lettera n. 262 in data 27.1.1969, ha ritenuto in via eccezionale di munire del visto di legittimità la deliberazione di cui sopra "per non pregiudicare agli effetti amministrativi contabili i possibili sviluppi della questione e per salvaguardare sotto ogni aspetto le ulteriori determinazioni che codesta Amministrazione vorrà adottare in ordine all'istituzione ed al conferimento delle borse di studio in oggetto, tenendo conto dei rilievi fatti sotto il profilo della legittimità della Commissione medesima".
Ciò premesso ed udito in merito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione, la Giunta propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di approvare l'istituzione di una borsa di studio annuale di lire 300.000 (trecentomila), intitolata alla memoria del Canonico Maxime Durand, da assegnare, per concorso, a decorrere dall'anno accademico 1969/1970, ad uno studente meritevole e bisognoso, residente in Valle d'Aosta, che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà;
2) di approvare la relativa spesa annua di lire 300.000 (trecentomila) da imputare al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Spese per la concessione delle borse di studio..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi;
3) di approvare le sotto indicate norme per l'assegnazione della predetta borsa di studio;
4) di stabilire di assegnare secondo le sotto indicate norme una borsa di studio straordinaria con la somma di lire 300.000 all'uopo accantonata con la deliberazione di Giunta n. 5250 in data 31.12.1968.
(Seguono norme di assegnazione della borsa riportate in calce al provvedimento deliberativo)
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette),
DELIBERA
1) di approvare l'istituzione di una borsa di studio annuale di lire 300.000 (trecentomila), intitolata alla memoria del Canonico Maxime Durand, da assegnare, per concorso, a decorrere dall'anno accademico 1969/1970, ad uno studente meritevole e bisognoso, residente in Valle d'Aosta, che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà;
2) di approvare la relativa spesa annua di lire 300.000 (trecentomila) da imputare al capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Spese per la concessione di borse di studio..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi;
3) di approvare le sotto indicate norme per l'assegnazione della predetta borsa di
studio;
4) di stabilire di assegnare secondo le sotto indicate norme una borsa di studio straordinaria con la somma di lire 300.000 all'uopo accantonata con la deliberazione di Giunta n. 5250 in data 31.12.1968.
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NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Art. 1
Per onorare degnamente la memoria del compianto Canonico Maxime Durand, scrittore e Presidente dell'Accademia di S. Anselmo, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1969/1970, una borsa di studio dell'importo di lire 300.000 annue, da conferire, secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad uno studente residente nella Regione Valle d'Aosta che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà.
Art. 2
Sono ammessi al concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano frequentato, nell'anno scolastico precedente, l'ultima classe presso una Scuola Secondaria di secondo grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) della Regione, oppure presso una Scuola Secondaria di secondo grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente nella Regione e siano stati dichiarati MATURI con un voto non inferiore ai 42/60;
c) siano effettivamente residenti in Valle d'Aosta;
d) intendano intraprendere e seguire gli studi universitari in qualsiasi facoltà;
e) appartengano a famiglie bisognose.
Art. 3
Gli aspiranti debbono inoltrare domanda in carta libera diretta all'Assessore alla Pubblica Istruzione, entro il 30 dicembre di ogni anno, allegando i seguenti documenti, in carta libera:
1) certificato di residenza;
2) certificato rilasciato dal Preside con la precisa indicazione della votazione riportata dal candidato agli esami di maturità;
3) situazione di famiglia rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
4) certificato attestante le condizioni economiche di ciascun membro della famiglia, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza. Tale certificato deve, altresì, precisare se il capo famiglia sia soggetto o meno all'imposta di famiglia e, in caso affermativo, in base a quale reddito imponibile;
5) certificato rilasciato dal competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, attestante il reddito eventualmente accertato a carico del capo famiglia ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo tributo annuo;
6) dichiarazione attestante se il concorrente ha presentato o meno la domanda per il presalario o per altre borse o per altri benefici analoghi;
7) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento del bisogno;
8) dichiarazione con la quale l'interessato si impegna ad iscriversi ad una facoltà universitaria, dichiarazione da sostituire poi con un certificato di iscrizione alla facoltà stessa, sotto pena di annullamento dell'assegnazione della borsa.
Art. 4
Alla designazione del vincitore provvede una Commissione così composta:
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Presidente;
- tre Consiglieri regionali, membri effettivi;
- il Sovraintendente agli Studi, membro effettivo;
- i Presidi delle Scuole Secondarie di grado superiore della Regione, membri effettivi;
- un rappresentante delle famiglie degli studenti, membro effettivo;
- un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, con mansioni di Segretario, membro aggiunto;
- uno studente, nato o residente nella Regione, scelto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, rappresentante degli studenti universitari valdostani, membro effettivo.
Art. 5
La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste al precedente articolo 2, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito, sarà data la preferenza nell'ordine seguente:
a) agli orfani di guerra o assimilati;
b) ai figli di mutilati o invalidi;
c) a coloro che siano in condizioni disagiate, con precedenza per i figli degli agricoltori e degli operai;
d) ai più giovani di età.
Art. 6
Qualora la borsa non possa essere assegnata per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti di merito richiesti o per qualsiasi altra causa, la somma corrispondente sarà conservata e assegnata l'anno seguente come borsa straordinaria.
Art. 7
Non può essere assegnata la borsa ad un concorrente che già fruisca di altre borse di studio o di benefici analoghi. Qualora si verifichi questo caso ed il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata ed assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
Art. 8
Il vincitore della borsa conserverà il diritto alla borsa sino al termine degli studi universitari, purché sostenga e superi annualmente, in prima prova, tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà intrapresa, riportando una votazione media complessiva non inferiore ai 21/30. In caso contrario, perderà il diritto alla borsa, che sarà nuovamente messa a concorso.
Art. 9
La borsa di studio sarà assegnata con deliberazione della Giunta Regionale. L'ammontare annuo della borsa sarà pagato in due rate: la prima entro febbraio, la seconda entro maggio.
Art. 10
Agli effetti del pagamento dell'ammontare della borsa, il beneficiario dovrà comprovare ogni anno, con l'invio di idoneo certificato scolastico, nonché con la presentazione del libretto delle votazioni, entro i termini della sessione autunnale di esami, di aver conseguito le votazioni prescritte dall'articolo 8. Il pagamento delle rate dell'ammontare della borsa sarà disposto con ordine di pagamento dell'Assessore regionale alle Finanze, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione. I relativi mandati di pagamento saranno emessi a favore del beneficiario o della persona che esercita la patria potestà sul medesimo.