Objet du Conseil n. 77 du 29 mai 1957 - Verbale
OGGETTO N. 77/57 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA AI COLTIVATORI DIRETTI BISOGNOSI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1955, N. 3.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione del regolamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti bisognosi, in attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3, proposta trasmessa in copia - con allegata relazione - ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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La legge regionale 20-12-1955 sulla integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti stabilisce:
a) all'art. 2 l'intervento regionale per il pagamento delle quote obbligatorie dell'assicurazione di malattia a favore delle famiglie dei coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno in sostituzione degli E.C.A., come previsto dall'art. 24 della legge 22-1-1954 n. 1136;
b) all'art. 3 l'assunzione delle quote integrative previste dall'art. 22 lett. d) della legge 22-11-1954 per l'estensione delle prestazioni nelle forme facoltative.
Nel presente regolamento, previsto dall'art. 4 della legge regionale sopracitata, la Commissione consiliare ha predisposto le norme per l'attuazione delle due forme di interventi sopra menzionati.
Infatti, la prima parte del regolamento, dall'art. 1 all'art. 8, che fa riferimento all'art. 2, determina i criteri per l'accertamento della condizione dello stato di bisogno dei coltivatori, la loro suddivisione in categorie con le quote di integrazione fissate in base alle categorie stesse, nonché la procedura per la compilazione dei vari elenchi e le rispettive liquidazioni.
Nella seconda parte, dall'art. 9 all'art. 14, sono stabiliti:
a) il piano e le modalità di ripartizione delle somme da erogare dall'Amministrazione regionale alle Casse Mutue comunali per il rimborso delle spese sostenute dai Coltivatori per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica (art. 11-12);
b) i criteri per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori (art. 12-13);
c) il contributo regionale a titolo di rimborso spese sostenute dai coltivatori per le malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge (art. 14).
L'articolo 15, infine, determina i compiti dei rappresentanti della Regione in seno al Comitato Direttivo della C.M.R.
La Cassa Mutua regionale Coltivatori Diretti in data 20-3-1957 ha presentato una bozza di regolamento da sottoporre all'esame della Commissione consiliare incaricata della redazione del testo regionale.
La Commissione consiliare di studio, nell'adunanza del 24-4-57, ha preso in esame le proposte avanzate dalla Cassa Mutua regionale per modifiche del regolamento.
La Commissione ha ritenuto debba essere mantenuta ferma la formulazione di regolamento nei riguardi dell'ordine di precedenza nell'erogazione del contributo regionale.
Ha ritenuto potersi accogliere parzialmente la richiesta di spostamento delle date di presentazione delle documentazioni da parte delle Casse Mutue comunali all'Amministrazione regionale, con conseguente modifica delle date di cui agli articoli 10-11-12 - in: 28 febbraio e 31 marzo.
La Commissione non ha ritenuto accoglibile la richiesta di inserire degli articoli che prevedevano contributi per l'attrezzatura degli ambulatori comunali e per le spese degli uffici regionali, ecc., trattandosi di richieste in contrasto con le norme della legge regionale.
Non ha ritenuto accoglibile la richiesta per il versamento dell'acconto dell'80% delle somme erogate nell'anno precedente alle Casse Mutue comunali entro il 31 luglio di ogni anno; ha ritenuto accoglibile la proposta di inserire all'articolo 14, al 2° comma (dopo la parola "contributi"), la parola "o anticipazioni".
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
- Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale -
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 - 20 DICEMBRE 1955 SULLA INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA AI COLTIVATORI DIRETTI
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20-12-1955 n. 3, l'accertamento dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, per i quali viene richiesto all'Amministrazione regionale il versamento totale o parziale delle quote pro-capite, dovute dagli stessi alle Casse Mutue comunali, è effettuato mediante iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali, mod. A, da compilarsi con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Per la compilazione degli elenchi di cui all'art. 1, è istituita, in ogni Comune, una Commissione paritetica composta da:
1) - Il Presidente e tre membri delegati dal Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza.
2) - Il Presidente e tre membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua comunale dei Coltivatori Diretti.
La Commissione viene convocata dal Presidente del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza, che la presiede, per l'esame delle domande dei coltivatori diretti in stato di bisogno e la successiva compilazione degli elenchi Mod. A e delle schede individuali Mod. B.
Funge da segretario il segretario dell'E.C.A.
Art. 3
La determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti viene effettuata attraverso accurata inchiesta e con criteri di assoluta obbiettività prendendo in esame:
a) - reddito agrario, dominicale e altri redditi dell'azienda e della famiglia (bestiame e altri allevamenti; attività diverse);
b) - composizione della famiglia; età dei genitori; conviventi con reddito fisso occupati nell'industria, commercio e presso altri Enti, oppure esercenti commercio, artigianato o industria in proprio;
c) - stato di salute e costituzione fisica dei familiari;
d) - avvenimenti straordinari che abbiano arrecato danni economici alla famiglia.
Art. 4
L'integrazione assistenziale da parte dell'Amministrazione regionale delle quote pro-capite di cui all'art. 1 è proporzionale allo stato di bisogno delle famiglie dei coltivatori diretti. Questi sono suddivisi in 2 categorie
1 cat. - integrazione totale delle quote individuali;
2 cat. - integrazione per il 50% delle quote individuali.
Art. 5
Gli elenchi nominativi debbono essere compilati dalla Commissione paritetica entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicati per 15 giorni agli albi comunali.
Gli elenchi mod. A muniti di referto di pubblicazione e le schede individuali mod. B vengono successivamente inoltrati dalle Casse Mutue comunali alla Cassa Mutua regionale per l'esame e le proposte di variazioni di competenza, ai fini di una valutazione perequativa delle proposte pervenute dalle varie Commissioni paritetiche comunali.
La Cassa Mutua regionale trasmette entro il 31 marzo i predetti elenchi e schede all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 6
Contro le risultanze di cui agli elenchi i coltivatori diretti possono inoltrare ricorso all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 30 aprile di ciascun anno.
La decisione di merito sui ricorsi spetta alla Giunta regionale.
Art. 7
L'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale provvede all'esame degli elenchi e al controllo delle condizioni economiche e fisiche dei coltivatori proposti, avvalendosi di tutte le informazioni che saranno ritenute utili allo scopo; provvede altresì alla istruttoria dei ricorsi di cui all'art. 6 del presente regolamento.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede successivamente a sottoporre gli elenchi all'esame ed approvazione della Giunta regionale.
Art. 8
Le somme approvate ai fini dell'intervento finanziario regionale di cui all'art. 1 sono erogate dall'Amministrazione regionale direttamente a favore delle Casse Mutue comunali entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre le Casse Mutue comunali debbono dare rendiconto di tali somme all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, mediante presentazione di elenchi nominativi mod. C, nei quali dovranno essere apposte le firme dei capi famiglia beneficiari.
Art. 9
Al fini dell'integrazione regionale della assistenza prevista all'art. 3 della legge regionale 20-12-1955 n. 3, l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue comunali, in base alle disponibilità di bilancio dopo l'applicazione della legge regionale in conformità agli articoli precedenti.
Il piano di ripartizione viene preparato secondo il seguente ordine di precedenza:
a) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;
b) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese per l'estensione dell'assistenza farmaceutica;
c) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese sostenute per eventi di natura straordinaria, o per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge.
Art. 10
Per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 8 del presente regolamento le Casse Mutue comunali invieranno entro il 28 febbraio dell'anno successivo il conto consuntivo alla Cassa Mutua regionale la quale dopo l'esame provvederà a trasmetterlo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 31 marzo successivo.
In relazione a quanto previsto all'art. 8 lett. a) le Casse Mutue comunali debbono trasmettere alla Cassa Mutua regionale entro il 28 febbraio di ogni anno la documentazione delle spese che le stesse hanno sostenuto per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica in relazione alla particolare ubicazione del Comune e delle frazioni (gestione ambulatorio, trasferte del medico).
Dette documentazioni con le osservazioni della Cassa Mutua regionale dovranno pervenire all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede ad una classificazione dei Comuni in ordine alle necessità che verranno dimostrate dai rendiconti in oggetto, da presentarsi all'esame della Giunta regionale.
La Giunta regionale approva la classificazione dei Comuni e stabilisce lo stanziamento e la ripartizione delle somme da erogarsi alle Casse Mutue comunali.
Art. 12
In relazione a quanto previsto all'art. 8 lettera b) relativa alla estensione dell'assistenza farmaceutica, le Casse Mutue comunali deliberano l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti.
Le deliberazioni delle Casse Mutue comunali vengono inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Cassa Mutua regionale che le trasmette con le proprie osservazioni entro il 31 marzo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale prepara una ripartizione delle somme disponibili fra le Casse Mutue comunali da sottoporre all'esame e approvazione della Giunta regionale.
Nella ripartizione delle somme disponibili saranno osservate le seguenti norme:
a) - stanziamento per il rimborso parziale, sino al massimo dell'80%, delle spese sostenute dai coltivatori diretti compresi negli elenchi Mod. A, compilati dalle Commissioni paritetiche comunali previste all'art. 2 ed approvati dalla Giunta regionale;
b) - stanziamento per l'assegnazione integrativa di un fondo alle Casse Mutue comunali, per il rimborso parziale delle somme spese dai coltivatori diretti in relazione alle modalità deliberate dalle Casse Mutue comunali per la estensione dell'assistenza farmaceutica.
Le Casse Mutue comunali possono presentare ogni trimestre la documentazione delle spese di assistenza farmaceutica sostenute per i coltivatori diretti iscritti sugli elenchi Mod. A al fine di ottenere il rimborso proporzionale da parte dell'Amministrazione regionale.
Art. 13
Le Casse Mutue comunali dovranno attenersi ai seguenti criteri di massima nel deliberare l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti:
a) - rimborso parziale delle somme spese dai coltivatori diretti in misura variabile in relazione alle disponibilità di bilancio delle Casse Mutue comunali, alla gravità della malattia, alla necessità inderogabile di determinati preparati farmaceutici e alla spesa complessiva sostenuta dal coltivatore;
b) - la misura del rimborso non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta;
c) - il rimborso deliberato dalla Cassa Mutua comunale avviene ogni trimestre;
d) - in casi eccezionali di particolare gravità e di stato di bisogno è consentito alla Cassa Mutua comunale di provvedere al pagamento diretto dei medicinali al farmacista per la quota parte che la riguarda apponendo alla ricetta una timbratura con segnata la quota a carico della Cassa.
In sede di applicazione delle disposizioni del presente articolo l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale potrà emanare norme interpretative di indirizzo alle Casse Mutue comunali.
Art. 14
In relazione a quanto stabilito all'art. 8 lettera c) l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale predispone, in sede di ripartizione delle somme stanziate in bilancio, una quota di riserva, da approvarsi dalla Giunta regionale.
Le richieste di contributi o di anticipazioni da parte delle Casse Mutue comunali vanno inoltrate all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale attraverso la Cassa Mutua regionale, che vi aggiunge le sue osservazioni in merito.
L'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale predispone le proposte di contributi da erogare alle Casse Mutue comunali.
La ripartizione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale; l'erogazione dei contributi viene fatta direttamente alle Casse Mutue comunali.
Art. 15
I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato direttivo della Cassa Mutua regionale partecipano alle sedute in cui sono esaminati gli elenchi e le documentazioni di cui agli artt. 1, 10, 11, 12, 13.
I verbali delle sedute sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
I Consiglieri riferiscono in merito all'osservanza del presente regolamento e comunicano all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale le loro osservazioni e proposte, ai fini del perfezionamento della assistenza mutualistica ai coltivatori diretti.
Prima della approvazione dei progetti del bilancio preventivo regionale, i predetti Consiglieri debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale una relazione recante le notizie e le osservazioni utili ai fini della determinazione dell'ammontare dello stanziamento annuo di bilancio da approvare per il finanziamento delle spese previste nel presente regolamento.
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MOD. A ANNO ..................
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - COMUNE DI .................
ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI IN STATO DI BISOGNO AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELLE QUOTE ASSICURATIVE DOVUTE ALLE CASSE MUTUE COMUNALI
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N. |
Da compilarsi dalla Commissione paritetica comunale |
Proposte della Cassa Mutua regionale |
Deliberazione della Giunta regionale |
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Cognome, nome |
Paternità |
Indirizzo |
n. componenti la famiglia |
Quote pro capite |
Categoria proposta |
Categoria ammessa |
Contributo |
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IL PRESIDENTE DELL' E.C.A. IL PRESIDENTE DELLA C.M.C.D. IL PRESIDENTE
....................................... .............................................. ........................
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
MOD. B COMUNE DI ...........................
SCHEDA INFORMATIVA DELLA FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO
..................................................................
N. ........... DI ELENCO MOD. A
COMPONENTI DELLA FAMIGLIA
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Cognome e nome |
Data di nascita |
Occupazione |
Condizioni di salute Costituzione fisica |
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SITUAZIONE ECONOMICA: del capo famiglia:
Proprietà immobiliari - reddito agrario - reddito dominicale - altri redditi
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SITUAZIONE ECONOMICA DEI FAMILIARI - coniugi e figli:
redditi:
..........................................................................................................................................
ALTRE NOTIZIE
..........................................................................................................................................
IL PRESIDENTE DELL'E.C.A. IL PRESIDENTE DELLA C.M.C.D.
..................................... ..............................................
OSSERVAZIONI DELLA CASSA MUTUA REGIONALE C. D.
..........................................................................................................................................
FIRMA DEL PRESIDENTE
.................................
PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Assessorato della Sanità ed Ass. Sociale
INFORMAZIONI..................................................................................................................
GIUDIZIO:...........................................................................................................................
L'ASSESSORE
.........................
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MOD. C ANNO ........................
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA
COMUNE DI ....................
ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI AMMESSI ALL'INTEGRAZIONE REGIONALE DELLE QUOTE ASSICURATIVE
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N. |
Cognome, nome, paternità |
Categoria ammessa |
Quota versata |
Firma dell'assistito |
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Firma del Presidente della Cassa Mutua Comunale
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All'oggetto n. 10 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 29 p. v. trovasi il "Regolamento per l'applicazione della Legge regionale n. 3 del 20 dicembre 1955 sulla integrazione della assistenza ai Coltivatori Diretti", predisposto dall'apposita Commissione consiliare.
In seguito alla richiesta della Mutua regionale dei Coltivatori Diretti si è concretata la seguente proposta di aggiunta all'articolo 10 del Regolamento in oggetto:
Art. 10
Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 9 del presente Regolamento la Cassa Mutua regionale invierà all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue comunali accompagnali, per ogni Cassa Mutua, dall'eventuale deliberazione di determinazione delle quote integrative per il maggior costo dell'assistenza medico-generica ed ostetrica-generica.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvederà ad una classificazione dei Comuni in ordine alle necessità.
La Giunta regionale approverà la classificazione dei Comuni e predisporrà lo stanziamento e la ripartizione delle somme da assegnarsi alle singole Casse Mutue comunali da imputarsi sul bilancio preventivo regionale.
Ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale comunicherà alle Casse Mutue comunali le somme rispettivamente stanziate.
Le Casse Mutue comunali invieranno inoltre entro il 28 febbraio dell'anno successivo il conto consuntivo alla Cassa Mutua regionale, la quale, dopo l'esame, provvederà a trasmetterlo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo successivo.
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Inoltre, si prega di voler correggere il testo della proposta di regolamento agli artt. 11, 12 e 14 dove il riferimento della prima riga di ogni articolo è art. 9 anziché articolo 8.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
F.to Prof. Dr. G. Maschio
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L'Assessore MASCHIO illustra brevemente la relazione soprariportata e richiama l'attenzione del Consiglio sulla proposta aggiuntiva di modificazioni dell'articolo 10 del regolamento per l'integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti bisognosi, in attuazione della legge regionale 20-12-1955 n. 3, proposta che è stata trasmessa ai Signori Consiglieri dopo l'invio degli allegati all'ordine del giorno dell'adunanza.
Osserva che l'articolo 10, nella sua formulazione originale, stabiliva l'obbligo dell'invio all'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale, da parte della Cassa Mutua regionale, dei soli conti consuntivi delle Casse Mutue comunali.
Rileva che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 10, la Cassa Mutua regionale deve, altresì, inviare all'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, non soltanto i conti consuntivi, ma anche i bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue comunali, accompagnati, per ogni Cassa Mutua, dall'eventuale deliberazione di determinazione delle quote integrative per il maggior costo dell'assistenza medica generica ed ostetrica generica.
Fa presente che la modificazione all'articolo 10 viene proposta in accoglimento della richiesta formulata dalla Cassa Mutua regionale, richiesta che è pienamente accettata dalla Giunta regionale.
Rileva che, dando all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale la possibilità di esaminare non solo i conti consuntivi ma anche i bilanci preventivi delle singole Casse Mutue, si rende più facile il compito dell'Assessorato e della Giunta per quanto concerne la determinazione dell'ammontare delle quote integrative da assumere a carico regionale per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica (medica ed ostetrica) in determinati Comuni.
Aggiunge, su richiesta del Consigliere Manganoni, che le deliberazioni delle Casse Mutue comunali concernenti la determinazione delle quote integrative per il maggior costo dell'assistenza generica (medica ed ostetrica) non sono vincolanti per l'Amministrazione regionale, perché è il Consiglio regionale che determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo regionale, la misura delle quote integrative da assumere a carico della Regione in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ed al numero dei coltivatori soggetti all'assicurazione di malattia.
Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende fare osservazioni o rilievi di carattere generale in merito al regolamento nel suo complesso, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del regolamento stesso.
Si dà atto che i singoli articoli dello schema di regolamento in esame (articoli dal n. 1 al n. 15 compresi) sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli nel testo proposto e che, in particolare, l'articolo 10 viene approvato nel testo risultante nella seconda proposta aggiuntiva inviata ai Signori Consiglieri, cioè nella seguente formulazione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove; voti favorevoli: ventinove):
"Per l'attuazione di quanto stabilito all'articolo 9 del presente regolamento la Cassa Mutua regionale invierà all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue comunali, accompagnati, per ogni Cassa Mutua, dall'eventuale deliberazione di determinazione delle quote integrative per il maggior costo dell'assistenza medico-generica ed ostetrica-generica.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvederà ad una classificazione dei Comuni in ordine alle necessità.
La Giunta regionale approverà la classificazione dei Comuni e predisporrà lo stanziamento e la ripartizione delle somme da assegnarsi alle singole Casse Mutue comunali da imputarsi sul bilancio preventivo regionale.
Ad avvenuta approvazione del bilancio regionale l'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale comunicherà alle Casse Mutue comunali le somme rispettivamente stanziate.
Le Casse Mutue comunali invieranno inoltre entro il 28 febbraio dell'anno successivo il conto consuntivo alla Cassa Mutua regionale, la quale, dopo l'esame, provvederà a trasmetterlo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo successivo."
Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a procedere alla votazione a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione, nel suo complesso, del testo del regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
IL CONSIGLIO
veduta la legge regionale n. 3, in data 20 dicembre 1955, recante norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia coltivatori diretti;
con voti favorevoli ventotto, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventinove; voti contrari: uno; scrutatori i Consiglieri Signori: Diemoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo);
Delibera
di approvare il seguente regolamento per l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3, sulla integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti:
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 - 20 DICEMBRE 1955 SULL'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA AI COLTIVATORI DIRETTI
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20-12-1955 n. 3 l'accertamento dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, per i quali viene richiesto all'Amministrazione regionale il versamento totale o parziale delle quote pro-capite, dovute dagli stessi alle Casse Mutue comunali, è effettuato mediante iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali, mod. A, da compilarsi con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Per la compilazione degli elenchi di cui all'art. 1 è istituita, in ogni Comune, una Commissione paritetica composta da:
1°) Il Presidente e tre membri delegati dal Comitato dell'Ente comunale di Assistenza.
2°) Il Presidente e tre membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua comunale dei Coltivatori Diretti.
La Commissione viene convocata dal Presidente del Comitato dell'Ente comunale di Assistenza, che la presiede, per l'esame delle domande dei coltivatori diretti in stato di bisogno e la successiva compilazione degli elenchi Mod. A e delle schede individuali Mod. B.
Funge da Segretario il Segretario dell'E.C.A.
Art. 3
La determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti viene effettuata attraverso accurata inchiesta e con criteri di assoluta obiettività prendendo in esame:
a) - reddito agrario, dominicale e altri redditi della azienda e della famiglia (bestiame e altri allevamenti; attività diverse);
b) - composizione della famiglia; età dei genitori; conviventi con reddito fisso, occupati nell'industria, commercio e presso altri Enti, oppure esercenti commercio, artigianato o industria in proprio;
c) - stato di salute e costituzione fisica dei familiari;
d) - avvenimenti straordinari che abbiano arrecato danni economici alla famiglia.
Art. 4
L'integrazione assistenziale da parte dell'Amministrazione regionale delle quote pro-capite di cui all'art. 1 è proporzionale allo stato di bisogno delle famiglie dei coltivatori diretti. Questi sono suddivisi in due categorie:
1 cat. - integrazione totale delle quote individuali;
2 cat. - integrazione per il 50% delle quote individuali.
Art. 5
Gli elenchi nominativi debbono essere compilati dalla Commissione paritetica entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicati per 15 giorni agli albi comunali.
Gli elenchi mod. A muniti di referto di pubblicazione e le schede individuali Mod. B vengono successivamente inoltrati dalle Casse Mutue comunali alla Cassa Mutua regionale per l'esame e le proposte di variazioni di competenza, ai fini di una valutazione perequativa delle proposte pervenute dalle varie Commissioni paritetiche comunali.
La Cassa Mutua regionale trasmette entro il 31 marzo i predetti elenchi e schede all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 6
Contro le risultanze di cui agli elenchi i coltivatori diretti possono inoltrare ricorso all'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale entro il 30 aprile di ciascun anno.
La decisione di merito sui ricorsi spetta alla Giunta regionale.
Art. 7
L'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale provvede all'esame degli elenchi e al controllo delle condizioni economiche e fisiche dei coltivatori proposti, avvalendosi di tutte le informazioni che saranno ritenute utili allo scopo; provvede altresì alla istruttoria dei ricorsi di cui all'art. 6 del presente regolamento.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede successivamente a sottoporre gli elenchi all'esame ed approvazione della Giunta regionale.
Art. 8
Le somme approvate ai fini dell'intervento finanziario regionale di cui all'art. 1 sono erogate dall'Amministrazione regionale direttamente a favore delle Casse Mutue comunali entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre le Casse Mutue comunali debbono dare rendiconto di tali somme all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, mediante presentazione di elenchi nominativi mod. C, nei quali dovranno essere apposte le firme dei capi famiglia beneficiari.
Art. 9
Ai fini della integrazione regionale della assistenza prevista all'articolo 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue comunali, in base alle disponibilità di bilancio dopo l'applicazione della legge regionale in conformità agli articoli precedenti.
Il piano di ripartizione viene preparato secondo il seguente ordine di precedenza:
a) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;
b) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese per l'estensione dell'assistenza farmaceutica;
c) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue comunali delle spese sostenute per eventi di natura straordinaria, o per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge.
Art. 10
Per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 9 del presente regolamento la Cassa Mutua regionale invierà all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue comunali accompagnati, per ogni Cassa Mutua, dall'eventuale deliberazione di determinazione delle quote integrative per il maggior costo dell'assistenza medico-generica ed ostetrica-generica.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvederà ad una classificazione dei Comuni in ordine alle necessità.
La Giunta regionale approverà la classificazione dei Comuni e predisporrà lo stanziamento e la ripartizione delle somme da assegnarsi alle singole Casse Mutue comunali da imputarsi sul bilancio preventivo regionale.
Ad avvenuta approvazione del bilancio regionale l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale comunicherà alle Casse Mutue comunali le somme rispettivamente stanziate.
Le Casse Mutue comunali invieranno inoltre entro il 28 febbraio dell'anno successivo il conto consuntivo alla Cassa Mutua regionale, la quale, dopo l'esame, provvederà a trasmetterlo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo successivo.
Art. 11
In relazione a quanto previsto all'art. 9 lettera a) le Casse Mutue comunali debbono trasmettere alla Cassa Mutua regionale entro il 28 febbraio di ogni anno la documentazione delle spese che le stesse hanno sostenuto per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica in relazione alla particolare ubicazione del Comune e delle frazioni (gestione ambulatorio, trasferta del medico).
Dette documentazioni con le osservazioni della Cassa Mutua regionale dovranno pervenire all'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede ad una classificazione dei Comuni in ordine alle necessità che verranno dimostrate dai rendiconti in oggetto, da presentarsi all'esame della Giunta regionale.
La Giunta regionale approva la classificazione dei Comuni e stabilisce lo stanziamento e la ripartizione delle somme da erogarsi alle Casse Mutue comunali.
Art. 12
In relazione a quanto previsto all'art. 9 lett. b) relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica, le Casse Mutue comunali deliberano l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti.
Le deliberazioni delle Casse Mutue comunali vengono inviate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Cassa Mutua regionale che le trasmette con le proprie osservazioni entro il 31 marzo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale prepara una ripartizione delle somme disponibili fra le Casse Mutue comunali da sottoporre all'esame e approvazione della Giunta regionale.
Nella ripartizione delle somme disponibili saranno osservate le seguenti norme:
a) - stanziamento per il rimborso parziale, sino al massimo dell'80% delle spese sostenute dai coltivatori diretti compresi negli elenchi Mod. A, compilati dalle Commissioni paritetiche comunali previste all'art. 2 ed approvati dalla Giunta regionale.
b) - stanziamento per l'assegnazione integrativa di un fondo alle Casse Mutue comunali, per il rimborso parziale delle somme spese dai coltivatori diretti in relazione alle modalità deliberate dalle Casse Mutue comunali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica.
Le Casse comunali possono presentare ogni trimestre la documentazione delle spese di assistenza farmaceutica sostenute per i coltivatori diretti sugli elenchi Mod. A al fine di ottenere il rimborso proporzionale da parte dell'Amministrazione regionale.
Art. 13
Le Casse Mutue comunali dovranno attenersi ai seguenti criteri di massima nel deliberare l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti:
a) - rimborso parziale delle somme spese dai coltivatori diretti in misura variabile in relazione alle disponibilità di bilancio delle Casse Mutue comunali, alla gravità della malattia, alla necessità inderogabile di determinati preparati farmaceutici e alla spesa complessiva sostenuta dal coltivatore;
b) - la misura del rimborso non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta;
e) - il rimborso deliberato dalla Cassa Mutua comunale avviene ogni trimestre;
d) - in casi eccezionali di particolare gravità e di stato di bisogno è consentito alla Cassa Mutua comunale di provvedere al pagamento diretto dei medicinali al farmacista per la quota parte che la riguarda apponendo alle ricette una timbratura con segnata la quota a carico della Cassa.
In sede di applicazione delle disposizioni del presente articolo l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale potrà emanare norme interpretative di indirizzo alle Casse Mutue comunali.
Art. 14
In relazione a quanto stabilito all'art. 9 lettera e) l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale predispone, in sede di ripartizione delle somme stanziate in bilancio, una quota di riserva, da approvarsi dalla Giunta regionale.
Le richieste di contributi o di anticipazioni da parte delle Casse Mutue comunali vanno inoltrate all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale attraverso la Cassa Mutua regionale, che vi aggiunge le sue osservazioni in merito.
L'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale predispone le proposte di contributi da erogare alle Casse Mutue comunali.
La ripartizione dei contributi viene deliberata dalla Giunta regionale; l'erogazione dei contributi viene fatta direttamente alle Casse Mutue comunali.
Art. 15
I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato direttivo della Cassa Mutua regionale partecipano alle sedute in cui sono esaminati gli elenchi e le documentazioni di cui agli articoli 1, 10, 11, 12, 13.
I verbali delle sedute sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
I Consiglieri riferiscono in merito all'osservanza del presente regolamento e comunicano all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale le loro osservazioni e proposte, ai fini del perfezionamento della assistenza mutualistica ai coltivatori diretti.
Prima dell'approvazione dei progetti del bilancio preventivo regionale, i predetti Consiglieri debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale una relazione recante le norme e le osservazioni utili ai fini della determinazione dell'ammontare dello stanziamento annuo di bilancio da approvare per il finanziamento delle spese previste nel presente regolamento.
(Seguono i Mod. A - B - C riportati in premessa)
.... Omissis....
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