Objet du Conseil n. 75 du 29 mai 1957 - Verbale

OGGETTO N. 75/57 - DECORRENZA (DALL'1-7-1948, ANZICHÉ DALL'1-11-1948) DELLE TRATTENUTE MENSILI DA OPERARE PER VITTO E ALLOGGIO SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA.

L'Assessore alle Finanze, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di stabilire dal 1° luglio 1948, anziché dal 1° novembre 1948, la data di decorrenza delle trattenute mensili da operare, per vitto e alloggio, sulle retribuzioni del personale addetto all'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione del Consiglio regionale n. 22 in data 22 febbraio 1950, adottata in applicazione degli articoli 82 e 156 del testo di regolamento organico regionale, non entrato in vigore a seguito di impugnativa governativa, furono stabilite le seguenti misure mensili per corrispettivi da addebitare e da trattenere al personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile fruente di alloggio, luce e riscaldamento, nonché di vitto nell'Istituto medesimo, a decorrere dal 1°-11-1948, (data di decorrenza delle nuove retribuzioni previste dalla tabella organica allegata al regolamento stesso):

a) per alloggio, luce e riscaldamento: Lire 1.000 mensili;

b) per vitto: Lire 14.000 mensili.

A' sensi degli articoli 183 - terz'ultimo comma -, 215 e 216 del vigente regolamento organico regionale approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, le trattenute dei corrispettivi mensili in questione al suddetto personale debbono essere operate a decorrere dal 1°-7-1948 (data di entrata in vigore della tabella organica allegato B), in luogo della decorrenza 1°-11-1948 prevista dalla deliberazione consiliare 22 febbraio 1950, n. 22.

Dovendosi procedere all'approvazione dei provvedimenti deliberativi per la ricostruzione della carriera e del trattamento economico del personale regionale, a' sensi dell'articolo 229 del sopracitato vigente regolamento organico regionale, e considerato che gli stipendi e salari previsti dalle tabelle allegate al regolamento stesso sono stabiliti al lordo di ogni trattenuta per alloggio e vitto, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

di stabilire, a parziale modificazione di quanto approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 22-2-1950, che le trattenute da operare sugli assegni del personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta che fruisca di alloggio, luce e riscaldamento e di vitto nell'Istituto medesimo, siano effettuate a decorrere dal 1° luglio 1948 nelle misure già stabilite con la deliberazione consiliare n. 22 in data 22 febbraio 1950.

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L'Assessore BIONAZ, osserva che si tratta unicamente di stabilire al 1°-7-1948, anziché al 1°-11-1948, ai sensi degli articoli 183 terz'ultimo comma - 215 e 216 del vigente regolamento organico regionale, la decorrenza delle trattenute mensili da operare per vitto ed alloggio sulla retribuzione del personale addetto all'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende chiedere la parola sull'argomento, pone ai voti per alzata di mano la proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, BIONAZ;

richiamata la propria deliberazione n. 22, in data 22 febbraio 1950;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta);

Delibera

di stabilire, a parziale modificazione di quanto approvato con deliberazione consiliare n. 22, in data 22 febbraio 1950, che le trattenute da operare sugli assegni del personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta, che fruisca di alloggio, luce e riscaldamento e di vitto nell'Istituto medesimo, siano effettuate a decorrere dal 1° luglio 1948 nelle misure già stabilite con la deliberazione consiliare n. 22 in data 22 febbraio 1950.

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